L’EFFICACIA OGGETTIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO
L’efficacia oggettiva:
le ragioni sostanziali del problema
L’esigenza sul
piano dei fatti
Evitare di vanificare
la funzione della
contrattazione
collettiva,
consentendo che i
lavoratori accettino
condizioni deteriori
rispetto a quelle
stabilite
collettivamente
LA REALIZZAZIONE
SUL PIANO GIURIDICO
IL CONTRATTO
INDIVIDUALE NON
PUÒ CONTENERE
CLAUSOLE
PEGGIORATIVE
RISPETTO AL
CONTRATTO
COLLETTIVO
Il problema giuridico della efficacia
oggettiva del contratto collettivo in un
regime di diritto comune
Quali principi e disposizioni sono
in grado di giustificare l’effetto
della inderogabilità in peius del
contratto collettivo ad opera del
contratto individuale?
(segue) il problema giuridico della
efficacia oggettiva del contratto
collettivo in un regime di diritto comune
-
LA SOLUZIONE PIÙ BLANDA: la tecnica della
inderogabilità o della efficacia obbligatoria, basata su un
sistema di responsabilità contrattuale.
-
LA SOLUZIONE PIÙ INCISIVA: la tecnica della
inderogabilità o efficacia reale, con la sostituzione
automatica delle clausole difformi del contratto
individuale.
Quattro possibili soluzioni per giustificare
l’inderogabilità
1) La soluzione
giurisprudenziale
più comune
L’approccio pragmatico della
giurisprudenza: l’inderogabilità
reale
L’art. 2077 del codice civile
“I contratti individuali di lavoro tra gli
appartenenti alle categorie alle quali si
riferisce il contratto collettivo devono
uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali,
preesistenti o successivi al contratto
collettivo, sono sostituite di diritto da
quelle del contratto collettivo, salvo che
contengano speciali condizioni più
favorevoli ai prestatori di lavoro”
Cosa non funziona nella
ricostruzione della
giurisprudenza,
apparentemente semplice e
inattaccabile?
Critica dottrinale alla tesi
giurisprudenziale
 La norma che costituisce il
quadro entro il quale si inserisce
l’art. 2077 c.c.
 L’art.

1339 c.c.
“Le clausole, i prezzi
di beni o di servizi,
imposti dalla legge o
norme corporative
corporative
da norme
sono di diritto inseriti
nel contratto, anche
in sostituzione delle
clausole difformi
apposte dalle parti”
Solo il contesto
corporativo - nel
quale i contratti
collettivi erano
equiparati alla legge
- può giustificare
l’attivazione del
meccanismo della
inserzione
automatica
Le alternative prospettate dalla
dottrina
L’impossibilità di ricorrere allo
schema codicistico (l’art. 2077 e
1339 c.c.) e…
2) …il ritorno
alle categorie privatistiche
del mandato e della rappresentanza
La tesi di Francesco Santoro Passarelli
Art. 1723 c.c
Il mandato conferito
anche nell’interesse del
mandatario non si
estingue per revoca da
parte del mandante
Cosa c’entra
tutto
questo con la
inderogabilità
del
contratto
collettivo?
Art. 1726, co. 2, c.c
Se il mandato è stato conferito
da più persone per un affare
di interesse comune, la revoca
revoca
non ha effetto qualora non sia
effettuata da tutti i mandanti
La pattuizione difforme del contratto individuale
viene qualificata come una revoca del
mandato conferito alla associazione sindacale
Una revoca giuridicamente impossibile,
vista la particolare natura del mandato
Una possibile critica alla teoria
del mandato irrevocabile
Se davvero
l’impossibilità di
pattuizioni
individuali
difformi dovesse
basarsi sulla
irrevocabilità del
mandato
conferito ex artt.
1723 e 1726...
. . . TUTTE le
pattuizioni
difformi dovrebbe
essere impossibili
Anche quelle
in melius
Altra teoria alternativa all’art. 2077
c.c.
 Dalla Costituzione
3) La tesi del
potere originario
del sindacato,
basata
sull’art. 39 Cost.
sarebbe possibile
ricavare una riserva a
favore dei sindacati a
regolare gli interessi
collettivi dei lavoratori
 Il sindacato non è
rappresentante di
interessi altrui, ma
gestisce un interesse
proprio ed esclusivo.
ne consegue....
che le deroghe
individuali costituiscono
atti dispositivi
illegittimamente posti
dalle parti individuali che
travalicano l'ambito di
autonomia di loro
spettanza per invadere
la dimensione degli
interessi collettivi di
pertinenza originaria ed
esclusiva delle
organizzazioni sindacali
Critica
E’ una tesi estrema, che finisce per
sostenere un potere di vincolo del
sindacato senza fondamento positivo,
obliterando la complessità dei rapporti di
rappresentanza e democrazia tra il
sindacato e i soggetti rappresentati.
I problemi della efficacia oggettiva del
contratto collettivo di diritto comune
Le diverse soluzioni prospettate (riassunto)
(1) La “scorciatoia”
giurisprudenziale
L’art. 2077 cod. civ.
(2) La categoria del mandato
Il mandato irrevocabile
(= impossibilità della
pattuizione individuale difforme)
(3) La soluzione “originaria”
Quando contratta, il sindacato
gestisce un interesse proprio, non di altri.
4) Le tesi precedenti sono
insufficienti.
La soluzione dell'inderogabilità
del contratto collettivo basata
sull’art. 2113 cod. civ., applicato
estensivamente
L’art. 2113 cod. civ.
“Le rinunzie e le transazioni che hanno
per oggetto diritti del prestatore di
lavoro derivanti da disposizioni
inderogabili della legge e dei
contratti collettivi, non sono valide”
La pattuizione individuale
peggiorativa è
un atto di rinuncia (invalido)
ad un diritto inderogabile
L’interrogativo
Si può affermare che l’art.
2113 c.c. consente di
ottenere i medesimi effetti
dell’art. 2077 c.c.?
Una comparazione tra norme
Art. 2113
Le rinunzie e le
transazioni che
hanno per oggetto
diritti del
prestatore di
lavoro derivanti
da disposizioni
inderogabili della
legge o dei
contratti collettivi,
non sono valide
Art. 2077
Le clausole difformi
dei contratti
individuali sono
sostituite di diritto
da quelle del
contratto collettivo,
salvo che
contengano speciali
condizioni più
favorevoli ai
prestatori di lavoro
L’inderogabilità secondo
l’art. 2113 c.c.
L’art. 2113 attribuisce al contratto
collettivo l’inderogabilità non tanto
come una caratteristica intrinseca,
quanto piuttosto come un dato che,
assumendo rilevanza solo su
impulso della reazione individuale
del lavoratore, si profila meramente
eventuale
Art. 2077 e art. 2113:
le differenze
L’inderogabilità del
contratto collettivo
di cui parla il 2077
c.c. consiste nella
nullità e
sostituzione
automatica delle
clausole individuali
difformi
L’inderogabilità di
cui parla il 2113
c.c. si identifica
nella annullabilità
di quelle clausole
(qualificate alla
stregua di
rinunzie o
transazioni)
Al più, l’art. 2113 cod. civ. è
indice del riconoscimento della
inderogabilità del contratto
collettivo
Per questo, la giurisprudenza continua a garantire
l’effetto dell’efficacia reale (perché socialmente
equo), mediante l’applicazione dell’art. 2077 cod.
civ.
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lezione 06 - efficacia oggettiva del contratto collettivo