INTRODUZIONE ALLE
PROCEDURE CONCORSUALI
Lorenzo Benatti
Parma, 30 marzo 2015
Un vostro debitore non paga,
cosa si può fare?
Lasciare perdere.
 Assoldare una squadra di rugby.
 Mettersi nelle mani di un legale.
 Per fare cosa?
○ Un’esecuzione?
○ Ma se il debitore è in crisi ….

Azione sui beni del debitore
Si definisce «azione esecutiva».
 Quella individuale (proposta da singoli
creditori) è disciplinata dal c.p.c.
 Per poterla attuare occorre disporre di
un titolo esecutivo (non basta una
fattura od un altro documento che attesti
l’esistenza del credito).

Titolo esecutivo
Cambiale – assegno.
 Ruolo Equitalia.
 Sentenza passata in giudicato.
 Decreto ingiuntivo non opposto.
 Sentenza dichiarata provvisoriamente
esecutiva.

Decreto ingiuntivo

Si richiede a un giudice di ingiungere al
debitore di pagare.
 Basta documentare credito (agevole tra
imprenditori commerciali).
 Quaranta giorni dalla notifica per opporsi.
 Se il debitore fa opposizione la procedura si
trasforma in un processo ordinario.
Processo ordinario






Citazione controparte,
Udienze
davanti
al
Tribunale
(giudice
monocratico).
Generalmente la sentenza non arriva prima di 4
anni.
Provvisoria esecutività?
Impugnazione in Corte d’Appello e poi in
Cassazione. In tutto occorrono dai 15 ai 20 anni.
Solo la sentenza passata in giudicato è
definitivamente esecutiva.
Fasi azione esecutiva

Ottenuto un titolo esecutivo:
 Notifica precetto.
 Pignoramento. Può riguardare:
○ beni mobili presso il debitore o presso terzi,
○ immobili,
○ crediti.
 Vendita all’asta o a mezzo IVG.
 Tempo diversi anni, nel frattempo i beni
sono pignorati.
Caratteristiche azione individuale
Ha ad oggetto solo i beni e i diritti in concreto
pignorati.
 Ogni esecuzione è un procedimento a sé e si svolge
davanti al giudice di volta in volta competente.
 Sono esclusi i diritti potestativi: il debitore può
esercitare il diritto di riscatto, di opzione o di
prelazione,
il
creditore
potrà
agire
solo
successivamente sui beni riscattati, acquistati, ecc.
 I beni sono affidati in custodia ad un soggetto (terzo o
il debitore stesso) che non può compiere atti di
amministrazione su di essi.

La vostra attività è in crisi
Non avete più liquidità.
 Le
banche
hanno
chiuso
(repentinamente) i cordoni della borsa.
 Qualche fornitore comincia a perdere la
pazienza e parte con un decreto
ingiuntivo.

Quali spazi per debitore?

Quali spazi di manovra rimangono al
debitore?
 Per poter rilanciare l’impresa?
 Per salvarne almeno la struttura aziendale?
 Per uscire di scena in modo “incruento”?
Il sistema basato sull’esecuzione individuale
non è adatto a gestire la crisi di impresa
Il debitore viene definitivamente stroncato.
 Si verifica la disgregazione degli apparati
produttivi anche se potenzialmente risanabili.
 Il creditore non riceve soddisfazione o
comunque riceve una soddisfazione limitata e
tardiva e sostiene ingenti spese.
 La gestione della crisi attraverso esecuzioni
individuali finisce per avvantaggiare alcuni
creditori rispetto agli altri.

Gestione della crisi

Gestione della crisi dell’impresa anziché dei
singoli rapporti di credito.
 Accordi con i creditori,
○ Conclusi in ambito privatistico,
 Accordi stragiudiziali,
 Accordi di ristrutturazione del debito,
○ Conclusi in ambito pubblicistico: concordato preventivo,
 Procedure in assenza di accordo,
○ Fallimento per imprenditori,
○ Liquidazione coatta amministrativa per enti pubblici e
soggetti sottoposti a controllo pubblico,
○ Amministrazione straordinaria per grandi imprese (Prodi
bis e Marzano)
 Procedure per soggetti non fallibili,
○ Procedura da sovraindebitamento.
Concordato/fallimento
La soluzione concordataria implica la volontà
o quanto meno l’adesione dell’imprenditore.
 Quando
questa manchi l’unica strada
possibile (per i creditori) è il fallimento, ma
per dichiarare il fallimento ci sono delle
condizioni (o meglio dei presupposti).

Possibili esiti
Risanamento, è difficile che si realizzi
perché la denuncia dell’insolvenza è
spesso tardiva.
 Cessione
azienda
(si
consegue
avviamento).
 Liquidazione atomistica (generalmente
si ricava poco).

Posizione imprenditore

Imprenditore in senso giuridico:
 Impresa individuale: persona fisica,
 Società: società stessa.

Imprenditore in senso economico:
 Impresa
individuale:
coincide
con
imprenditore in senso giuridico,
 Società: socio o gruppo di soci di
riferimento.
Espulsione imprenditore
Il
fallimento
conduce
generalmente
all’espulsione dell’imprenditore giuridico.
 Anche le soluzioni concordatarie in generale
conducono all’espulsione dell’imprenditore.
 Attenzione alla sindrome della fenice: invece
dell’espulsione dell’imprenditore si realizza
quella dei debiti dall’impresa.

Finalità procedure concorsuali
Soddisfare i creditori (par condicio)?
 Regolare la crisi?
 La disciplina propone soluzioni concordatarie
di tanti tipi. Sono i creditori a dover decidere, il
giudice è garante della legalità.
 Quello della par condicio non è mai stato il
vero scopo, perché in realtà vige la regola
della graduazione dei crediti (2741, 2768,
2777, 2778, 2780, ecc.). E’ principio
difficilmente compatibile con le soluzioni
concordatarie.

Evoluzione storica
legislazione sulla crisi




Legge fallimentare 1942: la procedura principale è il
fallimento, le altre (concordato preventivo e amm.
Controllata) sono procedure minori, cui si può
accedere solo in presenza di requisiti molto rigorosi.
Riforma del 2005: il concordato diventa la prima scelta
(si vuole deflazionare il ricorso al fallimento e cercare
di salvare i complessi aziendali dove possibile).
Riforme successive per potenziare il CP: introduzione
silenzio assenso nella votazione del CP, introduzione
del concordato in bianco.
Riforma 2013 per evitare abuso concordato in bianco.
Concordati preventivi 2002-15
Concordati preventivi
2500
2000
1500
1000
500
0
Fallimenti dal 2001 al 2014
fallimenti
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
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