ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) IL CONSIGLIO D'ISTITUTO - VISTO l'art. l0, comma3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; VISTI gli arti. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; VISTO il D.I. 01/02/2001,n. 44; VISTO IL D.P.R. 24/06/1998 n. 249; VISTE le modifiche apportate al precedente Regolamento; VISTO IL D.P.R. 21/11/2007 n. 235; CONSIDERATA l’esigenza di avere un testo unitario e coordinato; EMANA il seguente REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO TITOLO I - Principi fondamentali Art. 1 – Premessa 1. Il presente regolamento interno dell’Istituto Magistrale “C. Alvaro” di Palmi, si ispira ai principi di democrazia e libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e recepisce i principi e le norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con il DPR 249/1998 e del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con DPR 275/1999 e del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche" emanato con D. n. 44/2001. 2. Le norme in esso contenute si propongono di stabilire le regole fondamentali della comunità scolastica sia per quanto riguarda l’organizzazione interna, sia nei rapporti con l’ambiente culturale esterno. 3. Il rispetto di tutte le norme, la regolarità e l’efficienza della vita scolastica sono affidati alla responsabilità dei docenti, del personale ATA, degli alunni e dei genitori prima che alle misure disciplinari Art. 2 – Principi fondamentali Coerentemente con la funzione che la legge gli assegna l’Istituto, nel rispetto delle vigenti disposizioni e con la collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica, si impegna a garantire: a) un servizio ispirato al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti, caratterizzato dal rispetto dei criteri di obbiettività e di imparzialità; b) un ambiente educativo sereno, democratico, attento alle necessità affettive e relazionali degli alunni, capace di stimolare il desiderio di apprendere, scoprire e conoscere, adatto a sviluppare la capacità di collaborare, esprimere le proprie opinioni e rispettare quelle degli altri; c) un progetto educativo organico, unitario, capace di fornire a tutti gli studenti, in rapporto alle loro capacità, le competenze cognitive, culturali e strumentali necessarie per il proseguimento degli studi e per diventare cittadini capaci di offrire il loro contributo al progresso materiale o spirituale della società. d) una procedura amministrativa caratterizzata da trasparenza, efficacia, rispetto per l'utenza, rapidità e semplificazione delle procedure, rispetto delle norme; e) un'organizzazione flessibile, adeguata alle esigenze educative degli alunni e alle necessità delle famiglie; f) un governo della scuola caratterizzato da condivisione delle decisioni, partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla vita della scuola, pubblicità degli atti, facile accesso alle informazioni, presenza di motivazione in tutti gli atti della scuola. 1 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) : TITOLO II - norme di funzionamento degli Organi Collegiali CAPO I – Norme comuni. Art. 3 Principi generali 1. L’attività degli organi collegiali si fonda sulla partecipazione di tutte le componenti scolastiche in essi rappresentati. 2. L’attività degli OO.CC. è finalizzata a fare della Scuola una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale al fine di garantire il diritto – dovere allo studio di tutti i cittadini, di favorire il pieno sviluppo della persona umana e di agevolare l’inserimento dei giovani nella società secondo i principi di libertà ed uguaglianza. Art. 4 – Organi collegiali a livello d’Istituto 1. A livello di Istituto, operano i seguenti organi collegiali: Consiglio d’Istituto Consiglio di classe; Collegio Docenti Giunta Esecutiva Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. 2. A livello di Istituto operano, in senso propositivo e con le stesse finalità degli organi collegiali tutte le forme di aggregazione spontanea di genitori e studenti, quali: Comitato ed assemblea dei Genitori; - Comitato ed assemblea degli studenti; Art. 5 – Norme per la convocazione degli Organi Collegiali. 1. Gli Organi Collegiali vengono convocati dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti. 2. In caso di riunioni di urgenza la riunione è disposta, tranne che per casi di emergenza, con anticipo di almeno 24 ore. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido, compreso quello telefonico. 3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo. In ogni caso per docenti, ATA e alunni, l’affissione all’albo vale come notifica della convocazione dell’organo collegiale. 4. L’ o.d.g. deve essere strettamente pertinente alle materie di competenza dell’organo collegiale e chiaramente definito, con l’esclusione pertanto di formulazioni generiche, quali “varie ed eventuali”. Può peraltro contenere la voce “comunicazioni del presidente”. 5. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Art. 6– Validità delle sedute 1. La seduta si apre all’ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica ( non ancora sostituiti) . Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 3. Si richiede invece la presenza di tutti i membri (quorum integrale) nella seduta per il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti. 4. In caso di mancanza del numero legale, trascorso mezz'ora il Presidente dichiara deserta la seduta e fissa, d'intesa con i presenti, la data della nuova seduta. 2 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) Art. 7 – Discussione dell’ordine del giorno 1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all' O. d. G nella successione il cui compaiono nell'avviso di convocazione. 2. Gli argomenti indicati nell' o. d. g sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suo componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. 3. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente dell'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. 4. Se la trattazione degli argomenti previsti nell’o.d.g non viene ultimata e si delibera di rinviare la seduta,occorrerà che l’avviso di rinvio sia sempre diramato ai consiglieri assenti. Art. – 8 Mozione d’ordine 1. Prima della discussione di un argomento all'o.d.g, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. 2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'Odg al quale si riferisce. Art. 9 – Diritto di intervento 1. Tutti i membri dell 'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo di 3 minuti ( 5 minuti quando, a insindacabile giudizio del Presidente, si tratta di argomenti di rilevante importanza), solo sugli argomenti strettamente attinenti al punto in discussione. 2. Il Presidente e il Dirigente scolastico , nei casi in cui non ricopre la funzione di presidente, hanno la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. Art. 10 - Dichiarazione di voto 1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto. con le quali i votanti possono. brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. 2. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 3. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. Art. 11 – Votazioni 1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce. quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. 3. La votazione non può validamente avere luogo. se i consiglieri non si trovano in numero legale. 4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. 3 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. 6. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi. prevale il voto del Presidente. 7. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Art. 12 – Processo verbale 1. Di ogni seduta di un organo collegiale viene redatto apposito processo verbale; 2. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'odg). 3. Per ogni punto all'Odg si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 4. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 5. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito della durata in carica dell’Organo Collegiale. 6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: - essere redatti direttamente sul registro; - se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; - se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 7. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. Art. 13 – Decadenza I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all' Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. Art. 14 – Dimissioni 1. I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni vanno comunicate per iscritto al Dirigente Scolastico, che le notifica all’Organo Collegiale. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all' Organo Collegiale. 2. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. 3. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo. Art. 15 – Programmazione 1. Ciascuno degli organi collegiali, con esclusione dell’organo di garanzia di cui al Regolamento di disciplina, programma le sue attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. 2. Là dove è possibile, è opportuno prevedere le date in cui saranno discussi gli argomenti oggetto della riunione, in modo che siano rispettate le scadenze previste dalle normative vigenti per l’assunzione delle decisioni, per la formulazione di pareri e proposte. 4 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) 3. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in relazione alla materia trattata. Ai fini di cui al comma precedente si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per l’esercizio di competenze dell’altro organo collegiale. CAPO II – NORME RELATIVE AI SINGOLI ORGANI COLLEGIALI Art. 16 – Consiglio d’Istituto 1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo della Scuola, che, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei docenti e per i Consigli di classe, ha una competenza generale, per quanto riguarda l'organizzazione e la programmazione della vita e dell' attività della Scuola con diritto di iniziativa nelle materie di sua competenza. 2. Elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, i membri la Giunta esecutiva; 3. Il consiglio d’Istituto si può organizzare in commissioni per l’esame di specifici argomenti. Le commissioni sono di durata annuale. Ogni commissione ha un referente responsabile. 4. Il Consiglio d’Istituto si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l’anno per: - adottare il piano dell’offerta formativa (POF), approvato dal Collegio dei docenti; - approvare il piano annuale delle attività; - approvare il Programma Annuale; - approvare il conto consuntivo; 5. Si riunisce altresì, in seduta straordinaria, tutte le volte che si rende necessario; 6. La prima convocazione del Consiglio immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 7. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico per il tempo necessario all'elezione, fra la componente genitori, del Presidente e del Vicepresidente. 8. Nella sua prima seduta il Consiglio elegge il Presidente e un vicepresidente. 9. L'elezione ha luogo, separatamente, a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. E' proclamato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. 10. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finchè non si determini una maggioranza relativa( metà più uno dei presenti). 11. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 12. Al Presidente del Consiglio d’istituto sono attribuiti i seguenti poteri e competenze: - convoca il Consiglio con le modalità di cui all’art. 3; - è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva; - Formula l’o.d.g. delle riunioni su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva; - Verifica l’esistenza del numero legale richiesto per la validità delle sedute; - Presiede il Consiglio di Istituto, invita i relatori a prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, stabilisce l'ordine degli interventi e propone, quando ne sia il caso, la votazione, verifica che siano rispettate le regole del dibattito e la pertinenza degli argomenti in discussione; - sottoscrive, insieme con il segretario, il verbale delle riunioni, gli atti e le delibere del Consiglio di Istituto. 13. Il Consiglio d’Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 4 rappresentanti dei genitori e 4 degli alunni, il dirigente scolastico membro di diritto. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di consulente 14. Il consiglio può decidere a maggioranza di invitare consulenti esterni quando lo ritenga necessario. 15. Il Consiglio, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali 5 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni nominate dal Consiglio possono far parte i membri del Consiglio stesso,altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 16. Le commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 17. Le sedute del Consiglio, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 18. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. 19. La pubblicità degli atti del Consiglio ayviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia del dispositivo delle deliberazioni, sottoscritta per copia conforme all’originale dal Dirigente Scolastico; L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. 20. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono çonsultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 21. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 22. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. con votazione a maggioranza relativa. 23. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. 24. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola. al Presidente del Consiglio d’Istituto. Art. 17– Giunta Esecutiva 1. Il Consiglio d’Istituto. nella prima seduta, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. 2. La Giunta Esecutiva viene eletta dal Consiglio d’Istituto nel suo seno è composta da un docente, da un rappresentante del personale A.T.A., da un genitore, uno studente, dal Direttore dei SGA dell'Istituto, che svolge anche la funzione di segretario, e dal Dirigente Scolastico che la presiede. 3. La convocazione viene disposta dal Dirigente scolastico di norma con le modalità ed i termini previsti all’art. 3. del presente Regolamento. In casi di urgenza la Giunta può essere convocata ad horam anche nella stessa giornata; 4. La Giunta Esecutiva è organo di proposta per le deliberazioni del Consiglio, in particolare: - propone al Consiglio d’Istituto, con apposita relazione. L’approvazione del programma annuale ( art. 2, comma 3, D.I. 44/2001); - propone al Consiglio d’Istituto le modifiche parziali al programma annuale che si rendono necessarie in relazione all’andamento del funzionamento amministrativo – didattico ed a quello dei singoli progetti; 5. La Giunta, inoltre, esecutiva prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio. 6. La Giunta Esecutiva tiene conto delle richieste inoltrate dagli altri organi collegiali che devono essere necessariamente portate in discussione nel Consiglio di Istituto, se espresse dalla maggioranza i componenti gli organi collegiali proponenti. Per eventuali altre richieste la Giunta Esecutiva valuterà, previa informazione del 6 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) Presidente del Consiglio d' Istituto, l’inserimento all’ordine del giorno. Art. 18 – Collegio dei Docenti 1. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 3. Il Collegio docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 4. Delle commissioni possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. Art. 19 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: - in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 13, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio; - alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli arti. 438,439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; - ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 2. per la validità delle sedute si richiede la presenza di tutti i membri (quorum integrale) del comitato. Art. 20 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe 1. La convocazione dei consigli avviene per iscritto, a mezzo del diario degli alunni o telefonicamente; 2. La convocazione deve essere resa nota ai componenti dei consigli il consiglio con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione;in casi di particolare urgenza e gravità la convocazione può avvenire con un preavviso di 24 ore 3. E’ dovere dei docenti far pervenire ai genitori le comunicazioni della conovocazione nel più breve tempo possibile. 4. I consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato anche oralmente, membro del Consiglio. 5. A seconda delle materie sullle quali deve deliberare, i consigli sono convocati con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 6. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 7. I consigli di classe eleggono nel loro seno un segretario ed un coordinatore della classe. Per l’elezione si segue il criterio della turnazione. 8. I verbali dei consigli di classe vanno redatti dal segretario e dal Presidente e vanno approvati al termine della riunione stessa. TITOLO III – LA COMUNITA’ SCOLASTICA CAPO I – principi generali Art. 21 – Componenti dell’Istituto 1. La Comunità scolastica è costituita da: - Dirigente Scolastico - Docenti 7 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) - Personale ATA - Allievi - Genitori degli allievi 2. Le varie componenti esplicano le funzioni e le mansioni stabilite dalle leggi dello Stato e dai regolamenti ministeriali. 3. Le componenti scolastiche sono impegnate, ciascuna nell’ambito della propria iniziativa, come nei rapporti reciproci, a favorire il diritto allo studio, la preparazione culturale e professionale degli allievi, l’aggiornamento professionale e culturale dei docenti e dei non docenti, nonché l’effettiva partecipazione di tutti alla gestione democratica della scuola e alla sua migliore qualificazione civile, culturale e professionale. Art. 22 – Rapporti tra le componenti 1. Ogni componente ha diritto di organizzare, nel proprio ambito, oltre le assemblee previste dalla legge, tutte quelle attività che ritiene opportune per una efficace presenza nella vita della comunità scolastica. 2. Ogni attività deve essere preventivamente comunicata al preside per conoscenza e per l’autorizzazione ove prevista. Il preside provvede a far affiggere all’albo i relativi programmi e ordini del giorno. 3. Ogni componente scolastica ha pari diritti e doveri nell’ambito delle proprie funzioni e gode della libertà di opinione, di associazione, di riunione. Le riunioni si svolgeranno all’interno dell’Istituto, nell’ambito dell’orario di apertura della sede scolastica. 4. I genitori hanno il diritto-dovere di interessarsi alla vita della scuola e di partecipare, nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, agli organi collegiali, alle assemblee di classe e a tutte quelle iniziative che possono essere promosse al fine di attuare la gestione democratica della scuola. I genitori hanno il diritto di riunirsi in gruppi ed associazioni. 5. I rapporti tra gli studenti e la presidenza sono tenuti dal comitato degli studenti, formato da un rappresentante per classe (primo degli eletti). Il Comitato deve essere costituito subito dopo le elezioni e dura in carica fino al rinnovo dello stesso. Le classi prime, all’inizio dell’anno, eleggono due rappresentanti provvisori, uno dei quali entra nel Comitato degli studenti fino alle elezioni regolari. 6. Il Comitato degli studenti elegge un presidente che lo rappresenta. Esso si riunisce su richiesta scritta del suo presidente, o di almeno un decimo dei componenti. Quando si riunisce stende il relativo verbale. 7.Il Comitato studentesco ha il compito di promuovere una effettiva partecipazione di tutti gli studenti alle attività scolastiche, nel rispetto della libertà e della molteplicità delle idee. Detto Comitato può scegliere, ogni anno, alcuni studenti che abbiano il compito di collaborare con i docenti responsabili per il buon funzionamento dei laboratori, delle aule speciali, delle biblioteche. CAPO II – DOVERI DEL PERSONALE ART. 23 – Indicazioni generali 1. I diritti e i doveri dei pubblici dipendenti sono indicati dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti e dal codice di comportamento riportato nel DMFP 31/3/1994. 2. Oltre ai doveri sopra indicati e a quelli esposti negli altri articoli del presente regolamento, il personale dell'Istituto deve: a) Tenere un comportamento improntato al massimo rispetto degli alunni, dei genitori, degli operatori che lavorano nell'Istituto. Il comportamento deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. b) Dimostrare nei rapporti con il cittadino la massima disponibilità e non ostacolarne l'esercizio dei diritti fondamentali. Deve favorire l'accesso alle informazioni di tutti coloro che ne abbiano un interesse legittimo o strumentale, nei limiti in cui ciò non sia espressamente vietato da leggi o regolamenti. c) Garantire le riservatezza delle informazioni su dati personali sensibili degli alunni o delle famiglie, delle informazioni riservate avute per motivi di lavoro, sulle procedure amministrative che, in fase di elaborazione, sono coperte dal segreto d’ufficio. 8 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) d) Usare e custodire con cura i beni a disposizione dell'ufficio e delle scuole. e) Prestare adeguata attenzione alle richieste di ciascuno e fornire motivazioni e spiegazioni in ordine al comportamento proprio o di altri dipendenti dell’istituto. f) Astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Istituto. g) Mantenere la riservatezza su procedure in via di espletamento (assegnazione alle classi,formazione delle classi, programmazione). h) Evitare di esprimere valutazioni sull’operato dei colleghi o su scelte pedagogico - didattiche di altre classi, sezioni o scuole, senza averne preventivamente informato gli interessati. i) Mantenere un atteggiamento imparziale. In particolare costituisce una gravissima violazione dei doveri professionali qualsiasi atteggiamento, diretto o indiretto, che si traduca in comportamenti ostili o discriminanti nei confronti degli alunni, i cui genitori abbiano rivolto osservazioni critiche alla scuola, all'operato dei docenti o del personale ATA. l) Chiedere l'autorizzazione del dirigente dell'ufficio per assentarsi dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio; m) Utilizzare il materiale di cancelleria, elaboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui dispone in ufficio o a scuola solo per compiti d’ufficio. ART. 24 - DIVIETI A. Nei locali dell’Istituto è vietato FUMARE (legge 584/75 e 488/01) - il divieto riguarda tutte le persone che si trovano all'interno dell'edificio scolastico. B. Durante le ore di lezione nelle aule, nei laboratori e nel corso delle riunioni degli organi collegiali sia da parte degli alunni sia da parte del personale docente e non docente è vietato utilizzare telefoni cellulari o apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo (ad esclusione di quelle autorizzate dal docente in cattedra). In particolare a carico degli studenti sorpresi ad utilizzare tali apparecchi durante una prova in classe verrà preso un provvedimento disciplinare e verrà annullata la prova stessa. C. Uso di videofoni e acquisizione di immagini e suoni 1. Gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti, devono: a) Informare la persona interessata circa: - le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati; - i diritti di cui è titolare in base all’art. 7 del Codice , quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali; - gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati. b) Acquisire il consenso espresso dell’interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute. c) Ottenere l’autorizzazione del Dirigente Scolastico se i dati registrati o raccolti riguardano aspetti della vita scolastica. 2. Nel caso in cui i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per fini esclusivamente personali non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso e dell’autorizzazione. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. 9 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) E’ consentito: - scattare una foto a un compagno per tenerla per sé; - registrare una lezione a scopo di studio personale, previo consenso del docente interessato. 3. E’ vietato: a) acquisire immagini e suoni per diffonderli senza l’informativa, il consenso e l’autorizzazione di cui al comma 1; b) utilizzare le immagini e i suoni acquisiti con finalità denigratorie della dignità personale e sociale di studenti, anche minori di età, di operatori scolastici o altre persone eventualmente presenti nella scuola; c) esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il suo consenso. E’ comunque vietata l’esposizione o la messa in commercio che rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata; d) diffondere immagini e suoni allo scopo di danneggiare il credito di cui l’Istituzione scolastica gode nella comunità. 4. Il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti suelencati costituisce per gli studenti un’infrazione disciplinare sanzionabile in base al Regolamento di disciplina. Qualora le infrazioni configurino violazioni della privacy o della legge civile e penale, i loro autori sono altresì soggetti ai provvedimenti del Garante della privacy e dell’Autorità giudiziaria. ART. 25 - DIRITTI E DOVERI 1. Condizione essenziale per un ordinato svolgimento di tutte le attività dell'Istituto è il rispetto da parte di tutta la Comunità scolastica dei doveri che a ciascuno derivano per la funzione svolta. 2. Per la regolamentazione dei permessi brevi del personale si rimanda all'art. 22 del Contratto Collettivo, precisando che, per il personale non docente, possono essere inferiori all'unità oraria. I permessi devono essere autorizzati dal Capo d'Istituto previa presentazione di domanda su apposito modulo disponibile in segreteria. ART. 26 - STUDENTI 1. Per quanto attiene ai diritti e doveri delle studentesse e degli studenti, si fa riferimento al regolamento di disciplina, che verrà applicato nei casi di inosservanza dei doveri scolastici e di irregolare comportamento. 2. Entrata. Gli studenti, al suono del primo campanello (5 minuti prima dell'inizio delle lezioni), si recano in classe ove devono trovarsi entro il suono del secondo campanello, che segna l'inizio delle lezioni. 3. Entrata posticipata. Gli studenti, che per oggettivi motivi di trasporto non siano in grado di essere presenti in classe all'inizio delle lezioni, possono richiedere alla Presidenza un permesso di entrata posticipata. La Presidenza, dopo gli opportuni accertamenti, ha la facoltà di autorizzare l'entrata 10 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) posticipata. Tale permesso verrà annotato sul registro di classe. Gli studenti dovranno comunque presenziare alle lezioni non oltre il termine precisato sul permesso stesso. 4. Ritardi. Gli studenti che giungono con un ritardo inferiore ai 5 minuti possono essere riammessi in classe dall'insegnante, che valuterà con discernimento l'entità e frequenza del ritardo e riporterà sul registro di classe l'ammissione avvenuta oppure potranno essere mandati in Presidenza per eventuali accertamenti. Gli studenti che giungano con un ritardo di 10 o più minuti, senza giustificazione, per essere riammessi in classe, dovranno avere l’autorizzazione dalla Presidenza. Sono consentiti, se debitamente motivati e su richiesta dei genitori, non più di cinque ingressi posticipati o uscite anticipate nel corso dell’a.s. (salvo i casi particolari che richiedano periodici permessi debitamente documentati). Si precisa che gli ingressi posticipati non sono consentiti oltre la fine della II ora; le uscite anticipate non sono consentite prima della fine della IV ora. Inoltre non si concedono nell’arco della medesima mattinata l’entrata posticipata e l’uscita anticipata. La giustificazione deve essere accompagnata da una documentazione medica se si tratta di permesso per visita o analisi clinica. I motivi di famiglia dovranno essere indicati nel modo più dettagliato possibile, compatibilmente con la normativa sulla privacy. Lo studente, se minorenne, deve essere accompagnato, in uscita dalla scuola, da un genitore (o dal tutore) o da un parente su delega scritta del genitore. Non saranno accordati permessi nei mesi di gennaio e maggio. 5. Intervallo. Durante l'intervallo delle lezioni, gli studenti possono uscire nei corridoi e debbono comportarsi in modo corretto ed educato. Possono consumare la colazione, nel pieno rispetto della pulizia dei locali, conferire con studenti di altre classi, recarsi in segreteria o Presidenza. Al suono del campanello di fine intervallo essi devono rientrare sollecitamente nelle rispettive aule per riprendere puntualmente le lezioni. I docenti e i collaboratori vigileranno nel piano di pertinenza. L’intervallo e esterno alla classe è accordato in via sperimentale. Sarà annullato in caso di comportamenti inadeguati. Durante l’intervallo le porte di accesso all’edificio dovranno essere chiuse o rigidamente sorvegliate per impedire l’ingresso di estranei. 6. Uscita . Al suono del campanello che segna il termine delle lezioni, gli studenti attenderanno il consenso dell’insegnante che autorizzerà l'uscita e vigilerà affinché questa avvenga in modo ordinato e sollecito. 7. Gli studenti, che per oggettivi motivi di trasporto, debbano assentarsi prima del normale orario di termine delle lezioni, possono richiedere alla Presidenza un permesso di uscita anticipata. La Presidenza, dopo gli opportuni accertamenti, ha la facoltà di rilasciare tale permesso che viene annotato sul registro di classe. Gli studenti, che hanno avuto il consenso, debbono uscire all’ora stabilita in modo ordinato e silenzioso per non arrecare disturbo alle altre classi. 8. Uscita straordinaria. Gli studenti, che per fondati e urgenti motivi debbano assentarsi prima della fine delle lezioni, sono tenuti entro la prima ora del mattino a presentare alla Presidenza la richiesta, effettuata sugli appositi spazi del libretto delle giustificazioni e, se minorenni, firmata da un genitore. 11 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) La Presidenza ha la facoltà di concedere tale permesso che sarà annotato sul registro di classe. Il libretto delle giustificazioni sarà trattenuto in segreteria e consegnato al genitore che preleverà all'uscita l'alunno minorenne (art. 8 capoverso 3,4,5,6). ART. 27 - ASSENZE Comma 1 - Gli studenti che, per qualsiasi motivo, siano stati assenti dalle lezioni o da altre attività scolastiche programmate, sono ammessi in classe previa presentazione, il giorno stesso in cui riprendono la frequenza delle lezioni, di giustificazione scritta. Comma 2 - La giustificazione deve essere redatta sull'apposito libretto personale e firmata dal genitore (se l'alunno è minorenne) che ha depositato la firma all'atto del ritiro del suddetto libretto. Comma 3 - Gli studenti maggiorenni possono firmare la propria giustificazione. Comma 4 - Ogni 5 assenze un genitore è tenuto a giustificare personalmente o telefonicamente in presidenza nel più breve termine, comunque non oltre una settimana. Comma 5 - Per le assenze dovute a motivi di salute si richiede il certificato medico quando si protraggano per più di 5 giorni. Comma 6 - L’insegnante in servizio alla prima ora di lezione è tenuto a giustificare le assenze degli studenti con l’indicazione chiara, sul registro di classe, dei giorni giustificati. Al raggiungimento delle cinque assenze o multipli di cinque, l’insegnante dovrà trasmettere il libretto delle assenze in Segreteria. Il collaboratore scolastico provvederà giornalmente, all’orario stabilito, al ritiro del registro di classe ed eventualmente dei libretti. ART. 28 - LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI Il libretto delle giustificazioni deve essere ritirato in Segreteria all'inizio dell'anno scolastico dallo studente, se maggiorenne, o da un genitore che depositerà la propria firma se lo studente è minorenne. Poiché il libretto è un documento ufficiale va conservato con cura; in caso di smarrimento il duplicato sarà rilasciato solo in presenza di un genitore. ART.29 - UTILIZZO DELLA FOTOCOPIATRICE E DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI OGNI TIPO Si raccomanda agli alunni e a tutto il personale della scuola un utilizzo oculato e sensato delle fotocopiatrici e dei distributori automatici di alimenti e di bevande. ART. 30 - DANNI ALLA STRUTTURA SCOLASTICA Il risarcimento di eventuali danni causati volontariamente o involontariamente alle strutture scolastiche saranno a carico del/dei responsabile/i o di tutta la classe. 12 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) ART. 31 - NORME PER L'ACCESSO AI LABORATORI, AULE SPECIALI, AULA MAGNA Comma1 - L'accesso ai laboratori, aule speciali è consentito a tutti gli studenti iscritti ai corsi dell'Istituto, limitatamente alle ore e nei locali previsti dall'orario scolastico in vigore. Lo spostamento degli studenti dall’aula ai laboratori o ad altri locali e viceversa avviene sotto il controllo dell’insegnante. Comma 2 - Il periodo di utilizzo può essere limitato da lavori di manutenzione, preparativi o inventario che possono essere svolti anche in orario scolastico. Comma 3 - Gli studenti non possono accedere ai locali suindicati se non in presenza di un insegnante, che sarà responsabile della loro permanenza in essi, o del collaboratore tecnico su incarico dell’insegnante Prima ora - Quando le lezioni si svolgono alla prima ora, gli studenti si recheranno comunque nella propria classe e depositeranno indumenti e tutto quanto non strettamente necessario nei laboratori o in cortile per le attività motorie. Accompagnati dall’insegnante si recheranno in modo ordinato e sollecito nel locale. Ultima Ora - Al termine della lezione dell'ultima ora, gli studenti, accompagnati dall'insegnante, ritorneranno in classe dove preleveranno i propri oggetti prima dell'uscita dall'istituto. ART. 32 – SPOSTAMENTI Tutti gli spostamenti degli studenti nei corridoi devono avvenire in modo ordinato ed educato al fine di non recare disturbo alle lezioni. ART. 33 - COMPORTAMENTO Essendo i laboratori equipaggiati con apparecchiature, macchine e attrezzi che possono essere fonte di lesioni, il comportamento deve essere rigorosamente corretto. ART. 34 - DANNI Ogni studente è responsabile delle attrezzature che gli vengono affidate per l'esecuzione delle esperienze. I responsabili di eventuali danni provocati da incuria o negligenza nell'utilizzo saranno oggetto di sanzioni e dovranno pagare il danno. Art. 35 - Assemblee studentesche d’Istituto 1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli alunni, pertanto sono per 13 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) gli studenti occasione formativa alternativa alla normale attività didattica. 2. Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 12,13 e 14 del T.u. del 16/4/94 n° 297. 3. La partecipazione all’Assemblea di Istituto è volontaria, pertanto gli studenti che non vi intendono partecipare resteranno in classe per svolgere attività di recupero e/o di approfondimento con i propri docenti in servizio. A tal fine i docenti registreranno le presenze in aula, mentre il Presidente dell’Assemblea registrerà le presenze in Assemblea. 4. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. 5. L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco, ove costituito, o di almeno il dieci per cento degli studenti. La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente scolastico almeno tre giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea. 6. L’Assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza degli studenti della classe. 7. E' consentito l0 svolgimento sia di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata ed una di classe al mese nel limite di due ore. 8. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. 9. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. 10. L’Assemblea di Istituto inizia, di norma, alla seconda ora di lezione e si conclude al termine della quinta ora di lezione e gli studenti presenti all’Assemblea potranno uscire dall’Istituto. Qualora l’Assemblea si concludesse prima della quinta ora di lezione tutti gli studenti rientreranno nelle rispettive classi. 11. L’Assemblea di Istituto può anche articolarsi per classi parallele di biennio e di triennio. In tali casi verrà effettuata in giorni diversi secondo un calendario comunicato al Dirigente scolastico dal Presidente dell’assemblea almeno tre giorni prima rispetto allo svolgimento delle attività stesse 12. A richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 13. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 14. Il Comitato Studentesco, ove costituito , o il Presidente eletto dell’assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga ai regolamenti di istituto, e non sia tale da impedire il corretto e democratico svolgimento dei lavori. Di ciascuna assemblea deve essere sempre redatto un regolare verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell’ assemblea. La mancata consegna al Dirigente del verbale preclude la possibilità di richiedere altra assemblea. 15. In caso di violazione del regolamento o in caso di constatata di un corretto e ordinato svolgimento dei lavori dell’assemblea, il Dirigente scolastico può sospendere l’Assemblea stessa e far riprendere le lezioni. 16. Gli studenti eletti come rappresentanti di classe possono costituire un Comitato degli Studenti dell’ Istituto, presieduto da un rappresentante eletto nel Consiglio di Istituto. Le riunioni di detto Comitato possono svolgersi o al di fuori dell’orario di lezione o anche in orario di lezione, su autorizzazione del Dirigente Scolastico; queste ultime riunioni non possono superare il monte ore complessivo di 10 ore in ciascun anno scolastico. Il Dirigente Scolastico può presenziare alle riunioni. Il Comitato potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, inoltrata dallo studente rappresentante del Consiglio d’Istituto eletto suo presidente e fatta pervenire almeno tre giorni prima, al Dirigente e al Consiglio di Istituto. Della seduta deve essere redatto un verbale da far pervenire al preside entro il secondo giorno consecutivo a quello in cui la riunione si è tenuta. Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d’Istituto. 17. Il regolamento interno per il funzionamento dell’Assemblea d’istituto e del Comitato studentesco, nonché 14 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) degli eventuali altri organismi che gli studenti intendano individuare, viene approvato dall’Assemblea ed inviato al Dirigente Scolastico e all’Organo di garanzia, che ne valutano la conformità ai regolamenti di istituto. Deve altresì essere comunicata al Dirigente Scolastico la composizione del Comitato studentesco. DOCENTI ART. 36 DOVERI DOCENTI Gli Insegnanti sono tenuti: alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; alla correzione degli elaborati e alla loro riconsegna in un limite di tempo quanto più breve possibile; a curare i rapporti con le famiglie degli studenti secondo le modalità ed i criteri adottati dal Collegio Docenti e definiti dal Consiglio di Istituto; a partecipare agli scrutini e agli esami e a compilare gli atti relativi alla valutazione; a mantenere il segreto d'ufficio su quanto viene deliberato in sede di scrutinio e su eventuali notizie la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio all'Istituto; a rispettare l'orario di lavoro e a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e con puntualità per le ore successive; ad impedire a chiunque (colleghi compresi) non svolga un compito autorizzato dal preside ad accedere e a permanere in classe durante lo svolgimento delle lezioni. vigilanza sugli alunni , prevalente su qualsiasi altro impegno e non limitato a determinate attività della vita scolastica, ma esteso ad ogni momento, interno o esterno alla scuola (cortile della scuola compreso), in cui l’alunno sia loro affidato. I docenti, pertanto,durante le ore di lezione, non possono allontanarsi dall'aula (l'affidamento della classe al personale ausiliario è possibile solo per uno stato di malore improvviso o per comprovati gravi motivi e, in ogni modo per un limitato lasso di tempo), né soffermarsi lungo il corridoio a discutere con colleghi, collaboratori o genitori. I ragazzi non devono essere mai lasciati soli. La struttura dell’edificio può presentare vari rischi. Occorre, pertanto, sorvegliare attentamente i discenti e segnalare situazioni particolari. I Coordinatori e i Collaboratori scolatici addetti al piano vigileranno affinché lo stato degli arredi garantisca la maggior sicurezza possibile. Sono previste simulazioni di sgombero della scuola ( al suono di 3 squilli di sirena), itinerari di deflusso indicati in ogni classe. secondo gli Ad avvisare , mediante un collaboratore scolastico, l’addetto al primo soccorso di eventuali infortuni agli alunni . Ad intervenire , in assenza di altro personale, qualora dovesse verificarsi un comportamento scorretto di uno o più alunni nei corridoi o in altri locali della scuola; a permanere nell'Istituto per l'orario di servizio durante le assenze degli studenti per manifestazioni, viaggi d’istruzione o visite guidate; 15 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) a non utilizzare per scopi personali i telefoni e le attrezzature dell'Istituto; hanno d’altra parte il diritto, corrispondente al dovere, di valersi delle stesse nell’ambito degli impegni connessi con la funzione docente, con l’obbligo della più scrupolosa cura e dell’assunzione di responsabilità per danni causati da negligenza. a giustificare e ad ammettere in classe, su delega del Preside, gli studenti che sono stati assenti e ad annotare sul registro di classe le riammissioni. ART. 37 - NORME SUL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI E DELLE AULE SPECIALI Tutte le attrezzature della scuola sono disponibili per studenti e docenti, che potranno accedervi nelle ore curricolari ed extracurricolari per motivi didattici e alle seguenti condizioni: 1. gli studenti potranno accedere in orario scolastico od anche extrascolastico, per attività scolastiche o parascolastiche, sotto la responsabilità di un insegnante, previo avviso al collaboratore tecnico o all’insegnante delegato come responsabile del laboratorio o dell’aula. 2. Gli insegnanti potranno accedervi , sia durante il loro orario scolastico, sia al di fuori di esso, per attività connesse con la funzione docente, con la presenza dell’assistente tecnico, dando un preavviso di 3 (tre) giorni. Qualora non sia presente l’assistente tecnico (cosa che può verificarsi soprattutto in orario extracurricolare), l’insegnante firmerà l’apposito registro assumendosi completa responsabilità per eventuali danni causati da negligenza. ART. 38 - USO CORRETTO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DI RETE1 1 - I vantaggi di internet a scuola Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare documenti e scambiare informazioni utilizzando le TIC. Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse diverse e opportunità di scambi culturali con gli studenti di altri paesi. Inoltre, su internet si possono recuperare risorse per il tempo libero, le attività scolastiche e sociali. Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire obiettivi chiari nell’uso di internet e insegnando un uso di internet accettabile e responsabile. L’obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l’età e la maturità degli studenti. 2 - strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC 1 Il sistema informatico delle TIC della scuola viene regolarmente controllato almeno una volta alla settimana dagli assistenti tecnici in base alle norme di sicurezza . 2 La scuola controlla regolarmente i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati. 3 È vietato inserire file sui PC o scaricare software non autorizzati da internet. 4 La connessione ad internet dalla scuola non prevede una password e gli studenti devono chiudere il collegamento dopo aver concluso la sessione di lavoro. 5 Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus aggiornato periodicamente 6 Per utilizzare floppy disk o CD-ROM personali è necessario chiedere un permesso e 16 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) sottoporli al controllo antivirus. 8 Utilità di sistema e file eseguibili non possono essere utilizzati nelle attività degli studenti. 9 I file di proprietà della scuola sono controllati regolarmente. 3 - Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti l’accesso a materiale appropriato, anche se non è possibile evitare che gli studenti trovino materiale indesiderato navigando su un computer della scuola. La scuola non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato su internet o per eventuali conseguenze causate dall’accesso ad internet. Gli studenti devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. Devono essere educati a riconoscere ed a evitare gli aspetti negativi di internet come la pornografia, la violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei minori. 4 - Gestione del sito web della scuola La redazione editoriale della scuola gestisce le pagine del sito ed è sua responsabilità garantire che il contenuto sul sito sia accurato e appropriato. Il sito assolverà alle linee guida sulle pubblicazioni della scuola. La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul sito, oppure se è stato chiesto ed ottenuto il permesso, all’autore proprietario. Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare devono includere solo l’indirizzo della scuola, l’indirizzo di posta elettronica e il telefono della scuola, ma non informazioni relative agli indirizzi del personale della scuola o altre informazioni del genere. La scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli studenti senza il permesso dei loro genitori; inoltre, le fotografie degli studenti non verranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori e il nome degli studenti non verrà allegato alle fotografie. Le fotografie degli studenti per il sito della scuola verranno selezionate attentamente in modo tale che gli studenti non potranno essere riconosciuti. Sono ammesse fotografie che riprendono gli studenti a mezzobusto o autoritratti. ART. 39 -NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA E VIDEOTECA 1 - La biblioteca dell'Istituto costituisce un supporto all'aggiornamento professionale degli insegnanti e fornisce materiale necessario ad approfondire ed integrare la preparazione degli studenti attraverso ricerche e letture personali. 2 - La funzione di bibliotecario è affidata dal Preside ad uno o più insegnati su designazione del Collegio Docenti. Nella organizzazione del servizio il suddetto incaricato può servirsi della collaborazione di colleghi o altro personale non docente. 3 - Il periodo di apertura è fissato dal Collegio Docenti e l'accesso è regolato da un orario affisso all'albo. 4 - Possono accedere alla biblioteca per consultare o per prenderne in prestito i volumi o riviste i docenti, i non docenti, gli studenti e gli ex studenti. Il prestito di libri a questi ultimi sarà consentito solo nel caso che un insegnante o il Preside sia mallevadore. 17 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) 5 - Il prestito non può superare il periodo di un mese ed è limitato, di norma, a un massimo di due volumi contemporaneamente. Gli studenti sono tenuti a restituire i libri ricevuti in prestito entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno scolastico. Gli studenti delle classi terminali possono prolungare il prestito fino al termine delle prove dell'esame di Stato. Il personale docente e non docente è tenuto a restituire i libri ricevuti in prestito entro e non oltre il 31 agosto. 6 - I libri ricevuti in prestito devono essere tenuti con la massima cura, non devono essere deturpati né alterati, né smarriti. In ogni caso il responsabile di danneggiamento o smarrimento è tenuto a sostituire il volume o a risarcirne il valore. 7 – La funzione di responsabile della videoteca è affidata dal Preside ad un docente su designazione del Collegio dei docenti. Nella organizzazione del servizio il suddetto incaricato può servirsi della collaborazione di colleghi o altro personale non docente. 8 – L’accesso alla videoteca è consentito per uso didattico alle classi o a gruppi di studenti accompagnati da un docente o da personale tecnico della scuola. 9 – E’ consentito il prestito delle videocassette al personale docente. PERSONALE ATA Art. 40 - Doveri del personale amministrativo 1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educati ve. 2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome. 3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia. di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 5. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 6. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell' orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale. Art. 41 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale. 2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 3. I collaboratori scolastici: - indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro; - devono essere sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; - sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; - collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 18 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; - favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; - vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; - possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione; - riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; - sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante; - impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi; - sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; - evitano di parlare ad alta voce; - tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; - provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; - non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S. G.A. o dal Dirigente Scolastico; - invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevi mento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento; - prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; - sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Direttore SGA. Segnalano, sempre al Direttore SGA, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuole richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. 6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici. di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: . che tutte le luci siano spente; . che tutte le eventuali stufe in dotazione alle siano spente; . che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; . che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; . che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; . che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; . gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. CAPO IV I GENITORI 19 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) Art. 42 - Indicazioni sui doveri dei Genitori 1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e per tanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 2. E’ auspicabile e utile che i genitori cerchino di: - trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; - stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; - controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario; - partecipare con regolarità alle riunioni previste; . - favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; - osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; - sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; - educare ad un comportamento corretto durante la mensa. 3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione. 4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. Art. 43 - Diritto di Assemblea 1. genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297. 2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe e d’Istituto. Art. 44 - Assemblea di classe 1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe. 2. E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: a) dagli insegnanti; b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. Art. 45 - Assemblea d’Istituto 1. L'Assemblea d’Istituto è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio d’Istituto o di classe eletto dall'assemblea. 2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. 3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: a) da 50 genitori; 20 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) b) da un terzo dei genitori eletti nei Consigli di Classe; c) dal Consiglio d'Istituto; d) dal Dirigente Scolastico. 4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno alle famiglie. 5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assembla vene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. 6. Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. 7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. VARIE Art. 46 Uso esterno della strumentazione tecnica 1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...) è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. Art. 47 Accesso ai locali scolastici 1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche. 2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti. 4. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi. 5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Provinciale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni. 6. E’ assolutamente vietato l’ingresso nei locali dell’Istituto di venditori ambulanti per tentativi di vendita di qualsiasi mercanzia al personale della scuola o agli studenti. 7. I signori rappresentanti e agenti commerciali devono qualificarsi ed esibire tesserino di riconoscimento. Art. 48 – Circolazione mezzi all’interno dell’area scolastica 1. E' consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni. 2. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati agli insegnanti ed al personale A.T.A. IL parcheggio delle autovetture deve avvenire nelle apposite aree delimitate dall’Istituto. Gli alunni che usano automobili ed intendono usufruire del parcheggio devono inoltrare domanda scritta al Dirigente Scolastico, il quale concede l'autorizzazione nei limiti di capienza ed agibilità dell'area. 3. I genitori degli alunni minorenni, e i maggiorenni per loro conto, per il parcheggio dei motorini devono inoltrare formale richiesta di autorizzazione alla Presidenza, su apposito modulo. In esso sono riportate le dichiarazioni di responsabilità e gli obblighi d'uso che i genitori, per i minorenni, devono sottoscrivere per ottenere l'autorizzazione. 21 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) 4. Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi. 5. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi. 6. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorchè transitano su aree interne di pertinenza della scuola. 7. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo. 8. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura sco lastica o i veicoli che devono consegnare materiali sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza. Capo II – Comunicazioni. Art. 49 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche). 3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali ecc. ... 4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico speculativo. 5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 6. Per gli alunni si prevede di: a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola; b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. Art. 50 - Comunicazioni docenti - genitori 1. Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un'ora per i colloqui, su appuntamento, con i genitori e con gli alunni maggiorenni. 2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali, accompagnate da la eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere e l'esito di tali interventi. Art. 51 - Informazione sul Piano dell'offerta formativa 1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti e alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali. 2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti. 22 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) Capo II - Sicurezza Art. 52 – Norme di comportamento 1. Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro; 2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore; 3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori; 4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore; 6. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E' opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle persone; 7. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata; 8. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione; 9. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto; 10. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro: 11. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata; 12. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento; 13. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta; 14. Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati; 15. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro; 16. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune; 17. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere; 18. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia del le norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile; 19. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di pil facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia; 20. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti; 21. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti; 22. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola; 23. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso; 24. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. Capo III – Norme finali Art. 53 – entrata in vigore – Modifiche ed integrazioni 23 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) 1. Il regolamento diventa obbligatorio nel giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo della scuola. 2. Al presente regolamento potranno essere apportate tutte le modifiche che si renderanno opportune con l’esperienza e con il mutare delle condizioni socio-ambientali. 3. Il Consiglio d’Istituto terrà presenti suggerimenti ed osservazioni delle varie componenti scolastiche: alunni, genitori, docente e ATA. 4. Per qualunque modifica o integrazione del presente regolamento è necessaria una delibera del Consiglio d’Istituto adottata dalla maggioranza dei componenti. Art. 54 – Appendici Fanno parte del presente regolamento d’Istituto e ne costituiscono parte integrante, le seguenti appendici: Appendice A – Regolamento di disciplina; Appendice B – Regolamento dell’Organo di Garanzia; Appendice C – Regolamento dei viaggi d’istruzione; Appendice D – Regolamento concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici; Appendice E - Regolamento per l’assegnazione degli incarichi agli esperti esterni; Art. 55 – Patto educativo di corresponsabilità 1. Il Patto di corresponsabilità, allegato al presente Regolamento (Allegato F), che definisce in modo condiviso diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie, è sottoscritto da studenti e genitori all’atto dell’iscrizione all’Istituto. 2. Il testo del patto di corresponsabilità può essere rivisto per iniziativa del Dirigente Scolastico o su richiesta dei docenti e del personale scolastico, dei genitori o degli studenti. 3. La redazione e la revisione del testo del Patto di corresponsabilità è affidata a una commissione costituita dal Dirigente Scolastico e da almeno un membro per ogni componente scolastica (docenti, personale A.T.A., studenti, genitori). Il Consiglio d’Istituto designa i membri di tale commissione, che è presieduta dal Dirigente Scolastico, membro di diritto. IL SEGRETARIO DEL C.I () IL PRESIDENTE DEL C.I. () 24 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) APPENDICE A REGOLAMENTO DI DISCIPLINA IL CONSIGLIO D’ISTITUTO - VISTO VISTO VISTO VISTO DPR ed ai ed ai ed ai 275/1999 “Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche”; sensi dell'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994,n. 297; sensi dell’art.4 comma 1, comma 7 e art. 5 comma 2 del DPR 24 giugno 1998, n. 249; sensi del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235. EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Art. 1 Principi 1. Compito preminente della scuola è educare o formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare. 2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 3. Le sanzioni disciplinari sono applicate nel rispetto delle condizioni personali dello studente e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia. Si ispirano al principio del consolidamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della istituzione scolastica. 4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 5. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. 6. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui al comma 1 del presente regolamento e delle disposizioni dei D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, l'organo competente comminerà i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 sulla base delle relative infrazioni. Art. 2 – Individuazione mancanze disciplinari. 1. Ai fini della irrogazione della sanzione, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli alunni vengono distinte in due categorie: a) mancanze disciplinari non gravi; b) mancanze disciplinari gravi; Art. 3 - Comportamenti scorretti non gravi e relative sanzioni 1. Comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale durante le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni, abbigliamento non consono all'istituzione scolastica: gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale . Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la comminazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta qualora vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del comportamento. 2. La tabella che segue riporta i comportamenti non gravi, le sanzioni corrispondenti 25 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) COMPORTAMENTO Ritardi SANZIONE Obbligo di giustificazione successiva scritta e ammissione ora Disturbo occasionale durante le lezioni Uso occasionale non autorizzato del telefono cellulare Richiamo verbale durante le lezioni Disturbo occasionale reiterato durante le lezioni Segnalazione sul registro di classe Disturbo persistente anche dopo la segnalazione sul registro di classe Abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico Uso non autorizzato e reiterato del telefono cellulare durante le lezioni Segnalazione sul registro di classe Scolastico. Convocazione eventuale della Richiamo verbale Richiamo scritto Ritiro del cellulare e sua consegna al convocazione non Segnalazione sul registro di classe Scolastico e convocazione della famiglia e al Dirigente famiglia Persistenza nell’indossare un abbigliamento adatto ad un ambiente scolastico e genitore, previa al Dirigente Introdurre estranei nella scuola senza permesso e in Segnalazione sul registro di classe e al Dirigente assenza di reato Scolastico e convocazione della famiglia. Richiamo verbale e/o scritto la prima volta. Fumare all’interno dell’istituto. Richiamo verbale e/o scritto, eventuale sospensione e Fumare all’interno dell’istituto. applicazione delle sanzioni di legge. Art. 4 – Comportamenti scorretti gravi e relative sanzioni 1. Mancanze gravi relative a: assenze dalla scuola, offesa alla persona del docente, degli ausiliari, dei compagni e loro famiglie, mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza, danni a persone e cose, costituiscono occasione per l’immediato richiamo scritto e possibile allontanamento dalla scuola per un periodo da 1 a 3 giorni e superiore a 3 giorni anche senza obbligo di frequenza. 2. Qualora si tratti solo di danni materiali possono essere proposte forme di recupero definite in sede di riunione dell’Organo di disciplina di cui all’art 5 . Il richiamo scritto costituirà un precedente di cui si terrà conto per altre eventuali segnalazioni di comportamento scorretto, vi saranno in ogni caso ripercussioni sulla valutazione del comportamento. 3. La tabella che segue riporta i comportamenti scorretti gravi, le sanzioni corrispondenti COMPORTAMENTO SANZIONE Assenza ingiustificata occasionale Richiamo scritto Richiamo scritto Segnalazione al Dirigente Scolastico Assenza ingiustificata reiterata e/o al C.d.C. ed eventuale convocazione della famiglia Abbandono delle lezioni senza permesso Richiamo scritto ed eventuale sospensione dalle lezioni per un giorno. Segnalazione al D.S. e/o al C.d.C. e comunicazione alla famiglia Offesa alla persona del docente e agli ausiliari Richiamo scritto del Docente Segnalazione al D. S. e sospensione da 1 a tre giorni. Offesa ai compagni e loro famiglie Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, per un numero di 26 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) Uso di cellulari, videofoni o di altri dispositivi allo scopo di acquisire e divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali in violazione dell’art. 24 punto C del Regolamento d’Istituto o della legge Non osservare le norme di sicurezza e creare situazioni pericolose per sé e per gli altri: rendere pericoloso l’uso delle scale e dell’ ascensore, rimuovere la segnaletica sulla sicurezza, attivare senza motivo allarmi giorni da 1 a 3. Richiamo scritto e segnalazione alla famiglia. Convocazione dell’Organo di disciplina per una sospensione fino a 15 giorni, a seconda della gravità dell’infrazione. Richiamo scritto sul registro. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, da 3 a 5 giorni e più. Rimborso danni e/o riparazione. Richiamo scritto da parte di un docente. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, da 3 a 5 giorni e più. Richiamo scritto sul registro. Segnalazione al D.S. e Danni a cose sospensione dalle lezioni per un numero di giorni da definire. Riparazione o rimborso del danno . Richiamo scritto sul registro. Coinvolgimento del D.S. Comunicazione scritta ai genitori. Sospensione fino a 5 Introdurre estranei nella scuola. giorni. Richiamo scritto sul registro di classe. Segnalazione al Usare sostanze quali: alcool e altre droghe che non D.S., comunicazione immediata alla famiglia. Sospensione costituiscano reato, nei locali della scuola da 5 a 8 giorni di lezione. Offese alla religione, all’ideologia politica, alla Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. comunicazione disabilità, alla parentela e alla malattia. immediata alla famiglia e sospensione, a seconda della gravità, fino a 15 giorni. Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. comunicazione Minacce e violenza verso le persone o le cose che non immediata alla famiglia e convocazione dell’Organo di comportino reato Disciplina per una sospensione, a seconda della gravità, fino a 15 giorni. Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. comunicazione Violenza fisica (verso persone, animali e cose) immediata alla famiglia e sospensione, a seconda della gravità, fino a 15 giorni. Danni a persone 4. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 5. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 6. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 7. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità 27 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 8. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 9. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 10. Per quanto concerne la reiterazione di comportamenti sanzionabili si tiene conto del comportamento dell’intero anno scolastico per le sanzioni di cui all’art.2 e rispettivamente del biennio iniziale e triennio finale per le sanzioni di cui all’art. 3. 11. I comportamenti che sono perseguibili penalmente non rientrano nelle norme del presente regolamento. Tali comportamenti saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il D.S. o per diretto interessamento dei singoli. Art. 5 - Sostituzione Delle Sanzioni 1. Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. In particolare sono previste: Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile; Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola; Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili ; Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola ; Predisposizione di materiali didattici (fotocopie…) per gli allievi. 2. Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l’allontanamento dalle lezioni danneggi l’allievo. Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza il Consiglio di Classe manterrà il contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della scuola. Art. 6 – Organi competenti,e modalità di attuazione della sanzione 1. Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all’interno dell'edificio scolastico, durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione. 2. Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono: i Docenti per le sanzioni: richiamo verbale e scritto; Il Dirigente Scolastico per le sanzioni: richiamo verbale, scritto e dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni; Il consiglio di classe per le sanzioni: sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni Il Collegio dei Docenti per le sanzioni: sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni ; che decidono dopo aver sentito le ragioni dello studente che può portare prove e testimonianze a sua discolpa. 3. La sanzione deve essere attuata entro 15 giorni dall’episodio. Trascorso tale limite temporale la sospensione dalle lezioni non può essere più praticata mentre restano valide tutte le altre forme: richiamo verbale, richiamo 28 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) scritto, sostituzione della sanzione con altra attività utile. 3. Le riunioni dei Consigli di classe, nella composizione allargata di cui all'art.5, comma secondo, lett. c) dei D. Lgs. 297/94, sono pubbliche e ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, i rappresentanti dei genitori e degli studenti. 4. Se la discussione è su argomenti personali e coinvolgenti il diritto alla privacy delle persone, le riunioni avvengono con la sola presenza degli aventi diritto. 5. Se vi è incompatibilità di un membro dell’organo collegiale questi non prenderà parte alla seduta. 6. La sanzione disciplinare è adottata con voto segreto. La sanzione è adottata a maggioranza. Se la votazione ha esito di parità per 2 volte consecutive non è applicabile. Non è consentita l’astensione. 7. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 7 – Impugnazioni Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, al Comitato di Garanzia, che dovrà deliberare entro 10 giorni. In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello. IL SEGRETARIO DEL C.I (MELISSARI ANTONINO) IL PRESIDENTE DEL C.I. ( TRIPODI ANTONINO) 29 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) APPENDICE B REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA IL CONSIGLIO VISTO VISTO VISTO D’ISTITUTO DPR 275/1999 “Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche”; ed ai sensi dell'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994,n. 297; ed ai sensi dell’art.4 comma 1, comma 7 e art. 5 comma 2 del DPR 24 giugno 1998, n. 249. EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO DI GARANZIA Art.1 – Composizione dell’Organo di Garanzia 1. L’organo di garanzia è così composto: dal Dirigente Scolastico, che lo presiede; Un docente designato dal Consiglio d’Istituto; Uno studente designato tra i rappresentanti degli studenti del Comitato degli Studenti; Un genitore designato dal Consiglio di Istituto; 2. I componenti coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un supplente. 3. Per ogni rappresentante saranno previsti due membri supplenti. Art. 2 Compiti dell’Organo di Garanzia Il Comitato di Garanzia ha i seguenti compiti: • dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina; • decidere sui ricorsi contro l’abrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art.6 del presente regolamento. • Il Consiglio di Garanzia resta in carica tre anni e delibera, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina. Art. 3 Funzionamento dell’Organo di Garanzia Il Comitato di Garanzia svolge la sua attività nel seguente modo: - L’organo di garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico su istanza di cji abbia personale interesse all’impugnazione di una sanzione disciplinare o da chi intenda dirimere un conflitto sull’applicazione del presente Regolamento di disciplina. I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in 5 giorni mentre per le convocazioni d’urgenza i giorni sono ridotti a 2. Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni sono prese con voto a scrutinio segreto. Non è ammessa l’astensione. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. Art 4 – Pubblicità e norme finali 1. Il presente regolamento costituisce parte integrante dei Regolamento interno di Istituto ed è allegato al POF e al Regolamento di Istituto. 2. Copia del presente regolamento deve essere consegnata, unitamente allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, a tutti gli studenti delle classi prime e a tutti gli studenti della scuola ogni volta che il Consiglio di Istituto vi abbia apportato delle modifiche. 3. Il Presente regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del IL SEGRETARIO DEL C.I () IL PRESIDENTE DEL C.I. () 30 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) APPENDICE C REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE IL CONSIGLIO D’ISTITUTO VISTA la C.M 14.10.1992 n. 291; VISTA la C.M. 2.10.1996 nr. 623; VISTO IL DPR 275/1999 “Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche”; VISTO il DPR 347/200; Vista la nota del MIUR 645/2002, come integrata dalla nota prot. nr. 1902/2002; EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO per l’effettuazione di viaggi di istruzione. Art. 1 Finalità Le iniziative in oggetto hanno valenza didattica e quindi la finalità di integrare la normale attività della scuola sia sul piano della formazione generale della personalità degli alunni che sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro. Dovranno altresì avere finalità di crescita personale mediante l'esperienza dell'organizzazione, vissuta e partecipata, di attività di comune interesse sociale, nel campo culturale, sportivo e ricreativo. Esse costituiscono momenti significativi di “esperienza sul campo” atti a ottimizzare l’efficacia del processo di insegnamento – apprendimento. In questo senso i viaggi e le visite costituiscono per gli alunni un’opportunità da saper cogliere e non un semplice diversivo dall’impegno scolastico. Art. 2 Tipologie di viaggi d’istruzione 1. Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività: a) viaggi e visite d'integrazione culturale: sono finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà dei paesi esteri, la partecipazione e manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi; b) viaggi connessi ad attività sportive: rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale; devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. c) Visite guidate e uscite didattiche: sono le attività esterne, sempre con carattere di aggiornamento culturale, che si svolgono nell’arco dell’orario scolastico ( uscite didattiche) o oltre l’orario giornaliero delle lezioni ( visite guidate) in ambito territoriale (visite a mostre,musei,fiere; partecipazione a convegni, spettacoli, a manifestazioni teatrali, culturali e/o sportive, conferenze etc. ). 2. Per quanto riguarda l’onere della spesa, rientrando i viaggi d’istruzione a pieno titolo nei programmi curriculari e d’insegnamento e, quindi, formalmente motivati e deliberati nel contesto della programmazione didattica, l’onere integrale della spesa può gravare integralmente sul bilancio dell’Istituto; 3. Qualora le disponibilità finanziarie del bilancio dell’Istituto non consentono l’effettuazione del viaggio programmato con spesa a totale carico dell’Istituto, potrà essere richiesto agli alunni un contributo di partecipazione per la copertura delle spese; Art. 3 Scambi culturali in Italia e all’estero E’ possibile, sulla base di un progetto specifico, organizzare scambi culturali con scuole italiane e di paesi esteri. Lo scambio si intende sostitutivo del viaggio d’istruzione. Si può attivare un numero massimo di tre scambi culturali complessivi per anno scolastico. 31 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) Art. 4 Destinatari e Destinazioni 1. Possono partecipare ai viaggi d’istruzione la totalità degli alunni iscritti e frequentanti l’Istituto, con le seguenti limitazioni: Tutti gli alunni possono partecipare alle visite guidate per la durata di un giorno; gli alunni del biennio possono partecipare ai viaggi d’istruzione nel territorio Regionale e Regioni limitrofe; gli alunni delle terze e quarte classi possono effettuare viaggi d’istruzione in tutto il territorio nazionale; gli alunni delle quinte classi possono effettuare viaggi d’istruzione nel territorio nazionale e all’estero. 2. In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni per viaggi in paesi la cui situazione interna possa fornire motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti. 3. È opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni. 4. La mancata adesione di alunni per motivi economici non può rappresentare causa di esclusione dal viaggio; Eventuali situazioni del genere saranno vagliati dal Dirigente Scolastico che, compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio, potrà decidere, sentiti il consiglio di classe interessato, l’ammissione alla partecipazione degli alunni più bisognosi sulla base dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto ( vedi allegato A); 5. Al fine di evitare discriminazioni è esclusa la partecipazione ai viaggi di genitori e/o parenti degli alunni. E’ ammessa solo la partecipazione di genitori di alunni portatori di handicap, con spese a loro totale carico ed a condizione che si impegnino a rispettare tutte le attività previste dal programma del viaggio; 6. Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L’autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta. 7. Trattandosi di attività didattica, ne consegue che gli allievi non possono essere esonerati dalle iniziative programmate, se non per documentati motivi di salute. 8. Gli alunni che non partecipano ai viaggi non sono esentati dalla frequenza delle lezioni. Art. 5 Durata e tempi di effettuazione 1. Considerata l’opportunità che non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare le seguenti durate massime per ogni anno scolastico: classi quinte fino al periodo massimo di 10 giorni con pernottamento; classi terze e quarte fino a sette giorni con pernottamento; classi prime e seconde fino a cinque giorni senza pernottamento; 2. Il numero di giorni stabilito include tutte le uscite, visite, viaggi, partecipazione a spettacoli, mostre, manifestazioni e attività integrative deliberate dai Consigli di classe; 2. Le Visite guidate effettuate per una durata superiore all’orario mattutino vengono considerate viaggio d’istruzione e rientrano nel computo dei giorni consentiti; 3. I viaggi legati ai progetti realizzati nell’ambito delle iniziative comunitarie non vengono considerati ai fini del computo del periodo di cui la punto 1; 4. E’ fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell’ultimo mese di lezione, fatta eccezione per i viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali e internazionali o di attività collegate con l’educazione ambientale. 5. Sono vietati anche i viaggio in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola ( scrutini, elezioni scolastiche, etc.). Art. 6 – Condizioni per l’effettuazione 1. Condizione determinante per l’attuazione dei viaggi d’istruzione è la partecipazione di almeno il 50 + 1 degli studenti di ogni singola classe. 2. Anche i viaggi già programmati ed organizzati saranno annullati quando tale condizione non sia garantita. 3. La restituzione delle quote sarà al netto delle eventuali penali che l’Istituto deve pagare all’Agenzia. 4. Gli allievi che non possono partecipare all’iniziativa programmata, devono motivare la ragione al Dirigente Scolastico. Le eventuali defezioni per malattia dovranno essere giustificate mediante presentazione di certificato medico. Art. 7 – Programmazione 1. Per l'importanza che i viaggi di istruzione rivestono nel quadro generale della formazione degli allievi essi devono fare oggetto di apposito progetto da inserire nel POF. Quindi anche per la realizzazione di questa attività, come per qualsiasi altro progetto, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione, in cui sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativocontabile. 32 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) 2 All'inizio dell'anno scolastico, comunque non oltre il mese di novembre, ciascun Consiglio di classe, sentiti anche gli studenti, deve presentare un progetto di massima di tutti i viaggi e/o le visite guidate proposte per la classe; nella scheda progetto devono essere indicati: - obiettivi generali del viaggio; - l’itinerario e il programma del viaggio che devono essere compatibili con il percorso didattico-formativo; - gli accompagnatori, scelti fra i docenti della classe maggiormente interessati al programma previsto; - periodo scelto per l’effettuazione del viaggio; - la spesa complessiva presunta del progetto; 3. Il Consiglio di Classe dovrà provvedere ad una adeguata preparazione della classe sul piano culturale e didattico, predisponendo il materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, dovrà fornire,inoltre, le appropriate informazioni circa l’itinerario e il programma del viaggio; 4. Per quanto riguarda la destinazione i Consigli di classe avranno cura di propendere per una meta che consenta la più ampia partecipazione degli alunni, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di rilevante entità o, comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi d’istruzione; 5. Le proposte di viaggio redatta nelle apposite schede progetto dai singoli Consigli di classe su un modello standard per tutto l'istituto, sarà inoltrata al Collegio Docenti, il quale predispone il piano complessivo dei viaggi d’istruzione per l’anno scolastico di riferimento sotto l'aspetto didattico raccordandolo con il Piano dell'Offerta Formativa. 6. Il Consiglio d’Istituto, dopo averne verificato la fattibilità sotto l'aspetto economico ed organizzativo, approva il piano viaggi predisposto dal Collegio docenti, contestualmente all’approvazione del POF; 7. Per le visite guidate o uscite didattiche le cui necessità dovessero presentarsi in momento successivo all’approvazione del piano viaggi da parte del consiglio d’Istituto, la richiesta del consiglio di classe, da presentarsi almeno dieci giorni prima dell’effettuazione, verrà valutata caso per caso dal Dirigente Scolastico che deciderà sulla fattibilità, avuto anche riguardo alla disponibilità finanziaria nel caso la visita/uscita comporta delle spese a carico del bilancio della scuola; Art. 8 Organizzazione dei viaggi d’istruzione 1. L’organizzazione didattica dei viaggi di istruzione è regolamentata dalle norme contenute nel presente regolamento ed è affidata ad una commissione nominata annualmente dal Dirigente Scolastico. 2. La Commissione viaggi, sulla base delle indicazioni contenute nel piano annuale dei viaggi d’istruzione approvato dal Consiglio d’istituto, avvia le procedure organizzative dei singoli viaggi d’istruzione; 3. La commissione svolge i seguenti compiti: a) raccoglie le adesioni di partecipazione degli alunni e propone accorpamenti, tenendo conto degli eventuali accordi fra docenti, delle affinità espresse dalle classi, delle scelte didattiche e delle esigenze di funzionamento dell’Istituto; b) in collaborazione con il docente accompagnatore capo-comitiva, raccoglie e controlla tutta la documentazione prevista dal successivo art. 13; c) organizza un centro di documentazione in cui saranno depositati tutti i programmi dei viaggi organizzati dalla scuola, con relative relazioni predisposte dalle classi e le relazioni finali del docente responsabile che conterranno suggerimenti ed indicazioni per il futuro. d) Tiene i contatti con gli uffici amministrativi fornendo tutti i documenti e gli elementi necessari per lo svolgimento della gestione amministrativo-contabile di propria competenza (richiesta dei preventivi, stipula del contratto, controllo dei versamenti, assunzione agli atti delle pratiche); e) predispone il prospetto comparato di almeno tre offerte ed esprime motivato parere sulla migliore offerta per la scelta del contraente da parte del Dirigente Scolastico; e) Tiene i rapporti con l’Agenzia di Viaggi affidataria dell’organizzazione del viaggio; f) Segnala al Dirigente Scolastico eventuali nominativi di alunni che, su indicazione dei consigli di classe, non hanno dato l’adesione per motivi economici; g) avverte tempestivamente le famiglie inviando il programma dettagliato del viaggio, data e costi del viaggio. Prima della partenza le famiglie dovranno essere informate circa gli alberghi di pernottamento ( numeri telefonici) 4. L’organizzazione didattica delle visite guidate e delle uscite didattiche è affidata al docente proponente, che curerà gli adempimenti di cui dalla lettera a) alla lettera e dell’art. 13; Quando l’attività esterna comporta assunzione di spesa per noleggio di mezzi di trasporto e/o per biglietti di ingresso alle manifestazioni, l’Ufficio amministrativo, con la collaborazione del docente proponente, provvederà a redigere il preventivo di spesa con l’indicazione della quota a carico del bilancio della scuola e del contributo a carico degli alunni partecipanti. 33 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) Art. 9 Docenti accompagnatori 1. Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, devono essere individuati fra i docenti appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe. Può partecipare al viaggio, in qualità di accompagnatore, anche il Dirigente Scolastico tenuto conto degli aspetti positivi che la sua presenza rappresenta per gli alunni e per l’importanza che assume per eventuali contatti con Autorità locali e straniere. 2. Il numero degli accompagnatori dovrà essere di norma di 1 ogni quindici alunni partecipanti. Quando il viaggio riguarda una sola classe gli accompagnatori devono essere in numero di due; In caso di partecipazione di alunni diversamente abili dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno per ogni due alunni partecipanti; 3. Deve essere comunque previsto un docente accompagnatore supplente che all’occorrenza sia pronto a sostituire un collega che, per gravi e imprevisti motivi, non sia in grado di intraprendere o continuare il viaggio. 4. Per i viaggi all’estero uno degli accompagnatori deve possedere un’ottima conoscenza della lingua del paese da visitare. 5. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento delle attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di ed. fisica, con l’eventuale integrazione di docenti di altre materie. 6. Di norma deve essere assicurato l’avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da escludere che uno stesso docente partecipi a più viaggi nel corso dell’anno. 7. Per ogni viaggio d’istruzione con pernottamento deve essere prevista la presenza di un docente con funzione di capo-comitiva Art. 10 – Compiti e responsabilità dei docenti accompagnatori 1. L’incarico di accompagnatore, conferito dal Dirigente Scolastico, costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione dell’indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. 2. Il Suddetto incarico comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2048 C.C. integrato dall’art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n.312. La vigilanza deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico dei luoghi visitati. 3. I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, informano il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe con una relazione che evidenzi gli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall’agenzia o ditta di trasporto. 4. I docenti accompagnatori devono inoltre preoccuparsi del regolare svolgimento del programma fissato dal Consiglio di Classe. Art. 11 Norme di sicurezza; Data la importante e indeclinabile necessità di garantire, anche per i profili di responsabilità incombenti sull’amministrazione scolastica, la massima sicurezza del viaggio a tutela dell’incolumità dei partecipanti, vengono stabilite le seguenti regole a cui attenersi nell’organizzazione del viaggio: a) tutti i viaggi d’istruzione devono essere organizzati avvalendosi di agenzie di viaggio specializzate in possesso dei requisiti e delle autorizzazione previste dalla legge; b) è possibile organizzare in proprio solo le visite guidate, partecipazione a convegni, conferenze ecc. di un solo giorno con l’uso di mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano, preferibilmente il treno; c) per il trasporto della comitiva va accordata, in via generale, la preferenza all’uso del treno, specie per lunghe percorrenze; l’utilizzo di un mezzo diverso ( aereo, nave, pullman) deve essere motivato; d) I viaggi devono essere effettuati in via generale nell’orario diurno. E’ consentito effettuare viaggi nelle ore notturne quando si tratta di viaggi all’estero o a lunga percorrenza con il treno, purchè si protraggano per l’intera notte; e) I viaggi all’estero i cui percorsi, data la distanza o l’ubicazione del Paese da visitare, sarebbe difficile ricoprire in tempi ragionevoli con i normali mezzi di trasporto via terra, è consentito l’uso dell’aereo; f) L’Agenzia di viaggi prescelta deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni e della licenza di categoria A-B previste dalle disposizioni di legge in materia di viaggi organizzati; g) In caso di viaggi con l’uso del pullman la ditta di autotrasporto deve produrre la documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla legge in relazione all’automezzo usato ( di cui alla C.M 14.10.1992 nr. 291), al fine di verificare documentalmente l’affidabilità; h) Tutti i partecipanti devono essere garantiti da adeguata polizza assicurativa contro gli infortuni; 34 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) Art. 12 – Documentazione da acquisire agli atti Per poter ottenere l’autorizzazione all’effettuazione dei viaggi d’istruzione è necessario acquisire agli atti della scuola la seguente documentazione: a) Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe con l’indicazione se sia presente alunno diversamente abile (“H”) ; b) Indicazione del numero degli alunni non partecipanti. c) Autorizzazioni scritte da parte delle famiglie, se trattisi di alunni minorenni, con l’impegno a versare la quota di partecipazione fissata dalla scuola prima della partenza; d) dichiarazione delle famiglie di essere a conoscenza della partecipazione del proprio figlio maggiorenne al viaggio; d) Elenco dei docenti accompagnatori e loro dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l’impegno a una costante e assidua vigilanza e con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2048 del Codice Civile con l’integrazione di cui all’art. 61 della L. 312 dell’11-7-1980; e) Programma analitico del viaggio con numero/i telefonico/i di reperibilità. f) Prospetto comparativo di tre preventivi di altrettante agenzie di viaggio, comprensivi del capitolato d’oneri; g) dichiarazione di responsabilità e di idoneità della agenzie prescelta; h) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l’indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni; i) a dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa; l) La certificazione, attestazione o dichiarazione utile ad accertare la sicurezza dell’automezzo utilizzato in caso di viaggi con pullman; m) indicazione delle specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni degli alunni; Art. 13 – Aspetti amministrativo- contabili 1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del prospetto comparato di almeno tre offerte e del parere motivato della Commissione viaggi, opera la scelta dell’Agenzia di viaggi a cui affidare l’organizzazione del viaggio, stipulando il relativo contratto; 2. Stabilisce l’ eventuale quota di partecipazione a carico degli alunni; 3. Ammette alla partecipazione gratuita al viaggio eventuali alunni bisognosi nella misura del 5% della totalità dei partecipanti, individuando i nominativi sulla base della graduatoria compilata seguendo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto ( allegato A); 4. Predispone il preventivo di spesa del viaggio con l’indicazione delle disponibilità finanziarie a copertura, indicando la quota a carico del bilancio dell’Istituto, l’eventuale quota a carico degli alunni, gli alunni ammessi gratuitamente al viaggio, le gratuita concesse dall’Agenzia di Viaggio; 4. Dopo aver accertato l’acquisizione agli atti e la regolarità della documentazione di cui all’art. 13, delibera l’autorizzazione del viaggio d’istruzione; 5. L’ufficio amministrativo cura la regolarità dei versamenti effettuati dagli alunni e la tenuta agli atti di tutta la documentazione relativa al viaggio; 6. Non sono ammesse gestioni fuori bilancio. Gli eventuali contributi stabiliti a carico degli alunni vanno gestiti secondo la disposizione di cui all’art. 9 –comma 3 – del DI 44/2001, vale a dire con versamento sul c.c.postale dell’Istituto. IL SEGRETARIO DEL C.I (MONTELEONE CARLO) IL PRESIDENTE DEL C.I. ( FORESTIERI TEODORO) 35 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) APPENDICE D Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici. IL Consiglio d’Istituto; Visto l’art. 50 del Decreto n. 44 del 1.2.2001 che attribuisce all’ istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l’uso precario e temporaneo dei locali scolastici; Visto l’art. 96 del T.U. 16.4.1994 n. 297; Visto l’art. 33 , comma 2, del citato Decreto 44/2001che assegna al Consiglio la competenza di stabilire i criteri ed i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico deve svolgere la relativa attività negoziale; Ritenuta l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici; Dopo ampia ed approfondita discussione; con la seguente votazione espressa in modo palese: voti favorevoli 14 contrari 0 astenuti 0 EMANA il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici. Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni,Associazioni,Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite . Art. 2 – Criteri di assegnazione I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione: o Al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale, ed al modo in cui contribuiscono all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; o Alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico; o Alla specificità dell’organizzazione,con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro; Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all’utilizzo degli enti concessionari, che non dovrà assolutamente interferire con le attività scolastiche stesse. Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell’ambito scolastico. Art. 3 – Doveri del concessionario In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni: o Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente dell’istituzione scolastica; o Osservare incondizionatamente l’applicazione ed il rispetto delle disposizioni in materia; o Sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della scuola; 36 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) Art. 4 – Responsabilità del concessionario Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali in occasione dell’utilizzo degli stessi. L’istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa. I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza, e,al termine dell’uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola. Dopo l’avvenuto versamento di cui sopra presso l’Istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l’uso, la richiesta s’intende tacitamente revocata. Art. 5 – Fasce orarie di utilizzo L’uso dei locali può essre richiesto per giorni ferialie nei seguenti orari: o Dalle ore 8,00 alle ore 14,00; o Dalle ore 15,00 alle ore 20,00; Art. 6 – Usi incompatibili Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell’edificio scolastico. Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere. E’ vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con ingresso a pagamento. E’ inoltre vietato: la vendita e il consumo di cibarie all’interno delle sale; l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non autorizzate preventivamente dall’Istituzione scolastica; Art. 7 – Procedura per la concessione Le richieste di concessione in uso dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’istituzione scolastica almeno 10 (dieci) giorni prima della data di uso e dovranno contenere oltre all’ indicazione del soggetto richiedente ed il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedete, anche per le vie brevi,l’assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese e del deposito cauzionale. Art. 8 – Corrispettivi Il costo giornaliero dell’uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti in via discrezionale dal Dirigente Scolastico. Nel fissare il costo il Dirigente deve tenere conto che restano a carico del concessionario: o il costo derivante dalle utenze e dalle pulizie; o il costo derivante per l’eventuale impiego di personale di sorveglianza della scuola, in quanto tali prestazioni, essendo rese a favore di terzi, non rientrano tra le prestazioni di lavoro straordinario della scuola, ma vanno retribuite con i proventi concessori. o Qualora per qualsiasi motivo, le attività o manifestazioni programmate non si svolgano,il corrispettivo versato resta comunque acquisito all’istituzione scolastica, mentre il deposito cauzionale sarà restituito. Art. 9- Svincolo del deposito cauzionale Il giorno successivo al rilascio dei locali il Dirigente Scolastico, dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni all’edifico o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale. Qualora invece si siano verificati dei danni, ne esegue l’accertamento e la quantificazione. La stima dei danni viene rimessa al Consiglio d’Istituto che l’approva e deliberare di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione. Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno, il Dirigente scolastico agirà nei modi di legge nei 37 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) confronti delle persone indicate quali responsabili delle attività o manifestazioni,ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno arrecato. Art. 10 – Concessione gratuita In casi del tutto eccezionali,quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientrati nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale proprietario dell’edificio, i locali possono essere concessi anche gratuitamente. Tale concessione può avvenire esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 14, quando non si richiedono prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia. La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale. Art. 11 – Provvedimento concessorio Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere: o o le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali, nonché l’importo da versare alla scuola titolo di corrispettivo e di deposito cauzionale; il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali ed al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza. La clausola che la concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica. IL SEGRETARIO DEL C.I () IL PRESIDENTE DEL C.I. () 38 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) APPENDICE E REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI Il Consiglio di Circolo; Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/1999, n. 275; Visto l’art. 40 del D.I. n° 44 dell1.2.2001; Sentito il Collegio dei docenti; Udita la relazione del Dirigente Scolastico; EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO CONCERNETE GLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI Art. 1 – Requisiti professionali Nei casi in cui per la realizzazione delle attività o dei progetti deliberati nel P.O.F., o per l’attuazione di eventuali progetti autorizzati dal Ministero nell’ambito del PON, si rende necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il collegio dei docenti stabilisce i requisiti minimi per quanto riguarda i titoli culturali e professionali , nonché l’eventuale esperienza maturata nel mondo del lavoro nel settore che i professionisti e i docenti devono possedere per accedere all’insegnamento. I criteri fissati dal collegio dei docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all’albo della scuola o con altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti richiesti può presentare domanda alla scuola per essere incluso in un apposito elenco ,tenuto e costantemente aggiornato dalla scuola; Il riscontro dei requisiti per essere incluso nell’elenco sarà operato dal Dirigente Scolastico, che motiverà in apposito verbale eventuali esclusioni. Art. 2 –Compenso massimo – I massimali di costo entro cui contenere i compensi da corrispondere agli esperti per ogni ora di docenza sono stabiliti nella seguente misura in conformità alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.° 41 del 5 dicembre 2003: Docenti universitari e della P.A. = max Euro 100.00; Professionisti, ricercatori e funzionari della P.A. con esperienza almeno triennale = max Euro 80,00; Tutors = Euro 30,00; Attività di consulenza specialistica: -Docenti universitari, Dirigenti della P.A. e Professionisti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel settore = max Euro 500,00; -Ricercatori Universitari e Professionisti con esperienza almeno triennale nel settore = max Euro 300,00 al giorno. Tutti i predetti massimali di costo si intendono al lordo di IRPEF al netto di IVA. Art. 3 – Procedura di selezione Per la scelta del contraente a cui affidare l’incarico il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione comparativa dei curriculum vitae di quegli aspiranti inclusi nell’elenco che, avuto riguardo al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, possiedono i requisiti culturali e professionali a ricevere l’incarico; Le scelte effettuate dal Dirigente nel conferimento degli incarichi devono essere adeguatamente motivate e devono risultare da apposito verbale da allegare agli atti del progetto interessato. In caso di mancanza di aspiranti inclusi nell’elenco, il Dirigente può procedere a trattativa diretta con personale esterno reperito sul mercato che deve possedere comunque i requisiti culturali e professionali richiesti dal tipo di incarico da conferire; In ogni caso la scelta del contraente a cui affidare l’incarico deve essere finalizzata a garantire la qualità della prestazione. 39 ISTITUTO MAGISTRALE “ CORRADO ALVARO” 89015 – PALMI (RC) Il Dirigente stabilirà i compensi da corrispondere uniformandosi alle indicazioni di cui all’art. 2, che verranno graduati in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto; In casi particolari, di motivata necessità, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo, indicato nel precedente art. 2, da corrispondere al docente esperto esterno. Art. 4 – Affidamento dell’incarico Conclusa la procedura di selezione il Dirigente Scolastico provvede al conferimento dell’incarico mediante stipula di contratto di prestazione d’opera,per come regolato dall’art. 222 e seguenti del c.c. Art. 5 – Validità del regolamento Il presente Regolamento ha validità per il corrente anno scolastico e per gli anni scolastici successivi fino a sua modifica o sostituzione. IL SEGRETARIO DEL C. I (Melissari Antonino) IL PRESIDENTE DEL C.I. (Tripodi Antonino) 40