ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CASERTA ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Commissione Antiriciclaggio Presidente Francesca SAGLIOCCO Componenti Pasquale CAIAZZA Carmela CECERE Domenico GALLO Donato GATTO Modestino IANNOTTA Arianna VINCIGUERRA Via Galilei n. 2 – 81100 CASERTA – codice fiscale 93065410610 – Tel. 0823.328187 – 0823.444171 – Fax 0823.356085 [email protected] – pec: [email protected] – www.odcec.caserta.it ODCEC Caserta COMMISSIONE ANTIRICLAGGIO LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (I PARTE) 1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 2. SOGGETTI OBBLIGATI 3. OBBLIGHI GRAVANTI SUI PROFESSIONISTI 4. IL REGISTRO DELLA CLIENTELA: MODALITÀ DI TENUTA E QUADRO SANZIONATORIO Il riciclaggio è il fenomeno con il quale avviene la reintroduzione del denaro proveniente da reati nell’economia legale, al fine di dissimularne o occultarne l’origine illecita. Il riciclaggio danneggia l’economia legale in quanto altera le normali condizioni concorrenziali dei mercati e costituisce un pericolo per l’efficienza e la stabilità del sistema finanziario. Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 2 ODCEC Caserta COMMISSIONE ANTIRICLAGGIO 1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO La “nuova” disciplina antiriciclaggio è contenuta nel D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 che ha recepito la Direttiva 2005/60/CE (cd. Terza Direttiva) in tema di lotta al riciclaggio di «denaro sporco» e finanziamento al terrorismo, stabilendo precisi obblighi relativi all’adeguata verifica del cliente, alla registrazione delle prestazioni eseguite ed alla segnalazione delle operazioni sospette. Il D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 ha subito nel corso del tempo modifiche ed integrazioni per effetto dell’emanazione del D. Lgs. 151/2009, del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010. Appositi indicatori di anomalia, emanati e periodicamente aggiornati su proposta della U.I.F. 1 (Unità di Informazione Finanziaria)dal Ministero della Giustizia, sono finalizzati a ridurre i margini di incertezza, connessi a valutazioni soggettive e comportamenti discrezionali, per contribuire al corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. Il Ministero della Giustizia ha fornito con D.M. 16.10.2010 specifici indicatori di anomalia che gli operatori possono utilizzare come strumento operativo per valutare la sussistenza di un’operazione sospetta. 2. SOGGETTI OBBLIGATI La normativa contenuta nel D. Lgs. 231/2007 riguarda i seguenti professionisti: • gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; • i consulenti del lavoro; • ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti di propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi (ad es. associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF, patronati, etc.); • gli iscritti nel Registro dei revisori legali; • i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche, la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni, l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito, e conti di titoli, 1 Acronimo di “Unità di informazione finanziaria”, cioè la struttura nazionale incaricata di richiedere, ai soggetti obbligati, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 3 ODCEC Caserta COMMISSIONE ANTIRICLAGGIO l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società, la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; • i prestatori di servizi relativi a società e trust. 3. OBBLIGHI GRAVANTI SUI PROFESSIONISTI La prevenzione del riciclaggio ha un ruolo strategico per l’azione di repressione dei fenomeni criminali ed è basata sui seguenti obblighi: • «adeguata verifica» della clientela; • registrazione e conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi ed alle operazioni; • segnalazione di operazioni sospette; • comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) delle infrazioni alle disposizioni che pongono limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore. La disciplina antiriciclaggio stabilisce l’obbligo di collaborare con la U.I.F. a carico degli intermediari finanziari e di altri soggetti che svolgono attività ritenute particolarmente suscettibili di utilizzazione a scopo di riciclaggio (alcune categorie di operatori non finanziari e professionisti quali, ad esempio, antiquari, case da gioco, avvocati). 4. IL REGISTRO DELLA CLIENTELA: MODALITÀ DI TENUTA E QUADRO SANZIONATORIO I soggetti tenuti all'identificazione della clientela ai fini dell'antiriciclaggio dovranno assolvere anche all'obbligo di registrazione e conservazione delle informazioni acquisite, per un periodo di dieci anni, in un archivio dedicato (art.38 D. Lgs. n.231/2007). Quanto alle modalità di registrazione è prevista, in alternativa l’istituzione: di un archivio unico informatico (AUI); di un registro cartaceo della clientela. Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 4 ODCEC Caserta COMMISSIONE ANTIRICLAGGIO L’istituzione dell’archivio unico informatico è obbligatoria solo per gli intermediari finanziari, le società di revisione e gli internet casinò. I professionisti, invece, potranno istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici (che non consiste in una duplicazione dell'archivio unico informatico, ma è uno strumento con standard diversi che, comunque, devono essere in grado di provvedere alla corretta conservazione e alla reperibilità dei dati ed informazioni che il professionista è tenuto a registrare), ovvero, in alternativa potranno tenere un registro cartaceo della clientela, dove rilevare e conservare i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 231/2007, per cliente deve intendersi il soggetto al quale i destinatari della normativa rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. u) del D. Lgs. 231/2007, per titolare effettivo è rappresentato: • dalla persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività; • nel caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano tale entità ovvero ne risultano beneficiari. Non sussiste l'obbligo di istituire l'archivio se non ci sono dati da registrare. Per esempio, un dottore commercialista iscritto all'Albo che esercita esclusivamente attività di redazione e/o trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali oppure adempimenti in materia di amministrazione del personale è escluso dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione e, pertanto, non è tenuto ad istituire l’archivio. L'archivio è unico per ogni professionista, se della prestazione professionale sono stati incaricati più professionisti, ciascuno provvede alla registrazione nel proprio archivio antiriciclaggio. Quando il conferimento dell'incarico è fornito congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno. I professionisti che svolgono l’attività in forma associata o societaria, possono istituire un solo archivio a condizione che per ogni prestazione venga individuato il professionista o i professionisti responsabili. In alternativa ogni professionista può tenere il proprio archivio e, in caso di prestazioni effettuate congiuntamente nei confronti dello stesso cliente, ogni professionista provvederà ad effettuare la registrazione dei dati del cliente congiuntamente assistito E’ consentito, inoltre, in caso di svolgimento dell'attività professionale in studi ubicati in più sedi la possibilità di istituire per ciascuna di esse un registro della clientela. Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 5 ODCEC Caserta COMMISSIONE ANTIRICLAGGIO Le informazioni da riportare sul registro sono le seguenti: Tipologia di registrazione Informazioni Data di instaurazione del rapporto Rapporti continuativi e prestazioni professionali Dati identificativi del cliente, e del titolare effettivo Generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto Data dell’operazione Causale Importo dell’operazione Operazioni di importo pari o superiori ad € 15.000 Tipologia dell’operazione Mezzi di pagamento utilizzati Dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione Dati identificativi del soggetto per conto del quale eventualmente opera Per dati identificativi del soggetto si intende: • per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione; • per i soggetti diversi da persona fisica: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 6 ODCEC Caserta COMMISSIONE ANTIRICLAGGIO Se il valore dell’operazione non è determinabile si annota con le parole "valore indeterminato". Tra i dati oggetto di registrazione obbligatoria scompare "l'attività lavorativa svolta dal cliente o dalla persona per conto della quale agisce" (richiesta dalla previgente normativa), questa informazione, però, potrà costituire un elemento importante per definire il profilo economico del cliente ai fini di un'adeguata verifica dell'operazione, da acquisire e conservare liberamente, quindi anche mediante la conservazione della copia del documento di identità riportante la professione. Al registro non va allegata alcuna documentazione. Tutti i documenti del cliente, relativi alla normativa, compresa la copia del documento di identità vanno conservati nel fascicolo della clientela. Per quanto riguarda le eventuali violazioni al disposto delle leggi sull’antiriciclaggio da parte dei clienti del professionista, queste non devono essere annotate nel registro della clientela ai fini antiriciclaggio ma devono trovare riscontro esclusivamente nell’assolvimento da parte del professionista degli obblighi di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle violazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore e di segnalazione alla Unità di informazione finanziaria presso la Banca d’Italia delle operazioni sospette. I dati e le informazioni inserite nel registro della clientela devono poter essere rese disponibili alle autorità competenti entro tre giorni dalla richiesta. In merito alla modalità di tenuta del registro cartaceo la norma prevede che deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero complessivo delle pagine di cui e' composto e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni, né è ammesso l’utilizzo di fogli mobili o di quaderno ad anelli. Le registrazioni devono essere conservate in ordine cronologico d'inserimento, così da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate. Relativamente ai termini di registrazione la norma prevede che le registrazioni devono essere effettuate tempestivamente e, comunque non oltre il trentesimo giorno: dal compimento dell’operazione; dall’apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo; dall’accettazione dell’incarico professionale; dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni; dal termine della prestazione professionale. Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 7 ODCEC Caserta COMMISSIONE ANTIRICLAGGIO In sintesi, quindi, siccome l’obbligo di registrazione è iniziato il 22.04.2006, con slittamento di un anno per gli incarichi precedenti, i clienti devono essere riportati sul registro della clientela ai fini antiriciclaggio secondo un opportuno ordine temporale che tenga conto della situazione del rapporto cliente/professionista alle seguenti date: • 22 aprile 2006: è la data in cui è entrato in vigore l’obbligo di registrazione e di conservazione dei dati della clientela da parte del professionista con riferimento ai nuovi clienti e/o ai nuovi incarichi (anche se ricevuti da clienti cc.dd. vecchi) acquisiti dal professionista a decorrere da 22 aprile 2006 in avanti: i dati (come disposto dal D.Lgs 56/2004) dovevano essere registrati tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla identificazione del cliente; • 21 aprile 2007: è la data a cui bisognava riferirsi per i clienti che alla data del 22 aprile 2006 avevano già conferito incarico al professionista, infatti per questi clienti gli obblighi di identificazione, di acquisizione, registrazione sono scattati solo se trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore degli obblighi antiriciclaggio tali rapporti erano ancora in essere; in tal caso l’obbligo di identificazione doveva essere assolto entro questo maggior termine del 22 aprile 2007: i dati (come disposto dal D.Lgs 56/2004) dovevano essere registrati tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal 22 aprile 2006; • 29 dicembre 2007: è la data in cui è entrato in vigore il d.lgs 231/2007 che prevedendo un diverso termine entro cui assolvere all’obbligo di registrazione, stabilisce che: i dati dovevano essere registrati tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione o alla fine del rapporto professionale; • 04 novembre 2009: è la data in cui è entrato in vigore il d.lgs 151/2009 che ha ulteriormente modificato i termini di registrazione e, pertanto, da tale data le registrazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dal compimento dell’operazione ovvero dall’accettazione dell’incarico professionale ovvero dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni ovvero dal termine della prestazione professionale. Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 8 ODCEC Caserta COMMISSIONE ANTIRICLAGGIO QUADRO SANZIONATORIO SANZIONI AMMINISTRATIVE • L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro (art. 57 co. 2 D. Lgs. 231/2007) • L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro (art. 57 co. 3 D.Lgs 231/2007) • Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto e' punito con una multa da 2.600 a 13.000 euro (art. 55 co. 4 D.Lgs 231/2007). Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 9