IVA: rapporti con l’estero
e adempimenti
Torino, 25 marzo 2014
Stefano Carpaneto
L’ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO
Plafond IVA
Gli operatori economici che effettuano operazioni con l'estero possono acquistare beni e servizi senza
dover corrispondere l'IVA ai propri fornitori nell'ambito di un plafond che si sono costituiti. Lo prevede
l'articolo 8, primo comma, lettera c): "le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati
e dalle aree edificabili e le prestazioni di servizi rese a soggetti che avendo effettuato cessioni
all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite
commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta".
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L’ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO
Lo status di esportatore abituale si acquisisce quando la percentuale derivante dal rapporto tra
l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi
internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi
precedenti e il relativo volume di affari, determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 633/72, senza tener
conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, sia superiore al 10%
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OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PALFOND
DPR 633/72
Legge 427/93
art. 8, comma 1,
lettere a) e b)
art. 8 bis, comma 1
art. 9, comma 1
art. 71, comma 1
art. 72
Art. 41
Art. 40, commi 4 bis e
5-6-8
Art. 50 bis, comma 4,
lett. f) e g)
Art. 58, comma 1
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L’ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO
Due tipi di plafond
Plafond fisso, o annuale o solare: si forma sulla base dei corrispettivi relativi alle operazioni registrate ai
fini IVA nell'anno solare precedente e può essere utilizzato, sempreché l'operatore sia un esportatore
abituale, dal 1° gennaio dell'anno solare successivo.
Plafond mobile, o mensile: si forma sulla base dei corrispettivi relativi alle operazioni registrate ai fini IVA
nei dodici mesi precedenti per il cui utilizzo è necessario che l'operatore abbia iniziato la sua attività di
impresa da almeno 12 mesi.
Va appurata ogni mese l'esistenza della qualifica dello status di esportatore
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L’ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO
Obblighi a carico dell'operatore che intende acquistare in sospensione
d'imposta
Rilascio di dichiarazione d'intento scritta (art. 8, secondo comma)
La dichiarazione va rilasciata a ciascun fornitore nazionale o in Dogana prima
dell'effettuazione di ciascuna operazione di acquisto o di importazione. Tale
dichiarazione, redatta in duplice copia e numerata progressivamente, deve essere
annotata dall'emittente esportatore abituale entro quindici giorni dall'emissione in
apposito registro.
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L’ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO
Obblighi a carico dei fornitori degli esportatori abituali
I fornitori degli esportatori abituali hanno l'obbligo di trasmettere, entro il giorno 16 del mese successivo a quello durante il
quale si ricevono le dichiarazioni, i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute dalla controparte (Legge 311/04 - Finanziaria
2005). I dati vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente on-line. I fornitori hanno altresì l'obbligo di
annotare la lettera di intenti ricevute entro 15 giorni successivi all'emissione o al ricevimento in apposito registro e di
indicare in fattura i riferimenti della lettera di intenti ricevute (numero e data), la data di registrazione nel registro e il titolo
di non imponibilità (8/c).
Relativamente agli acquisti effettuati da fornitori nazionali la dichiarazione d'intento può essere riferita:
- ad ogni singola operazione
- ad operazioni da una data all'altra (esempio dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014), che non può superare il
termine del 31 dicembre dell'anno in corso
- ad operazioni che fanno riferimento ad un certo importo
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L’ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO
Obblighi a carico dei fornitori degli esportatori abituali
Il soggetto che riceve tale dichiarazione è, poi, tenuto a comunicare i dati in essa ricevuta
all’Amministrazione Finanziaria, entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo di
riferimento della prima operazione fatturata senza addebito di Iva: in virtù della novità normativa introdotta
dal D.L. n. 16/2012 non rileva, infatti, più la data di ricezione, che faceva sorgere l’obbligo di
adempimento anche in mancanza di successiva effettuazione di operazioni prive di addebito dell’imposta.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate riconosce, tuttavia, la possibilità di continuare a comunicare le
dichiarazioni d’intento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, anche se la relativa
operazione non imponibile non è stata ancora effettuata (R.M. n. 82/E/2012).
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Definizione contenuta nell’art. 41, co. 1, lett. a) del DL 331/93
Onerosità dell’operazione
REQUISITI (da
verificarsi tutti!)
Oggettivo: beni trasportati da uno Stato Membro all’altro; deve
trattarsi (ordinariamente) di un trasferimento fisico.
Soggettivo: entrambe le parti devono essere soggetti passivi
d’imposta
Territoriale: luogo di partenza e luogo di destinazione situati in un
Paese Ue
NATURA OPERAZIONI
OPERAZIONI NON IMPONIBILI (ALLA STREGUA DELLE ESPORTAZIONI
IN PAESE EXTRA UE
RILEVANO AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLO STATUS DI
ESPORTATORE ABITUALE ED ALLA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND
Per il verificarsi di tali operazioni, è sempre
necessaria la contemporanea presenza di tutti i
requisiti indicati
LAVORAZIONI
Per espressa previsione, i beni, prima del
loro invio nell’altro Stato membro, possono
essere sottoposti a lavorazione, per conto
del cessionario comunitario, ad opera del
cedente o di terzi
REQUISITO
SOGGETTIVO
L’operazione deve essere posta in essere
tra due soggetti passivi IVA nei rispettivi
paesi che agiscono in quanto tali.
Le operazioni poste in essere con privati o
con soggetti considerati tali ai fini dell’IVA
comunitaria sono imponibili come
operazioni effettuate all’interno del
territorio italiano.
Una cessione è intracomunitaria quando
realizzata da un soggetto passivo IVA
residente in uno Stato membro dell'Unione
Europea verso un soggetto passivo IVA
residente in un altro Stato membro
Gli operatori intracomunitari sono tenuti a
compilare ed a inviare periodicamente alla
propria amministrazione fiscale nazionale gli
elenchi riepilogativi delle cessioni effettuate
in ambito comunitario
AI SENSI
DELL'ARTICOLO 41,
COMMA 1, DECRETO
LEGGE N. 331/93
"costituiscono cessioni non imponibili le
cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o
spediti nel territorio di un altro Stato
membro, dal cedente o dall'acquirente, o da
terzi per loro conto, nei confronti di
cessionari soggetti passivi d'imposta...".
Condizione sostanziale per qualificare
l'operazione come cessione
"intracomunitaria" è lo status di
soggetto passivo Iva dell'acquirente
Ue, idoneo a garantire la tassazione
nel Paese di destinazione della merce
attraverso il meccanismo del reverse
charge.
DA QUI L'OBBLIGO, PER IL
CEDENTE NAZIONALE, DI
INDICARE IN FATTURA IL
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE
DEL DESTINATARIO
DELL'OPERAZIONE (p.iva
comunitaria)
In mancanza della suddetta indicazione, viene
meno la natura intracomunitaria
dell'operazione posta in essere, con la
conseguenza che la stessa deve essere tassata
nel territorio italiano al pari delle operazioni
"interne" ossia non riconducibili a quelle
disciplinate, in via transitoria, dal citato
decreto legge n. 331/93.
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