Pillole di diritto civile
Anno 2010
Dr F. Maria Ensabella
STATO
• Elementi costitutivi:
Territorio
Popolo
Ordinamento giuridico
• Fini:
Conservazione
Ordine
Benessere
• Poteri.
Legislativo
Esecutivo
Giudiziale
NORMA GIURIDICA
Positivo
Precetto
Negativo
Elementi
Sanzione
Pena
Obbligo civile
Obbligo amm.vo
LA NORMA GIURIDICA
La norma giuridica è una regola di comportamento imposta dall’ordinamento ai suoi consociati
GENERALITA’
(rivolta a tutti generalmente)
CARATTERI
ASTRATTEZZA
(non specifica caso o nome)
OBBLIGATORIETA’ (l’osservanza è imposta e garantita con la
forza dall’ordinamento)
PRECETTO (Comando)
ELEMENTI
SANZIONE (Castigo)
nel TEMPO
EFFICACIA
nello SPAZIO
ESECUZIONE
(nullità Atto o Pena)
RISARCIMENTO o
RIPARAZIONE
ENTRATA IN VIGORE (Approvazione – Pubblicazione –
Vacantio legis)
ABROGAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA (espressa
dal legislatore, Referendum popolare)
IRRETROATTIVITA’ (con qualche eccezione nel penale)
SUCCESSIONI DELLA NORMA NEL TEMPO (Norme
transitorie)
(indica le persone e il territorio sottoposte ad una data
norma)
LA NORMA GIURIDICA
La norma giuridica è una regola di comportamento imposta dall’ordinamento ai suoi
consociati
SECONDO IL SOGGETTO
INTERPRETAZIONE SECONDO I MEZZI
AUTENTICA
(Vincola tutti)
GIUDIZIALE
(Vincola solo le parti)
DOTTRINALE (non vincola)
GRAMMATICALE O
LETTERALE (poggia sulle parole)
LOGICA (interpretazione
secondo l’intenzione del legislatore)
SECONDO I RISULTATI
DICHIARATIVA (Uguale alla
intenzione del legislatore)
ESTENSIVA (estendere ad altri casi)
RESTRITTIVA ( escludere dei casi)
Ordinamento giuridico
Oggettivo
Soggettivo
Puro
Internazionale
Pubblico
Comunitario
Costituzionale
Penale
Amministrativo
Processuale
DIRITTO
Interno
Penale
Civile
Amministrativo
Tributario
Tributario
Contabilità di Stato
Ecclesiastico
Lavoro (Parte pubblica)
Navigazione (parte pubblica)
Civile
Privato
Commerciale
FONTI DEL DIRITTO
COSTITUZIONE
LEGGI COSTITUZIONALI
STATUTI REGIONI SPECIALI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -NORME COMUNITARIE
___________________________________________________________________
LEGGI ORDINARIE
STATUTI REGIONI ORDINARIE
SCRITTE
LEGGI
DECRETI LEGGE
DECRETI LEGISLATIVI
LEGGI REGIONALI
LEGGI PROVICNIE DI TRENTO E BOLZANO
__________________________________________________________________
STATALI
REGOLAMENTI
REGIONALI
LOCALI
PROVINCIALI
COMUNALI
_________________________________________________________________
USI E CONSUETUDINI
NON SCRITTE
__________________________________________________________________
DIRITTO CIVILE
Il Codice civile è l’insieme di tutte le norme
giuridiche che regolano i rapporti tra i privati
cittadini.
Il Codice Civile è entrato in vigore nel 1942 e
disciplina sia il diritto civile che il diritto
commerciale, prima regolamentato
separatamente rispettivamente dal codice del
1865 e da quello del 1882.
Il Codice civile vigente si compone di una parte introduttiva e di 2969 art.
suddivisi in 6 libri:
La parte introduttiva dedicata alle disposizioni sulla legge in generale è
formata da 31 art. tratta delle fonti del diritto e dell’ efficacia delle norme;
Il libro primo- dall’art. 1 al 455 è dedicato alla persone e alla famiglia;
Il libro secondo – dall’456 al 809 è dedicato alle successioni e alle
donazioni;
Il libro terzo – dall’art. 810 al 1172 è dedicato alla proprietà e al possesso;
Il libro quarto – dall’art. 1173 al 2059 è dedicato alle obbligazioni;
Il libro quinto – dall’art. 2060 al 2642 è dedicato al lavoro ed alle società;
Il libro sesto – dall’art. 2643 al 2969 è dedicato alla tutela dei diritti.
Persone giuridiche
Sono soggetti di diritto:
a)Le Persone Fisiche
b) le Persone Giuridiche
c) gli Enti di fatto
Persone Fisiche
Il nostro ordinamento stabilisce che per essere
considerata persona fisica e soggetto di rapporti
giuridici deve essere in possesso di alcune
capacità
CAPACITA’ GIURIDICA
è l’attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri
compete a tutte le persone nate vive. Tale
capacità è irrinunciabile.
La Capacità giuridica si:
Acquista -
al momento della nascita, con il primo
vagito
Perde -
con la morte del soggetto
CAPACITA’ D’ AGIRE
è l’attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano
idonei a modificare la propria situazione giuridica – ossia
acquistare ed esercitare diritti nonché assumere obblighi
La Capacità d’agire si:
Acquista - con la maggiore età
Perde - di solito con la morte
La Capacità d’agire è legata alla idoneità del soggetto a curare
i propri interessi, pertanto si può modificare se il soggetto
diventa incapace
La capacità di agire si può modifica (art. 414 c.c. –325 c. p. –415 c.c.)
INCAPACITÀ LEGALE DI AGIRE (Assoluta)
A) MINORE ETÀ – non può compiere atti di natura negoziale ne può stare in
Giudizio – per lui agisce il suo legale rappresentante
b) INTERDIZIONE GIUDIZIALE – E’ pronunciata dal giudice per abituale
infermità di mente con sentenza costitutiva
decreto di nomina tutore- atti annullabili in 5
anni
c) INTERDIZIONE LEGALE – E’ una misura che opera ex lege si applica a
coloro che sono stati condannati all’ergastolo
oppure alla reclusione per un periodo superiore
a cinque anni – misura sanzionatoria
INCAPACITA’ RELATIVA
a) EMANCIPAZIONE-
viene concessa al minore per
contrarre matrimonio – Il
minore può compiere atti di
ordinaria amministrazione
b)
INABILITAZIONE -
parziale incapacità per:
- abituale infermità di mente non grave
- prodigalità
- abuso di bevande alcoliche o stupefacenti
- imperfezioni fisiche tali da compromettere la capacità
del soggetto
Viene dichiarata dal tribunale con sentenza costitutiva
Contemporaneamente viene nominato un curatore
TUTELA E CURATELA
• IL TUTORE viene nominato dal Tribunale con
decreto nel caso un minore abbia perso
entrambi i genitori oppure per interdizione
giudiziale o legale
• IL PROTUTORE è il sostituto del tutore
• IL CURATORE viene nominato per il minore
emancipato oppure per l’inabilitato
Differenze tra
TUTORE E CURATORE
IL TUTORE
RAPPRESENTA I SOGGETTI
IL CURATORE
ASSISTE IL SOGGETTO –
INTEGRA LA VOLONTA’ DEL SOGGETTO
COMPIE TUTTI GLI ATTI
COMPIE SOLO ALCUNI ATTI
COMPIE ATTI DI DIVERSA NATURA
COMPIE SOLO GLI ATTI DI
NATURA PATRIMONIALE
LE PERSONE GIURIDICHE (ART. 18 C.C.)
Le persone giuridiche sono organizzazioni di beni e di
persone legalmente costituite e riconosciute dallo
Stato
Si distinguono in :
1)
2)
3)
4)
5)
Corporazioni
Istituzioni
Persone giuridiche pubbliche e private
Civili ed Ecclesiastiche
Nazionali e Stranieri
ASSOCIAZIONI (No natura
economica)
1) CORPORAZIONI
-
è il complesso organizzato
di persone fisiche, riunite
per il perseguimento di uno
scopo- Predomina elemento
personale
SOCIETA’ (scopo lucrativo
o mutualistico)
FONDAZIONI (Patrimonio privato per pubblica
utilità)
2) ISTITUZIONI
è il complesso
organizzato di beni
-predomina l’elemento
patrimoniale -
COMITATI (per raccolta fondi
vincolati ad una
finalità determinata)
3)
PERSONE GIURIDICHE :
a) PUBBLICHE
b) PRIVATE
(interessi generali dello
Stato e supremazia)
(Perseguono fini comuni a
molti ma non di interesse
pubblico – parificati a
soggetti privati)
4) Persone giuridiche
a) CIVILI (persone giuridiche private)
b) ECCLESIASTICHE (Perseguono fini di
culto – sono sottoposti al Diritto civile e al
Diritto Ecclesiastico)
5) Persone giuridiche
a) NAZIONALI (riconosciuti dallo Stato
Italiano)
b) STRANIERI (non riconosciuti dallo Stato
italiano)
LE PERSONE GIURIDICHE (ART. 18 C.C.)
ELEMENTI COSTITUTIVI ESSENZIALI
A) Una organizzazione di persone (almeno due)
B) Un complesso di beni (sufficienti a raggiungere lo scopo)
Possibile
C) Lo scopo
Lecito
Determinabile
ELEMENTI COSTITUTIVI FORMALI
Atto Costitutivo (Atto pubblico)
A)
Costituzione
Statuto
(Atto pubblico)
dalla Regione per i privati (D.P.R.361/2000)
B) Riconoscimento
dal Prefetto per gli altri
Attraverso l’iscrizione entro 120 nel Registro delle
Persone Giuridiche
Acquisto capacità giuridica
ESTINZIONE
a) Per decisione degli associati
b) Per il venir meno degli associati (Morte ecc.)
c) Per aver raggiunto lo scopo oppure se divenuto
illecito o impossibile
d) Comunicazione di estinzione da parte del
Prefetto o della Regione al presidente del
Tribunale per la nomina dei liquidatori
– Chiusa la fase liquidatoria il Tribunale comunica la
cancellazione dell’Ente dal registro delle persone giuridiche -
ENTI DI FATTO
Organizzazioni di soggetti e beni (come le
persone giuridiche) diretti a realizzare un
determinato scopo
che non abbiano ottenuto o richiesto il
riconoscimento da parte dello Stato (es.
partiti politici, sindacati, circoli sportivi
ecc.).
Gli elementi strutturali sono quasi uguali a quelli riconosciuti ovvero:
• Organizzazione (associati e amministratori – atto costitutivo e statuto con
forma indeterminata);
• Elemento patrimoniale (detto fondo comune degli associati, deve essere
sufficiente a raggiungere lo scopo e a soddisfare i creditori
dell’associazione);
• Scopo non lucrativo ( politico, ideale ecc.);
• Struttura aperta del rapporto (possibilità di nuovi membri);
• Autonomia patrimoniale imperfetta (art.38c.c.)
– Il patrimonio si distingue da quello dei singoli associati.
- Il patrimonio serve a soddisfare le obbligazioni assunte dai soci in nome
dell’associazione, gli stessi sono responsabili solidamente e
personalmente.
DIFFERENZE TRA ENTI RICONOSCIUTI ED ENTI NON
RICONOSCIUTI:
ENTI RICONOSCIUTI
ENTI DI FATTO
Costituzione
Forma pubblica
Forma indeterminata
Patrimonio
Patrimonio
Fondo comune
Obbligazioni
Patrimonio dell’Ente
Fondo comune e
patrimonio Associati
Controlli
Autorità governativa
nessuna forma di
controllo
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Legge 266/91
Organismi liberamente costituiti per attività di
volontariato che si avvalgono in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali dei soci in
forma SPONTANEA
E
GRATUITA
I CARATTERI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
• ATTIVITA’ PERSONALE SPONTANEA E GRATUITA
• SENZA SCOPO DI LUCRO
• FINI DI SOLIDARIETA’
OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
• FORMAZIONE BILANCI
Regioni
• ISCRIZIONI REGISTRI delle Associazioni di volontariato
Province
autonome
Possono accedere a contributi statali, fiscali, stipulare convenzioni e
beneficiare di agevolazioni fiscali
SOGGETTI DI DIRITTO
PERSONE FISICHE - Uomini e donne nati vivi
Concepito (capacità di
succedere e ricevere
donazioni art.462 e 784
c.c.)
Nascituro
non concepito (capacità di
succedere per testamento
o donazione art.462 e 784 c.c.)
Persone giuridiche
1) Pubbliche
a) Territoriali (Stato, Regioni, Province e Comuni)
b)Territoriali (Enti pubblici es. INPS, banca d’Italia ecc)
2) Private con Personalità giuridica:
a) Associazioni (più persone insieme per scopo non di lucro –
elemento personale)
b) Fondazioni (patrimonio di una o più persone per beneficiare terzi)
c) Società (più persone insieme per produrre utili da dividere)
3) Private con soggettività giuridica
a) Associazioni non riconosciute (scopo politico, sociale,
culturale ecc.)
b) Comitati (più persone riunite per raccogliere fondi per un
interesse generale)
LE SOCIETA’ COMMERCIALI
L’ART. 2247 c.c. definisce la SOCIETÀ
COMMERCIALE un contratto dove “ due o
più persone conferiscono beni e servizi per
l’esercizio in comune di un’attività
economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Il c.c. distingue le società in:
• Società in nome collettivo
( i soci rispondono solidalmente ed
illimitatamente – no personalità
giuridica – si ragione sociale- nome)
Soci accomandatari (responsabili solidalmente e
illimitatamente)
• Società in accomandita semplice
•
Soci accomandanti (responsabilità solo
quota conferita)- no personalità
giuridica – si ragione sociale
Società per azioni ( Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con
il patrimonio sociale)- si personalità giuridica –
denominazione sociale (nome)-
Organi:
Assemblea dei soci
Consiglio di amministrazione
Consiglio dei sindaci
• Società a responsabilità limitata
• Società in accomandita per azioni (come società accomandata semplice)
I DIRITTI DELLA PERSONALITA’
A livello nazionale
Costituzione(art .2)
Norme giuridiche
I diritti della persona
umana sono garantiti:
Convenzione di salvaguardia diritti dell’uomo
e delle Libertà fondamentali (Consiglio
d’Europa 1950)
A livello internazionale
Recepite con norme interne
Dichiarazione universali dei diritti dell’uomo
(Nazione Unite 1945) Recepite con norme
interne
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea (Parlamento Europeo 2000)
Lo STATUS di persona e la Capacità giuridica conferiscono alla persona i DIRITTI SOGGETTIVI DELLA PERSONALITA’ – tutelati sia in sede penale
che civile.
DIRITTI SOGGETTIVI DELLA PERSONALITA’
Le caratteristiche dei diritti soggettivi della personalità possono definirsi:
ESSENZIALI
– Garantiscono lo sviluppo fisico e morale della persona
PERSONALISSIMI
- Legati a quella persona
ORIGINARI - Sorgono con la nascita (es. diritto alla vita)
DERIVATI - si acquistano successivamente ( es. diritto di status di
coniuge)
NON PATRIMONIALI - Non sono diritti di scambio, anche se possono
ASSOLUTI
essere valutati economicamente (alimenti)
- Si fanno valere nei confronti di tutti
INDISPONIBILI - Il soggetto non può disporre di essi
IMPRESCRITTIBILI
- Il diritto non si prescrive mai
IRRINUNZIABILI
- Il soggetto non può rinunciarli
NON TRASMISSIBILI - Non possono essere trasmessi – finiscono con la morte
del soggetto-
DIRITTI PERSONALI DELLE PERSONE GIURIDICHE
Le persone giuridiche, proprio perché persone, hanno anche
i loro diritti personali che sono:
– Diritto al nome;
– Diritto alla riservatezza;
– Diritto alla segretezza dei bilanci;
– Diritto di tutela del segreto nella produzione
industriali;
– Diritto di tutela del segreto bancario
FATTI ED ATTI GIURIDICI
Tutti quei fatti che avvengono
-nel mondo naturalmente, indipendentemente dalla volontà
- o nella realtà sociale
dell’uomo,
che producono conseguenze rilevanti per il diritto si definiscono
ATTI GIURIDICI
e producono
EFFETTI GIURIDICI
FATTO GIURIDICO – è un qualunque fatto naturale, rilevante per il diritto;
manca la volontà dell’uomo (es. Fulmine )
ATTO GIURIDICO - (o atto umano) è un fatto svolto dall’uomo
consapevolmente e volutamente -Capace d’intendere e
di volere - per modificare la realtà esterna
Atto lecito - previsto dalle norme
può essere
Atto illecito - vietato dalle norme
NEGOZIO GIURIDICO
Il negozio giuridico scaturisce da tutti gli atti
che le norme e la volontà dei Soggetti
determinano in CONSEGUENZE GIURIDICHE
es. compravendita
I soggetti non solo compiono gli atti ma
possono determinarne anche gli
EFFETTI GIURIDICI
EFFETTI GIURIDICI DEI FATTI ED DEGLI ATTI GIURIDICI
Gli effetti che scaturiscono dai fatti o dagli atti giuridici possono
essere:
EFFETTI COSTITUTIVI -
Formano il diritto
EFFETTI MODIFICATIVI - Modificano la disciplina di un diritto
EFFETTI ESTINTIVI
EFFETTI REALI
-
-
Estinguono il rapporto giuridico
Se si riferiscono a diritti reali
EFFETTI OBBLIGATORI - Se si riferiscono ad un diritto di
obbligazione
I fatti e gli atti giuridici si svolgono nel tempo
e nello spazio
pertanto
il TEMPO e lo SPAZIO incidono su di loro
LO SPAZIO
assume importanza in regime di beni (es.
limiti proprietà)
IL TEMPO
Il tempo è molto importante perché l’ordinamento assegna rilevanza giuridica al comportamento
(omissivo o meno) secondo il decorrere del tempo
è disciplinato dagli art. 2934-2969 c.c. ed è importante saperlo computare
Il tempo si computa sulla base del calendario comune:
Civili – si computano da mezzanotte a mezzanotteI GIORNI
Naturali – si computano dall’alba al tramonto –
L’ANNO -
si computa dal giorno al giorno corrispondente dell’anno dopo
(non si considera il mese bisestile)
IL MESE -
si computa dal giorno al giorno corrispondente il mese dopo
(non si calcola il giorno iniziale ne i giorni del mese)
Il decorrere del tempo determina l’ACQUISTO o l’ESTINZIONE di un diritto:
a)
ACQUISTO
- es. usucapione
PRESCRIZIONE ESTINTIVA (art. 2934)
b)
ESTINZIONE
DECADENZA
(art. 2964)
LA PRESCRIZIONE (art. 2934 c.c.)
È l’estinzione del diritto soggettivo conseguente al
mancato esercizio dello stesso, da parte del
titolare, per un lasso di tempo determinato dalla
legge
Diritto Soggettivo
PRESUPPOSTI
Mancato esercizio
Tempo decorso
– previsto dalla legge –
La prescrizione è un istituto di ordine pubblico
• INDEROGABILE
• NON MODIFICABILE (art. 2936)
• IRRINUNCIABILE (art. 2937)
• NON OPERA D’UFFICIO ma deve essere opposto
• NON E’ AMMESSA RIPETIZIONE per quanto spontaneamente pagato
• NON SI POSSONO PRESCRIVERE I DIRITTI INDISPONIBILI:
- Diritto di Proprietà
- Diritti della personalità (es. diritto nome)
- Diritti di Stato (es. diritto di cittadinanza)
- Potestà di diritto familiare (es. potestà parentale)
La durata della prescrizione è determinata inderogabilmente dalla legge
Essa si distingue in:
a) ORDINARIA - decorsi 10 anni
- si applica ogni qualvolta la legge non
prevede diversamente-
b) BREVE:
- decorsi 5 anni – es. risarcimento danni, e
le prestazioni periodiche–
- decorsi 2 anni – es. stipendi
- decorso 1 anno – es. assicurazioni
DECORRE - Dal 1 giorno in cui di può far valere il diritto
La prescrizione è soggetta a:
1) SOSPENSIONE (es. minore emancipato, privo di curatore)
2) INTERRUZIONE:
- si interrompe se il titolare del diritto compie con un atto l’esercizio del suo
diritto (es. messa in mora)- da quel momento inizia a
decorrere un nuovo periodo
- si interrompe se il soggetto passivo riconosce quel diritto attraverso un atto
(es. pagamento parziale del debito)
DECADENZA (art. 2964)
La decadenza è la perdita della possibilità di
esercitare un diritto per il mancato compimento
di un’attività per un periodo di tempo perentorio
previsto dalla legge
può essere:
nell’interesse generale
a) LEGALE - Prevista dalla legge
nell’interesse individuale
b) NEGOZIALE – Affidata alla volontà delle parti che
possono stabilire casi e termini di decadenza
DIFFERENZE TRA:
PRESCRIZIONE
DECADENZA
Tempo
Durata
Distanza
Interesse
Ordine pubblico
Pubblico e Privato
Fonte
Legge
Legge e/o Contratto
Intenzione
Sanzionatoria
Impedimento
(perdita di un diritto)
(impedisce acquisto diritto)
Casi rari come l’art. 1495 nella stessa norma si possono
trovare sia la prescrizione che la decadenza.
RAPPORTO GIURIDICO
E’ la relazione interpersonale regolata dal diritto
- E’ la dichiarazione di volontà dei soggetti capace di produrre effetti che
l’ordinamento protegge –
TITOLO ORIGINARIO (es. senza
essere trasmesso da nessuno – es. la
pesca in mare)
NASCITA
TITOLO DERIVATO (viene
trasmesso da altro proprietario es.
successione)
RAPPORTO GIURIDICO
MODIFICAZIONE
Fatti che determinano
un mutamento (es. usufrutto –
trasferimento – variazione
dell’oggetto)
ESTINZIONE Perdita del diritto senza
trasferirlo ad altri –
(es. rinuncia ad un diritto)
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Dal diritto oggettivo scaturiscono per un determinato soggetto situazioni di
vantaggio - POTERI , PRETESE - oppure si svantaggio OBBLIGHI.
DOVERI, SOGGEZIONI, ovvero:
Diritto Soggettivo – “Potere di
agire per il soddisfacimento del proprio
interesse protetto dallo ordinamento in
modo pieno ed immediato”
SITUAZIONI SOGGETTIVE
ATTIVE
Interesse legittimo – Pretesa alla
legittimità nella attività della P. A del
soggetto che si trova in una posizione
diversa rispetto ad altri soggetti
Interesse diffuso o collettivo – E’
quello che appartiene a più soggetti o
ad una determinata collettività
Situazioni giuridiche soggettive
Obbligo giuridico – Dovere di
tenere un dato comportamento
correlato ad un diritto soggettivo
di altra persona
SITUAZIONI SOGGETTIVE
PASSIVE
Dovere di astensione – dovere di
rispettare la posizione di
supremazia di altri
Onere - è un comportamento non
obbligatorio ma richiesto come
presupposto per l’esercizio di un
potere - es. trascrizione degli atti
Soggezione – Sottoposizione di un
soggetto ad un altro per effetto
dell’esercizio del diritto da parte
dell’altro, non avendo il potere di
sottrarsi (es. la posizione di chi
riceve la disdetta di un contratto)
DIRITTI SOGGETTIVI
Il Diritto Soggettivo è il potere di compiere
personalmente e di pretendere dagli altri,
anche coattivamente, determinati
comportamenti previsti da una norma.
I Diritti soggettivi sono numerosissimi, essi
tuttavia possono essere classificati in base al:
Diritti soggettivi
Diritti soggettivi pubblici
– previsti dalle
norme di diritto pubblico
Interesse tutelato
Diritti soggettivi privati
– previsti dalle
norme di diritto privato
Diritti soggettivi
Diritti reali – cadono sulle cose
es. proprietà
Diritti di personalità –
cadono
sulla persona
Diritti assoluti
potere che vale nei confronti di tutti
Diritti di Famiglia – cadono
sull’ambiente familiare
Efficacia
Diritti di successione- cadono sul
patrimonio di altri
Diritti relativi
potere che vale solo su
alcune persone
Diritti di obbligazioni o creditoes. percepire la pigione
Diritti soggettivi
Diritti patrimoniali – che hanno un
contenuto economico o che
possono essere valutati in
denaro
Contenuto
Diritti non patrimoniali-
che
tutelano interessi di
prevalente natura morale
(es. rapporti familiari)
Diritti soggettivi
Diritti trasmissibili
– quelli
suscettibile di valutazione
economica e pertanto trasferibili
Possibilità trasferimento
Diritti non trasmissibili-. Quelli
inerente la persona e la famiglia
(es. diritto alla vita)
IL DIRITTO DI PROPRIETA’
tutelato
dalla Costituzione art. 42
la proprietà privata è riconosciuta
e garantita dalla Legge
dal codice civile art. 832
il proprietario ha diritto di
godere e disporre della cosa in
modo pieno ed esclusivo entro i
limiti e con l’osservanza degli
obblighi stabiliti dallo
ordinamento
LA PROPRIETA’ è un diritto ma è anche fonte di doveri
giuridici
CARATTERI DEL DIRITTO DI PROPRIETA’
ESCLUSIVO – Il proprietario può vietare, ai terzi, ogni
intromissione e molestia
AUTONOMIA ED INDIPENDENZA – non presuppone sulla cosa un
parallelo o maggior diritto di altri soggetti (a differenza
dei diritti reali limitati)
ELASTICO – potenzialmente integro – anche quando concede a terzi
parte del diritto, lo riacquista pienamente se il diritto
concesso viene a cessare (es. usufrutto)
PERPETUO – non esistono limiti temporali al diritto
IMPRESCRITTIBILE – non si prescrive con il passar del tempo ad
eccezione dell’usucapione
Limiti del diritto di proprietà imposti dall’ordinamento
Limiti dell’interesse privato
Limiti dell’interesse pubblico
Limiti posti nell’interesse privato
a)Divieto di atti di Emulazione: il proprietario non può compiere sulla sua cosa
atti che non hanno altro scopo di nuocere o
arrecare danno ad altri proprietari
b)Tolleranza delle immissioni: Il proprietario deve tollerare le immissioni
(fumo, calore ecc.) entro i limiti della normale
tollerabilità
c) Distanze : al proprietario è fatto obbligo di mantenere determinate distanze,
tipo costruzioni, muri, piantagioni ecc. Tali distanza sono indicate
da leggi speciali e da regolamenti comunali
d) Divieto di stillicidio: il proprietario deve evitare lo stillicidio sull’altrui
proprietà
Limiti posti nell’interesse pubblico (art. 834-835-837 c.c.)
a) ESPROPRIO del bene da parte della P.A.
(con indennità)
per pubblica utilità
b) REQUISIZIONE del bene per gravi e urgenti necessità
pubbliche dalla P.A.
c) AMMASSO di prodotti agricoli ed industriali nell’interesse della
produzione nazionale
d) OCCUPAZIONE
nessuno
di cose immobili che non appartengo a
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
A TITOLO ORIGINARIO
A TITOLO DERIVATIVO
Acquisto delle Proprietà a titolo originario
Tale acquisto si verifica se non deriva da trasferimento da parte del precedente proprietario
a) OCCUPAZIONE -solo per cose mobili che non appartengono a nessuno (es. sassi, caccia e
pesca)
Le cose immobili che non appartengono a nessuno sono di proprietà dello
Stato
b) INVENZIONE - ritrovamento di cose smarrite che devono essere consegnate al proprietario
e da questo non reclamate dopo un anno o per il ritrovamento di un tesoro
(art. 927- 933 c.c.)
c) ACCESSIONE - E’ il diritto di un proprietario di far suo quel che si riunisce alla sua
proprietà ad opera dell’uomo (es. costruzioni, piantagioni ecc.) o ad opera
della natura (es. Alluvione, alveo abbandonato ecc.):
- di mobile ad immobile - Il suolo attrae alberi e costruzioni
- di immobile ad immobile – alluvione, alveo abbandonato
d) SPECIFICAZIONE – si realizza allorché qualcuno senza averne ricevuto l’incarico, lavora la
materia altrui formando una nuova cosa
e) USUCAPIONE - effetto del possesso, protratto nel tempo, di un determinato bene non di
proprietà del possessore
Acquisto della Proprietà a titolo derivativo
L’acquisto dipende dall’esistenza di un diritto di proprietà in
capo a un precedente titolare
a) CONTRATTO – es. vendita b) SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE
– l’erede acquista la proprietà dei beni che
prima erano del defunto c) TRASFERIMENTI COATTIVI – es. esproprio
AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’
Il proprietario può essere ostacolato dalle
turbative di altri che non gli consentono di
esercitare il proprio diritto di proprietà
La legge prevede una serie di azioni dirette
alla tutela e difesa della proprietà e del
possesso
LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ
si chiamano anche AZIONI PETITORIE
(art.li 948-949-950-951 c.c.):
AZIONE DI RIVENDICAZIONE – il proprietario rivendica la cosa
propria da chiunque la possiede o
la detiene senza titolo
AZIONE NEGATORIA – il proprietario tende di far dichiarare
inesistenti i diritti affermati da altri sulla
cosa di sua proprietà
AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI – quando il confine tra
due fondi è incerto
AZIONE DI APPOSIZIONE DI TERMINI – quando i termini tra
fondi mancano o sono
divenuti irriconoscibili
IL POSSESSO
Secondo il dettato dell’art. 1140 c.c. il possesso è il potere di fatto sulla cosa
che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di
proprietà o di altro potere reale
E’ la relazione di fatto tra il soggetto e il bene a prescindere dalla
sussistenza nel soggetto stesso della titolarità del diritto di proprietà o di
altro diritto reale
LEGITTIMO (il proprietario)
Il POSSESSO
può essere
ILLEGITTIMO (il non proprietario)
CORPUS POSSESSIONIS
(potere di fatto)
ELEMENTI DEL POSSESSO
ANIMUS POSSIDENDI
(volontà di esercitare sul
bene i poteri del proprietario)
OGGETTO DEL POSSESSO – Tutti i beni che formano il diritto di proprietà o
altro diritto reale
Non si possono possedere i beni demaniali
A titolo originario – Impossessarsi
della cosa accompagnato
dall’animus possidenti –
no apprensione per
tolleranza (art. 1144c.c.)
Il possesso si ACQUISTA
A titolo derivativo - Consegna della
cosa o dei documenti che
la riguardanoSuccessione
I beni mobili si acquistano con il possesso secondo la teoria
dell’acquisto possesso vale titolo e dell’usucapione
istantaneo
Il possesso si PERDE quando viene meno uno degli elementi
del possesso
QUALIFICAZIONI DEL POSSESSO
alcune circostanze qualificano il possesso in:
POSSESSO ad usucapionem -
continuo non interrotto da
nessuna azione- Pacifico
e pubblico ovvero non
violento o clandestino
POSSESSO di buona fede – il possessore ignora di ledere
un diritto altrui (non restituisce
i frutti)
POSSESSO in mala fede -
il possessore è a conoscenza di
ledere il diritto di altri
(deve restituire tutti i frutti
percepiti e percipiendi ha diritto
al rimborso delle spese
necessarie fatte)
LE AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO
si chiamano anche AZIONI POSSESSORIE (art.li 11681170 c.c.)
a) AZIONI DI REINTEGRAZIONE – Nel caso in cui al possessore
sia stato sottratto il bene
posseduto
b) AZIONI DI MANUTENZIONE – Nel caso in cui il possessore
subisca molestie o turbative
nel godimento di un bene
immobile
LE AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO
si chiamano anche AZIONI POSSESSORIE (art.li
1168-1170 c.c.)
a) AZIONI DI REINTEGRAZIONE – Nel caso in cui al
possessore sia stato
sottratto il bene posseduto
b) AZIONI DI MANUTENZIONE – Nel caso in cui il possessore
subisca molestie o turbative
nel godimento di un bene
immobile
LE AZIONI A DIFESA
DELLA PROPRIETÀ E DEL POSSESSO
si chiamano anche AZIONI DI NUNCIAZIONI,
mirano a prevenire un danno o un pregiudizio
(art.li 1171 –1172 c.c.)
a)
DENUNCIA DI NUOVA OPERA
b)
DENUNCIA DI DANNO TENUTO
OBBLIGAZIONI
Il codice non definisce l’obbligazione ma la
dottrina dominante la definisce :
un rapporto fra due parti in virtù del quale una di
esse (debitore) è tenuta ad una prestazione
patrimoniale a favore dell’altra parte (creditore)
Il legame che nasce dall’obbligazione crea il
VINCOLO GIURIDICO fra le parti
L’obbligazione è un diritto relativo, esperibile
solo verso determinate persone
LE FONTI dell’obbligazioni sono:
a) La volontà negoziale
Contratti (art. 1321c.c.)
Negozi unilaterali
previsti dalla legge art. 1987 c.c.
b) Fatti illeciti – danno luogo ad obbligazioni legali –
risarcimento danno
c) Ogni altro fatto o atto idoneo a produrre
obbligazione come da Ordinamento (es. arricchimento
senza causa art. 2041)
GLI ELEMENTI DELL’OBBLIGAZIONI SONO:
Attivo o creditore – titolare del diritto di
a) Soggetto
esigere
Passivo o debitore – titolare ad eseguire
la prestazione
Creditore e debitore devono essere determinati al
momento dell’obbligazione ed hanno un dovere di
correttezza art. 1175 c.c.
b) Oggetto
-
che consiste nella prestazione
NELL’OBBLIGAZIONE LA PRESTAZIONE
A) Patrimoniale – valutata economicamente, in denaro –
B) Possibile – l’eventuale impossibilità può essere
MATERIALE (bene inesistente) o GIURIDICO
(bene demaniale)
C) Lecita – non contraria a norme imperative, ordine
pubblico, buon costume
D) Determinata o determinabile – se non determinata
dall’inizio deve essere determinabile prima
dell’adempimento
RISPETTO ALLA PRESTAZIONE LE OBBLIGAZIONI SI CLASSIFICANO IN
Obbligazioni di mezzi – svolgere un’attività
prescindendo dal risultato
A) Obbligazioni di fare
Obbligazione di risultato – la prestazione
consiste nel realizzare un risultato (es.
sarta vestito)
B) Obbligazioni di non fare – Il debitore è obbligato a tenere un
determinato comportamento es. non fare
concorrenza, non edificare ecc.
C) Obbligazioni di dare o consegnare – la prestazione può consistere nel
pagamento di somme di denaro o nella
consegna di beni
RISPETTO AI SOGGETTI LE OBBLIGAZIONI SI CLASSIFICANO IN:
Obbligazione parziaria - è un’obbligazione con più soggetti
in cui il debitore è obbligato solo
per una parte dell’intera
obbligazione
Obbligazione solidale - è un’obbligazione con più soggetti in
cui il creditore ha diritto di
pretendere la prestazione per intero
da ognuno (no ripetizione)
Obbligazioni naturali – Obbligazioni che sorgano da
semplice doveri morali o sociali
che acquisisce rilevanza per il diritto
solo al momento dell’adempimento
Le Caratteristiche delle obbligazioni naturali:
a) Incoercibilità- nessuno può essere costretto
ad eseguire giudizialmente
b) Irripetibilità – Non si restituisce quanto
spontaneamente prestato
L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
L’ordinamento giuridico prevede alcuni fatti giuridici per i quali
l’obbligazione cessa di esistere e sono:
- ADEMPIMENTO
- CONFUSIONE
- COMPENSAZIONE
- NOVAZIONE
- REMISSIONE DEL BEBITO
- IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE
L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione, esso estingue sia
l’obbligo del debitore che il diritto del creditore
L’art. 1176 impone al debitore di usare nell’adempimento dell’obbligazione la
diligenza del buon padre di famiglia al fine di evitare eventuale
responsabilità contrattuale
La diligenza del buon padre di famiglia equivale alla diligenza del tipo d’uomo
medio
IL PAGAMENTO può essere fatto:
al creditore capace di ricevere;
al rappresentante del creditore;
alla persona indicata dal creditore oppure dalla legge oppure dal giudice
IL LUOGO DEL PAGAMENTO è determinato dalla volontà delle parti oppure
al domicilio del creditore al tempo della scadenza
COMPENSAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
Se due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro per
due diversi ed opposti vincoli obbligatori, i due vincoli si possono
compensare reciprocamente
La compensazione può essere:
LEGALE – si verifica automaticamente per virtù di una legge;
i due debiti devono essere omogenei (es. denaro),
liquidi (determinati nell’ammontare), ed esigibili
(già scaduti);
GIUDIZIALE – dichiarata dal giudice, in caso di debito non liquido,
ma di facile determinazione
VOLONTARIA – accordo tra le parti che intendono compensare i propri debiti
IMPOSSIBILE – non si possono compensare gli Alimenti, e le cose date in
deposito o in Comodato
CONFUSIONE DELL’OBBLIGAZIONE
Si ha confusione quando le qualità di creditore e
debitore si riuniscono in capo alla stessa
persona
NOVAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
Il debitore e il creditore estinguono l’obbligazione,
sostituendola con un’altra diversa
La Novazione può essere:
Soggettiva - se riguarda i soggetti dell’obbligazione
Oggettiva - se la sostituzione riguarda l’oggetto (la
prestazione) o il titolo (es. contratto)
La novazione estingue il debito originario
REMISSIONE DELL’OBBLIGAZIONE
Si verifica se il creditore rinuncia al proprio
debito con la conseguenza che il debitore
viene liberato senza adempimento della
prestazione
L’IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
La sopravvenuta impossibilità della prestazione estingue
il debito ma deve essere:
SOPRAVVENUTA – intervenuta dopo la formazione
dell’accordo
INVINCIBILE – tale da non consentire in alcun modo
di adempiere
DEFINITIVA – altrimenti si deve parlare di ritardo o di
impossibilità temporanea e non
estingue l’obbligazione
IL CONTRATTO (ART.1321 c.c.)
E’ l’accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto
giuridico patrimoniale
LE FONTI DEL CONTRATTO
GLI ELEMENTI
1) La Legge
1) L’accordo delle parti –
proposta ed accettazione
2) La Volontà
delle parti
2) La causa- esistente,lecita
e degna di tutela da
parte dell’ordinamento
3) Gli usi
3) l’oggetto – possibile,
lecito, determinato o
determinabile
4) La forma – come e
quando richiesta
I CONTRATTI
SI CLASSIFICANO IN:
a)
TIPICI
e
ATIPICI
b)
A TITOLO ONOROSO
e
A TITOLO GRATUITO
RELATIVAMENTE AL CONSENSO CON CUI SI
PERFEZIONANO I CONTRATTI SI CLASSIFICANO IN:
a) CONSENSUALI - basta solo lo scambio del
consenso
b) REALI – serve oltre al consegno anche la
consegna della cosa
SECONDO IL NESSO TRA LE PRESTAZIONI
a) A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE O
SINALLAGMATICI
b) A PRESTAZIONE UNICA- Solo una parte è
obbligata ad eseguire la prestazione
SECONDO LA DURATA TEMPORALE
a) AD ESECUZIONE ISTANTANEA in un solo
momento:
Esecuzione immediata - nello
stesso momento
Esecuzione differita
-e
prorogata es.
Contratto preliminare
b) AD ESECUZIONE PROLUNGATA o di durata
Esecuzione periodica
Esecuzione continuata
FORMAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si forma con l’incontro di volontà delle
parti
PROPOSTA ED ACCETTAZIONE
Il contratto si forma
a) ISTANTANEAMENTE – per adesione
b) PROGRESSIVAMENTE – quando dalla proposta
alla stipula si arriva per gradi
TRATTATIVE CONTRATTUALI
Sono trattative i negoziati che precedono la
stipula del contratto
L’ordinamento impone alle parti di
comportarsi CON CORRETTEZZA E
LEALTÀ.
FASI DELLE TRATTATIVE
1) PROPOSTA
RECITTIZIA
- è una dichiarazione unilaterale di volontà, di regola
che diventa impegnativa soltanto dopo l’accettazione
del destinatario
-OFFERTA AL PUBBLICO – è una proposta consistente in un’offerta
diretta al pubblico attraverso il pubblico proclamo
2) l’ACCETTAZIONE è la dichiarazione del destinatario che perfeziona il
contratto
- REQUISITI:
- deve essere tempestiva e coincidente con la
proposta, se diversa vale come controproposta
- deve avere la forma del contratto che si vuole
concludere
- può essere revocata, purché arrivi al proponente
prima dell’accettazione stessa
- può essere anche tacita, può risultare da un
comportamento
ESTINZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Nullità ed annullabilità - Si verifica se un
contratto è affetto da
vizi (es. Causa non
lecita)
Risoluzione - Se si verifica un difetto
sopravvenuto alla stipula del contratto
(art.li 1460-1469 c.c.)
La Risoluzione del contratto si può esercitare
per Inadempimento – se una parte non adempie l’altra può chiedere la risoluzione del contratto
-di diritto
senza ricorrere al giudice
- giudiziale
ricorrendo al giudice
- clausola risolutiva espressa
- diffida ad adempiere (entro 15 gg.)
- termine essenziale scaduto
- per inadempienza
- inadempimento importante
per Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore è una risoluzione che
opera di diritto può essere:
- risoluzione totale (prestazione impossibile)
- risoluzione parziale (se la prestazione diventa
parzialmente impossibile
per Eccessiva onerosità se si verifica una sopravvenuta onerosità del contratto; è una risoluzione
giudiziale che presenta i seguenti caratteri:
- contratti di durata o ad esecuzione differita
- riguardi prestazione non ancora adempiuta
- riguardi avvenimenti straordinari ed imprevedibili che modificano
notevolmente il valore della prestazione e della controprestazione
AZIONI CHE ESTINQUONO IL RAPPORTO CONTRATTUALE
Rescissione è una azione giudiziale di estinzione del rapporto contrattuale.
E’ concessa se il contratto è stato concluso in:
–
Stato di pericolo – Se uno dei contraenti al momento della stipula del contratto si trovava un uno stato
di pericolo attuale di danno grave alla persona noto alla controparte.
Caratteri:
- Danno grave alla persona o ad un suo parente
- iniquità delle condizioni (onerose e sproporzionate per il
contraente)
- conoscenza, della controparte, dello stato di pericolo
Il giudice può assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata
–
Stato di bisogno o lesione – ricorre quando c’è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella
dell’altra parte, dovuta allo stato di bisogno di una delle parti
Caratteri:
- la sproporzione tra le due prestazioni è superiore alla
metà ( il valore deve essere di oltre + 150%)
- lo stato di bisogno della parte danneggiata (difficoltà
economica, anche momentanea)
- la controparte ne ha approfittato per trarne vantaggio
NO per contratti aleatori.
L’azione si prescrive in 1 anno
SCHEMA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
Colui che con un comportamento illecito arreca un danno ingiusto ad altri
dovrà risarcire il danno
ma solo se il danno è dovuto ad una causa della quale egli debba
rispondere
questo DOVERE prende il nome di RESPONSABILITA’
e si distingue ai sensi dell’art. 2043 in responsabilità:
a) OGGETTIVA
b) SOGGETTIVA
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
è la responsabilità che si forma sulla sola esistenza del nesso di causalità tra atto e
danno, si risponde del danno cagionato a prescindere dal dolo o colpa
Il fondamento di tale responsabilità va ricercato nel principio dell’agire a proprio rischio
I casi più importanti di tale responsabilità sono:
a) La responsabilità dei padroni e dei committenti - per i danni arrecati dai commessi e dai
committenti – Non è ammessa prova liberatoria per tale responsabilità
b) La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia – il custode si può scagionare dalla
responsabilità provando il caso fortuito
c) La responsabilità per i danni cagionati da animali- il proprietario è responsabile dei danni
cagionati dall’animale, anche se smarrito, salvo se riesce a provare il caso fortuito
d) La responsabilità per i danni cagionati dalla rovina degli edifici – il proprietario non è
responsabile se prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione
e) La responsabilità per i danni provocate dall’esercizio di attività pericolose – il soggetto può
liberarsi provando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
f) La responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli – responsabilità solidale tra
proprietario e conducente a meno che il proprietario non riesca a provare che il veicolo circolava contro
la sua volontà. Il conducente ed il proprietario sono responsabili anche dei danni derivanti da vizi di
costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo, salvo azione di rivalsa.
RESPONSABILITA’ SOGGETTIVA
- RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE – responsabilità
delle trattative
- RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE – responsabilità
nascente da un precedente rapporto
obbligatorio
- RESPONSABILITA’ EXCONTRATTUALE – responsabilità per
aver commesso un illecito civile e aver
leso un diritto
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
violazione dei doveri di correttezza durante le
trattative:
- Non informazioni
- Interruzioni delle trattative
IL DANNO RISARCIBILE COMPRENDE:
Danno emergente = Spese e perdite connesse alle
trattative
Lucro cessante =
Mancato guadagno
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
violazione di un vincolo specifico che univa il
debitore al titolare del diritto leso (creditore)
Presuppone un accordo obbligatorio tra le parti
IL DANNO RISARCIBILE COMPRENDE
•
•
Danno emergente
Lucro cessante
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
violazione di un vincolo generico, consistente nel turbare l’esercizio e il godimento dell’altrui
diritto = illecito civile
Gli elementi della responsabilità extracontrattuale sono:
–
La capacità di intendere e di volere – per poter determinare il dolo
–
Il fatto positivo (se il soggetto si doveva astenere) omissivo (se doveva agire)
–
La colpa o il dolo
–
Il danno - lesione dell’interesse altrui
–
L’ingiustizia del danno – è stato leso un diritto soggettivo assoluto
–
Il nesso di causalità tra fatto e danno
IL DANNO RISARCIBILE
comprende tutti i danni che il danneggiato prova di aver subito:
Danno emergente
- Patrimoniali
Lucro cessante (mancato guadagno valutato dal giudice)
- Non patrimoniali
L’EFFETTO DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
E’ IL RISARCIMENTO DEL DANNO
art. 2058 C.C.
- Per equivalente – versamento di una somma
di denaro
- Per integrazione forma specifica – ripristino
situazione anteriore al danno
DIFFERENZE TRA LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATUALE
RESPONSABILITA’
EXTRACONTRATTUALE
(inadempimento)
RESPONSABILITA’
CONTRATTUALE
(ledere l’altrui sfera giuridica = fatto illecito)
a) Capacità di agire
a) Capacità di intendere e di volere
(rendersi conto che il comportamento
tenuto è illecito)
b) Il danneggiato deve provare solo
l’inadempimento
b) Il danneggiato deve provare,il danno
ingiusto, la colpa del danneggiante,
il nesso di causalità
c) Si risarciscono solo i danni
prevedibili se l’inadempimento
non dipende da dolo
c) Senza limiti (anche quelli non prevedibili)
d) Prescrizione ordinaria
d) Breve (5 anni o 2 per circolazione dei
veicoli)
TRASCRIZIONE
L’ordinamento giuridico, al fine di rendere noti alcuni atti giuridici
disciplina come ne deve essere data pubblicità
La natura del bene individua il tipo di pubblicità necessaria
Per i beni MOBILI: la pubblicità è data dal possesso (pubblicità di
fatto attraverso il trasferimento del bene)
Per i beni mobili registrati: iscrizione in appositi registri (es.
Registro automobilistico)
Per i beni IMMOBILI: la trascrizione nei pubblici registri
immobiliari dell’atto di acquisto
La trascrizione è un modo di pubblicità che opera solo per gli
acquisti a titolo derivativo
Gli atti soggetti a trascrizione sono tassativamente indicati dalla
legge
MODALITA’ DI TRASCRIZIONE
L’onorato deve presentare domanda di iscrizione
allegando:
IL TITOLO - Una sentenza, un atto pubblico, una scrittura
privata autenticata ecc.
Il conservatore del registro trascrive la nota nel registro
generale seguendo l’ordine di registrazione e
conserva a parte il titolo.
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