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LEGISLAZIONE DEL LAVORO
Docente: Prof. Antonino Longo
Orario di ricevimento: lun., mar., mer. 11-12
Email: [email protected]
Luogo di ricevimento: D.A.U., piano III
Corso di Laurea: Ingegneria Gestionale
Anno di corso: III
Semestre: I
Numero totale dei crediti: 6 cfu
CONTENUTO DEL CORSO
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Diritto e vita.
Fra metodo e filosofia.
Dal testo alla cosa. Dalla cosa al testo: a) Il linguaggio b) Alla ricerca della ratio: per
un’interpretazione bifocale; L’applicazione del diritto come trattato del processo interpretativo ; La
verità del diritto
SEZIONE PRIMA: TEMI GENERALI E FONTI
Diritto del lavoro e dintorni; Origini ed evoluzione storica del diritto del lavoro; Il diritto del lavoro e
le scienze sociali; La Costituzione; Il diritto del lavoro del’Unione Europea; Le fonti del diritto del
lavoro
SEZIONE SECONDA: DIRITTO SINDACALE
Organizzazione e azione sindacale; Sindacato e ordinamento giuridico; La contrattazione
collettiva; Lo sciopero; Le relazioni sindacali in azienda
SEZIONE TERZA: IL CONTRATTO DI LAVORO
Legge e contratto collettivo; Contratto di lavoro e autonomia individuale
SEZIONE QUARTA: IL LAVORATORE E IL DATORE DI LAVORO
Il lavoro subordinato; I lavori non subordinati ; Il datore di lavoro
SEZIONE QUINTA: IL RAPPORTO DI LAVORO
L’accesso al lavoro; La struttura del rapporto di lavoro; Oggetto e luogo della prestazione di
lavoro; Il tempo della prestazione di lavoro; Potere di controllo e tutela della privacy; Il potere
disciplinare; La retribuzione; La tutela della persona sul lavoro; Eguaglianza e discriminazioni; Le
sospensioni del lavoro; L’estinzione del rapporto di lavoro; La crisi dell’impresa
SEZIONE SESTA: I CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILI E LE ESTERNALIZZAZIONI
Il diritto del lavoro della flessibilità ; La flessibilità temporale ; Il contratto di lavoro a tempo
determinato ; I contratti di inserimento e formazione ; Il lavoro esterno.
TESTI DI RIFERIMENTO
DEL PUNTA R., Diritto del lavoro, Milano,
Giuffré, 2010.
Slides, dispense ed altro materiale didattico
saranno resi disponibili durante lo svolgimento
delle lezioni
MODALITA’ D’ESAME
• Durante lo svolgimento delle lezioni saranno
raccolte le firme attestanti la presenza.
• Controappelli saranno effettuati per verificare
l’effettiva frequenza degli studenti.
• Saranno effettuate verifiche scritte o colloqui
orali in itinere sulla preparazione conseguita
dagli studenti frequentanti ad integrazione
dell’esame finale.
• L’esame finale consisterà in una prova orale
UOMO E DIRITTO
Ubi societas, ibi ius è una locuzione latina che significa "dove
c'è una società (civile), lì vi è il diritto".
Ogni società non può che fondarsi sul diritto, non può esservi
alcuna società (civile) che non avverta l'esigenza di
regolamentarsi.
"Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi homo, ibi
ius".
Principio di origine romanistica che sta ad indicare come l'uomo
abbisogni necessariamente di regole giuridiche per poter
vivere. Difatti se l'uomo è un "animale sociale" per usare una
espressione di Aristotele, ossia necessariamente deve vivere
con altri uomini e si relaziona costantemente con altri uomini.
Per poter fare tutto questo è necessaria la creazione di
regole.
DIRITTO NATURALE E DIRITTO POSITIVO
• Il termine diritto, nella sua più nota accezione, identifica
l'insieme ed il complesso sistematico delle norme che
regolano la vita dei membri della comunità di riferimento.
• Due concetti del diritto: naturale e positivo.
Una delle concezioni più risalenti è la c.d. teoria del
diritto naturale, o giusnaturalismo. Tale teoria postula
l’esistenza di una serie di princìpi eterni e immutabili,
inscritti nella natura umana.
Il diritto positivo (cioè il diritto effettivamente vigente) non
sarebbe altro che la traduzione in norme di quei princìpi.
Il metodo adottato dal legislatore è, dunque, un metodo
deduttivo: da princìpi universali si ricavano (per
deduzione) le norme particolari.
LE NORME
• Per norma giuridica si intende la “regola di condotta”, dotata dei
caratteri della generalità e dell’astrattezza, avente la capacità di
determinare, in maniera tendenzialmente stabile, l'ordinamento
giuridico generale (ossia il diritto oggettivo). Una norma è una
proposizione volta a stabilire un comportamento condiviso
secondo i valori presenti all'interno di un gruppo sociale. Essa è
finalizzata a regolare il comportamento dei singoli appartenenti al
gruppo, per assicurare la sua sopravvivenza e perseguire i fini
che lo stesso ritiene preminenti.
• La generalità consiste nella ripetuta applicabilità della stessa
ogni qual volta si presentino le condizioni prescritte.
• L’astrattezza si riferisce al fatto che la norma giuridica non deve
essere ricondotta ad un caso specifico, ma deve riferirsi ad un
situazione astratta, ciò per garantire l'applicabilità ad una
molteplicità di casi concreti.
“COATTIVITA’ “ DELLE NORME GIURIDICHE
• La norma giuridica viene assimilata ad un comando, che
impone all'individuo un determinato comportamento. Il
carattere "coattivo" della norma giuridica è, dunque,
imprescindibile. Questo elemento centrale della norma
giuridica contribuisce, in modo determinante, a
differenziarla da altri tipi di norme, come quelle morali o
religiose, che appartengono ad una sfera non coattiva.
• L'individuo è libero o meno di assecondare un comando
religioso o morale. Può sentirsi perfino obbligato a farlo ma
tale obbligo non è generalizzabile. Affini alle norme
giuridiche vere e proprie possono considerarsi quelle
deontologiche, che appartengono più alla sfera morale, ma
che, quando sono inserite in disciplinari di ordini
professionali o di associazioni di produttori, possono
prevedere anche sanzioni in caso di violazione.
CARATTERISTICHE DELLE NORME GIURIDICHE
• Le caratteristiche di una norma sono: la generalità,
l'astrattezza, la novità, l'imperatività o coazione.
• A parte generalità ed astrattezza di cui si è detto innanzi,
la novità è intesa nel senso che ogni norma viene
emanata per regolare un comportamento che fino a ieri
si riteneva che non dovesse essere regolato, oppure allo
scopo di modificare un già esistente regolamento di quel
tale comportamento. L'imperatività (o coazione)
consiste nel fatto che, accanto ad una norma che
contiene un precetto, esiste una norma che prevede la
sanzione. Gli atti o fatti da cui scaturiscono le norme
giuridiche costituiscono le fonti del diritto, e, più
esattamente, le fonti di produzione normativa o
normogenetiche.
FONTI DEL DIRITTO
• Le fonti del diritto si distinguono in fonti di cognizione e
fonti di produzione.
• Per fonti di cognizione s'intende l'insieme dei documenti
che fornisce la conoscibilità legale della norma e sono,
quindi, documenti che raccolgono i testi delle norme
giuridiche, come la Costituzione, la Gazzetta Ufficiale e i
codici.
• Per fonti di produzione s'intendono gli atti e i fatti idonei a
produrre norme giuridiche. Le fonti di produzione si
distinguono, a loro volta, in fonti-atto e fonti-fatto.
• Per fonti-atto si intendono atti giuridici volontari imputabili a
soggetti determinati ed implicano l'esercizio di un potere ad
esso attribuito (“atti normativi”), mentre le fonti-fatto, pur
non essendo riconducibili ad azioni volontarie, sono
accettati dall'ordinamento nella loro oggettività, “fatto
normativo" (si tratta, in altri termini, di meri fatti giuridici).
ATTI GIURIDICI …
• L'atto giuridico è un fatto giuridico consistente in un
comportamento umano volontario. Per gli atti giuridici, quindi,
è rilevante l'imputazione ad un soggetto di diritto, che può
essere la persona fisica che ha voluto il loro accadimento o la
persona giuridica per la quale detta persona fisica ha agito in
qualità di organo.
• Sono esempi di atto giuridico: la promessa, il testamento, la
sentenza, il contratto, l'atto amministrativo. Sono, altresì, atti
la legge, il regolamento e, in generale, tutti gli atti che sono
fonti del diritto in quanto il loro effetto è la produzione,
modificazione o abrogazione di una norma giuridica (“atti
normativi”).
• Essi possono essere recettizi, non recettizi, leciti, illeciti,
unilaterali, bilaterali, plurilaterali, collegiali, pubblici, privati.
… E FATTI GIURIDICI
• Con il termine fatto giuridico si indica un avvenimento o una
situazione prevista dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi
del fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto
giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un
rapporto giuridico.
• Il fatto giuridico si distingue dal fatto naturalistico. Se un fatto
naturalistico è previsto nella fattispecie di una norma, esso
diventa giuridicamente rilevante in seno all'ordinamento giuridico
ed è qualificabile come fatto giuridico.
• I fatti giuridici si possono inoltre distinguere in:
• meri fatti, se per l'ordinamento è irrilevante la volontà del loro
accadimento, a prescindere che sia determinato da un'azione
umana o da una forza della natura (ad esempio la morte di una
persona, un evento meteorologico);
• atti giuridici, se, invece, per l'ordinamento è rilevante la volontà
del loro accadimento, determinato da un'azione umana (ad
esempio un testamento, una sentenza, un contratto)
NORMA E LEGGE
• La norma non va in nessun caso confusa con la legge.
Mentre la legge è un atto, la norma è la conseguenza di
questo. La legge è una delle fonti del diritto, la norma è
diritto. La norma è un comando che si ricava
dall'interpretazione delle fonti del diritto (ermeneutica:
dottrina e giurisprudenza).
• Le norme sono solitamente desumibili da una
formulazione linguistica scritta (costituzione, legge,
regolamento...) al fine di conferire alla stessa un alto
grado di certezza e durevolezza nel tempo.
FONTI DI PRODUZIONE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO
(ABROGABILITA’ E IRRETROATTIVITA’)
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Costituzione (sovraordinata a tutte le altre fonti)
legge costituzionale*
legge ordinaria
decreto legislativo
decreto legge
referendum abrogativo
regolamento
contratto collettivo di lavoro
*legge regionale
L'art. 117 della Costituzione, cosi come modificato dalla riforma del titolo V con l.3/2001, individua
tre tipi di competenza legislativa:
la competenza esclusiva dello Stato;
la competenza ripartita tra Stato e Regioni (entrambe, nelle materie espressamente indicate);
la competenza esclusiva delle Regioni, in tutte le materie non enumerate (principio di residualità).
le leggi regionali sono completamente equiparate alle leggi statali o ordinarie, per tale motivo si
collocano insieme con esse tra le fonti primarie subcostituzionali.
FONTI-FATTI
• Le fonti sopradette, sono cd. fonti-atti, vale a dire
manifestazioni di volontà espresse da un organo dello
Stato o da altro ente a ciò legittimato dalla Costituzione,
che, di regola, sono formulate per iscritto.
• Nel nostro ordinamento sono, però, previste anche fontifatti, cioè comportamenti oggettivi od atti di produzione
esterni
all'ordinamento
che
possono
essere
schematicamente sintetizzate in :
• consuetudine
• norme di diritto internazionale generalmente riconosciute
• accordi internazionali
• fonti di ordinamenti stranieri richiamate nell'ordinamento
FONTI INTERNAZIONALI …
• L'ordinamento internazionale e quello interno convivono su piani
paralleli, essendo espressione di distinti processi di integrazione
politica. Perciò, affinché le norme internazionali entrino a far parte
dell'ordinamento interno, si deve verificare ciò che si indica con il
termine di "adattamento", che può essere automatico o speciale.
• L'adattamento automatico o generale è previsto dall'art. 10 della
Costituzione, laddove dispone che «l'ordinamento giuridico italiano
si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute» (cioè le consuetudini internazionali).
• L'adattamento speciale, invece, impiegato per il diritto internazionale
pattizio, può consistere:
• Nel semplice «ordine di esecuzione», che opera direttamente solo in
relazione a trattati contenenti norme self-executing;
• nell'adattamento speciale ordinario, ossia in atti normativi interni
necessari per dare esecuzione a norme internazionali che non siano
self-executing. In seguito all'adattamento, le norme internazionali
assumono, nell'ordinamento giuridico interno, la stessa posizione
gerarchica delle fonti che lo operano
… E IL DIRITTO DELL’U.E.
• Una particolare posizione presenta, nel quadro del diritto
internazionale, il diritto dell'Unione Europea, in quanto i Trattati e le
fonti che ne derivano godono di una particolare copertura
costituzionale (art. 11: «l'Italia [...] consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni»), in virtù della quale presentano una particolare forza
attiva, paragonabile a quella delle norme costituzionali, consistendo
in una limitazione definitiva dei diritti sovrani dello Stato, e una
resistenza passiva rinforzata, prevalendo, in virtù della ripartizione di
competenza operata dai Trattati, le norme comunitarie su quelle
interne anche successive.
• Sono dette per questo motivo norme interposte in quanto si
frappongono tra la Costituzione e le altre fonti primarie. La
giurisprudenza della Corte Costituzionale ha avallato la prassi per
cui il diritto comunitario può derogare anche leggi Costituzionali
purché non siano norme fondamentali e immodificabili quali ad
esempio diritti fondamentali, e democraticità dell'ordinamento
italiano.
ORDINAMENTO GIURIDICO
Con il termine ordinamento giuridico si intende sia una
comunità organizzata in vista del perseguimento di uno
scopo comune (quindi, in questo senso, si può dire che
lo Stato è un ordinamento giuridico) sia l'insieme delle
norme (il diritto positivo) che regolano la vita di questa
comunità (in questo senso, quindi, si dirà che lo Stato ha
un ordinamento giuridico).
Il diritto positivo è il diritto vigente in un determinato
ambito politico-territoriale in un determinato spazio di
tempo, posto dal potere sovrano dello Stato mediante
norme generali ed astratte contenute dalle leggi nonché
da disposizioni concrete ed individuate di carattere
"regolamentare-amministrativo“.
ORDINAMENTO ORIGINARIO E DERIVATO
• Un ordinamento giuridico può essere originario oppure
derivato. È originario quando non deriva la sua sovranità
da nessun altro ordinamento (ad esempio, lo Stato la
Chiesa, la Comunità internazionale); è invece derivato
quando la sua sovranità non è diretta e immediata, ma
un riflesso della sovranità di un altro ordinamento (le
Regioni italiane e l’Unione europea sono entrambi
ordinamenti giuridici derivati).
• La sovranità è l'espressione della somma dei poteri di
governo riconosciuta ad un soggetto di diritto pubblico
internazionale. Tale istituto giuridico rappresenta uno
degli elementi costitutivi dello Stato, assieme al territorio
ed al popolo. La sovranità connota il potere supremo
dello Stato nei rapporti internazionali e la sua essenziale
indipendenza
STATO
• Lo Stato è un ordinamento giuridico politico, ovvero
esercitante il potere sovrano su un determinato territorio
e sui soggetti ad esso appartenenti. Esso comanda
anche mediante l'uso della forza armata, della quale
detiene il monopolio legale.
Alla parola Stato afferiscono due concetti distinti:
• Stato-Comunità: popolo, stanziato su un territorio
definito, che è organizzato attorno ad un potere centrale
(comunemente chiamato “Stato-nazione").
• Stato-apparato (o Stato-organizzazione): quel potere
centrale sovrano, organizzato in possibili differenti modi,
che detiene il monopolio della forza, e impone il rispetto
di determinate norme nell'ambito di un territorio ben
definito.
STATO E NAZIONE
• Una nazione (dal latino natio: “nascita") è un complesso
di persone che, avendo in comune caratteristiche quali la
storia, la lingua, il territorio, la cultura, l’etnia, la politica,
si identificano in una comune identità a cui sentono di
appartenere legati da un sentimento di solidarietà. È
questa coscienza di un'identità condivisa, questo
sentimento di appartenenza a tale identità e di
solidarietà che li lega, diffusi a livello di massa e non
solo tra ristrette cerchie di persone, che rende una
comunità etnica, culturale, politica una nazione.
• Al fine di autodeterminare la propria esistenza, spesso la
nazione aspira a diventare Stato, cioè a darsi un
ordinamento giuridico che ne affermi la sovranità. In tal
caso si parlerà di Stato-nazione.
Esistono nazioni senza Stato.
STATO COME ENTE TERRITORIALE
• lo Stato è anche un ente territoriale, in quanto
individuato da una porzione di territorio che è soggetta
alla sua sovranità.
• Lo Stato è sovrano giacché superiore ad ogni altro
soggetto entro i suoi confini. Per essere tale, la sovranità
deve manifestarsi come "indipendenza" nei rapporti
reciproci; per tale ragione, allora, lo Stato è indipendente
e sovrano; sovrano al suo interno, indipendente nei
confronti degli altri Stati.
• Lo Stato esercita i seguenti poteri:
la sovranità (esercitata attraverso i tre poteri pubblici
legislativo, esecutivo e giudiziario) e il monopolio della
forza affinché vi sia un fondamento obbligatorio.
PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI
• La separazione dei poteri è uno dei principi
fondamentali dello stato di diritto.
• Il concetto dello stato di diritto presuppone che l'agire
dello Stato sia sempre vincolato e conforme alle leggi
vigenti: dunque lo Stato sottopone se stesso al rispetto
delle norme di diritto, e questo avviene tramite una
Costituzione
scritta (principio della civil law).
La separazione dei poteri consiste nell'individuazione di
tre funzioni pubbliche - legislazione, amministrazione e
giurisdizione - e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti
poteri dello stato, intesi come organi o complessi di
organi dello stato indipendenti dagli altri poteri.
I TRE POTERI DELLO STATO
• Nelle moderne democrazie:
• la funzione legislativa è attribuita al parlamento,
nonché eventualmente ai parlamenti degli stati federati o
agli analoghi organi di altri enti territoriali dotati di
autonomia legislativa, che costituiscono il potere
legislativo;
• la funzione amministrativa è attribuita agli organi che
compongono il governo e, alle dipendenze di questo, la
pubblica amministrazione, i quali costituiscono il potere
esecutivo;
• la funzione giurisdizionale è attribuita ai giudici che
costituiscono il potere giudiziario.
POTERE LEGISLATIVO
• Il potere legislativo è uno dei tre poteri fondamentali
attribuiti allo Stato.
• Negli stati contemporanei del potere legislativo è titolare:
• il parlamento a livello nazionale;
• i parlamenti degli stati federati e nelle federazioni;
• eventuali organi, analoghi al parlamento, di regioni e altri
enti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia
legislativa.
Detti organi producono le norme attraverso un atto che
prende il nome di legge.
POTERE ESECUTIVO
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Il potere esecutivo, generalmente posseduto da
un'istituzione denominata “governo", è il potere di applicare le
leggi, distinto dal potere legislativo, che è il potere di fare le
leggi e da quello giudiziario che è il potere di giudicare, ed
eventualmente punire, chi non rispetta le leggi.
Il potere esecutivo è esercitato da organi che eseguono le
prescrizioni di legge e attuano in concreto le pubbliche finalità.
I suoi compiti sono di:
far rispettare l'ordine e la legge attraverso la gestione delle
forze di polizia e dei penitenziari;
condurre la politica estera dello Stato;
dirigere le forze militari;
dirigere i servizi pubblici e la pubblica amministrazione.
POTERE GIUDIZIARIO
• Il potere giudiziario è quel potere che, in quanto organo
costituzionale, permette in via definitiva e autonoma di
risolvere una controversia di natura civile, penale e
amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni)
applicando la legge, nel rispetto del contraddittorio delle
parti, trasparenza del procedimento e motivazione della
decisione, da parte di un Giudice terzo.
• Questo procedimento si svolge in diversi uffici a seconda
il grado di giudizio nell’ambito del quale il cittadino viene
giudicato con la possibilità di impugnare le eventuali
sentenze.
GIURISDIZIONE ORDINARIA …
• Esistono due diverse giurisdizioni: una ordinaria e una
speciale.
• Quella ordinaria si occupa di materie civile e penale.
In ambito civile la controversia sorge tra soggetti privati
che prendono il nome di "attore" (per colui che avvia la
procedura) e "convenuto" (colui che si difende). In
questo caso ci si rivolge in primo grado al Giudice di
pace o al Tribunale, in secondo grado alla Corte
d'Appello e in terzo grado (definitivo) alla Suprema Corte
di Cassazione.
… E QUELLA SPECIALE
• Per quanto riguarda la giurisdizione speciale si divide in
amministrativa, contabile e militare.
• La prima risolve controversie dove sono coinvolte le pubbliche
amministrazioni (tutela degli interessi legittimi) e se ne occupa
il giudice amministrativo, ovvero in primo grado il Tribunale
Amministrativo Regionale e in secondo grado il Consiglio di
Stato.
• La seconda risolve controversie sulla contabilità pubblica ed
enti finanziari dallo Stato; se ne occupa il giudice contabile in
primo grado la Corte dei Conti nella sezione regionale mentre,
in secondo grado, nella sezione centrale.
• Infine, quella militare, si occupa dei reati commessi dalle forze
armate.
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