LEGGE DI STABILITÀ 2015
23 dicembre 2014, n. 190
Esonero contributivo
13 febbraio 2015
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DATORI DI LAVORI BENEFICIARI
Imprenditori e non Imprenditori del settore privato
Enti pubblici economici definibili imprese ex art. 2082 c.c.
Enti pubblici privatizzati in società di capitali,
indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del
capitale
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ART. 1, c. 118 - 124
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
effettuate
dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
 a tempo pieno
 part-time
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Esclusioni
 Apprendistato
 Lavoro domestico
 Lavoro intermittente
L’esonero si applica anche:
 al lavoro ripartito
alle assunzioni a T.I. dei dirigenti
alle assunzioni a T.I. a scopo di somministrazione
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CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL’ESONERO
 Vincoli fissati dalla Legge di stabilità
 Principi generali per gli incentivi previsti dalla Legge Fornero
 Condizioni per il DURC regolare
 NO aiuto di stato
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VINCOLI INTERNI ALLA LEGGE DI STABILITÀ
Il Lavoratore
 Nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare
occupato a tempo indeterminato presso un qualsiasi datore di lavoro
 Nel corso dei 3 mesi precedenti il 1° gennaio 2015 (1.10.2014 –
31.12.2014), non deve avere intrattenuto rapporti di lavoro a T.I. con il
datore di lavoro che richiede l’incentivo (si considerano anche le società
controllate o collegate, o facenti capo anche per interposta persona al
medesimo datore di lavoro)
 Non deve avere intrattenuto un rapporto di lavoro agevolato, ai sensi
della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro interessato
all’assunzione
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ART. 4, c. 12, Legge 92/2012
PRINCIPI GENERALI PER IL DIRITTO AGLI INCENTIVI
Legge Fornero
L’esonero non spetta se:
1.
L’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro
lavoratore. La violazione sussiste anche in caso di utilizzazione con
contratto di somministrazione.
2.
Il datore di lavoro (o l’utilizzatore con contratto di somministrazione) sia
interessato da sospensioni dal lavoro con intervento della CIGS e/o in
deroga, salvo che l’assunzione (o la somministrazione) siano finalizzate
all’acquisizione di professionalità diverse (condizione riferita unicamente
all’unità produttiva interessata alle integrazioni salariali).
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3.
L’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti,
da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento,
presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti,
ovvero era legato da rapporti di controllo o collegamento al datore di
lavoro interessato all’assunzione. L’esclusione si applica anche
all’utilizzatore del lavoratore somministrato.
4.
Comunicazione di assunzione tardiva (Unilav, Unisomm): perdita
del diritto all’esonero nel periodo compreso fra la data di decorrenza
del rapporto agevolato e quella dell’inoltro tardivo della
comunicazione
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ASSUNZIONI IN ATTUAZIONE DI
PREESISTENTE OBBLIGO
Principali fonti legali

Art. 15, l. n. 264/1949
Diritto di precedenza nelle assunzioni (a T.D. e T.I.)
in favore dell’ex dipendente a T.I. che, nei sei mesi
precedenti, sia stato oggetto di:
- licenziamento individuale per gmo per ragioni
inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del
lavoro o il regolare funzionamento di essa
- licenziamento collettivo per riduzione di personale
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

Art. 5, d.lgs. n. 368/2001
Art. 47, c. 6, l. n. 428/1990
Lavoratore che, in esecuzione di uno o più contratti a
termine presso la stessa azienda, abbia lavorato per
più di 6 mesi. Diritto di precedenza nei 12 mesi
successivi per assunzioni a T.I. per le mansioni già
espletate. Manifestazione di volontà entro 6 mesi
dalla cessazione del rapporto.
Trasferimento di azienda o di un suo ramo: lavoratori
che non passano immediatamente alle dipendenze
dell’acquirente.
Diritto di precedenza nelle assunzioni (a T.D. e a T.I.)
da effettuare nei 12 mesi successivi al trasferimento.
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DEROGA
Non si applica la condizione ostativa prevista dall’art. 4, c. 12, lett. a), legge 92/2012
“Gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo
preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva”
QUINDI, A TITOLO DI ESEMPIO
L’esonero contributivo trova applicazione anche in caso di:
 riassunzioni a T.I.
 trasformazioni di contratti a termine
effettuate in attuazione di un obbligo preesistente all’assunzione previsto dalla
legge o dal contratto collettivo …
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….
PURCHÈ
siano rispettate tutte le restanti condizioni
in primis
rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione di altri
lavoratori licenziati da un rapporto a T.I. o cessati da un
rapporto a termine
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Esempi
Tizio è occupato presso il datore di lavoro Alfa con contratto di lavoro a T.D. dal 1°
agosto 2014 (7 mesi) con mansioni di fresatore.
Alfa intende assumere a T.I. un lavoratore con mansioni di fresatore a decorrere dal
1° marzo 2015
1° caso
Non ci sono altri lavoratori che vantino un diritto di precedenza alla
riassunzione oltre a Tizio
L’assunzione a T.I. di Tizio, anche se effettuata in base ad un obbligo di
legge (Tizio ha maturato il diritto di precedenza), fruisce dell’esonero
contributivo
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2° caso
Alfa ha occupato a T.D. Caio dal 1° febbraio al 30 settembre 2014 con
mansioni di fresatore (8 mesi).
Caio a dicembre 2014 ha manifestato ad Alfa la volontà di esercitare il diritto
di precedenza.
L’esonero contributivo può essere riconosciuto per l’assunzione a T.I.
di Tizio se Alfa ha
preventivamente offerto l’assunzione a Caio e
Caio l’ha rifiutata
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DISABILI
Assunzioni ex art. 3, legge. N. 68/1999
 Non si applica la condizione ostativa prevista dall’art. 4, c. 12, lett. a),
l. n. 92/2012
 “restanti condizioni ostative dell’art. 4, c. 12, legge n. 92/2014???”
 Si applicano le condizioni stabilite dalla Legge di stabilità
 Necessitano il DURC regolare ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi
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ART. 1, commi 1175 e 1175, Legge 296/2006
NORME IN MATERIA DI CONDIZIONI DI
LAVORO E DI ASSICURAZIONE SOCIALE
OBBLIGATORIA
Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale
Assenza delle violazioni delle norme fondamentali a
tutela delle condizioni di lavoro attestate alla DTL
DURC
regolare
Rispetto accordi e contratti collettivi, anche aziendali
ove sottoscritti
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NO AIUTO DI STATO
 Non si applicano i limiti sull’importo max fruibile previsti
dai Reg. UE 1407/2013 e 1408/2013 sul regime “de
minimis”
 Non è richiesto l’incremento occupazionale netto ex Reg.
UE 651/2014
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CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
 L’esonero spetta per le nuove assunzioni a T.I. a scopo di
somministrazione, anche se la somministrazione verso l’utilizzatore è a T.D.
 Devono sussistere:
• le condizioni previste dalla legge di stabilità
• quelle previste dall’art. 4, c. 12, Legge Fornero (salvo lett. a))
• il DURC regolare ed il rispetto dei contratti ed accordi collettivi
in primis
l’assenza di rapporti a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro
nell’arco dei sei mesi precedenti l’assunzione
 Applicazione del principio del cumulo (art. 4, comma 13, L. 92/2012)
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Esempio 1
L’Agenzia di somministrazione assume Tizio a T.I. il 1° marzo 2015 e lo
somministra in pari data all’Azienda utilizzatrice Alfa, fruendo dell’esonero
contributivo
Il rapporto di lavoro di Tizio con l’Agenzia cessa il 31 maggio 2015 (esonero
pari a 3 mesi)
L’azienda Alfa può assumere a T.I. Tizio, dal 1° dicembre 2015 (ed entro il 31
dicembre 2015), con diritto all’esonero:
 se nel periodo 1° giugno – 30 novembre 2015 (sei
mesi) il lavoratore non ha intrattenuto rapporti a tempo
indeterminato con qualsiasi datore di lavoro
 se sussistono tutte le restanti condizioni
 l’esonero è pari ai 33 mesi residui
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Esempio 2
Nel mese di giugno 2014 l’Azienda della società Beta viene trasferita alla
Società Alfa.
All’atto del trasferimento dell’Azienda, Tizio non passa all’acquirente e viene
licenziato.
Il 1° marzo 2015, l’Agenzia di somministrazione assume a T.I. Caio e in pari
data lo somministra ad Alfa, senza che Alfa abbia preventivamente offerto
l’assunzione a Tizio.
Per il periodo di somministrazione di Caio ad Alfa, l’Agenzia di
somministrazione non può fruire dell’esonero contributivo
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ESONERO DAL VERSAMENTO DEI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO
DATORE DI LAVORO
Misura max di € 8.060
Periodo max di 36 mesi
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... sono salvi
La copertura pensionistica del lavoratore
Gli istituti e gli interventi previdenziali ed
assicurativi propri del settore in cui opera il
lavoratore
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CONTRIBUZIONI ESCLUSE DALL’ESONERO
 Premi (e contributi) dovuti all’INAIL
 Il contributo al Fondo di Tesoreria (pari alle quote maturande di TFR
inoptato), per le Aziende con oltre 49 addetti
 Ove dovuti, il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
contributo al Fondo di solidarietà residuale (2)
(1),
e il
Contributo 0,30% integrativo ASpI destinabile ai fondi interprofessionali per
la formazione continua???
Di cui all’art. 3, c. 14, Legge 92/2012
Ex art. 3, c. 19, Legge 92/2012
N.B.: Per il settore portuale, ove dovuto, è escluso il contributo ex art. 9, Legge n. 407/1990
(1)
(2)
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SOGLIA MASSIMA DELL’ESONERO
CONTRIBUTIVO
ANNUA
€ 8.060
MENSILE
€ 671,66 (1/12)
GIORNALIERA
€ 22,08 (per rapporti iniziati/cessati
nel corso del mese)
 L’esonero si applica mensilmente fino all’importo della contribuzione a carico
azienda per il lavoratore assunto, salve le contribuzioni non abbattibili, entro la soglia
mensile di € 671,66
 Per rapporti iniziati/cessati nel corso dell’anno, competono tanti 12mi di € 8.060
 La contribuzione mensile eccedente € 671,66 può formare oggetto di esonero nel
corso dell’anno solare, entro il tetto max spettante, se in altri mesi vi è residuo di
esonero
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Esempio
Assunzione con decorrenza 1° settembre 2015
 settembre/ottobre/novembre 2015: contributi mensili a carico azienda € 500 x3
Residuo esonero € 171,66 x3
€ 514,98
 dicembre 2015: contributi a carico azienda: € 900
Eccedenza non esonerata mese dicembre € 900 – 671,66 = € 228,34
 l’eccedenza trova capienza nel residuo non fruito dei mesi di sett-ott-nov (€
514,98) e può essere esonerata nel limite di € 228,34
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PART-TIME
Riproporzionamento della soglia max di € 8.060 in relazione all’orario
ridotto di lavoro
Esempio
 part-time orizzontale al 50%
 orario settimanale ordinario pari a 40 ore
8.060: 40 = x: 20
Tetto max
€ 4.030 annui
€ 335,83 mensili (4.030: 12)
€ 11,04 giornalieri (4.030: 365)
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CUMULABILITÀ DELL’INCENTIVO
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
Esempio
 incentivo per assunzioni di lavoratori over 50
disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego
regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive
di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a
determinate aree (art. 4, c. 8 e segg., legge n. 92/2012)
 apprendistato
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con bonus di natura economica
Iscritti nelle liste di mobilità e
destinatari della relativa
indennità
50% dell’indennità di mobilità
residua
ART. 8, c. 4, legge n. 223/1991
• solo per assunzioni full time
• cumulo consentito anche in
caso di trasformazione a T.I. di
rapporti a termine instaurati con
iscritti nelle liste di mobilità
Lavoratori disabili iscritti nelle
apposite liste
25% o 60% del costo salariale in
relazione al grado di disabilità o
del tipo di minorazione
ART. 13, Legge n. 68/1999
Giovani genitori (fino a 35 anni
di età, con figli minori, titolari o
cessati con particolari tipologie
di rapporti di lavoro)
€ 5.000, fruibili in quote mensili
non superiori alla misura della
retribuzione lorda, per max 5
lavoratori
D.M. 19 novembre 2010
• rispetto regole del “de minimis”
• agevolazione esclusa se
l’assunzione costituisce obbligo
di legge o di contratto collettivo
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Beneficiari trattamento ASpI
50% dell’indennità ASpI residua
ART. 2, c. 10-bis, Legge n. 92/2012
• rispetto regole del “de minimis”
• agevolazione esclusa se
l’assunzione costituisce obbligo di
legge o di contratto collettivo
Programma Garanzia Giovani
(età 15 – 29 anni)
Bonus da € 1.500 a € 6.000, in
base alla profilazione del giovane
Decreto Direttoriale 8 agosto 2014
D.M. 23 gennaio 2015, n. 11
Giovani 18 – 29 anni
• privi di impiego regolarmente
retribuito da almeno 6 mesi
• privi di diploma di scuola media
superiore o professionale
• vivano soli con una o più persone
a carico
1/3 della retribuzione lorda entro il
max di € 650 mensili per 18 mesi
(12, in caso di trasformazione del
contratto a T.I.)
ART. 1, d.l. n. 76/2013
• richiesto incremento
occupazionale netto e rispetto
regole comunitarie
• assunzioni entro il 30 giugno 2015
• l’assunzione non deve costituire
obbligo ai sensi della legge 68/99.
• cumulabilità in misura limitata:
solo per la eventuale quota di
contribuzione a carico azienda
superiore alla soglia mensile di €
671,66 (8060,00:12)
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BENEFICIO CONTRIBUTIVO EX ART. 8,
COMMA 9, LEGGE N. 407/1990
ABROGAZIONE
Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro in
CIGS da egual periodo: riduzione del 50% dei contributi
previdenziali e assistenziali a carico azienda per 36 mesi
 soppresso per le assunzioni a T.I. o per le trasformazioni dal 1°
gennaio 2015
 applicabile fino alla naturale scadenza per assunzioni o trasformazioni
effettuate entro il 31.12.2014
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BENEFICI “PICCOLA MOBILITÀ”
Legge stabilità 2015
Assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 di lavoratori
iscritti nelle liste della cosiddetta “Piccola Mobilità “
Nel limite massimo di € 35.550.000 è riconosciuta l’applicazione
degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 2, e 25, comma
9, legge 223/1991
Messaggio INPS 30.01.2015
Sospensione note di rettifica
recanti addebiti per mancato
rinnovo dei benefici
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