Il nuovo iornale GMilitari dei PERIODICOMENSILEDIINFORMAZIONEDELLEFORZEARMATE FORZEDIPOLIZIAEPUBBLICOIMPIEGO SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB Anno XIV - n. 6 - GIUGNO 2012 - Euro 5,00 - www.ilnuovogiornaledeimilitari.it E’ vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati NELLA PROSSIMA EDIZIONE SPECIALE RIFORMA DELLO STRUMENTO MILITARE IL PUNTO SULLA RIFORMA DELLE PENSIONI IL DECRETO SULLA “SPENDING REVIEW” VARATO DAL GOVERNO PREVEDE UNA RIDUZIONE DEL 10% DEL PERSONALE FORZEARMATE:SIACCELERASULTAGLIOAGLIORGANICI IL PER SONALE IN ESUBER O SAR A’ COLLOCATO IN A.R .Q. Una estate “calda” per il personale militare, alle prese con una serie di provvedimenti molto importanti sul piano delle riforme che interverranno direttamente sula condizione professionale e previdenziale. C’è la “trattativa” in sospeso con il ministro Fornero sulla riforma del regime previdenziale e poi la riduzione del personale prevista sia dal recente decreto sulla spending review senza contare il testo di riforma dello strumento mili- Procedure di mobilità per i pubblici dipendenti tare del ministro Di Paola, attualmente all’esame del Senato. Il provvedimento di armonizzazione delle pensioni dei militari alla recente riforma Fornero, doveva essere emanato entro fine giugno ma, a quanto sembra, è stato rinviato a fine ottobre e la bozza presentata dai tecnici del ministero del Lavoro – decisamente penalizzante - è stata ritirata e sostituita da un’altra che dovra (?) essere concertata con sindacati e rappresentanze. Per quanto riguarda invece la questione dei famosi tagli agli organici, il piano di riduzione del personale previsto dalla riforma presentata dal ministro della Difesa (33.000 militari e 10.000 civili) prevede una graduale attuazione in un arco decennale. Invece con la spending review c’è stata una accelerazione di queste norme, visto che il decreto prevede che “le Forze armate ridurranno il totale generale degli organici in misura non inferiore al 10%”. Ferie non godute non più monetizzabili • Acquisti nella P.A. • Buoni pasto • Libri di testo gratuiti SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 6 CIRCOLARI Visite fiscali in caso di assenza per malattia: nuove norme in materia di assistenza a persone disabili NELL’INSERTO Notizie INPDAP Circolare pensione di reversibilità Consumatori a pagg. 8 e 9 a pag. 10 a pag. 12 DECRETO MINISTERIALE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI D’ARMA 2012 a pag. 13 CASSAZIONE IL MOBBING ATTENTE ANCORA TUTELA REVERSIBILITA’: VALE LA CONVIVENZA 2 Il nuovo iornale ■ COMMENTI GIUGNO 2012 TAGLI AL PUBBLICO IMPIEGO: UNA SORPRESA, NESSUN RISPARMIO NEI TRE ANNI! Una estate “calda” per il personale militare, alle prese con una serie di provvedimenti molto importanti sul piano delle riforme che interverranno direttamente sula condizione professionale e previdenziale. C’è la “trattativa” in sospeso con il ministro Fornero sulla riforma del regime previdenziale e poi la riduzione del personale prevista sia dal recente decreto sulla spending review senza contare il testo di riforma dello strumento militare del ministro Di Paola, attualmente all’esame del Senato. Il provvedimento di armonizzazione delle pensioni dei militari alla recente riforma Fornero, doveva essere emanato entro fine giugno ma, a quanto sembra, è stato rinviato a fine ottobre e la bozza presentata dai tecnici del ministero del Lavoro – decisamente penalizzante - è stata ritirata e sostituita da un’altra che dovra (?) essere concertata con sindacati e rappresentanze. Occorre ricordare che, sul tema previdenziale il governo ha accolto recentemente un ordine del giorno unitari0 presentato dalle forze politiche che impegna l’esecutivo a rivedere alcune norme importanti, come ad esempio il mancato avvio della previdenza complementare e il trattamento di fine servizio. Per quanto riguarda invece la questione dei famosi tagli agli organici, il piano di riduzione del personale previsto dalla riforma presentata dal ministro della Difesa (33.000 militari e 10.000 civili) prevede una graduale attuazione in un arco decen- Il Parlamento ha 60 giorni di tempo per convertire in legge il decreto legge n. 95/2012 varato dal Consiglio dei ministri. Si tratta del secondo decreto sulla spending review e fra poche settimane arriverà un terzo provvedimento di tagli. Con gli interventi odierni il risparmio per lo Stato sarà di 4,5 miliardi per il 2012, di 10,5 miliardi per il 2013 e di 11 miliardi per il 2014. Ad alzare definitivamente il velo sui numeri della spending review è il testo uffi- ciale del decreto legge n. 95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio e già in vigore. Il taglio sulle spese di funzionamento dei ministeri, infatti, scatterà dal 2013 e sarà spalmato su tre anni. Il contributo maggiore lo offrirà il ministero delle finanze che dovrà ridurre i costi di tutte le sue strutture di 615,3 milioni per l’anno prossimo e di 662,3 milioni per il 2014. Segue la Difesa con tagli che andranno dai 203 milioni del prossimo anno ai 256 del 2015. Ecco LE PRINCIPALI misure adottate. nale. Invece con la spending review c’è stata una accelerazione di queste norme, visto che il decreto prevede che “le Forze armate ridurranno il totale generale degli organici in misura non inferiore al 10%”. Vi sono poi tutta una serie di incognite su esuberi e pre-pensionamenti; prendono forma le linee di indirizzo contenute nel progetto della Difesa in relazione allo sfoltimento degli organici, prospettando l’utilizzo dello strumento della ARQ (Aspettativa per riduzione Quadri). Le norme contenute nel decreto sulla spending review prevedono per il pubblico impiego il ricorso alla mobilità (fino a 48 mesi) con l’80% dello stipendio base. Ipotesi da verificare, quella sugli effettivi risparmi di spesa. Non sono pochi infatti i dubbi sul fatto che il recente decreto spending review varato dal governo sia in realtà una manovra finanziaria con alcune sorprese. LE SORPRESE NEI CONTI DELLA RAGIONERIA Come si evince dalla relazione tecnica della ragioneria generale dello stato (Vedi nostro sito ) La principale sorpresa rivelata dalla tabella medesima, è che non ci sarà alcun risparmio nei prossimi tre anni associato ai tagli alla pianta organica della Pubblica Amministrazione (meno 20 per cento per i dirigenti e meno 10 per cento per il personale non dirigenziale). Al contrario, ci sarà un Acquisti della Pubblica amministrazione, contratti nulli senza Consip. Nullità dei contratti che non siano stati stipulati attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip. Sonofatti salvi i contratti stipulati tramite diverse centrali di committenza, se questi prevedono condizioni più favorevoli per le Amministrazioni pubbliche Acquisti della Pubblica amministrazione, diritto di recesso Nei contratti in essere stipulati viene in- serita ex lege una clausola che attribuisce alle amministrazioni il diritto di recesso, qualora le imprese non adeguino il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni Consip successive alla stipula dei contratti. Acquisti della Pubblica amministrazione, obblighi per determinati beni e servizi Con riferimento a determinate categorie di beni e di servizi – per il momento ener- GMilitari dei piccolo incremento (attorno ai 100 milioni) dei costi. I risparmi sugli stipendi pubblici verranno più che compensati dagli oneri aggiuntivi per la spesa pensionistica (e poi ci sarà, una tantum, l’erogazione della liquidazione). Inoltre i tagli lineari alle piante organiche previsti dal provvedimento avranno effetti relativamente modesti sugli effettivi, che sono spesso molto inferiori agli organici soprattutto nelle amministrazioni con un più alto tasso di turnover (quindi maggiormente colpite dal blocco delle assunzioni). ALCUNI INTERROGATIVI Perché, invece di fare uscire dalla PA dipendenti sulla base unicamente di criteri anagrafici (che spesso non hanno nulla a che vedere con la produttività e sono contrari a principi meritocratici) non si è fatta una mappatura degli esuberi, premessa di tagli mirati alle amministrazioni con personale in eccesso? La risposta che è stata data ad alcuni economisti che hanno posto il quesito - è che mancava il tempo per un’operazione di questo tipo. Una risposta insoddisfacente ancor più alla luce dei dati della Relazione tecnica della ragioneri. Dato che i provvedimenti non migliorano i conti pubblici nei prossimi tre anni, non si potevano prendere ancora alcuni mesi e varare una vera riforma del pubblico impiego concertandola con le parti sociali? gia elettrica, gas, carburanti - rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento e telefonia - fissa e mobile – viene stabilito l’obbligo assoluto per le pubbliche amministrazioni di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali. I contratti stipulati in violazione della regola sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di reponsabilità amministrativa. Acquisti della Pubblica amministrazione, regole in attesa della convenzione Le amministrazioni pubbliche possono effettuare acquisti autonomi esclusivamente per la durata e la misura strettamente necessarie, in attesa della stipula della convenzione messa a disposizione dalla Consip e dalle centrali di committenza regionali. SEGUE A PAGINA 3 Il nuovo iornale GMilitari dei ATTUALITA’ ■ GIUGNO 2012 SEGUE DA PAGINA 2 Affitti della Pubblica amministrazione, no agli aggiornamenti Istat per tre anni Per il triennio 20122014 non si applica l’aggiornamento all’indice Istat del canone dovuto da tutte le amministrazioni pubbliche (comprese le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità indipendenti) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. Prevista la facoltà del locatore di recedere dal contratto. Affitti della Pubblica amministrazione, rinegoziazione Avvio della rinegoziazione delle locazioni passive di immobili a uso uffici di proprietà di terzi (di norma almeno un anno prima della loro scadenza) con l’obiettivo di giungere alla riduzione del 15% dei canoni. La rinegoziazione presuppone la permanenza delle esigenze allocative all’esito dei piani di riorganizzazione delle strutture amministrative previsti dalle norme vigenti e la presenza di adeguate disponibilità finanziarie. Archivi delle amministrazioni statali e riduzione degli spazi ad uso ufficio Riduzione degli spazi destinati agli archivi delle amministrazioni statali. Le amministrazioni dovranno procedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, allo scarto di atti di archivio e comunicano annualmente all’Agenzia del demanio gli spazi resi disponibili. Si riducono gli spazi ad uso ufficio a disposizione delle amministrazioni statali. Negli uffici di nuova costruzione (o che, in generale, abbiano strutture tali da consentire una notevole flessibilità nella configurazione degli spazi interni) il parametro di riferimento è compreso tra i 12 e i 20 metri quadrati per addetto. Negli uffici che non sono di nuova costruzione (o hanno limitata flessibilità nell’articolazione degli spazi interni) il parametro di riferimento è fissato tra i 20 e i 25 metri quadrati per addetto. Spetterà all’Agenzia del demanio il compito di definire gli strumenti e le indicazioni metodologiche di supporto alle amministrazioni per il monitoraggio e la redistribuzione; Auto blu E BUONI TAXI A partire dal 2013 per il parco auto della Pubblica amministrazione arriva un limite pari al 50% della spesa sostenuta per il 2011 da applicarsi all’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, oltre che all’acquisto di buoni taxi. Il limite può essere derogato, per il solo 2013, esclusivamente per i contratti pluriennali già in essere. Eccezioni sono previste, poi, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso possono essere ceduti alle Forze di polizia e gli autisti assegnati a differenti mansioni o, qualora provenienti da altra amministrazione, restituiti all’amministrazione di appartenenza. Buoni pasto, limite di 7 euro Il limite al valore nominale dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, viene stabilito a quota 7 euro. Tutte le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a partire dal 1° ottobre 2012. Cedolini, razionalizzazione delle disomogeneità Razionalizzazione anche sul fronte dei cedolini, per eliminare la disomogeneità nei servizi di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici che contribuisce all’aumento della spesa pubblica. Le amministrazioni dovranno stipulare convenzioni con il Mef per omogeneizzare il sistema di pagamento degli stipendi, o rinegoziare i contratti vigenti, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore al 15 per cento. Consulenze e incarichi di studio, arrivano divieti Divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli dell’amministrazione e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico di studio o consulenza. Abrogata la normativa in materia di vice dirigenza Ferie e riposi spettanti al personale Le ferie e i riposi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto prevedono gli ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza e in nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La violazione della norma comporta il recupero delle somme indebitamente erogate ed è fonte di responsabilità amministrati- va e disciplinare per il dirigente responsabile. Interventi manutentivi su immobili dello Stato L’Agenzia del demanio sarà la centrale di committenza che stipula accordi quadro con operatori del settore per la realizzazione di interventi manutentivi a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà dello Stato o di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni. L’obiettivo dichiarato è quello di conseguire risparmi connessi alle maggiori economie di scala e all’abbattimento dei costi amministrativi. Ministeri, tagli e facoltà di indicare una diversa ripartizione Le Amministrazioni statali centrali già dal 2012 devono assicurare una riduzione di spesa per l’acquisto di beni e servizi per importi, che sono accantonati e resi indisponibili degli stati di previsione dei singoli ministeri, indicati in un apposito allegato. Resta salva la facoltà per i titolari dei singoli dicasteri di indicare entro il 10 settembre una differente ripartizione della riduzione degli importi nell’ambito del proprio stato di previsione. Organici della Pubblica amministrazione, riduzione Il decreto stabilisce che le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici (economici e non) e gli enti di ricerca, fermo restando la riduzione degli organici da operare ai sensi del decreto legge 138/2011, devono procedere a una ulteriore riduzione degli uffici di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, non inferiore al 20% di quelli esistenti. Devono inoltre procedere a una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non inferiore al 10 per cento. Alle riduzioni il decreto associa l’obbligo di razionalizzare gli assetti strutturali. Personale in soprannumero, risoluzione del rapporto o mobilità Per il personale in soprannumero si procede, in primo luogo, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che, in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’ultima riforma introdotta dal decreto legge 201/2011, avrebbero ottenuto la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014. Il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione. In subordine, si applicheranno le regole ordinarie previste per la mobilità. Scuola, libri di testo gratuiti Il decreto destina 103 milioni per la gratuita dei libri di testo nella scuola secondaria di primo grado ( per le primarie i libri di testo sono assicurati gratuitamente dai Comuni). Lo stanziamento rimane invariato rispetto a quello degli scorsi anni. Scuola, personale inidoneo a insegnamento Si prevede di impiegare il personale dichiarato inidoneo all’insegnamento ma con mantenuta capacita lavorativa, in attività amministrative presso le stesse scuole, nell’ambito regionale. Da questa misura si ottiene una riduzione di spesa nell’immediato 3 di 38,5 milioni, che a regime supereranno i 100. Scuola, utilizzo del personale docente in esubero Previsto l’utilizzo in particolare dei docenti senza cattedra per attività di docenza in materie affini. Fermo restando l’accertamento delle competenze necessarie a garantire il risultato didattico atteso. In particolare verificando il possesso degli idonei titoli di studio. Scuola, visite fiscali Viene trasferita alle regioni una somma forfettaria di 23 milioni circa che consentiranno alle scuole di poter usufruire senza oneri finanziari e amministrativi delle visite fiscali. Spesa per farmaci, aumento dello sconto obbligatorio Per il 2012 è previsto un aumento dello sconto obbligatorio che le farmacie e le aziende farmaceutiche praticano nei confronti del Servizio sanitario nazionale. Lo sconto passa, per le farmacie, da 1,82% a 3,85% ed è variabile, a partire dall’entrata in vigore del decreto, dal 2012 e fino al 2014. Per le aziende farmaceutiche lo sconto passa da 1,83% a 6,5%, per il solo anno 2012, a partire dall’entrata in vigore del decreto. Per gli anni successivi la revisione della spesa passa tramite una ridefinizione delle regole che prevedono un tetto di spesa sia per la farmaceutica convenzionata territoriale che per la farmaceutica ospedaliera. Per la farmaceutica territoriale viene individuato un nuovo tetto di spesa pari all’11,5% (rispetto al precedente 13,3%). Per la farmaceutica ospedaliera il nuovo tetto è del 3,2% (rispetto al precedente 2,4 per cento). 4 Il nuovo iornale ■ GIUGNO 2012 GMilitari dei TAGLI AL PUBBLICO IMPIEGO ORGANICI SFOLTITI NELLE FORZE ARMATE Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 141 alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” AS 3396 Dalla Relazione illustrativa del provvedimento le parti di interesse per le Forze armate: RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FF.AA). Articolo 2 comma 3: La disposizione è intesa a prevedere che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il totale generale degli organici delle FFAA è ridotto in misura non inferiore al 10%. Per la gestione degli esuberi si applicano le disposizioni previste dal comma 11, lettera da a) a d). Soltanto se il personale in eccedenza non è riassorbibile in base alle predette disposizioni è collocato in aspettativa per riduzione quadri. Attese le varie possibilità previste dalla norma per la gestione degli esuberi i risparmi potranno essere calcolati soltanto a consultivo. Articolo 2 comma 7: La disposizione prevede l’esclusione dalle riduzioni previste dal comma 1 delle strutture del comparto sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, nonché del personale di magistratura. PERSONALE IN SOPRANNUMERO in pensione se in possesso di requisiti entro il 2014 Articolo 2 comma 11, lettera a): A fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto si provvede nei seguenti termini: qualora il soggetto abbia maturato i requisiti per il pensionamento alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto sarà IL PIANO DEI TAGLI BENI E S ER VIZI Il piano messo a punto dai tecnici della Difesa prevede di ridurre le spese di beni e servizi con un taglio di 100 milioni quest'anno, 500 milioni nel 2013 e altrettanti l'anno successivo. GLI OR GANICI In arrivo anche una stretta sugli organici. Scatta infatti la decurtazione del 10% del personale con le stellette: 18mila uomini su un totale di 183mila. Un taglio che rappresenta un'accelerazione rispetto al piano messi a punto dal Ministro della Difesa. GLI INVES TIMENTI Ridimensionato anche il programma Joint Strike Fighter: dei previsti 131 supercaccia F35 ne saranno acquistati solo 90. Con un risparmio che ammonterebbe a 5 miliardi di euro. corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; qualora il soggetto maturi i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Dalle disposizioni consegue dal 2013, per un periodo transitorio e con riferimento a specifiche e selezionate fattispecie, un anticipo del pensionamento sia per i soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento al 31/12/2011 e che per propensione individuale hanno optato per un posticipo del pensionamento sia per coloro che maturano i requisiti successivamente per i quali la disposizione in esame prevede l’applicazione dei requisiti e del regime delle decorrenze vigente prima della recente riforma pensionistica, a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga comunque conseguito entro l’anno 2014. Articolo 2 comma 11, lettera b e c: Le disposizioni prevedono che le amministrazioni che presentino soprannumeri predispongono un piano entro il 31 dicembre 2012 che contenga la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla precedente lett. a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 2013 (quindi, entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lett. a). Articolo 2 comma 11, lettera d): Dopo aver individuato le posizioni soprannumerarie non riassorbibili le amministrazioni interessate procederanno per tali posizioni ad avviare procedure di mobilità anche intercompartimentale nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni di personale. Destinatarie della mobilità sono le amministrazioni che presentino consistenti vacanze di organico. In analogia quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione. PROCEDURE DI VENDITA DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO Articolo 3 comma 11: Semplificazione delle procedure di vendita degli alloggi di servizio del Ministero della difesa. La norma reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di vendita dei circa 3000 alloggi militari previsti dall’articolo 306, commi 2 e 3, del codice dell’ordinamento militare. Si prevede che i contratti di compravendita stipulati tra l’Amministrazione della difesa e gli acquirenti, purchè i contenuti essenziali, nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato siano fissati con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e sono immediatamente trascrivibili, fermo restando che tale attività contrattuale è sottoposta al controllo di gestione successivo della Corte dei Conti, anziché a quello ordinario di carattere preventivo. LE FERIE NON GODUTE NON SONO MONETIZZABILI Articolo 5 comma 8: Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. RIDUZIONE DELLA SPESA DEI MINISTERI. Articolo 7 comma 5 e 6: Agenzia Industrie Difesa e Professionalizzazione FFAA. La disposizione prevede la riduzione di 500 mila euro per l’anno 2012, di 1,2 milioni di euro nell’anno 2013 e di 1 milione di euro nell’anno 2014, dei contributi in favore dell’Agenzia Industrie Difesa, ulteriore rispetto a quella già operata dall’articolo 5, comma 2, lettera e), n. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 13. Viene disposta inoltre, una riduzione di 56 milioni di euro per il 2012, dei rifinanziamento per la c.d. “professionalizzazione” delle FFAA e, conseguentemente, si prevede la rideterminazione delle consistenza del personale ufficiali, sottoufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio. Articolo 7 comma 7: Stage difesa. La disposizione prevede la riduzione di 5,6 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa concernente la realizzazione di corsi di formazione a carattere pratico rivolto ai giovani denominato “Vivi le Forze armate”. Articolo 7 comma 8: riduzione di 17,9 milioni di euro a decorrere dal 2012 delle dotazioni del fondo concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero delle Difesa. Articolo 7 comma 9: riduzione di 8,7 milioni di euro per l’anno 2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013 delle dotazioni fondo destinato a fronteggiare eventuali deficienze sui capitoli concernenti il pagamento degli emolumenti al personale; ai fornitori e agli altri creditori, ovvero deficienze di cassa dipendenti da cause di forza maggiore da dolo e o negligenza da parte di agenti dell’Amministrazione. Articolo 7 comma 19: prevede la riduzione della dotazione del Fondo partecipazione missioni internazionali per l’importo di 8,9 milioni di euro per l’anno 2012 con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica. BLOCCO DEL TRANSITO DI PERSONALE DELLA GDF NEI RUOLI CIVILI Articolo 14 comma 19: la norma sospende fino al 31 dicembre 2014 l’applicazione delle disposizioni che prevedevano il transito del personale del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare per lesioni dipendenti da causa di servizio, nelle qualifiche del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il nuovo iornale GMilitari dei ■ GIUGNO 2012 5 I RIFLESSI DEL DECRETO 95/2012 SULLE FORZE ARMATE CON 40 ANNI CONTRIBUTIVI COLLOCAMENTO IN CONGEDO La riduzione degli organici prevede una contrazione di 6.247 unità. Congedo d’ufficio, mobilità e aspettativa per riduzione quadri, sono le tre direttive su cui ci articolerà l’intervento sulle consistenze organiche. Prevista anche una riduzione degli arruolamenti. Già dall’anno 2012 effetti sui bandi di c o n c o r s o p e r l ’ i mm i s s i o n e n e l l e Fo r z e d i Po l i z i a . Il decreto legge 6 luglio 2012 recante: “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”, prevede alcuni interventi sugli organici delle Forze Armate. Si parla di una riduzione complessiva non inferiore al 10% che verrà attuata passando dalle attuali 190.000 unità a 170.000. La riduzione si articolerà attraverso una riduzione dei reclutamenti e la contrazione delle consistenze organiche che si ipotizza in una cifra di 6247 unità. Per il personale in “esubero” è previsto: Al raggiungimento dei 40 anni contributivi più la cosiddetta “finestra mobile” (dal 31-12-2011 fino al 31 -12- 2014), il collocamento in congedo disposto d’ufficio. FERIE La norma del decreto 95/2012 abroga del tutto l’istituto della monetizzazione delle ferie non godute per qualsiasi causa, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro. Per chi aveva i requisiti entro il 2011, la pensione ed il TFS verranno erogati secondo le leggi in vigore. Invece, chi maturerà i requisiti nel periodo 2012-2014, la pensione sarà corrisposta subito mentre per il trattamento di fine servizio occorrerà attendere il raggiungimento dei requisiti di accesso stabiliti dal decreto “salva Italia”, ovvero 42 anni + 3 mesi di contributi. Entro il prossimo 21 dicembre 2012, il piano delle cessazioni dovrà essere definito. Se tale norma non sarà sufficiente per riassorbire gli esuberi entro il 31 dicembre 2014, attraverso il meccanismo di collocamento in congedo illustrato, entreranno in campo i processi di mobilità, anche intercompartimentali, (anni 2013-2015), riconoscendo al personale il trattamento economico fondamentale ed accessorio e, nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato, ci sarà l’attribuzione di assegni ad personam riassorbibili. In ultimo, scatterà l’aspettativa per riduzione quadri, per il personale non riassorbibile con le procedure sopra indicate. Non è prevista la possibilità di richiamo e di presentare domanda di cessazione dal servizio. Su quest’ultimo aspetto sono però in fase di approfondimento i riflessi applicativi della norma per evitare eventuali sperequazioni Ma, come abbiamo accennato all’inizio di questa nota, la riduzione degli organici verrà attuata anche attraverso contrazioni negli arruolamenti. BUONI PASTO Per tutti i dipendenti pubblici viene fissato il limite, non superabile, di 7 euro per il valore del buono pasto. La norma non riguarda il personale militare in quanto l’attuale regime già prevede per il personale non dirigente tale valore. Si ipotizza che nel prossimo triennio 2013-2015, i volumi di reclutamento verranno ulteriormente ridotti del 5% rispetto a quanto già si prevede per la revisione del modello di difesa a 150.000 unità nel 2024. raggiungendo così una riduzione complessiva dei reclutamenti del 30%, rispetto alla alimentazione iniziale del 2012. Ci sarà una riduzione del turn over delle forze di polizia del 20% nel triennio 2012-2014 e del 50% nel 2015. Dopo il 2016 verrà ripristinato il 100%. Questo avrà delle ricadute a partire dall’anno in corso per i bandi di concorso delle FF.PP. i cui concorsi sono già in atto e per il triennio 20132015 per le immissioni dei VFP4 nelle Forze di polizia. PENSIONI Viene posticipato al 31 ottobre 2012 il termine per l’emanazione del provvedimento di armonizzazione delle pensioni del Comparto Difesa e sicurezza. Come si ricorderà inizialmente era previsto al 30 giugno. 6 Il nuovo iornale ■ GIUGNO 2012 GMilitari dei TAGLI AL PUBBLICO IMPIEGO PROCEDURE DI MOBILITA’, PREPENSIONAMENTI, MOBILITA’ E BLOCCO DEL TURN OVER L’ intervento del governo per la Pubblica Amministrazione, stabilisce il taglio del 20% per i dirigenti e del 10% per il resto del personale, con l`obiettivo di attestarsi àl di sotto della soglia dei 3 milioni di dipendenti pubblici nei prossimi 2-3 anni. Si intende raggiungere l’obiettivo attraverso la deroga alla riforma delle pensioni varata recentemente dal ministro Fornero che consentirà di mandare in pensione quei lavoratori pubblici considerati in soprannumero che entro il 31 dicembre 2014 matureranno i requisiti secondo i vecchi criteri. Ma la riduzione rispetto ai 3milioni e 25omila dipendenti pubblici rilevati nell`ultimo conto annuale della Ragioneria dello Stato (relativo al 2010) poggia anche sulla messa in mobilità e sul blocco del turn over che verrà progressivamente allentato (oggi è a120%). Tuttavia non è alle ragioni economiche di risparmio che fa riferimento il comunicato di Palazzo Chigi che spiega come la finalità principale di questa operazione - che non si applica ai comparti scuola, alta formazione artistico musicale, sicurezza, ai vigili del fuo- PREVIDENZA Chi maturerà i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2014 secondo le regole pre Fernero avrà diritto all’assegno. LE REGOLE Gli enti che non emaneranno provvedimenti di riduzione entro il 31 ottobre 2012 non potranno procedere ad alcun tipo di assunzione co, ai magistrati, al personale amministrativo degli uffici giudiziari, nonchè alla presidenza del consiglio, ministeri dell`Economia e agenzie fiscali (gli ultimi quattro già oggetto di provvedimenti ad hoc) - sia il «recupero dell`efficienza della macchina burocratica e, per i casi virtuosi, l`ottimizzazione nell`allocazione delle risorse umane». Le riduzioni saranno operative con uno o più Dpcm da adottare entro il 31 ottobre, ma per evitare tagli lineari, potranno, essere effettuate in modo selettivo, anche in misura inferiore rispetto alle percentuali fissate, a condizione che siano compensate da sforbiciate in altre amministrazioni. Chi sarà inadempiente, non potrà procedere ad alcun tipo di assunzioni. Tuttavia le soglie del 20% e del 10% si riferiscono alle piante organiche che in buona parte delle amministrazioni sono ben superiori rispetto ai dipendenti effettivamente in servizio. Il personale in sovrannumero nei ministeri è stimato dal Dipartimento della Funzione pubblica in 7.247 unità, ma i sindacati prevedono che alla fine saranno 1.800. E sul personale in soprannumero che si concentra il decreto con un intervento in tre tempi: anzitutto andranno in pensione coloro che matureranno i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2014, secondo le vecchie regole pensionistiche. Per gli altri dipendenti in soprannumero verranno ricollocati con processi di mobilità anche tra compartimenti, da definire entro il 2013. Il personale trasferito conserverà il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, oltre all`inquadramento previdenziale. Se il trattamento risultasse più elevato, la differenza sarà versata con un assegno ad personam rias- sorbibile con i miglioramenti economici. Con il sindacato le amministrazioni potranno anche decidere il ricorso a part-time per il personale in soprannumero per la maggiore anzianità contributiva. Infime quanti non sono stati ricollocati, verranno dichiarati in esubero e per 24 mesi avranno un`indennità pari all`8o% dello stipendio base, estendibile a 48 mesi se in questo arco temporale verranno maturati i requisiti per il pensionamento. Il sindacato avrà un ruolo maggiore nei processi di riorganizzazione rispetto alla riforma Brunetta che prevedeva una semplice comunicazione da parte dell`amministrazione. Le amministrazioni, infatti, sono tenute a informare le organizzazioni più rappresentative per un esame dei criteri di individuazione degli esuberi e delle procedure di mobilità. CURA DIMAGRANTE Il piano prevede un taglio del 20% per i dirigenti e del 10% per il resto del personale, con l’obiettivo di attestarsi al di sotto della soglia dei 3 milioni di dipendenti pubblici nei prossimi duetre anni. LE ECCEZIONI I tagli non si applicano ai comparti scuola, alta formazione artistico musicale, sicurezza vigili del fuoco, magistrati, personale amministrativo degli uffici giudiziari, agenzie fiscali, presidenza del consiglio, ministero dell’Economia. RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO! Il tuo sostegno per noi è FONDAMENTALE per continuare ad esserci per continuare ad informarti Il nuovo iornale GMilitari dei ■ GIUGNO 2012 7 CASADIRITTO SCRIVE AL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DELLA DIFESA ALLOGGI:CHEFINEHAFATTO ILPIANOANNUALEDELLADIFESA? Il Decreto, in questo momento, ha una enorme importanza . I suoi contenuti ed i limiti di reddito in essi precisati sono infatti presi a parametro per tutte le note operazioni, in parte già in atto, relative alla proposta di acquisto (già inviata o in corso di invio da parte della Direzione Generale del Demanio Militare) sulla quale i conduttori dovranno scegliere: acquisto, usufrutto, permanenza nei 5 anni, handicap, tutte legate in vari modi ai livelli di reddito che il Decreto fissa. LA LETTERA DEL COMITATO Egr. Sig. Generale, da anni seguo come Coordinatore di CASADIRITTO, l’Associazione fra famiglie conduttori di alloggi della Difesa, gli aspetti tecniconormativi in essere e/o da modificare legati alla tutela delle famiglie stesse, nell’ambito di una politica per la casa tendente a contemplare le giuste esigenze dell’Amministrazione e la tutela e la valorizzazione del patrimonio abitativo. Mentre colgo l’occasione per inviarle a nome di CASADIRITTO le felicitazioni per la sua nomina alla nuova ed importante carica, sottopongo alla sua attenzione la vicenda, ormai al limite di ogni logica, della mancata emissione del Decreto di Gestione annuale, benché firmato ma mai emanato, del precedente Ministro della Difesa, che riguardava i redditi ed il piano relativi all’anno 2010. Ebbene di quel Decreto non se ne seppe più nulla. Successivamente l’attuale Ministro della Difesa, ha provveduto ad emanare il Decreto di Gestione annuale relativo agli anni 2010 e 2011, includendo quindi anche il decreto “fantasma” . Su questo Decreto, trasmesso dalla Difesa al Parlamento il 15 marzo, sono stati espressi i previsti pareri dalle Commissioni Difesa Camera e Senato fin dalla metà di aprile. Ad oggi, 2 luglio dopo che è ritornato alla Difesa per essere trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, ancora non risulta trasmesso alla Corte stessa. Sappiamo poi l’iter dopo la registrazione, la pubblicazione e quello che ci preoccupa le altre lungaggini anche all’interno tra Comandi e Comandi Periferici. Il Decreto, in questo momento, già da adesso, ha una enorme importanza . I suoi contenuti ed i limiti di reddito in essi precisati sono infatti presi a parametro per tutte le note operazioni, in parte già in atto, relative alla proposta di acquisto (già inviata o in corso di invio da parte della Direzione Generale del Demanio Militare) sulla quale i conduttori dovranno scegliere: acquisto, usufrutto, permanenza nei 5 anni, handicap, tutte legate in vari modi ai livelli di reddito che il Decreto fissa. Ma la scelta è già in corso e l’ultimo decreto finora operante è il vecchio Decreto riguardante i redditi del 2009. Come è noto, invece, la proposte di acquisto, assieme a tutte le altre opzioni, fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi o mod. CUD, che è del 2011. La discrasia e la contraddizione che ne è determinata, risulta troppo evidente e assolutamente arbitraria per essere ulteriormente dettagliata. Si ri- schierebbe di banalizzare l’argomento che è semplice nella comprensione quanto urgente e drammatico. Inoltre nello stesso Decreto, vengono dettate le condizioni per il pagamento dei canoni, con ricadute fondamentali, quali la condizione di deroga rispetto alla continuazione del diritto di permanenza nell’alloggio, il pagamento dell’equo canone o al contrario, al pagamento del canone di mercato di cui alla discussa legge finanziari a luglio 2010, art 6 comma 21 quater e del successivo decreto del 16 marzo 2011. Come ben si sa molte famiglie con il nuovo Decreto rientrano nei parametri di reddito e nelle disposizioni della legge 104. In questi giorni i Comandi Periferici stanno chiedendo l’invio della dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio relativa ai redditi 2011 e l’applicazione del decreto 2009 sui redditi 2011 sarebbe arbitraria e fonte di ricorsi amministrativi anche con risvolti d’ altro genere che nessuno ha interesse di alimentare. Ritornando alle proposte di acquisto o altre opzioni, gli atti notarili sarebbero invece stipulati, come recita la norma, secondo i riferimenti del “decreto annuale” che ancora è, fino a prova contraria quello del 23 giugno 2010 - redditi 2009. Il danno economico e non più rimediabile di migliaia di euro un volta esperita l’azione notari- le, non sarà più rimediabile. Il danno delle mancate tutele, sarà ancora più rilevante e moralmente censurabile. In questo quadro si pone la richiesta di CASADIRITTO ed invito a porre tutte le forze che ella potrà mettere in campo affinchè il Decreto percorra da ora in poi velocemente il suo percorso e vengano date immediate disposizioni, affinché dopo la registrazione e la pubblicazione, in tempo reale venga applicato. Mi permetto di ripetere che ad oggi, 2 luglio, il Decreto non è ancora arrivato ai Protocolli della Corte dei Conti. Occorre ora uno scatto, in grado di valutare l’eccezionalità che riveste il Decreto, anche alla luce dell’eccezionalità del drammatico momento economico a cui tutti sono chiamati e che colpisce in special modo fasce di famiglie con redditi medi e medio bassi, come anche il Procuratore della Corte dei Conti ha recentemente evidenziato nella sua Relazione annuale. Uscire da una anormale “normalità” ed entrare in una eccezionale “normalità” normale che in definitiva è il rispetto delle regole e delle leggi a cui tutti siamo chiamati. Certo della sua disponibilità nell’avvertire il momento particolare affinché se ne esca in una rapida concretezza e determinazione, colgo l’occasione per porgerle i più cordiali saluti. Sergio Boncioli LETTERA A CASADIRITTO VENDITE? VOGLIONO SOLO BATTERE CASSA... Caro Boncioli, Sono una delle tante mogli che in questo momento stanno vivendo l’incubo dello sfratto esecutivo entro i famosi 60 gg.. Adesso sono arrabbiata e voglio dire anche la mia, sono stata una moglie devota, rimasta sempre nell’ombra perchè la moglie di un militare e la sua famiglia stanno sempre al secondo posto, prima viene la Patria. Ne valeva la pena? Mio marito l’ha servita devotamente per 33 anni lasciandoci a casa per periodi lunghissimi, con tanti sacrifici. Io ho dovuto crescere i figli da sola senza un papà che c’era, esisteva, ma era sempre molto lontano. E adesso questi militari improvvisamente non servono più, sono troppi e quindi bisogna fare pulizia, da dove cominciare ? Dagli alloggi, mettendoli su una strada. Ma i Signori che stanno al potere, e che poggiano il loro sacro c… su una poltrona e che hanno mandato in rovina una nazione, come possono agire così spudoratamente e senza vergogna e mettere in difficoltà tante famiglie? Sono sordi ad ogni parola, ad ogni lettera disperata che arriva da ogni parte d’Italia tutte aspettano fiduciosi una risposta. Io personalmente amo la casa che occupo, e la volevo acquistare ma sono stata davvero sfortunata perchè sono stata tra le prime ha ricevere la famosa lettera dei 60gg. Ma ti rendi conto? Mi sono attivata subito per trovare immediatamente una soluzione e mi sono rivolta agli Istituti di credito da loro indicati sulla lettera. Che presa in giro, quando mi sono presentata in codesti istituti l’amara sorpresa, sono tutti caduti dalle nuvole mi e’ stato detto: “IO NON SO NIENTE CI INFORMEREMO..................CHIEDEREMO” e intanto sono passati altri giorni. Alla fine siamo andati alla Intesa S. Paolo e siamo anche arrivati ad una conclusione, mi avrebbero dato 70/80 % del valore dell’immobile con riserva della loro perizia per poi aprire la pratica del mutuo. Ma abbiamo avuto anche richieste di garanzie che io non ho per avare il mutuo, io dovrei pagare 770 euro per 25 anni se ci campo visto che sono una malata oncologica, ma il problema è un’altro la pratica bancaria ha bisogno di tempo e i 60 gg non bastano, oltretutto se il perito avesse decretato che il valore della casa non corrisponde io non avrei accesso al mutuo e quindi perderei pure la caparra. Io un’idea me la sono fatta, questi signori hanno tirato su i prezzi sapendo che gli inquilini non avrebbero potuto comprare perchè sono convinta che le case le vogliono vuote. Che presa in giro, so perfettamente che io da qui me ne dovrò andare ma ti voglio dire che a Baiano di Spoleto ci sono 5 palazzine fatiscenti, abitate dai piccioni e dalle loro escrementi. Mi chiedo, io che ho pagato sempre l’affitto per tutti questi anni, ho fatto dei lavori a mie spese per migliorare l’abitabilità di questo appartamento, non ho almeno il diritto di avere più tempo per decidere il da farsi? Un rammarico e quello di lasciare al degrado questo alloggio e farvi entrare come inquilini i signor piccioni. Ti ringrazio anticipatamente per la tua attenzione e spero che le mogli di altri militari esprimano la loro amarezza per il trattamento che stiamo ricevendo e che sicuramente non meritiamo. Spero che tu possa trovare le parole giuste per far sentire la mia voce. Distinti saluti A. 8 Il nuovo iornale ■ GIUGNO 2012 GMilitari dei PENSIONI SOPRA MILLE EURO PERLATREDICESIMANONC’E’TRACCIABILITA’ L’INPDAP RISPONDE Reversibilità ad orfano maggiorenne Un orfano maggiorenne studente universitario ha titolo a mantenere la propria quota di pensione di reversibilità in caso di passaggio da una facoltà universitaria al altra? Come precisato dall’INPS con propria circolare n. 219 del 10 settembre 1991, “nel caso di studente universitario che, dopo aver interrotto il ciclo di studi in una facoltà, ottenga l’iscrizione ad un’altra oppure di studente che abbia effettuato diversi passaggi di facoltà, è riconosciuto in ambedue le ipotesi il diritto alla propria quota di pensione, sino al compimento del 26° anno di età ed entro il limite della durata legale del corso frequentato”. Buonuscita agli eredi Chi sono gli eredi a cui viene pagata la buonuscita di un dipendente statale deceduto in servizio? Nell’ipotesi di decesso in attività di servizio dell’iscritto, la buonuscita spetta, per diritto proprio (iure proprio) nell’ordine: al coniuge superstite ed agli orfani (art. 5 D.P.R. 29-12-1973 n. 1032), ai genitori, ai fratelli e sorelle, se a carico (cfr. sentenze nn. 106/96 e 243/97 Corte Costituzionale; in mancanza di questa condizione la prestazione va erogata secondo le norme successorie). Da ciò consegue che, in caso di morte in servizio di un iscritto l’indennità deve essere erogata, nell’ordine, al coniuge superstite e ai figli, (nella ipotesi di concorso di coniuge con orfani minorenni al coniuge spetta l’intera indennità, senza l’intervento del giudice tutelare), ai genitori, al collaterale vivente a carico del “de cuius”. Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge non abbia la rappresentanza legale (in tal caso è necessario acquisire ai fini del pagamento il decreto del G. T.), ovvero orfani maggiorenni, l’indennità è ripartita come segue: a) se concorre un solo orfano, nella misura del 60% al coniuge ed il 40% all’orfano; b) se concorrono più orfani, nella misura del 40% al coniuge ed il 60%, in parti uguali, agli orfani. Per tutte queste categorie non hanno rilevanza le disposizioni testamentarie o la rinunzia all’eredità. In mancanza di questi, la buonuscita spetta all’erede testamentario ed in sua assenza la prestazione va corrisposta agli eredi legittimi, categoria nella quale vanno compresi anche i figli di fratelli e sorelle premorti all’iscritto. L’indennità di buonuscita, nell’ipotesi di morte in servizio dell’iscritto, non concorre a formare l’attivo ereditario. Domanda pensione di inabilità Da chi può essere presentata la domanda di pensione di inabilità? La domanda di pensione di inabilità ai sensi dell’art.2, comma 12, legge 8/8/95 n°335 può essere presentata esclusivamente dall’iscritto, in quanto tale facoltà non è riconosciuta ai superstiti. L'Inps ha reso noto le modalità per i pagamenti delle pensioni "sopra soglia", adeguandole alla tracciabilità dei pagamenti dopo che la legge 44/2012 aveva introdotto modifiche sulle norme di pagamento in contanti dei trattamenti superiori a mille euro, previste dalla legge 214/2011. Per i conguagli una tantum non devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità. Per analogia, non sono soggetti alle limitazioni all'uso del contante i pagamenti delle pensioni il cui importo ordinario è inferiore a mille euro, anche nei casi in cui le singole rate superino tale soglia per la concomitanza del pagamento di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva (la cosiddetta “quattordicesima”). Nell'eventualità che i beneficiari di trattamenti pensionistici superiori a mille euro non abbiano indicato, entro il termine previsto del 30 giugno 2012, una modalità alternativa alla riscossione allo sportello, per gravi motivi di salute o provvedimenti restrittivi, i soggetti delegati alla riscossione possono, in deroga alle norme vigenti, chiedere l'apertura di un conto corrente di base o di un libretto di risparmio postale intestato al beneficiario. Quanto alla fase transitoria, la legge 44/2012 prevede tre mesi a partire dal 1 luglio, durante i quali l'INPS deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato scelga le modalità alternative alla riscossione in contanti: i pagamenti disposti saranno sospesi da Poste Italiane o dalle Banche, che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio, per trasferire poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente o libretto aperto dal pensionato. In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all'INPS dopo il 30 settembre 2012. In ogni caso l'INPS assicurerà il pagamento delle somme spettanti nel momento in cui gli interessati apriranno un conto corrente o un libretto. A luglio, agosto e settembre il pensionato può comunque ottenere il pagamento con assegno di traenza, anche se non è ancora titolare di conto o libretto. La Tredicesima: Il pagamento della tredicesima mensilità non rientra nel calcolo per la tracciabilità. Ciò significa che se il trattamento pagato è superiore alla soglia solo per la presenza della tredicesima – ma anche di altri coniugi, o della quattordicesima – non è necessario disporre di un conto o di un libretto per vedersi imputare e quindi liquidare la pensione a cui si ha diritto. Regime transitorio: Dal 1° luglio al 30 settembre l’INPS deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti: i pagamenti disposti saranno sospesi da Poste Italiane o dalle Banche, che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, prima del 30 settembre. AT T IV I TA ’ DICHIARAZIONE ISEE S OC I ALI L’Attestazione ISEE deve essere allegata alla domanda telematica? No, da quest’anno l’attestazione verrà acquisita automaticamente dal sistema informatico dell’Istituto. VACANZE GIOVANI Al rientro dal viaggio di studio, il minore può essere prelevato da persone diverse dai genitori? Si, purché muniti di delega sottoscritta dai genitori del minore e corredata da documenti di riconoscimento. ETA’ DI AMMISSIONE Mio figlio diventerà maggiorenne il 10 agosto 2012: può partecipare in un turno precedente a tale data? No, possono partecipare solo i minori nati dal 1.9.1994 ISCRIZIONE AL CREDITO Come faccio a sapere se sono iscritto al Fondo Credito? Verifichi la presenza della voce Ritenuta Fondo Credito 0,35% nella busta paga o o dello 0,15% nel cedolino di pensione. Il nuovo iornale GMilitari dei ■ GIUGNO 2012 9 DISPOSIZIONI INPS-INPDAP NUOVI CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ .Con la circolare N. 84/2012 l’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011. Il comma 5 del menzionato articolo 18 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito del regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995. Per quanto concerne le pensioni da liquidare in regime di totalizzazione e in regime di cumulodi periodi assicurativi, allo stato attuale, dovranno essere li- quidate in via provvisoria. Al riguardo L’INPS si fa riserva di comunicazioni. INPS – CIRCOLARE N. 84 DEL 14 GIUGNO 2012Pensione ai superstiti. Art. 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 167). Premessa Con messaggio n. 16032 del 05/08/2011 è stata fornita una prima informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ne 1. Campo di applicazio- La disposizione in esame opera per i decessi intervenuti a decorrere dal 1° dicembre 2011. Preliminarmente, si rammenta che la quota di reversibilità e/o indiretta spettante al coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato (articolo 22, comma 2, della legge 21 luglio 1965). Pertanto, le Direzioni territoriali in sede di esame di domande di pensione ai superstiti indirette o di reversibilità, per i decessi intervenuti a decorrere dal mese di dicembre 2011, presentate da coniugi superstiti avranno cura di verificare, al fine di valutare se il coniuge superstite ha diritto all’aliquota di spettanza pari al 60%, che : il dante causa non abbia Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. contratto il matrimonio in età superiore a 70 anni; tra i coniugi non intercorra una differenza di età anagrafica superiore a 20 Anni; il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni. Qualora il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a 10 anni, in base all’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011, la quota del 60% spettante al coniuge superstite, rispetto alla disciplina generale, dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Si precisa che il diritto alla pensione ai superstiti non viene meno anche se detto trattamento è erogato in forma ridotta. 2. Destinatari Destinatari della normativa richiamata sono il coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato, titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della legge 898/1979, superstiti, di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011. Ferma restando l’applicazione, ove ricorrano le condizioni, delle riduzioni previste dall’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011, si riepilogano i requisiti soggettivi del coniuge superstite, separato e divorziato per il diritto alla pensione ai superstiti. Si ricorda che la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato, qualunque sia la data di presentazione della domanda. 2.1. Coniuge superstite o legalmente separato Il diritto a pensione per il coniuge superstite è automatico. Nessuna condizione soggettiva è richiesta per il conseguimento del diritto a pensione da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto. La pensione spetta anche al coniuge separato. Se però, la separazione è a lui/lei “addebitabile”, avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale. (Sentenza Corte Costituzionale 286 del 08.07.1987, A.U. pag. 1942; circolare n. 246 del 22 ottobre 1987 e n. 277 del 28 febbraio 1989). 2.2. Ex coniuge divorziato superstite Nel caso in cui il/la defunto/a non si sia risposato/a, il divorziato ha diritto alla pensione in presenza delle seguenti condizioni: deve essere titolare di assegno divorzile di cui all’art, 5 della legge 898/1970; non deve essersi rispo- sato; il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio; la data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge. 2.3. Più coniugi divorziati superstiti E’ possibile che alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato risultino esistenti più coniugi divorziati in possesso dei requisiti stabiliti dal secondo comma dell’art. 9 della legge 898/1970 per il diritto alla pensione ai superstiti. In tale ipotesi, mancando nella norma qualsiasi previsione circa le aliquote di pensione spettanti ai coniugi divorziati, la ripartizione sarà operata dal Tribunale al quale gli interessati dovranno rivolgersi per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e la deter- minazione della relativa misura. Tenuto conto del principio stabilito dal terzo comma del citato articolo 9 per l’ipotesi di concorso del coniuge superstite con uno o più coniugi divorziati e considerata altresì la norma di salvaguardia dei diritti degli altri superstiti contenuta nel successivo 4° comma della medesima norma, l’importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto. Qualora con più coniugi divorziati concorrano figli superstiti dell’assicurato o del pensionato aventi titolo alla pensione di reversibilità o indiretta, sarà riservato ai coniugi divorziati il 60% della pensione diretta e ai figli le aliquote per essi stabilite dalla legge. Relativamente ai coniugi divorziati titolari di assegno divorzile, si richiamano le istruzioni fornite con circolar n. 132 del 27 giugno 2001. 2.4. Contitolarità di coniuge superstite e più coniugi divorziati In caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite il Tri- SEGUE A PAGINA 10 10 Il nuovo iornale ■ GIUGNO 2012 SEGUE DA PAGINA 9 bunale provvede alla ripartizione della pensione di reversibilità; in caso di cessazione del diritto di uno di questi provvede ad una nuova determinazione delle quote ripartendo tra i restanti la quota del coniuge cessato. Anche in tale fattispecie, l’importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile al coniuge superstite e ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto. 3. Cessazione del diritto Il diritto alla pensione ai superstiti cessa per il coniuge superstite e/o per il coniuge divorziato, qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge superstite e/o divorziato che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Qualora la quota di detto trattamento sia stata posta in pagamento in forma ridotta, l’importo da prendere a base per la liquidazione della doppia annualità è quello corrisposto. Si rammenta che in caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione di reversibilità ha diritto all’intero trattamento e cioè al 60%; parimenti l’intero trattamento di reversibilità, pari al 60%, dovrà essere erogato al coniuge superstite qualora il coniuge divorziato cessi dal diritto alla prestazione di che trattasi per le cause sopra descritte. Anche in tale fattispecie, qualora uno dei contitolari della pensione ai superstiti (coniuge divorziato o coniuge superstite) sia da ricomprendere tra i soggetti destinatari del comma 5 dell’articolo 18 della legge n. 111, la pensione sarà erogata in forma ridotta nulla rilevando che all’altro soggetto che ha perso il diritto a tale trattamento era corrisposta una quota di pensione in forma intera. Il diritto all’assegno in parola si estingue per pre- scrizione con il decorso di dieci anni (art. 2946 C.C.) Si rammenta che, in via generale, nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare. 4. Figli minori, studenti o inabili Qualora vi siano figli minori, studenti o inabili la norma oggetto della presente circolare dispone che la pensione ai superstiti non deve essere ridotta. Ciò posto, si precisa quanto segue. I figli minori, studenti di scuola media superiore o universitari, inabili devono far parte del nucleo familiare alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato. Per i figli studenti e per i figli inabili è richiesto che alla data del decesso del de cuius fossero a suo carico. Si rammenta che sono equiparati ai figli legittimi: figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto (L. 04.05.1983 n.184 – Suppl. ord. GU 133 – 17.05.1983) figli naturali del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati figli naturali non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 del codice civile figli naturali non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 del codice civile; figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto; figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto (DL Lgt. 18.01.1945 n.39 art.2, 3° comma–A.U. pag. 11); nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti; minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge (art.38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818) Qualora vi siano nel nucleo familiare del dante causa figli naturali, anche GMilitari dei CIRCOLARE INPS-INPDAP PENSIONE DI REVERSIBILITA’ NUOVI CRITERI PER LA CONCESSIONE minori, del coniuge superstite o nati da precedente matrimonio del medesimo, le Direzioni territoriali dovranno verificare che il genitore naturale non abbia l’obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento dei medesimi, in tale ipotesi infatti le somme dovranno essere valutate ai fini delle verifica dell’effettivo mantenimento da parte del de cuius nonché del requisito del carico relativamente ai figli studenti o inabili. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di pensione ai superstiti. 5. Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario. La norma in esame dispone che, in assenza di figli minori, studenti o inabili come individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria (Art. . 22 , della legge 21 luglio 1965, n. 903), la quota di pensione ai superstiti liquidata in base al comma 5 dell’articolo 18 della legge n. 111 del 2011 soggiace ai limiti di cumulabilità’ previsti dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995. Tali limiti di cumulabilità, infatti, trovano appli- cazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle (v. in proposito circolari n. 234 del 25/08/ 1995 e n. 38 del 20/02/1996). L’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, com’è noto, ha disposto l’incumulabilità di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge stessa. Alla pensione ai superstiti o alla quota di pensione attribuita al coniuge superstite, divorziato, a più coniugi divorziati ed al coniuge superstite si applicano le percentuali di cumulabilità con i redditi di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1998. Ne consegue che ai fini dell’applicazione del comma 41, della legge n. 335/1995, si deve tener conto dei redditi assoggettati ad IRPEF di ogni contitolare ed eventualmente operare la trattenuta di incumulabilità sulla quota spettante al coniuge superstite o all’ex coniuge che possiede redditi influenti. 6. Art. 6, comma 11 bis, della legge 11 novembre 1983, n.638 : integrazione al trattamento minimo. Alla quota di pensione ai superstiti, liquidata con il sistema retributivo o misto, determinata secondo i cri- teri dell’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011, si applicano le disposizioni in materia di integrazione al trattamento minimo. Relativamente ai trattamenti pensionistici di che trattasi liquidati a coniuge superstite e coniuge divorziato si precisa quanto segue. In relazione ai criteri enunciati dalla Corte di Cassazione secondo cui il trattamento corrisposto al coniuge ed all’ex coniuge costituiscono “un unico trattamento” da corrispondere tra i suoi contitolari, spiega efficacia il comma 11 bis, dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638 che dispone che le norme per l’integrazione al trattamento minimo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari. Di conseguenza, l’integrazione delle suddette pensioni non è soggetta a limiti reddituali ed in caso di bititolarità è possibile integrare, compatibilmente con il reddito, anche l’eventuale pensione diretta. Nel caso che uno dei contitolari della pensione ai superstiti sia cittadino comunitario o extracomunitario, residente in uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia, in uno Stato aderente all’Accordo SEE o in Svizzera, si ricorda che non può beneficiare dell’integrazione al trattamento minimo in base all’applicazione del principio di inesportabilità delle prestazioni non contributive (Regolamento CEE n. 1247 del 1992). Al riguardo si richiamano i messaggi n. 35872 del 06/07/92 e n. 42176 del 09/06/1996 nonchè le circolari n.15 del 16/01/93 e n. circ. 10 del 30/01/2006. 7. Modalità di riliquidazione della pensione ai superstiti in caso di cessazio- ne del diritto di uno dei contitolari. Al riguardo si richiama la circolare n. 159 del 2003 con la quale è stato recepito il criterio enunciato dalla Corte di Cassazione – Sezione Unite – con sentenza del 10 ottobre 2002, n. 17888. La sentenza della Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della riliquidazione della pensione in oggetto, assume rilevanza la data di decorrenza della riliquidazione: ove tale data sia posteriore al 30 settembre 1983 è operante il divieto di integrazione al trattamento minimo per superamento del limite di reddito e la conseguente impossibilità di cristallizzare l’importo della pensione. Alla luce del principio affermato dalla Cassazione andrà applicato l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, il quale ha disposto l’incumulabilità di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge stessa. 8. Ulteriori prestazioni collegate al reddito Ai titolari dei trattamenti pensionistici ai superstiti liquidati secondo le disposizioni del comma 5 del più volte citato articolo 18, qualora si trovino nelle condizioni di legge previste, si applicano le disposizioni in materia di: maggiorazione sociale (articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modificazioni); importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000) (articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388); somma aggiuntiva (quattordicesima mensilità : articolo 5, commi da1 a4, della legge n. 127 del 2007). Il Direttore Generale: Nori Il nuovo iornale GMilitari dei ■ GIUGNO 2012 11 DIRITTO ASSOCIATIVO PER I MILITARI IL PRIMATO DEL DIRITTO EUROPEO SU QUELLO NAZIONALE L a legittimità del divieto imposto ai militari di costituire associazioni professionali, almeno giuridicamente, è storia passata, in quanto superata dalla normativa europea. Nell’anno 2001, infatti, una riforma costituzionale ha stabilito che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” (art. 117,1°comma,Cost.). Da allora, il diritto europeo ha acquisito una forza sempre più penetrante rispetto alle fonti nazionali. Alle fonti comunitarie, infatti, è stata riconosciuta una efficacia tale da prevalere non solo sulle leggi interne, ma anche sulle norme nazionali di rango costituzionale, mediante la diretta applicazione da parte dei giudici comuni. Una tale intrusione del diritto ultranazionale nell’ordinamento giuridico dei singoli Paesi membri ha modificato la collocazione gerarchica delle fonti normative, ma soprattutto l’equilibrio dei poteri di controllo sulle leggi nazionali. Si è aperta per il giudice nazionale comune la possibilità di sbrigliarsi dal giogo della Corte Costituzionale con la possibilità di disapplicare le leggi nazionali che sono in contrasto con il diritto comunitario. Cosa che qualche decennio fa era impossibile, a causa del disposto dell’art. 134 Costituzione. La vera svolta, però, è avvenuta il 01 dicembre 2009, quando è entrato in vigore il Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona ha recato importanti modifiche all’art. 6 del Trattato dell’Unione europea sul rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini europei. Il primo paragrafo del Trattato di Lisbona riguarda la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza). In particolare al par. 1 si afferma che: “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. E’ a tutti evidente il diverso valore giuridico che viene ad assumere la Carta di Nizza a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il quale ha rafforzato la tutela all’interno dei singoli Paesi dei diritti fondamentali, attribuendo alla Carta di Nizza il medesimo valore giuridico dei trattati. La carta di Nizza, acquisendo “lo stesso valore giuridico dei trattati”, diviene diritto comunitario e comporta tutte le conseguenze, in termini di prevalenza sugli ordinamenti nazionali. In altre parole, a seguito del Trattato di Lisbona, una legge interna che contrasta con una norma della Carta di Nizza ben potrà essere disapplicata dal giudice comune nazionale; il quale è, pertanto, tenuto a dare applicazione diretta al diritto dell’Unione, di cui sospetta il contrasto con un diritto fondamentale, sancito sia nella CEDU che nella Carta di Nizza, in base al principio, fondato sull’art. 11 Cost. secondo cui “le norme di diritto comunitario sono direttamente operanti nell’ordinamento interno”. L’ovvia conseguenza di questa rivoluzione copernicana è l’ampliamento sia della libertà di manovra dei giudici comuni nazionali che del patrimonio dei diritti dei singoli cittadini europei. A seguito di tale modifica, che ha spostato in avanti i confini dei giudici nazionali, le prese di posizione da parte della giurisprudenza dei singoli Paesi membri non si sono fatte attendere. Il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza nr. 1220/2010, per esempio, ha affermato che, le disposizioni della CEDU sono “divenute direttamente applicabili nel sistema nazionale”. L’affermazione, è stata ripresa ed amplificata dalla giurisprudenza successiva di alcuni TAR. Il TAR Lazio, sez. II, per esempio, in una rivoluzionaria sentenza, la nr. 11984/2010, ha affermato che “fra le più rilevanti novità correlate all’entrata in vigore del Trattato [di Lisbona], vi è l’adesione dell’Unione alla CEDU”, cui va ad aggiungersi la riformulazione della disposizione per cui i diritti fondamentali, quali garantiti dalla CEDU e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, “fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali” (art. 6, par. 3, TUE). Ne deriva, a mente del TAR Lazio, che “le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati (…), e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell’art. 11 della Costituzione”. Lo stesso TAR conclude, affermando che al giudice comune si dà il potere “di procedere in via immediata e diretta alla disapplicazione (delle leggi statali contrastanti) in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell’accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno”. Come se non bastasse, è giusto il caso di evidenziare che nei primi 18 mesi di vigenza del Trattato di Lisbona, si possono rinvenire almeno sessanta decisioni della Corte di Cassazione (sia civili che penali) che contengono un riferimento alla Carta di Nizza. Spiccano quelle in tema di danni da demansionamento. In esse si impone al giudice del rinvio di ispirarsi anche al principio consacrato dall’articolo 1 della Carta, a mente del quale “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”. Si badi bene, l’art. 1 della Carta non tratta in maniera diretta dei danni da demansionamento, eppure viene invocato. 3. Conclusioni A questo punto ci si chiede: “Ma cosa centra tutto il ragionamento fin qui fatto con il superamento della sentenza 449/99 e segnatamente con la libertà di riunione e di associazione dei cittadini europei militari residenti in Italia?” Si riporta, di seguito, prima il testo dell’art. 1475 del Decreto Legislativo nr. 66/2010 e, subito dopo, quello l’art. 12 della Carta di Nizza, la quale risponde alla necessità di definire un gruppo di diritti e di libertà di eccezionale rilevanza che fossero garantiti a tutti i cittadini dell’Unione, nessuno escluso. Articolo 1475 del D.Lgs 66/2010 - LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DIVIETO DI SCIOPERO 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. 2. I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali. 3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. 4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero. Articolo 12 della Carta di Nizza - LIBERTA’ DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione”. Com’è evidente, il contrasto tra la norma statale ed il diritto comunitario è talmente chiaro che non ammette alcuna possibilità d’interpretazione, a meno che non si voglia sostenere che i militari non sono individui. La lettera della norma non offre lo spunto per elaborazioni che consentano di esprimere giudizi di valore, né il pretesto per attribuire valore giuridico a delle opinioni prive di tale carattere. E’ giusto il caso di ricordare, prima delle conclusioni, che “la partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o lo svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati ad elezioni politiche e amministrative”, PUO’ ESSERE PUNITA CON LA CONSEGNA DI RIGORE, ai sensi dell’art. 751, punto 10, DPR 90/2010. Si badi bene, la consegna di rigore, nell’Ordinamento militare, è sinonimo di arresti domiciliari, a seguito di un giudizio sommario da parte di un organo privo del requisito di terzietà e, per giunta, in assenza di un difensore abilitato; è sinonimo, altresì, di carriera certamente devastata e rischi per la conservazione del posto di lavoro. C’è chi, maliziosamente, sostiene che il Codice dell’Ordinamento Militare prevede la facoltà, e non l’obbligo, per l’Amministrazione di esercitare il potere disciplinare nei confronti di chi svolge propaganda politica, in quanto l’esercizio di quel potere dipenderebbe da chi,e a favore di,chi ,,,,,,,,,,,e svolta la propaganda (“A pensar male .......................... indovina” ). Se così fosse, la norma rappresenterebbe una grave minaccia per la democrazia del nostro Paese, che andrebbe contrastata con gli strumenti offerti dall’Ordinamento. In conclusione. Ora alla luce del combinato disposto delle norme summenzionate e dal diritto “vivente” che la Corte di Giustizia Europea che ha, peraltro, stabilito nei due fondamentali principi, nei rapporti giuridici tra Stati membri ed U.E. e cioè: 1°). LA DIRETTA EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO, significando con ciò l’immediata e diretta cogenza delle norme europee (regolamenti, direttive e decisioni); 2°) IL PRIMATO DEL DIRITTO EUROPEO SU QUELLO NAZIONALE, significando con ciò che, qualora una norma statale contrasti con una europea, si dovrà disapplicare la norma statale ribadendo Ulteriormente; che chi opera in maniera difforme da quanto l’ EUROPA stabilisce s i mette nella condizione di essere “soggetto inadempiente” alle norme comunitarie e “residualmente” alle norme nazionali. “alea iacta est” –––––––––– Fonti: Suprema Corte di cassazione: EUROMIL militari europei Vari forum sui diritti dei Militari Tribuno della plebe 12 Il nuovo iornale ■ GIUGNO 2012 GMilitari dei N e ws per i consuma to r i I MINORI VIAGGIANO CON UN PROPRIO DOCUMENTO Secondo il decreto legge 135/2009, a partire dal 26 giugno 2012, i minori non possono più essere iscritti sul passaporto dei genitori per viaggiare, ma devono avere il proprio documento di viaggio individuale (lasciapassare, carta d’identità valida per l’espatrio, passaporto). In particolare, il nuovo passaporto è fornito di un microchip, e solo al compimento dei 12 anni di età vengono acquisite anche le impronte e la firma digitalizzata. La validità del documento è di: • 3 anni per i bambini fino ai 3 anni; • 5 anni dai 3 ai 18 anni. Si ricorda che per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario il consenso di entrambi i genitori, coniugati o meno (quindi anche conviventi, separati, divorziati o genitori naturali), i quali dovranno firmare il proprio assenso presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. Se un genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto Ricordiamo che è possibile richiedere il passaporto per minori presso: • Questura; • l'Ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza; • la stazione dei Carabinieri; • il Comune di residenza. Fonte: ADICONSUM DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: CAMBIA LA DURATA L'art. 7 del Decreto Legge n. 5 del 9 Febbraio 2012 ha introdotto nuove modalità di durata e scadenza per tutti i tutti documenti di riconoscimento, cioè ogni documento dotato di fotografia e rilasciato da una pubblica amministrazione, documenti di identità e / o elettronici. Nel particolare la validità è di: • TRE anni, per i minori di 3 anni; • CINQUE anni, per i minorenni; • DIECI anni per ogni documento di riconoscimento dotato di fotografia e rilasciato da pubblica amministrazione Fonte: ADICONSUM FONDO PER I NUOVI NATI PROROGATO DI TRE ANNI La legge di Stabilità ha rinnovato per altri 3 anni il Fondo di credito per i nuovi nati: la proroga comprende tutti i nati negli anni 2012, 2013 e 2014. Il Fondo di credito per i nuovi nati è un prestito garantito di 5 mila euro, a tassi agevolati e con una durata non superiore a cinque anni, che possono richiedere tutte le famiglie che hanno un bambino nato o adottato nel 2012, nel 2013 e nel 2014. In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è consentito un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o affido condiviso. Per i figli nati nel 2011 il termine delle domande per il fondo scade il 30 giugno 2012. Le richieste possono essere presentate direttamente nelle banche o presso gli intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa. L’elenco completo lo si può trovare sul sito www.abi.it oppure www.fondonuovinati.it . Fonte: ADICONSUM TELEFONATE DALL’ESTERO MENO CARE DAL 1° LUGLIO 2012 A partire dal 1°luglio 2012, fino al 1° luglio 2014, le tariffe per telefonare, mandare sms e collegarsi con il cellulare a Internet dall’estero continueranno a scendere. L’operazione “riduzione dei costi” avverrà in tre fasi. 1°LUGLIO2012: • telefonare da un Paese dell’Unione Europea avrà un costo di 29 centesimi di euro al minuto, rispetto ai 35 cent. che si pagano oggi, e il costo per ricevere telefonate scenderà a 8 cent. contro gli 11 attuali; • inviare sms costerà 9 cent. anziché 11 cent; • collegarsi ad Internet con un cellulare costerà 70 cent. per un Megabyte (sempre consigliabile disattivare sul cellulare ogni collegamento alla rete automatico e utilizzare Internet solo quando necessario); LUGLIO 2013: • telefonare da un Paese dell’Unione Europea avrà un costo di 24 centesimi al minuto, e ricevere telefonate 7 cent.; • inviare sms costerà 8 cent; • collegarsi ad Internet con un cellulare costerà 45 cent. per un Megabyte; • LUGLIO 2014: • telefonare da un Paese dell’Unione Europea avrà un costo di 19 centesimi al minuto, e ricevere telefonate 5 cent; • inviare sms costerà 6 cent; • collegarsi ad Internet con un cellulare costerà 20 cent. per un Megabyte. Per quanto concerne le telefonate effettuate dal telefono fisso costeranno in base all’operatore telefonico del luogo dove si telefona. Nei prezzi indicati non è conteggiata l'Iva che ad oggi è al 21%. Fonte: ADICONSUM CASA: BONUS PER RISTRUTTURARE Novità per le detrazioni Irpef per gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica della propria abitazione. Le ha stabilite il Decreto Sviluppo approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno scorso. Vediamole nel dettaglio: Interventi di ristrutturazione dell’abitazione: • La detrazione dei costi sale dall’attuale 36% al 50%. • Il tetto massimo detraibile è di 96.000 euro di spesa • Il recupero di quanto speso viene “spalmato” su 10 anni. (Nel caso di spesa di 96.000 euro, quindi, si recuperano alla fine dei 10 anni, 48.000 euro) Interventi di riqualificazione energetica dell’abitazione: • la detrazione, attualmente del 55%, sarà del 50% a partire dal 1° gennaio 2013 • il tetto massimo detraibile può arrivare fino ai 100.000 euro • il recupero di quanto speso viene, anche in questo caso, spalmato su 10 anni. In ambedue i casi le detrazioni ai fini Irpef rimangono in vigore fino al 30 giugno 2013. Scaduto tale termine, sembra che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica non verranno più rinnovati. Il saldo dei lavori va effettuato entro il 30 giugno 2013, anche se i lavori non risultano ultimati entro tale data. Come fare per ottenere il bonus? Condizione obbligatoria è il pagamento dei lavori mediante bonifico bancario entro il 30 giugno 2013 e la conservazione di tutte le fatture degli interventi per i quali si richiede la detrazione. A questo punto si aprono due distinti percorsi: in caso di interventi di ristrutturazione: • indicare, nella Dichiarazione dei redditi, il nome del percettore delle somme versate in caso di interventi di riqualificazione • inviare, per via telematica, entro 90 gg. dalla fine dei lavori, le certificazioni sulle caratteristiche dei lavori o dei materiali utilizzati all’Enea. Chi ha diritto al bonus Il bonus spetta a coloro che sostengono le spese, che possono essere quindi i proprietari degli immobili, ma anche gli inquilini o altri soggetti (parenti dei proprietari o degli inquilini). In caso di persona tra i 75 e gli 80 anni d’età, la detrazione sarà spalmata su 5 anni, invece che 10; se ultraottantenne, la detrazione scende a 3 anni. IMPORTANTE: I DUE BONUS NON SONO CUMULABILI FRA LORO! Fonte: ADICONSUM Il nuovo iornale GMilitari dei GIUGNO 2012 PARLAMENTO ■ 13 SI AL DECRETO MINISTERIALE DA CAMERA E SENATO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI D’ARMA PER L’ANNO 2012 I l Parlamento ha esaminato lo “Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi” - Atto 482. Nella relazione illustrativa si evidenziano, nel dettaglio, i seguenti criteri di ripartizione dei fondi: 1. Associazioni combattentistiche – Fascia “A”. Non è stato previsto alcun contributo, atteso che l’articolo 2195 del D.Lgs. n. 66/2010, ai sensi del quale era stato stanziato il contributo da erogare in favore delle Associazioni combattentistiche per il triennio 2009-2011, ha esaurito la propria efficacia e che non è subentrata alcuna norma di proroga del relativo finanziamento, sul piano di gestione n. 2 del cap. 1352 (sul quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze accredita i fondi) non risulta allocata alcuna risorsa finanziaria disponibile per erogare il contributo in favore dei Sodalizi in parole. 2. Unione Nazionale Italiana Reduci di Russa (U.N.I.R.R.) - Fascia “A”. Le suddette conclusioni riguardano anche l’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia (U.N.I.R.R.) che, pur essendo Associazione Combattentistica, non aderisce alla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane e non è inserita nella tabella “A” annessa alla legge n. 93/1994, ma è inclusa tra le Associazioni militari riconosciute dal Dicastero ai sensi dell’art. 941 del D.P.R. n. 90/2010. 3. Associazione d’Arma – Fascia “B”. Le Associazioni d’Arma costituiscono la consolidata espressione della continuità ideale tra i militari in servizio e coloro che sono in congedo ed assolvono a quella funzione fondamentale intesa a mantenere vivo e vitale il rapporto tra i cittadini in armi e coloro che non lo sono, stimolando l’interesse per il mondo militare e svolgendo, tra l’altro, l’importante funzione di veicolo informativo su tale contesto anche attraverso la rievocazione delle glorie e de fasti del passato. In aderenza a quanto stabilito nelle risoluzioni n. 7-00129 – On. Ascierto ed altri, n. 7-00135 - On. Villecco Callipari ed altri e n. 7-00136 – On. Di Stanislao approvate dalla IV Commissione (Difesa) della Camera nell’attuale legislatura (recanti, tra l’altro, l’invito a incrementare i contributi da Consiglio nazionale delle Associazioni d’Arma...........................................5.300,00 Associazione nazionale del fante ..................................................................13.600,00 Associazione nazionale marinai d’Italia ......................................................14.050,00 Associazione Arma aeronautica....................................................................13.600,00 Associazione nazionale carabinieri ..............................................................16.400,00 Associazione nazionale paracadutisti d’Italia ..............................................8.350,00 Associazione nazionale Arma di Cavalleria .................................................6.900,00 Associazione nazionale genieri e trasmettitori d’Italia..............................6.900,00 Associazione nazionale ufficiali tecnici dell’Esercito italiano..................2.600,00 Associazione nazionale autieri d’Italia ..........................................................5.300,00 Associazione nazionale alpini........................................................................16.400,00 Associazione nazionale artiglieri d’Italia ....................................................10.800,00 Associazione nazionale bersaglieri...............................................................10.800,00 Associazione nazionale carristi d’Italia .........................................................6.900,00 Associazione nazionale granatieri di Sardegna ...........................................4.800,00 Associazione lagunari truppe anfibie.............................................................3.750,00 Le Commissioni Difesa della Camera dei Deputati e del Senato hanno espresso parere favorevole in merito allo Schema di decreto ministeriale, presentato dal Governo. Riconoscendo l’alto valore delle attività svolte dalle associazioni d’arma nel tenere vivi gli ideali e l’amor di Patria, lamentata l’esiguità dei contributi disponibili, per quanto incrementati del 25% rispetto alla dotazione 2011, esprime parere favorevole, osservando tuttavia che, ai fini di una più efficace razionalizzazione dell’allocazione delle risorse disponibili sarebbe opportuno, per ogni singola associazione menzionata nel riparto, vincolare i contributi: a) all’effettivo numero degli iscritti; b) ai bilanci riferiti all’ultimo triennio; c) a un esaustivo elenco delle attività svolte. La Commissione ricorda altresì l’impegno assunto dal Governo nel corso della discussione del provvedimento a provvedere quanto prima all’erogazione dei contributi alle associazioni combattentistiche anche per l’anno 2012. destinare a tale fascia di Associazioni), si è provveduto a destinare alle Associazioni d’Arma la somma complessiva di 159.450 Euro prevedendo un aumento (+25% circa) rispetto all’assegnazione disposta nel 2011 (132.443 Euro). Sono state peraltro escluse dalla ripartizione l’Associazione Nazionale Amministrazione Militare e l’Associazione Nazionale Cappellani Militari in quanto rinunciatarie. 4. Associazioni di categoria, Enti, Istituti Culturali, Scientifici, Tecnici – Fasce “C”, “D” ed “E”. Per quanto riguarda gli organismi in argomento è stato garantito un incremento del 18% circa rispetto ai contributi assegnati nel 2011, avendo cura di non prevedere erogazioni inferiori ai 1.500 Euro (A.N.U.M.P.S.E., Associazione Nazionale “Nastro Verde” e Società Geografica Italiana). In conseguenza della conversione in legge del Decreto Legge n. 16 del 2012 in materia fiscale è stat approvata una disposizione (art. 13 comma 1quinquies) ai sensi della quale è stato disposto un accantonamento sul capitolo n. 1352 dello stato di previsione del Ministero della Difesa pari a 4.260 Euro. Tale accantonamento ha comportato la riduzione delle assegnazioni già disposte per ciascun sodalizio dell’1.63% circa che è stata applicata a tutti gli aventi titoli indistintamente. SCHEMA Il Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze decreta per l’anno 2012, l’importo del contributo in favore di enti, associazioni, fondazioni e altri organismi, di cui alla tabella “C” allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della Difesa, è così ripartito: Associazione nazionale commissariato militare..........................................3.950,00 Associazione nazionale sanità militare italiana...........................................2.600,00 Associazione nazionale aviazione dell’Esercito...........................................3.950,00 Unione nazionale ufficiale in congedo d’Italia...........................................34.850,00 Gruppo decorati ordine militare d’Italia .......................................................2.100,00 Unione nazionale sottoufficiali italiani..........................................................2.650,00 Associazione nazionale sottoufficiali d’Italia ...............................................2.650,00 Associazione nazionale ufficiali di Marina provenienti dal servizio effettivo ....................................................................1.460,00 Associazione nazionale “Nastro Verde”.........................................................1.460,00 Società geografica italiana ................................................................................1.460,00 Associazione nazionale per l’assistenza ai figli minorati di dipendenti ed ex dipendenti militari e civili della Difesa ...................29.500,00 Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell’Aeronautica ......7.860,00 Lega navale italiana..........................................................................................15.800,00 Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente. 14 Il nuovo iornale ■ GIUGNO 2012 GMilitari dei CONSULENZE Domanda di pensione Sono prossimo al compimento dei 57 anni di età . Considerando che la normativa pensionistica è de jure condendo e il 30 giugno 2012 lo abbiamo abbandonato alle spalle, posso presentare la domanda di pensione ,visto i tempi tecnici per il suo protocollo (12 mesi e non prima di 9 mesi)?. Non sono state diramate nuove disposizioni per la cessazione, pertanto la domanda può essere presentata (includendo per sicurezza il mese aggiuntivo dal 2012). Sarà la Direzione generale a fornire motivi di diniego se ritiene che non vi siano i presupposti per l’accoglimento. Maggiorazioni di 1/6 Sono un ispettore del corpo forestale. Ho letto su un comunicato sindacale che le maggiorazioni del quinquennio che derivano dal decreto legislativo n.165/1997 valgono per intero per chi ha il sistema retributivo mentre chi ha il sistema misto valgono solo fino al 31.12.1995, potrei avere una maggiore delucidazione? La maggiorazione di 1/5 ai fini contributivi permane anche dopo il 31.12.95 ; la differenza è che per il sistema contributivo, dal 01.01.1996 la pensione viene calcolata maggiorando il 33% del reddito annuo per la percentuale ISTAT,. Dall’imponibile ricavato si recupera la quota reddituale (ora 4,57%) e si somma alle altre due quote di pensione “A” e “B” (art. 1. L. 335/95). Questa procedura permette di recuperare però in quota “B” la percentuale maturata dal 01.01.1996 (art. 2 L. 335/95). Reversibilità al figlio invalido Per avere la reversibilità dei genitori il figlio deve essere invalido? In che percentuale? Tale invalidità deve averla prima della morte dei genitori?Deve essere convivente o anche a carico? Se ha altre pensioni tipo inabilità al servizio per cui è stato riformato può avere tale pensione? La reversibilità spetta per intero nel caso l’avente titolo sia permanentemente inabile a proficua attività lavorativa o sia connessa a particolari condizioni di legge, altrimenti la stessa si riduce nelle percentuali previste. Il beneficiario deve però rispondere a determinati requisiti economici oltre i quali non è possibile cumulare i redditi. Il diretto interessato, se titolare di trattamento privilegiato, può cumulare altri redditi solo se ha maturato la massima anzianità contributiva. Fanno eccezione i trattamenti risarcitori che non hanno limiti di cumulo. QUOTA UNA TANTUM IN CASO DI NUOVO MATRIMONIO Alla vedova, nell’ipotesi di nuove nozze, viene revocata la pensione di reversibilità ma, le viene erogata la “doppia annualità”, pari a due annualità della pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, a titolo di liquidazione in capitale della pensione di reversibilità che cessa di essere corrisposta. La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se ci sono figli che percepiscono la pensione. In questo caso i figli avranno diritto ad un aumento della loro quota. L’assegno “una tantum” spettante, ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. luogotenenziale 18 gennaio 1945 n. 39, al coniuge che cessi dal diritto alla pensione di reversibilità per sopravvenuto matrimonio è determinato, nell’ipotesi di contitolarità, nella misura pari a due annualità della sola quota di pensione spettante al coniuge stesso, e non già in misura pari a due annualità del trattamento complessivamente erogato. Nella circostanza ritengo opportuno precisare e richiamare la Sua attenzione sulle limitazioni per differenza di età. Ricordo che per le pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2012, la Legge n. 111 del 2011 ha stabilito che l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti viene ridotta in caso in cui l’assistito abbia contratto il matrimonio dopo i 70 anni d’età e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. La riduzione è del 10 per cento per ciascun anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. In caso di frazione di anno, la riduzione percentuale è determinata in proporzione. Tale disposizione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, o inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità. Enzo Ruggieri CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA MAURIZIANA: NORME APPLICATIVE E QUESITI STRALCIO DELLE NORME APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA MAURIZIANA AL MERITO DI DIECI LUSTRI DI CARRIERA MILITARE. - DIRETTIVA EDIZIONE 1997 REQUISITI La concessione della Medaglia Mauriziana è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di due requisiti: a) CINQUANT’ANNI DI SERVIZIO MILITARE UTILE Per il raggiungimento dei 50 anni di servizio militare utile (sono sufficienti 49 anni, 6 mesi e 1 giorno) sono considerati validi: 1. il servizio militare comunque prestato; 2. le campagne di guerra; 3.il servizio prestato in zone di intervento per conto dell’ONU o in forza di accordi multinazionali (deve comunque risultare nel foglio matricolare); 4. il 50% dell’effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e os- servatori; del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi di volo, con percezione della relativa indennità; 5. il 50% del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (sono da considerarsi utili tutte le destinazioni con la dicitura DIFIN “A” o “B”, i periodi trascorsi nei Reparti di campagna anche prima dell’entrata in vigore della legge 78/83, viceversa non possono essere considerati validi i periodi trascorsi negli Enti Centrali su parere contrario del Consiglio di Stato); 6. per intero il servizio in Comando; 7. per intero il servizio in direzione; 8. per intero i corsi universitari per gli Ufficiali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento; 9. i 4 anni di navigazione mercantile effettuata per il conseguimento del titolo professionale marittimo di C.L.C. per gli Ufficiali per i quali è richie- sto specificatamente il possesso di tale titolo ai fini del reclutamento. Le maggiorazioni previste dai numeri 2., 3., 4., 5., 8. e 9. non sono tra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo, salvo il diritto per l’applicazione del trattamento più favorevole. b) COMPORTAMENTO ALTAMENTE MERITEVOLE DURANTE IL SERVIZIO PRESTATO Il requisito della “meritevolezza“ della carriera militare deve emergere dalla documentazione matricolare e caratteristica dell’interessato. Dalla medesima dovrà risultare la presenza di note di qualifica positive riferite a tutto l’arco della carriera prestata. In particolare l’interessato non dovrà aver conseguito negli ultimi venti anni di servizio effettivo, giudizio di “inferiore alla media” o “nella media” in schede valutative, ovvero giudizio equipollente in rapporti informativi. Qualora, viceversa, risultas- sero documenti valutativi con qualifica finale non positiva (IAM, NM) il Comando di appartenenza dovrà allegare alla documentazione anche copia conforme del documento in questione. Fonte: ANUTSA Q U E S I T I Quali sono le maggiorazioni che portano ai famosi 50 anni esempio incarichi espletati, corsi effettuati (IGP) corso di infermiere. Sono specificati nel paragrafo “a”, punti dall’ 1 al 9. Il servizio prestato in qualità di Comandante Interinale di Stazione CC e di Camandante di squadra mortai sono considerati periodi utili per ottenere le maggiorazione del 50 per cento? Il periodo prestato in qualità di Comandante Interinale di Stazione CC e di Camandante di squadra mortai sono periodi validi per ottenere la maggiorazione del 50%?Con cordialità. Alcuni anni fà mio padre ha ricevuto la medaglia mauriziana ma purtroppo di recente abbiamo subito un furto in casa e tra gli oggetti rubati vi è anche questa medaglia cosa posso fare per far riavere una medaglia a mio padre? Spero in una risposta da parte vostra,tante Purtroppo non esistono norme per il rilascio o la concessione del duplicato della Medaglia Mauriziana né per altre decorazioni sia al Valore Militare che al Merito di Guerra. Purtroppo Le resta solo il Diploma di concessione. Tuttavia provi a presentare domanda al MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE – Stato Giuridico Ricompense, Onorificenze e Provvidenze - Viale dell’Esercito 186 -ROMA CECCHIGNOLA ,chiedendo il duplicato ed allegando copia del diploma e della denuncia all’A.G. Il nuovo iornale GMilitari dei INPDAP ■ GIUGNO 2012 15 CONSULENZE Chiusura Enti indennità di trasferimento Premesso che il XXXXXXXXX giugno c.a. il mio ente verrà chiuso e ridimensionato e che al suo posto nasceranno un distaccamento aeronautico e una squadriglia; Visto che quando è avvenuta l’incontro con la D.I.P.M.A. per comunicarci la sorte di ognuno di noi, chi voleva essere accontentato e trasferito presso un’altra sede a lui gradita, è stato costretto a ripresentare l’annesso 2 con la seconda firma per accettare la seguente condizione (testualmente):”CON LA PRESENTE SOTTOSCRIZIONE ATTESTO LIBERAMENTE, ALTRESI’, DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE CHE IL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE OVE SONO UBICATE LE SEDI INDIVIDUATE, ANCORCHE’ NON CORRISPONDENTI A QUELLE RICHIESTE, AVVERRA’, AI FINI AMMINISTRATIVI, “A DOMANDA”, SENZA LA CORRESPONSIONE DEI BENEFICI CONNESSI ALLA LEGGE 86/2001, AL D.P.R. 163/2002 E ALLA L. 836/73 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, ATTESA LA PRESENZA DI UN INTERESSE PERSONALE ALLA MOVIMENTAZIONE.” Tenuto conto che il su indicato ridimensionamento sarebbe dovuto avvenire il 31.12.2011 con decreto già firmato e poi sospeso sino alla data del 30 giugno c.a. Visto che la ns. movimentazione avverrà a far data xxxxxxxx 2012, chiedo se il tutto è legale o se possiamo intentare una qualche azione per potere avere diritto a qualsivoglia indennità? Ben conosco questo sistema di far “risparmiare” l’amministrazione prospettando possibili trasferimenti in sedi lontanissime, al fine di indurre a presentare una domanda per una sede concordata. Il trucco, lo dico sempre, è tener duro e non accettare ricatti., ma sono consapevole che chi ha famiglia si trova nell’oggettiva difficoltà di seguire il mio consiglio. Tanto premesso, la dichiarazione che vi hanno fatto firmare è subdola perchè ricomprende anche l’ipotesi in cui voi non veniate trasferiti nelle sedi richieste (ANCORCHE’ NON CORRISPONDENTI A QUELLE RICHIESTE) e ciò è inaccettabile. Il guaio è che chi ha firmato questa scellerata dichiarazione si è forse inguaiato definitivamente. Il mio consiglio è di rivolgervi ad un legale che conosca il diritto militare e che possa esaminare più approfonditamente la vostra situazione. Partita IVA Vorrei sapere se è possibile per un militare laureato in scienze investigative chiedere il rilascio della licenza da investigatore privato alla prefettura aprendo ovviamente la partiva iva. Ovviamente so che l’attività secondaria non deve essere in contrasto con il lavoro principale, ma è possibile e si deve chiedere qualche nulla osta? L’assegnazione di un codice di partita IVA è finalizzato allo svolgimento di un’attività imprenditoriale o professionale caratterizzata al perseguimento di un utile. Tale finalità è però vietata per un dipendente militare, se non per i casi espressamente indicati in un apposita circolare del Ministero della difesa. A titolo di esempio, è ammessa l’attività di insegnamento e lo svolgimento della professione medica, ma, fuori di questi casi, è possibile esercitare solo attività per le quali sia previsto il solo rimborso spese. Ne discende che lei non può svolgere, nemmeno part time, l’attività di investigatore privato. Eventuale ricorso avverso il giudizio del Comitato di Verifica Sono un Maresciallo in pensione dal 2007 dell’Aeronautica Militare; dopo circa otto anni di attesa sono venuto a conoscenza che nel mese di Novembre 2011, il Comitato di Verifica ha bocciato la mia causa di servizio “Gastroduodenite cronica HP+ “ categoria 7 a vita , avevo chiesto Equo indennizzo e Privilegiata e sono in attesa della notifica del procedimento. Mi conviene fare ricorso dopo la notifica? Il ricorso ha possibilità di successo solo se effettivamente la patologia è dipendente da causa di servizio, ma questa può dircelo un medico, non un avvocato. Quindi, il primo passo è quello di sottoporsi all’accertamento medico del caso e, in caso di riscontro positivo, rivolgersi poi ad un avvocato che però conosca la materia. (a cura dell’avv. Giorgio Carta) Permesso Mensile Lex 104 del 1992 Sono un ispettore capo della polizia di stato ed ho inoltrato a luglio ed ad ottobre del 2006 due autonome istanze per ottenere i tre giorni di permesso mensile ex legge 104/1992. sulla prima istanza l’amministrazione ha negativamente risposto, in quanto secondo l’amministrazione nel mio caso manca il presupposto della “continuità” stante la lontananza tra la mia abitazione e quella di mia madre “portatrice di handicap in una situazione di gravità”, circa 500Km. Sulla seconda non ho ancora ricevuto alcuna risposta. Cosa posso fare? Sotto il profilo procedurale: Il termine per proporre il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione decorre dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda, continua fintanto che perdura l’inadempimento e cessa, comunque, trascorso un anno dalla stessa domanda. La domanda del 12.10.06 è successiva a quella presentata in data 29.07.06, sulla quale l’amministrazione si è pronunciata con una determinazione negativa. La legge prevede la reiterazione delle istanze nel caso in cui siano scaduti i termini per proporre ricorso, salvo che l’amministrazione abbia già preso una decisione in merito. Ciò significa che sulla istanza del 12.10.06 non appare possibile alcuna risposta da parte della amministrazione, la quale si è già espressa sulla identica domanda presentata in data 29.07.06. Sarà, dunque, opportuno riproporre una terza istanza diversa dalle precedenti; in particolare, la nuova istanza dovrà contenere l’evidenza della sussistenza dell’elemento della “continuità” dell’assistenza. Sotto il profilo sostanziale: La risposta negativa dell’amministrazione sulla prima istanza è opinabile in quanto si regge su di una interpretazione di una circolare dell’INPS; tale istituto senz’altro non è preposto per la formazione dell’orientamento giurisprudenziale.La predetta interpretazione certamente restrittiva del dettato normativo potrebbe, infatti, non trovare accoglimento in sede giurisdizionale. Si rappresenta che dopo la modificazione della Legge 104/1992, operata dalla Legge 53/2000, che ha espunto la convivenza dai presupposti indispensabili per poter fruire del beneficio in esame, il requisito della “continuità” non deve essere inteso in senso materiale ed infermieristico, quanto piuttosto in senso morale come presenza periodica e costante. Riammissione in servizio a seguito di giudizio di inidoneità al servizio La Commissione medica di 1^ istanza mi ha giudicato non idoneo in via permanente al servizio. Conseguentemente ho esercitato il diritto di poter far istanza nei termini di legge per transitare nei ruoli civili e sono in attesa di transito. Nelle more di questa attesa, la mia patologia è in via di guarigione con recupero permanente della funzionalità dell’arto, come sostenuto dal mio consulente medico in sede di visita dinanzi alla predetta commissione. Cosa posso fare per essere riammesso in servizio? La questione sottoposta è disciplinata dal DPR 33971982 nonché dal DPR 3/1957. In particolare si osserva che alla fattispecie in esame è applicabile la norma del T.U. sul pubblico impiego che prevede la riammissione del personale cessato dal servizio per dimissioni, collocamento a riposo o decadenza dall’impiego nei casi previsti dall’art. 127 e che quest’ultimo articolo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non comprende tra le fattispecie di cessazione del rapporto di pubblico impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio la dispensa dal servizio per motivi di salute. Alla luce di tale osservazione non potrebbe non essere ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 13 del DPR 339/1982 secondo cui il personale trasferito ad altri ruoli dell’amministrazione non può essere riammesso nel ruolo di provenienza. Pertanto, venuta meno l’infermità che aveva determinato la cessazione del servizio di polizia, il dipendente può chiedere ed ottenere di essere riammesso nel ruolo di provenienza. Nel caso in esame, è necessario attendere la completa e totale guarigione per far istanza di riammissione in servizio; in caso di risposta negativa da parte dell’amministrazione questo provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR. Sempre nel caso in esame non sarebbe opportuno interrompere il transito nell’amministrazione civile al fine di non perdere i previsti benefici retributivi. A CURA DEL SIAP POLIZIA 16 Il nuovo ■ iornale GIURISPRUDENZA GIUGNO 2012 GMilitari dei CORTE DEI CONTI DEL LAZIO PENSIONE PRIVILEGIATA E ASSEGNO RINNOVABILE PER 4 ANNI DI CONGEDO L a Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo ha pronunciato la SENTENZA n. 118/2012 nel giudizio proposto dal signor OMISSIS contro Ministero dell’interno, FATTO E DIRITTO il signor OMISSIS, Assistente Capo della Polizia di Stato in quiescenza dal 5.03.1995, con domande del 26.03.1995 e del 18.07.1995 ha chiesto al Ministero dell’Interno la concessione della pensione privilegiata, in relazione ad alcune patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili per cumulo alla 8^ categoria, Tab. A, con assegno rinnovabile per anni 4 dal congedo e, se liquidabile, indennità una tantum di Tab. B pari a cinque annualità di pensione di 8^ categoria (cfr. verbale della C.M.O. di Chieti n. 1213 del 09.05.1996 e successivo parere del C.P.P.O. n. 8569/98 nell’adunanza n. 162 del 23.10.1998); -l’istanza di trattamento privilegiato è stata però respinta dal Ministero dell’interno con decreto negativo n. 12872 in data 21.07.1999, nel presupposto che le patologie in discorso, non avendo comunque comportato l’inabilità al servizio, non diano diritto a pensione privilegiata; è stata invece liquidata la suddetta una tantum pari a cinque annualità di 8^ categoria; -l’interessato contesta quest’ultima determinazione, ritenendo che alla fattispecie sia applicabile l’art. 67 anziché l’art. 64 del citato testo unico, chiedendo quindi la concessione di pensione privilegiata a vita, quantomeno di Tab. A, 7^ categoria (la C.M.O. aveva ascritto alla 6^ categoria, mentre il C.P.P.O. aveva derubricato alla 8^ categoria); -il Ministero dell’interno, con memoria pervenuta il 15.10.2010 unitamente al fascicolo amministrativo, eccepisce preliminarmente la prescrizione quinquennale ed insiste nel merito per il diniego del trattamento privilegiato, non ricorrendo il presupposto dell’inabilità al servizio richiesto dall’art. 64 del t.u. 1092/73; - con memoria del 13.03.2012 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso precisando le proprie conclusioni nel senso di: 1) in via principale, concedere la pensione a vita quantomeno di Tab. A, 8^ categoria, oltre arretrati e accessori come per legge; 2) in subordine, concedere l’assegno rinnovabile per anni quattro, oltre arretrati ed accessori come per legge, con avvio del procedimento amministrativo di rinnovo; 3) in ogni caso, disporre il recuper dell’indennità una tantum a suo tempo corrisposta secondo le modalità di cui all’art. 144 del t.u. 1092 del 1973 e non in unica soluzione; - - il ricorso può essere accolto solo parzialmente; - per giurisprudenza ormai pacifica, al personale della Polizia di Stato non si applica l’art. 64, bensì l’art. 67 del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” (approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092); ciò in virtù delle norme che equiparano il personale in discorso a quello militare; -sul punto, non v’è ragione di discostarsi dalla giurisprudenza pressoché costante sia dei Giudici d’Appello, alle cui pronunce, per brevità, può farsi integrale rinvio; -pur tuttavia, in accoglimento dell’eccezione formulata dall’amministrazione (cfr. in tema SS.RR., sent. 2/QM/2008 del 21 febbraio 2008), va dichiarato prescritto il diritto del ricorrente al pagamento del corrispondente trattamento di privilegio (limitatamente all’assegno rinnovabile ex art. 68 del citato testo unico, per anni 4 dal collocamento a riposo, come a suo tempo valutato dalla competente C.M.O. e dal C.P.P.O.); non constano infatti validi atti interruttivi nel quinquennio precedente il ricorso giurisdizionale (notificato all’amministrazione in data 21 luglio 2010 e prece- duto dalla sola istanza dell’interessato proposta nel 2003, a nulla rilevando a fini di interruzione del quinquennio prescrizionale la risposta negativa dell’amministrazione del 2006); - né ritiene questo Giudice di potersi pronunciare sulla spettanza della pensione “a vita”, dopo il primo quadriennio dal collocamento a riposo, senza un previo rinnovo degli opportuni accertamenti medico-legali, di competenza dell’amministrazione; - sono quindi necessari ulteriori adempimenti, da parte dell’amministrazione, volti all’accertamento della successiva permanenza delle infermità in discorso e, per riflesso, all’eventuale concessione della pensione privilegiata a vita, oltre ai conseguenti arretrati, se dovuti, entro i il quinquennio prescrizionale (decorrente, a ritroso, dal 21 luglio 2010), qualora le infermità stesse non siano effettivamente migliorate dopo il primo quadriennio e siano tuttora ascrivibili a categoria di pensione a vita; - a tal fine, dopo aver affermato il principio di diritto per cui alla fattispecie è applicabile l’art. 67 (e non l’art. 64) del citato t.u. 1092 del 1973, gli atti vanno quindi rimessi alla competente sede amministrativa per le conseguenti determinazioni, previo rinnovo, senza indugio, degli accertamenti sanitari di rito; PER QUESTI MOTIVI La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva, ACCOGLIE PARZIALMENTE l ricorso e, per l’effetto, DICHIARA prescritto il diritto del ricorrente a fruire dell’assegno rinnovabile ex art. 68 del citato testo unico n. 1092 del 1973, per anni 4 dal collocamento a riposo, come da ’accertamento di cui al verbale della C.M.O. di Chieti n. 1213 del 09.05.1996 e al successivo parere del C.P.P.O. n. 8569/98 nell’adunanza n. 162 del 23.10.1998 DICHIARA applicabile alla fattispecie l’art. 67 del citato testo unico n. 1092 del 1973; RIMETTE gli atti all’amministrazione per il rinnovo degli accertamenti sanitari di legge e per le conseguenti determinazioni in ordine alla sussistenza del diritto a pensione privilegiata a vita in capo al ricorrente. Spese compensate. Così deciso in L’Aquila il 27 marzo 2012. CORTE DEI CONTI DELLA LOMBARDIA P.P.O PER RAPPORTO CONCAUSALE TRA INFERMITA’ CARDIACA E SERVIZIO PRESTATO IN POLIZIA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA ha emesso la Sentenza del 01 aprile 2011 n. . 192. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2008, l’ex sovrintendente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica dal 26 giugno 2003, impugna il decreto negativo in epigrafe ritenendo di aver diritto a pensione privilegiata, richiesta con istanza del 7 maggio 2004, per l’infermità <<Aritmia extra- sistolica sopraventricolare frequente e persistente in trattamento farmacologico in assenza di cardiopatia ischemica e organica in atto>> diagnosticata dalla CMO presso l’O.M. Milano (p.v. ML/AB 30 aprile 2004, n. 1042) e ritenuta ascrivibile alla VII categoria della tabella A, per anni quattro. I motivi del ricorso consistono nella non corretta valutazione della dipendenza della predetta infermità da causa di servizio, ad avviso dell’interessato, da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio (adunanza 20 settembre 2007, n. 191), secondo cui la forma patologica <<inquadrandosi in uno squilibrio individuale neurovegetativo primitivo, non può attribuirsi al tipo di servizio prestato, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante>>. In particolare, l’interessato fa presente di essere stato impegnato, per un lungo arco di tempo – i 30 anni di servizio presso la Polizia di Stato – in attività altamente a rischio che avrebbero svolto un ruolo determinante sullo sviluppo della diagnosti- cata patologia cardiaca. In particolare, fa riferimento ai servizi esterni di ordine pubblico anche in occasione di manifestazioni politico sindacali e sportive, ai servizi di prevenzione e vigilanza fissa a obiettivi sensibili, al piantonamento e alla traduzione di detenuti, alle scorte valori, ai servizi di volante; attività, queste, che comportano stress psico-fisico e che sono suscettibili di produrre, invariabilmente, anche se in misura diversa a seconda dei soggetti, un aumento dei valori della SEGUE A PAGINA 17 Il nuovo iornale GMilitari dei ■ GIUGNO 2012 BUONI PASTO PER TURNI DI SERVIZIO DI 6 ORE Recente sentenza del TAR di Milano sulla questione del diritto del militare della Guardia di finanza a percepire il buono pasto per turni di servizio di 6 ore disposti negli archi orari 14,00/15,00 e 20,00/21,00 che non prevedono espressamente la pausa per la consumazione del pasto. Il giudice di primo grado ha chiarito che il diritto è riconosciuto dalla legge e ha anche enucleato i seguenti 3 principi per fornire un orientamento chiaro a chi deve applicare la normativa: 1) il personale che effettua turni di servizio di almeno sei ore comprendenti le fasce orarie 14.00/15.00 e 20.00/21.00 ha diritto, salvo rinuncia, al trattamento di vettovagliamento gratuito; 2) l’amministrazione deve, ove possibile, consentire a detto personale di usufruire del servizio mensa interno appositamente istituito; 3) in caso di impossibilità, deve assicurare forme alternative di soddisfacimento del diritto anche mediante l’erogazione di buoni pasto. 17 DINIEGO DI CONGEDO DEL MILITARE SE NON CORRISPONDE ALL’INTERESSE PUBBLICO L’art. 933 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010), dispone che “il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente o di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all’atto dell’incorporazione o al termine dei corsi di formazione”. Secondo il TAR del Lazio (sentenza n. 5632 del 19 giugno 2012) l’applicazione di tale disposizione non può essere rigida e soprattutto non può prevalere sul principio – di rango costituzionale – che sancisce il diritto di scegliere, in ogni momento della propria esistenza, la tipologia di impiego che maggiormente corrisponde alla propria vocazione personale, dalla cui realizzazione trarrà giovamento non solo di chi intraprende la nuova occupazione ma anche la collettività. Ciò vale in genere ma ancor di più quando il militare che chiede la cessazione non intende passare (per meri motivi economici) alle dipendenze di un privato ma vuole passare nei ruoli della Polizia di Stato e continuare, così, a servire al meglio il pubblico interesse nel settore della tutela dell’ordine pubblico e della lotta alla criminalità. Il TAR, pertanto, ha annullato il provvedimento con il quale le Autorità militari avevano respinto le dimissioni di un Sottotenente di Vascello che, dopo aver superato un concorso pubblico per la copertura di alcuni posti di “direttore tecnico fisico”, intendeva passare nei ruoli della Polizia di Stato. Il Collegio giudicante ha condiviso e ribadito quanto già evidenziato in sede cautelare, e cioè che non appariva “documentalmente provata l’intrinseca logicità e la piena corrispondenza all’interesse pubblico” del diniego, decidendo a favore del ricorrente. CONGEDO MATRIMONIALE: NON DEVE NECESSARIAMENTE COINCEDERE CON IL GIORNO DELLE NOZZE La Cassazione, con sentenza n. 9150 del 6 giugno 2012, ha rilevato come La decorrenza del congedo matrimoniale non debba necessariamente iniziare dal giorno del matrimonio. In mancanza, infatti, di una specifica disciplina contrattuale collettiva sul punto, l’articolo unico del regio decreto indicato si limita a prevedere esclusivamente il diritto degli impiegati privati ad un congedo straordinario per contrarre matrimonio non eccedente la durata di 15 giorni. Nonostante la norma stabilisca che il congedo spetti per contrarre matrimonio, la Corte non ha ritenuto, in assenza di specifica disciplina collettiva ed essendo essa diretta a tutelare le personali esigenze del lavoratore in occasione delle nozze, anche costituzionalmente tutelate (art. 30, co. 1, Cost.) , che tale periodo debba decorrere in ogni caso a partire dal giorno del matrimonio. Quest’ultimo deve piuttosto essere inteso come la causa che fa sorgere il diritto del lavoratore, non come il dies a quo dello stesso. Conclude la Corte che il congedo per matrimonio, che il lavoratore deve richiedere con sufficiente anticipo, spetta, in difetto di specifica disciplina contrattuale collettiva, laddove il periodo richiesto sia ragionevolmente connesso, in senso temporale, con la data delle nozze per mantenere il necessario rapporto causale con l’evento. Nel caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini, il datore di lavoro è stato avvertito con congruo anticipo dell’evento matrimonio e il congedo è stato richiesto, sempre con adeguato anticipo, per un periodo ragionevolmente connesso (circa dieci giorni) alle nozze, sicché il rifiuto di accordarlo, in assenza di comprovate ragioni organizzative o produttive ostative, risulta illegittimo MILITARE SOCIO IN UNA SRL: NON E’ INCOMPATIBILE “La semplice qualità di socio in una società costituita a fine di lucro (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, come disciplinate dal libro V, titolo V del Codice Civile), senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto della società stessa, non è incompatibile ed esime il militare dalla richiesta di autorizzazione. Viene poi precisato che “nelle società in accomandita semplice, non è incompatibile la qualità di socio accomandante”; e’, invece, incompatibile la qualità di socio accomandatario”. CORTE DEI CONTI DELLA LOMBARDIA / P.P.O. SEGUE DA PAGINA 16 pressione sanguigna e del ritmo cardiaco. Pertanto, l’istante insiste per l’accertamento del diritto alla concessione della pensione privilegiata di VII categoria, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito principale. In subordine, conclude per l’acquisizione di un ulteriore parere medico legale. Il Ministero dell’Interno si costituisce in giudizio con memoria depositata il 16 dicembre 2009, con la quale deposita gli atti del fascicolo amministrativo e conferma la legittimità dell’atto impugnato chiedendo il rigetto del gravame proposto. L’INPDAP, sede di Milano 2, con memoria depositata il 10 febbraio 2010, chiede il rigetto del ricorso perché infondato. Questa Sezione, con or- dinanza 8 marzo 2010, n. 23/10/M, ha disposto un supplemento istruttorio, eseguito dall’Ufficio medico legale del Ministero della salute che, in data 7 ottobre 2010, ha affermato la sussistenza del rapporto concausale tra l’infermità cardiaca e il servizio prestato. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione sulla quale questo Giudice è chiamato a pronunciarsi è di natura medico legale, trattandosi di accertare il diritto al trattamento pensionistico vitalizio per l’infermità <<Aritmia extrasistolica sopraventricolare frequente e persistente in trattamento farmacologico in assenza di cardiopatia ischemica e organica in atto>>, diagnosticata dalla CMO presso l’O.M. Milano (p.v. ML/AB 30 aprile 2004, n. 1042) con giudizio di ascrivibilità alla VII categoria della tabella A, per anni 4, ma ritenuta non dipendente da causa di servizio dal Comitato di verifica per le cause di servizio (adunanza 20 settembre 2007, n. 191). Il ricorso è parzialmente accolto, per le ragioni sotto indicate. L’organo tecnico consultato dal Giudice (Ufficio medico legale del Ministero della salute), in data 7 ottobre 2010, ha affermato la sussistenza del rapporto concausale tra l’infermità cardiaca e il servizio prestato considerando che la tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV) consiste in un incremento della frequenza cardiaca dovuta, nella specie, a cause funzionali (sforzi fisici intensi e prolungati, forti emozioni, stati di stress psico-fisico), escluse più importanti patologie organiche. La circostanza del manifestarsi in piena attività di servizio del primo episodio di TPSV (mentre svolgeva attività di controllo presso un seggio elettorale) depone, ad avviso del consulente tecnico d’ufficio, per la riconducibilità della patologia allo stress psico-fisico, tesi avvalorata dal prolungato servizio di ordine pubblico svolto dall’interessato (prima capoufficio presso il Commissariato Monforte di Milano e, successivamente, vice capostruttura dell’UIGOS). Questo Giudice non ha motivo di dubitare dell’esattezza del riferito parere tecnico che è fondato su attenta disamina degli atti e delle risultanze clinico strumentali, sì da trarne il convincimento che il servizio prestato dall’ex sovrintendente della Polizia di Stato abbia agito come fattore concausale in soggetto evidentemente predisposto alla contrazione dell’infermità de- dotta, secondo quanto rappresentato anche dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Per la classificazione della patologia cardiaca, il Giudice ritiene equo il giudizio di ascrivibilità alla VII categoria della tabella A espresso dalla CMO O.M. Milano, con attribuzione dell’assegno rinnovabile per anni quattro, con decorrenza 26 giugno 2003, anziché a vita, come richiesto da parte attrice. Dal riconoscimento del diritto come sopra specificato discende la spettanza, in applicazione dell’art. 429, comma 3, c.p.c. (giusta interpretazione delle Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/2002/QM depositata il 18 ottobre 2002), degli interessi nella misura di legge e della rivalutazione monetaria - in base agli indici ISTAT di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c. nella misura in cui l’indice di svalutazio- ne dovesse eccedere la misura dei primi – da liquidarsi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso proposto dal Sig. __________________ e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente: 1. all’assegno rinnovabile di VII categoria della tabella A, per anni 4, con riferimento alla data di cessazione dal servizio (26 giugno 2003); 2. agli interessi legali e all’eventuale credito differenziale da svalutazione monetaria sulle somme spettanti, da liquidarsi con effetto dalla stessa data al soddisfo. Spese di giudizio compensate. Così deciso in Milano, il 15 marzo 2011. 18 Il nuovo iornale ■ GIUGNO 2012 GMilitari dei CASSAZIONE IL MOBBING ATTENDE ANCORA TUTELA C on una recente sentenza, la sesta sezione penale della Cassazione torna a precisare gli ambiti entro i quali qualificare, in termini penalistici, le condotte di mobbing e, nel caso specifico, di mobbing strategico, altrimenti detto bossing. Col termine mobbing si intende un fenomeno consistente in una serie di comportamenti vessatori, posti in essere in ambito lavorativonei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito, caratterizzati da un intento persecutorio, al fine di emarginare ed escludere la vittima dal gruppo. Il mobbing strategico, ovvero bossing , è una variante del mobbing, consistente in una vera e propria strategia aziendale diretta ad espellere uno o più lavoratori. In questo caso sono i quadri o i dirigenti ad agire. Le forme attraverso le quali il mobbing si può manifestare sono numerose: a) pressioni o molestie psicologiche; b) calunnie sistematiche; c) maltrattamenti verbali ed offese personali; d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed indiretta; e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili; f) delegittimazione dell’immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all’impresa, ente od amministrazione; g) esclusione od immotivata marginalizzazione dall’attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni; h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore; i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto; j) impedimento sistematico ed immotivato all’accesso a notizie ed informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro; k) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; l) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi; m) atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni. Il fenomeno acquista rilevanza quando gli atti vessatori diventano sistematici e duraturi, per quanto anche un singolo atto lesivo,se sia tale da produrre effetti duraturi,possa essere rilevante. Nel nostro ordinamento penale non esiste ancora una figura di reato che punisca in modo diretto e specifico il mobbing. I giudici, allo scopo di consentire una tutala penale (con la conseguente risarcibilità del danno morale) riconducono le condotte di mobbing a diverse forme di reato ove ne siano integrati gli estremi, quali: violenza privata (art. 610 cod. pen.), lesioni personali (art. 582 cod. pen), morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), istigazione al suicidio (art. 580 c.p.), molestie (art. 660 c. p.), molestie sessuali o violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), maltrattamenti (art. 572 c.p.), ingiuria o la diffamazione (artt. 594 e 595 c. p.), abuso di ufficio (art. 323 c. p.), condotta discriminatoria (art. 15 e 38 Statuto dei lavoratori e articolo 4 del d.lgs. 216 del 2003), restando poi applicabile l’aggravante comune prevista dall’ 61 n. 11 c. p. , consistente nell’aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità. Il caso posto all’esame della Cassazione riguarda una lavoratrice invalida assunta ai senso della legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) in una azienda calzaturiera di piccole dimensioni. Nel giudizio di merito era stato accertato che la lavoratrice era stato oggetto di atti vessatori da parte del titolare dell’azienda e dal padre di questi, consistenti in sistematiche, intenzionali e non giustificate aggressioni verbali. Imputati del reato di ingiurie, sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado, avevano invece riscontrato nel comportamento del titolare dell’azienda e del padre di questi gli elementi costitutivi del reato previsto dall’art. 572 del codice penale: maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, condannando entrambi. Contro la sentenza viene proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte di legittimità riformula il capo di imputazione, riqualificando il fatto come violenza privata aggravata (articoli 610 e 61 n. 11 del codice penale). La sentenza di condanna è annullata senza rinvio perché, nel frattempo, il reato si è prescritto. Le motivazioni esposte nella sentenza riassumono in modo chiaro i principi giurisprudenziali definiti dalla Corte in materia di applicazione degli articoli 572 e 610 ai casi di mobbing e, più in generale, a comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori. L’art. 572 del codice penale (norma applicata dai giudici di merito) punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte. Il delitto dei maltrattamenti in famiglia si caratterizza per la natura di reato abituale, integrato, cioè, dalla ripetizione di singoli fatti di maltrattamento offensivi dell’onore e dell’incolumità fisica del soggetto passivo ad intervalli di tempo. Se dai maltrattamenti deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni. La norma, collocata fra i delitti contro la famiglia, ha però un ambito di applicazione che va oltre l’ambito familiare. La Cassazione (VI sez. pen., 22 gennaio 2001, n. 10090) ne ha riconosciuto l’applicabilità all’ambito lavorativo quando sia stato accertato che il datore di lavoro e i suoi preposti “nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, abbiano posto in essere atti volontari, idonei a produrre uno stato di abituale sofferenza fisica e morale nei dipendenti, quando la finalità perseguita dagli agenti non sia la loro punizione per episodi censurabili ma lo sfruttamento degli stessi per motivi di lucro personale (Fattispecie relativa a un datore di lavoro e al suo preposto che, in concorso fra loro, avevano sottoposto i propri subordinati a varie vessazioni, accompagnate da minacce di licenziamento e di mancato pagamento delle retribuzioni pattuite, corrisposte su libretti di risparmio intestati ai lavoratori ma tenuti dal datore di lavoro, al fine di costringerli a sopportare ritmi di lavoro intensissimi)”. Sempre secondo la Cassazione (n. 33624 del 29 agosto 2007)il reato previsto dall’art. 572 del codice penale, inteso come maltrattamenti com- messi da soggetto investito di autorità, è quello che maggiormente si avvicina ai “connotati caratterizzanti il cd. mobbing”, in quanto “la condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell’esprimere l’ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell’efficace capacità di mortificare ed isolare il dipendente nell‘ambiente di lavoro”. In osservanza dei termini formali e sostanziali della norma incriminatrice, la Cassazione ha ulteriormente precisato che per la configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p., nell’ambito di un rapporto di lavoro, “occorre un rapporto tra soggetto agente e soggetti passivi caratterizzato da un potere autoritativo esercitato, di fatto o di diritto, dal primo sul secondi, quali, specularmente, versano in una condizione di apprezzabile soggezione. Tale situazione è tradizionalmente confinata nell’ambito familiare (rapporti marito - moglie, tra conviventi, tra figli e genitori) e successivamente estesa con il vigente codice anche ai rapporti educativi, di istruzione, cura, vigilanza e custodia o a quelli che si instaurano nell’ambito del rapporto di lavoro. Proprio con riferimento a tale rapporto occorre che il soggetto agente versi in una posizione di supremazia non solo formale ma sostanziale che si traduca nell’esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere specularmente ipotizzabile una apprezzabile soggezione, anche di natura meramente morale e psicologica, del soggetto passivo ad opera di quello attivo” (Cassazione, Sez. 6, n. 44803del 25/11/2010). La collocazione della fattispecie di reato tra i delitti contro la famiglia obbliga però a considerare come non sufficiente, per l’applicazione in ambito lavorativo, il mero rapporto di sovra ordinazione ma che il rapporto di lavoro si debba svolgere con forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura “para familiare” (relazioni intense e abituali, consuetudini di vita tra i soggetti interessati, soggezione di una parte con corrispondente supremazia dell’altra. fiducia risposta dal soggetto più debole in quello che ricopre la posizione di supremazia (Cassazione, sezione sesta, n. 685 del 2011). Non ogni relazione lavorativa caratterizzata dalle ridotte dimensioni e dal diretto impegno del datore di lavoro configura di per sé una sorta di comunità (para)familiare tale da condurre a qualificare come violazione dell’art. 572 del codice penale comportamenti che, di eguale contenuto, ma posti in un contesto lavorativo di dimensioni più ampie, avrebbero rilevanza solo in sede civilistica, qualora ne ricorrano i presupposti.. Nel caso esaminato dalla Cassazione, seppure si trattava di piccola impresa, mancava l’elemento della “para familiarità”, il che ha indotto la Corte ariqualificare come violenza privata continuata ed aggravatale condotte di sistematiche, intenzionali e non giustificate aggressioni verbali, commesse dagli imputati e accertate dai giudici di merito, ritenendole punibili a norma dell’articolo 610 del codice penale. La vicenda processuale appena riassunta e commentata induce ad alcune amare riflessioni. Il nostro ordinamento attende ancora norme specifiche sul mobbing, che tutelino in modo efficace i lavoratori. In ambito penale non è stata ancora introdotta alcuna disposizione che qualifichi come reato il mobbing, individuando le condotte punibili e le sanzioni applicabili e rendendo così certa la qualificazione giuridica dei comportamenti mobbizzanti. Nel codice penale francese il mobbing, sanzionato espressamente come “il fatto di molestare gli altri attraverso comportamenti ripetuti aventi per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibili di ledere i suoi diritti e la sua dignità, di alterare la sua salute fisica o mentale o di compromettere il suo avvenire professionale.”, è punito con la reclusione fino a un anno o la multa di 15.000 euro. A questo vuoto legislativo i giudici di merito suppliscono adattando alle condotte di mobbing altre figure di reato, tra loro diverse ed eterogenee, a seconda degli elementi di reato che ritengono di individuare nei fatti loro sottoposti. Il rischio di diverse qualificazioni degli stessi fatti è alto e la vicenda processuale descritta ne è esempio evidente. Una condotta chiaramente mobbizzante è stata prima ricondotta al reato di ingiurie (594 cp.), poi di maltrattamenti in famiglia (572 cp.) e infine di violenza privata (610 cp.). Con quali conseguenze? Il fatto posto all’attenzione della Cassazione è stato accertato nel luglio del 2002. la prima sentenza di condanna è arrivata a dicembre del 2005. La Corte di appello ha confermato la condanna nell’aprile del 2010. La Cassazione si è espressa nell’aprile di due anni dopo confermando il fatto criminoso, seppure ascrivendolo ad una diversa figura di reato, ma ha dovuto dichiarare il reato estinto per prescrizione. Il diritto è stato riaffermato ma la giustizia? IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA E’ DISPONIBILE PER GLI ABBONATI NELL’AREA RISERVATA IN SEZIONE SENTENZE Il nuovo iornale GM ilitari dei Direttore Responsabile ANTONELLA MANOTTI AUTORIZZ. TRIB. DI ROMA N. 428 DEL 7/08/1996 ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468 Direzione, Redazione, Amministrazione Via Palestro 78 - 00185 Roma Tel/Fax 06/44360432 Abb. annuo Euro 59,00 Copie arretrate Euro 3,00 Concessionaria di pubblicità in esclusiva: PUNTOMEDIA - Via Giovanni Gastaldi 00128 Roma Stampa FOTOLITO Moggio STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM) [email protected] tel. 0774/381922 - 382426 Fax 0774/509504 Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana Il nuovo iornale GMilitari dei ■ GIUGNO 2012 19 LA PENSIONE E’ ASSEGNATA NON SOLO IN BASE ALLA DURATA DEL MATRIMONIO REVERSIBILITA’: VALE LA CONVIVENZA N ella ripartizione della pensione di reversibilità del marito defunto tra l’ex moglie divorziata e quella sposata in seconde nozze, il criterio della durata dei due matrimoni è un parametro necessario, ma non esclusivo. La valutazione del giudice, infatti, non si risolve in un mero calcolo matematico, ma comprende la possibilità di applicare correttivi ispirati all’equità, che prendano in considerazione anche la durata della eventuale convi- venza prematrimoniale con la seconda moglie. Lo precisa la Cassazione, sezione prima civile, con la sentenza 10391 del 21 giugno scorso. Ad accendere la questione, la lite insorta fra due donne, finite dinanzi al giudice per contendersi le quote del trattamento di reversibilità del defunto “comune” marito. Alla morte dell’uomo, il tribunale aveva ripartito l’importo mensile quantificato dall’Inps, assegnando il 65% alla coniuge divorziata e il LICENZIATO C.C. PER FURTO IL TAR LO GRAZIA restante 35% alla seconda moglie. Quest’ultima aveva presentato ricorso alla Corte d’appello, lamentando l’esiguità della somma ritenuta di sua spettanza. Ma il collegio aveva confermato il verdetto di primo grado: secondo i giudici, a giustificare la decisione era l’evidente disparità temporale nella durata dei matrimoni, il primo protrattosi per 27 anni, e l’altro per otto, seppur preceduto da una non breve convivenza more uxorio. Inoltre, Carabiniere in ferma volontaria, era incaricato, nella stazione presso cui prestava servizio, della ricezione del pubblico. In tale compito aveva ricevuto un portafogli smarrito, rinvenuto e consegnatogli da un cittadino per la restituzione alla legittima proprietaria, appropriandosi della somma di circa euro 80,00 euro, custodita all’interno del portafogli stesso. Condannato in sede penale per peculato ad un anno e quattro mesi di reclusione, con il doppio beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari. Contro la sanzione è stato proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo del Piemonte che, con sentenza del 13 giugno scorso, ha annullato la sanzione disciplinare, in quanto censurabile sotto il profilo della sua proporzionalità e dell’adeguatezza della motivazione. Secondo il TAR deve escludersi, in linea generale, che la violazione degli obblighi assunti con il giuramento prestato, in sé considerata e quale che ne sia la gravità, giustifichi la comminatoria della sanzione espulsiva, perché indice di carenza da parte del militare di qualità morali e di carattere e comunque lesiva del prestigio del Corpo. Al contrario, la proporzione fra addebito e sanzione è principio espressivo di civiltà giuridica (cfr. Cons. Stato IV. Sez., n. 2189/07), comportando la sproporzione della sanzione la violazione del principio di ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa. Pertanto, secondo il Tribunale, non appare ragionevole e comunque non adeguatamente motivata l’inflizione della massima sanzione, e ciò in considerazione delle molteplici circostanze che avrebbero consigliato una più attenta e motivata ponderazione, che tenesse conto dei precedenti di carriera del militare, tutti pienamente commendevoli; della giovane età e dell’inesperienza al momento dei fatti a lui addebitati (era al suo primo anno di servizio); della particolare tenuità del rilievo penale dei fatti, la quale, sebbene non direttamente influente sul piano delle conseguenze disciplinari, concorre nella valutazione della rilevanza dei fatti; della concessione in sede penale dei benefici della non menzione della condanna nel casellario giudiziario e della sospensione condizionale della pena. Rileva inoltre il fatto che la “Guida Tecnica” contenente le “norme e le procedure disciplinari”, predisposta dal Ministero della Difesa, nel dettare i criteri applicativi della “rimozione”, prevede che “la stessa è applicabile in via amministrativa solo se al condannato non è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena principale”. Per cui, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato si presta a censura, introducendo una non motivata deroga ai criteri generali che l’amministrazione ha adottato a regolamentazione della materia. Roberto Amici secondo la Corte, era necessario valutare anche altri elementi, come l’importo «veramente ridotto» dell‘assegno divorzile percepito dal l’ex moglie, nonché le diverse situazioni reddituali e patrimoniali delle due donne. La seconda moglie, però, non convinta delle percentuali di spartizione, ha sottoposto la vicenda all’esame di legittimità. Tra i motivi, il difetto di motivazione della pronuncia resa in appello, contraddittoria, secondo il ricorso: i giudici, infatti, da una parte avevano bacchettato il tribunale per non aver tenuto conto della durata della convivenza e, dall’altra, avevano confermato la sentenza di primo grado. La Suprema corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza e rinviato la questione ai giudici di secondo grado. La pronuncia oggetto del ricorso – si legge infatti nella sentenza – pur dichiarando la volontà di prendere in considerazione la convivenza per ripartire la pensione, di fatto non ha modificato la decisione. La Cassazione richiama l’articolo 9 della legge 898/70, che dispone che la ripartizione della pensione di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite «va fatta tenendo conto della durata del rapporto». Si tratta, in realtà, di una norma soggetta, nel tempo, a letture oscillanti. Le Sezioni unite, con la sentenza 159/98, avevano spiegato che, nella divisione delle somme spettanti al coniuge superstite e a quello divorziato, occorre fare riferimento a un «rigido ed esclusivo criterio di proporzionalità rispetto alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali avuti dalle TRASFERIMENTO PER ASSISTERE FAMILIARE DISABILE L’interesse del lavoratore che assiste un familiare disabile a non essere trasferito (art. 33 della legge 104/1992) deve essere bilanciato con il diritto del datore di lavoro a trasferirlo da un’unità produttiva ad un’altra (art. 2013 del codice civile). E’ da considerarsi, pertanto, illegittimo il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap anche non grave, qualora l’azienda non abbia portato alcuna ragione tecnica, organizzativa e produttiva che, in un corretto bilanciamento degli interessi, possa giustificare la perdita di cure da parte del soggetto debole. Lo ha affermato la Cassazione con sentenza n. 9201 del 7 giugno 2012, specificando che “il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità - nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all’assistenza del familiare comunque disabile - giustificata dalla cura e dall’assistenza da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro - a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare - specifiche esigenza datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili parti interessate con il de cuius». Ma la rotta è stata parzialmente invertita dalla Corte costituzionale che, con la pronuncia 419/99, ha sollecitato i giudici a una valutazione più ampia. Il criterio della durata del matrimonio, puntualizza, per quanto «necessario e preponderante», non va considerato come «esclusivo». La valutazione giudiziale, perciò, non «si riduce a un mero calcolo aritmetico, ma comprende la possibilità di applicare correttivi ispirati all’equità». Ciò anche per evitare «l’attribuzione, da un canto, al coniuge superstite di una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita e, dall’altro, all’ex coniuge di una quota di pensione del tutto sproporzionata all‘assegno in precedenza goduto». Così, secondo la Cassazione, il giudice può «integrare il criterio legale della durata dei matrimoni con correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità», tra cui l’eventuale pregressa convivenza. Attenzione però: questo elemento non potrà prevalere sul criterio strettamente richiesto dalla legge, vale a dire la durata del matrimonio.