Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza
Diritto del lavoro 2009-10
- I -
Oggetto e funzione del
diritto del lavoro:
tradizione e rinnovamento
L’oggetto del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro disciplina i rapporti
contrattuali tra due soggetti aventi ad
oggetto una prestazione finalizzata alla
percezione di un corrispettivo e la cui
disciplina è posta dalla legge a favore
della parte considerata più debole e,
dunque, maggiormente meritevole di
tutela
Vi sembra un’affermazione soddisfacente?
A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL
LAVORO?
Le funzioni storiche alle origini della
disciplina giuslavoristica
1. Correggere le distorsioni di un
mercato del lavoro dove l’offerta è
più debole della domanda.
2. Garantire l’interesse delle imprese a
limitare la concorrenza “sleale” al
ribasso
Le origini della legislazione
sociale in Europa
• Tutela del lavoro minorile (1886)
• Tutela del lavoro delle donne (1902)
• Assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul
lavoro (1898)
• I collegi dei probiviri che statuiscono
secondo equità (1893)
Il referente è la nascente categoria sociale
tipica della rivoluzione industriale:
l’operaio degli opifici industriali
La tutela del contraente
debole come
ispirazione (tuttora)
caratterizzante del
diritto del lavoro
La “diversità” dei rapporti di lavoro
rispetto agli altri rapporti contrattuali
“Se tutti gli altri
contratti riguardano
l’avere delle parti, il
contratto di lavoro
riguarda ancora
l’avere per
l’imprenditore, ma
l’essere per il
lavoratore”
(F. Santoro Passarelli)
“A nessuno verrebbe in
mente di individuare una
categoria sociologica
corrispondente alla
categoria giuridica del
curatore o del
cessionario. Nel diritto
del lavoro, invece, le
categorie giuridiche sono
percepite come meri
calchi di categorie
sociologiche”
(A. Supiot).
• Nell’ideologia delle prime
codificazioni, c’è spazio per
queste differenziazioni?
• Attraverso quali principi e quali
strumenti i codici liberali si
riproponevano di tutelare il
lavoro?
La prima regolazione giuridica dei
rapporti individuali di lavoro
La
riconduzione
del contratto
di lavoro allo
schema della
locazione (di
opere) nel
codice civile
del 1865
• Identità formale della
posizione giuridiche delle
due parti
• Un’unica regola specifica:
la temporaneità del
rapporto
– art. 1628: “nessuno può
obbligare la propria opera
all’altrui servizio che a
tempo determinato o per una
determinata impresa”
“Diversità” e “autonomia” del diritto
del lavoro rispetto al diritto privato
Applicate senza correttivi ai
rapporti di lavoro, le logiche del
diritto privato non appaiono
sufficienti a garantire un
equilibrio sostanziale nel
rapporto contrattuale di scambio
tra lavoro e retribuzione
La diversità del diritto del lavoro rispetto
al diritto comune dei contratti:
alcuni esempi
• La nullità che
produce effetti
– es: le prestazioni di
fatto (2126 c.c.)
• La corrispettività
attenuata
– es: le sospensioni
del rapporto (2110
c.c.)
Manca la caratteristica
forse più importante
che rivela la
preoccupazione
dell’ordinamento per
la tutela di un
contraente in
situazioni di disparità,
ovvero…
Con quali tecniche normative si
tutelano i soggetti deboli di un
rapporto contrattuale?
L’esigenza di
interventi
protettivi
immodificabili
dalla
autonomia
privata
L’inderogabilità
come elemento
fondativo di
tutto il sistema
giuslavoristico:
l’art. 2113
cod.civ.
“Le rinunzie e le transazioni
che hanno per oggetto
diritti del prestatore di
lavoro derivanti dalla
legge non sono valide”
(art. 2113 cod. civ.)
La diffusione della norma
inderogabile ha segnato il
nostro diritto del lavoro
fino a rovesciare il
principio generale della
libertà di determinazione
del contenuto contrattuale
sancito dall’art. 1322 c.c.
Esempi di norme inderogabili:
-Il divieto di mutamento unilaterale in
pejus delle mansioni del lavoratore (art.
2103, c. c.)
- Il diritto al riposo settimanale e alle
ferie annuali (art. 2109 c.c.; art. 9, d.lgs.
66/2003)
- Il diritto alla sospensione del rapporto di
lavoro nei periodi di malattia, gravidanza,
puerperio, servizio militare (artt. 211014
2111 c.c.)
L’inderogabilità tradizionale
Serve ad imporre limiti alla
autonomia individuale (al
contratto individuale come
fonte di regolazione del
rapporto)
15
Usi attuali della inderogabilità:
per limitare gli spazi della
contrattazione collettiva
La legge Brunetta : uso della
inderogabilità per imporre
limiti al contratto collettivo.
16
L’inderogabilità
della normativa
giuslavoristica alla
luce del disegno
costituzionale
Non basta enunciare
enunciarei
diritti, occorre anche
garantirnel’effettività,
l’effettività
garantirne
tenuto conto del
concreto contesto
economico e sociale
dove si suppone che
debbano operare
Una norma chiave per il diritto
del lavoro
E’ compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di
fatto la
di fatto
libertà e l’uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della
persona
umana
e
l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica
e sociale del paese” (Art. 3, comma 2
Cost.)
La costituzione “sincera”
(U. Romagnoli)
Perché il 2° comma dell’art. 3 è
una norma “sincera”?
Cosa suggerisce la lettura
congiunta dei due commi
dell’art. 3 Cost?
Proprio perché il
costituente era
cosciente che, nei
fatti, i cittadini
NON sono ancora
pienamente uguali
(comma 1), ha
sentito il bisogno
di programmare la
rimozione degli
ostacoli che si
frappongono alla
effettiva
uguaglianza
(comma 2).
Il disegno costituzionale di riequilibrio
della situazione di disparità
Sul versante individuale
La norma
inderogabile
…e su quello collettivo
rinvio
Il disegno costituzionale di
riequilibrio della situazione di
disparità: si completa con un’altra
disposizione
L’iniziativa economica privata
è libera, ma non può
svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza,
libertà, dignità umana
IL DIRITTO DEL LAVORO
E’ UN DIRITTO
“DISEGUALE” PERCHE’
DISCIPLINA UN
RAPPORTO PER
DEFINIZIONE DISEGUALE
La costituzionalizzazione
del diritto del lavoro
Abbandonata la tradizionale
neutralità, il diritto del lavoro
si raccorda direttamente al
modello di sistema economico
configurato dalla costituzione”
(Ghera)
La fase post-costituzionale del
Diritto del lavoro
• La l. 230 del 1962 (sull’uso
limitato del contratto a tempo
determinato)
• La l. 1369 del 1960 sul divieto di
intermediazione nel rapporto di
lavoro
• La l. 604 del 1966 sul principio di
causalità del recesso del datore
di lavoro
• La l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto
dei lavoratori)
• La l. n. 533 del 1973 sul processo
del lavoro
La fase
del
“garantismo
rigido”
Identità e funzione
del diritto del
lavoro, oggi
Il diritto del lavoro della
società industriale
Questo era il Novecento: tutti ci
alzavamo alla medesima ora, tutti
uniformati negli orari giornalieri,
settimanali, annui e tutti pensavamo
che la vita lavorativa si svolgesse su
tutto l’orario giornaliero per tutti i
giorni feriali della settimana in tutti
i mesi lavorativi dell’anno, fino alla
pensione (A. Accornero)
L’identificazione tra diritto del
lavoro e rapporto di lavoro
subordinato “standard”
Modello
empirico
Operario-massa
della
grande industria
tayloristica
=
Modello
normativo
Lavoratore
subordinato
definito dall’art.
2094 cod. civ.
Il problema dell’identità del
diritto del lavoro oggi
Può essere ancora valida
l’equazione tra diritto
del lavoro e diritto del
lavoro subordinato
“standard”?
Letture (sul sito)
Saggio di Massimo
D’Antona,
“Diritto del lavoro di fine
secolo: una crisi di
identità?”
I CAMBIAMENTI STRUTTURALI CHE
INFLUENZANO LA TENUTA DEL MODELLO
Il progressivo dissolvimento del
contesto tradizionale fondato su
quattro pilastri:
1)
2)
3)
4)
Lo stato nazione
La grande fabbrica tayloristica
La piena occupazione
La rappresentanza generale del lavoro
attraverso un sindacalismo
tendenzialmente unitario
Come i quattro
pilastri si sono
incrinati
1) La fine dell’unità “aristotelica”
tra diritto, stato e mercato
Il caso Viking
Il caso Laval
 La nave compagnia finlandese
 Un appalto per ristrutturare una
Viking, svolge un servizio di
traghetto da Helsinki a Tallin
(Estonia).
 Nel 2003, la Viking manifesta
l’intenzione di registrare la nave
sotto bandiera estone e di applicare
il diritto del lavoro estone.
 Il sindacato finlandese dei
marittimi proclama uno sciopero.
 La Viking cita i sindacati in
giudizio e la corte avvia un rinvio
pregiudiziale, chiedendo alla Corte
di Giustizia se lo sciopero possa
ritenersi legittimo
scuola svedese viene vinto dalla
impresa lettone Laval, che
impiega lavoratori lettoni cui
applica le condizioni di lavoro e le
retribuzioni lettoni.
 Il sindacato svedese chiede alla
Laval di sottoscrivere il contratto
collettivo dei lavoratori svedesi.
 Di fronte al rifiuto della Laval, il
sindacato proclama uno sciopero.
 La Laval si rivolge ad un giudice
che solleva la questione di rinvio
pregiudiziale
 Può uno sciopero effettuato da lavoratori
residenti in paesi con alti livelli di protezione
sociale essere utilizzato come legittima forma di
protesta nei confronti di imprese che, provenienti
da paesi low-cost, cercano di sfruttare il loro
vantaggio competitivo?
PUÒ L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO SOCIALE
NAZIONALE (LO SCIOPERO) LIMITARE
QUELLO DI UNA LIBERTÀ ECONOMICA
SOVRANAZIONALE (LA LIBERTÀ DI
PRESTARE SERVIZI)?
Gli effetti
sul diritto
del lavoro
Il drastico
ridimensionamento delle
sovranità sociali nazionali
Uno stato membro non
potrebbe prevedere nulla di
diverso rispetto agli altri
Stati membri, nella misura
in cui quella misura
potrebbe ostacolare la
mobilità delle imprese
stabilite in uno Stato
membro dove quella misura
non fosse prevista
2) La disintegrazione
verticale dell’impresa
• Il caso dei “Servizi generali”
all’Ansaldo
• Il caso del Servizio handling alla
FIATFiat
3) Occupazione, disoccupazione,
tassi di attività
• Secondo gli obiettivi di Lisbona,
gli Stati membri dovrebbero
raggiungere un tasso di
occupazione del 70% entro il
2010
• Se, come in Italia, il tasso di
disoccupazione è di (circa) il
7%, vuol dire che il tasso di
occupazione è del 93%? NO
Diritto del
lavoro e
“activating
policies”
4) Il problema della
rappresentanza e della
rappresentatività sindacale:
a) la frammentazione
sindacale
b) la riscoperta dell’individuo
Le conseguenze sul diritto del
lavoro
La riorganizzazione del
lavoro può essere
assimilata ad una
disorganizzazione della
legislazione del lavoro
(S. Simitis)
L’evoluzione del diritto del
lavoro dagli anni ottanta
• Dal diritto del lavoro “rigido”
al diritto del lavoro
“flessibile”
• O, forse meglio, dal diritto del
lavoro “uniforme” al diritto
del lavoro “differenziato”
Diritto del lavoro e flessibilità (o
differenzazione)
Flessibilità interna (o
funzionale):
Possibilità di adattare le
condizioni di impiego o
la dislocazione dei
lavoratori in ragione
delle esigenze tecnicoproduttive e dei
cambiamenti tecnologici
Flessibilità esterna (o
numerica):
Possibilità di adattamento
della dimensione
quantitativa della forza
lavoro; capacità
dell’impresa di adattarsi al
ciclo economico attraverso
assunzioni e licenziamenti
43
La legislazione degli anni ’80 e ’90: le forme flessibili
di impiego della manodopera
• La l. n. 863/1984: part-time e
contratti di formazione-lavoro
• L’art. 23 della l. n. 56/1987
(ampliamento delle ipotesi di
ricorso legittimo ai contratti di
lavoro a tempo determinato)
• La l. n. 196/1997 (cd.
“Pacchetto Treu”
sull’occupazione): il lavoro
interinale tramite agenzia
44
La fase
del
“garantismo
flessibile”
(il ruolo del
sindacato
nella
gestione
delle crisi)
Letture sul sito
B. Caruso, La flessibilità e il
diritto del lavoro italiano: storia
di un incontro tra politica,
ideologia e prassi
La transizione in atto:
verso un diritto del lavoro
adeguato al nuovo contesto
Verso quale funzione?
Con quali soluzioni?
A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL
LAVORO?
Un’alternativa basilare:
A tutelare un
contraente
ritenuto debole
A perseguire
finalità
ulteriori…
Il Libro bianco del 2001
“Il Governo ritiene che l’attuale ordinamento si
limiti a realizzare la protezione del
lavoratore in quanto titolare di una
posizione lavorativa, garantendo agli
insiders una posizione di privilegio a scapito
degli outsiders.
Sul piano del rapporto di lavoro si tratta di
stimolare l’adattabilità dei dipendenti; su
quello del mercato le autorità comunitarie
richiedono di realizzare un sistema di
servizi
all’impiego
che
garantisca
l’occupabilità.
E’ del tutto evidente che l’ordinamento italiano
contrasta apertamente con tali indicazioni
comunitarie: alla iper-tutela degli occupati
si contrappone, infatti, la sotto-tutela dei
disoccupati”
Verso una
ridefinizione
del conflitto di
interessi
regolato dal
diritto del
lavoro?
Dal conflitto tra
lavoratori e
datori di lavoro
al conflitto tra
occupati e
disoccupati?
Il divario di tutela tra occupati
Alcuni dati (Fonte: Ichino)
La critica alla tesi della
ridistribuzione delle tutele
tra occupati e disoccupati,
ovvero tra occupati
“Dopotutto, per far crescere i
capelli ai calvi, sarebbe ingiusto
rapare per forza chi ne ha di più”
(U. Romagnoli)
…segue
Legislazione
e
contrattazione
mantengono come obiettivo centrale
la conservazione del posto di lavoro
piuttosto che la mobilità del singolo
nelle transizioni tra scuola e lavoro,
tra non lavoro e lavoro, tra lavoro e
formazione.
Il Governo ritiene che alla nozione di
sicurezza data dall’inamovibilità del
singolo rispetto al proprio posto di
lavoro occorra sostituire un concetto
di sicurezza conferito dalla possibilità
di scelta effettiva nel mercato del
lavoro
Dal diritto
del rapporto
di lavoro al
diritto del
mercato del
lavoro
segue
Sul piano della ridefinizione dei criteri di
imputazione delle tutele del lavoro si
potrebbe peraltro andare anche oltre la
semplice predisposizione di un nucleo di
disciplina comune a tutti i tipi di lavoro,
rinunciando definitivamente ad una
definizione generale e astratta di lavoro
subordinato, indicando invece, di volta in
volta, il campo di applicazione di ogni
intervento normativo
Dal diritto
del lavoro ai
diritti dei
lavori
L’esplosione delle tipologie contrattuali
“atipiche”:
41 contratti di lavoro, secondo alcuni 44
Ancora dal Libro bianco
L’ordinamento giuridico del lavoro in Italia è
stato costruito sul presupposto che i
rapporti tra datori e prestatori di lavoro
siano presidiati da regole vincolanti, dettate
dal legislatore o convenute in sede di
contrattazione collettiva. Un’impostazione
precettiva e prescrittiva che, nella normalità
dei casi, produce norme inderogabili, cioè
tali da escludere la libera pattuizione
individuale e comunque tali da non lasciare
alcuna flessibilità alle parti, se non in senso
migliorativo per il lavoratore. Spesso si
tratta di precetti eccessivamente rigidi,
sovente inattuabili, tali da favorire
l’evasione e gli aggiramenti, fomentando
comunque il contenzioso
L’abbandono
della norma
inderogabile a
favore della
autonomia
individuale?
A chi/cosa serve il diritto del lavoro?
Un’alternativa basilare:
A tutelare un
contraente
ritenuto debole
A perseguire
finalità
ulteriori…
l’occupazione
L’ultima frontiera
LA
“FLESSICUREZZA”
(flexicurity)
Cos'è la flessicurezza?
• La flessibilità, da un lato, ha a che fare con i momenti di
passaggio ("transizioni") che contrassegnano la vita di un
individuo: dal mondo della scuola a quello del lavoro, da
un'occupazione a un'altra, tra la disoccupazione o l'inattività
e il lavoro e dal lavoro al pensionamento.
• Essa non comporta soltanto una maggiore libertà per le
imprese di assumere o licenziare e non implica che i contratti
a tempo indeterminato siano un fenomeno obsoleto. La
flessibilità significa assicurare ai lavoratori posti di lavoro
migliori, la "mobilità ascendente", lo sviluppo ottimale dei
talenti.
• La flessibilità riguarda anche organizzazioni del lavoro
capaci di rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove
competenze richieste dalla produzione; riguarda anche una
migliore conciliazione tra lavoro e responsabilità private.
La sicurezza, d'altro canto, è qualcosa di più che
la semplice sicurezza di mantenere il proprio
posto di lavoro: essa significa dotare le persone
delle competenze che consentano loro di
progredire durante la loro vita lavorativa e le
aiutino a trovare un nuovo posto di lavoro.
Essa ha anche a che fare con adeguate
indennità di disoccupazione per agevolare le
transizioni.
Una proposta italiana di flexicurity
• All’atto della cessazione del rapporto conseguente
a licenziamento, al prestatore è dovuta dal datore
di lavoro un’indennità pari a tanti dodicesimi della
retribuzione lorda complessivamente goduta
nell’ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni
compiuti di anzianità di servizio in azienda
• Il prestatore stesso ha inoltre diritto alla
stipulazione del “contratto di ricollocazione”
Il contratto di ricollocazione
Una sorta di “modello
danese” trapiantato in Italia?
a) l’erogazione di una indennità pari al 90% dell’ultima
retribuzione per il primo anno, all’80% per il secondo, al
70% per il terzo e al 60% per il quarto; la durata minima del
trattamento di disoccupazione è pari alla durata del rapporto
di lavoro che lo ha preceduto, con il limite di quattro anni;
b) l’erogazione di assistenza intensiva nella ricerca della
nuova occupazione
c) la predisposizione di iniziative di formazione o
riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti
d) l’impegno del lavoratore a porsi a disposizione dell’ente per
le iniziative di cui alle lettere b e c secondo un orario
settimanale corrispondente all’orario di lavoro praticato in
precedenza;
e) l’assoggettamento dell’attività svolta dal lavoratore nella
ricerca della nuova occupazione al potere e di controllo
dell’ente, il quale lo esercita di regola attraverso un tutor
CHI PAGA?
La tutela del contraente
debole come ispirazione
tuttora caratterizzante del
diritto del lavoro,
pur in presenza
dell’emergere di finalità
ulteriori
I potenziali conflitti tra le due funzioni:
l’esempio dei “lavoratori svantaggiati” nel d. lgs.
276/03
Articolo 2
1. Ai fini e agli effetti delle
disposizioni di cui al
presente decreto
legislativo si intende
per:
k) «lavoratore
svantaggiato»: qualsiasi
persona appartenente a
una categoria che abbia
difficoltà a entrare,
senza assistenza, nel
mercato del lavoro
Articolo 23
1. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno diritto
a un trattamento economico e
normativo non inferiore a
quello dei dipendenti di pari
livello dell'utilizzatore, a
parità di mansioni svolte.
2. La disposizione di cui al
comma 1 non trova
applicazione con riferimento
ai contratti di
somministrazione conclusi
[con] lavoratori svantaggiati
Diritto del lavoro e occupazione:
Qualche spunto di riflessione
“Non è detto che il diritto che influisce più
sull’andamento dei tassi occupazionali sia quello del
lavoro” (A. Supiot)
“Il diritto del lavoro può molto per distribuire
equamente il lavoro esistente, per impedire le
discriminazioni, per migliorare la qualità della vita di
lavoro e non, per migliorare l’efficienza delle imprese,
ma non può creare occasioni di lavoro dove
l’insufficiente sviluppo delle forze produttive lo
impedisce” (M.G. Garofalo)
…La definizione iniziale
Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra
due soggetti aventi ad oggetto una prestazione finalizzata
alla percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è
posta principalmente dalla legge a favore della parte
considerata più debole
PECCA PER DIFETTO
•La disciplina delle relazioni
collettive di lavoro
•Il diritto previdenziale e del
welfare
• Le funzioni ulteriori rispetto a
quella originaria
PECCA PER
ECCESSO
Il lavoro autonomo
Scarica

Introduzione al diritto del lavoro