LEGGE SULLA
COMUNICAZIONE
PUBBLICA
LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150
“DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’
DI INFORMAZIONE E DI
COMUNICAZIONE DELLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI”
QUADRO GIURIDICO
PRINCIPI COSTITUZIONALI
• L’art. 21 della Costituzione afferma che “tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione” e prosegue, nel secondo
capoverso, affermando che “la stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
• L’art. 97 della Costituzione recita che “i pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge in modo che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità
dell’Amministrazione”.
QUADRO LEGISLATIVO
• Legge 5 agosto 1981, n. 416 recante la disciplina
delle imprese editrici e delle provvidenze per
l’editoria, modificata dalla legge 25 febbraio 1987,
n. 67 che regolamenta la pubblicità delle
Amministrazioni locali.
• Legge 6 agosto 1990, n. 223 e s.m.i fino alla legge
27 ottobre 1993, n. 422 e s.m. e i. che
regolamenta il sistema radiotelevisivo pubblico e
privato.
• Leggi 8 luglio 1986, n. 349 e 28 agosto 1989, n.
305 e s.m.e i.che prevedono, rispettivamente, il
diritto del cittadino ad accedere a tutte le
informazioni riguardanti l’ambiente e il diritto
all’informazione ambientale.
SVILUPPO NORMATIVO
• La legge n. 142/1990, di riforma dell’ordinamento delle autonomie
locali , afferma sotto forma di partecipazione il diritto - dovere del
cittadino di comunicare.
• La legge n. 241/1990, sul procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi, pone la comunicazione al
servizio dei principi di trasparenza e di semplificazione.
• Il decreto legislativo n. 29/1993 “Razionalizzazione
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego” da alla comunicazione lo
strumento degli URP.
• La legge n. 675/1996 e s. m e i. “tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” pone dei limiti all’attività di
comunicazione.
• La legge n. 59/1997 lega la comunicazione ai processi di
semplificazione.
• La legge n. 127/1997 colloca la comunicazione al servizio dello
snellimento dell’attività amministrativa.
La legge n. 150
del giugno del 2000
• E’ una sorta di legge quadro con un ambito di
applicazione vastissimo (art. 1.2 - D.lgs. n.
165/2001). Attua i principi che regolano la
trasparenza e l’efficacia dell’azione
amministrativa.
Le sue finalità sono:
 L’informazione ai mezzi di comunicazione;
 La comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla
collettività e agli altri enti;
 La comunicazione interna.
L’attività d’informazione
• Informare, dal latino, ha il significato di
“dare forma”;
• L’informazione è un processo lineare, in cui
un’ emittente invia un’ informazione ad un
ricevente, attraverso un canale;
• L’emittente esprime al meglio fatti,
contesto, condizioni.. ed utilizza il canale
più efficace per trasmetterlo al ricevente.
Informazione
Informazione come
“ andata e ritorno ”
della stessa.
Il FEED-BACH
(L’ ESITO O IL RITORNO)
Sono il punto di partenza per capire
L’ UTILITA’
di programmi e servizi
L’attività di comunicazione
• Comunicare, dal latino, ha il significato di
“mettere in comune”;
• E’ un processo circolare in cui emittente e
ricevente partecipano in modo paritetico,
attraverso fasi alterne d’ espressione e di
ascolto;
FINALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA’
Diffondere e facilitare la conoscenza delle
disposizioni normative;
Illustrare il lavoro istituzionale;
Favorire l’accesso ai servizi pubblici;
Agevolare i processi interni di semplificazione
amministrativa e di trasparenza dei procedimenti;
Stimolare l’approfondimento sui temi di interesse
pubblico e sociale;
Promuovere l’immagine del paese e degli enti.
STRUTTURE ATTUATIVE
• Il portavoce
• L’ufficio stampa
• L’ufficio relazioni con
il pubblico
IL PORTAVOCE
art. 7, legge n. 150/2000
• Coadiuva l’organo di vertice dell’amministrazione
pubblica nella realizzazione delle attività di
informazione;
• Può essere esterno all’Amministrazione;
• Svolge compiti di diretta collaborazione ai fini dei
rapporti di carattere politico – istituzionale con gli
organi di informazione;
• Non può, per tutta la durata dell’incarico, esercitare
attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo,
della stampa e delle relazioni pubbliche;
• Non deve necessariamente essere iscritto all’albo
nazionale dei giornalisti.
LE REGOLE DI UN BUON
UFFICIO STAMPA
• Osservare la questione dal punto di vista
giornalistico;
• Utilizzare un linguaggio il meno burocratico
possibile;
• Mettersi al servizio del giornalista, non
“pretendendo attenzione”;
• Essere sempre, prima di tutto, credibile
accreditandosi come fonte preziosa.
L’UFFICIO STAMPA
art. 9 legge n. 150/2000
1.
2.
3.
4.
5.
E’ la struttura servente dell’istituzione (o più di una se associate),
formata da giornalisti iscritti all’ordine professionale, a prescindere
dalle tipologie degli elenchi di appartenenza;
La sua attività è rivolta prioritariamente ai mezzi di informazione di
massa;
L’ufficio è diretto da un coordinatore, anche esterno,che assume la
qualifica di capo ufficio stampa il quale agisce “sulla base delle
direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione”;
Assicura il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività
delle comunicazioni, da fornire nelle materie di interesse
dell’Amministrazione.
Ai componenti dell’ufficio stampa,per tutta la durata dei relativi
incarichi, non è consentito lo svolgimento di attività parallele
correlate al giornalismo.
L’U.R.P.
art. 8, legge n. 150/2000
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
Viene deputato all’esercizio dell’attività di comunicazione interna ed
esterna;
Le PP.AA., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
attraverso l’ esercizio della propria potestà regolamentare,
ridefiniscono i compiti e riorganizzano gli URP secondo una serie di
criteri:
Garantire l’ esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di
partecipazione;
Agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini;
Promuovere l’ adozione di sistemi di interconnessione telematica e
coordinare le reti civiche;
Attuare, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento
degli stessi da parte degli utenti;
Garantire la reciproca informazione tra l’U.R.P. e le altre strutture
interne, nonché fra gli U.R.P. delle varie amministrazioni.
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
• Per i dirigenti e il personale appartenente a qualifiche
comprese nell’area di inquadramento C del CCNL dei
Ministeri o aree equivalenti è richiesto :
• Il diploma di laurea in Scienze della comunicazione o in
Relazioni publiche o altre aeree con indirizzi assimilabili;
• Diploma di laurea in discipline diverse + titolo di
specializzazione o di perfezionamento post-laurea in
comunicazione o relazioni pubbliche o master in
comunicazione conseguito c\o la SSPA o il Formez o c\o la
SSPAL o altre scuole pubbliche o private aventi i requisiti
di cui all’all. B del reg.n. 422\01
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
Il personale da adibire agli Urp deve
appartenere all’ area di inquadramento non
inferiore alla B del CCNL del comparto dei
Ministeri o aree equivalenti che abbia
frequentato corsi di formazione teoricopratici sulla base dei modelli formativi
previsti dall’ art. 7 del Dpr n. 422\01
LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
art. 2.3
•
•
La legge sulla comunicazione impone l’adozione di
“uno o più regolamenti per la diffusione e le modalità
delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario.
E’ previsto l’obbligo procedurale di trasmissione al
Consiglio dei Ministri ed alla Conferenza unificata
stato – regioni – autonomie locali.
Dovranno essere definiti:
1.
2.
3.
Il carattere della pubblicità istituzionale;
Le garanzie per evitare che possa trasformarsi in
pubblicità di tipo politico;
Le regole per la scelta dei mass media.
LA COMUNICAZIONE
Una bussola per gli utenti
La comunicazione è al bivio decisivo.
Per attuare la vera riforma di porre al centro
l’utente-consumatore la P.A. dovrà curare :
• Il back office della comunicazione;
• Le professionalità da impiegare nel front-office;
• Il feedback con l’utenza , da ottenere attraverso
tecnologie interattive e un moderno sistema di
“citizen satisfaction” validato da un sistema di
controllo di gestione.
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