Nuovi Decreti Impianti Termici Esercizio, Conduzione, Manutenzione, Controllo, Ispezione degli impianti 1.1 Ambiti di intervento e finalità Definizioni: Esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto. Conduzione: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto. Controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni. 1.2 Ambiti di intervento e finalità Definizioni: Manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti. [Definizione generale che non esisteva] Ispezione: Degli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto. [Non si verifica più la conformità a tutte le norme] impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate. [Scompare la definizione di impianto come composto da componenti di produzione, utilizzazione]. [Sono esclusi solo gli scaldabagni unifamiliari, quindi ricompresi stufe, termogas, ecc…] 2. Altre definizioni [Queste definizioni non sono cambiate] Manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico. Sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. Ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato. 3. Valori massimi delle temperature ambiente Inverno: 18°C + 2°C di tolleranza per attività industriali e artigianali e assimilate. 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri Estate: 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici Sono esentati: Ospedali o simili Ricoveri minori e anziani Recupero tossicodipendenti o servizi sociali Possibili deroghe Piscine e saune Rappresentanze diplomatiche per: Attività produttive con necessità legate alla produzione Attività produttive con energia non altrimenti utilizzabile 4.1 Limiti di esercizio invernale Zona A: 6 ore/g – 01/12 – 15/03 Zona B: 8 ore/g – 01/12 – 31/12 Zona C: 10 ore/g – 15/11 – 31/03 Zona D: 12 ore/g – 01/11 – 15/04 Zona E: 14 ore/g – 15/10 – 15/04 Zona F: Nessun limite Accensioni al di fuori dei periodi stabiliti solo: Tra le ore 5:00 e le ore 23:00 I Sindaci possono stabilire riduzioni di: -Temperatura -Periodo di accensione -Orario di accensione - per particolari esigenze climatiche - al massimo per il 50% delle ore previste 4.2 Limiti di esercizio invernale Esenzioni: Ospedali, ricoveri, servizi sociali, sedi diplomatiche, scuole materne e asili, piscine e saune, specifiche esigenze produttive Esenzioni dal solo Uffici e attività produttive 24/24 h, cogenerazione, pannelli radianti, condomini con sonda temperatura esterna e regolazione limite orario: temperatura nelle 24 ore (max 16°C + 2°C nelle ore extra), condomini con contabilizzazione e regolazione temperatura nelle 24 ore, autonomi con regolazione temperature nelle 24 ore, impianti gestiti in servizio energia (max 16°C + 2°C nelle ore extra) Nelle Centrali Termiche targa affissa con: - Periodo e orario di funzionamento - Responsabile dell’impianto - Codice Catasto Termico 5.1 Soggetti responsabili dell’impianto Il Responsabile: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. può delegare un terzo responsabile dell’impianto termico: la persona giuridica che, terzo responsabile essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. 5.2. Soggetti responsabili dell’impianto La delega non è possibile per singole unità immobiliari, salvo che un presenza di locale tecnico dedicato Impianti non conformi: - la responsabilità non può essere delegata oppure - delega con contratto che prevede la messa a norma. La delega diviene attiva al termine dei lavori La delega al terzo responsabile deve sempre essere in forma scritta Adeguamenti normativi imprevisti: Il T.R. comunica in forma scritta gli interventi Il Delegante deve autorizzare entro 10 giorni In mancanza, la delega al T.R. decade Il T.R. informa la Regione: della delega ricevuta entro 10 giorni della revoca della delega entro 2 giorni della decadenza della delega entro 2 giorni 5.3 Soggetti responsabili dell’impianto La delega non è possibile per singole unità immobiliari, salvo che un presenza di locale tecnico dedicato Il T.R.: - non può delegare la responsabilità - ricorre solo occasionalmente al subappalto ad imprese abilitate DM 37/08 - subappalta solo attività di manutenzione Il T.R. è incompatibile: - con il venditore di energia nello stesso impianto - con società collegate o associate al venditore, aventi la stessa proprietà, o aventi un contatto di collaborazione, a meno che non vi sia un “Contratto Servizio Energia” [Dlgs 115/08] con “remunerazione non riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a parametri oggettivi preventivamente concordati - subappalta solo attività di manutenzione Requisiti Per impianti - UNI EN ISO 9001 Oppure > 350kW: - attestazione SOA OG11/0S28 6. Controllo e manutenzione Può essere svolta solo da imprese abilitate DM 37/08 Indicazioni per i controlli: a) Installatore b) Istruzioni fabbricante (apparecchi/dispositivi) c) Norme UNI e CEI Installatori e/o manutentori devono dichiarare in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica: a) Controlli e manutenzioni necessarie b) Frequenza degli stessi sugli impianti da loro installati o mantenuti. 7. Libretto d’impianto Vengono soppressi gli attuali “libretti d’impianto” e “libretto di centrale” E’ istituito il “Libretto d’impianto per la climatizzazione” Si utilizza per: - Impianti di riscaldamento autonomi - Impianti di riscaldamento centralizzati - Impianti di condizionamento > 12kW 8. Rapporti di controllo Sono soppressi gli Allegati “F” e “G” Sono istituiti nuovi modelli di rapporto di controllo per: 1) 2) 3) 4) Impianti di riscaldamento di qualsiasi portata termica Impianti di condizionamento > 12kW Sottostazioni teleriscaldamento Cogeneratori I rapporti contengono una check-list riportante possibili interventi per migliorare il rendimento energetico 9. Controlli dell’efficienza energetica Si effettuano per: - Impianti riscaldamento > 10KW - impianti condizionamento > 12kW Si verificano: - Il generatore (caldo, freddo, ACS) - Presenza e funzionalità sistema regolazione temperatura - Presenza e funzionalità trattamento acqua (se previsto) Si effettuano: - Alla prima accensione (installatore) Alla sostituzione del generatore Per interventi che modificano l’efficienza energetica Comunque a scadenza periodica 10. Controlli dell’efficienza energetica PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 120 kW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 kW Rapporto di controllo di efficienza energetica (2) Potenza termica(1) [kW] Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) 10 < P<100 2 P> 100 1 10 < P<100 4 P> 100 2 12 < P<100 4 P≥100 2 Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico P≥12 4 Rapporto tipo 2 Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica P ≥12 2 Rapporto tipo 2 Impianti alimentati da teleriscaldamento Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P> 10 4 Rapporto tipo 3 Impianti cogenerativi Microcogenerazione Pel<50 4 Rapporto tipo 4 Unità cogenerative Pel≥50 2 Rapporto tipo 4 Tipologia impianto Impianti con generatore di calore a fiamma Alimentazione Generatori alimentati a combustibile liquido o solido Generatori alimentati a gas, metano o GPL Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Rapporto tipo 1 Rapporto tipo 1 Rapporto tipo 2 P – Potenza temica utile nominale Pel – Potenza elettrica nominale (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva delle caldaie dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto 10.1. Controlli dell’efficienza energetica VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE Tipologie di generatori di calore Data di installazione Nuovi valori minimi consentiti dal rendimento di combustione (%) Valori minimi previsti dal DLGS/192/05 Generatore di calore (tutti) prima del 29 ottobre 1993 82 + 2 log Pn (84 + 2 log Pn) -2 Generatore di calore (tutti) dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 84 + 2 log Pn 84 + 2 log Pn 84 + 2 log Pn 84 + 2 log Pn Generatore di calore standard dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 Generatore di calore a bassa temperatura dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 87,5 + 1,5 log Pn 87,5 + 1,5 log Pn Generatore di calore a gas a condensazione dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 91 + 1 log Pn 91 + 1 log Pn Generatore di calore a gas a condensazione dall' 8 ottobre 2005 89 + 2 log Pn 90 + 2 log Pn Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione) dall' 8 ottobre 2005 87 + 2 log Pn 88 + 2 log Pn Generatori ad aria calda prima del 29 ottobre 1993 77 + 2 log Pn (83 + 2 log Pn) - 6 Generatori ad aria calda dopo il 29 ottobre 1993 80 + 2 log Pn (83 + 2 log Pn) - 3 log Pn : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW N.B.: non sono definiti i parametri per generatori installati dopo l’8/10/05 e alimentati da combustibili solidi o liquidi (dopo 1/1/98 per generatori a condensazione) 10.2. Controlli dell’efficienza energetica (esempi di calcolo del Rendimento di combustrione) Tipologie Data di installazione VALORE MINIMO ATTUALMENTE VIGENTE VALORE MINIMO NUOVO DECRETO 25Kw 84,79 100Kw 86,00 400Kw 87,20 25Kw 84,79 100Kw 86,00 400Kw 87,20 Tutti i generatori Prima del 29/10/1993 Tutti i generatori Dal 29/10/1993 al 31/12/1997 86,79 88,00 89,20 86,79 88,00 89,20 Generatore standard Dal 01/01/1998 al 07/10/2005 86,79 88,00 89,20 86,79 88,00 89,20 Generatore a condensazione Dal 01/01/1998 al 07/10/2005 92,39 93,00 93,60 92,39 93,00 93,60 Generatore standard Dal 08/10/2005 90,79 92,00 92,20 89,79 91,00 91,20 Generatore a condensazione Dal 08/10/2005 92,79 94,00 95,20 91,79 93,00 94,20 10.3. Controlli dell’efficienza energetica Al termine del controllo l’operatore redige il rapporto - Una copia al responsabile (allegato al libretto) - Una copia alla Regione, prioritariamente per mezzi informatici I generatori che non soddisfano i valori minimi vanno sostituiti entro 180 giorni I generatori che non soddisfano i valori minimi sono esclusi dall’esercizio continuo Macchine frigorifere e pompe di calore: se i parametri di efficienza (EER-COP) sono peggiori del 15% rispetto al collaudo (dati libretto d’impianto), devono essere ripristinati (± 5%) Cogeneratori: se i parametri di efficienza non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante, devono essere ripristinati. 11.1 Ispezioni Competono alle Regioni (e Province Autonome) Si effettuano - Riscaldamento ≥10kW su impianti di: - Condizionamento ≥ 12kW Comprendono una consulenza per migliorare il rendimento energetico Il rapporto di controllo del terzo responsabile/manutentore sostituisce l’ispezione: - per riscaldamento 10/100kW a gas - per condizionamento 12/100kW Le Regioni: - Accertano la rispondenza alla norma degli impianti termici - Stabiliscono le modalità di acquisizione dei dati per costituire il catasto impianti - Accertano i rapporti di controllo pervenuti - Intervengono sui responsabili di impianti inefficienti per l’adeguamento 11.2 Ispezioni Priorità per le ispezioni: a) b) c) d) e) f) Impianti di cui non è pervenuto il rapporto di controllo Generatori > 15 anni Combustibile liquido o solido >100kW :100% ogni 2 anni Macchine frigorifere >100kW : 100% ogni 4 anni Gas >100kW, liquido o solido 20/100kW :100% ogni 4 anni Rendimenti inferiori ai minimi - Gli oneri sono a carico degli ispezionati, salvo diverse disposizione delle Regioni - Entro il 31/12/2014 e poi biennalmente predispongono una relazione sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti - La stagione termica va dell’1 agosto al 31 luglio dell’anno successivo 12. Funzioni delle Regioni Iniziative regionali coerenti con il Decreto (minimo inderogabile) Le Regioni possono: - Ampliare il campo dei controlli e delle ispezioni - Innalzare i requisiti minimi di efficienza - Differenziare la cadenza di trasmissione dei rapporti di controllo Le Regioni: - Coprono le spese per il catasto e le ispezioni con un contributo a carico dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza - Istituiscono un catasto degli impianti termici - Integrano il catasto degli impianti termici con quello della qualità energetica degli edifici - Avviano programmi comunali di verifica della conformità dei rapporti di ispezione - Promuovono l’informazione dei cittadini Le Regioni che hanno già assunto provvedimenti ai sensi della Direttiva 2002/91/CE avvicinano gradualmente i propri provvedimenti al contenuto del Decreto 13. Abrogazioni E’ abrogato: 1) art. 5 DPR 59/09 2) Art. 4 commi 1, 2, 3, 4 DPR 412/93 Art. 9 - DPR 412/93 Art .10 - DPR 412/93 Art. 11 commi da 1 a 3, da 5 a 8, 13, 14, 17 - DPR 412/93