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iornale
GMilitari
dei
PERIODICOMENSILEDIINFORMAZIONEDELLEFORZEARMATE
FORZEDIPOLIZIAEPUBBLICOIMPIEGO
SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB
Anno XIV - n. 6 - GIUGNO 2012 - Euro 5,00 - www.ilnuovogiornaledeimilitari.it
E’ vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati
NELLA PROSSIMA EDIZIONE
SPECIALE
RIFORMA
DELLO
STRUMENTO
MILITARE
IL PUNTO
SULLA
RIFORMA
DELLE
PENSIONI
IL DECRETO SULLA “SPENDING REVIEW” VARATO DAL GOVERNO
PREVEDE UNA RIDUZIONE DEL 10% DEL PERSONALE
FORZEARMATE:SIACCELERASULTAGLIOAGLIORGANICI
IL PER SONALE IN ESUBER O SAR A’ COLLOCATO IN A.R .Q.
Una estate “calda” per il personale
militare, alle prese con una serie di
provvedimenti molto importanti sul
piano delle riforme che interverranno
direttamente sula condizione professionale e previdenziale.
C’è la “trattativa” in sospeso con il
ministro Fornero sulla riforma del regime previdenziale e poi la riduzione del
personale prevista sia dal recente decreto sulla spending review senza contare
il testo di riforma dello strumento mili-
Procedure di mobilità
per i pubblici
dipendenti
tare del ministro Di Paola, attualmente
all’esame del Senato.
Il provvedimento di armonizzazione
delle pensioni dei militari alla recente
riforma Fornero, doveva essere emanato
entro fine giugno ma, a quanto sembra,
è stato rinviato a fine ottobre e la bozza
presentata dai tecnici del ministero del
Lavoro – decisamente penalizzante - è
stata ritirata e sostituita da un’altra che
dovra (?) essere concertata con sindacati
e rappresentanze.
Per quanto riguarda invece la questione dei famosi tagli agli organici, il
piano di riduzione del personale previsto dalla riforma presentata dal ministro della Difesa (33.000 militari e 10.000
civili) prevede una graduale attuazione
in un arco decennale. Invece con la
spending review c’è stata una accelerazione di queste norme, visto che il decreto prevede che “le Forze armate ridurranno il totale generale degli organici in misura non inferiore al 10%”.
Ferie non godute
non più
monetizzabili
• Acquisti nella P.A.
• Buoni pasto
• Libri di testo gratuiti
SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 6
CIRCOLARI
Visite fiscali in caso di assenza per malattia: nuove
norme in materia di assistenza a persone disabili
NELL’INSERTO
Notizie INPDAP
Circolare pensione di reversibilità
Consumatori
a pagg. 8 e 9
a pag. 10
a pag. 12
DECRETO
MINISTERIALE
CONTRIBUTI
ALLE
ASSOCIAZIONI
D’ARMA
2012 a pag. 13
CASSAZIONE
IL MOBBING
ATTENTE
ANCORA TUTELA
REVERSIBILITA’:
VALE
LA CONVIVENZA
2
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■ COMMENTI
GIUGNO 2012
TAGLI AL PUBBLICO
IMPIEGO: UNA SORPRESA,
NESSUN RISPARMIO
NEI TRE ANNI!
Una estate “calda” per il personale militare,
alle prese con una serie di provvedimenti
molto importanti sul piano delle riforme che
interverranno direttamente sula condizione professionale e previdenziale.
C’è la “trattativa” in sospeso con il ministro
Fornero sulla riforma del regime previdenziale e poi la riduzione del personale
prevista sia dal recente decreto sulla spending review senza contare il testo di riforma dello strumento militare del ministro Di
Paola, attualmente all’esame del Senato.
Il provvedimento di armonizzazione delle
pensioni dei militari alla recente riforma
Fornero, doveva essere emanato entro fine
giugno ma, a quanto sembra, è stato rinviato
a fine ottobre e la bozza presentata dai tecnici del ministero del Lavoro – decisamente penalizzante - è stata ritirata e sostituita
da un’altra che dovra (?) essere concertata
con sindacati e rappresentanze.
Occorre ricordare che, sul tema previdenziale il governo ha accolto recentemente un
ordine del giorno unitari0 presentato dalle
forze politiche che impegna l’esecutivo a rivedere alcune norme importanti, come ad
esempio il mancato avvio della previdenza
complementare e il trattamento di fine
servizio. Per quanto riguarda invece la questione dei famosi tagli agli organici, il piano di riduzione del personale previsto dalla riforma presentata dal ministro della Difesa (33.000 militari e 10.000 civili) prevede
una graduale attuazione in un arco decen-
Il Parlamento ha 60
giorni di tempo per
convertire in legge il
decreto legge n.
95/2012 varato dal
Consiglio dei ministri.
Si tratta del secondo decreto sulla spending review e fra poche settimane arriverà
un terzo provvedimento di tagli.
Con gli interventi
odierni il risparmio
per lo Stato sarà di 4,5
miliardi per il 2012, di
10,5 miliardi per il
2013 e di 11 miliardi
per il 2014.
Ad alzare definitivamente il velo sui numeri della spending
review è il testo uffi-
ciale del decreto legge
n. 95 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del
6 luglio e già in vigore.
Il taglio sulle spese
di funzionamento dei
ministeri, infatti, scatterà dal 2013 e sarà
spalmato su tre anni. Il
contributo maggiore
lo offrirà il ministero
delle finanze che dovrà ridurre i costi di
tutte le sue strutture di
615,3 milioni per l’anno prossimo e di 662,3
milioni per il 2014. Segue la Difesa con tagli
che andranno dai 203
milioni del prossimo
anno ai 256 del 2015.
Ecco LE PRINCIPALI misure adottate.
nale. Invece con la spending review c’è stata una accelerazione di queste norme, visto
che il decreto prevede che “le Forze armate ridurranno il totale generale degli organici in misura non inferiore al 10%”.
Vi sono poi tutta una serie di incognite su
esuberi e pre-pensionamenti; prendono
forma le linee di indirizzo contenute nel progetto della Difesa in relazione allo sfoltimento degli organici, prospettando l’utilizzo
dello strumento della ARQ (Aspettativa
per riduzione Quadri).
Le norme contenute nel decreto sulla spending review prevedono per il pubblico impiego il ricorso alla mobilità (fino a 48
mesi) con l’80% dello stipendio base.
Ipotesi da verificare, quella sugli effettivi
risparmi di spesa.
Non sono pochi infatti i dubbi sul fatto che
il recente decreto spending review varato dal
governo sia in realtà una manovra finanziaria con alcune sorprese.
LE SORPRESE NEI CONTI DELLA RAGIONERIA
Come si evince dalla relazione tecnica della ragioneria generale dello stato (Vedi nostro sito ) La principale sorpresa rivelata dalla tabella medesima, è che non ci sarà alcun
risparmio nei prossimi tre anni associato ai
tagli alla pianta organica della Pubblica Amministrazione (meno 20 per cento per i dirigenti e meno 10 per cento per il personale non dirigenziale). Al contrario, ci sarà un
Acquisti della Pubblica amministrazione, contratti nulli
senza Consip.
Nullità dei contratti
che non siano stati stipulati attraverso gli
strumenti di acquisto
messi a disposizione
da Consip. Sonofatti
salvi i contratti stipulati tramite diverse
centrali di committenza, se questi prevedono condizioni più favorevoli per le Amministrazioni pubbliche
Acquisti della Pubblica amministrazione, diritto di recesso
Nei contratti in essere stipulati viene in-
serita ex lege una
clausola che attribuisce alle amministrazioni il diritto di recesso, qualora le imprese
non adeguino il contenuto delle prestazioni
ancora da effettuare
alle migliori condizioni previste in convenzioni Consip successive alla stipula dei contratti.
Acquisti della Pubblica amministrazione, obblighi per determinati beni e servizi
Con riferimento a
determinate categorie
di beni e di servizi –
per il momento ener-
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piccolo incremento (attorno ai 100 milioni)
dei costi.
I risparmi sugli stipendi pubblici verranno
più che compensati dagli oneri aggiuntivi
per la spesa pensionistica (e poi ci sarà, una
tantum, l’erogazione della liquidazione).
Inoltre i tagli lineari alle piante organiche
previsti dal provvedimento avranno effetti relativamente modesti sugli effettivi, che
sono spesso molto inferiori agli organici soprattutto nelle amministrazioni con un più
alto tasso di turnover (quindi maggiormente colpite dal blocco delle assunzioni).
ALCUNI INTERROGATIVI
Perché, invece di fare uscire dalla PA dipendenti sulla base unicamente di criteri
anagrafici (che spesso non hanno nulla a che
vedere con la produttività e sono contrari a
principi meritocratici) non si è fatta una
mappatura degli esuberi, premessa di tagli
mirati alle amministrazioni con personale
in eccesso? La risposta che è stata data ad
alcuni economisti che hanno posto il quesito - è che mancava il tempo per un’operazione di questo tipo.
Una risposta insoddisfacente ancor più alla
luce dei dati della Relazione tecnica della ragioneri.
Dato che i provvedimenti non migliorano i
conti pubblici nei prossimi tre anni, non si
potevano prendere ancora alcuni mesi e varare una vera riforma del pubblico impiego
concertandola con le parti sociali?
gia elettrica, gas, carburanti - rete ed extra-rete, combustibili
per riscaldamento e
telefonia - fissa e mobile – viene stabilito
l’obbligo assoluto per
le pubbliche amministrazioni di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a
disposizione da Consip o dalle centrali di
committenza regionali. I contratti stipulati in violazione
della regola sono
nulli e costituiscono
illecito disciplinare e
sono causa di reponsabilità amministrativa.
Acquisti della Pubblica amministrazione, regole in attesa
della convenzione
Le amministrazioni
pubbliche possono effettuare acquisti autonomi esclusivamente
per la durata e la misura strettamente necessarie, in attesa della
stipula della convenzione messa a disposizione dalla Consip e
dalle centrali di committenza regionali.
SEGUE A PAGINA 3
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ATTUALITA’ ■
GIUGNO 2012
SEGUE DA PAGINA 2
Affitti della Pubblica amministrazione,
no agli aggiornamenti Istat per tre anni
Per il triennio 20122014 non si applica
l’aggiornamento all’indice Istat del canone dovuto da tutte le
amministrazioni pubbliche (comprese le
Regioni, gli enti locali,
gli enti pubblici e le
autorità indipendenti)
per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. Prevista la
facoltà del locatore di
recedere dal contratto.
Affitti della Pubblica amministrazione,
rinegoziazione
Avvio della rinegoziazione delle locazioni passive di immobili
a uso uffici di proprietà di terzi (di norma
almeno un anno prima della loro scadenza) con l’obiettivo di
giungere alla riduzione del 15% dei canoni.
La rinegoziazione presuppone la permanenza delle esigenze allocative all’esito dei piani di riorganizzazione
delle strutture amministrative previsti dalle norme vigenti e la
presenza di adeguate
disponibilità finanziarie.
Archivi delle amministrazioni statali e
riduzione degli spazi
ad uso ufficio
Riduzione degli
spazi destinati agli archivi delle amministrazioni statali. Le
amministrazioni dovranno procedere, entro il 31 dicembre di
ogni anno, allo scarto
di atti di archivio e comunicano annualmente all’Agenzia del
demanio gli spazi resi
disponibili.
Si riducono gli spazi ad uso ufficio a disposizione delle amministrazioni statali.
Negli uffici di nuova
costruzione (o che, in
generale, abbiano
strutture tali da consentire una notevole
flessibilità nella configurazione degli spazi
interni) il parametro
di riferimento è compreso tra i 12 e i 20
metri quadrati per addetto. Negli uffici che
non sono di nuova costruzione (o hanno limitata flessibilità
nell’articolazione degli spazi interni) il parametro di riferimento
è fissato tra i 20 e i 25
metri quadrati per addetto. Spetterà all’Agenzia del demanio
il compito di definire
gli strumenti e le indicazioni metodologiche
di supporto alle amministrazioni per il
monitoraggio e la redistribuzione;
Auto blu E BUONI
TAXI
A partire dal 2013
per il parco auto della
Pubblica amministrazione arriva un limite
pari al 50% della spesa
sostenuta per il 2011
da applicarsi all’acquisto, manutenzione,
noleggio ed esercizio
di autovetture, oltre
che all’acquisto di
buoni taxi. Il limite
può essere derogato,
per il solo 2013, esclusivamente per i contratti pluriennali già
in essere. Eccezioni
sono previste, poi, per
il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i
servizi istituzionali di
tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in
corso possono essere
ceduti alle Forze di
polizia e gli autisti assegnati a differenti
mansioni o, qualora
provenienti da altra
amministrazione, restituiti all’amministrazione di appartenenza.
Buoni pasto, limite
di 7 euro
Il limite al valore
nominale dei buoni
pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, viene
stabilito a quota 7 euro. Tutte le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli
cessano di avere applicazione a partire
dal 1° ottobre 2012.
Cedolini, razionalizzazione delle disomogeneità
Razionalizzazione
anche sul fronte dei
cedolini, per eliminare
la disomogeneità nei
servizi di pagamento
delle retribuzioni dei
dipendenti pubblici
che contribuisce all’aumento della spesa
pubblica. Le amministrazioni dovranno
stipulare convenzioni
con il Mef per omogeneizzare il sistema di
pagamento degli stipendi, o rinegoziare i
contratti vigenti, con
un abbattimento del
costo del servizio non
inferiore al 15 per
cento.
Consulenze e incarichi di studio, arrivano divieti
Divieto di attribuire
incarichi di studio e
consulenza a soggetti,
già appartenenti ai
ruoli dell’amministrazione e collocati in
quiescenza, che abbiano svolto, nel corso
dell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto dell’incarico di studio o consulenza. Abrogata la
normativa in materia
di vice dirigenza
Ferie e riposi spettanti al personale
Le ferie e i riposi
spettanti al personale,
anche di qualifica dirigenziale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto prevedono gli ordinamenti
dell’amministrazione
di appartenenza e in
nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti
economici sostitutivi.
La violazione della
norma comporta il recupero delle somme
indebitamente erogate
ed è fonte di responsabilità amministrati-
va e disciplinare per il
dirigente responsabile.
Interventi manutentivi su immobili
dello Stato
L’Agenzia del demanio sarà la centrale di
committenza che stipula accordi quadro
con operatori del settore per la realizzazione di interventi manutentivi a carico del
conduttore sui beni
immobili di proprietà
dello Stato o di terzi
utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni. L’obiettivo dichiarato è quello di
conseguire risparmi
connessi alle maggiori
economie di scala e
all’abbattimento dei
costi amministrativi.
Ministeri, tagli e facoltà di indicare una
diversa ripartizione
Le Amministrazioni
statali centrali già dal
2012 devono assicurare una riduzione di
spesa per l’acquisto di
beni e servizi per importi, che sono accantonati e resi indisponibili degli stati di previsione dei singoli ministeri, indicati in un apposito allegato. Resta
salva la facoltà per i titolari dei singoli dicasteri di indicare entro
il 10 settembre una differente ripartizione
della riduzione degli
importi nell’ambito del
proprio stato di previsione.
Organici della Pubblica amministrazione, riduzione
Il decreto stabilisce
che le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici
(economici e non) e gli
enti di ricerca, fermo
restando la riduzione
degli organici da operare ai sensi del decreto legge 138/2011, devono procedere a una
ulteriore riduzione degli uffici di livello generale e di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, non inferiore al
20% di quelli esistenti.
Devono inoltre procedere a una rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale non dirigenziale non
inferiore al 10 per cento. Alle riduzioni il decreto associa l’obbligo
di razionalizzare gli assetti strutturali.
Personale in soprannumero, risoluzione del rapporto o
mobilità
Per il personale in
soprannumero si procede, in primo luogo,
alla risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro nei confronti dei dipendenti
che, in base alla disciplina vigente prima
dell’entrata in vigore
dell’ultima riforma
introdotta dal decreto
legge
201/2011,
avrebbero ottenuto la
decorrenza del trattamento pensionistico
entro il 31 dicembre
2014. Il trattamento
di fine rapporto sarà
corrisposto al momento della maturazione del diritto alla
corresponsione. In
subordine, si applicheranno le regole
ordinarie previste per
la mobilità.
Scuola, libri di testo
gratuiti
Il decreto destina
103 milioni per la gratuita dei libri di testo
nella scuola secondaria
di primo grado ( per le
primarie i libri di testo
sono assicurati gratuitamente dai Comuni).
Lo stanziamento rimane invariato rispetto a
quello degli scorsi anni.
Scuola, personale
inidoneo a insegnamento
Si prevede di impiegare il personale dichiarato inidoneo all’insegnamento ma
con mantenuta capacita lavorativa, in attività
amministrative presso
le stesse scuole, nell’ambito regionale. Da
questa misura si ottiene una riduzione di
spesa nell’immediato
3
di 38,5 milioni, che a
regime supereranno i
100.
Scuola, utilizzo del
personale docente in
esubero
Previsto l’utilizzo in
particolare dei docenti
senza cattedra per attività di docenza in materie affini. Fermo restando l’accertamento
delle competenze necessarie a garantire il
risultato didattico atteso. In particolare verificando il possesso degli idonei titoli di studio.
Scuola, visite fiscali
Viene trasferita alle
regioni una somma
forfettaria di 23 milioni
circa che consentiranno alle scuole di poter
usufruire senza oneri
finanziari e amministrativi delle visite fiscali.
Spesa per farmaci,
aumento dello sconto
obbligatorio
Per il 2012 è previsto un aumento dello
sconto obbligatorio
che le farmacie e le
aziende farmaceutiche
praticano nei confronti
del Servizio sanitario
nazionale. Lo sconto
passa, per le farmacie,
da 1,82% a 3,85% ed è
variabile, a partire
dall’entrata in vigore
del decreto, dal 2012 e
fino al 2014. Per le
aziende farmaceutiche
lo sconto passa da
1,83% a 6,5%, per il solo
anno 2012, a partire
dall’entrata in vigore
del decreto. Per gli anni successivi la revisione della spesa passa
tramite una ridefinizione delle regole che
prevedono un tetto di
spesa sia per la farmaceutica convenzionata
territoriale che per la
farmaceutica ospedaliera. Per la farmaceutica territoriale viene
individuato un nuovo
tetto di spesa pari
all’11,5% (rispetto al
precedente 13,3%). Per
la farmaceutica ospedaliera il nuovo tetto è
del 3,2% (rispetto al
precedente 2,4 per
cento).
4
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GIUGNO 2012
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TAGLI AL PUBBLICO IMPIEGO
ORGANICI
SFOLTITI NELLE
FORZE ARMATE
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 141 alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini” AS 3396
Dalla Relazione illustrativa del provvedimento le parti di interesse
per le Forze armate:
RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FF.AA).
Articolo 2 comma 3: La disposizione è intesa a prevedere che con
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il totale generale degli organici delle FFAA è ridotto in misura non inferiore
al 10%. Per la gestione degli esuberi si applicano le disposizioni previste dal comma 11, lettera da a) a d). Soltanto se il personale in eccedenza non è riassorbibile in base alle predette disposizioni è collocato in aspettativa per riduzione quadri. Attese le varie possibilità previste dalla norma per la gestione degli esuberi i risparmi potranno essere calcolati soltanto a consultivo.
Articolo 2 comma 7: La disposizione prevede l’esclusione dalle
riduzioni previste dal comma 1 delle strutture del comparto sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, nonché del
personale di magistratura.
PERSONALE IN SOPRANNUMERO in pensione se in possesso
di requisiti entro il 2014
Articolo 2 comma 11, lettera a): A fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto si provvede nei seguenti termini:
qualora il soggetto abbia maturato i requisiti per il pensionamento
alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto sarà
IL PIANO DEI TAGLI
BENI E S ER VIZI
Il piano messo a punto dai tecnici della
Difesa prevede di ridurre le spese di
beni e servizi con un taglio di 100 milioni quest'anno, 500 milioni nel 2013 e
altrettanti l'anno successivo.
GLI OR GANICI
In arrivo anche una stretta sugli organici. Scatta infatti la decurtazione del
10% del personale con le stellette:
18mila uomini su un totale di 183mila.
Un taglio che rappresenta un'accelerazione rispetto al piano messi a punto
dal Ministro della Difesa.
GLI INVES TIMENTI
Ridimensionato anche il programma
Joint Strike Fighter: dei previsti 131 supercaccia F35 ne saranno acquistati solo
90. Con un risparmio che ammonterebbe a 5 miliardi di euro.
corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
qualora il soggetto maturi i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di
fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le
disposizioni dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011
e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Dalle disposizioni consegue dal 2013, per un periodo transitorio
e con riferimento a specifiche e selezionate fattispecie, un anticipo del pensionamento sia per i soggetti che hanno maturato i
requisiti al pensionamento al 31/12/2011 e che per propensione
individuale hanno optato per un posticipo del pensionamento sia
per coloro che maturano i requisiti successivamente per i quali
la disposizione in esame prevede l’applicazione dei requisiti e del
regime delle decorrenze vigente prima della recente riforma pensionistica, a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga comunque conseguito entro l’anno
2014.
Articolo 2 comma 11, lettera b e c: Le disposizioni prevedono
che le amministrazioni che presentino soprannumeri predispongono un piano entro il 31 dicembre 2012 che contenga la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla precedente lett. a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 2013 (quindi,
entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di
cui alla lett. a).
Articolo 2 comma 11, lettera d): Dopo aver individuato le posizioni soprannumerarie non riassorbibili le amministrazioni interessate procederanno per tali posizioni ad avviare procedure
di mobilità anche intercompartimentale nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni di personale. Destinatarie della mobilità sono le amministrazioni che presentino consistenti vacanze di
organico. In analogia quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per
il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento
previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di
equiparazione.
PROCEDURE DI VENDITA DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO
Articolo 3 comma 11: Semplificazione delle procedure di vendita degli alloggi di servizio del Ministero della difesa.
La norma reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di vendita dei circa 3000 alloggi militari previsti dall’articolo 306, commi 2 e 3, del codice dell’ordinamento militare. Si
prevede che i contratti di compravendita stipulati tra l’Amministrazione della difesa e gli acquirenti, purchè i contenuti essenziali, nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato siano fissati con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
Conti, producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e sono immediatamente trascrivibili, fermo restando che tale attività contrattuale è sottoposta al controllo di gestione successivo della Corte dei Conti, anziché a quello ordinario di carattere preventivo.
LE FERIE NON GODUTE NON SONO MONETIZZABILI
Articolo 5 comma 8: Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa
la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro
per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare
ed amministrativa per il dirigente responsabile.
RIDUZIONE DELLA SPESA DEI MINISTERI.
Articolo 7 comma 5 e 6: Agenzia Industrie Difesa e Professionalizzazione FFAA. La disposizione prevede la riduzione di 500
mila euro per l’anno 2012, di 1,2 milioni di euro nell’anno 2013
e di 1 milione di euro nell’anno 2014, dei contributi in favore dell’Agenzia Industrie Difesa, ulteriore rispetto a quella già operata dall’articolo 5, comma 2, lettera e), n. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 13.
Viene disposta inoltre, una riduzione di 56 milioni di euro per il
2012, dei rifinanziamento per la c.d. “professionalizzazione” delle FFAA e, conseguentemente, si prevede la rideterminazione delle consistenza del personale ufficiali, sottoufficiali, volontari in
servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio.
Articolo 7 comma 7: Stage difesa. La disposizione prevede la riduzione di 5,6 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa concernente la realizzazione di corsi di formazione a carattere pratico rivolto ai giovani denominato “Vivi le Forze armate”.
Articolo 7 comma 8: riduzione di 17,9 milioni di euro a decorrere dal 2012 delle dotazioni del fondo concernente la ripartizione
delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni
allo stato di previsione del Ministero delle Difesa.
Articolo 7 comma 9: riduzione di 8,7 milioni di euro per l’anno
2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013 delle dotazioni
fondo destinato a fronteggiare eventuali deficienze sui capitoli
concernenti il pagamento degli emolumenti al personale; ai fornitori e agli altri creditori, ovvero deficienze di cassa dipendenti da cause di forza maggiore da dolo e o negligenza da parte di
agenti dell’Amministrazione.
Articolo 7 comma 19: prevede la riduzione della dotazione del Fondo partecipazione missioni internazionali per l’importo di 8,9 milioni di euro per l’anno 2012 con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.
BLOCCO DEL TRANSITO DI PERSONALE DELLA GDF NEI
RUOLI CIVILI
Articolo 14 comma 19: la norma sospende fino al 31 dicembre
2014 l’applicazione delle disposizioni che prevedevano il transito del personale del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non
idoneo al servizio militare per lesioni dipendenti da causa di servizio, nelle qualifiche del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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dei
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GIUGNO 2012
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I RIFLESSI DEL DECRETO 95/2012 SULLE FORZE ARMATE
CON 40 ANNI CONTRIBUTIVI
COLLOCAMENTO IN CONGEDO
La riduzione degli organici prevede una contrazione di 6.247
unità. Congedo d’ufficio, mobilità e aspettativa per riduzione quadri, sono le tre direttive su cui ci articolerà l’intervento sulle consistenze organiche. Prevista anche una riduzione
degli arruolamenti. Già dall’anno 2012 effetti sui bandi di
c o n c o r s o p e r l ’ i mm i s s i o n e n e l l e Fo r z e d i Po l i z i a .
Il decreto legge 6 luglio 2012
recante: “ Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa
pubblica”, prevede alcuni
interventi sugli organici delle
Forze Armate.
Si parla di una riduzione
complessiva non inferiore al 10%
che verrà attuata passando dalle
attuali 190.000 unità a 170.000.
La riduzione si articolerà
attraverso una riduzione dei
reclutamenti e la contrazione
delle consistenze organiche che
si ipotizza in una cifra di 6247
unità.
Per il personale in “esubero”
è previsto:
Al raggiungimento dei 40
anni contributivi più la
cosiddetta “finestra mobile” (dal
31-12-2011 fino al 31 -12- 2014),
il collocamento in congedo
disposto d’ufficio.
FERIE
La norma del decreto 95/2012
abroga del tutto l’istituto della
monetizzazione delle ferie non
godute per qualsiasi causa, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro.
Per chi aveva i requisiti entro
il 2011, la pensione ed il TFS
verranno erogati secondo le
leggi in vigore.
Invece, chi maturerà i
requisiti nel periodo 2012-2014,
la pensione sarà corrisposta
subito mentre per il trattamento
di fine servizio occorrerà
attendere il raggiungimento dei
requisiti di accesso stabiliti dal
decreto “salva Italia”, ovvero 42
anni + 3 mesi di contributi.
Entro il prossimo 21 dicembre
2012, il piano delle cessazioni
dovrà essere definito.
Se tale norma non sarà
sufficiente per riassorbire gli
esuberi entro il 31 dicembre
2014, attraverso il meccanismo
di collocamento in congedo
illustrato, entreranno in campo
i processi di mobilità, anche
intercompartimentali, (anni
2013-2015), riconoscendo al
personale il trattamento
economico fondamentale ed
accessorio e, nel caso in cui il
trattamento economico risulti
più elevato, ci sarà
l’attribuzione di assegni ad
personam riassorbibili.
In ultimo, scatterà
l’aspettativa per riduzione
quadri, per il personale non
riassorbibile con le procedure
sopra indicate. Non è prevista la
possibilità di richiamo e di
presentare domanda di
cessazione dal servizio.
Su quest’ultimo aspetto sono
però in fase di approfondimento
i riflessi applicativi della norma
per evitare eventuali
sperequazioni
Ma, come abbiamo accennato
all’inizio di questa nota, la
riduzione degli organici verrà
attuata anche attraverso
contrazioni negli arruolamenti.
BUONI PASTO
Per tutti i dipendenti pubblici viene fissato il
limite, non superabile, di 7 euro per il valore
del buono pasto.
La norma non riguarda il personale militare
in quanto l’attuale regime già prevede per il
personale non dirigente tale valore.
Si ipotizza che nel prossimo
triennio 2013-2015, i volumi di
reclutamento verranno
ulteriormente ridotti del 5%
rispetto a quanto già si
prevede per la revisione del
modello di difesa a 150.000
unità nel 2024. raggiungendo
così una riduzione
complessiva dei reclutamenti
del 30%, rispetto alla
alimentazione iniziale del
2012.
Ci sarà una riduzione del
turn over delle forze di polizia
del 20% nel triennio 2012-2014
e del 50% nel 2015. Dopo il
2016 verrà ripristinato il 100%.
Questo avrà delle ricadute a
partire dall’anno in corso per i
bandi di concorso delle
FF.PP. i cui concorsi sono già
in atto e per il triennio 20132015 per le immissioni dei
VFP4 nelle Forze di polizia.
PENSIONI
Viene posticipato al 31 ottobre 2012 il
termine per l’emanazione del provvedimento di armonizzazione delle pensioni del Comparto Difesa e sicurezza.
Come si ricorderà inizialmente era
previsto al 30 giugno.
6
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GIUGNO 2012
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TAGLI AL PUBBLICO IMPIEGO
PROCEDURE DI MOBILITA’,
PREPENSIONAMENTI, MOBILITA’
E BLOCCO DEL TURN OVER
L’
intervento del governo per la Pubblica Amministrazione, stabilisce il taglio del 20% per i dirigenti e del 10% per il resto del personale, con
l`obiettivo di attestarsi àl di sotto della soglia dei 3 milioni di dipendenti pubblici nei prossimi 2-3 anni.
Si intende raggiungere l’obiettivo attraverso la deroga
alla riforma delle pensioni varata recentemente dal ministro Fornero che consentirà di mandare in pensione
quei lavoratori pubblici considerati in soprannumero che
entro il 31 dicembre 2014 matureranno i requisiti secondo
i vecchi criteri. Ma la riduzione rispetto ai 3milioni e
25omila dipendenti pubblici rilevati nell`ultimo conto
annuale della Ragioneria dello Stato (relativo al 2010) poggia anche sulla messa in mobilità e sul blocco del turn
over che verrà progressivamente allentato (oggi è
a120%). Tuttavia non è alle ragioni economiche di risparmio che fa riferimento il comunicato di Palazzo Chigi che spiega come la finalità principale di questa operazione - che non si applica ai comparti scuola, alta formazione artistico musicale, sicurezza, ai vigili del fuo-
PREVIDENZA
Chi maturerà i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2014 secondo le regole pre Fernero avrà diritto all’assegno.
LE REGOLE
Gli enti che non emaneranno provvedimenti di riduzione entro il 31 ottobre 2012 non potranno procedere ad alcun tipo di assunzione
co, ai magistrati, al personale amministrativo degli uffici giudiziari, nonchè alla presidenza del consiglio, ministeri dell`Economia e agenzie fiscali (gli ultimi quattro già oggetto di provvedimenti ad hoc) - sia il «recupero dell`efficienza della macchina burocratica e, per i
casi virtuosi, l`ottimizzazione nell`allocazione delle risorse umane».
Le riduzioni saranno operative con uno o più Dpcm da
adottare entro il 31 ottobre, ma per evitare tagli lineari, potranno, essere effettuate in modo selettivo, anche
in misura inferiore rispetto alle percentuali fissate, a condizione che siano compensate da sforbiciate in altre amministrazioni. Chi sarà inadempiente, non potrà procedere ad alcun tipo di assunzioni. Tuttavia le soglie del
20% e del 10% si riferiscono alle piante organiche che
in buona parte delle amministrazioni sono ben superiori
rispetto ai dipendenti effettivamente in servizio.
Il personale in sovrannumero nei ministeri è stimato dal
Dipartimento della Funzione pubblica in 7.247 unità, ma
i sindacati prevedono che alla fine saranno 1.800.
E sul personale in soprannumero che si concentra il decreto con un intervento in tre tempi: anzitutto andranno in pensione coloro che matureranno i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva entro il 31 dicembre
2014, secondo le vecchie regole pensionistiche. Per gli
altri dipendenti in soprannumero verranno ricollocati
con processi di mobilità anche tra compartimenti, da definire entro il 2013.
Il personale trasferito conserverà il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, limitatamente
alle voci fisse e continuative, oltre all`inquadramento previdenziale. Se il trattamento risultasse più elevato, la differenza sarà versata con un assegno ad personam rias-
sorbibile con i miglioramenti economici. Con il sindacato le amministrazioni potranno anche decidere il ricorso a part-time per il personale in soprannumero per
la maggiore anzianità contributiva. Infime quanti non
sono stati ricollocati, verranno dichiarati in esubero e
per 24 mesi avranno un`indennità pari all`8o% dello stipendio base, estendibile a 48 mesi se in questo arco temporale verranno maturati i requisiti per il pensionamento.
Il sindacato avrà un ruolo maggiore nei processi di riorganizzazione rispetto alla riforma Brunetta che prevedeva una semplice comunicazione da parte dell`amministrazione.
Le amministrazioni, infatti, sono tenute a informare le
organizzazioni più rappresentative per un esame dei criteri di individuazione degli esuberi e delle procedure di
mobilità.
CURA DIMAGRANTE
Il piano prevede un taglio del 20% per i dirigenti
e del 10% per il resto del personale, con l’obiettivo di attestarsi al di sotto della soglia dei 3 milioni di dipendenti pubblici nei prossimi duetre anni.
LE ECCEZIONI
I tagli non si applicano ai comparti scuola, alta
formazione artistico musicale, sicurezza vigili
del fuoco, magistrati, personale amministrativo degli uffici giudiziari, agenzie fiscali, presidenza del consiglio, ministero dell’Economia.
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GIUGNO 2012
7
CASADIRITTO SCRIVE AL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DELLA DIFESA
ALLOGGI:CHEFINEHAFATTO
ILPIANOANNUALEDELLADIFESA?
Il Decreto, in questo momento, ha una enorme importanza . I suoi contenuti ed i limiti di reddito in essi precisati sono infatti presi a parametro per tutte le note operazioni, in parte già in atto, relative alla proposta di acquisto (già inviata o in corso di invio da parte della Direzione Generale del Demanio Militare) sulla quale i conduttori dovranno
scegliere: acquisto, usufrutto, permanenza nei 5 anni, handicap, tutte legate in vari modi ai livelli di reddito che il Decreto fissa.
LA LETTERA DEL COMITATO
Egr. Sig. Generale,
da anni seguo come
Coordinatore di CASADIRITTO, l’Associazione fra famiglie conduttori di alloggi della Difesa, gli aspetti tecniconormativi in essere e/o
da modificare legati alla tutela delle famiglie
stesse, nell’ambito di
una politica per la casa
tendente a contemplare
le giuste esigenze
dell’Amministrazione e
la tutela e la valorizzazione del patrimonio
abitativo.
Mentre colgo l’occasione per inviarle a nome
di CASADIRITTO le felicitazioni per la sua
nomina alla nuova ed
importante carica, sottopongo alla sua attenzione la vicenda, ormai
al limite di ogni logica,
della mancata emissione del Decreto di Gestione annuale, benché
firmato ma mai emanato, del precedente Ministro della Difesa, che
riguardava i redditi ed
il piano relativi all’anno 2010. Ebbene di quel
Decreto non se ne seppe più nulla.
Successivamente l’attuale Ministro della Difesa, ha provveduto ad
emanare il Decreto di
Gestione annuale relativo agli anni 2010 e
2011, includendo quindi anche il decreto
“fantasma” . Su questo
Decreto, trasmesso dalla Difesa al Parlamento
il 15 marzo, sono stati
espressi i previsti pareri dalle Commissioni
Difesa Camera e Senato
fin dalla metà di aprile.
Ad oggi, 2 luglio dopo
che è ritornato alla Difesa per essere trasmesso alla Corte dei Conti
per la registrazione, ancora non risulta trasmesso alla Corte stessa. Sappiamo poi l’iter
dopo la registrazione,
la pubblicazione e quello che ci preoccupa le
altre lungaggini anche
all’interno tra Comandi
e Comandi Periferici.
Il Decreto, in questo
momento, già da adesso, ha una enorme importanza . I suoi contenuti ed i limiti di reddito in essi precisati sono
infatti presi a parametro per tutte le note
operazioni, in parte già
in atto, relative alla
proposta di acquisto
(già inviata o in corso
di invio da parte della
Direzione Generale del
Demanio Militare) sulla
quale i conduttori dovranno scegliere: acquisto, usufrutto, permanenza nei 5 anni,
handicap, tutte legate
in vari modi ai livelli di
reddito che il Decreto
fissa.
Ma la scelta è già in
corso e l’ultimo decreto
finora operante è il
vecchio Decreto riguardante i redditi del 2009.
Come è noto, invece, la
proposte di acquisto,
assieme a tutte le altre
opzioni, fa riferimento
all’ultima dichiarazione
dei redditi o mod. CUD,
che è del 2011.
La discrasia e la contraddizione che ne è
determinata, risulta
troppo evidente e assolutamente arbitraria
per essere ulteriormente dettagliata. Si ri-
schierebbe di banalizzare l’argomento che è
semplice nella comprensione quanto urgente e drammatico.
Inoltre nello stesso Decreto, vengono dettate
le condizioni per il pagamento dei canoni,
con ricadute fondamentali, quali la condizione di deroga rispetto
alla continuazione del
diritto di permanenza
nell’alloggio, il pagamento dell’equo canone o al contrario, al pagamento del canone di
mercato di cui alla discussa legge finanziari
a luglio 2010, art 6
comma 21 quater e del
successivo decreto del
16 marzo 2011. Come
ben si sa molte famiglie
con il nuovo Decreto
rientrano nei parametri
di reddito e nelle disposizioni della legge 104.
In questi giorni i Comandi Periferici stanno
chiedendo l’invio della
dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio relativa ai redditi 2011 e
l’applicazione del decreto 2009 sui redditi
2011 sarebbe arbitraria
e fonte di ricorsi amministrativi anche con risvolti d’ altro genere
che nessuno ha interesse di alimentare.
Ritornando alle proposte di acquisto o altre
opzioni, gli atti notarili
sarebbero invece stipulati, come recita la norma, secondo i riferimenti del “decreto annuale” che ancora è, fino a prova contraria
quello del 23 giugno
2010 - redditi 2009. Il
danno economico e non
più rimediabile di migliaia di euro un volta
esperita l’azione notari-
le, non sarà più rimediabile. Il danno delle
mancate tutele, sarà ancora più rilevante e moralmente censurabile.
In questo quadro si pone la richiesta di CASADIRITTO ed invito a
porre tutte le forze che
ella potrà mettere in
campo affinchè il Decreto percorra da ora in
poi velocemente il suo
percorso e vengano date immediate disposizioni, affinché dopo la
registrazione e la pubblicazione, in tempo
reale venga applicato.
Mi permetto di ripetere
che ad oggi, 2 luglio, il
Decreto non è ancora
arrivato ai Protocolli
della Corte dei Conti.
Occorre ora uno scatto, in grado di valutare
l’eccezionalità che riveste il Decreto, anche
alla luce dell’eccezionalità del drammatico
momento economico a
cui tutti sono chiamati
e che colpisce in special modo fasce di famiglie con redditi medi e medio bassi, come
anche il Procuratore
della Corte dei Conti
ha recentemente evidenziato nella sua Relazione annuale. Uscire da una anormale
“normalità” ed entrare
in una eccezionale
“normalità” normale
che in definitiva è il rispetto delle regole e
delle leggi a cui tutti
siamo chiamati.
Certo della sua disponibilità nell’avvertire il
momento particolare
affinché se ne esca in
una rapida concretezza
e determinazione, colgo
l’occasione per porgerle i più cordiali saluti.
Sergio Boncioli
LETTERA A CASADIRITTO
VENDITE? VOGLIONO
SOLO BATTERE CASSA...
Caro Boncioli,
Sono una delle tante mogli che in questo momento stanno vivendo l’incubo dello sfratto esecutivo entro i famosi 60 gg.. Adesso sono arrabbiata e voglio dire anche la
mia, sono stata una moglie devota, rimasta sempre nell’ombra perchè la moglie di un militare e la sua famiglia
stanno sempre al secondo posto, prima viene la Patria. Ne
valeva la pena?
Mio marito l’ha servita devotamente per 33 anni lasciandoci
a casa per periodi lunghissimi, con tanti sacrifici. Io ho dovuto crescere i figli da sola senza un papà che c’era, esisteva, ma era sempre molto lontano. E adesso questi militari improvvisamente non servono più, sono troppi e quindi bisogna fare pulizia, da dove cominciare ? Dagli alloggi,
mettendoli su una strada. Ma i Signori che stanno al potere, e che poggiano il loro sacro c… su una poltrona e che
hanno mandato in rovina una nazione, come possono agire così spudoratamente e senza vergogna e mettere in difficoltà tante famiglie? Sono sordi ad ogni parola, ad ogni
lettera disperata che arriva da ogni parte d’Italia tutte aspettano fiduciosi una risposta.
Io personalmente amo la casa che occupo, e la volevo acquistare ma sono stata davvero sfortunata perchè sono
stata tra le prime ha ricevere la famosa lettera dei 60gg.
Ma ti rendi conto? Mi sono attivata subito per trovare immediatamente una soluzione e mi sono rivolta agli Istituti di credito da loro indicati sulla lettera. Che presa in
giro, quando mi sono presentata in codesti istituti l’amara sorpresa, sono tutti caduti dalle nuvole mi e’ stato detto: “IO NON SO NIENTE CI INFORMEREMO..................CHIEDEREMO” e intanto sono passati altri
giorni. Alla fine siamo andati alla Intesa S. Paolo e siamo
anche arrivati ad una conclusione, mi avrebbero dato 70/80
% del valore dell’immobile con riserva della loro perizia
per poi aprire la pratica del mutuo. Ma abbiamo avuto anche richieste di garanzie che io non ho per avare il mutuo, io dovrei pagare 770 euro per 25 anni se ci campo visto che sono una malata oncologica, ma il problema è un’altro la pratica bancaria ha bisogno di tempo e i 60 gg non
bastano, oltretutto se il perito avesse decretato che il valore della casa non corrisponde io non avrei accesso al mutuo e quindi perderei pure la caparra.
Io un’idea me la sono fatta, questi signori hanno tirato su
i prezzi sapendo che gli inquilini non avrebbero potuto
comprare perchè sono convinta che le case le vogliono vuote. Che presa in giro, so perfettamente che io da qui me
ne dovrò andare ma ti voglio dire che a Baiano di Spoleto ci sono 5 palazzine fatiscenti, abitate dai piccioni e dalle loro escrementi. Mi chiedo, io che ho pagato sempre l’affitto per tutti questi anni, ho fatto dei lavori a mie spese
per migliorare l’abitabilità di questo appartamento, non
ho almeno il diritto di avere più tempo per decidere il da
farsi? Un rammarico e quello di lasciare al degrado questo alloggio e farvi entrare come inquilini i signor piccioni.
Ti ringrazio anticipatamente per la tua attenzione e spero che le mogli di altri militari esprimano la loro amarezza
per il trattamento che stiamo ricevendo e che sicuramente
non meritiamo. Spero che tu possa trovare le parole giuste per far sentire la mia voce.
Distinti saluti A.
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GIUGNO 2012
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PENSIONI SOPRA MILLE EURO
PERLATREDICESIMANONC’E’TRACCIABILITA’
L’INPDAP RISPONDE
Reversibilità
ad orfano
maggiorenne
Un orfano maggiorenne studente universitario ha titolo a mantenere la propria quota
di pensione di reversibilità in caso di passaggio da una facoltà
universitaria al altra?
Come
precisato
dall’INPS con propria
circolare n. 219 del 10
settembre 1991, “nel
caso di studente universitario che, dopo
aver interrotto il ciclo
di studi in una facoltà,
ottenga l’iscrizione ad
un’altra oppure di studente che abbia effettuato diversi passaggi
di facoltà, è riconosciuto in ambedue le
ipotesi il diritto alla
propria quota di pensione, sino al compimento del 26° anno di
età ed entro il limite
della durata legale del
corso frequentato”.
Buonuscita
agli
eredi
Chi sono gli eredi a
cui viene pagata la
buonuscita di un dipendente statale deceduto in servizio?
Nell’ipotesi di decesso in attività di servizio dell’iscritto, la
buonuscita spetta, per
diritto proprio (iure
proprio) nell’ordine: al
coniuge superstite ed
agli orfani (art. 5
D.P.R. 29-12-1973 n.
1032), ai genitori, ai
fratelli e sorelle, se a
carico (cfr. sentenze
nn. 106/96 e 243/97
Corte Costituzionale;
in mancanza di questa
condizione la prestazione va erogata secondo le norme successorie). Da ciò consegue che, in caso di
morte in servizio di un
iscritto l’indennità deve essere erogata,
nell’ordine, al coniuge
superstite e ai figli,
(nella ipotesi di concorso di coniuge con
orfani minorenni al coniuge spetta l’intera
indennità, senza l’intervento del giudice
tutelare), ai genitori, al
collaterale vivente a
carico del “de cuius”.
Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o
dei quali, comunque, il
coniuge non abbia la
rappresentanza legale
(in tal caso è necessario acquisire ai fini del
pagamento il decreto
del G. T.), ovvero orfani maggiorenni, l’indennità è ripartita come segue:
a) se concorre un
solo orfano, nella misura del 60% al coniuge
ed il 40% all’orfano;
b) se concorrono più
orfani, nella misura del
40% al coniuge ed il
60%, in parti uguali,
agli orfani.
Per tutte queste categorie non hanno rilevanza le disposizioni
testamentarie o la rinunzia all’eredità. In
mancanza di questi, la
buonuscita spetta all’erede testamentario
ed in sua assenza la
prestazione va corrisposta agli eredi legittimi, categoria nella
quale vanno compresi
anche i figli di fratelli
e sorelle premorti all’iscritto. L’indennità
di buonuscita, nell’ipotesi di morte in servizio dell’iscritto, non
concorre a formare
l’attivo ereditario.
Domanda
pensione
di inabilità
Da chi può essere
presentata la domanda
di pensione di inabilità?
La domanda di pensione di inabilità ai
sensi dell’art.2, comma
12, legge 8/8/95 n°335
può essere presentata
esclusivamente dall’iscritto, in quanto tale facoltà non è riconosciuta ai superstiti.
L'Inps ha reso noto le modalità per i pagamenti delle pensioni "sopra soglia", adeguandole
alla tracciabilità dei pagamenti dopo che la legge 44/2012 aveva introdotto modifiche sulle
norme di pagamento in contanti dei trattamenti superiori a mille euro, previste dalla
legge 214/2011.
Per i conguagli una tantum non devono essere presi in considerazione gli importi
corrisposti a titolo di tredicesima mensilità. Per analogia, non sono soggetti alle
limitazioni all'uso del contante i pagamenti delle pensioni il cui importo ordinario è
inferiore a mille euro, anche nei casi in cui le singole rate superino tale soglia per la
concomitanza del pagamento di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma
aggiuntiva (la cosiddetta “quattordicesima”). Nell'eventualità che i beneficiari di
trattamenti pensionistici superiori a mille euro non abbiano indicato, entro il termine
previsto del 30 giugno 2012, una modalità alternativa alla riscossione allo sportello, per
gravi motivi di salute o provvedimenti restrittivi, i soggetti delegati alla riscossione
possono, in deroga alle norme vigenti, chiedere l'apertura di un conto corrente di base o
di un libretto di risparmio postale intestato al beneficiario. Quanto alla fase transitoria, la
legge 44/2012 prevede tre mesi a partire dal 1 luglio, durante i quali l'INPS deve
continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato scelga le modalità
alternative alla riscossione in contanti: i pagamenti disposti saranno sospesi da Poste
Italiane o dalle Banche, che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio, per
trasferire poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente o libretto aperto dal
pensionato. In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all'INPS dopo il 30
settembre 2012. In ogni caso l'INPS assicurerà il pagamento delle somme spettanti nel
momento in cui gli interessati apriranno un conto corrente o un libretto. A luglio, agosto
e settembre il pensionato può comunque ottenere il pagamento con assegno di traenza,
anche se non è ancora titolare di conto o libretto.
La Tredicesima: Il pagamento della tredicesima mensilità non rientra nel calcolo per la tracciabilità. Ciò significa che se il trattamento pagato è superiore
alla soglia solo per la presenza della tredicesima – ma anche di altri coniugi, o
della quattordicesima – non è necessario disporre di un conto o di un libretto
per vedersi imputare e quindi liquidare la pensione a cui si ha diritto.
Regime transitorio: Dal 1° luglio al 30 settembre l’INPS deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti: i pagamenti disposti saranno
sospesi da Poste Italiane o dalle Banche, che verseranno le somme in un conto di
servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, prima del
30 settembre.
AT T IV I TA ’
DICHIARAZIONE ISEE
S OC I ALI
L’Attestazione ISEE deve essere allegata alla
domanda telematica?
No, da quest’anno l’attestazione verrà acquisita automaticamente dal sistema informatico dell’Istituto.
VACANZE GIOVANI
Al rientro dal viaggio di studio, il minore può
essere prelevato da persone diverse dai genitori?
Si, purché muniti di delega sottoscritta dai genitori del minore e corredata da documenti di riconoscimento.
ETA’ DI AMMISSIONE
Mio figlio diventerà maggiorenne il 10 agosto
2012: può partecipare in un turno precedente a
tale data?
No, possono partecipare solo i minori nati dal
1.9.1994
ISCRIZIONE AL CREDITO
Come faccio a sapere se sono iscritto al Fondo
Credito?
Verifichi la presenza della voce Ritenuta Fondo
Credito 0,35% nella busta paga o o dello 0,15%
nel cedolino di pensione.
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GIUGNO 2012
9
DISPOSIZIONI INPS-INPDAP
NUOVI CRITERI
PER LA CONCESSIONE
DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’
.Con la circolare N.
84/2012 l’INPS fornisce le
istruzioni per l’applicazione dell’articolo 18, comma
5, del decreto legge n.98 del
2011, convertito dalla legge
n. 111 del 2011.
Il comma 5 del menzionato articolo 18 dispone, a
decorrere dal 1° gennaio
2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della
pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito
del regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme
esclusive o sostitutive di
detto regime, nonché della
gestione separata ex articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995.
La riduzione opera nei
casi in cui il matrimonio
con il dante causa sia stato
contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e
la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20
anni.
Detta riduzione è del
10% in ragione di ogni anno
di matrimonio con il dante
causa mancante rispetto al
numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione
percentuale è proporzionalmente rideterminata.
La norma prevede che la
decurtazione della pensione ai superstiti non opera
qualora vi siano figli minori,
studenti o inabili.
Resta fermo il regime di
cumulabilità disciplinato
dall’articolo 1, comma 41
della legge n. 335 del 1995.
Per quanto concerne le
pensioni da liquidare in regime di totalizzazione e in
regime di cumulodi periodi assicurativi, allo stato attuale, dovranno essere li-
quidate in via provvisoria.
Al riguardo L’INPS si fa riserva di comunicazioni.
INPS – CIRCOLARE
N. 84 DEL 14 GIUGNO
2012Pensione ai superstiti.
Art. 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 ,
n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111
(G.U. 16 luglio 2011, n.
167).
Premessa
Con messaggio n. 16032
del 05/08/2011 è stata fornita una prima informativa
relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nella legge
15 luglio 2011, n. 111, di
conversione del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98
ne
1. Campo di applicazio-
La disposizione in esame
opera per i decessi intervenuti a decorrere dal 1° dicembre 2011.
Preliminarmente, si
rammenta che la quota di
reversibilità e/o indiretta
spettante al coniuge superstite è pari al 60% della
pensione già liquidata o
che sarebbe spettata all’assicurato (articolo 22, comma 2, della legge 21 luglio
1965).
Pertanto, le Direzioni
territoriali in sede di esame
di domande di pensione ai
superstiti indirette o di reversibilità, per i decessi intervenuti a decorrere dal
mese di dicembre 2011,
presentate da coniugi superstiti avranno cura di verificare, al fine di valutare se
il coniuge superstite ha diritto all’aliquota di spettanza pari al 60%, che :
il dante causa non abbia
Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono
soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa
sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.
contratto il matrimonio in
età superiore a 70 anni;
tra i coniugi non intercorra una differenza di età
anagrafica superiore a 20
Anni;
il matrimonio sia stato
contratto per un periodo di
tempo non inferiore ai
dieci anni.
Qualora il matrimonio
sia stato contratto per un
periodo inferiore a 10 anni,
in base all’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del
2011, la quota del 60% spettante al coniuge superstite,
rispetto alla disciplina generale, dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni
anno mancante a 10 anni.
Nei casi di frazione di anno
la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.
Si precisa che il diritto
alla pensione ai superstiti
non viene meno anche se
detto trattamento è erogato in forma ridotta.
2. Destinatari
Destinatari della normativa richiamata sono il
coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato,
titolare dell’assegno di cui
all’art. 5 della legge
898/1979, superstiti, di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011.
Ferma restando l’applicazione, ove ricorrano le
condizioni, delle riduzioni
previste dall’articolo 18,
comma 5, della legge n.
111 del 2011, si riepilogano
i requisiti soggettivi del coniuge superstite, separato e
divorziato per il diritto alla
pensione ai superstiti.
Si ricorda che la pensione ai superstiti decorre
dal primo giorno del mese
successivo a quello del decesso dell’assicurato o del
pensionato, qualunque sia
la data di presentazione
della domanda.
2.1. Coniuge superstite o
legalmente separato
Il diritto a pensione per
il coniuge superstite è automatico. Nessuna condizione soggettiva è richiesta
per il conseguimento del diritto a pensione da parte del
coniuge dell’assicurato o
del pensionato deceduto.
La pensione spetta anche al coniuge separato. Se
però, la separazione è a
lui/lei “addebitabile”, avrà
diritto alla pensione solo nel
caso in cui risulti titolare di
assegno di mantenimento
stabilito dal Tribunale. (Sentenza Corte Costituzionale
286 del 08.07.1987, A.U.
pag. 1942; circolare n. 246
del 22 ottobre 1987 e n. 277
del 28 febbraio 1989).
2.2. Ex coniuge divorziato superstite
Nel caso in cui il/la defunto/a non si sia risposato/a, il divorziato ha diritto
alla pensione in presenza
delle seguenti condizioni:
deve essere titolare di assegno divorzile di cui all’art,
5 della legge 898/1970;
non deve essersi rispo-
sato; il passaggio a nuove
nozze esclude il coniuge
divorziato dal diritto alla
pensione ai superstiti anche
se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio
risulti sciolto per morte del
coniuge o per divorzio;
la data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato,
sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
risultino perfezionati, in
caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
2.3. Più coniugi divorziati superstiti
E’ possibile che alla data
del decesso dell’assicurato
o del pensionato risultino
esistenti più coniugi divorziati in possesso dei requisiti stabiliti dal secondo
comma dell’art. 9 della legge 898/1970 per il diritto alla
pensione ai superstiti.
In tale ipotesi, mancando nella norma qualsiasi
previsione circa le aliquote
di pensione spettanti ai coniugi divorziati, la ripartizione sarà operata dal Tribunale al quale gli interessati dovranno rivolgersi per
ottenere il riconoscimento
dei propri diritti e la deter-
minazione della relativa
misura.
Tenuto conto del principio stabilito dal terzo
comma del citato articolo 9
per l’ipotesi di concorso
del coniuge superstite con
uno o più coniugi divorziati
e considerata altresì la norma di salvaguardia dei diritti degli altri superstiti
contenuta nel successivo
4° comma della medesima
norma, l’importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile ai
coniugi divorziati è pari al
60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.
Qualora con più coniugi divorziati concorrano figli superstiti dell’assicurato o del pensionato aventi
titolo alla pensione di reversibilità o indiretta, sarà
riservato ai coniugi divorziati il 60% della pensione
diretta e ai figli le aliquote
per essi stabilite dalla legge.
Relativamente ai coniugi divorziati titolari di assegno divorzile, si richiamano le istruzioni fornite
con circolar n. 132 del 27
giugno 2001.
2.4. Contitolarità di coniuge superstite e più coniugi divorziati
In caso di concorso di
più coniugi divorziati con il
coniuge superstite il Tri-
SEGUE A PAGINA 10
10
Il nuovo
iornale
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GIUGNO 2012
SEGUE DA PAGINA 9
bunale provvede alla ripartizione della pensione di
reversibilità; in caso di cessazione del diritto di uno di
questi provvede ad una
nuova determinazione delle quote ripartendo tra i restanti la quota del coniuge
cessato.
Anche in tale fattispecie,
l’importo della pensione ai
superstiti complessivamente attribuibile al coniuge superstite e ai coniugi
divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o
che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.
3. Cessazione del diritto
Il diritto alla pensione ai
superstiti cessa per il coniuge superstite e/o per il
coniuge divorziato, qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge superstite e/o divorziato che
cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto
matrimonio spetta un assegno per una volta pari a
due annualità (art. 3 del
decreto legislativo lgt. 18
gennaio 1945, n. 39) della
quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del
nuovo matrimonio.
Qualora la quota di
detto trattamento sia stata
posta in pagamento in forma ridotta, l’importo da
prendere a base per la liquidazione della doppia annualità è quello corrisposto.
Si rammenta che in caso
di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il
coniuge divorziato titolare
di una quota della pensione di reversibilità ha diritto all’intero trattamento e
cioè al 60%; parimenti l’intero trattamento di reversibilità, pari al 60%, dovrà
essere erogato al coniuge
superstite qualora il coniuge divorziato cessi dal diritto alla prestazione di che
trattasi per le cause sopra
descritte.
Anche in tale fattispecie,
qualora uno dei contitolari della pensione ai superstiti (coniuge divorziato o
coniuge superstite) sia da ricomprendere tra i soggetti
destinatari del comma 5
dell’articolo 18 della legge
n. 111, la pensione sarà
erogata in forma ridotta
nulla rilevando che all’altro
soggetto che ha perso il diritto a tale trattamento
era corrisposta una quota di
pensione in forma intera.
Il diritto all’assegno in
parola si estingue per pre-
scrizione con il decorso di
dieci anni (art. 2946 C.C.)
Si rammenta che, in via
generale, nel caso che la
pensione risulti erogata,
oltre che al coniuge, anche
ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di
questi ultimi applicando le
aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare.
4. Figli minori, studenti
o inabili
Qualora vi siano figli
minori, studenti o inabili la
norma oggetto della presente circolare dispone che
la pensione ai superstiti
non deve essere ridotta.
Ciò posto, si precisa
quanto segue.
I figli minori, studenti di
scuola media superiore o
universitari, inabili devono
far parte del nucleo familiare alla data del decesso
dell’assicurato o del pensionato. Per i figli studenti
e per i figli inabili è richiesto che alla data del decesso del de cuius fossero a
suo carico.
Si rammenta che sono
equiparati ai figli legittimi:
figli adottivi e affiliati del
lavoratore deceduto (L.
04.05.1983 n.184 – Suppl.
ord. GU 133 – 17.05.1983)
figli naturali del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati
figli naturali non riconoscibili dal deceduto per i
quali questi era tenuto al
mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza,
nei casi previsti dall’art.
279 del codice civile
figli naturali non riconoscibili dal deceduto che
nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto
all’assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 del
codice civile;
figli nati dal precedente
matrimonio del coniuge
del deceduto;
figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del
deceduto
(DL
Lgt.
18.01.1945 n.39 art.2, 3°
comma–A.U. pag. 11);
nipoti minori dei quali
risulti provata la vivenza a
carico degli ascendenti;
minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge
(art.38 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818)
Qualora vi siano nel
nucleo familiare del dante
causa figli naturali, anche
GMilitari
dei
CIRCOLARE INPS-INPDAP
PENSIONE DI REVERSIBILITA’
NUOVI CRITERI
PER LA CONCESSIONE
minori, del coniuge superstite o nati da precedente
matrimonio del medesimo,
le Direzioni territoriali dovranno verificare che il genitore naturale non abbia
l’obbligo di erogare somme
a titolo di mantenimento
dei medesimi, in tale ipotesi
infatti le somme dovranno
essere valutate ai fini delle
verifica dell’effettivo mantenimento da parte del de
cuius nonché del requisito
del carico relativamente ai
figli studenti o inabili.
Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di pensione ai superstiti.
5. Articolo 1, comma
41, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Cumulabilità
della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario.
La norma in esame dispone che, in assenza di figli minori, studenti o inabili come individuati secondo
la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria (Art. . 22 , della legge 21
luglio 1965, n. 903), la quota di pensione ai superstiti liquidata in base al comma 5
dell’articolo 18 della legge n.
111 del 2011 soggiace ai limiti di cumulabilità’ previsti dall’articolo 1, comma 41,
della legge n. 335 del 1995.
Tali limiti di cumulabilità, infatti, trovano appli-
cazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al
solo coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle (v. in proposito circolari n. 234 del 25/08/ 1995 e
n. 38 del 20/02/1996).
L’articolo 1, comma 41,
della legge n. 335/1995, com’è noto, ha disposto l’incumulabilità di una quota
percentuale della pensione
ai superstiti in relazione ai
redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata
alla legge stessa.
Alla pensione ai superstiti o alla quota di pensione attribuita al coniuge superstite, divorziato, a più
coniugi divorziati ed al coniuge superstite si applicano le percentuali di cumulabilità con i redditi di cui all’art. 1, comma 41, della
legge n. 335/1998.
Ne consegue che ai fini
dell’applicazione del comma 41, della legge n.
335/1995, si deve tener
conto dei redditi assoggettati ad IRPEF di ogni contitolare ed eventualmente
operare la trattenuta di incumulabilità sulla quota
spettante al coniuge superstite o all’ex coniuge che
possiede redditi influenti.
6. Art. 6, comma 11 bis,
della legge 11 novembre
1983, n.638 : integrazione
al trattamento minimo.
Alla quota di pensione ai
superstiti, liquidata con il sistema retributivo o misto,
determinata secondo i cri-
teri dell’articolo 18, comma
5, della legge n. 111 del
2011, si applicano le disposizioni in materia di integrazione al trattamento minimo.
Relativamente ai trattamenti pensionistici di che
trattasi liquidati a coniuge
superstite e coniuge divorziato si precisa quanto segue.
In relazione ai criteri
enunciati dalla Corte di
Cassazione secondo cui il
trattamento corrisposto al
coniuge ed all’ex coniuge
costituiscono “un unico
trattamento” da corrispondere tra i suoi contitolari,
spiega efficacia il comma 11
bis, dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638
che dispone che le norme
per l’integrazione al trattamento minimo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari.
Di conseguenza, l’integrazione delle suddette pensioni non è soggetta a limiti
reddituali ed in caso di bititolarità è possibile integrare, compatibilmente con
il reddito, anche l’eventuale pensione diretta.
Nel caso che uno dei
contitolari della pensione ai
superstiti sia cittadino comunitario o extracomunitario, residente in uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia, in uno Stato aderente all’Accordo SEE
o in Svizzera, si ricorda
che non può beneficiare
dell’integrazione al trattamento minimo in base all’applicazione del principio di inesportabilità delle
prestazioni non contributive (Regolamento CEE n.
1247 del 1992).
Al riguardo si richiamano i messaggi n. 35872
del 06/07/92 e n. 42176 del
09/06/1996 nonchè le circolari n.15 del 16/01/93 e n.
circ. 10 del 30/01/2006.
7. Modalità di riliquidazione della pensione ai superstiti in caso di cessazio-
ne del diritto di uno dei contitolari.
Al riguardo si richiama
la circolare n. 159 del 2003
con la quale è stato recepito il criterio enunciato dalla Corte di Cassazione – Sezione Unite – con sentenza
del 10 ottobre 2002, n.
17888.
La sentenza della Suprema Corte ha stabilito
che, ai fini della riliquidazione della pensione in oggetto, assume rilevanza la
data di decorrenza della riliquidazione: ove tale data
sia posteriore al 30 settembre 1983 è operante il divieto di integrazione al trattamento minimo per superamento del limite di reddito e la conseguente impossibilità di cristallizzare
l’importo della pensione.
Alla luce del principio
affermato dalla Cassazione
andrà applicato l’art. 1,
comma 41, della legge n.
335/1995, il quale ha disposto l’incumulabilità di
una quota percentuale della pensione ai superstiti in
relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge
stessa.
8. Ulteriori prestazioni
collegate al reddito
Ai titolari dei trattamenti pensionistici ai superstiti liquidati secondo le
disposizioni del comma 5
del più volte citato articolo
18, qualora si trovino nelle
condizioni di legge previste,
si applicano le disposizioni
in materia di:
maggiorazione sociale
(articoli 1 e 2 della legge 29
dicembre 1988, n. 544 e
successive modificazioni);
importo aggiuntivo di
euro 154,94 (lire 300.000)
(articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
somma aggiuntiva
(quattordicesima mensilità
: articolo 5, commi da1 a4,
della legge n. 127 del 2007).
Il Direttore Generale:
Nori
Il nuovo
iornale
GMilitari
dei
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GIUGNO 2012
11
DIRITTO ASSOCIATIVO PER I MILITARI
IL PRIMATO
DEL DIRITTO EUROPEO
SU QUELLO NAZIONALE
L
a legittimità del divieto
imposto ai militari di
costituire associazioni
professionali, almeno
giuridicamente, è storia
passata, in quanto superata
dalla normativa europea.
Nell’anno 2001, infatti, una
riforma costituzionale ha
stabilito che “La potestà
legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento
comunitario” (art.
117,1°comma,Cost.). Da
allora, il diritto europeo ha
acquisito una forza sempre
più penetrante rispetto alle
fonti nazionali.
Alle fonti comunitarie,
infatti, è stata riconosciuta
una efficacia tale da
prevalere non solo sulle leggi
interne, ma anche sulle
norme nazionali di rango
costituzionale, mediante la
diretta applicazione da parte
dei giudici comuni.
Una tale intrusione del
diritto ultranazionale
nell’ordinamento giuridico
dei singoli Paesi membri ha
modificato la collocazione
gerarchica delle fonti
normative, ma soprattutto
l’equilibrio dei poteri di
controllo sulle leggi
nazionali. Si è aperta per il
giudice nazionale comune la
possibilità di sbrigliarsi dal
giogo della Corte
Costituzionale con la
possibilità di disapplicare le
leggi nazionali che sono in
contrasto con il diritto
comunitario. Cosa che
qualche decennio fa era
impossibile, a causa del
disposto dell’art. 134
Costituzione. La vera svolta,
però, è avvenuta il 01
dicembre 2009, quando è
entrato in vigore il Trattato
di Lisbona. Il Trattato di
Lisbona ha recato importanti
modifiche all’art. 6 del
Trattato dell’Unione europea
sul rispetto dei diritti
fondamentali dei cittadini
europei. Il primo paragrafo
del Trattato di Lisbona
riguarda la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione
europea (c.d. Carta di Nizza).
In particolare al par. 1 si
afferma che: “L’Unione
riconosce i diritti, le libertà e
i principi sanciti nella Carta
dei diritti fondamentali
dell’Unione europea del 7
dicembre 2000, adottata il 12
dicembre 2007 a Strasburgo,
che ha lo stesso valore
giuridico dei trattati”. E’ a
tutti evidente il diverso
valore giuridico che viene ad
assumere la Carta di Nizza a
seguito dell’entrata in vigore
del trattato di Lisbona, il
quale ha rafforzato la tutela
all’interno dei singoli Paesi
dei diritti fondamentali,
attribuendo alla Carta di
Nizza il medesimo valore
giuridico dei trattati.
La carta di Nizza, acquisendo
“lo stesso valore giuridico dei
trattati”, diviene diritto
comunitario e comporta
tutte le conseguenze, in
termini di prevalenza sugli
ordinamenti nazionali. In
altre parole, a seguito del
Trattato di Lisbona, una
legge interna che contrasta
con una norma della Carta di
Nizza ben potrà essere
disapplicata dal giudice
comune nazionale; il quale è,
pertanto, tenuto a dare
applicazione diretta al diritto
dell’Unione, di cui sospetta il
contrasto con un diritto
fondamentale, sancito sia
nella CEDU che nella Carta
di Nizza, in base al principio,
fondato sull’art. 11 Cost.
secondo cui “le norme di
diritto comunitario sono
direttamente operanti
nell’ordinamento interno”.
L’ovvia conseguenza di
questa rivoluzione
copernicana è l’ampliamento
sia della libertà di manovra
dei giudici comuni nazionali
che del patrimonio dei diritti
dei singoli cittadini europei.
A seguito di tale modifica,
che ha spostato in avanti i
confini dei giudici nazionali,
le prese di posizione da parte
della giurisprudenza dei
singoli Paesi membri non si
sono fatte attendere. Il
Consiglio di Stato, sez. IV,
nella sentenza nr. 1220/2010,
per esempio, ha affermato
che, le disposizioni della
CEDU sono “divenute
direttamente applicabili nel
sistema nazionale”.
L’affermazione, è stata
ripresa ed amplificata dalla
giurisprudenza successiva di
alcuni TAR. Il TAR Lazio,
sez. II, per esempio, in una
rivoluzionaria sentenza, la
nr. 11984/2010, ha affermato
che “fra le più rilevanti
novità correlate all’entrata in
vigore del Trattato [di
Lisbona], vi è l’adesione
dell’Unione alla CEDU”, cui
va ad aggiungersi la
riformulazione della
disposizione per cui i diritti
fondamentali, quali garantiti
dalla CEDU e quali risultano
dalle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri,
“fanno parte del diritto
dell’Unione in quanto
principi generali” (art. 6, par.
3, TUE). Ne deriva, a mente
del TAR Lazio, che “le norme
della Convenzione
divengono immediatamente
operanti negli ordinamenti
nazionali degli Stati (…), e
quindi nel nostro
ordinamento nazionale, in
forza del diritto comunitario,
e quindi in Italia ai sensi
dell’art. 11 della
Costituzione”. Lo stesso TAR
conclude, affermando che al
giudice comune si dà il
potere “di procedere in via
immediata e diretta alla
disapplicazione (delle leggi
statali contrastanti) in favore
del diritto comunitario,
previa eventuale pronuncia
del giudice comunitario ma
senza dover transitare per il
filtro dell’accertamento della
loro incostituzionalità sul
piano interno”. Come se non
bastasse, è giusto il caso di
evidenziare che nei primi 18
mesi di vigenza del Trattato
di Lisbona, si possono
rinvenire almeno sessanta
decisioni della Corte di
Cassazione (sia civili che
penali) che contengono un
riferimento alla Carta di
Nizza. Spiccano quelle in
tema di danni da
demansionamento. In esse si
impone al giudice del rinvio
di ispirarsi anche al principio
consacrato dall’articolo 1
della Carta, a mente del
quale “La dignità umana è
inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata”. Si badi
bene, l’art. 1 della Carta non
tratta in maniera diretta dei
danni da demansionamento,
eppure viene invocato. 3.
Conclusioni
A questo punto ci si chiede:
“Ma cosa centra tutto il
ragionamento fin qui fatto
con il superamento della
sentenza 449/99 e
segnatamente con la libertà
di riunione e di associazione
dei cittadini europei militari
residenti in Italia?”
Si riporta, di seguito, prima il
testo dell’art. 1475 del
Decreto Legislativo nr.
66/2010 e, subito dopo,
quello l’art. 12 della Carta di
Nizza, la quale risponde alla
necessità di definire un
gruppo di diritti e di libertà
di eccezionale rilevanza che
fossero garantiti a tutti i
cittadini dell’Unione,
nessuno escluso.
Articolo 1475 del D.Lgs
66/2010 - LIMITAZIONI
ALL’ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI
ASSOCIAZIONE E
DIVIETO DI SCIOPERO
1. La costituzione di
associazioni o circoli fra
militari è subordinata al
preventivo assenso del
Ministro della difesa.
2. I militari non possono
costituire associazioni
professionali a carattere
sindacale o aderire ad altre
associazioni sindacali.
3. I militari non possono
aderire ad associazioni
considerate segrete a norma
di legge e a quelle
incompatibili con i doveri
derivanti dal giuramento
prestato.
4. I militari non possono
esercitare il diritto di
sciopero.
Articolo 12 della Carta di
Nizza - LIBERTA’ DI
RIUNIONE E DI
ASSOCIAZIONE
Ogni individuo ha diritto alla
libertà di riunione pacifica e
alla libertà di associazione a
tutti i livelli, segnatamente in
campo politico, sindacale e
civico, il che implica il diritto
di ogni individuo di fondare
sindacati insieme con altri e
di aderirvi per la difesa dei
propri interessi.
2. I partiti politici a livello
dell’Unione contribuiscono a
esprimere la volontà politica
dei cittadini dell’Unione”.
Com’è evidente, il contrasto
tra la norma statale ed il
diritto comunitario è
talmente chiaro che non
ammette alcuna possibilità
d’interpretazione, a meno
che non si voglia sostenere
che i militari non sono
individui. La lettera della
norma non offre lo spunto
per elaborazioni che
consentano di esprimere
giudizi di valore, né il
pretesto per attribuire valore
giuridico a delle opinioni
prive di tale carattere.
E’ giusto il caso di ricordare,
prima delle conclusioni, che
“la partecipazione a riunioni
o manifestazioni di partiti,
associazioni e organizzazioni
politiche, o lo svolgimento di
propaganda a favore o
contro partiti, associazioni
politiche o candidati ad
elezioni politiche e
amministrative”, PUO’
ESSERE PUNITA CON LA
CONSEGNA DI RIGORE, ai
sensi dell’art. 751, punto 10,
DPR 90/2010. Si badi bene, la
consegna di rigore,
nell’Ordinamento militare, è
sinonimo di arresti
domiciliari, a seguito di un
giudizio sommario da parte
di un organo privo del
requisito di terzietà e, per
giunta, in assenza di un
difensore abilitato; è
sinonimo, altresì, di carriera
certamente devastata e rischi
per la conservazione del
posto di lavoro. C’è chi,
maliziosamente, sostiene che
il Codice dell’Ordinamento
Militare prevede la facoltà, e
non l’obbligo, per
l’Amministrazione di
esercitare il potere
disciplinare nei confronti di
chi svolge propaganda
politica, in quanto l’esercizio
di quel potere dipenderebbe
da chi,e a favore di,chi
,,,,,,,,,,,e svolta la propaganda
(“A pensar male
.......................... indovina” ). Se
così fosse, la norma
rappresenterebbe una grave
minaccia per la democrazia
del nostro Paese, che
andrebbe contrastata con gli
strumenti offerti
dall’Ordinamento.
In conclusione.
Ora alla luce del combinato
disposto delle norme
summenzionate e dal diritto
“vivente” che la Corte di
Giustizia Europea che ha,
peraltro, stabilito nei due
fondamentali principi, nei
rapporti giuridici tra Stati
membri ed U.E. e cioè: 1°).
LA DIRETTA EFFICACIA
DEL DIRITTO
COMUNITARIO,
significando con ciò
l’immediata e diretta
cogenza delle norme europee
(regolamenti, direttive e
decisioni); 2°) IL PRIMATO
DEL DIRITTO EUROPEO
SU QUELLO NAZIONALE,
significando con ciò che,
qualora una norma statale
contrasti con una europea, si
dovrà disapplicare la norma
statale ribadendo
Ulteriormente; che chi opera
in maniera difforme da
quanto l’ EUROPA stabilisce
s i mette nella condizione di
essere “soggetto
inadempiente” alle norme
comunitarie e
“residualmente” alle norme
nazionali.
“alea iacta est”
––––––––––
Fonti:
Suprema Corte di
cassazione:
EUROMIL militari europei
Vari forum sui diritti dei
Militari
Tribuno della plebe
12
Il nuovo
iornale
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GIUGNO 2012
GMilitari
dei
N e ws per i consuma to r i
I MINORI VIAGGIANO
CON UN PROPRIO
DOCUMENTO
Secondo il decreto legge 135/2009, a partire dal 26
giugno 2012, i minori non possono più essere iscritti sul passaporto dei genitori per viaggiare, ma devono avere il proprio documento di viaggio individuale (lasciapassare, carta d’identità valida per l’espatrio,
passaporto).
In particolare, il nuovo passaporto è fornito di un
microchip, e solo al compimento dei 12 anni di età vengono acquisite anche le impronte e la firma digitalizzata.
La validità del documento è di:
• 3 anni per i bambini fino ai 3 anni;
• 5 anni dai 3 ai 18 anni.
Si ricorda che per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario il consenso di entrambi i genitori, coniugati o meno (quindi anche conviventi, separati, divorziati o genitori naturali), i quali dovranno firmare il proprio assenso presso l’ufficio in cui si
presenta la documentazione.
Se un genitore è impossibilitato a presentarsi per
la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto
Ricordiamo che è possibile richiedere il passaporto per minori presso:
• Questura;
• l'Ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza;
• la stazione dei Carabinieri;
• il Comune di residenza.
Fonte: ADICONSUM
DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO:
CAMBIA LA DURATA
L'art. 7 del Decreto Legge n. 5 del 9 Febbraio
2012 ha introdotto nuove modalità di durata e scadenza per tutti i tutti documenti di riconoscimento,
cioè ogni documento dotato di fotografia e rilasciato da una pubblica amministrazione, documenti
di identità e / o elettronici.
Nel particolare la validità è di:
• TRE anni, per i minori di 3 anni;
• CINQUE anni, per i minorenni;
• DIECI anni per ogni documento di riconoscimento
dotato di fotografia e rilasciato da pubblica amministrazione
Fonte: ADICONSUM
FONDO PER I NUOVI NATI
PROROGATO DI TRE ANNI
La legge di Stabilità ha rinnovato per altri 3 anni il
Fondo di credito per i nuovi nati: la proroga comprende
tutti i nati negli anni 2012, 2013 e 2014.
Il Fondo di credito per i nuovi nati è un prestito garantito di 5 mila euro, a tassi agevolati e con una durata non superiore a cinque anni, che possono richiedere tutte le famiglie che hanno un bambino nato
o adottato nel 2012, nel 2013 e nel 2014.
In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è consentito un solo finanziamento per ogni
bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o
affido condiviso. Per i figli nati nel 2011 il termine delle domande per il fondo scade il 30 giugno 2012.
Le richieste possono essere presentate direttamente nelle banche o presso gli intermediari finanziari
che hanno aderito all'iniziativa. L’elenco completo lo
si può trovare sul sito www.abi.it oppure www.fondonuovinati.it .
Fonte: ADICONSUM
TELEFONATE DALL’ESTERO
MENO CARE DAL 1° LUGLIO 2012
A partire dal 1°luglio
2012, fino al 1° luglio 2014,
le tariffe per telefonare,
mandare sms e collegarsi
con il cellulare a Internet
dall’estero continueranno
a scendere. L’operazione
“riduzione dei costi” avverrà in tre fasi.
1°LUGLIO2012:
• telefonare da un Paese dell’Unione Europea avrà
un costo di 29 centesimi di euro al minuto, rispetto ai
35 cent. che si pagano oggi, e il costo per ricevere telefonate scenderà a 8 cent. contro gli 11 attuali;
• inviare sms costerà 9 cent. anziché 11 cent;
• collegarsi ad Internet con un cellulare costerà 70
cent. per un Megabyte (sempre consigliabile disattivare sul cellulare ogni collegamento alla rete automatico e utilizzare Internet solo quando necessario);
LUGLIO 2013:
• telefonare da un Paese dell’Unione Europea avrà
un costo di 24 centesimi al minuto, e ricevere telefonate 7 cent.;
• inviare sms costerà 8 cent;
• collegarsi ad Internet con un cellulare costerà 45
cent. per un Megabyte;
• LUGLIO 2014:
• telefonare da un Paese dell’Unione Europea avrà
un costo di 19 centesimi al minuto, e ricevere telefonate 5 cent;
• inviare sms costerà 6 cent;
• collegarsi ad Internet con un cellulare costerà 20
cent. per un Megabyte.
Per quanto concerne le telefonate effettuate dal telefono fisso costeranno in base all’operatore telefonico
del luogo dove si telefona.
Nei prezzi indicati non è conteggiata l'Iva che ad oggi
è al 21%.
Fonte: ADICONSUM
CASA: BONUS
PER RISTRUTTURARE
Novità per le detrazioni Irpef per gli interventi di
ristrutturazione e di riqualificazione energetica
della propria abitazione. Le ha stabilite il Decreto
Sviluppo approvato nel Consiglio dei Ministri del
15 giugno scorso. Vediamole nel dettaglio:
Interventi di ristrutturazione dell’abitazione:
• La detrazione dei costi sale dall’attuale 36% al
50%.
• Il tetto massimo detraibile è di 96.000 euro di
spesa
• Il recupero di quanto speso viene “spalmato” su
10 anni.
(Nel caso di spesa di 96.000 euro, quindi, si recuperano alla fine dei 10 anni, 48.000 euro)
Interventi di riqualificazione energetica dell’abitazione:
• la detrazione, attualmente del 55%, sarà del 50%
a partire dal 1° gennaio 2013
• il tetto massimo detraibile può arrivare fino ai
100.000 euro
• il recupero di quanto speso viene, anche in questo caso, spalmato su 10 anni.
In ambedue i casi le detrazioni ai fini Irpef rimangono in vigore fino al 30 giugno 2013. Scaduto
tale termine, sembra che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica non verranno
più rinnovati.
Il saldo dei lavori va effettuato entro il 30 giugno
2013, anche se i lavori non risultano ultimati entro
tale data.
Come fare per ottenere il bonus?
Condizione obbligatoria è il pagamento dei lavori mediante bonifico bancario entro il 30 giugno
2013 e la conservazione di tutte le fatture degli interventi per i quali si richiede la detrazione.
A questo punto si aprono due distinti percorsi:
in caso di interventi di ristrutturazione:
• indicare, nella Dichiarazione dei redditi, il
nome del percettore delle somme versate
in caso di interventi di riqualificazione
• inviare, per via telematica, entro 90 gg. dalla
fine dei lavori, le certificazioni sulle caratteristiche
dei lavori o dei materiali utilizzati all’Enea.
Chi ha diritto al bonus
Il bonus spetta a coloro che sostengono le spese,
che possono essere quindi i proprietari degli immobili, ma anche gli inquilini o altri soggetti (parenti
dei proprietari o degli inquilini).
In caso di persona tra i 75 e gli 80 anni d’età, la
detrazione sarà spalmata su 5 anni, invece che 10;
se ultraottantenne, la detrazione scende a 3 anni.
IMPORTANTE: I DUE BONUS NON SONO CUMULABILI FRA LORO!
Fonte: ADICONSUM
Il nuovo
iornale
GMilitari
dei
GIUGNO 2012
PARLAMENTO
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13
SI AL DECRETO MINISTERIALE DA CAMERA E SENATO
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI D’ARMA
PER L’ANNO 2012
I
l Parlamento ha
esaminato lo “Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di
previsione della spesa
del Ministero della difesa per l’anno 2012, relativo a contributi ad enti,
istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi” - Atto 482. Nella
relazione illustrativa si
evidenziano, nel dettaglio, i seguenti criteri di
ripartizione dei fondi:
1. Associazioni combattentistiche – Fascia
“A”.
Non è stato previsto
alcun contributo, atteso
che l’articolo 2195 del
D.Lgs. n. 66/2010, ai
sensi del quale era stato
stanziato il contributo
da erogare in favore delle Associazioni combattentistiche per il triennio 2009-2011, ha esaurito la propria efficacia e
che non è subentrata alcuna norma di proroga
del relativo finanziamento, sul piano di gestione n. 2 del cap. 1352
(sul quale il Ministero
dell’Economia e delle Finanze accredita i fondi)
non risulta allocata alcuna risorsa finanziaria
disponibile per erogare
il contributo in favore
dei Sodalizi in parole.
2. Unione Nazionale
Italiana Reduci di Russa
(U.N.I.R.R.) - Fascia “A”.
Le suddette conclusioni riguardano anche
l’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia
(U.N.I.R.R.) che, pur essendo Associazione
Combattentistica, non
aderisce alla Confederazione delle Associazioni
Combattentistiche e
Partigiane e non è inserita nella tabella “A” annessa alla legge n.
93/1994, ma è inclusa
tra le Associazioni militari riconosciute dal Dicastero ai sensi dell’art.
941 del D.P.R. n.
90/2010.
3. Associazione d’Arma – Fascia “B”.
Le Associazioni d’Arma costituiscono la consolidata espressione della
continuità ideale tra i militari in servizio e coloro
che sono in congedo ed
assolvono a quella funzione fondamentale intesa a mantenere vivo e vitale il rapporto tra i cittadini in armi e coloro che
non lo sono, stimolando
l’interesse per il mondo
militare e svolgendo, tra
l’altro, l’importante funzione di veicolo informativo su tale contesto anche attraverso la rievocazione delle glorie e de fasti del passato.
In aderenza a quanto
stabilito nelle risoluzioni
n. 7-00129 – On. Ascierto
ed altri, n. 7-00135 - On.
Villecco Callipari ed altri
e n. 7-00136 – On. Di Stanislao approvate dalla IV
Commissione (Difesa)
della Camera nell’attuale
legislatura (recanti, tra
l’altro, l’invito a incrementare i contributi da
Consiglio nazionale delle Associazioni d’Arma...........................................5.300,00
Associazione nazionale del fante ..................................................................13.600,00
Associazione nazionale marinai d’Italia ......................................................14.050,00
Associazione Arma aeronautica....................................................................13.600,00
Associazione nazionale carabinieri ..............................................................16.400,00
Associazione nazionale paracadutisti d’Italia ..............................................8.350,00
Associazione nazionale Arma di Cavalleria .................................................6.900,00
Associazione nazionale genieri e trasmettitori d’Italia..............................6.900,00
Associazione nazionale ufficiali tecnici dell’Esercito italiano..................2.600,00
Associazione nazionale autieri d’Italia ..........................................................5.300,00
Associazione nazionale alpini........................................................................16.400,00
Associazione nazionale artiglieri d’Italia ....................................................10.800,00
Associazione nazionale bersaglieri...............................................................10.800,00
Associazione nazionale carristi d’Italia .........................................................6.900,00
Associazione nazionale granatieri di Sardegna ...........................................4.800,00
Associazione lagunari truppe anfibie.............................................................3.750,00
Le Commissioni Difesa della Camera dei Deputati e del Senato hanno espresso parere favorevole in merito allo Schema di decreto ministeriale, presentato dal Governo. Riconoscendo l’alto valore delle attività svolte dalle associazioni d’arma nel tenere vivi gli ideali e l’amor di Patria, lamentata l’esiguità dei contributi disponibili, per quanto incrementati del 25% rispetto alla
dotazione 2011, esprime parere favorevole, osservando tuttavia che, ai fini di
una più efficace razionalizzazione dell’allocazione delle risorse disponibili sarebbe opportuno, per ogni singola associazione menzionata nel riparto, vincolare i contributi:
a) all’effettivo numero degli iscritti;
b) ai bilanci riferiti all’ultimo triennio;
c) a un esaustivo elenco delle attività svolte.
La Commissione ricorda altresì l’impegno assunto dal Governo nel corso della discussione del provvedimento a provvedere quanto prima all’erogazione
dei contributi alle associazioni combattentistiche anche per l’anno 2012.
destinare a tale fascia di
Associazioni), si è provveduto a destinare alle
Associazioni d’Arma la
somma complessiva di
159.450 Euro prevedendo
un aumento (+25% circa)
rispetto all’assegnazione
disposta nel 2011
(132.443 Euro).
Sono state peraltro
escluse dalla ripartizione
l’Associazione Nazionale
Amministrazione Militare e l’Associazione Nazionale Cappellani Militari
in quanto rinunciatarie.
4. Associazioni di categoria, Enti, Istituti Culturali, Scientifici, Tecnici
– Fasce “C”, “D” ed “E”.
Per quanto riguarda
gli organismi in argomento è stato garantito
un incremento del 18%
circa rispetto ai contributi assegnati nel 2011,
avendo cura di non prevedere erogazioni inferiori ai 1.500 Euro
(A.N.U.M.P.S.E., Associazione Nazionale “Nastro
Verde” e Società Geografica Italiana).
In conseguenza della
conversione in legge del
Decreto Legge n. 16 del
2012 in materia fiscale è
stat approvata una disposizione (art. 13 comma 1quinquies) ai sensi della
quale è stato disposto un
accantonamento sul capitolo n. 1352 dello stato di
previsione del Ministero
della Difesa pari a 4.260
Euro.
Tale accantonamento
ha comportato la riduzione delle assegnazioni già
disposte per ciascun sodalizio dell’1.63% circa
che è stata applicata a
tutti gli aventi titoli indistintamente.
SCHEMA
Il Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze decreta per
l’anno 2012, l’importo del
contributo in favore di
enti, associazioni, fondazioni e altri organismi, di
cui alla tabella “C” allegata alla legge 12 novembre
2011, n. 183, iscritto nel
capitolo 1352 dello stato
di previsione del Ministero della Difesa, è così ripartito:
Associazione nazionale commissariato militare..........................................3.950,00
Associazione nazionale sanità militare italiana...........................................2.600,00
Associazione nazionale aviazione dell’Esercito...........................................3.950,00
Unione nazionale ufficiale in congedo d’Italia...........................................34.850,00
Gruppo decorati ordine militare d’Italia .......................................................2.100,00
Unione nazionale sottoufficiali italiani..........................................................2.650,00
Associazione nazionale sottoufficiali d’Italia ...............................................2.650,00
Associazione nazionale ufficiali di Marina
provenienti dal servizio effettivo ....................................................................1.460,00
Associazione nazionale “Nastro Verde”.........................................................1.460,00
Società geografica italiana ................................................................................1.460,00
Associazione nazionale per l’assistenza ai figli minorati
di dipendenti ed ex dipendenti militari e civili della Difesa ...................29.500,00
Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell’Aeronautica ......7.860,00
Lega navale italiana..........................................................................................15.800,00
Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente.
14
Il nuovo
iornale
■
GIUGNO 2012
GMilitari
dei
CONSULENZE
Domanda
di pensione
Sono prossimo al compimento dei 57
anni di età . Considerando che la
normativa pensionistica è de jure
condendo e il 30 giugno 2012 lo
abbiamo abbandonato alle spalle, posso
presentare la domanda di pensione
,visto i tempi tecnici per il suo
protocollo (12 mesi e non prima di 9
mesi)?.
Non sono state diramate nuove
disposizioni per la cessazione, pertanto
la domanda può essere presentata
(includendo per sicurezza il mese
aggiuntivo dal 2012). Sarà la Direzione
generale a fornire motivi di diniego se
ritiene che non vi siano i presupposti
per l’accoglimento.
Maggiorazioni
di 1/6
Sono un ispettore del corpo forestale.
Ho letto su un comunicato sindacale
che le maggiorazioni del quinquennio
che derivano dal decreto legislativo
n.165/1997 valgono per intero per chi ha
il sistema retributivo mentre chi ha il
sistema misto valgono solo fino al
31.12.1995, potrei avere una maggiore
delucidazione?
La maggiorazione di 1/5 ai fini
contributivi permane anche dopo il
31.12.95 ; la differenza è che per il
sistema contributivo, dal 01.01.1996 la
pensione viene calcolata maggiorando il
33% del reddito annuo per la
percentuale ISTAT,. Dall’imponibile
ricavato si recupera la quota reddituale
(ora 4,57%) e si somma alle altre due
quote di pensione “A” e “B” (art. 1. L.
335/95). Questa procedura permette di
recuperare però in quota “B” la
percentuale maturata dal 01.01.1996 (art.
2 L. 335/95).
Reversibilità
al figlio invalido
Per avere la reversibilità dei genitori il
figlio deve essere invalido? In che
percentuale? Tale invalidità deve averla
prima della morte dei genitori?Deve
essere convivente o anche a carico? Se
ha altre pensioni tipo inabilità al
servizio per cui è stato riformato può
avere tale pensione?
La reversibilità spetta per intero nel caso
l’avente titolo sia permanentemente
inabile a proficua attività lavorativa o
sia connessa a particolari condizioni di
legge, altrimenti la stessa si riduce nelle
percentuali previste. Il beneficiario deve
però rispondere a determinati requisiti
economici oltre i quali non è possibile
cumulare i redditi. Il diretto interessato,
se titolare di trattamento privilegiato,
può cumulare altri redditi solo se ha
maturato la massima anzianità
contributiva.
Fanno eccezione i trattamenti
risarcitori che non hanno limiti di
cumulo.
QUOTA UNA TANTUM
IN CASO DI NUOVO MATRIMONIO
Alla vedova, nell’ipotesi di nuove nozze, viene revocata la pensione di reversibilità ma, le viene erogata la “doppia annualità”, pari a due annualità
della pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, a titolo di
liquidazione in capitale della pensione di reversibilità che cessa di essere corrisposta.
La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se ci sono figli che
percepiscono la pensione. In questo caso i figli avranno diritto ad un aumento
della loro quota.
L’assegno “una tantum” spettante, ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. luogotenenziale 18 gennaio 1945 n. 39, al coniuge che cessi dal diritto alla pensione di reversibilità per sopravvenuto matrimonio è determinato, nell’ipotesi
di contitolarità, nella misura pari a due annualità della sola quota di pensione spettante al coniuge stesso, e non già in misura pari a due annualità del
trattamento complessivamente erogato.
Nella circostanza ritengo opportuno precisare e richiamare la Sua attenzione sulle limitazioni per differenza di età.
Ricordo che per le pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2012, la Legge n. 111 del
2011 ha stabilito che l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti
viene ridotta in caso in cui l’assistito abbia contratto il matrimonio dopo i 70
anni d’età e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. La riduzione è del 10 per cento per ciascun anno di matrimonio mancante rispetto
al numero di 10. In caso di frazione di anno, la riduzione percentuale è determinata in proporzione. Tale disposizione non si applica nei casi di presenza
di figli di minore età, studenti, o inabili.
Resta fermo il regime di cumulabilità.
Enzo Ruggieri
CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA MAURIZIANA: NORME APPLICATIVE E QUESITI
STRALCIO DELLE NORME
APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA MAURIZIANA AL MERITO DI DIECI LUSTRI DI
CARRIERA MILITARE.
- DIRETTIVA EDIZIONE 1997
REQUISITI
La concessione della Medaglia
Mauriziana è subordinata al
possesso, da parte dei richiedenti, di due requisiti:
a) CINQUANT’ANNI DI SERVIZIO MILITARE UTILE
Per il raggiungimento dei 50
anni di servizio militare utile
(sono sufficienti 49 anni, 6 mesi e 1 giorno) sono considerati
validi:
1. il servizio militare comunque prestato;
2. le campagne di guerra;
3.il servizio prestato in zone di
intervento per conto dell’ONU
o in forza di accordi multinazionali (deve comunque risultare nel foglio matricolare);
4. il 50% dell’effettivo servizio
di pilotaggio per i piloti e os-
servatori; del servizio prestato
quale componente degli equipaggi fissi di volo, con percezione della relativa indennità;
5. il 50% del periodo totale di
reparto di campagna e di imbarco (sono da considerarsi
utili tutte le destinazioni con
la dicitura DIFIN “A” o “B”, i
periodi trascorsi nei Reparti di
campagna anche prima dell’entrata in vigore della legge
78/83, viceversa non possono
essere considerati validi i periodi trascorsi negli Enti Centrali su parere contrario del
Consiglio di Stato);
6. per intero il servizio in Comando;
7. per intero il servizio in direzione;
8. per intero i corsi universitari per gli Ufficiali per i quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento;
9. i 4 anni di navigazione mercantile effettuata per il conseguimento del titolo professionale marittimo di C.L.C. per
gli Ufficiali per i quali è richie-
sto specificatamente il possesso di tale titolo ai fini del reclutamento.
Le maggiorazioni previste dai
numeri 2., 3., 4., 5., 8. e 9. non
sono tra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo, salvo il diritto per l’applicazione
del trattamento più favorevole.
b) COMPORTAMENTO ALTAMENTE MERITEVOLE
DURANTE IL SERVIZIO
PRESTATO
Il requisito della “meritevolezza“ della carriera militare deve
emergere dalla documentazione matricolare e caratteristica
dell’interessato. Dalla medesima dovrà risultare la presenza
di note di qualifica positive riferite a tutto l’arco della carriera prestata. In particolare
l’interessato non dovrà aver
conseguito negli ultimi venti
anni di servizio effettivo, giudizio di “inferiore alla media”
o “nella media” in schede valutative, ovvero giudizio equipollente in rapporti informativi. Qualora, viceversa, risultas-
sero documenti valutativi con
qualifica finale non positiva
(IAM, NM) il Comando di appartenenza dovrà allegare alla
documentazione anche copia
conforme del documento in
questione.
Fonte: ANUTSA
Q U E S I T I
Quali sono le maggiorazioni che portano ai famosi 50 anni
esempio incarichi espletati, corsi effettuati (IGP) corso di
infermiere.
Sono specificati nel paragrafo “a”, punti dall’ 1 al 9.
Il servizio prestato in qualità di Comandante Interinale di
Stazione CC e di Camandante di squadra mortai sono considerati periodi utili per ottenere le maggiorazione del 50
per cento?
Il periodo prestato in qualità di Comandante Interinale di Stazione CC e di Camandante di squadra mortai sono periodi validi per ottenere la maggiorazione del 50%?Con cordialità.
Alcuni anni fà mio padre ha ricevuto la medaglia mauriziana
ma purtroppo di recente abbiamo subito un furto in casa e
tra gli oggetti rubati vi è anche questa medaglia cosa posso fare per far riavere una medaglia a mio padre? Spero in
una risposta da parte vostra,tante
Purtroppo non esistono norme per il rilascio o la concessione del duplicato della Medaglia Mauriziana né per altre decorazioni sia al Valore Militare che al Merito di Guerra. Purtroppo Le resta solo il Diploma di concessione. Tuttavia provi a presentare domanda al MINISTERO DELLA DIFESA –
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE –
Stato Giuridico Ricompense, Onorificenze e Provvidenze - Viale dell’Esercito 186 -ROMA CECCHIGNOLA ,chiedendo il duplicato ed allegando copia del diploma e della denuncia all’A.G.
Il nuovo
iornale
GMilitari
dei
INPDAP ■
GIUGNO 2012
15
CONSULENZE
Chiusura Enti
indennità di
trasferimento
Premesso che il XXXXXXXXX
giugno c.a. il mio ente verrà chiuso e
ridimensionato e che al suo posto
nasceranno un distaccamento
aeronautico e una squadriglia;
Visto che quando è avvenuta
l’incontro con la D.I.P.M.A. per
comunicarci la sorte di ognuno di noi,
chi voleva essere accontentato e
trasferito presso un’altra sede a lui
gradita, è stato costretto a
ripresentare l’annesso 2 con la
seconda firma per accettare la
seguente condizione
(testualmente):”CON LA PRESENTE
SOTTOSCRIZIONE ATTESTO
LIBERAMENTE, ALTRESI’, DI
ESSERE A CONOSCENZA E DI
ACCETTARE CHE IL
TRASFERIMENTO PRESSO IL
COMUNE OVE SONO UBICATE LE
SEDI INDIVIDUATE, ANCORCHE’
NON CORRISPONDENTI A QUELLE
RICHIESTE, AVVERRA’, AI FINI
AMMINISTRATIVI, “A DOMANDA”,
SENZA LA CORRESPONSIONE DEI
BENEFICI CONNESSI ALLA LEGGE
86/2001, AL D.P.R. 163/2002 E ALLA
L. 836/73 E LORO SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI,
ATTESA LA PRESENZA DI UN
INTERESSE PERSONALE ALLA
MOVIMENTAZIONE.”
Tenuto conto che il su indicato
ridimensionamento sarebbe dovuto
avvenire il 31.12.2011 con decreto già
firmato e poi sospeso sino alla data
del 30 giugno c.a.
Visto che la ns. movimentazione
avverrà a far data xxxxxxxx 2012,
chiedo se il tutto è legale o se
possiamo intentare una qualche
azione per potere avere diritto a
qualsivoglia indennità?
Ben conosco questo sistema di far
“risparmiare” l’amministrazione
prospettando possibili trasferimenti in
sedi lontanissime, al fine di indurre a
presentare una domanda per una sede
concordata.
Il trucco, lo dico sempre, è tener duro
e non accettare ricatti., ma sono
consapevole che chi ha famiglia si
trova nell’oggettiva difficoltà di
seguire il mio consiglio.
Tanto premesso, la dichiarazione che
vi hanno fatto firmare è subdola
perchè ricomprende anche l’ipotesi in
cui voi non veniate trasferiti nelle
sedi richieste (ANCORCHE’ NON
CORRISPONDENTI A QUELLE
RICHIESTE) e ciò è inaccettabile.
Il guaio è che chi ha firmato questa
scellerata dichiarazione si è forse
inguaiato definitivamente. Il mio
consiglio è di rivolgervi ad un legale
che conosca il diritto militare e che
possa esaminare più
approfonditamente la vostra
situazione.
Partita IVA
Vorrei sapere se è possibile per un
militare laureato in scienze
investigative chiedere il rilascio della
licenza da investigatore privato alla
prefettura aprendo ovviamente la
partiva iva.
Ovviamente so che l’attività
secondaria non deve essere in
contrasto con il lavoro principale,
ma è possibile e si deve chiedere
qualche nulla osta?
L’assegnazione di un codice di
partita IVA è finalizzato allo
svolgimento di un’attività
imprenditoriale o professionale
caratterizzata al perseguimento di un
utile.
Tale finalità è però vietata per un
dipendente militare, se non per i casi
espressamente indicati in un
apposita circolare del Ministero della
difesa. A titolo di esempio, è
ammessa l’attività di insegnamento e
lo svolgimento della professione
medica, ma, fuori di questi casi, è
possibile esercitare solo attività per
le quali sia previsto il solo rimborso
spese.
Ne discende che lei non può
svolgere, nemmeno part time,
l’attività di investigatore privato.
Eventuale ricorso
avverso il giudizio
del Comitato di Verifica
Sono un Maresciallo in pensione dal
2007 dell’Aeronautica Militare; dopo
circa otto anni di attesa sono venuto
a conoscenza che nel mese di
Novembre 2011, il Comitato di
Verifica ha bocciato la mia causa di
servizio “Gastroduodenite cronica
HP+ “ categoria 7 a vita , avevo
chiesto Equo indennizzo e
Privilegiata e sono in attesa della
notifica del procedimento.
Mi conviene fare ricorso dopo la
notifica?
Il ricorso ha possibilità di successo
solo se effettivamente la patologia è
dipendente da causa di servizio, ma
questa può dircelo un medico, non
un avvocato. Quindi, il primo passo
è quello di sottoporsi
all’accertamento medico del caso e,
in caso di riscontro positivo,
rivolgersi poi ad un avvocato che
però conosca la materia.
(a cura dell’avv. Giorgio Carta)
Permesso Mensile
Lex 104 del 1992
Sono un ispettore capo della polizia
di stato ed ho inoltrato a luglio ed
ad ottobre del 2006 due autonome
istanze per ottenere i tre giorni di
permesso mensile ex legge 104/1992.
sulla prima istanza
l’amministrazione ha negativamente
risposto, in quanto secondo
l’amministrazione nel mio caso
manca il presupposto della
“continuità” stante la lontananza tra
la mia abitazione e quella di mia
madre “portatrice di handicap in
una situazione di gravità”, circa
500Km. Sulla seconda non ho
ancora ricevuto alcuna risposta.
Cosa posso fare?
Sotto il profilo procedurale:
Il termine per proporre il ricorso
avverso il silenzio
dell’amministrazione decorre dopo
90 giorni dalla presentazione della
domanda, continua fintanto che
perdura l’inadempimento e cessa,
comunque, trascorso un anno dalla
stessa domanda.
La domanda del 12.10.06 è
successiva a quella presentata in
data 29.07.06, sulla quale
l’amministrazione si è pronunciata
con una determinazione negativa.
La legge prevede la reiterazione
delle istanze nel caso in cui siano
scaduti i termini per proporre
ricorso, salvo che l’amministrazione
abbia già preso una decisione in
merito.
Ciò significa che sulla istanza del
12.10.06 non appare possibile alcuna
risposta da parte della
amministrazione, la quale si è già
espressa sulla identica domanda
presentata in data 29.07.06.
Sarà, dunque, opportuno riproporre
una terza istanza diversa dalle
precedenti; in particolare, la nuova
istanza dovrà contenere l’evidenza
della sussistenza dell’elemento della
“continuità” dell’assistenza.
Sotto il profilo sostanziale:
La risposta negativa
dell’amministrazione sulla prima
istanza è opinabile in quanto si
regge su di una interpretazione di
una circolare dell’INPS; tale istituto
senz’altro non è preposto per la
formazione dell’orientamento
giurisprudenziale.La predetta
interpretazione certamente
restrittiva del dettato normativo
potrebbe, infatti, non trovare
accoglimento in sede
giurisdizionale. Si rappresenta che
dopo la modificazione della Legge
104/1992, operata dalla Legge
53/2000, che ha espunto la
convivenza dai presupposti
indispensabili per poter fruire del
beneficio in esame, il requisito della
“continuità” non deve essere inteso
in senso materiale ed
infermieristico, quanto piuttosto in
senso morale come presenza
periodica e costante.
Riammissione
in servizio a seguito
di giudizio
di inidoneità al servizio
La Commissione medica di 1^
istanza mi ha giudicato non idoneo
in via permanente al servizio.
Conseguentemente ho esercitato il
diritto di poter far istanza nei
termini di legge per transitare nei
ruoli civili e sono in attesa di
transito. Nelle more di questa attesa,
la mia patologia è in via di
guarigione con recupero
permanente della funzionalità
dell’arto, come sostenuto dal mio
consulente medico in sede di visita
dinanzi alla predetta commissione.
Cosa posso fare per essere
riammesso in servizio?
La questione sottoposta è
disciplinata dal DPR 33971982
nonché dal DPR 3/1957. In
particolare si osserva che alla
fattispecie in esame è applicabile la
norma del T.U. sul pubblico impiego
che prevede la riammissione del
personale cessato dal servizio per
dimissioni, collocamento a riposo o
decadenza dall’impiego nei casi
previsti dall’art. 127 e che
quest’ultimo articolo è stato
dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale nella parte in cui non
comprende tra le fattispecie di
cessazione del rapporto di pubblico
impiego in ordine alle quali è
possibile la riammissione in servizio
la dispensa dal servizio per motivi
di salute. Alla luce di tale
osservazione non potrebbe non
essere ritenuto costituzionalmente
illegittimo l’art. 13 del DPR
339/1982 secondo cui il personale
trasferito ad altri ruoli
dell’amministrazione non può
essere riammesso nel ruolo di
provenienza. Pertanto, venuta meno
l’infermità che aveva determinato la
cessazione del servizio di polizia, il
dipendente può chiedere ed ottenere
di essere riammesso nel ruolo di
provenienza. Nel caso in esame, è
necessario attendere la completa e
totale guarigione per far istanza di
riammissione in servizio; in caso di
risposta negativa da parte
dell’amministrazione questo
provvedimento può essere
impugnato dinanzi al TAR. Sempre
nel caso in esame non sarebbe
opportuno interrompere il transito
nell’amministrazione civile al fine di
non perdere i previsti benefici
retributivi.
A CURA DEL SIAP POLIZIA
16
Il nuovo
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iornale
GIURISPRUDENZA
GIUGNO 2012
GMilitari
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CORTE DEI CONTI DEL LAZIO
PENSIONE PRIVILEGIATA E ASSEGNO
RINNOVABILE PER 4 ANNI DI CONGEDO
L
a Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la
regione Abruzzo ha pronunciato la SENTENZA n.
118/2012 nel giudizio proposto dal signor OMISSIS
contro Ministero dell’interno, FATTO E DIRITTO
il signor OMISSIS, Assistente Capo della Polizia di Stato in quiescenza dal 5.03.1995, con domande del
26.03.1995 e del 18.07.1995 ha chiesto al Ministero dell’Interno la concessione della pensione privilegiata, in
relazione ad alcune patologie riconosciute dipendenti
da causa di servizio ed ascrivibili per cumulo alla 8^
categoria, Tab. A, con assegno rinnovabile per anni 4
dal congedo e, se liquidabile, indennità una tantum di
Tab. B pari a cinque annualità di pensione di 8^ categoria (cfr. verbale della C.M.O. di Chieti n. 1213 del
09.05.1996 e successivo parere del C.P.P.O. n. 8569/98
nell’adunanza n. 162 del 23.10.1998);
-l’istanza di trattamento privilegiato è stata però respinta dal Ministero dell’interno con decreto negativo
n. 12872 in data 21.07.1999, nel presupposto che le patologie in discorso, non avendo comunque comportato
l’inabilità al servizio, non diano diritto a pensione privilegiata; è stata invece liquidata la suddetta una tantum pari a cinque annualità di 8^ categoria;
-l’interessato contesta quest’ultima determinazione, ritenendo che alla fattispecie sia applicabile l’art. 67 anziché l’art. 64 del citato testo unico, chiedendo quindi
la concessione di pensione privilegiata a vita, quantomeno di Tab. A, 7^ categoria (la C.M.O. aveva ascritto
alla 6^ categoria, mentre il C.P.P.O. aveva derubricato
alla 8^ categoria);
-il Ministero dell’interno, con memoria pervenuta il
15.10.2010 unitamente al fascicolo amministrativo, eccepisce preliminarmente la prescrizione quinquennale
ed insiste nel merito per il diniego del trattamento privilegiato, non ricorrendo il presupposto dell’inabilità al
servizio richiesto dall’art. 64 del t.u. 1092/73;
- con memoria del 13.03.2012 il ricorrente ha insistito
per l’accoglimento del ricorso precisando le proprie
conclusioni nel senso di: 1) in via principale, concedere
la pensione a vita quantomeno di Tab. A, 8^ categoria,
oltre arretrati e accessori come per legge; 2) in subordine, concedere l’assegno rinnovabile per anni quattro,
oltre arretrati ed accessori come per legge, con avvio
del procedimento amministrativo di rinnovo; 3) in ogni
caso, disporre il recuper dell’indennità una tantum a
suo tempo corrisposta secondo le modalità di cui all’art. 144 del t.u. 1092 del 1973 e non in unica soluzione;
- - il ricorso può essere accolto solo parzialmente;
- per giurisprudenza ormai pacifica, al personale della
Polizia di Stato non si applica l’art. 64, bensì l’art. 67
del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” (approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092); ciò in
virtù delle norme che equiparano il personale in discorso a quello militare;
-sul punto, non v’è ragione di discostarsi dalla giurisprudenza pressoché costante sia dei Giudici d’Appello, alle cui pronunce, per brevità, può farsi integrale
rinvio;
-pur tuttavia, in accoglimento dell’eccezione formulata
dall’amministrazione (cfr. in tema SS.RR., sent.
2/QM/2008 del 21 febbraio 2008), va dichiarato prescritto il diritto del ricorrente al pagamento del corrispondente trattamento di privilegio (limitatamente
all’assegno rinnovabile ex art. 68 del citato testo unico,
per anni 4 dal collocamento a riposo, come a suo tempo valutato dalla competente C.M.O. e dal C.P.P.O.);
non constano infatti validi atti interruttivi nel quinquennio precedente il ricorso giurisdizionale (notificato all’amministrazione in data 21 luglio 2010 e prece-
duto dalla sola istanza dell’interessato proposta nel
2003, a nulla rilevando a fini di interruzione del quinquennio prescrizionale la risposta negativa dell’amministrazione del 2006);
- né ritiene questo Giudice di potersi pronunciare sulla
spettanza della pensione “a vita”, dopo il primo quadriennio dal collocamento a riposo, senza un previo
rinnovo degli opportuni accertamenti medico-legali, di
competenza dell’amministrazione;
- sono quindi necessari ulteriori adempimenti, da parte
dell’amministrazione, volti all’accertamento della successiva permanenza delle infermità in discorso e, per
riflesso, all’eventuale concessione della pensione privilegiata a vita, oltre ai conseguenti arretrati, se dovuti,
entro i il quinquennio prescrizionale (decorrente, a ritroso, dal 21 luglio 2010), qualora le infermità stesse
non siano effettivamente migliorate dopo il primo quadriennio e siano tuttora ascrivibili a categoria di pensione a vita;
- a tal fine, dopo aver affermato il principio di diritto
per cui alla fattispecie è applicabile l’art. 67 (e non l’art.
64) del citato t.u. 1092 del 1973, gli atti vanno quindi rimessi alla competente sede amministrativa per le conseguenti determinazioni, previo rinnovo, senza indugio, degli accertamenti sanitari di rito;
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva,
ACCOGLIE PARZIALMENTE l ricorso e, per l’effetto,
DICHIARA prescritto il diritto del ricorrente a fruire
dell’assegno rinnovabile ex art. 68 del citato testo unico n. 1092 del 1973, per anni 4 dal collocamento a riposo, come da ’accertamento di cui al verbale della
C.M.O. di Chieti n. 1213 del 09.05.1996 e al successivo
parere del C.P.P.O. n. 8569/98 nell’adunanza n. 162 del
23.10.1998
DICHIARA
applicabile alla fattispecie l’art. 67 del citato testo unico
n. 1092 del 1973;
RIMETTE
gli atti all’amministrazione per il rinnovo degli accertamenti sanitari di legge e per le conseguenti determinazioni in ordine alla sussistenza del diritto a pensione
privilegiata a vita in capo al ricorrente. Spese compensate.
Così deciso in L’Aquila il 27 marzo 2012.
CORTE DEI CONTI DELLA LOMBARDIA
P.P.O PER RAPPORTO CONCAUSALE
TRA INFERMITA’ CARDIACA
E SERVIZIO PRESTATO IN POLIZIA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
LOMBARDIA ha emesso
la Sentenza del 01 aprile
2011 n. . 192.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso depositato in
data 10 ottobre 2008, l’ex
sovrintendente della Polizia di Stato, dispensato
dal servizio per inabilità
fisica dal 26 giugno 2003,
impugna il decreto negativo in epigrafe ritenendo di aver diritto a
pensione privilegiata, richiesta con istanza del 7
maggio 2004, per l’infermità <<Aritmia extra-
sistolica sopraventricolare frequente e persistente in trattamento
farmacologico in assenza di cardiopatia
ischemica e organica in
atto>> diagnosticata dalla CMO presso l’O.M.
Milano (p.v. ML/AB 30
aprile 2004, n. 1042) e ritenuta ascrivibile alla VII
categoria della tabella
A, per anni quattro.
I motivi del ricorso consistono nella non corretta valutazione della dipendenza della predetta
infermità da causa di servizio, ad avviso dell’interessato, da parte del Comitato di verifica per le
cause di servizio (adunanza 20 settembre 2007,
n. 191), secondo cui la
forma patologica <<inquadrandosi in uno squilibrio individuale neurovegetativo primitivo,
non può attribuirsi al
tipo di servizio prestato,
neppure sotto il profilo
concausale efficiente e
determinante>>.
In particolare, l’interessato fa presente di essere
stato impegnato, per un
lungo arco di tempo – i 30
anni di servizio presso la
Polizia di Stato – in attività altamente a rischio
che avrebbero svolto un
ruolo determinante sullo
sviluppo della diagnosti-
cata patologia cardiaca.
In particolare, fa riferimento ai servizi esterni di
ordine pubblico anche in
occasione di manifestazioni politico sindacali e
sportive, ai servizi di prevenzione e vigilanza fissa
a obiettivi sensibili, al
piantonamento e alla traduzione di detenuti, alle
scorte valori, ai servizi di
volante; attività, queste,
che comportano stress
psico-fisico e che sono
suscettibili di produrre,
invariabilmente, anche se
in misura diversa a seconda dei soggetti, un aumento dei valori della
SEGUE A PAGINA 17
Il nuovo
iornale
GMilitari
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GIUGNO 2012
BUONI PASTO
PER TURNI
DI SERVIZIO
DI 6 ORE
Recente sentenza del TAR
di Milano sulla questione
del diritto del militare
della Guardia di finanza a
percepire il buono pasto
per turni di servizio di 6
ore disposti negli archi
orari 14,00/15,00 e
20,00/21,00 che non prevedono espressamente la
pausa per la consumazione del pasto.
Il giudice di primo grado
ha chiarito che il diritto è
riconosciuto dalla legge e
ha anche enucleato i seguenti 3 principi per fornire un orientamento
chiaro a chi deve applicare la normativa:
1) il personale che effettua
turni di servizio di almeno sei ore comprendenti
le fasce orarie 14.00/15.00
e 20.00/21.00 ha diritto,
salvo rinuncia, al trattamento di vettovagliamento gratuito;
2) l’amministrazione deve,
ove possibile, consentire
a detto personale di usufruire del servizio mensa
interno appositamente
istituito;
3) in caso di impossibilità, deve assicurare forme
alternative di soddisfacimento del diritto anche
mediante l’erogazione di
buoni pasto.
17
DINIEGO DI CONGEDO DEL MILITARE SE NON CORRISPONDE ALL’INTERESSE PUBBLICO
L’art. 933 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010), dispone che “il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente o di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all’atto dell’incorporazione o al termine dei corsi di formazione”.
Secondo il TAR del Lazio (sentenza n. 5632 del 19 giugno 2012) l’applicazione di tale disposizione non può essere rigida e soprattutto non può prevalere sul principio – di rango costituzionale – che sancisce il diritto di scegliere, in ogni momento della propria esistenza, la tipologia di impiego che maggiormente corrisponde alla propria vocazione personale, dalla cui realizzazione trarrà giovamento non solo di chi intraprende la nuova occupazione ma anche la collettività. Ciò vale in genere ma ancor di più quando il militare che chiede la cessazione non intende passare (per meri motivi economici) alle dipendenze di un privato ma vuole passare nei
ruoli della Polizia di Stato e continuare, così, a servire al meglio il pubblico interesse nel settore della tutela dell’ordine pubblico e
della lotta alla criminalità.
Il TAR, pertanto, ha annullato il provvedimento con il quale le Autorità militari avevano respinto le dimissioni di un Sottotenente
di Vascello che, dopo aver superato un concorso pubblico per la copertura di alcuni posti di “direttore tecnico fisico”, intendeva passare nei ruoli della Polizia di Stato.
Il Collegio giudicante ha condiviso e ribadito quanto già evidenziato in sede cautelare, e cioè che non appariva “documentalmente
provata l’intrinseca logicità e la piena corrispondenza all’interesse pubblico” del diniego, decidendo a favore del ricorrente.
CONGEDO MATRIMONIALE: NON DEVE NECESSARIAMENTE
COINCEDERE CON IL GIORNO DELLE NOZZE
La Cassazione, con sentenza n. 9150 del 6 giugno 2012, ha rilevato come La decorrenza del
congedo matrimoniale non debba necessariamente iniziare dal giorno del matrimonio. In
mancanza, infatti, di una specifica disciplina contrattuale collettiva sul punto, l’articolo
unico del regio decreto indicato si limita a prevedere esclusivamente il diritto degli impiegati privati ad un congedo straordinario per contrarre matrimonio non eccedente la durata di 15 giorni.
Nonostante la norma stabilisca che il congedo spetti per contrarre matrimonio, la Corte
non ha ritenuto, in assenza di specifica disciplina collettiva ed essendo essa diretta a tutelare le personali esigenze del lavoratore in occasione delle nozze, anche costituzionalmente tutelate (art. 30, co. 1, Cost.) , che tale periodo debba decorrere in ogni caso a partire dal
giorno del matrimonio. Quest’ultimo deve piuttosto essere inteso come la causa che fa
sorgere il diritto del lavoratore, non come il dies a quo dello stesso.
Conclude la Corte che il congedo per matrimonio, che il lavoratore deve richiedere con
sufficiente anticipo, spetta, in difetto di specifica disciplina contrattuale collettiva, laddove
il periodo richiesto sia ragionevolmente connesso, in senso temporale, con la data delle
nozze per mantenere il necessario rapporto causale con l’evento. Nel caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini, il datore di lavoro è stato avvertito con congruo anticipo
dell’evento matrimonio e il congedo è stato richiesto, sempre con adeguato anticipo, per
un periodo ragionevolmente connesso (circa dieci giorni) alle nozze, sicché il rifiuto di accordarlo, in assenza di comprovate ragioni organizzative o produttive ostative, risulta illegittimo
MILITARE
SOCIO IN UNA SRL:
NON E’ INCOMPATIBILE
“La semplice qualità di socio in una
società costituita a fine di lucro (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, come disciplinate dal libro V, titolo V del Codice
Civile), senza svolgimento di alcuna
attività a favore o per conto della società stessa, non è incompatibile ed
esime il militare dalla richiesta di autorizzazione. Viene poi precisato
che “nelle società in accomandita
semplice, non è incompatibile la
qualità di socio accomandante”; e’, invece, incompatibile la qualità di socio accomandatario”.
CORTE DEI CONTI DELLA LOMBARDIA / P.P.O.
SEGUE DA PAGINA 16
pressione sanguigna e del
ritmo cardiaco.
Pertanto, l’istante insiste
per l’accertamento del diritto alla concessione della pensione privilegiata
di VII categoria, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito principale. In subordine, conclude per l’acquisizione di
un ulteriore parere medico legale.
Il Ministero dell’Interno si
costituisce in giudizio con
memoria depositata il 16
dicembre 2009, con la
quale deposita gli atti del
fascicolo amministrativo
e conferma la legittimità
dell’atto impugnato chiedendo il rigetto del gravame proposto.
L’INPDAP, sede di Milano 2, con memoria depositata il 10 febbraio 2010,
chiede il rigetto del ricorso perché infondato.
Questa Sezione, con or-
dinanza 8 marzo 2010, n.
23/10/M, ha disposto un
supplemento istruttorio,
eseguito dall’Ufficio medico legale del Ministero
della salute che, in data
7 ottobre 2010, ha affermato la sussistenza del
rapporto concausale tra
l’infermità cardiaca e il
servizio prestato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sulla quale
questo Giudice è chiamato a pronunciarsi è di natura medico legale, trattandosi di accertare il diritto al trattamento pensionistico vitalizio per
l’infermità <<Aritmia extrasistolica sopraventricolare frequente e persistente in trattamento farmacologico in assenza di
cardiopatia ischemica e
organica in atto>>, diagnosticata dalla CMO
presso l’O.M. Milano (p.v.
ML/AB 30 aprile 2004, n.
1042) con giudizio di
ascrivibilità alla VII categoria della tabella A, per
anni 4, ma ritenuta non
dipendente da causa di
servizio dal Comitato di
verifica per le cause di
servizio (adunanza 20 settembre 2007, n. 191).
Il ricorso è parzialmente
accolto, per le ragioni
sotto indicate.
L’organo tecnico consultato dal Giudice (Ufficio
medico legale del Ministero della salute), in data
7 ottobre 2010, ha
affermato la sussistenza
del rapporto concausale
tra l’infermità cardiaca e
il servizio prestato considerando che la tachicardia
parossistica sopraventricolare (TPSV) consiste in
un incremento della frequenza cardiaca dovuta,
nella specie, a cause funzionali (sforzi fisici intensi e prolungati, forti
emozioni, stati di stress
psico-fisico), escluse più
importanti patologie organiche. La circostanza
del manifestarsi in piena
attività di servizio del primo episodio di TPSV
(mentre svolgeva attività
di controllo presso un
seggio elettorale) depone,
ad avviso del consulente
tecnico d’ufficio, per la riconducibilità della patologia allo stress psico-fisico, tesi avvalorata dal
prolungato servizio di ordine pubblico svolto dall’interessato (prima capoufficio presso il Commissariato Monforte di
Milano e, successivamente, vice capostruttura
dell’UIGOS).
Questo Giudice non ha
motivo di dubitare dell’esattezza del riferito parere tecnico che è fondato
su attenta disamina degli
atti e delle risultanze clinico strumentali, sì da trarne il convincimento che il
servizio prestato dall’ex
sovrintendente della Polizia di Stato abbia agito
come fattore concausale
in soggetto evidentemente predisposto alla contrazione dell’infermità de-
dotta, secondo quanto rappresentato anche dal Comitato di verifica per le
cause di servizio.
Per la classificazione della patologia cardiaca, il
Giudice ritiene equo il
giudizio di ascrivibilità
alla VII categoria della
tabella A espresso dalla
CMO O.M. Milano, con
attribuzione dell’assegno
rinnovabile per anni quattro, con decorrenza 26
giugno 2003, anziché a
vita, come richiesto da
parte attrice.
Dal riconoscimento del
diritto come sopra specificato discende la spettanza, in applicazione dell’art. 429, comma 3, c.p.c.
(giusta interpretazione
delle Sezioni Riunite di
questa Corte, con sentenza n. 10/2002/QM depositata il 18 ottobre
2002), degli interessi nella misura di legge e della
rivalutazione monetaria
- in base agli indici ISTAT
di cui all’art. 150 disp.
att. c.p.c. nella misura in
cui l’indice di svalutazio-
ne dovesse eccedere la
misura dei primi – da liquidarsi dalla scadenza
di ciascun rateo al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica
ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso proposto
dal
Sig.
__________________ e,
per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente:
1. all’assegno rinnovabile di VII categoria della tabella A, per anni 4, con riferimento alla data di cessazione dal servizio (26
giugno 2003);
2. agli interessi legali e all’eventuale credito differenziale da svalutazione
monetaria sulle somme
spettanti, da liquidarsi
con effetto dalla stessa
data al soddisfo.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Milano, il
15 marzo 2011.
18
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GIUGNO 2012
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CASSAZIONE
IL MOBBING ATTENDE ANCORA TUTELA
C
on una recente sentenza, la sesta sezione penale della Cassazione torna a
precisare gli ambiti entro i quali qualificare, in termini penalistici, le condotte di mobbing e, nel caso specifico, di mobbing strategico, altrimenti detto bossing.
Col termine mobbing si intende un fenomeno consistente in una serie di comportamenti vessatori, posti in essere in ambito lavorativonei confronti di un lavoratore da
parte dei componenti del gruppo di lavoro in
cui è inserito, caratterizzati da un intento persecutorio, al fine di emarginare ed escludere
la vittima dal gruppo.
Il mobbing strategico, ovvero bossing , è una
variante del mobbing, consistente in una vera
e propria strategia aziendale diretta ad espellere uno o più lavoratori. In questo caso sono
i quadri o i dirigenti ad agire.
Le forme attraverso le quali il mobbing si
può manifestare sono numerose:
a) pressioni o molestie psicologiche;
b) calunnie sistematiche;
c) maltrattamenti verbali ed offese personali;
d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed indiretta;
e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;
f) delegittimazione dell’immagine, anche di
fronte a colleghi ed a soggetti estranei all’impresa, ente od amministrazione;
g) esclusione od immotivata marginalizzazione dall’attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni;
h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore;
i) attribuzione di compiti dequalificanti in
relazione al profilo professionale posseduto;
j) impedimento sistematico ed immotivato all’accesso a notizie ed informazioni inerenti
l’ordinaria attività di lavoro;
k) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale;
l) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi;
m) atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni.
Il fenomeno acquista rilevanza quando gli
atti vessatori diventano sistematici e duraturi, per quanto anche un singolo atto lesivo,se
sia tale da produrre effetti duraturi,possa essere rilevante.
Nel nostro ordinamento penale non esiste
ancora una figura di reato che punisca in modo
diretto e specifico il mobbing. I giudici, allo scopo di consentire una tutala penale (con la conseguente risarcibilità del danno morale) riconducono le condotte di mobbing a diverse
forme di reato ove ne siano integrati gli
estremi, quali: violenza privata (art. 610 cod.
pen.), lesioni personali (art. 582 cod. pen), morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), istigazione al suicidio (art. 580
c.p.), molestie (art. 660 c. p.), molestie sessuali o violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), maltrattamenti (art. 572 c.p.), ingiuria o la diffamazione (artt. 594 e 595 c. p.), abuso di ufficio
(art. 323 c. p.), condotta discriminatoria (art. 15
e 38 Statuto dei lavoratori e articolo 4 del d.lgs.
216 del 2003), restando poi applicabile l’aggravante comune prevista dall’ 61 n. 11 c. p. ,
consistente nell’aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero
con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità.
Il caso posto all’esame della Cassazione riguarda una lavoratrice invalida assunta ai senso della legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) in una azienda calzaturiera di piccole dimensioni. Nel giudizio
di merito era stato accertato che la lavoratrice era stato oggetto di atti vessatori da parte
del titolare dell’azienda e dal padre di questi,
consistenti in sistematiche, intenzionali e non
giustificate aggressioni verbali. Imputati del reato di ingiurie, sia il giudice di primo grado che
quello di secondo grado, avevano invece riscontrato nel comportamento del titolare dell’azienda e del padre di questi gli elementi costitutivi del reato previsto dall’art. 572 del codice penale: maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, condannando entrambi.
Contro la sentenza viene proposto ricorso
per cassazione. La Suprema Corte di legittimità
riformula il capo di imputazione, riqualificando
il fatto come violenza privata aggravata (articoli 610 e 61 n. 11 del codice penale). La sentenza di condanna è annullata senza rinvio perché, nel frattempo, il reato si è prescritto.
Le motivazioni esposte nella sentenza riassumono in modo chiaro i principi giurisprudenziali definiti dalla Corte in materia di applicazione degli articoli 572 e 610 ai casi di mobbing e, più in generale, a comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori.
L’art. 572 del codice penale (norma applicata dai giudici di merito) punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte. Il delitto dei maltrattamenti
in famiglia si caratterizza per la natura di reato abituale, integrato, cioè, dalla ripetizione di
singoli fatti di maltrattamento offensivi dell’onore e dell’incolumità fisica del soggetto passivo ad intervalli di tempo. Se dai maltrattamenti deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne
deriva una lesione gravissima, la reclusione da
sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la
reclusione da dodici a venti anni.
La norma, collocata fra i delitti contro la famiglia, ha però un ambito di applicazione che
va oltre l’ambito familiare. La Cassazione (VI
sez. pen., 22 gennaio 2001, n. 10090) ne ha riconosciuto l’applicabilità all’ambito lavorativo quando sia stato accertato che il datore di
lavoro e i suoi preposti “nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, abbiano posto in
essere atti volontari, idonei a produrre uno stato di abituale sofferenza fisica e morale nei dipendenti, quando la finalità perseguita dagli
agenti non sia la loro punizione per episodi censurabili ma lo sfruttamento degli stessi per motivi di lucro personale (Fattispecie relativa a un
datore di lavoro e al suo preposto che, in concorso fra loro, avevano sottoposto i propri subordinati a varie vessazioni, accompagnate da
minacce di licenziamento e di mancato pagamento delle retribuzioni pattuite, corrisposte
su libretti di risparmio intestati ai lavoratori ma
tenuti dal datore di lavoro, al fine di costringerli a sopportare ritmi di lavoro intensissimi)”.
Sempre secondo la Cassazione (n. 33624 del
29 agosto 2007)il reato previsto dall’art. 572 del
codice penale, inteso come maltrattamenti com-
messi da soggetto investito di autorità, è
quello che maggiormente si avvicina ai “connotati caratterizzanti il cd. mobbing”, in quanto “la condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell’esprimere
l’ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia
nell’efficace capacità di mortificare ed isolare
il dipendente nell‘ambiente di lavoro”.
In osservanza dei termini formali e sostanziali della norma incriminatrice, la Cassazione ha ulteriormente precisato che per la
configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p.,
nell’ambito di un rapporto di lavoro, “occorre un rapporto tra soggetto agente e soggetti
passivi caratterizzato da un potere autoritativo esercitato, di fatto o di diritto, dal primo sul
secondi, quali, specularmente, versano in una
condizione di apprezzabile soggezione. Tale situazione è tradizionalmente confinata nell’ambito familiare (rapporti marito - moglie, tra
conviventi, tra figli e genitori) e successivamente estesa con il vigente codice anche ai rapporti educativi, di istruzione, cura, vigilanza e
custodia o a quelli che si instaurano nell’ambito del rapporto di lavoro.
Proprio con riferimento a tale rapporto occorre che il soggetto agente versi in una posizione di supremazia non solo formale ma sostanziale che si traduca nell’esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere specularmente ipotizzabile una apprezzabile soggezione, anche di natura meramente morale
e psicologica, del soggetto passivo ad opera di
quello attivo” (Cassazione, Sez. 6, n. 44803del
25/11/2010).
La collocazione della fattispecie di reato tra
i delitti contro la famiglia obbliga però a considerare come non sufficiente, per l’applicazione in ambito lavorativo, il mero rapporto di
sovra ordinazione ma che il rapporto di lavoro si debba svolgere con forme e modalità tali
da assimilarne i caratteri a quelli propri di un
rapporto di natura “para familiare” (relazioni
intense e abituali, consuetudini di vita tra i soggetti interessati, soggezione di una parte con
corrispondente supremazia dell’altra. fiducia
risposta dal soggetto più debole in quello che
ricopre la posizione di supremazia (Cassazione, sezione sesta, n. 685 del 2011).
Non ogni relazione lavorativa caratterizzata
dalle ridotte dimensioni e dal diretto impegno
del datore di lavoro configura di per sé una sorta di comunità (para)familiare tale da condurre
a qualificare come violazione dell’art. 572 del
codice penale comportamenti che, di eguale
contenuto, ma posti in un contesto lavorativo di dimensioni più ampie, avrebbero rilevanza solo in sede civilistica, qualora ne ricorrano i presupposti..
Nel caso esaminato dalla Cassazione, seppure si trattava di piccola impresa, mancava
l’elemento della “para familiarità”, il che ha indotto la Corte ariqualificare come violenza privata continuata ed aggravatale condotte di sistematiche, intenzionali e non giustificate
aggressioni verbali, commesse dagli imputati e accertate dai giudici di merito, ritenendole punibili a norma dell’articolo 610 del codice penale.
La vicenda processuale appena riassunta e
commentata induce ad alcune amare riflessioni.
Il nostro ordinamento attende ancora norme specifiche sul mobbing, che tutelino in
modo efficace i lavoratori. In ambito penale non
è stata ancora introdotta alcuna disposizione
che qualifichi come reato il mobbing, individuando le condotte punibili e le sanzioni applicabili e rendendo così certa la qualificazione giuridica dei comportamenti mobbizzanti.
Nel codice penale francese il mobbing, sanzionato espressamente come “il fatto di molestare gli altri attraverso comportamenti ripetuti aventi per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibili di ledere i suoi diritti e la sua dignità, di
alterare la sua salute fisica o mentale o di compromettere il suo avvenire professionale.”, è punito con la reclusione fino a un anno o la multa di 15.000 euro.
A questo vuoto legislativo i giudici di merito suppliscono adattando alle condotte di
mobbing altre figure di reato, tra loro diverse
ed eterogenee, a seconda degli elementi di reato che ritengono di individuare nei fatti loro
sottoposti. Il rischio di diverse qualificazioni
degli stessi fatti è alto e la vicenda processuale descritta ne è esempio evidente. Una condotta chiaramente mobbizzante è stata prima
ricondotta al reato di ingiurie (594 cp.), poi di
maltrattamenti in famiglia (572 cp.) e infine di
violenza privata (610 cp.). Con quali conseguenze?
Il fatto posto all’attenzione della Cassazione
è stato accertato nel luglio del 2002. la prima
sentenza di condanna è arrivata a dicembre del
2005. La Corte di appello ha confermato la condanna nell’aprile del 2010. La Cassazione si è
espressa nell’aprile di due anni dopo confermando il fatto criminoso, seppure ascrivendolo
ad una diversa figura di reato, ma ha dovuto
dichiarare il reato estinto per prescrizione.
Il diritto è stato riaffermato ma la giustizia?
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GIUGNO 2012
19
LA PENSIONE E’ ASSEGNATA NON SOLO IN BASE ALLA DURATA DEL MATRIMONIO
REVERSIBILITA’: VALE LA CONVIVENZA
N
ella ripartizione
della pensione di
reversibilità del
marito defunto tra l’ex
moglie divorziata e quella sposata in seconde
nozze, il criterio della
durata dei due matrimoni è un parametro necessario, ma non esclusivo. La valutazione del
giudice, infatti, non si
risolve in un mero calcolo matematico, ma
comprende la possibilità
di applicare correttivi
ispirati all’equità, che
prendano in considerazione anche la durata
della eventuale convi-
venza prematrimoniale
con la seconda moglie.
Lo precisa la Cassazione,
sezione prima civile, con
la sentenza 10391 del 21
giugno scorso.
Ad accendere la questione, la lite insorta
fra due donne, finite dinanzi al giudice per
contendersi le quote
del trattamento di reversibilità del defunto
“comune” marito. Alla
morte dell’uomo, il tribunale aveva ripartito
l’importo
mensile
quantificato dall’Inps,
assegnando il 65% alla
coniuge divorziata e il
LICENZIATO C.C. PER FURTO
IL TAR LO GRAZIA
restante 35% alla seconda moglie. Quest’ultima aveva presentato ricorso alla Corte
d’appello, lamentando
l’esiguità della somma
ritenuta di sua spettanza. Ma il collegio aveva
confermato il verdetto
di primo grado: secondo i giudici, a giustificare la decisione era
l’evidente disparità
temporale nella durata
dei matrimoni, il primo
protrattosi per 27 anni,
e l’altro per otto, seppur preceduto da una
non breve convivenza
more uxorio. Inoltre,
Carabiniere in ferma volontaria, era incaricato, nella stazione presso cui
prestava servizio, della ricezione del pubblico. In tale compito aveva
ricevuto un portafogli smarrito, rinvenuto e consegnatogli da un cittadino
per la restituzione alla legittima proprietaria, appropriandosi della somma
di circa euro 80,00 euro, custodita all’interno del portafogli stesso.
Condannato in sede penale per peculato ad un anno e quattro mesi di
reclusione, con il doppio beneficio della sospensione condizionale della
pena e della non menzione, gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della
perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
Contro la sanzione è stato proposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo del Piemonte che, con sentenza del 13 giugno scorso, ha
annullato la sanzione disciplinare, in quanto censurabile sotto il profilo
della sua proporzionalità e dell’adeguatezza della motivazione.
Secondo il TAR deve escludersi, in linea generale, che la violazione degli
obblighi assunti con il giuramento prestato, in sé considerata e quale che
ne sia la gravità, giustifichi la comminatoria della sanzione espulsiva,
perché indice di carenza da parte del militare di qualità morali e di
carattere e comunque lesiva del prestigio del Corpo.
Al contrario, la proporzione fra addebito e sanzione è principio
espressivo di civiltà giuridica (cfr. Cons. Stato IV. Sez., n. 2189/07),
comportando la sproporzione della sanzione la violazione del principio di
ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa.
Pertanto, secondo il Tribunale, non appare ragionevole e comunque non
adeguatamente motivata l’inflizione della massima sanzione, e ciò in
considerazione delle molteplici circostanze che avrebbero consigliato una
più attenta e motivata ponderazione, che tenesse conto dei precedenti di
carriera del militare, tutti pienamente commendevoli; della giovane età e
dell’inesperienza al momento dei fatti a lui addebitati (era al suo primo
anno di servizio); della particolare tenuità del rilievo penale dei fatti, la
quale, sebbene non direttamente influente sul piano delle conseguenze
disciplinari, concorre nella valutazione della rilevanza dei fatti; della
concessione in sede penale dei benefici della non menzione della condanna
nel casellario giudiziario e della sospensione condizionale della pena.
Rileva inoltre il fatto che la “Guida Tecnica” contenente le
“norme e le procedure disciplinari”, predisposta dal Ministero della Difesa,
nel dettare i criteri applicativi della “rimozione”, prevede che “la stessa è
applicabile in via amministrativa solo se al condannato non è stato
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena principale”.
Per cui, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato si presta a
censura, introducendo una non motivata deroga ai criteri generali che
l’amministrazione ha adottato a regolamentazione della materia.
Roberto Amici
secondo la Corte, era
necessario valutare anche altri elementi, come l’importo «veramente ridotto» dell‘assegno divorzile percepito dal l’ex moglie,
nonché le diverse situazioni reddituali e
patrimoniali delle due
donne.
La seconda moglie,
però, non convinta delle percentuali di spartizione, ha sottoposto la
vicenda all’esame di legittimità. Tra i motivi,
il difetto di motivazione della pronuncia resa
in appello, contraddittoria, secondo il ricorso: i giudici, infatti, da
una parte avevano bacchettato il tribunale per
non aver tenuto conto
della durata della convivenza e, dall’altra,
avevano confermato la
sentenza di primo grado.
La Suprema corte,
accogliendo il ricorso,
ha cassato la sentenza
e rinviato la questione
ai giudici di secondo
grado. La pronuncia
oggetto del ricorso – si
legge infatti nella sentenza – pur dichiarando la volontà di prendere in considerazione
la convivenza per ripartire la pensione, di
fatto non ha modificato la decisione. La Cassazione richiama l’articolo 9 della legge
898/70, che dispone
che la ripartizione della pensione di reversibilità fra ex coniuge e
coniuge superstite «va
fatta tenendo conto
della durata del rapporto». Si tratta, in realtà, di una norma soggetta, nel tempo, a letture oscillanti. Le Sezioni unite, con la sentenza 159/98, avevano
spiegato che, nella divisione delle somme
spettanti al coniuge superstite e a quello divorziato, occorre fare
riferimento a un «rigido ed esclusivo criterio
di proporzionalità rispetto alla durata dei
rispettivi rapporti matrimoniali avuti dalle
TRASFERIMENTO
PER ASSISTERE
FAMILIARE DISABILE
L’interesse del lavoratore che assiste un
familiare disabile a non essere trasferito
(art. 33 della legge 104/1992) deve essere
bilanciato con il diritto del datore di lavoro
a trasferirlo da un’unità produttiva ad
un’altra (art. 2013 del codice civile).
E’ da considerarsi, pertanto, illegittimo il
trasferimento del lavoratore che assiste un
familiare portatore di handicap anche non
grave, qualora l’azienda non abbia portato
alcuna ragione tecnica, organizzativa e
produttiva che, in un corretto
bilanciamento degli interessi, possa
giustificare la perdita di cure da parte del
soggetto debole.
Lo ha affermato la Cassazione con
sentenza n. 9201 del 7 giugno 2012,
specificando che “il diritto del lavoratore a
non essere trasferito ad altra sede
lavorativa senza il suo consenso non può
subire limitazioni anche allorquando la
disabilità del familiare non si configuri
come grave risultando la sua inamovibilità
- nei termini in cui si configuri come
espressione del diritto all’assistenza del
familiare comunque disabile - giustificata
dalla cura e dall’assistenza da parte del
lavoratore al familiare con lui convivente,
sempre che non risultino provate da parte
del datore di lavoro - a fronte della natura e
del grado di infermità (psico-fisica) del
familiare - specifiche esigenza datoriali che,
in un equilibrato bilanciamento tra
interessi, risultino effettive, urgenti e
comunque insuscettibili
parti interessate con il
de cuius». Ma la rotta è
stata parzialmente invertita dalla Corte costituzionale che, con la
pronuncia 419/99, ha
sollecitato i giudici a
una valutazione più
ampia. Il criterio della
durata del matrimonio,
puntualizza, per quanto «necessario e preponderante», non va
considerato
come
«esclusivo». La valutazione giudiziale, perciò, non «si riduce a un
mero calcolo aritmetico, ma comprende la
possibilità di applicare
correttivi ispirati all’equità». Ciò anche
per evitare «l’attribuzione, da un canto, al
coniuge superstite di
una quota di pensione
del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita e, dall’altro, all’ex coniuge di
una quota di pensione
del tutto sproporzionata all‘assegno in precedenza goduto».
Così, secondo la
Cassazione, il giudice
può «integrare il criterio legale della durata
dei matrimoni con correttivi di carattere
equitativo applicati con
discrezionalità», tra cui
l’eventuale pregressa
convivenza. Attenzione
però: questo elemento
non potrà prevalere sul
criterio strettamente richiesto dalla legge, vale
a dire la durata del matrimonio.
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Gdei