JOBS ACT
Semplificazioni e controlli a distanza
D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151
9 ottobre 2015
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Area Lavoro, Previdenza, Assistenza Legale e Sburocratizzazione
 Collocamento mirato
Modifiche alla disciplina
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
Art. 1
LINEE GUIDA
definizione entro 180 giorni, con decreto Minlavoro, sulla base dei seguenti
principi:
 Promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi
e formativi del territorio, nonché con INAIL, per il supporto
all’inserimento lavorativo
 Promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro e con le associazioni delle persone con
disabilità, al fine di favorire l’inserimento lavorativo
 Analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle
persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti
ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare
 Promozione dell’istituzione del
lavorativo nei luoghi di lavoro
responsabile
dell’inserimento
 Individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa
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Settore
Art. 2
ELENCO CATEGORIE DISABILI
Ampliamento delle categorie
inclusione di soggetti che percepiscono l’assegno
ordinario di invalidità
in ragione della capacità lavorativa ridotta in modo permanente, a
causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo
Modifica art. 1, co. 1, l. 68/1999
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Art. 3
IMPRESE DA 15 A 35 DIPENDENTI
Soppresso il regime di gradualità nelle assunzioni
dal 1° gennaio 2017
i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti ad avere
alle loro dipendenze un lavoratore disabile, senza attendere la
«nuova assunzione»
Modifica art. 3, co. 2, l. 68/1999
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Settore
Art. 4
CRITERI DI COMPUTO
Lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di
lavoro, non assunti tramite il collocamento obbligatorio
computati nella quota di riserva in caso di:
 riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% (o
minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui al D.P.R.
915/1978 – T.U. pensioni di guerra)
 riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, con
disabilità intellettiva e psichica
Nuovo art. 4, co. 3-bis, l. 68/1999
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Art. 5
ESONERO 60 PER MILLE
Datori di lavoro che occupano addetti alle lavorazioni con un tasso di
premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille
 autocertificazione dell’esonero dall’obbligo di assunzione, con
riferimento ai medesimi addetti
 pagamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili del
contributo esonerativo:
• pari a euro 30,64
• per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con
disabilità non occupato
Modalità di versamento dei contributi demandate a successiva decretazione,
entro 60 gg. dall’entrata in vigore del decreto
Nuovo art. 5, co. 3-bis, l. 68/1999
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Art. 6
MODALITÀ DI AVVIAMENTO AL LAVORO
 Richiesta nominativa
 Stipula di convenzioni ex art. 11
 Avviamento d’ufficio
 possibilità far precedere la richiesta nominativa dalla richiesta
all’Ufficio competente di effettuare una preselezione dei disabili
iscritti ed aderenti alla specifica occasione di lavoro, in base a
qualifiche e modalità concordate con il datore di lavoro
 avviamento d’ufficio solo in caso di mancato adempimento
all’obbligo di assunzione entro i termini di legge, secondo l’ordine
di graduatoria per la qualifica richiesta o altra concordata con il
datore, sulla base delle qualifiche disponibili
Modifica art. 7, co. 1, l. 68/1999
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Art. 7
ELENCHI E GRADUATORIE
Possibilità per il lavoratore disabile di iscriversi negli elenchi del
collocamento mirato di un solo ambito territoriale:
 quello di residenza dell’interessato
 quello di altro servizio nel territorio dello Stato, previa
cancellazione della precedente iscrizione
Modifica art. 8, co. 1, l. 68/1999
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Settore
Art. 8
BANCA DATI DEL COLLOCAMENTO MIRATO
Sezione della Banca dati politiche attive e passive:
 informazioni concernenti datori di lavoro obbligati e lavoratori
interessati
 informazioni circa accomodamenti ragionevoli adottati
 prospetti informativi
 comunicazioni obbligatorie
 informazioni relative a sospensioni, esoneri parziali, convenzioni
 schede lavoratori con capacità lavorative, competenze,
inclinazioni, natura e grado delle minorazioni (Uffici provinciali)
 incentivi ex art. 13 (INPS)
 interventi di reinserimento e integrazione lavorativa (INAIL)
 ulteriori incentivi e agevolazioni (Regioni)
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Art. 10
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
Assunzioni effettuate a decorre dal 1° gennaio 2016
Riduzione della
capacità lavorativa
superiore al 79%
70% della retribuzione mensile
imponibile lorda
36 mesi
Riduzione della
capacità lavorativa tra
il 67% ed il 79%
35% della retribuzione mensile
imponibile lorda
36 mesi
 contratto di lavoro a tempo indeterminato
Modifica art. 13, l. 68/1999
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Settore
Disabilità intellettiva e
psichica con riduzione della
capacità lavorativa superiore
al 45%
70% della retribuzione mensile
lorda imponibile
60 mesi *
 Contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato di durata non inferiore a 12 mesi (* pari durata
incentivo)
 Ente competente è l’INPS
 Domanda in via telematica
 Ammissione secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande
 Conguaglio sulle denunce contributive mensili
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Settore
RIDUZIONE
DELLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
MISURA
INCENTIVO/RETRI
BUZIONE IMP.
LORDA
DURATA
INCENTIVO
TIPOLOGIA
ASSUNZIONE
SUPERIORE AL
79%
70%
36 MESI
TEMPO
INDETERMINATO
TRA IL 67% ED IL
79%
35%
36 MESI
TEMPO
INDETERMINATO
70%
60 MESI
TEMPO
INDETERMINATO
70%
DURATA DEL
RAPPORTO
TEMPO
DETERMINATO
NON < 12 MESI
SUPERIORE AL
45% PER
DISABILITA’
INTELL./PSICHICA
SUPERIORE AL
45% PER
DISABILITA’
INTELL./PSICHICA
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 Controlli a distanza
nuova disciplina
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
L. 20-5-1970 n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131.
Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e
possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria
o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive
ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In
mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere
installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di
imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del
lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità
d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
Art. 23
CONTROLLI A DISTANZA
Nuovo art. 4, Legge 300/1970 (comma 1)
 Impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori
impiego esclusivamente per
 esigenze organizzative e produttive
 sicurezza del lavoro
 tutela del patrimonio aziendale
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
CONDIZIONI PER L’INSTALLAZIONE
 previo accordo con RSU o RSA
 impresa plurilocalizzata (stessa regione o più regioni)
possibilità di stipula dell’accordo collettivo
con le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale
In mancanza di accordo
 previa autorizzazione della DTL
 in alternativa per l’impresa plurilocalizzata in ambiti di competenza
di più DTL, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
Nuovo art. 4, Legge 300/1970 (comma 2)
 Strumenti:
 utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione
lavorativa
 di registrazione degli accessi e delle presenze
no accordo sindacale né autorizzazione amministrativa
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
Nuovo art. 4, Legge 300/1970 (comma 3)
 Utilizzabilità delle informazioni raccolte ai sensi
dei commi 1 e 2
a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
 Adeguata informazione al lavoratore
delle modalità d’uso degli strumenti
delle modalità di effettuazione dei controlli
 Rispetto del codice privacy (d.lgs. n. 196/2003)
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
SANZIONI
Art. 38, Legge 300/1970
La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, art. 4 legge
300/1970
è punita
 ammenda da € 154,00 a € 1.549,00 o arresto
 in relazione delle condizioni del reo, ammenda aumentabile fino
al quintuplo
 nei casi più gravi, applicazione congiunta di arresto e ammenda
e pubblicazione della sentenza di condanna
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
 Dimissioni e risoluzioni
consensuali
Nuova procedura
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
Art. 26
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE
In sostituzione della previgente procedura di convalida, nuove
modalità per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro:
A PENA DI INEFFICACIA
 esclusivamente in modalità telematica
 su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro
attraverso il proprio sito internet, trasmessi al datore di lavoro e
alla DTL competente con le modalità che saranno stabilite
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Settore
REVOCA
facoltà di revocare le dimissioni / il consenso alla risoluzione
 entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo
 con le medesime modalità
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Settore
ECCEZIONI
la procedura telematica non è richiesta nel caso in cui le dimissioni
o la risoluzione consensuale intervengano
 nelle sedi protette di conciliazione delle controversie di lavoro
(art. 2113 c.c.)
 innanzi alle Commissioni di certificazione
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Settore
ECCEZIONI
Tutela della genitorialità
continua ad applicarsi la disciplina previgente
- Art. 55, comma 4, d.lgs. n. 151/2001 convalida presso il Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro
competente per territorio per la risoluzione consensuale del rapporto o
le dimissioni presentate:
 dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza
 dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del
bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in
affidamento
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Settore
SANZIONI
 salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che altera i
moduli ministeriali è punito con la sanzione amministrativa da euro
5.000 a euro 30.000
 l’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza
delle Direzioni Territoriali del Lavoro
 in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge n.
689/1981
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Settore
EFFICACIA DELLA NUOVA DISCIPLINA
Entro 90 gg. dal 24 settembre 2015, con apposito Decreto ministeriale
sono definiti:
• i dati di identificazione del rapporto da cui si intende recedere
• i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore
• le modalità di trasmissione
• gli standard tecnici per definire la data certa di trasmissione
la nuova procedura trova applicazione a far data dal 60mo giorno
successivo a quello di entrata in vigore del Decreto ministeriale
fino ad allora restano ferme le modalità sinora praticate
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 Denunce di infortunio e malattie
professionali
 Registro infortuni
nuove modalità
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Art. 21
INFORTUNIO SUL LAVORO E
MALATTIE PROFESSIONALI
 certificato medico trasmesso all’INAIL direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla compilazione
 riferimenti delle certificazioni resi disponibili telematicamente dall’INAIL ai
soggetti obbligati a effettuare la denuncia
 denuncia telematica del datore di lavoro corredata dei soli riferimenti al
certificato medico messi a disposizione dall’INAIL
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Art. 21
DENUNCIA DI INFORTUNIO
ALL’AUTORITÀ DI P.S.
 dovuta per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni
 obbligo assolto con l’invio all’INAIL della denuncia di infortunio
 l’INAIL mette a disposizione delle Autorità di P.S. i dati degli infortuni
mortali o con prognosi superiore a 30 giorni
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Art. 21
INCHIESTA AMMINISTRATIVA
 L’INAIL mette a disposizione della DTL i dati relativi alle denunce degli
infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni
 entro 4 giorni dalla disponibilità dei dati, su richiesta
 dell’infortunato, o
 dei superstiti, o
 dell’INAIL
la DTL effettua l’inchiesta
N.B.
EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI: 180° giorno dell’entrata in vigore d.lgs.
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REGISTRO INFORTUNI
 ABROGAZIONE obbligo di tenuta con decorrenza dal 90° giorno
successivo all’entrata in vigore d.lgs.
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 Altre novità in materia di lavoro
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Art. 14
DEPOSITO CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI
 Per gli effetti di
 benefici contributivi, fiscali e altre agevolazioni connesse alla
stipula
con modalità telematica presso la DTL competente
 la DTL li mette a disposizione delle altre amministrazioni ed enti
pubblici interessati
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Art. 15
LIBRO UNICO DEL LAVORO
 dal 1° gennaio 2017 è tenuto in modalità telematica presso
il Ministero del Lavoro
 entro 6 mesi con DM sono stabilite le modalità tecniche e
organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e
la conservazione dei dati contenuti nel libro unico
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Art. 16
COMUNICAZIONI TELEMATICHE
OBBLIGATORIE
In materia di:
 rapporti di lavoro
 collocamento mirato
 tutela delle condizioni di lavoro
 incentivi
 politiche attive e formazione professionale
effettuate esclusivamente in modalità telematica
Decreto entro 90 giorni
 individuazione delle comunicazioni e aggiornamento modelli esistenti per
armonizzare e semplificare le informazioni richieste
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Art. 17
BANCA DATI IN MATERIA DI POLITICHE
DEL LAVORO
 implementazione delle informazioni con inclusione di
quelle relative ai datori di lavoro, ai collaboratori e lavoratori
autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente
soggiornati per motivi di lavoro
 costituzione della sezione denominata “Fascicolo
Azienda” con informazioni derivanti dalle comunicazioni
obbligatorie in materia di rapporti di lavoro
 con DM individuazione dei soggetti che possono inserire,
aggiornare, consultare le informazioni
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Art. 18
LAVORO ESTERO
 abrogazione obbligo di richiedere nulla osta alla DIR per
l’assunzione di lavoratori italiani da inviare in paesi extracomunitari
 il contratto di lavoro dei lavoratori da impiegare o trasferire all’estero
deve prevedere
 trattamento economico e normativo complessivamente non
inferiore a quello previsto dai CCNL stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative
 distintamente, entità prestazioni in denaro o in natura connesse
con lo svolgimento all’estero del rapporto
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 possibilità per i lavoratori di trasferire in Italia la quota di valuta
trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo il rispetto
delle norme valutarie italiane e del Paese di impiego
 assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di
destinazione e di rientro, per casi di morte o di invalidità
permanente
 sistemazione logistica
 idonee misure in materia di sicurezza
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Art. 24
CESSIONE RIPOSI E FERIE
 possibilità per il lavoratore di cedere a titolo gratuito riposi e ferie
maturati a lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro
 per finalità di assistenza a figli minori bisognosi di cure costanti
per particolari condizioni di salute
 restano escluse le 4 settimane annue di ferie e i periodi di riposi
minimi previsti dal d.lgs. n. 66/2003
 misura, condizioni e modalità rimesse ai contratti collettivi di lavoro
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Art. 25
ESENZIONI DALLA REPERIBILITÀ IN
CASO DI MALATTIA
 con decreto sono individuate ipotesi di esenzione dal rispetto
delle fasce orarie di reperibilità
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