Le operazioni extraterritoriali non concorrono
alla formazione del plafond
La legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi prive del requisito territoriale, da quest’anno soggette all’obbligo di
fatturazione, sono irrilevanti ai fini sia della verifica dello status di esportatore
abituale che della formazione del plafond per l’acquisto di beni/servizi senza
applicazione dell’Iva.
Tali operazioni, soggette anche a registrazione, concorrono altresì alla
determinazione del volume d’affari, il quale, ai fini della verifica dello status di
esportatore abituale, deve essere assunto al netto non soltanto delle cessioni di
beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, ma anche
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
In altri termini, le operazioni extraterritoriali, pur concorrendo alla formazione e
incrementazione del volume d’affari, sono irrilevanti per il conseguimento dello
status di esportatore abituale.
Le transazioni prive del requisito territoriale, infatti, non possono essere
considerate tra quelle che concorrono alla formazione del plafond e nemmeno tra
quelle idonee a determinare lo status di esportatore abituale.
Vincenzo Cristiano
Lorenzo Ugolini
Giugno 2013
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