DIRITTO DEL LAVORO
ANNO ACCADEMICO 2010-11
Prof.ssa Loredana Zappalà
1
Il diritto del lavoro e i suoi connotati originari: la
tutela del contraente
debole (la sua originaria ispirazione sociale)
L’implicazione della
persona del lavoratore
nel rapporto di lavoro – e
cioè nella prestazione
dedotta in contratto – è
il dato che caratterizza
e distingue il rapporto di
lavoro da tutti gli altri
vincoli di contenuto
patrimoniale regolati dal
diritto privato

“Se tutti gli altri contratti
riguardano l’avere delle parti,
il contratto di lavoro riguarda
ancora l’avere per
l’imprenditore, ma l’essere per
il lavoratore”
(F. Santoro Passarelli)
2
L’oggetto del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra
due soggetti aventi ad oggetto una prestazione
finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui
disciplina è posta dalla legge a favore della parte
considerata più debole e, dunque, maggiormente
meritevole di tutela
Altre funzioni del diritto del lavoro: regolare per
esempio nel senso dell’efficienza le pubbliche
amministrazioni
E’ ANCORA ATTUALE?
A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL
LAVORO?
Altre storiche funzioni storiche alle origini
della disciplina giuslavoristica
1.
2.
Correggere le distorsioni di un
mercato del lavoro dove l’offerta è
più debole della domanda.
Garantire l’interesse delle imprese a
limitare la concorrenza “sleale” al
ribasso
La tutela del contraente debole come
ispirazione tuttora caratterizzante
del diritto del lavoro, pur in
presenza dell’emergere di finalità
ulteriori
5
Cosa si intende per debolezza del
lavoratore?



Ha a che vedere con il problema della capacità giuridica
e di agire limitata (fanciulli e prima delle riforme del c.c.
delle donne maritate).
Si parte dal presupposto che la posizione del lavoratore
nel mercato è contrattualmente “incompleta” e
“asimmetrica”
Il diritto del lavoro, sub specie di legislazione del
lavoro, serve a completare la regolazione contrattuale e
a renderla simmetrica (possibilmente paritaria)
6
Il diritto del lavoro e le sue
finalità
…e quelle più recenti e ulteriori:
2) l’equilibrato contemperamento tra
esigenze di produttività e di
efficienza delle imprese
…quelle tradizionali:
nell’economia globale
3) La creazione di nuova occupazione: il
cd. diritto del mercato del lavoro
1) la tutela della persona
4) La riforma della P.A. nel senso della
del lavoratore,
efficienza efficacia (la riforma del
contraente debole
rapporto di lavoro pubblico: la c.d.
contrattualizzazione e la riforma
2) Evitare la concorrenza
brunetta, punire i fannulloni)
sleale tra le imprese
5) Il contemperamento degli interessi
dei lavoratori con gli interessi di
soggetti “terzi” in caso di conflitto.
le diverse anime convivono
La regolamentazione dell’esercizio
del diritto di sciopero nei servizi
nell’odierno diritto del lavoro o
pubblici essenziale.
si assiste ad una divaricazione
delle diverse funzioni
7
“Diversità” e “autonomia” del diritto del lavoro
rispetto al diritto privato

Dal punto di vista scientifico
e didattico il Diritto del
lavoro è stato, in una prima
fase, concepito come una
parte del diritto dei privati,
secondo la classica
tripartizione tra diritto civile
- commerciale - lavoro.
Ben presto è
sopraggiunta, però, la
consapevolezza che applicate senza
correttivi ai rapporti
di lavoro - le logiche
del diritto privato non
appaiono sufficienti a
garantire un equilibrio
sostanziale nel
rapporto contrattuale
di scambio tra lavoro e
retribuzione
8
La diversità “tecnica” del diritto del lavoro
rispetto al diritto comune dei contratti:
alcuni esempi

La nullità che produce effetti




es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.)
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto
per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione [2332], salvo che la
nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa [1343 ss., 1346].[
II]. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del
prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione
La corrispettività attenuata


es: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.)
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono forme
equivalenti di previdenza o di assistenza [382 Cost.], è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una
indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [ dagli usi o secondo equità
Ma che livello del rapporto contrattuale
agisce la norma tradizionale regolativa
del rapporto di lavoro?


Non sul rapporto di potere (sull’asimmetria in sé: non
mette in discussione il potere unilaterale di
organizzazione e gestione del datore di lavoro: il potere
del datore non viene delegittimato).
Agisce invece sugli effetti a valle della asimmetria, sugli
effetti in termini maggiore protezione del lavoratore
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FUNZIONE
PATERNALISTA O DI
REDISTRIBUZIONE
DEL REDDITO ?
Critiche neoliberali e nuova possibile
funzione: rafforzamento della
capacità/libertà del lavoratore (intesa
come capability: rinvio)
11
sul piano della tecnica
legislativa che lo
contraddistingue:
la norma di legge inderogabile
Tutto il diritto del lavoro è
tradizionalmente contraddistinto da
questa tecnica (la norma di legge è inderogabile
da parte dell’autonomia individuale e collettiva; è,
cioè, limitativa dell’autonomia privata individuale e
collettiva)
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tecniche normative di tutela dei
soggetti deboli di un rapporto
contrattuale
L’esigenza di
interventi
protettivi
immodificabili
dalla
autonomia
privata
L’inderogabilità
come elemento
fondativo di
tutto il sistema
giuslavoristico:
l’art. 2113
cod.civ.
Un’altra tecnica: il principio
di non discriminazione
In altri ordinamenti la tecnica è molto
utilizzata dove le tutele lavoristiche
classiche sono più deboli: USA
La tecnica antidiscriminatoria molto
usata nell’UE
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Una delle prime previsioni di
inderogabilità della disciplina lavoristica:
la legge sull’impiego privato del 1924…
…le cui norme avrebbero dovuto osservarsi
malgrado ogni patto contrario, salvo il caso di
particolari convenzioni o di usi più favorevoli
all’impiegato e salvo il caso che il decreto ne
consentisse la deroga consensuale
(art. 17)
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La norma base attuale
sulla inderogabilità
“Le rinunzie e le transazioni che
hanno per oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti
dalla legge non sono valide”
(art. 2113 cod. civ.)
Esempi di norme
inderogabili:
divieto di mutamento unilaterale in pejus delle
mansioni del lavoratore (art. 2103, c. c.)
- Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali (art.
2109 c.c.; art. 9, d.lgs. 66/2003)
- Il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro nei
periodi di malattia, gravidanza, puerperio, servizio
militare (artt. 2110-2111 c.c.)
-Il
17
L’inderogabilità
tradizionale
Serve ad imporre limiti alla autonomia
individuale (al contratto individuale
come fonte di regolazione del
rapporto)
18
Usi attuali (anomali?) della
inderogabilità: per limitare gli
spazi della contrattazione collettiva
La legge Brunetta : uso della
inderogabilità per imporre limiti al
contratto collettivo e al sindacato.
Rinvio.
19
La diffusione della norma inderogabile ha
segnato il nostro diritto del lavoro fino a
rovesciare il principio generale della
libertà di determinazione del contenuto
contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c.
20
L’inderogabilità: ragioni e
connotati del diritto del lavoro
Ragioni:



La debolezza contrattuale
del lavoratore subordinato
la situazione di disparità
sostanziale dei contraenti
l’esigenza di interventi
protettivi immodificabili
dalla autonomia privata,
tanto individuale, quanto
collettiva.
Connotati:


La legge diviene fonte
eteronoma di standards di
tutela non “riducibili” dalle
parti (ma solitamente
modificabili in senso
migliorativo per il lavoratore)
Il diritto del lavoro appare,
perciò, contraddistinto, per
una lunga fase, dal cd.
“garantismo rigido”(questa
caratteristica è tipica delle
norme del codice civile e delle
leggi della successiva fase
post-costituzionale)
21
L’inderogabilità: una norma chiave
Legge e contratto
collettivo come
fonti di diritti
indisponibili
L’art. 2113 c.c.
es.: congedo di maternità
(cinque mesi)
ex art. 2, 1° c., d. lgs. 151/2001 T.U. delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
Le rinunzie e le transazioni
che hanno per oggetto diritti
del prestatore di lavoro derivanti
da disposizioni inderogabili della
legge o dei contratti collettivi (…)
non sono valide
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Altra diversa tecnica di
inderogabilità (2077 cc)

I contratti individuali di lavoro tra gli
appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il
contratto collettivo devono uniformarsi alle
disposizioni di questo [2113].
[II]. Le clausole difformi dei contratti
individuali, preesistenti o successivi al contratto
collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del
contratto collettivo, salvo che contengano
speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di
lavoro
23
La crisi della norma inderogabile
oggi


La diversificazione regolativa e le esigenze di
flessibilità (rinvio)
Di livello territoriale
rinvio alla regolamentazione regionale in materia di
apprendistato; art. 49 comma 5 dlgs. 276/03
 Rinvio alla contrattazione integrativa in funzione di
deroga peggiorativa (il protocollo del 2009 rinvio)



Relativamente alla articolazione degli interessi (il
processo di individualizzazione dei trattamenti)
Usi della inderogabilità per comprimere
l’autonomia collettiva (la legge Brunetta rinvio)
24
Le radici istituzionali della diversificazione
territoriale del diritto del lavoro: la
sussidiarietà verticale




Federalismo e diritto del lavoro
La riforma del titolo V Cost. nel 2001
Il nuovo testo dell’art. 117 Cost.:
Le due espressioni chiave: “tutela e
sicurezza del lavoro” e “ordinamento
civile”
Materie devolute alla potestà legislativa concorrente delle Regioni
interferenti con il Diritto del lavoro:
• tutela e sicurezza del lavoro
• formazione professionale
• previdenza complementare e integrativa
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