-I-
Una breve introduzione
di metodo
Un (possibile) modo di spiegare e
di studiare il diritto del lavoro
13 ottobre 2010
La norma giuridica come
“risposta”
Studiare le norme vuol dire
essenzialmente individuare il problema al
quale le norme forniscono una soluzione
[Oppure il fine rispetto al quale le norme
costituiscono il mezzo]
13 ottobre 2010
Qual è il fine di questa disposizione?
1.
2.
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di
vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi
dal lavoro secondo le modalità stabilite dal
presente articolo. I relativi congedi parentali
dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il
disposto del comma 2 del presente articolo.
Qualora il padre lavoratore eserciti il
diritto di astenersi dal lavoro per un
periodo non inferiore a tre mesi, il limite
complessivo dei congedi parentali dei
genitori e' elevato a undici mesi.
Qual è il problema che questa
disposizione intende risolvere?
Il contratto a
termine “unico”
non ha un
limite massimo
di durata, ma…
Il termine del contratto a
tempo determinato può
essere prorogato solo
quando la durata iniziale del
contratto sia inferiore a tre
anni […] Con esclusivo
riferimento a tale ipotesi la
durata complessiva del
rapporto a termine non
potrà essere superiore ai tre
anni.
Come la individuazione del fine della
norma può cambiarne il significato
Il datore di lavoro non può adottare
alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito
e senza averlo sentito a sua difesa
In ogni caso, i provvedimenti
disciplinari non possono essere
applicati prima che siano trascorsi
cinque giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha dato causa
A cosa serve
questa norma?
Qual è il suo fine?
La norma serve a
consentire al lavoratore
di esercitare il suo
diritto alla difesa
A.
La norma serve a
“calmare i bollenti spiriti”
del datore, evitando
reazioni a caldo
B.
Il problema interpretativo, posto innanzi ai
giudici delle Sezioni Unite della Cassazione:
Se il lavoratore si è difeso, ad esempio, al
secondo giorno, occorre comunque aspettare
il decorso di 5 giorni per poter applicare la
sanzione?
Come l’interpretazione del fine delle norme
può influire sulla applicazione delle stesse: un
caso recente (Cass, - Sez. Lavoro –
16.6.2008, n. 16207
Un lavoratore in stato di astensione
facoltativa dal lavoro ex Legge n.53/2000
(congedo parentale), svolge attività
lavorativa presso la pizzeria della moglie
e, conseguentemente a tale condotta,
viene licenziato dal datore di lavoro
GIUDICE DI PRIMO GRADO
Impugnato il licenziamento dal
lavoratore, il giudice di primo
grado rigetta la domanda, in
quanto ritiene che l’utilizzo del
congedo parentale per finalità
diverse dalla cura della prole vale
a configurare la giusta causa di
licenziamento
GIUDICE D’APPELLO
Secondo il giudice del gravame, invece,
l’attività svolta dal lavoratore era
comunque finalizzata a soddisfare una
esigenza familiare e quindi rappresenta
un legittimo esercizio del congedo,
coerente al fine per il quale il congedo è
riconosciuto dall’ordinamento.
Pertanto il licenziamento deve essere
annullato
LA CASSAZIONE
Secondo la Corte, la tutela della paternità si
risolve in misure volte a garantire il rapporto
del padre con la prole;
Questa esigenza, richiedendo la presenza del
padre accanto al bambino, è impedita dallo
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e
impone pertanto la sospensione di questa,
affinché il padre dedichi alla cura del figlio il
tempo che avrebbe invece dovuto dedicare al
lavoro.
LE CONCLUSIONI
non può condividersi la tesi della
realizzazione delle esigenze della figlia
minorenne attraverso lo svolgimento di
attività lavorativa, da parte del padre in
congedo, nella pizzeria della moglie: il
legittimo esercizio del congedo parentale
postula la presenza del padre accanto alla
propria bambina
pertanto, ove si accerti che il periodo di
congedo viene invece utilizzato per
svolgere una diversa attività, si
configura un abuso per sviamento dalla
funzione propria del diritto,
non assumendo rilievo che lo
svolgimento di tale attività (nella specie,
presso una pizzeria di proprietà della
moglie) contribuisca ad una migliore
organizzazione della famiglia
Una necessaria premessa
- II di merito
Definire un quadro generale entro il
quale collocare i singoli frammenti di
disciplina giuslavoristica che
analizzeremo nel corso delle
prossime lezioni:
Oggetto e funzione del diritto del
lavoro dalle origini ad oggi
L’oggetto del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro disciplina i rapporti
contrattuali tra due soggetti aventi ad
oggetto una prestazione finalizzata alla
percezione di un corrispettivo e la cui
disciplina è posta dalla legge a favore
della parte considerata più debole e,
dunque, maggiormente meritevole di
tutela
Vi sembra un’affermazione soddisfacente?
A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL
LAVORO?
Le funzioni storiche alle origini della
disciplina giuslavoristica
1.
2.
Correggere le distorsioni di un
mercato del lavoro dove l’offerta è
più debole della domanda.
Garantire l’interesse delle imprese a
limitare la concorrenza “sleale” al
ribasso
Le origini della legislazione sociale in
Europa
A.
B.
C.
D.
Tutela del lavoro minorile (1886)
Tutela del lavoro delle donne (1902)
Assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul
lavoro (1898)
I collegi dei probiviri che statuiscono secondo
equità (1893)
Il referente è la nascente categoria sociale
tipica della rivoluzione industriale:
l’operaio degli opifici industriali
La tutela del contraente
debole come
ispirazione (tuttora)
caratterizzante del
diritto del lavoro
La “diversità” dei rapporti di lavoro rispetto
agli altri rapporti contrattuali
“Se tutti gli altri
contratti
riguardano l’avere
delle parti, il
contratto di
lavoro riguarda
ancora l’avere per
l’imprenditore,
ma l’essere per il
lavoratore”
(F. Santoro
Passarelli)
“A nessuno verrebbe in
mente di individuare
una categoria
sociologica
corrispondente alla
categoria giuridica del
curatore o del
cessionario. Nel diritto
del lavoro, invece, le
categorie giuridiche
sono percepite come
meri calchi di categorie
sociologiche”
(A. Supiot).
“Diversità” e “autonomia” del diritto
del lavoro rispetto al diritto privato
Applicate senza correttivi ai
rapporti di lavoro, le logiche del
diritto privato non appaiono
sufficienti a garantire un
equilibrio sostanziale nel
rapporto contrattuale di scambio
tra lavoro e retribuzione
La “diversa” disciplina degli effetti
della nullità nel contratto di lavoro
Art. 2126 cod. civ.
La nullità o l'annullamento del
contratto di lavoro non produce
effetto per il periodo in cui il rapporto
ha avuto esecuzione, salvo che la
nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto
o della causa
Il contratto di lavoro nullo produce effetti
(e il lavoratore va quindi retribuito)
Il contratto di lavoro come contratto a
prestazioni corrispettive
Art. 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei
contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta
chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto
Art. 1463 - Impossibilità totale.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può
chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già
ricevuta.
Art. 1464 - Impossibilità parziale.
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente
impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione
della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto
qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento
parziale.
Il contratto di lavoro come contratto a
prestazioni corrispettive “diverso”
I principi generali
sulla risoluzione
del contratto
(articoli 1453, 1463,
e 1464) si
applicano al
lavoratore
“inadempiente”
in quanto
ammalato?
Art. 2110 cod. civ.
In caso di infortunio, di
malattia, di gravidanza
o di puerperio, è dovuta
al prestatore di lavoro la
retribuzione o
un'indennità nella
misura e per il tempo
determinati dalle leggi
speciali, dagli usi o
secondo equità
La “diversità” fondamentale: i limiti
all’autonomia privata dei contraenti
Art. 1322 c.c.
Le parti possono
liberamente determinare
il contenuto del contratto
nei limiti imposti dalla
legge.
Art. 2113 c.c.
Le rinunzie e le
transazioni che hanno
per oggetto diritti del
prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni
inderogabili della legge
non sono valide
L’eccezione (1322) diventa regola (2113)
Nel diritto del lavoro l’inderogabilità
della norma è la regola
Non ha senso
attribuire un
diritto ad una
parte debole se
poi la si lascia
libera di
disporne
L’inderogabilità
come elemento
fondativo di
tutto il sistema
giuslavoristico
L’inderogabilità
della normativa
giuslavoristica alla
luce del disegno
costituzionale
Non basta enunciare
i diritti, occorre
garantirne
l’effettività
anche garantirne
l’effettività, tenuto
conto del concreto
contesto economico
e sociale dove si
suppone che
debbano operare
Una norma chiave per il diritto
del lavoro
E’ compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di
fatto la
di fatto
libertà e l’uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della
persona
umana
e
l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica
e sociale del paese” (Art. 3, comma 2
Cost.)
La costituzione “sincera”
(U. Romagnoli)
Perché il 2° comma dell’art. 3 è
una norma “sincera”?
Cosa suggerisce la lettura
congiunta dei due commi
dell’art. 3 Cost?
IL COMMA 2 RICONOSCE
IMPLICITAMENTE CHE –
IN ASSENZA DI
INTERVENTI CORRETTIVI
- IL COMMA 1 RISCHIA DI
RIMANERE UNA MERA
AFFERMAZIONE DI
PRINCIPIO
Il disegno costituzionale di riequilibrio
della situazione di disparità si
completa con un’altra disposizione
L’iniziativa economica privata
è libera, ma non può
svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza,
libertà, dignità umana
IL DIRITTO DEL
LAVORO E’ UN
DIRITTO “DISEGUALE”
PERCHE’ DISCIPLINA
UN RAPPORTO PER
DEFINIZIONE
DISEGUALE
La costituzionalizzazione
del diritto del lavoro
Abbandonata la tradizionale
neutralità, il diritto del lavoro
si raccorda direttamente al
modello di sistema economico
configurato dalla costituzione”
(Ghera)
La fase post-costituzionale del
Diritto del lavoro
A.
B.
C.
D.
E.
La l. 230 del 1962 (sull’uso
limitato del contratto a tempo
determinato)
La l. 1369 del 1960 sul divieto di
intermediazione nel rapporto di
lavoro
La l. 604 del 1966 sul principio di
causalità del recesso del datore
di lavoro
La l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto
dei lavoratori)
La l. n. 533 del 1973 sul
processo del lavoro
La fase
del
“garantismo
rigido”
L’identificazione tra diritto del
lavoro e rapporto di lavoro
subordinato “standard”
Modello
empirico
Operario-massa
della
grande industria
tayloristica
=
Modello
normativo
Lavoratore
subordinato
definito dall’art.
2094 cod. civ.
Il diritto del lavoro della società
industriale
Questo era il Novecento: tutti ci
alzavamo alla medesima ora, tutti
uniformati negli orari giornalieri,
settimanali, annui e tutti
pensavamo che la vita lavorativa si
svolgesse su tutto l’orario
giornaliero per tutti i giorni feriali
della settimana in tutti i mesi
lavorativi dell’anno, fino alla
pensione (A. Accornero)
In fabbrica, di Francesca Comencini (2007)
Vincitore del premio per il miglior film sul mondo del lavoro
Torino Film Festival
Dagli anni ‘50 alla marcia dei 40.000
(min. 0-56.00)
Letture (sul sito)
Saggio di Massimo
D’Antona,
“Diritto del lavoro di fine
secolo: una crisi di
identità?”
I CAMBIAMENTI STRUTTURALI CHE
INFLUENZANO LA TENUTA DEL MODELLO
I quattro pilastri del diritto del lavoro
novecentesco:
1)
2)
3)
4)
Lo stato nazione
La grande fabbrica tayloristica
La piena occupazione
La rappresentanza generale del lavoro
attraverso un sindacalismo
tendenzialmente unitario
Come si sono
incrinati i
quattro
pilastri?
1) La fine dell’unità “aristotelica” tra
diritto, stato e mercato
IL CASO VIKING
IL CASO LAVAL
 La nave compagnia finlandese
 Un appalto per ristrutturare una
Viking, svolge un servizio di traghetto
da Helsinki a Tallin (Estonia).
 Nel 2003, la Viking manifesta
l’intenzione di registrare la nave sotto
bandiera estone e di applicare il
diritto del lavoro estone.
 Il sindacato finlandese dei marittimi
proclama uno sciopero.
 La Viking cita i sindacati in giudizio
e la corte avvia un rinvio
pregiudiziale, chiedendo alla Corte di
Giustizia se lo sciopero possa ritenersi
legittimo
scuola svedese viene vinto dalla
impresa lettone Laval, che impiega
lavoratori lettoni cui applica le
condizioni di lavoro e le retribuzioni
lettoni.
 Il sindacato svedese chiede alla
Laval di sottoscrivere il contratto
collettivo dei lavoratori svedesi.
 Di fronte al rifiuto della Laval, il
sindacato proclama uno sciopero.
 La Laval si rivolge ad un giudice
che solleva la questione di rinvio
pregiudiziale
Può uno sciopero effettuato da lavoratori residenti
in paesi con alti livelli di protezione sociale essere
utilizzato come legittima forma di protesta nei
confronti di imprese che, provenienti da paesi lowcost, cercano di sfruttare il loro vantaggio
competitivo?
PUÒ L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO SOCIALE
NAZIONALE (LO SCIOPERO) LIMITARE
QUELLO DI UNA LIBERTÀ ECONOMICA
SOVRANAZIONALE (LA LIBERTÀ DI
PRESTARE SERVIZI)?
Gli
effetti
sul
diritto
del
lavoro
Il drastico
ridimensionamento delle
sovranità sociali nazionali
Uno stato membro non potrebbe
prevedere nulla di diverso
rispetto agli altri Stati membri,
nella misura in cui quella
misura potrebbe ostacolare la
mobilità delle imprese stabilite
in uno Stato membro dove
quella misura non fosse
prevista
2) La disintegrazione verticale
dell’impresa
Il caso del Servizio “handling” alla
FIAT
3) Occupazione, disoccupazione, tassi di
attività
A.
B.
Secondo gli obiettivi di
Lisbona, gli Stati membri
dovrebbero raggiungere un
tasso di occupazione del 70%
entro il 2010
Se, come in Italia, il tasso di
disoccupazione è di (circa)
l’8%, vuol dire che il tasso di
occupazione è del 92%? NO
Diritto del
lavoro e
“activating
policies”
4) Il problema della
rappresentanza e della
rappresentatività sindacale:
a) la frammentazione sindacale
b) la riscoperta dell’individuo
In fabbrica, di Francesca Comencini
(2007) II parte
Dagli anni ‘80 ad oggi
(min. 56.00-73.00)
Le conseguenze sul diritto del lavoro
La riorganizzazione del
lavoro può essere
assimilata ad una
disorganizzazione della
legislazione del lavoro
(S. Simitis)
L’evoluzione del diritto del lavoro dagli
anni ottanta
Dal diritto del lavoro “rigido” al
diritto del lavoro “flessibile”
B. O, forse meglio, dal diritto del
lavoro “uniforme” al diritto del
lavoro “differenziato”
A.
Diritto del lavoro e flessibilità (o
differenzazione)
Flessibilità interna (o
funzionale):
Possibilità di adattare
le condizioni di
impiego o la
dislocazione dei
lavoratori in ragione
delle esigenze tecnicoproduttive e dei
cambiamenti
tecnologici
50
Flessibilità esterna (o
numerica):
Possibilità di
adattamento della
dimensione quantitativa
della forza lavoro;
capacità dell’impresa di
adattarsi al ciclo
economico attraverso
assunzioni e
licenziamenti
La legislazione degli anni ’80 e ’90: le forme flessibili di
impiego della manodopera
A.
B.
C.
La l. n. 863/1984: part-time e
contratti di formazione-lavoro
L’art. 23 della l. n. 56/1987
(ampliamento delle ipotesi di
ricorso legittimo ai contratti di
lavoro a tempo determinato)
La l. n. 196/1997 (cd.
“Pacchetto Treu”
sull’occupazione): il lavoro
interinale tramite agenzia
51
La fase
del
“garantismo
flessibile”
(il ruolo del
sindacato
nella
gestione
delle crisi)
Identità e funzione
del diritto del
lavoro, oggi
La transizione in atto:
verso un diritto del lavoro adeguato
al nuovo contesto
Verso quale funzione?
Con quali soluzioni?
A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO
DEL LAVORO?
Un’alternativa basilare:
A tutelare un
contraente
ritenuto debole
A perseguire
finalità
ulteriori…
Il Libro bianco del 2001
“Il Governo ritiene che l’attuale ordinamento
si limiti a realizzare la protezione del
lavoratore in quanto titolare di una
posizione lavorativa, garantendo agli
insiders una posizione di privilegio a
scapito degli outsiders.
Sul piano del rapporto di lavoro si tratta di
stimolare l’adattabilità dei dipendenti; su
quello del mercato le autorità
comunitarie richiedono di realizzare un
sistema di servizi all’impiego che
garantisca l’occupabilità.
E’ del tutto evidente che l’ordinamento
italiano contrasta apertamente con tali
indicazioni comunitarie: alla iper-tutela
degli occupati si contrappone, infatti, la
sotto-tutela dei disoccupati”
Verso una
ridefinizione
del conflitto di
interessi
regolato dal
diritto del
lavoro?
Dal conflitto
tra lavoratori
e datori di
lavoro al
conflitto tra
occupati e
disoccupati?
Il divario di tutela tra occupati
Alcuni dati
La critica alla tesi della ridistribuzione
delle tutele tra occupati e disoccupati,
(o tra occupati)
“Dopotutto, per far crescere i
capelli ai calvi, sarebbe ingiusto
rapare per forza chi ne ha di più”
(U. Romagnoli)
…segue
Legislazione e contrattazione mantengono come obiettivo la conser- Dal diritto
vazione del posto di lavoro piuttodel
sto che la mobilità nelle transi-zioni
tra scuola e lavoro, tra non la-voro e rapporto
di lavoro al
lavoro, tra lavoro e formazione.
Il Governo ritiene che alla nozione di diritto del
sicurezza data dall’inamovibilità
mercato
rispetto al proprio posto di lavoro del lavoro
occorra sostituire un concetto di
sicurezza conferito dalla possibilità
di scelta effettiva nel mercato del
lavoro
segue
Sul piano della ridefinizione dei criteri
di imputazione delle tutele del lavoro si
potrebbe peraltro andare anche oltre la
semplice predisposizione di un nucleo
di disciplina comune a tutti i tipi di
lavoro, rinunciando definitivamente ad
una definizione generale e astratta di
lavoro subordinato, indicando invece, di
volta in volta, il campo di applicazione
di ogni intervento normativo
Dal
diritto
del
lavoro ai
diritti dei
lavori
L’esplosione delle tipologie contrattuali
“atipiche”:
41 contratti di lavoro, secondo alcuni 44
Ancora dal Libro bianco
L’ordinamento giuridico del lavoro in
Italia è stato costruito sul presupposto
che i rapporti tra datori e prestatori di
lavoro siano presidiati da regole
vincolanti, dettate dal legislatore o
convenute in sede di contrattazione
collettiva. Un’impostazione precettiva e
prescrittiva che, nella normalità dei casi,
produce norme inderogabili, cioè tali da
escludere la libera pattuizione individuale e comunque tali da non lasciare
alcuna flessibilità alle parti. Spesso si
tratta di precetti eccessiva-mente rigidi,
sovente inattuabili, tali da favorire
l’evasione e gli aggiramenti, fomentando
comunque il contenzioso
L’abbandono
della norma
inderogabile
a favore della
autonomia
individuale?
A chi/cosa serve il diritto del lavoro?
Un’alternativa basilare:
A tutelare un
contraente
ritenuto debole
A perseguire
finalità
ulteriori…
l’occupazione
L’ultima frontiera
LA
“FLESSICUREZZA”
(flexicurity)
•
•
•
Cos'è la flessicurezza?
La flessibilità, ha a che fare con i momenti di passaggio
("transizioni") che contrassegnano la vita di un individuo:
dal mondo della scuola a quello del lavoro, da
un'occupazione a un'altra, tra la disoccupazione o
l'inattività e il lavoro e dal lavoro al pensionamento.
Essa non comporta soltanto una maggiore libertà per le
imprese di assumere o licenziare e non implica che i
contratti a tempo indeterminato siano un fenomeno
obsoleto. La flessibilità significa assicurare ai lavoratori
posti di lavoro migliori, la "mobilità ascendente", lo sviluppo
ottimale dei talenti.
La flessibilità riguarda anche organizzazioni del lavoro
capaci di rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove
competenze richieste dalla produzione; riguarda anche una
migliore conciliazione tra lavoro e responsabilità private.
La sicurezza, d'altro canto, è qualcosa di più che
la semplice sicurezza di mantenere il proprio
posto di lavoro: essa significa dotare le
persone delle competenze che consentano loro
di progredire durante la loro vita lavorativa e
le aiutino a trovare un nuovo posto di lavoro.
Essa ha anche a che fare con adeguate
indennità di disoccupazione per agevolare le
transizioni.
Una proposta italiana di flexicurity
All’atto della cessazione del rapporto
conseguente a licenziamento, al prestatore è
dovuta dal datore di lavoro un’indennità pari
a tanti dodicesimi della retribuzione lorda
complessivamente goduta nell’ultimo anno
di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di
anzianità di servizio in azienda
 Il prestatore stesso ha inoltre diritto alla
stipulazione del “contratto di ricollocazione”

Il contratto di ricollocazione
Una sorta di “modello danese”
trapiantato in Italia?
a) l’erogazione di una indennità pari al 90% dell’ultima
retribuzione per il primo anno, all’80% per il secondo, al
70% per il terzo e al 60% per il quarto; la durata minima del
trattamento di disoccupazione è pari alla durata del rapporto di
lavoro che lo ha preceduto, con il limite di quattro anni;
b) l’erogazione di assistenza intensiva nella ricerca della nuova
occupazione
c) la predisposizione di iniziative di formazione o
riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti
d) l’impegno del lavoratore a porsi a disposizione dell’ente per le
iniziative di cui alle lettere b e c secondo un orario settimanale
corrispondente all’orario di lavoro praticato in precedenza;
e) l’assoggettamento dell’attività svolta dal lavoratore nella ricerca
della nuova occupazione al potere e di controllo dell’ente, il
quale lo esercita di regola attraverso un tutor
?
CHI PAGA?
(L’aliquota fiscale per i redditi
più alti in Danimarca è del
63%.
In Italia del 43%)
La tutela del contraente
debole come ispirazione
tuttora caratterizzante del
diritto del lavoro,
pur in presenza
dell’emergere di finalità
ulteriori
I potenziali conflitti tra le due funzioni:
l’esempio dei “lavoratori svantaggiati” nel d. lgs. 276/03
Articolo 2
1. Ai fini e agli effetti delle
disposizioni di cui al
presente decreto
legislativo si intende
per:
k) «lavoratore
svantaggiato»:
qualsiasi persona
appartenente a una
categoria che abbia
difficoltà a entrare,
senza assistenza, nel
mercato del lavoro
Articolo 23
1. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno
diritto a un trattamento
economico e normativo non
inferiore a quello dei
dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore, a parità di
mansioni svolte.
2. La disposizione di cui al
comma 1 non trova
applicazione con
riferimento ai contratti di
somministrazione
conclusi [con] lavoratori
svantaggiati
Un caso che fa discutere: Pomigliano
Per contrastare forme anomale di
assenteismo che si verifichino in
occasione di particolari eventi non
riconducibili a forme epidemiologiche,
nel caso in cui la percentuale di
assenteismo
sia
significativamente
superiore alla media, viene individuata
quale modalità efficace la non copertura
retributiva a carico dell'azienda dei
periodi di malattia correlati al periodo
dell'evento
-
+
Il mancato rispetto degli obblighi assunti dai Sindacati,
ovvero comportamenti idonei a rendere inesigibili le
condizioni concordate per la realizzazione del Piano e
l'esercizio dei poteri riconosciuti all'Azienda dal presente
accordo, libera l'Azienda dagli obblighi. derivanti dalla
eventuale intesa, nonché da quelli in materia di contributi
sindacali e permessi sindacali retribuiti
Inoltre comportamenti, individuali dei lavoratori idonei a
violare, in tutto o in parte, le presenti clausole ovvero a
rendere inesigibile l'esercizio dei poteri riconosciuti da esso
all'Azienda, facendo venir meno l'interesse aziendale alla
permanenza dello scambio contrattuale ed inficiando lo
spirito che lo anima, producono per l'Azienda gli stessi
effetti liberatori di quanto indicato alla precedente parte
+
Investimento da 700
milioni di euro e
“riattivazione” di una
fabbrica altrimenti
destinata a chiudere
I favorevoli:
E’ uno scambio accettabile; salva
l’occupazione
I contrari:
E’ un ricatto; viola la Costituzione
I sindacati divisi:
due firmano (CISL e UIL), uno
no (CGIL)
Il referendum tra i lavoratori
62,2% SI
36% NO
Diritto del lavoro e occupazione:
Qualche spunto di riflessione
“Non è detto che il diritto che influisce più
sull’andamento dei tassi occupazionali sia quello del
lavoro” (A. Supiot)
“Il diritto del lavoro può molto per distribuire
equamente il lavoro esistente, per impedire le
discriminazioni, per migliorare la qualità della vita di
lavoro e non, per migliorare l’efficienza delle imprese,
ma non può creare occasioni di lavoro dove
l’insufficiente sviluppo delle forze produttive lo
impedisce” (M.G. Garofalo)
…La definizione iniziale
Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra due
soggetti aventi ad oggetto una prestazione finalizzata alla
percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è posta
principalmente dalla legge a favore della parte considerata
più debole
PECCA PER DIFETTO
• La disciplina delle relazioni
collettive di lavoro
• Il diritto previdenziale e del
welfare
• Le funzioni ulteriori rispetto a
quella originaria
PECCA PER
ECCESSO
Il lavoro
autonomo
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