JOBS ACT
Le collaborazioni
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Sburocratizzazione
Cosa cambia
Dal 25 giugno 2015
Le norme che disciplinano
il CONTRATTO A
PROGETTO sono
abrogate e . . .
. . . continuano ad
applicarsi esclusivamente
per la regolazione dei
contratti già in atto al 25
giugno 2015
Resta salvo quanto disposto dall’art.409 c.p.c. cioè
rimangono in vita i rapporti di collaborazione
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Sburocratizzazione
Cosa cambia
Dal 1° gennaio 2016
si applicherà la disciplina del lavoro subordinato ai
rapporti di collaborazione che consisteranno in una
prestazione di lavoro
 esclusivamente personale
 continuativa
 con modalità di esecuzione organizzate dal committente
(anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro)
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Sburocratizzazione
ECCEZIONI
… le regole appena viste NON trovano applicazione
 alle collaborazioni per le quali i contratti collettivi nazionali
prevedano discipline specifiche riguardo il trattamento
economico e normativo
 alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni
intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi
 alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
società e dai partecipanti a collegi e commissioni
 alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali
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Stabilizzazione collaboratori
Dal 1° gennaio 2016
i datori di lavoro che procedano all’ASSUNZIONE con contratto
di lavoro subordinato A TEMPO INDETERMINATO
di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto e
 di soggetti titolari di partita Iva con cui abbiano intrattenuto
rapporti di lavoro autonomo
NON incorrono nelle sanzioni di tipo amministrativo, contributivo
e fiscale previste per l’erronea qualificazione del rapporto di
lavoro A CONDIZIONE CHE . . .
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...
 i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano atti
di conciliazione in una delle sedi competenti
 nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro
non recedano dal rapporto di lavoro salvo che per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo
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