L’ufficio stampa
ai tempi dei “non-proprio-media”/1
Storia, legge e prospettive
della comunicazione pubblica in Italia
Margherita Rinaldi
Margherita Rinaldi
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Giornalista professionista
Master in comunicazione pubblica
Funzionario esperto in comunicazione Regione Marche
Fino al 2010 all’Ufficio stampa del Comune di Ancona
Dal 1995 responsabile di uffici stampa di enti, istituzioni
pubbliche e private
Prima parte
LE LEGGI
Controllori dei poteri
• Le regole professionali, il dovere di oggettività,
di verifica, di controllo delle fonti, sono gli
alter ego del concetto di trasparenza
• I giornalisti degli uffici stampa devono
garantire la conoscibilità e l’accessibilità
rispetto a tutte le azioni della Pubblica
amministrazione
Lo strumento legislativo
• La Legge 150 del 2000
– canale diretto di comunicazione con i cittadini (Urp)
– sdogana dal rischio di propaganda politica i giornalisti
dell’Ufficio stampa
– Perché distingue l’Ufficio stampa (informazione
istituzionale) dal portavoce (comunicazione politica strettamente legato non all’organo, ma alla persona
che svolge la funzione di vertice)
• Il lavoro dei giornalisti degli uffici stampa
comporta una serie di responsabilità, che si
basano sul confronto quotidiano con il concetto
di oggettività.
Oggettività e P.A.
• Quando una notizia esce dall’Ufficio stampa, deve essere pacifico
per tutti che è pulita da qualsiasi posizione politica strumentale,
anche se è il risultato di una determinata progettualità politica.
• Questo lavoro implica un rapporto di profonda fiducia
professionale dell’addetto stampa con i colleghi degli organi di
informazione
• e si basa sul presupposto che i cittadini hanno il diritto di
conoscere gli sviluppi e la riuscita del progetto politico che hanno
giudicato positivamente o negativamente attraverso l’esercizio
democratico del voto.
• Ma non solo: essi hanno anche il diritto di influire attraverso una
comunicazione biunivoca sulle scelte degli enti che li governano.
• La conoscenza è dunque il presupposto base della partecipazione
La fiducia professionale
1) La precisione del punto di vista: l’addetto stampa ha la
consapevolezza del suo ruolo di fonte ufficiale e pone
quindi massima attenzione all’attendibilità e alla
completezza dei suoi contenuti.
2) Il comunicato stampa è un pezzo di notizia, è il punto di
vista dell’ente. E’ una parte del tutto, ma, anche se parte,
deve essere perfettamente autonoma.
3) In quanto fonte l’addetto stampa è in costante colloquio
con i colleghi delle redazioni: per fare bene la sua parte ha
infatti bisogno di conoscere con precisione il contesto in cui
opera e in cui si muove la sua notizia.
IL PESO DELL’ASSENZA
• Non si può obbligare un sistema di informazione alla
trasparenza. Un sistema di informazione è tale perché
è trasparente, altrimenti non è un sistema di
informazione, è altro. E’ propaganda, è pubblicità, è
make up, è strategia difensiva.
• Se la 150 non funziona deve scattare l’allarme: significa
che il sistema si è rotto, cioè che non si governa più per
i cittadini, si pone un problema di democrazia.
• E allora i cittadini, ma gli organi di informazione prima
di tutti, devono sentire il peso di questa assenza,
avvertire tutti, subito, rendendoli consapevoli del
pericolo che stanno correndo.
Trasparenza
• Tutto ha inizio con il concetto di trasparenza
amministrativa, introdotto nell’ordinamento italiano
negli anni ’90 del ventesimo secolo. E’ da questo
momento che cominciano a prendere forma l’idea, e la
possibilità, che il mestiere del giornalista possa essere
svolto all’interno delle pubbliche amministrazioni con
una pratica di pari dignità rispetto a quella delle
redazioni.
• Nel 2000 arriva la Legge 150, con una serie di
premesse, e promesse, che potenzialmente potrebbero
creare un sistema all’avanguardia e di grande garanzia
democratica per i cittadini.
Legge 241/90*
“l’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, di efficacia, di
pubblicità e di trasparenza” (art. 1).
*modificata e integrata dalla L 15/2005
Accesso
• I cittadini hanno il diritto a una informazione
qualificata, ad accedere ai documenti
amministrativi, a conoscere lo stato dei
procedimenti amministrativi che li riguardano
• Accesso agli atti: dipende dall’iniziativa personale
di ogni singolo cittadino
• Accesso alle informazioni: Legge 150. E’ garantito
sia in modo passivo, che attivo: organi di
informazione, ma anche di comunicazione, che
recepiscono le segnalazioni dei cittadini,
trasformandole in indicazioni operative per l’ente
IL PADRONE DI CASA
Il cittadino non è più solo il destinatario passivo dei
provvedimenti della pubblica amministrazione, non è
più ospite dell’ente, ma diventa il padrone di casa, il
soggetto e fruitore dei servizi, al quale vengono forniti
gli strumenti per partecipare consapevolmente ai
processi decisionali.
In quest’ottica il cittadino ha il diritto di essere
informato e la legge stabilisce tre canali attraverso i
quali, secondo modalità diverse, deve passare questa
informazione: l’Ufficio per le relazioni con il pubblico,
l’Ufficio stampa e il Portavoce.
Tre canali (150/1)
Art. 6
“le attività di informazione si realizzano
attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e
quelle di comunicazione attraverso gli uffici
per le relazioni con il pubblico nonché
attraverso analoghe strutture quali gli sportelli
per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica
amministrazione, gli sportelli polifunzionali e
gli sportelli per le imprese”
Tre missioni (150/2)
Legge 150 - Art.1 Finalita' ed ambito di applicazione
Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di
segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali
e in conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte
deontologiche, sono considerate attivita' di informazione e di
comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o
all'estero (…) volte a conseguire:
– a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa,
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
– b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle
collettivita' e ad altri enti attraverso ogni modalita' tecnica
ed organizzativa;
– c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di
ciascun ente.
L’ufficio stampa non è un obbligo
(150/3)
Art. 9
1 - Le amministrazioni pubbliche (…) possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio
stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale
dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in
posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in
possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5 (…)
3. L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio
stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice
dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il
massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle
materie di interesse dell’amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la
durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo,
della stampa e delle relazioni pubbliche (…)
5. Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono
affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con
l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti (…)
Non solo media (150/4)
• Al comma 1 l’articolo 9 della Legge 150
stabilisce che l’attività dell’ufficio stampa è
indirizzata in via prioritaria agli organi di
informazione, non escludendo, dunque, altri
target.
– Attività diretta: destinazione cittadino (prodotti
informativi autonomi)
– Attività mediata dagli organi di informazione
(stampa, radio, tv, web, social network)
Tema libero? (150/5)
Legge 150 - Art.1 Finalita' ed ambito di applicazione
Le disposizioni della legge attuano i principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa e
disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
Le attivita' di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
– a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al
fine di facilitarne l'applicazione;
– b) illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento;
– c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
– d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di
rilevante interesse pubblico e sociale;
– e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di
modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e del
percorso dei procedimenti amministrativi;
– f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonche' quella
dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilita'
ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
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