A TUTTI I CREDITORI DI COOPCA
Concordato Preventivo n. 24/2014 C. P.
“COOPCA - SOCIETA’ COOPERATIVA CARNICA DI
CONSUMO”
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sede i T
e
Via de a C perativa 11 c dice fisca e e P IVA 00188930309
REA UD # 83 A b S ciet& C perative A 101251
www c pca it
Giudice Delegato: Dott. Lorenzo Massarelli
Commissario Giudiziale: Dott.ssa Fabiola Beltramini
C*+U,ICA-I*,E AI CREDIT*RI AI SE,SI DE..’ART 171 C* 2 DE..A . F
La sottoscritta dott.ssa Fabiola Beltramini, con Studio in Udine, Via Giusti n. 24, tel.
0432.504036/294940 e fax 0432.507131, nominata Commissario Giudiziale nella procedura
concorsuale sopra richiamata,
premesso che
la società “COOPCA - SOCIETA’ COOPERATIVA CARNICA DI CONSUMO” con sede in
Tolmezzo, Via della Cooperativa 11, iscritta al Registro Imprese di Udine con Numero di Iscrizione
00188930309, Numero di repertorio economico amministrativo UD – 83, codice fiscale e P. IVA
00188930309 (di seguito la Società), ha depositato in data 17 marzo 2015 presso il competente
Tribunale Ordinario di Udine il ricorso per Concordato Preventivo a scioglimento di riserva ex art.
161, co. 6 della L.F., con successiva integrazione di data 8 aprile 2015 ai sensi dell’art. 162 della L.F.,
comunica
che il Tribunale Ordinario di Udine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 171 della L.F.,
•
con il Decreto del 16 aprile 2015, depositato in data 20 aprile 2015, provvedendo a norma
dell’art. 163 della L.F., ha ammesso alla procedura di Concordato Preventivo la Società
ricorrente, nominando Giudice Delegato il Dott. Lorenzo Massarelli e Commissario
Giudiziale la sottoscritta;
•
ha ordinato la convocazione dei Creditori avanti al Giudice Delegato per il giorno
20 GIUG,* 2015 i
1.
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CONTENUTO DELLA PROPOSTA DEL DEBITORE AI CREDITORI
La proposta di concordato depositata da “Coopca - Società Cooperativa Carnica di Consumo”
presenta i contenuti essenziali qui di seguito riportati.
Con riferimento ai pagamenti, la proposta concordataria prevede:
- il pagamento integrale delle spese di procedura, di quelle di accesso alla medesima, dei costi
di funzionamento e gestione futura e di ogni altro costo prededucibile;
- il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegi, con l’eccezione del creditore ipotecario
Banca Popolare di Vicenza, di cui è prevista la soddisfazione nel limite del prezzo ricavando
dalla vendita dell’immobile gravato e di alcuni creditori titolari di privilegio speciale Iva di
rivalsa, per i quali non sussiste più il bene gravato nel patrimonio della debitrice;
- il pagamento parziale dei crediti chirografari, suddivisi in tre classi, sulla base dell’attivo
residuo come segue:
- istituti bancari 1% dell’attivo residuo;
- fornitori e altri 32% dell’attivo residuo;
- soci sovventori 67% dell’attivo residuo.
La percentuale offerta ai chirografari (sul ricavato residuo, non sul credito) è vincolante.
I flussi necessari al soddisfacimento delle spese prededucibili maturate e maturande, nonché delle
diverse categorie di Creditori saranno ritratti dalla cessione, anche a più riprese, dell’intero
patrimonio della Società costituito essenzialmente dai sotto indicati attivi patrimoniali:
- punti di vendita (esercizi commerciali);
- unità immobiliari;
- beni mobili (attrezzature, arredamenti, macchine uff. autovetture, ecc);
- partecipazioni e crediti finanziari;
- introiti da Business Plan comprese le Rimanenze di magazzino;
sulla base delle seguenti previsioni:
C p e ti attivi
Punti di vendita
Unità Immobiliari
Beni mobili
Partecipazioni e Crediti finanziari
Crediti dell’attivo circolante
Introiti da BP comprese Rimanenze
T*TA.E
Va ri i Eur
12.176.920
19.461.000
653.184
11.111.239
4.825.057
8.366.490
56 593 890
La società Coopca proseguirà nella gestione dell’impresa per il periodo strettamente necessario alla
migliore realizzazione degli attivi patrimoniali e presumibilmente fino al 31dicembre 2015. Nel
corso di questo periodo Coopca dovrà trasferire alla procedura di concordato la somma di 8,37
milioni di euro (ivi comprese le Rimanenze di merci) da destinarsi alla massa dei creditori
concorsuali ad integrazione dei realizzi attesi dal programma di liquidazione.
Con riferimento alla tempistica necessaria alla realizzazione del piano, la Società ricorrente ha
ritenuto di indicare come ragionevoli, subordinatamente all’omologazione, i seguenti termini di
riparto:
- i creditori prededucibili e i privilegiati alla conclusione delle operazioni di liquidazione
progettate sui beni gravati dalla prelazione, previste entro il mese di luglio 2016;
- i creditori chirografari entro il mese di settembre 2018, in via indicativa e non
vincolante.
2.
MODALITA’DI ACCESSO AI DOCUMENTI
La proposta di concordato e il correlato piano economico e finanziario, come integrati con
atto depositato in data 8 aprile 2015 ai sensi dell’art. 162 della L.F., unitamente al decreto di
ammissione del 20 aprile 2015, sono consultabili dai Creditori con l’accesso all’area, appositamente
istituita sul sito internet della Società www c pca it, come da autorizzazione del Giudice
Delegato.
3
COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
L’indirizzo di PEC della Procedura in intestazione, al quale rivolgersi in futuro, è il seguente:
[email protected].
Ogni Creditore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 171, 2° comma L.F., dovrà indicare all’indirizzo di
cui sopra, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente avviso, un indirizzo di posta
elettronica certificata “PEC”, al quale intende ricevere tutte le successive comunicazioni della
Procedura. Eventuali variazioni del predetto indirizzo di PEC, dovranno essere tempestivamente
comunicate al Commissario Giudiziale.
In caso di omessa indicazione della PEC le successive comunicazioni saranno eseguite,
come previsto dalla Legge, esclusivamente mediante deposito in Cancelleria, senza
ulteriori avvisi.
4
VERIFICA DELL’ELENCO DEI CREDITORI PREDISPOSTO DAL DEBITORE E
COMUNICAZIONE DELLE RAGIONI DI CREDITO
Per la verifica dell’esatto ammontare dei debiti della Società, anche ai fini del voto da
esprimere, ogni creditore è invitato a far pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo PEC o
lettera raccomandata con A.R., ai recapiti della procedura sopra indicati, una dichiarazione
attestante il credito vantato alla data del 16 novembre 2014 (modulo allegato sub “A”), con urgenza, e
comunque entro e non oltre il 15 maggio 2015. Dovrà esser indicato il credito distinguendo
l’importo dell’imponibile (distinguendo se si tratta di prestazione di servizi o fornitura di beni)
l’importo dell’IVA, indicando l’eventuale natura privilegiata del credito, specificando la ragione della
causa di prelazione e la norma di legge che la prevede, fornendo idonea documentazione in ordine
all’effettiva sussistenza della causa legittima di prelazione indicata.
Nel caso di creditori il cui contratto di fornitura preveda la corresponsione di premi sugli acquisti
effettuati dalla Società, dovrà essere distintamente indicato l’importo di tali premi maturati alla data
del 16 novembre 2014.
In assenza di osservazioni e/o precisazioni del credito, lo stesso sarà assunto in base alle risultanze
delle scritture contabili della Società, fatte salve le necessarie rettifiche operate dal Commissario
Giudiziale, anche in forza di eventuali compensazioni.
5
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 L.F.
Nei termini di legge lo scrivente Commissario Giudiziale provvederà a depositare presso la
Cancelleria la relazione ex art. 172 L.F., contenente la valutazione della proposta; detta relazione
sarà inoltre comunicata ai creditori che avranno reso noto il loro indirizzo di PEC, in conformità a
quanto indicato nel precedente paragrafo 3.
La relazione del Commissario, sarà altresì, pubblicata sul sito internet della Società.
6
ADUNANZA DEI CREDITORI E MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
Relativamente all’adunanza del 20 giugno 2015 si precisa che ogni Creditore potrà intervenire
personalmente (munito di valido documento di riconoscimento), ovvero, a mezzo di un mandatario
munito di procura speciale redatta, anche, compilando il modulo allegato sub “B”.
Si ricordano le seguenti regole:
1. La mancata espressione del voto equivale, ai fini del computo delle maggioranze, a
voto favorevole.
2. I Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia
contestata, per i quali la proposta di Concordato prevede l’integrale pagamento,
non avranno diritto al voto, se non rinunciando in tutto od in parte al diritto di
prelazione. La rinuncia avrà effetto ai soli fini del Concordato. Il voto espresso da
detti Creditori comporterà la perdita del diritto di prelazione.
3. La partecipazione all’adunanza non è obbligatoria e il voto può essere espresso per
corrispondenza – anche prima dell’adunanza purché successivamente al deposito della
relazione ex art. 172 L.F. - di cui al paragrafo 5 -, e comunque entro i 20 giorni
successivi all’adunanza stessa utilizzando il modulo allegato sub “C”, rubricato
“Dichiarazione di voto”. La Dichiarazione di voto, corredata da una copia di un valido
documento d’identità della persona fisica che la sottoscrive, ovvero, dai documenti
comprovanti il potere di sottoscrivere tale dichiarazione nel caso in cui il creditore non sia
una persona fisica (ad esempio statuto, visura camerale aggiornata, ecc) dovrà essere fatta
pervenire a mezzo telegramma, lettera o telefax (Cancelleria dei Fallimenti del Tribunale di
Udine al numero 0432-517933) o posta elettronica all’indirizzo di PEC della procedura di
cui al precedente paragrafo 3.
4. I creditori che non hanno esercitato il voto possono, ai sensi dell’art. 178 L.F., far pervenire
il proprio dissenso, con le modalità di cui al precedente n. 3), nei venti giorni successivi
alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori.
5. Ai sensi dell’art. 177 della L.F., il Concordato sarà approvato se riporterà il voto favorevole
dei Creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
RISERVATO AI SOCI PRESTATORI
1)
VERIFICA DELL’ELENCO DEI CREDITORI PREDISPOSTO DAL DEBITORE E
COMUNICAZIONE DELLE RAGIONI DI CREDITO
Per la verifica dell’esatto ammontare dei debiti della Società, anche ai fini del voto da
esprimere, ogni socio prestatore è invitato a far pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo PEC
o lettera raccomandata con A.R., ai recapiti della procedura sopra indicati, ovvero, a mezzo posta
elettronica al seguente indirizzo [email protected], una dichiarazione
attestante il credito vantato alla data del 16 novembre 2014 (modulo allegato sub “D”), con urgenza, e
comunque entro e non oltre il 15 maggio 2015.
Dovrà essere distintamente indicato il credito per ciascun libretto di prestito sociale di cui il
creditore sia titolare o contitolare, indicando, altresì, il numero del relativo libretto.
In particolare, con riferimento al credito derivante dalla contitolarità di un libretto di prestito
sociale, il socio prestatore dovrà indicare il credito nei limiti della propria quota.
In assenza di osservazioni e/o precisazioni del credito, lo stesso sarà assunto in base alle risultanze
delle scritture contabili della Società, fatte salve le necessarie rettifiche operate dal Commissario
Giudiziale.
2)
MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
Ai fini della votazione i soci prestatori contitolari con altri di un libretto di prestito
sociale dovranno obbligatoriamente, di concerto, nominare un rappresentante comune e
comunicarlo al Commissario Giudiziale agli indirizzi sopra indicati (anche all’indirizzo di posta
elettronica [email protected] ) con urgenza, e comunque entro e non oltre il
15 maggio 2015, utilizzando il modulo allegato sub “E”, rubricato “Nomina Rappresentante
Comune”.
In caso di omessa indicazione del rappresentante comune i soci contitolari del libretto non
potranno esprimere il proprio voto.
Per quanto non espressamente previsto nella presente sezione riservata ai soci prestatori, vale
quanto previsto con riferimento a tutti i creditori.
Udine, li 4 maggio 2015
Il Commissario Giudiziale
dott.ssa Fabiola Beltramini
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Comunicazione articolo 171