ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI DI SAVOIA” Ufficio del Dirigente Scolastico Circolare 8/2014-2015 15 settembre 2014 Ai docenti Al personale ATA Agli studenti Sede Oggetto: Regolamentazione assenze, ritardi, permessi in entrata e in uscita a.s. 2014-2015. Al fine di migliorare la qualità del servizio e tenuto conto delle deliberazioni degli Organi Collegiali, si forniscono le istruzioni operative per la regolamentazione di quanto in oggetto riportando il contenuto degli articoli del Regolamento di Istituto attinenti. Titolo II - Orario delle lezioni, ritardi, assenze Art. 4 - Le lezioni iniziano alle 8.10 e terminano alle 13.40; la durata dell’ora di lezione è di norma ridotta a 55 minuti. I docenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e gli studenti all’inizio delle stesse. A tal proposito è stato predisposto un servizio di rilevazione automatica della presenza con lo scopo precipuo della rilevazione dell’orario di ingresso del personale docente. Alle ore 8.00 l’Istituto è aperto agli studenti che possono sostare nell’atrio o nell’area limitrofa al parcheggio interno, per recarsi alle 8.05 nelle aule loro assegnate in modo che alle 8.10 le lezioni possano avere inizio. Art. 5 - Gli insegnanti possono, entro le ore 9.05 e a loro discrezione, ammettere in classe eventuali ritardatari tenendo conto sia del luogo di provenienza sia della eventuale recidiva; sul Registro di classe deve essere annotato l’orario di ingresso per ciascun allievo. Art. 6 - Gli allievi giunti in ritardo dopo le ore 9.05 o comunque non ammessi in classe dal docente della prima ora ai sensi del precedente art. 5 sono tenuti a recarsi dal Dirigente Scolastico (DS) o dal suo delegato incaricato del servizio per chiedere di essere ammessi. Il DS o il suo delegato ammette gli allievi in classe e l’insegnante ne prende nota sul Registro di classe ai fini del successivo art. 7. L’entrata dopo la 2a ora ha carattere di eccezionalità. Art. 7 - I ritardi non possono comunque superare il numero di sei in tutto l’anno scolastico (tre per quadrimestre o due per trimestre); non vengono conteggiati i ritardi giustificati personalmente dal genitore ovvero comprovati da certificazione ( visita medica,etc. ) nonché quelli dovuti a ritardi dei mezzi di linea extraurbani accertati presso le Società di trasporto. Art. 8 - Gli alunni ritardatari oltre i limiti di cui all’art.7 non possono essere riammessi in classe se non giustificati personalmente da un genitore; tale prescrizione deve essere annotata sul Registro di classe. Art. 9 - La giustificazione da parte dei genitori è obbligatoria per ogni assenza degli alunni; tale norma è dettata dalla necessità che i genitori siano sempre informati circa il comportamento dei loro figli. L’Istituto, nella persona del DS o dei docenti da lui delegati, si riserva di accogliere o meno la giustificazione, sia per le assenze singole sia per quelle collettive. All’inizio di ogni anno scolastico la Segreteria dell’Istituto consegna o fa pervenire ai genitori un apposito libretto per le giustificazioni; gli alunni maggiorenni possono ritirarlo personalmente. Il duplicato del libretto, in caso di smarrimento, può essere consegnato ai genitori dell’alunno minorenne solo dopo l’avvenuto versamento di un contributo indicato dalla Segreteria. Art. 10 - L’alunno che si presenti a scuola senza giustificazione è ugualmente riammesso in classe, ma è tenuto a giustificare l’assenza il giorno successivo; qualora ometta o rinvii tale adempimento potrà incorrere in sanzioni disciplinari (vedi Titolo V). Il docente Tutor della classe è tenuto ad informare tempestivamente la famiglia. Art. 11 Dopo le assenze collettive non è accettabile la semplice ordinaria giustificazione a meno che non sia accompagnata da certificazione medica ovvero da documentazione comprovante che l’assenza sia dovuta a cause personali (esami di guida,lutto, matrimonio di un congiunto, et similia). E’ data facoltà al genitore di presentare personalmente dichiarazione di consapevolezza. Art. 12 - Oltre i cinque giorni di assenza consecutiva – ivi compresi eventuali giorni festivi - la giustificazione deve essere accompagnata da certificazione medica rilasciata ai fini precauzionali, che sarà conservata nel fascicolo dello studente. Le assenze di oltre cinque giorni dovute a cause diverse dalla malattia (viaggi, motivi familiari, etc.) possono essere giustificate senza certificato medico purché il genitore ne abbia dato preventiva comunicazione all’Istituto per iscritto. Art. 13 - L’uscita anticipata degli alunni deve essere di norma richiesta, di persona o mediante scrittura autenticata o mediante fax con copia del documento di identità, da un genitore o da chi ne faccia legalmente le veci e il DS la concede solo in casi eccezionali e per motivi di inderogabile necessità che di norma devono essere preventivamente documentati. Il genitore, o chi ne fa le veci, che preleva l’allievo è tenuto ad esibire regolare documento di identità. L’uscita anticipata per attività sportiva deve essere accompagnata dalla richiesta della Società Sportiva contenente in calce il benestare firmato da un genitore. Art. 14 - Nei casi di forza maggiore (ad esempio nel caso di precipitazione nevosa che lasci presagire difficoltà di comunicazione o nel caso di scioperi dei mezzi di trasporto in coincidenza con l’uscita da scuola), il DS o il suo delegato può consentire agli studenti minorenni che lo richiedano di lasciare l’Istituto, qualora i genitori diano contestualmente il consenso, anche telefonicamente, o lo abbiano dato preventivamente all’atto dell’iscrizione. Eccezionalmente gli studenti maggiorenni possono chiedere l’autorizzazione mediante domanda scritta; gli studenti che non lo richiedono possono restare in Istituto secondo l’orario normale delle lezioni. In caso di preannunciato sciopero del personale dell’Istituto o di assemblee sindacali il DS o il suo delegato può prevedere l’entrata in ritardo e/o l’uscita anticipata di gruppi di classi per meglio garantire la sorveglianza. Alle famiglie sarà comunicato in anticipo che potrebbe essere necessario impedire l’ingresso degli alunni in Istituto o prevedere una loro uscita anticipata nella giornata dello sciopero e nel caso in cui il personale si presentasse in servizio in numero insufficiente . Art. 15 - A nessun alunno, anche se maggiorenne, è consentito di uscire dagli edifici dell’Istituto durante l’orario scolastico senza autorizzazione. Al cambio di ora ed in caso di temporanea assenza dell’insegnante gli alunni devono restare ordinatamente in classe. Durante lo svolgimento delle lezioni, particolarmente durante le prime due ore, agli alunni è fatto divieto di uscire dall’aula se non in caso di effettiva ed indifferibile necessità; in ogni caso l’allontanamento dall’aula deve essere il più breve possibile. Il docente della classe è tenuto a far rintracciare l’alunno non rientrato in classe in un tempo ragionevole. Art. 16 - I trasferimenti degli alunni verso le palestre, le aule ed i vari plessi dell’Istituto devono avvenire in modo sollecito ed ordinato; in particolare, per gli spostamenti da e verso la palestra esterna al corpo principale dell’Istituto si prevede che gli allievi siano accompagnati da un Docente o da un Collaboratore Scolastico. Durante tali trasferimenti agli allievi è vietato fermarsi negli esercizi commerciali esterni all’Istituto. Parimenti i docenti sono tenuti ad effettuare con sollecitudine il cambio di classe. Art. 17 - Dopo le prime tre ore di lezione è concesso agli alunni un intervallo, della durata di dieci minuti, durante il quale gli studenti hanno libertà di movimento all’interno dei plessi in cui si trovano, mantenendo sempre un contegno corretto e civile. Per motivi di ordine pratico, i docenti sono tenuti a controllare che gli alunni lascino le aule, ma non il plesso , ove si trovano all’inizio dell’intervallo. Durante l’intervallo la vigilanza nei corridoi è affidata al personale ausiliario, mentre i docenti, alla ripresa delle lezioni, hanno l’obbligo di farsi trovare nell’aula loro assegnata per fare lezione. Art. 18 Il verificarsi di ripetuti ritardi ed assenze individuali o collettive è indice sicuramente di scarsa partecipazione e di possibile autoemarginazione; di tale comportamento i docenti devono informare tempestivamente le famiglie, direttamente o, preferibilmente, tramite il Tutor della classe, fatta salva l’eventuale possibile adozione di provvedimenti disciplinari. - Art. 19 - Art. 20 - Le lezioni terminano, di regola, secondo quanto previsto per ciascuna classe dall'orario generale. In situazioni particolari il DS può disporre l'uscita anticipata parziale (una o più classi o parti di esse) o generale: di ciò sarà data preventiva comunicazione agli studenti e, loro tramite, alle famiglie, salvo i casi di assoluta urgenza. Il DS può disporre variazioni anche per l'orario di entrata. Gli alunni “pendolari” possono farsi rilasciare dal DS (a suo insindacabile giudizio) un permesso permanente sia di “uscita anticipata”sia di "entrata posticipata", qualora gli orari dei servizi pubblici giustifichino la richiesta. Tali permessi permanenti saranno riportati sul Registro di classe. Il Dirigente Scolastico (prof. Edoardo Palazzo) La presente comunicazione è pubblicata nel sito web dell’Istituto http://www.itisavoia.ch.it/sito5 nell'area “CIRCOLARI del DS”