L’efficacia oggettiva del
contratto collettivo
L’efficacia oggettiva del contratto
collettivo
Il problema dell’ efficacia oggettiva attiene
alla ricerca del meccanismo giuridico
attraverso cui il contratto collettivo può
vincolare i singoli soggetti iscritti ai
sindacati stipulanti e parti di rapporti
individuali di lavoro
(efficacia in senso verticale)
L’efficacia oggettiva:
le ragioni sostanziali del problema
L’esigenza sul
piano dei fatti
Evitare di vanificare la
funzione della
contrattazione
collettiva,
consentendo che i
lavoratori accettino
condizioni deteriori
rispetto a quelle
stabilite
collettivamente
LA REALIZZAZIONE
SUL PIANO GIURIDICO
IL CONTRATTO
INDIVIDUALE NON PUÒ
CONTENERE CLAUSOLE
PEGGIORATIVE RISPETTO
AL CONTRATTO
COLLETTIVO
Efficacia oggettiva

Esempio: il contratto
individuale che regola
il rapporto tra il
lavoratore Tizio e
l’imprenditore Caio non
può disciplinare il
rapporto di lavoro in
maniera difforme dal
c.c. a meno di non
disporre in senso più
favorevole per il
lavoratore

Scopo del meccanismo:
Impedire che i
lavoratori iscritti,
singolarmente,
accettino condizioni di
trattamento
economico e
normativo inferiori
(deteriori) a quelle
stabilite dai c.c.
Modalità di funzionamento
del meccanismo:
EFFICACIA
REALE
1) ai singoli rapporti di lavoro si applicano
direttamente le condizioni di trattamento
economico e normativo previste dal c.c.
INDEROGABILITÁ
E SOSTITUZIONE
AUTOMATICA
2) le eventuali clausole difformi dei contratti
individuali vengono automaticamente sostituite
dalle norme del c.c.;
DEROGABILITÁ
IN MELIUS
3) tale sostituzione non è necessaria se i contratti
individuali prevedono condizioni di
trattamento più favorevoli per il lavoratore
(inderogabilità in pejus; derogabilità in melius)
Problema:
Com’è possibile, in un ordinamento
che non ha prodotto leggi sul
contratto collettivo, affermare
l’EFFICACIA OGGETTIVA e la
INDEROGABILITÁ del c.c.
rispetto ai contratti individuali?
L’approccio pragmatico della
giurisprudenza
L’art. 2077 del codice civile:
“I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti
alle categorie alle quali si riferisce il contratto
collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di
questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali,
preesistenti o successivi al contratto collettivo,
sono sostituite di
sono sostituite di diritto da quelle del contratto
diritto
dasalvo
quelle
contratto
collettivo,
collettivo,
che del
contengano
speciali
condizioni
più favorevoli ai prestatori di lavoro”
Critica alla tesi giurisprudenziale
ma la
giurisprudenza
replica:
le norme codicistiche sul contratto
corporativo non sono state
abrogate, né sono incompatibili
con i principi dell’ordinamento
post-corporativo. In ogni caso, è
finalità specifica della
stipulazione dei contr. coll. – che
prescinde dalla fisionomia
giuridica delle associzioni
stipulanti - quella di sottrarre la
regolamentazione dei rapporti
individuali di lavoro alla libera
disponibilità dei singoli
L’art. 2077 c.c.
riguarda il c.c.
corporativo e
non è
applicabile al
contratto
collettivo di
diritto comune
I due orientamenti dottrinali:

1) il fondamento
giuridico della
inderogabilità viene
ancorato a norme
giuridiche positive
diverse da quelle
civilistiche

2) il fondamento
giuridico della
inderogabilità viene
ricercato all’interno
dei principi generali
del diritto civile
1) Le soluzioni indipendenti dai
principi del codice civile
Il riferimento all’art. 39 Cost.:
L’unica differenza tra i contratti collettivi ex art. 39
Cost. e i c.c. di diritto comune sarebbe
rappresentata dal diverso ambito di efficacia
soggettiva.
Il fondamento della cd. “efficacia reale” del c.c. può
individuarsi, dunque, nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 39
Cost.
la cd. teoria della sovraordinazione
del potere sindacale
sul potere del singolo
(Scognamiglio, 1971)
2)
a) la teoria del mandato rappresentativo
di F. Santoro Passarelli (anni ’50)
le due norme del codice civile di
riferimento:
l’art. 1723,
comma 2
(il mandato
conferito
non solo
nell’interesse
del mandante ma
anche del
mandatario
o di terzi)
Entrambe le
disposizioni
sanciscono la
irrevocabilità
del
mandato
il sindacato;
gli altri affiliati
l’ art. 1726 c.c.
(il mandato
collettivo
conferito da più
persone
per un affare di
interesse
comune)
Possibili critiche alla teoria del mandato
irrevocabile
la prima:
irrevocabilità del mandato non equivale a…
…non modificabilità del regolamento contrattuale
posto in essere dal mandatario
attraverso nuove clausole contrattuali
(quelle del contratto individuale)
LO SCHEMA DELLA
RAPPRESENTANZA
SPIEGA IL
VINCOLO SOGGETTIVO,
MA NON SPIEGA PERO’
LAVORATORE
PERCHÉ IL MANDANTE
NON POSSA
“RIAPPROPRIARSI”DELLA
MATERIA, MODIFICANDO
LA DISCIPLINA STABILITA
SINDACATO
DAL MANDATARIO
Possibili critiche alla teoria del
mandato irrevocabile
la seconda:
Se davvero
l’impossibilità di
pattuizioni individuali
difformi dovesse
basarsi sulla
irrevocabilità del
mandato conferito ex
artt. 1723 e 1726...
. . . TUTTE le
pattuizioni
difformi dovrebbe
essere impossibili
anche quelle
in melius
b) le teorie associazionistiche
L’atto di adesione al sindacato produrrebbe
l’effetto di limitare l’autonomia privata
individuale
l’assoggettamento
dell’autonomia
individuale alla
autonomia collettiva
l’accettazione della
cd. “regola di competenza”
(Cessari, Cataudella: anni ’60)
La soluzione fornita al problema dall’art.
2113 c.c.
L’invalidità delle rinunzie e transazioni aventi
ad oggetto diritti del prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni inderogabili della
legge e dei contratti collettivi
La tesi che individua nell’art. 2113 c.c. il
fondamento giuridico della inderogabilità è stata
pacificamente recepita dalla giurisprudenza
La pattuizione
individuale
peggiorativa è
un atto di rinuncia (invalido)
ad un diritto posto da
disposizione
inderogabile
Alcune valutazioni
La nuova formula dell’art. 2113
consente di prescindere dal 2077

Ma si può affermare che il
nuovo art. 2113 consente di
ottenere i medesimi effetti
dell’art. 2077?

Una comparazione tra norme
Art. 2113
Le rinunzie e le
transazioni che hanno
per oggetto diritti del
prestatore di lavoro
derivanti da
disposizioni
inderogabili della legge
o dei contratti
collettivi, non sono
valide
Art. 2077
Le clausole difformi dei
contratti individuali sono
sostituite di diritto da
quelle del contratto
collettivo, salvo che
contengano speciali
condizioni più favorevoli
ai prestatori di lavoro
L’inderogabilità secondo
l’art. 2113
“L’art. 2113 attribuisce al contratto
collettivo l’inderogabilità non tanto
come una caratteristica intrinseca,
quanto piuttosto come un dato che,
assumendo rilevanza solo su
impulso della reazione individuale
del lavoratore, si profila meramente
eventuale” (M. Rusciano)
Art. 2077 e art. 2113:
le differenze
L’inderogabilità del
contratto collettivo
di cui parla il 2077
consiste nella nullità
e sostituzione
automatica delle
clausole individuali
difformi
L’inderogabilità di
cui parla il 2113 si
identifica nella
annullabilità di
quelle clausole
(qualificate alla
stregua di rinunzie
o transazioni)
la proposta di “derogabilità assistita”
“Il Governo (…) invita le parti sociali a valutare la
possibile ridefinizione del rapporto fra momento
collettivo ed individuale nella regolazione del
rapporto di lavoro, rendendo possibile la
definizione di assetti regolatori effettivamente
conformi agli interessi del singolo”
La proposta di revisione del principio
di inderogabilità nel Libro Bianco (2001)
Le proposte non hanno trovato seguito nella legislazione
successiva al Libro Bianco (d. lgs. n. 276/2003)
Ed ancora: “In un contesto crescentemente
individualizzato di rapporti e contratti di lavoro
sono individualizzate anche le scelte dei
prestatori: ciò che può essere migliorativo per
l’uno, può risolversi in una condizione di peggior
favore per l’altro”
La proposta di revisione del principio
di inderogabilità nel Libro Bianco (2001)
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