A.E.C. 30 luglio 2014
Cosa cambia nella gestione dei rapporti di agenzia
Martedì, 7 ottobre 2014
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Art. 1
(Definizione dell’agente e sfera di applicazione)
Nel “Chiarimento a verbale” inserita la specificazione secondo cui
“la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione
diretta ad una delle parti (agenti di commercio e case mandanti) si
reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo
comunicato o a quello della sede legale del destinatario, se questi
non prova di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di averne
notizia”.
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Art. 2
“Zona ed esclusiva – Variazioni”
 Viene data una nuova ripartizione agli scaglioni che
determinano l’entità della variazione e la relativa disciplina.
 Sono state parallelamente riviste le modalità di comunicazione
delle variazioni.
 E’ ampliato il periodo di osservazione ai fini della sommatoria di
eventuali variazioni di lieve entità.
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… nuova ripartizione scaglioni
Definizione
Incidenza riduzione
Valore di riferimento
Lieve entità
Fino al 5%
Media entità
Oltre il 5% e fino al 15%
Valore delle provvigioni di
competenza dell’agente
nell’anno civile (1 gennaio –
31 dicembre) precedente la
variazione, ovvero nei
dodici mesi antecedenti la
variazione, qualora l’anno
precedente non sia stato
lavorato per intero.
Rilevante entità
Superiori al 15%
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… modalità di comunicazione delle variazioni
Tipologia
Preavviso a
favore agente
Possibilità
accordo scritto per
una diversa
decorrenza
Possibilità
opposizione agente
Lieve entità
No
Non previsto nel testo
No
Media entità
Due mesi se
plurimandatario.
Quattro mesi se
monomandatario
Previsto
Sì, da notificare nel
termine perentorio di
trenta giorni dal
ricevimento della
comunicazione aziendale.
Non inferiore a quello
previsto per la
risoluzione.
Previsto
Sì, da notificare nel
rispetto del medesimo
termine previsto per la
media entità.
Rilevante entità
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… Sommatoria delle variazioni di lieve entità
La sommatoria delle variazioni di lieve entità apportate nel
periodo dei 18 mesi antecedenti l’ultima variazione sarà da
considerarsi come unica variazione sia ai fini della richiesta di
preavviso sia di quelli inerenti la possibilità di intendere il rapporto
cessato ad iniziativa della casa mandante.
Per gli agenti monomandatari la sommatoria va valutata sul
periodo dei 24 mesi antecedenti l’ultima variazione.
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Art. 3
“Documenti – Campionario”
Viene previsto che, nel caso di affidamento del campionario, il valore
dello stesso possa essere riaddebitato all’agente in caso di mancata
o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale
usura da utilizzo.
Rispetto al testo precedente viene, inoltre, specificato che non è
previsto l’addebito del campionario per motivi diversi da quelli sopra
riportati.
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Art. 4
“Contratto a tempo determinato”
Viene specificato che in caso di rinnovo di rapporti a termine
aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti), la
preponente può apporre il periodo di prova solo al primo
contratto.
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Art. 5
“Diritti e doveri delle parti”
Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per
l’accettazione o il rifiuto, totale o parziale, da parte del preponente
delle proposte d’ordine trasmesse dall’agente.
In assenza nel contratto individuale di un’espressa previsione, le
proposte d’ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla
provvigione, se non rifiutate dal preponente entro trenta giorni dalla
data di ricevimento delle stesse.
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Art. 6
“Provvigioni”
Tipologia attività
accessoria
Attività di riscossione
Attività di coordinamento
AEC 2002
Provvigione separata
AEC 2014
Provvigione separata o
compenso aggiuntivo in
forma non provvigionale.
Provvigione separata o
Compenso aggiuntivo in
compenso aggiuntivo in
forma non provvigionale.
forma non provvigionale.
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Art. 7
“Liquidazione delle provvigioni”
Si introduce, per il caso la preponente ritardi il pagamento delle
somme dovute di oltre 15 giorni l’applicazione della disciplina
prevista nell’ambito delle transazioni commerciali.
La casa mandante che non spedisca le fatture tramite l’agente deve
fornire all’agente stesso alla fine di ogni mese o trimestre:
 le copie delle fatture inviate ai clienti, oppure
 un riepilogo da cui si ricavino fatture, prodotti forniti e aliquota
provvigionale
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Art. 9
“Termini di preavviso”
La disciplina viene modificata:
 con riferimento alla base di calcolo della somma da erogare in
sostituzione del preavviso, costituita ora dalle provvigioni “e
dagli altri corrispettivi maturati”;
 con la specificazione, in relazione all’anno precedente da
prendere a riferimento, che si tratta dell’ ”anno civile”.
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Art. 10
“Indennità per lo scioglimento del contratto”
Resta confermato che l’indennità è composta da:
Indennità di risoluzione del rapporto
Indennità suppletiva di clientela
Indennità meritocratica
… ma
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… Indennità di risoluzione del rapporto
E’ confermata la precedente disciplina
 Accantonamento da parte della casa mandante presso la
Fondazione ENASARCO.
 Conferma delle aliquote e degli scaglioni in essere.
 Riconoscimento all’agente anche in assenza di incremento della
clientela e/o del giro di affari in tutte le ipotesi di cessazione del
rapporto, ad eccezione dello scioglimento ad iniziativa della Casa
mandante giustificata da ritenzione indebita, da parte dell’agente, di
somme di spettanza della preponente, concorrenza sleale o
violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.
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… Indennità suppletiva di clientela
Viene specificato che l’indennità deve essere riconosciuta anche in assenza di
un incremento della clientela e/o del giro d’affari.
Nel contempo, vengono confermati aliquote e scaglioni, già previsti dall’AEC
2002.
L’indennità spetta anche quando il contratto si scioglie per disdetta data
dall’agente per:
 invalidità permanente e totale;
 conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco;
 conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Inps;
 accertati gravi inadempimenti del preponente;
 infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto
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… Indennità meritocratica
Presupposto per la corresponsione
L’agente deve aver apportato al preponente un sensibile incremento della
clientela e/o del giro d’affari.
Nuove condizioni e modalità di calcolo
Vengono valutati i seguenti fattori:
 valore dell’incremento;
 periodo di prognosi;
 tasso di migrazione.
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Le sette fasi di calcolo della nuova meritocratica
Caso
Rapporto di agenzia con agente plurimandatario di durata pari a 5 anni.
Indennità massima spettante ai sensi dell’art. 1751, comma 3, del Codice Civile:
euro 45.000,000.
Sommatoria FIRR + Indennità suppletiva: euro 30.000,00.
1
Individuazione del valore dell’incremento
Differenza, nel caso proposto, fra i guadagni complessivi delle ultime quattro
liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime quattro.
Importo così ottenuto: +35.000 euro.
2
Individuazione del “periodo di prognosi”
Secondo la tabella di cui all’art. 11, tale periodo è pari a due anni.
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3
Determinazione del “tasso di migrazione” della clientela
Secondo la tabella di cui all’art. 11, tale tasso è pari al 17%.
4
Applicazione del tasso di migrazione al valore dell’incremento
per il periodo di prognosi
1° anno
€ 35.000,00 – 17%
€ 29.050,00
(A)
2° anno
€29.050,00 – 17%
€ 24.111,50
(B)
Totale
(A) + (B)
€ 53.161,50
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5
Riduzione forfettaria
Essendo, nel caso proposto, il contratto durato 5 anni, la riduzione
convenzionale è del 10%, da applicare sull’imponibile di euro
53.161,50. Si ottiene, quindi, l’importo di euro 47.845,35 (euro
53.161,50 – euro 5.316,15).
6
Confronto con art. 1751 Cod. civ.
Si confronta l’importo ottenuta nel punto 5) con il valore
corrispondente alla media annuale degli ultimi cinque anni ex art.
1751, comma 3, del Codice civile. Nel nostro esempio, pari a euro
45.000,00.
L’importo dell’indennità meritocratica va, quindi, ridotto fino a
concorrenza di tale ultimo valore.
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7
Detrazione di quanto già corrisposto a titolo di FIRR e suppletiva
di clientela
Dalla somma ottenuta al precedente punto va detratta la sommatoria
di FIRR e di indennità suppletiva di clientela, già corrisposti. Nel caos
proposto, tale sommatoria equivale a € 30.000,00.
€ 45.000,00 - € 30.000,00 = € 15.000,00
Pertanto, l’importo di € 15.000 sarà il valore della “nuova”
meritocratica da corrispondere nel caso proposto.
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Art. 22
“Decorrenza e durata”
L’Accordo Economico è in vigore dal 1 settembre 2014 e
scadrà il 31 dicembre 2017.
Restano ferme le diverse decorrenze specificamente previste
per determinati istituti (in particolare: indennità di cessazione
del rapporto).
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Artt. 10 e 11
Norma transitoria
Data stipula
In vigore al
Data
cessazione
Disciplina
Trattamento
Ante 1 gennaio 2014
30 luglio 2014
Oltre 15 mesi
dal 1 gennaio
2016
Norma
transitoria
Nuovo AEC
Ante 1 gennaio 2014
30 luglio 2014
Meno di 15
mesi dal 1
gennaio 2016
Norma
transitoria
Vecchio AEC
Ante 1 gennaio 2014
-
Ante 30 luglio
2014
Ordinaria
Vecchio AEC
…
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…
Data stipula
In vigore al
Data
cessazione
Disciplina
Trattamento
Post 1 gennaio 2014
1 settembre 2014
Qualsiasi
momento
Ordinaria
Nuovo AEC
Post 1 gennaio 2014
-
Ante 30 luglio
2014
Ordinaria
Vecchio AEC
Post 1 settembre 2014
-
Qualsiasi
momento
Ordinaria
Nuovo AEC
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AEC 30 luglio 2014