I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2423-bis) Accanto alla “clausola generale”, il legislatore ha dettato dei “principi di redazione” del bilancio, cioè alcuni punti o regole fondamentali che i redattori devono osservare nel processo di formazione dei conti annuali. 1. “Art. 2423-bis Principi di redazione del bilancio - Nella redazione del bilancio devono esser osservati i seguenti principi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2. La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; (principio della prudenza), (principio della continuità) e (principio della prevalenza della sostanza sulla forma) Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; (rafforza il principio della prudenza) Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; (principio della competenza) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; (rafforza il principio della prudenza) Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutatati separatamente; (principio della separatezza) I criteri di valutazione non possono esser modificati da un esercizio all’altro. (principio della costanza dei criteri di valutazione) Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite “in casi eccezionali “. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.”