ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI CASERTA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Commissione Antiriciclaggio
Presidente
Francesca SAGLIOCCO
Componenti
Pasquale CAIAZZA
Carmela CECERE
Domenico GALLO
Donato GATTO
Modestino IANNOTTA
Arianna VINCIGUERRA
Via Galilei n. 2 – 81100 CASERTA – codice fiscale 93065410610 – Tel. 0823.328187 – 0823.444171 – Fax 0823.356085
[email protected] – pec: [email protected] – www.odcec.caserta.it
ODCEC Caserta
COMMISSIONE ANTIRICLAGGIO
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
(I PARTE)
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
2. SOGGETTI OBBLIGATI
3. OBBLIGHI GRAVANTI SUI PROFESSIONISTI
4. IL REGISTRO
DELLA
CLIENTELA:
MODALITÀ DI TENUTA E QUADRO
SANZIONATORIO
Il riciclaggio è il fenomeno con il quale avviene la reintroduzione del denaro proveniente da reati
nell’economia legale, al fine di dissimularne o occultarne l’origine illecita. Il riciclaggio danneggia
l’economia legale in quanto altera le normali condizioni concorrenziali dei mercati e costituisce un
pericolo per l’efficienza e la stabilità del sistema finanziario.
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1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La “nuova” disciplina antiriciclaggio è contenuta nel D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 che ha recepito la Direttiva
2005/60/CE (cd. Terza Direttiva) in tema di lotta al riciclaggio di «denaro sporco» e finanziamento al
terrorismo, stabilendo precisi obblighi relativi all’adeguata verifica del cliente, alla registrazione delle prestazioni
eseguite ed alla segnalazione delle operazioni sospette.
Il D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 ha subito nel corso del tempo modifiche ed integrazioni per effetto
dell’emanazione del D. Lgs. 151/2009, del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010.
Appositi indicatori di anomalia, emanati e periodicamente aggiornati su proposta della U.I.F.
1
(Unità di
Informazione Finanziaria)dal Ministero della Giustizia, sono finalizzati a ridurre i margini di incertezza,
connessi a valutazioni soggettive e comportamenti discrezionali, per contribuire al corretto ed omogeneo
adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. Il Ministero della Giustizia ha fornito
con D.M. 16.10.2010 specifici indicatori di anomalia che gli operatori possono utilizzare come strumento
operativo per valutare la sussistenza di un’operazione sospetta.
2. SOGGETTI OBBLIGATI
La normativa contenuta nel D. Lgs. 231/2007 riguarda i seguenti professionisti:
•
gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
•
i consulenti del lavoro;
•
ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in
maniera professionale, anche nei confronti di propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità
e tributi (ad es. associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF, patronati, etc.);
•
gli iscritti nel Registro dei revisori legali;
•
i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella
realizzazione di operazioni riguardanti:
il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche,
la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni,
l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito, e conti di titoli,
1
Acronimo di “Unità di informazione finanziaria”, cioè la struttura nazionale incaricata di richiedere, ai soggetti
obbligati, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo.
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l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di
società,
la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici
analoghi;
•
i prestatori di servizi relativi a società e trust.
3. OBBLIGHI GRAVANTI SUI PROFESSIONISTI
La prevenzione del riciclaggio ha un ruolo strategico per l’azione di repressione dei fenomeni criminali ed è
basata sui seguenti obblighi:
•
«adeguata verifica» della clientela;
•
registrazione e conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi ed alle operazioni;
•
segnalazione di operazioni sospette;
•
comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) delle infrazioni alle disposizioni
che pongono limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore.
La disciplina antiriciclaggio stabilisce l’obbligo di collaborare con la U.I.F. a carico degli intermediari finanziari
e di altri soggetti che svolgono attività ritenute particolarmente suscettibili di utilizzazione a scopo di riciclaggio
(alcune categorie di operatori non finanziari e professionisti quali, ad esempio, antiquari, case da gioco,
avvocati).
4. IL REGISTRO DELLA CLIENTELA: MODALITÀ DI TENUTA E QUADRO
SANZIONATORIO
I soggetti tenuti all'identificazione della clientela ai fini dell'antiriciclaggio dovranno assolvere anche all'obbligo
di registrazione e conservazione delle informazioni acquisite, per un periodo di dieci anni, in un archivio
dedicato (art.38 D. Lgs. n.231/2007).
Quanto alle modalità di registrazione è prevista, in alternativa l’istituzione:
di un archivio unico informatico (AUI);
di un registro cartaceo della clientela.
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L’istituzione dell’archivio unico informatico è obbligatoria solo per gli intermediari finanziari, le società di
revisione e gli internet casinò.
I professionisti, invece, potranno istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici (che
non consiste in una duplicazione dell'archivio unico informatico, ma è uno strumento con standard diversi che,
comunque, devono essere in grado di provvedere alla corretta conservazione e alla reperibilità dei dati ed
informazioni che il professionista è tenuto a registrare), ovvero, in alternativa potranno tenere un registro
cartaceo della clientela, dove rilevare e conservare i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 231/2007, per cliente deve intendersi il soggetto al quale i
destinatari della normativa rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. u) del D. Lgs. 231/2007, per titolare effettivo è rappresentato:
•
dalla persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività;
•
nel caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima istanza possiedono o
controllano tale entità ovvero ne risultano beneficiari.
Non sussiste l'obbligo di istituire l'archivio se non ci sono dati da registrare. Per esempio, un dottore
commercialista iscritto all'Albo che esercita esclusivamente attività di redazione e/o trasmissione di
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali oppure adempimenti in materia di amministrazione del personale è
escluso dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione e, pertanto, non è tenuto ad istituire
l’archivio.
L'archivio è unico per ogni professionista, se della prestazione professionale sono stati incaricati più
professionisti, ciascuno provvede alla registrazione nel proprio archivio antiriciclaggio.
Quando il conferimento dell'incarico è fornito congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e
conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno.
I professionisti che svolgono l’attività in forma associata o societaria, possono istituire un solo archivio a
condizione che per ogni prestazione venga individuato il professionista o i professionisti responsabili. In
alternativa ogni professionista può tenere il proprio archivio e, in caso di prestazioni effettuate congiuntamente
nei confronti dello stesso cliente, ogni professionista provvederà ad effettuare la registrazione dei dati del
cliente congiuntamente assistito
E’ consentito, inoltre, in caso di svolgimento dell'attività professionale in studi ubicati in più sedi la
possibilità di istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.
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Le informazioni da riportare sul registro sono le seguenti:
Tipologia di registrazione
Informazioni
Data di instaurazione del rapporto
Rapporti continuativi e prestazioni professionali
Dati identificativi del cliente, e del titolare effettivo
Generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del
rapporto
Data dell’operazione
Causale
Importo dell’operazione
Operazioni di importo pari o superiori ad € 15.000
Tipologia dell’operazione
Mezzi di pagamento utilizzati
Dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione
Dati
identificativi
del
soggetto
per
conto
del
quale
eventualmente opera
Per dati identificativi del soggetto si intende:
•
per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli
estremi del documento di identificazione;
•
per i soggetti diversi da persona fisica: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA
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Se il valore dell’operazione non è determinabile si annota con le parole "valore indeterminato".
Tra i dati oggetto di registrazione obbligatoria scompare "l'attività lavorativa svolta dal cliente o dalla persona per conto
della quale agisce" (richiesta dalla previgente normativa), questa informazione, però, potrà costituire un elemento
importante per definire il profilo economico del cliente ai fini di un'adeguata verifica dell'operazione, da
acquisire e conservare liberamente, quindi anche mediante la conservazione della copia del documento di
identità riportante la professione.
Al registro non va allegata alcuna documentazione. Tutti i documenti del cliente, relativi alla normativa,
compresa la copia del documento di identità vanno conservati nel fascicolo della clientela.
Per quanto riguarda le eventuali violazioni al disposto delle leggi sull’antiriciclaggio da parte dei clienti del
professionista, queste non devono essere annotate nel registro della clientela ai fini antiriciclaggio ma devono
trovare riscontro esclusivamente nell’assolvimento da parte del professionista degli obblighi di comunicazione
al Ministero dell’economia e delle finanze delle violazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore e di segnalazione alla Unità di informazione finanziaria presso la Banca d’Italia delle operazioni
sospette.
I dati e le informazioni inserite nel registro della clientela devono poter essere rese disponibili alle autorità
competenti entro tre giorni dalla richiesta.
In merito alla modalità di tenuta del registro cartaceo la norma prevede che deve essere numerato
progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato
per iscritto, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero complessivo delle pagine di cui e'
composto e l'apposizione della firma delle suddette persone.
Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni, né è ammesso l’utilizzo di
fogli mobili o di quaderno ad anelli. Le registrazioni devono essere conservate in ordine cronologico
d'inserimento, così da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.
Relativamente ai termini di registrazione la norma prevede che le registrazioni devono essere effettuate
tempestivamente e, comunque non oltre il trentesimo giorno:
dal compimento dell’operazione;
dall’apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo;
dall’accettazione dell’incarico professionale;
dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;
dal termine della prestazione professionale.
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In sintesi, quindi, siccome l’obbligo di registrazione è iniziato il 22.04.2006, con slittamento di un anno per
gli incarichi precedenti, i clienti devono essere riportati sul registro della clientela ai fini antiriciclaggio secondo
un opportuno ordine temporale che tenga conto della situazione del rapporto cliente/professionista alle
seguenti date:
•
22 aprile 2006: è la data in cui è entrato in vigore l’obbligo di registrazione e di conservazione dei dati
della clientela da parte del professionista con riferimento ai nuovi clienti e/o ai nuovi incarichi (anche
se ricevuti da clienti cc.dd. vecchi) acquisiti dal professionista a decorrere da 22 aprile 2006 in avanti: i
dati (come disposto dal D.Lgs 56/2004) dovevano essere registrati tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo
giorno dalla identificazione del cliente;
•
21 aprile 2007: è la data a cui bisognava riferirsi per i clienti che alla data del 22 aprile 2006 avevano già
conferito incarico al professionista, infatti per questi clienti gli obblighi di identificazione, di
acquisizione, registrazione sono scattati solo se trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore degli obblighi
antiriciclaggio tali rapporti erano ancora in essere; in tal caso l’obbligo di identificazione doveva essere
assolto entro questo maggior termine del 22 aprile 2007: i dati (come disposto dal D.Lgs 56/2004)
dovevano essere registrati tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal 22 aprile
2006;
•
29 dicembre 2007: è la data in cui è entrato in vigore il d.lgs 231/2007 che prevedendo un diverso
termine entro cui assolvere all’obbligo di registrazione, stabilisce che: i dati dovevano essere registrati
tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione o alla fine del
rapporto professionale;
•
04 novembre 2009: è la data in cui è entrato in vigore il d.lgs 151/2009 che ha ulteriormente
modificato i termini di registrazione e, pertanto, da tale data le registrazioni devono essere effettuate
entro trenta giorni dal compimento dell’operazione ovvero dall’accettazione dell’incarico professionale ovvero dall’eventuale
conoscenza successiva di ulteriori informazioni ovvero dal termine della prestazione professionale.
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QUADRO SANZIONATORIO
SANZIONI AMMINISTRATIVE
•
L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro (art. 57 co. 2 D. Lgs. 231/2007)
•
L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle
modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro (art. 57 co. 3 D.Lgs 231/2007)
•
Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in
modo tardivo o incompleto e' punito con una multa da 2.600 a 13.000 euro (art. 55 co. 4 D.Lgs
231/2007).
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