Nuovi Decreti Impianti Termici
Esercizio, Conduzione, Manutenzione,
Controllo, Ispezione degli impianti
1.1 Ambiti di intervento e finalità
Definizioni:
Esercizio:
attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative
alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla
salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico,
come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre
operazioni per specifici componenti d’impianto.
Conduzione: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento
dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di
strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto.
Controllo:
verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di
un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul
mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di
manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti
con dette operazioni.
1.2 Ambiti di intervento e finalità
Definizioni:
Manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti
sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e
conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti.
[Definizione generale che non esisteva]
Ispezione:
Degli impianti
termici:
interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti
qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a
verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente
decreto. [Non si verifica più la conformità a tutte le norme]
impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale
e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono
considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla
produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale e assimilate. [Scompare la definizione di
impianto come composto da componenti di produzione, utilizzazione]. [Sono
esclusi solo gli scaldabagni unifamiliari, quindi ricompresi stufe, termogas, ecc…]
2. Altre definizioni
[Queste definizioni non sono cambiate]
Manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti
d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate
in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi
e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.
Manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla
normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di
apparecchi o componenti dell'impianto termico.
Sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e
l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla
potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle
medesime utenze.
Ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la
modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione
del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto
termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione
impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione
di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
3. Valori massimi delle temperature
ambiente
Inverno:
18°C + 2°C di tolleranza per attività industriali e artigianali e assimilate.
20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri
Estate:
26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici
Sono esentati:
Ospedali o simili
Ricoveri minori e anziani
Recupero tossicodipendenti o servizi sociali
Possibili deroghe Piscine e saune
Rappresentanze diplomatiche
per:
Attività produttive con necessità legate alla produzione
Attività produttive con energia non altrimenti utilizzabile
4.1 Limiti di esercizio invernale
Zona A: 6 ore/g – 01/12 – 15/03
Zona B: 8 ore/g – 01/12 – 31/12
Zona C: 10 ore/g – 15/11 – 31/03
Zona D: 12 ore/g – 01/11 – 15/04
Zona E: 14 ore/g – 15/10 – 15/04
Zona F: Nessun limite
Accensioni al di fuori dei
periodi stabiliti solo:
Tra le ore 5:00 e le ore 23:00
I Sindaci possono stabilire riduzioni di:
-Temperatura
-Periodo di accensione
-Orario di accensione
- per particolari esigenze climatiche
- al massimo per il 50% delle ore previste
4.2 Limiti di esercizio invernale
Esenzioni: Ospedali, ricoveri, servizi sociali, sedi diplomatiche, scuole materne e
asili, piscine e saune, specifiche esigenze produttive
Esenzioni dal solo Uffici e attività produttive 24/24 h, cogenerazione, pannelli radianti,
condomini con sonda temperatura esterna e regolazione
limite orario:
temperatura nelle 24 ore (max 16°C + 2°C nelle ore extra), condomini
con contabilizzazione e regolazione temperatura nelle 24 ore,
autonomi con regolazione temperature nelle 24 ore, impianti gestiti
in servizio energia (max 16°C + 2°C nelle ore extra)
Nelle Centrali Termiche targa
affissa con:
- Periodo e orario di funzionamento
- Responsabile dell’impianto
- Codice Catasto Termico
5.1 Soggetti responsabili
dell’impianto
Il Responsabile:
l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari
residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari
residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di
impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il
proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di
proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
può delegare un terzo responsabile dell’impianto termico: la persona giuridica che,
terzo responsabile essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e
comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata
al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è
delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità
dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e
dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi
energetici.
5.2. Soggetti responsabili
dell’impianto
La delega non è possibile per singole unità immobiliari, salvo che un presenza di locale
tecnico dedicato
Impianti non conformi: - la responsabilità non può essere delegata
oppure
- delega con contratto che prevede la messa a norma. La delega
diviene attiva al termine dei lavori
La delega al terzo responsabile deve sempre essere in forma scritta
Adeguamenti normativi imprevisti: Il T.R. comunica in forma scritta gli interventi
Il Delegante deve autorizzare entro 10 giorni
In mancanza, la delega al T.R. decade
Il T.R. informa la Regione: della delega ricevuta entro 10 giorni
della revoca della delega entro 2 giorni
della decadenza della delega entro 2 giorni
5.3 Soggetti responsabili
dell’impianto
La delega non è possibile per singole unità immobiliari, salvo che un presenza di locale
tecnico dedicato
Il T.R.: - non può delegare la responsabilità
- ricorre solo occasionalmente al subappalto ad imprese abilitate DM 37/08
- subappalta solo attività di manutenzione
Il T.R. è incompatibile: - con il venditore di energia nello stesso impianto
- con società collegate o associate al venditore, aventi la stessa
proprietà, o aventi un contatto di collaborazione, a meno che
non vi sia un “Contratto Servizio Energia” [Dlgs 115/08] con
“remunerazione non riconducibile alla quantità di combustibile o
di energia fornita, ma misurabile in base a parametri oggettivi
preventivamente concordati
- subappalta solo attività di manutenzione
Requisiti Per impianti - UNI EN ISO 9001
Oppure
> 350kW:
- attestazione SOA OG11/0S28
6. Controllo e manutenzione
Può essere svolta solo da imprese abilitate DM 37/08
Indicazioni per i controlli: a) Installatore
b) Istruzioni fabbricante (apparecchi/dispositivi)
c) Norme UNI e CEI
Installatori e/o manutentori devono dichiarare in forma scritta, facendo riferimento alla
documentazione tecnica: a) Controlli e manutenzioni necessarie
b) Frequenza degli stessi sugli impianti da loro installati o
mantenuti.
7. Libretto d’impianto
Vengono soppressi gli attuali “libretti d’impianto” e “libretto di centrale”
E’ istituito il “Libretto d’impianto per la climatizzazione”
Si utilizza per: - Impianti di riscaldamento autonomi
- Impianti di riscaldamento centralizzati
- Impianti di condizionamento > 12kW
8. Rapporti di controllo
Sono soppressi gli Allegati “F” e “G”
Sono istituiti nuovi modelli di rapporto di controllo per:
1)
2)
3)
4)
Impianti di riscaldamento di qualsiasi portata termica
Impianti di condizionamento > 12kW
Sottostazioni teleriscaldamento
Cogeneratori
I rapporti contengono una check-list riportante possibili interventi per
migliorare il rendimento energetico
9. Controlli dell’efficienza energetica
Si effettuano per: - Impianti riscaldamento > 10KW
- impianti condizionamento > 12kW
Si verificano: - Il generatore (caldo, freddo, ACS)
- Presenza e funzionalità sistema regolazione temperatura
- Presenza e funzionalità trattamento acqua (se previsto)
Si effettuano: -
Alla prima accensione (installatore)
Alla sostituzione del generatore
Per interventi che modificano l’efficienza energetica
Comunque a scadenza periodica
10. Controlli dell’efficienza energetica
PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE
MAGGIORI DI 120 kW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 kW
Rapporto di
controllo di
efficienza
energetica (2)
Potenza termica(1)
[kW]
Cadenza controlli di
efficienza
energetica (anni)
10 < P<100
2
P> 100
1
10 < P<100
4
P> 100
2
12 < P<100
4
P≥100
2
Pompe di calore a compressione di vapore
azionate da motore endotermico
P≥12
4
Rapporto tipo 2
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con
energia termica
P ≥12
2
Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da
teleriscaldamento
Sottostazione di scambio termico da rete ad
utenza
P> 10
4
Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi
Microcogenerazione
Pel<50
4
Rapporto tipo 4
Unità cogenerative
Pel≥50
2
Rapporto tipo 4
Tipologia impianto
Impianti con generatore di calore a
fiamma
Alimentazione
Generatori alimentati a combustibile liquido o
solido
Generatori alimentati a gas, metano o GPL
Impianti con macchine
frigorifere/pompe di calore
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a
compressione di vapore ad azionamento
elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di
calore ad assorbimento a fiamma diretta
Rapporto tipo 1
Rapporto tipo 1
Rapporto tipo 2
P – Potenza temica utile nominale
Pel – Potenza elettrica nominale
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva delle caldaie dei generatori e delle macchine frigorifere che
servono lo stesso impianto
10.1. Controlli dell’efficienza
energetica
VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
Tipologie di generatori di calore
Data di installazione
Nuovi valori minimi consentiti dal
rendimento di combustione (%)
Valori minimi previsti dal
DLGS/192/05
Generatore di calore (tutti)
prima del 29 ottobre 1993
82 + 2 log Pn
(84 + 2 log Pn) -2
Generatore di calore (tutti)
dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre
1997
84 + 2 log Pn
84 + 2 log Pn
84 + 2 log Pn
84 + 2 log Pn
Generatore di calore standard dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005
Generatore di calore a bassa
temperatura
dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005
87,5 + 1,5 log Pn
87,5 + 1,5 log Pn
Generatore di calore a gas a
condensazione
dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005
91 + 1 log Pn
91 + 1 log Pn
Generatore di calore a gas a
condensazione
dall' 8 ottobre 2005
89 + 2 log Pn
90 + 2 log Pn
Generatore di calore (tutti,
salvo generatore di calore a gas
a condensazione)
dall' 8 ottobre 2005
87 + 2 log Pn
88 + 2 log Pn
Generatori ad aria calda
prima del 29 ottobre 1993
77 + 2 log Pn
(83 + 2 log Pn) - 6
Generatori ad aria calda
dopo il 29 ottobre 1993
80 + 2 log Pn
(83 + 2 log Pn) - 3
log Pn : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW
N.B.: non sono definiti i parametri per generatori installati dopo l’8/10/05 e alimentati da
combustibili solidi o liquidi (dopo 1/1/98 per generatori a condensazione)
10.2. Controlli dell’efficienza energetica
(esempi di calcolo del Rendimento di combustrione)
Tipologie
Data di
installazione
VALORE MINIMO ATTUALMENTE VIGENTE
VALORE MINIMO NUOVO DECRETO
25Kw
84,79
100Kw
86,00
400Kw
87,20
25Kw
84,79
100Kw
86,00
400Kw
87,20
Tutti i generatori
Prima del
29/10/1993
Tutti i generatori
Dal 29/10/1993
al 31/12/1997
86,79
88,00
89,20
86,79
88,00
89,20
Generatore
standard
Dal 01/01/1998
al 07/10/2005
86,79
88,00
89,20
86,79
88,00
89,20
Generatore a
condensazione
Dal 01/01/1998
al 07/10/2005
92,39
93,00
93,60
92,39
93,00
93,60
Generatore
standard
Dal 08/10/2005
90,79
92,00
92,20
89,79
91,00
91,20
Generatore a
condensazione
Dal 08/10/2005
92,79
94,00
95,20
91,79
93,00
94,20
10.3. Controlli dell’efficienza
energetica
Al termine del controllo l’operatore redige il rapporto
- Una copia al responsabile (allegato al libretto)
- Una copia alla Regione, prioritariamente per mezzi informatici
I generatori che non soddisfano i valori minimi vanno sostituiti entro 180 giorni
I generatori che non soddisfano i valori minimi sono esclusi dall’esercizio continuo
Macchine frigorifere e pompe di calore:
se i parametri di efficienza (EER-COP) sono peggiori del 15% rispetto al collaudo
(dati libretto d’impianto), devono essere ripristinati (± 5%)
Cogeneratori:
se i parametri di efficienza non rientrano nelle tolleranze definite dal
fabbricante, devono essere ripristinati.
11.1 Ispezioni
Competono alle Regioni (e Province Autonome)
Si effettuano - Riscaldamento ≥10kW
su impianti di: - Condizionamento ≥ 12kW
Comprendono una consulenza per migliorare il rendimento energetico
Il rapporto di controllo del terzo
responsabile/manutentore sostituisce
l’ispezione:
- per riscaldamento 10/100kW a gas
- per condizionamento 12/100kW
Le Regioni: - Accertano la rispondenza alla norma degli impianti termici
- Stabiliscono le modalità di acquisizione dei dati per costituire il
catasto impianti
- Accertano i rapporti di controllo pervenuti
- Intervengono sui responsabili di impianti inefficienti per
l’adeguamento
11.2 Ispezioni
Priorità per le ispezioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Impianti di cui non è pervenuto il rapporto di controllo
Generatori > 15 anni
Combustibile liquido o solido >100kW :100% ogni 2 anni
Macchine frigorifere >100kW : 100% ogni 4 anni
Gas >100kW, liquido o solido 20/100kW :100% ogni 4 anni
Rendimenti inferiori ai minimi
- Gli oneri sono a carico degli ispezionati, salvo diverse disposizione delle Regioni
- Entro il 31/12/2014 e poi biennalmente predispongono una relazione sullo
stato di efficienza e manutenzione degli impianti
- La stagione termica va dell’1 agosto al 31 luglio dell’anno successivo
12. Funzioni delle Regioni
Iniziative regionali coerenti con il Decreto (minimo inderogabile)
Le Regioni possono: - Ampliare il campo dei controlli e delle ispezioni
- Innalzare i requisiti minimi di efficienza
- Differenziare la cadenza di trasmissione dei rapporti
di controllo
Le Regioni: - Coprono le spese per il catasto e le ispezioni con un contributo a carico
dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza
- Istituiscono un catasto degli impianti termici
- Integrano il catasto degli impianti termici con quello della qualità
energetica degli edifici
- Avviano programmi comunali di verifica della conformità dei rapporti
di ispezione
- Promuovono l’informazione dei cittadini
Le Regioni che hanno già assunto provvedimenti ai sensi della Direttiva 2002/91/CE
avvicinano gradualmente i propri provvedimenti al contenuto del Decreto
13. Abrogazioni
E’ abrogato: 1) art. 5 DPR 59/09
2) Art. 4 commi 1, 2, 3, 4 DPR 412/93
Art. 9 - DPR 412/93
Art .10 - DPR 412/93
Art. 11 commi da 1 a 3, da 5 a 8, 13, 14, 17 - DPR 412/93
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