Commissario G.
SUOI COMPITI
• Nominato con il decreto di ammissione alla
procedura del debitore richiedente
• Possono essere chiamati a svolgere il compito di
CG gli stessi soggetti che possono rivestire la
qualifica di curatore (art.163,artt.28,29 l.f)
• Per quanto attiene l’esercizio delle sue funzioni è
un pubblico ufficiale
• Si applicano le disposizioni degli artt.36,37,38 39
l.f. per quanto attiene reclamo contro i suoi
atti,revoca,responsabilità e compenso.
Compiti
• Deve innanzitutto comunicare ai creditori
con lettera raccomandata o telegramma un
avviso contenente la data di convocazione
dei creditori e le proposte ove tale
comunicazione sia difficile per il n.elevato
dei creditori la proposta e la convocazione
sono pubblicate nella G.Ufficiale,il
Tribunale per tale pubblicazione autorizza il
GD sentito il C.G.
COMPITI
• DEVE verificare che il debitore abbia
provveduto al deposito previsto dall’art.163
• Deve verificare l’elenco dei creditori
apportando le opportune modifiche
• Deve redigere l’INVENTARIO del
patrimonio del debitore
Compiti( continua)
• Deve redigere una relazione particolareggiata
sulle cause del dissesto sulla condotta del
debitore,sulle proposte di concordato sulle
garanzie offerte
• Tale relazione va depositata in Tribunale
(cancelleria) tre giorni prima della udienza dei
creditori
• Dopo l’omologa sorveglia l’esecuzione del
Concordato
Valutazioni del CG sulla
fattibilità del piano
• La Relazione del C.G. ha importanza anche perché
i creditori votano sulla base delle osservazioni e i
rilievi in essa contenuti
• Il punto cruciale è la fattibilità del PIANO di
Risanamento, fattibilità che va poi riconfermata
nel parere previsto dall’art.180 l.f che il C.G deve
depositare 10 gg prima del udienza fissata dal
Tribunale per l’omologa.
Valutazioni sul Piano
• Il piano è l’unico documento certificato dalla
relazione del professionista ex art.161 l.f. nella
quale è contenuta l’attestazione da cui la legge fa
in sostanza dipendere l’ammissione alla procedura
• Il C.G. inoltre può giudicare che la % DI
SODDISFACIMENTO PROPOSTA nella
domanda non si realizzi e il debitore non fa altro
che integrare risorse
C.G. art.38 l.f.
• Adempie ai propri doveri con la diligenza
richiesta dall’incarico,quindi la responsabilità
dipende soprattutto dalla attività gestoria
• In caso di violazione di detti doveri egli è soggetto
ad azione di responsabilità che può essere
esercitata solo dal debitore concordatario o da
singoli creditori o dal curatore nel fallimento
successivo
Continua art.38 lf.applicato al
CG
• Nessuna azione di responsabilità può essere
esercitata dal CG successivo dal Comitato
Creditori se nominato nella ipotesi di cessio
bonorum
Scarica

DEVE verificare