Istituto Statale Comprensivo di Anghiari
SEDE: via Bozia, 2 – 52031 ANGHIARI (AR)
CF: 82000640514 – cod. MIUR: ARIC83100L
telefax 0575 749269 - 788067 – email: [email protected]
* Anghiari : Scuola infanzia Anghiari
Scuola infanzia San Leo
Scuola infanzia San Lorenzo
Scuola primaria Anghiari
Scuola secondaria 1° grado Anghiari
* Monterchi : Scuola infanzia, Scuola primaria , Scuola sec. 1°
grado
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera
Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera
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TITOLO I : Principi informatori e autonomia scolastica
Art.1 - La scuola è una comunità educativa, un servizio sociale che ispira la
sua azione al rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, ai
valori dell’uomo. Fa riferimento ai principi democratici della Costituzione
della Repubblica; essa si ispira, altresì, alle dichiarazioni internazionali
dei diritti dell’uomo e del fanciullo quali il diritto alla vita, alla salute,
all’educazione, all’istruzione e al rispetto dell’identità individuale, etnica,
linguistica, culturale e religiosa e opera per la cooperazione con gli
altri Popoli. Ha dunque come suo fine la formazione integrale
dell’alunno, dando attuazione nell’ambito della sua competenza, al
principio costituzionale del diritto allo studio.
Art.2- La comunità scolastica è composta in primo luogo dagli alunni, dal
personale docente e non docente, dalle famiglie ed è aperta ai
contributi formativi delle varie componenti sociali e territoriali. I rapporti
devono essere ispirati al principio del rispetto, della pluralità delle
opinioni, della collaborazione e della responsabilità comune, può quindi
porsi come vera comunità educante e configurarsi come agenzia di
educazione permanente.
Art.3- Il nostro Istituto si inserisce nel processo di innovazione per la
realizzazione della autonomia scolastica secondo i principi contenuti
nel DPR 275 dell’08/03/99.
Art.4- Le istituzioni scolastiche sono infatti espressioni di autonomia
funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell’offerta
formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti
e funzioni trasferiti agli Enti Locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del
D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli
enti locali promovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le
potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
Art. 5- Autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di
insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella
progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana,
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il
successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali
del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del
processo di insegnamento e di apprendimento.
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Art. 6 - PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (DPR 275 08-03-99)
a) Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte
le sue componenti, il Piano dell’offerta formativa. “Il Piano è il
documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole
scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (DPR 275-‘99, art. 3
comma 1) .
b) “Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello
nazionale a norma dell’art. 8 e riflette le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto
della programmazione territoriale dell’offerta formativa” (DPR 275-‘99,
art. 3 comma 2).
c) “Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti
sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle
scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio
di istituto” ( DPR 275-’99, art.3 comma 3).
d) “Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti sul territorio” (DPR 275-’99, art.3
comma 4).
e) “Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli
alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione” (DPR 275-’99, art.3
comma 5).
Art. 7 a)
b)
AUTONOMIA DIDATTICA (DPR 275 08-03-99)
“Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento,
della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali
del sistema, a norma dell’art. 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in
percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad
apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e
valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno
adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo
formativo” (DPR 275-’99, art. 4 comma 1).
“Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche
regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole
discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche
possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono
opportune” (DPR 275-’99, art. 4 comma 2).
3
c)
d)
e)
Art. 8 –
a)
b)
c)
“Nell’ambito dell’autonomia didattica possono essere programmati,
anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi
formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché
insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi
internazionali” (DPR 275-’99, art. 4 comma 3).
“Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche
assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e
sostegno, di continuità e di orientamento scolastico”(DPR 275-’99,
art. 4 comma 4).
“La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli
strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il
Piano dell’offerta formativa di cui all’art. 3 e sono attuate con criteri di
trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l’introduzione e
l’utilizzazione di tecnologie innovative” (DPR 275-’99, art. 4 comma
5).
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA (DPR 275 08-03-99)
“Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda
l’impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia
espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi
generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la
promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento
dell’offerta formativa” (DPR 275-’99, art. 5 comma1).
“Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle
istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano
dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di
determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a
norma dell’art. 138,comma 1, lettera d) del D.L.vo 31.3.98, n. 112”
(DPR 275-’99, art. 5 comma 2).
“L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole
discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla
base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando
l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e
il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le
singole discipline e attività obbligatorie.” (DPR 275-’99, art. 5 comma
3).
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TITOLO II : Rapporti alunni – docenti
Art. 1 – Inizio anno scolastico:
a) nella prima e seconda settimana di lezione, tutti i plessi delle Scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dell’Istituto,
effettueranno orario antimeridiano, anche con parziale compresenza
del personale docente al fine di:
- favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione graduale di
tutti gli alunni
- progettare, in modo particolare, l’accoglienza per le classi iniziali
con possibilità di
interscambi fra gli insegnanti oltre gli incontri istituzionalizzati.
Sono previsti momenti di accoglienza per le prime classi di tutti gli
ordini di scuola presenti nel nostro Istituto da attuarsi alcuni giorni
prima dell’inizio dell’ anno scolastico: due giorni per la scuola dell’
infanzia, un giorno per la scuola primaria e per la secondaria di
primo grado. Qualora si presentino situazioni particolari, i Consigli
di Intersezione di Interclasse e/o di Classe si riserveranno di
attuare strategie di inserimento personalizzato;
b) nella scuola dell’infanzia dalla terza settimana i bambini potranno
usufruire dell’orario completo, salvo nei casi di alunni con particolari
problemi di inserimento, per i quali sarà adottato ancora un orario
flessibile da concordare con le famiglie. Gli alunni “anticipatari”
inizieranno l’orario completo dal compimento del terzo anno di età e
potranno accedere al servizio mensa dopo un mese dall’inizio
dell’erogazione del servizio stesso.
Art. 2 – Ingresso a Scuola
a)
l’alunno ha diritto di accesso all’edificio scolastico 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni
(che sarà sancito dal suono della campanella).
1) viene data la possibilità agli alunni che usufruiscono del trasporto
scolastico di accedere ai locali interni alla Scuola, dove sarà
garantita la sorveglianza da parte del personale ausiliario, fin
dall’arrivo del mezzo. Analogamente potrà essere garantita la
sorveglianza, sempre all’interno dei locali scolastici, per tutti gli
alunni i cui genitori ne facciano espressamente richiesta scritta al
Dirigente Scolastico, adeguatamente motivata e certificata,
attestante l’effettiva necessità, all’inizio dell’anno scolastico. Si
ricorda inoltre che gli alunni per i quali è istituito il servizio di
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b)
c)
d)
e)
f)
sorveglianza di cui sopra, una volta entrati all’interno dell’edificio
scolastico non possono più uscirne e sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e responsabile sia verso i coetanei che le
persone preposte alla sorveglianza stessa.
2) È vietato accompagnare gli allievi dentro le classi in analogia con
gli alunni che vengono con lo scuolabus, salvo casi di comprovate
necessità (bambini diversamente abili, con particolari deficit
motori, ecc.).
3) previa richiesta al D.S. viene data la possibilità agli alunni, in caso
di temporanea inabilità (es: con stampelle,…) di essere
accompagnati in classe dal genitore o dal collaboratore scolastico
in servizio.
il personale docente sarà in servizio 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni e deve trovarsi nell’ aula della classe (art. 29 comma 5 CCNL
2006-2009) o nell’atrio della scuola;
al suono della campanella che segnala l’inizio delle lezioni, il portone
d’ingresso sarà chiuso; gli alunni in ritardo rispetto all’orario saranno
ammessi in classe solo se accompagnati dal genitore o persona da lui
delegata; casi di ritardo abituale saranno segnalati al Dirigente
Scolastico che prenderà opportuni provvedimenti. In caso di improvvisa
assenza di un insegnante, i suoi alunni verranno divisi, a cura
dell’insegnante fiduciario, o, in mancanza
di quest’ultimo,
dall’insegnante da lui delegato, tra tutte le classi del plesso, nelle quali
rimarranno sotto la responsabilità dei rispettivi insegnanti fino all’arrivo
del supplente;
Nell’intervallo durante la lezione e nel cambio dell’ora per la Scuola
Secondaria di primo grado, è necessario che il personale Docente e
ATA vigili sul comportamento degli alunni, in modo da evitare che si
arrechi pregiudizio e danno alle persone e alle cose.
In caso di assenze brevi dell’insegnante, il personale ATA è autorizzato
a vigilare sugli alunni.
Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado che non si avvalgono
dell’IRC verranno spostati nelle altre classi (se possibili parallele) a cura
dell’insegnante fiduciario.
Art. 3 – Uscita dalla scuola:
a)
Al termine delle lezioni l’insegnante accompagnerà i propri
alunni fino al cancello del resede o al portone dell’edificio
scolastico, per la scuola Secondaria di primo grado.
In particolare l’uscita avverrà:
1. SCUOLA INFANZIA: l’insegnante o il personale ATA
consegnerà al genitore o ad un suo delegato il bambino/a; i
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bambini che usufruiscono dei servizi di trasporto comunali
verranno
accompagnati
sul
pulmino
dai
relativi
accompagnatori ;
2. SCUOLA PRIMARIA
ANGHIARI: i bambini che
usufruiscono dei servizi pubblici verranno accompagnati dal
personale docente ai rispettivi pulmini, dopo che il personale
ATA avrà accertato che tutti sono in sosta ( a motore spento
e con il, freno a mano tirato) e dopo il primo suono
automatico della campanella. I docenti concorderanno
alternativamente il turno di vigilanza per gli alunni che
rimangono in classe, indipendentemente dalla prevalenza
oraria in una o nell’altra classe. Al secondo suono automatico
della campanella l’insegnante, dopo aver accertato che tutti i
pulmini sono già partiti e che il piazzale della scuola è quindi
sgombro di mezzi in sosta o in movimento, accompagnerà i
propri alunni nel piazzale in punti di raccolta predefiniti dove li
affiderà ai rispettivi genitori.
L’uscita degli alunni dovrà seguire l’ordine delle classi: prime,
seconde, terze, quarte e quinte. In caso di ritardo dei mezzi
gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza e alla vigilanza
degli alunni;
I bambini che dovranno attendere il secondo giro del pulmino
della secondaria saranno vigilati fino alle 13,30, a turno dal
personale docente della scuola primaria e dalle collaboratrici;
successivamente saranno affidati ai docenti della secondaria
fino all’arrivo dei pulmini.
Il mercoledì pomeriggio i bambini che attendono i pulmini
delle 16,20 e 16,30 saranno vigilati dal personale messo a
disposizione dall’Amministrazione Comunale.
3. SCUOLA PRIMARIA DI MONTERCHI: quando tutti i mezzi di
trasporto saranno arrivati e sosteranno a motore spento e
con freno a mano tirato,
negli spazi appositamente
predisposti all’interno del resede scolastico gli studenti
verranno accompagnati alle porte di uscita della scuola dai
docenti dell’ultima ora. L’insegnante di classe quinta, come
concordato tra i docenti,coadiuvato da personale Ata
provvederà a prelevare gli alunni che usufruiscono del
servizio di trasporto dalle varie classi per accompagnarli ai
mezzi; in caso di ritardo, lo stesso insegnante dovrà garantire
la sorveglianza fino all’arrivo dei pulmini. Gli alunni della
classe quinta che non usufruisco del servizio suddetto
verranno affidati all’insegnante della classe prima. Dopo la
partenza dei pulmini, i docenti avranno cura di consegnare
gli studenti ai propri genitori o a persona da loro delegata.
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4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANGHIARI: al
suono della campanella gli insegnanti accompagneranno i
rispettivi alunni fino al portone della Scuola, dopo di che :
• Un docente si reca al cancello dell’edificio scolastico per
consegnare gli alunni a quei genitori (o persona da loro
delegata) che vengono a prelevare i propri figli a piedi
davanti alla scuola;
• Un docente accompagna un altro gruppo di alunni al
parcheggio “Belvedere” dove alcuni sono prelevati dai
genitori (o persona da loro delegata) e altri salgono sul
bus Sita;
• quattro docenti (i docenti dell’ultima ora di lezione)
rimangono a scuola per coordinare l’organizzazione degli
alunni che rientrano a casa con i pulmini.
• In caso di eccezionale ritardo dei mezzi gli insegnanti
sono tenuti alla sorveglianza e vigilanza degli alunni.
5. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MONTERCHI :
quando tutti i mezzi di trasporto saranno arrivati e sosteranno a
motore spento e con freno a mano tirato, negli spazi
appositamente predisposti all’interno del resede scolastico,
gli studenti verranno accompagnati alle porte di uscita della
scuola dai docenti dell’ultima ora. I docenti avranno cura di
consegnare gli studenti ai propri genitori o persona da loro
delegata e di accompagnare ai pulmini gli alunni che
usufruiscono di tale servizio di trasporto. In caso di
eccezionale ritardo dei mezzi gli insegnanti sono tenuti alla
sorveglianza e vigilanza degli alunni.
a) Gli alunni potranno lasciare la scuola prima della fine delle
lezioni soltanto se consegnati al familiare conosciuto e/o ad
altra persona espressamente delegata, che dovrà rilasciare
una dichiarazione scritta e firmata sul libretto delle
giustificazioni o nell’ apposito modulo, comprensiva degli
estremi di un documento di riconoscimento valido, predisposto
dalla Segreteria e fornito agli insegnanti all’inizio dell’anno
scolastico;
b) gli insegnanti dovranno essere informati per iscritto dal
Dirigente Scolastico a chi consegnare i figli di genitori che
hanno
controversie
o
regolamentazioni
particolari
sull’affidamento del minore. Eventuali sentenze devono essere
depositate in Presidenza nel protocollo riservato della Scuola.
c) Nel caso in cui si verifichi un ritardo inusuale di un genitore (o
persona da lui delegata) trascorsi 15 minuti, l’alunno sarà
affidato ad un collaboratore scolastico che lo prenderà in
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carico fino all’arrivo del genitore. Nel plesso di Anghiari via
Bozia, gli alunni saranno riaccompagnati all’interno dell’edificio
scolastico.
d) Nel caso in cui gli alunni, terminato l’orario di lezione, abbiano
necessità di rientrare nell’edificio scolastico per prendere
materiale didattico da loro dimenticato, possono farlo solo se
accompagnati da un genitore (o persona da lui delegata) e
dopo aver ottenuto il permesso dai collaboratori scolastici.
Relativamente all’ingresso e all’uscita, la scuola chiederà, all’inizio
dell’anno scolastico ai rispettivi comuni, la presenza e l’assistenza
della Polizia Municipale.
N.B. 1) Sia in entrata che in uscita i pulmini/scuolabus dovranno rispettare le
vigenti norme di sicurezza e quelle di volta in volta via via esplicitate nei
precedenti articoli. Si ribadisce l’importanza di sostare a motore spento e
con il freno a mano tirato, di non aprire le porte finchè il personale ATA
e/o i docenti siano presenti e di non ripartire fino a che tutti gli alunni
saranno entrati negli edifici scolastici (entrata) o saliti nei pulmini (uscita)
così da evitare qualsiasi situazione di pericolosità.
2) Previa richiesta al D.S. viene data la possibilità agli alunni, in caso di
temporanea inabilità (es: con stampelle,…) di essere ripresi dalla classe
dal genitore o dal collaboratore scolastico in servizio. Tali alunni
dovranno uscire separatamente rispetto agli altri.
3)Gli alunni e i genitori che accedono a piedi all’edificio scolastico sono
tenuti, laddove presente, ad utilizzare la corsia pedonale appositamente
predisposta.
Art. 4 – Comportamento
a) Ogni alunno deve dimostrare il massimo rispetto sia per il
personale docente che per i compagni e il personale non docente
che opera nella scuola.
b) L’alunno è tenuto al rispetto delle attrezzature e dell’arredamento
scolastico messo a disposizione per la realizzazione del compito
primario della scuola. Chiunque danneggi questo patrimonio è
tenuto al risarcimento dei danni. Quando non sia possibile
individuare i responsabili del danneggiamento di qualche oggetto,
l’onere del risarcimento ricadrà o sulla classe o sull’intera comunità
scolastica.
c) Sia durante lo svolgimento delle lezioni che durante l’intervallo gli
alunni debbono tenere un comportamento corretto e civile.
d) Gli alunni dovranno presentarsi a scuola muniti di tutto l’occorrente
per le lezioni. È pertanto vietato telefonare a casa per farsi portare
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il materiale eventualmente dimenticato o farsi portare, su iniziativa
del genitore, tale materiale a scuola. L’insegnante può ritirare il
materiale non attinente all’attività didattica o che possa nuocere
all’attività didattica stessa. L’insegnante provvederà eventualmente
a consegnare il materiale predetto ai genitori.
e) Per motivi educativi e didattici i bambini della scuola dell’Infanzia
sono tenuti ad indossare, durante la permanenza a scuola, un
grembiule che sarà rosa per le bambine e celeste per i bambini. Tale
regola si estende anche alla Scuola Primaria pertanto tutti gli alunni
sono tenuti ad indossare un grembiule (in caso di temperature elevate
dell’ultimo mese di scuola, a discrezione dell’insegnante, il grembiule
potrà essere tolto previa richiesta al D.S.).
Art. 5 - Assenze:
a) le assenze per motivi di famiglia o di salute devono essere sempre
giustificate dal genitore; per la Scuola secondaria di primo grado
nell’apposito spazio del libretto personale che verrà ritirato previa
firma del genitore depositata nell’apposito modulo fornito agli
insegnanti all’inizio dell’anno scolastico; durante il periodo di
assenza dell’alunno i genitori avranno cura di contattare gli
insegnanti e chiedere i compiti per il proprio figlio/a;
b) le assenze per salute, che si protraggono per 5 giorni e oltre
(compresi sabato, domenica e festivi) devono essere documentate
con certificato medico; così come da normativa vigente (D.P.R.
1518/1967 art.42 – Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione
Toscana (Comitato Regionale per la pediatria del 24/01/2013).
c) le assenze, che si protraggono oltre i 5 giorni, non dovute a motivi
di salute, devono essere giustificate, con motivazione scritta da
uno dei genitori (autocertificazione) dopo tale periodo su apposito
modulo predisposto dalla scuola;
d) le assenze prolungate e/o reiterate verranno segnalate
dall’insegnante e/o coordinatore della classe al Dirigente
Scolastico.
e) I genitori degli alunni con cittadinanza non italiana, qualora
dovessero recarsi nel loro paese di origine, devono presentare
dichiarazione informativa prima della partenza indicando il
presunto periodo di permanenza.
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Art. 6 -
Incidenti e Malesseri:
a) Se un alunno si sente male l’insegnante deve provvedere a
chiamare il genitore. Se il genitore non si presenta o è irreperibile,
l’insegnante giudicherà se è opportuno o meno chiamare un
medico o il 118 per valutare lo stato di salute del bambino/
ragazzo.
b) Nel caso che un alunno resti ferito in conseguenza di un infortunio
nell’ambito della scuola l’insegnante deve immediatamente:
1) informare i genitori dell’accaduto;
2) se i genitori non sono momentaneamente rintracciabili e ove
se ne ravvisi l’urgenza, chiamare immediatamente il 118;
3) I Docenti non sono tenuti ad accompagnare gli alunni in
ambulanza, nella quale di norma c’è il medico. In casi
eccezionali, ove fosse espressamente richiesta la presenza del
Docente, quest’ultimo dovrà prima preoccuparsi di non
abbandonare la classe né il servizio. Lo spostamento dovrà
avvenire con mezzo proprio previa autorizzazione da parte del
D.S.
c) All’inizio dell’anno, i genitori firmeranno dichiarazione scritta, su
modulo prestampato che autorizza il personale scolastico a
consegnare l’alunno infortunato al personale di pronto soccorso
per invio al più vicino ospedale.
d) l’insegnante dovrà sempre dare comunicazione immediata alla
segreteria dell’Istituto tramite verbale dell’accaduto ed eventuali
certificazioni per l’inoltro della pratica all’assicurazione.
Art. 7 -
Somministrazione medicinali:
Considerato che talvolta si verifica la necessità di somministrare medicinali
agli alunni durante l’orario scolastico, in ottemperanza alla normativa vigente,
si stabilisce che:
è opportuno che il genitore stesso venga a scuola a somministrare il
medicinale al figlio; (Delibera Reg. Toscana n.112 del 20/02/2012che
recepisce l’Accordo di collaborazione con USR siglato a seguito
dell’Atto di
Raccomandazioni del 25/11/2005)
a) in caso di impossibilità, previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico, il genitore fornirà agli insegnati insieme al medicinale,
la copia della prescrizione medica con indicati dosi, orari e
modalità di prescrizione e di conservazione unitamente ad una
propria delega scritta alla somministrazione;
b) il medicinale deve essere presentato nella propria confezione
integra;
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c) il medicinale deve essere di facile e agevole somministrazione;
d) i casi particolari verranno esaminati singolarmente;
e) in caso di patologie in cui possa essere necessaria la
somministrazione di un farmaco salvavita occorre che i genitori
depositino in segreteria la prescrizione medica come al punto b)
completa della descrizione dei primi sintomi della patologia; i
docenti chiameranno il 118 e nel frattempo somministreranno il
farmaco salvavita nei casi indispensabili.
f) Gli Insegnanti e i collaboratori scolastici, previa dichiarazione di
disponibilità, vengono autorizzati dal Dirigente Scolastico alla
somministrazione solo se muniti di certificazione idonea.
Art. 8 -
Fruizione mensa scolastica:
a) Per quanto riguarda la mensa, riconosciuta come momento
educativo e formativo, l’esonero viene concesso solo in casi
particolari e motivati;
b) La scelta di usufruire o meno del servizio mensa va fatta all’inizio
dell’anno scolastico.
c) Nel caso di non fruizione della mensa, l’alunno dovrà essere
ritirato ogni volta dal genitore o da un maggiorenne, munito di
delega scritta del genitore, previa firma su un modulo
prestampato;
d) il genitore si impegnerà a ricondurre a scuola l’alunno alla ripresa
delle lezioni pomeridiane secondo l’orario previsto nella
programmazione modulare;
e) è necessario, per la tutela della salute del bambino/ragazzo, che
gli insegnanti siano informati dalle famiglie su eventuali malattie,
allergie e/o intolleranze che comportino la non assunzione di
alcuni cibi. Tale comunicazione, che potrà riguardare anche la
non assunzione di particolari alimenti per motivi religiosi e/o
salutistici, dovrà pervenire in forma scritta anche alle cucine delle
rispettive scuole all’inizio di ogni anno scolastico.
f) si ritiene inopportuno festeggiare compleanni e/o altre feste che
richiedano la consumazione di alimenti preparati da estranei per
i seguenti motivi:
impossibilità di controllo sulla qualità degli alimenti.
interruzione spesso prolungata dell’attività didattica.
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Art. 9 - Oggetti di valore:
Gli alunni non devono portare a scuola denaro, cellulari, I-pod,
Mp3, Mp4 e similari o oggetti personali di valore non necessari
allo svolgimento dell’attività scolastica, perché la scuola non è
responsabile del loro smarrimento o deterioramento. Nel caso in
cui un alunno venga trovato in possesso di uno più oggetti sopra
elencati, in stato di attivazione, l’Insegnante di classe provvederà
al ritiro dell’oggetto che verrà consegnato al Dirigente Scolastico.
Successivamente saranno convocati in Presidenza i genitori
dell’alunno interessato per la restituzione dell’oggetto.
TITOLO III - Rapporti docenti – famiglie
Art. 1- Comunicazione del Dirigente Scolastico
a) Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di primo grado, incontreranno i genitori in
un’unica assemblea di sezione o di classe, prima dell’avvio dell’anno
scolastico, al fine di fornire loro tutte le informazioni utili e necessarie,
relative al funzionamento della scuola.
b) Entro il primo mese di scuola gli insegnanti convocheranno i genitori
degli alunni delle classi prime di ogni ordine di scuola presente
nell’Istituto Comprensivo per un colloquio individuale, al fine di
ricevere notizie circa i nuovi alunni.
Art. 2 - Incontri con i genitori
a) Assemblee
- I tre ordini di scuola incontreranno i genitori in assemblea di
classe, in occasione del rinnovo degli OO.CC. (all’inizio dell’anno
scolastico) entro i tempi previsti dalle disposizioni di legge, per la
presentazione delle attività didattiche di sezione, di classe e di
plesso;
- Gli insegnanti possono convocare l’assemblea dei genitori ogni
qualvolta lo ritengono opportuno previo avviso al Capo di Istituto;
- I genitori possono riunirsi in assemblea anche senza il personale
docente su problematiche che riguardano la vita scolastica,
coordinata dai rappresentanti di classe, previa richiesta scritta al
Dirigente Scolastico nella quale sia indicato l’oggetto della stessa;
b) Colloqui
- Gli insegnanti incontreranno i genitori degli alunni in
colloqui individuali
e/o in assemblee per comunicazioni
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bimestrali, finali sulla base di quanto predisposto nel calendario
degli impegni annuale e ogni qualvolta se ne presenti la
necessità. Si specifica che durante tali incontri, qualora i genitori
abbiano la necessità di portare con sé i figli, devono garantire una
completa e attenta sorveglianza.
- Gli insegnanti comunicheranno per scritto, tramite gli
alunni, con almeno cinque giorni di anticipo, la data e l’ora del
ricevimento dei genitori, i quali dovranno firmare l’avviso e
restituirlo all’insegnante.
- Gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado
potranno ricevere, ove se ne ravvisi la necessità, i genitori nelle
ore messe a disposizione, previo appuntamento telefonico.
- Gli insegnanti della scuola primaria non ricevono i genitori
durante l’orario di svolgimento delle lezioni, ma indicano, nel
caso vi sia l’esigenza, il pomeriggio in
cui ha luogo la
programmazione settimanale o altro pomeriggio con accordo
preventivo.
- I docenti della scuola dell’infanzia troveranno forme
idonee cercando di evitare l’orario di scuola.
Nel caso del mancato ritiro dei documenti di
valutazione, al termine dell’anno scolastico,
gli insegnanti
consegneranno detti documenti alla segreteria il giorno
successivo a quello fissato per la consegna e lì i genitori potranno
ritirarlo.
Art. 3 – Comunicazioni scritte inviate tramite alunni:
a) nel caso di abituale dimenticanza da parte dei genitori di firmare
avvisi e comunicazioni varie, sarà cura del Docente Fiduciario
ricordare ai genitori l’importanza di leggere e firmare le
comunicazioni della Scuola. Quando tale esortazione non
producesse risultato alcuno, si informerà il Capo d’Istituto che
provvederà al richiamo;
b) nel caso di escursioni, visite guidate, assemblee sindacali o
sciopero, qualora non sia stata riconsegnata la comunicazione
firmata dai genitori, l’alunno sarà affidato, ove sia possibile, ai
docenti o al personale collaboratore scolastico;
c) in caso di sciopero, con congruo anticipo, ne verrà data
comunicazione alle famiglie, fermo restando che verrà garantita la
vigilanza sui minori presenti a scuola, nei termini stabiliti dal
C.C.N.L. e attuazione Legge 146/90
Art. 4– Durante l’orario di lezione non è ammessa per alcun motivo la
presenza di genitori ed estranei nei locali scolastici (anche l’intervallo
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è considerato orario di lezione); gli insegnanti pertanto si asterranno
dall’intrattenersi con i genitori in colloqui individuali.
Art. 5- Durante l’orario di lezione è vietato l’ingresso a tutti coloro che
intendono entrare nella scuola per fini di lucro personali: questuanti,
fotografi, propagandisti di libri ed
enciclopedie, assicuratori
ecc…Potranno entrare nelle scuole solo quelle persone munite di
regolare autorizzazione scritta rilasciata dal Capo d’Istituto.
Art. 6 - E’ vietato l’ingresso nelle scuole a propagandisti di qualunque idea
politica, religiosa o di altro genere. E’ altresì vietato inviare ai genitori
volantini o altro materiale di propaganda politica tramite gli alunni. E’
consentita solo la propaganda elettorale svolta dalle singole liste
durante la campagna per le elezioni degli Organi Collegiali della
scuola e quindi l’invio dei messaggi ai genitori.
Art. 7 - Ogni altra iniziativa a carattere religioso, politico o culturale può
essere intrapresa solo previa regolare autorizzazione scritta rilasciata
dal Capo d’Istituto.
TITOLO IV -
PERSONALE DOCENTE
Tutti gli insegnanti sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti il loro stato
giuridico e delle indicazioni fornite dal Capo d’Istituto sulle varie attività che la
scuola è chiamata ad esplicare in relazione a decisioni assunte dal Collegio
dei docenti, dai Consigli di classe e dal Consiglio d’Istituto per le materie di
sua competenza.
Art. 1 –
In particolare ogni insegnante deve:
a) trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per
assistere all’ordinato ingresso degli alunni in classe; assistere all’uscita
ordinata degli stessi;
b) cooperare al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del
Dirigente Scolastico;
c)
dare tempestiva comunicazione alla Segreteria e al Dirigente
Scolastico ed al Fiduciario di Plesso della eventuale assenza dal
servizio dovuta a malattia o ad altra causa;
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d)
trasmettere quanto prima alla segreteria domanda di congedo
straordinario per motivi di salute o altro corredata da apposita
documentazione;
e) partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fa parte;
f) tenere aggiornato il proprio registro personale e il giornale di classe.
g) Effettuare le due ore settimanali o quindicinali di programmazione
(docenti scuola primaria)
Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili della cura e
della redazione di tutti i documenti a loro consegnati all’ inizio dell’
anno scolastico. Per la compilazione dei registri è opportuno fare uso
di penna nera. E’ assolutamente vietato usare cancellina e simili e
manomettere i documenti cancellando con gomme o strappando
fogli. In caso di errore si procederà a sbarrare ed apporre sigla con
iniziali del proprio nome e cognome evitando di annerire la parte
errata. Il Dirigente provvederà poi a controsiglare la parte relativa
all’errore.
Art. 2 Nessun docente potrà servirsi del personale ATA per commissioni personali
al di fuori dell’edificio scolastico.
Art. 3 –
I fiduciari dei plessi coadiuvati dai responsabili della biblioteca e dei vari
laboratori presenti nel plesso stesso, avranno cura di controllare
periodicamente comunicando al Dirigente ciò che risulta deteriorato, distrutto,
perduto o gravemente danneggiato e vigileranno affinché vengano rispettate
le norme di uso deliberate dal Collegio dei docenti.
Art. 4 –
La vigilanza sugli alunni spetta unicamente al personale docente e non
docente come sopra specificato che è responsabile di quanto possa
succedere nelle classi e negli altri spazi delimitati dal resede scolastico.
L’accompagnamento degli alunni nelle aule speciali, in biblioteca, e in
palestra spetta unicamente al personale docente.
L’insegnante di educazione fisica della scuola secondaria di primo grado
curerà l’accompagnamento della classe della prima ora in palestra e il
successivo rientro e il prelevamento delle classi successive sino al termine
delle ore di lezione e può richiedere l’ausilio dei collaboratori scolastici.
Art. 5 –
Assegnazione dei docenti alle classi: l’assegnazione delle classi al personale
docente è disposta dal Dirigente Scolastico secondo i criteri indicati dal
collegio dei docenti e contenuti nel contratto d’istituto; ferma la potestà del
Dirigente stesso di discostarsi dagli stessi criteri motivatamente, nella
considerazione, oltre che dell’anzianità di servizio, della disponibilità dei
docenti, delle rispettive situazioni familiari e abitative e delle specifiche
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esigenze di servizio ( Dlg 165 / 2001 / art. 396 Dlg 297 /1994 / art.5 comma 3
DPR 233/1998 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, art 3 )
TITOLO V – Alunni
Art. 1 – Iscrizione e frequenza.
L’iscrizione e la frequenza degli alunni alla scuola dell’infanzia,primaria e
secondaria di primo grado è regolata dalle vigenti norme e leggi ministeriali.
Art. 2 – Lista di attesa della scuola dell’infanzia:
Alle domande di nuova iscrizione possono essere allegate documentazioni
che attestino esigenze particolari utili per i criteri di priorità.
La lista di attesa si compila:
a) per tutti gli iscritti, se il numero degli stessi è superiore al numero dei
posti disponibili (e tutti sono iscritti nei tempi previsti);
b) per tutti coloro che si iscrivono oltre i termini previsti.
La lista di attesa si fonda sui criteri di priorità determinati dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 13 febbraio 2008 Delibera n 128, in attuazione della
Circolare del 10.8.1970 n. 262 ed in conformità all’art. 6 del D.P.R. n. 416 e
della Legge 18.3.1968 n. 444.
Criteri di priorità:
a) mancanza di entrambi i genitori o uno di essi
b) condizioni lavorative dei genitori (orari di lavoro, tipo di lavoro, lavoro di
entrambi i genitori o meno);
c) presenza di fratelli e/o sorelle più piccoli che non frequentano l’asilo
nido;
d) età anagrafica del bambino/a (chi compie prima gli anni ha maggior
diritto di frequenza);
e) zona di residenza .
Dimissione dei bambini per mancata o irregolare frequenza.
I bambini che si assentino dalla scuola senza giustificati motivi per un periodo
continuativo superiore ad un mese sono “dimessi” dalla scuola con
disposizione del Capo d’Istituto su comunicazione delle insegnanti e una
volta effettuati gli eventuali e debiti accertamenti, scorrendo quindi la
graduatoria.
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Art. 3 Rapporti con gli altri.
Ogni alunno deve dimostrare il massimo rispetto sia per il personale docente
che per i compagni e il personale non docente che opera nella scuola.
TITOLO VI - Personale ATA
Art. 1:
Nella nostra scuola esiste solo personale amministrativo e ausiliario.
Tutto il personale è tenuto all’osservanza delle norme contenute nel CCNL e
successive integrazioni e modifiche e di qualsiasi altra norma che riguardi lo
stato giuridico di detto personale.
Art. 2:
L’Ufficio di segreteria è aperto al pubblico:
Apertura antimeridiana:
ISTITUTO COMPRENSIVO tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30
CTP dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30
Apertura pomeridiana:
ISTITUTO COMPRENSIVO dal lunedì al venerdì dalle 14,30/15,00
alle ore 17,30/18,00
CTP martedì, giovedì, dalle 14,30/15,00 alle ore 17,30/18,00
I docenti ed il personale ATA non avranno limitazioni di orario purché entrino
in segreteria non più di uno alla volta.
Art. 3:
L’uso delle fotocopiatrici presenti nei plessi spetta unicamente al personale
collaboratore scolastico, che deve altresì controllare che l’apparecchio non
sia utilizzato da alcun altro, salvo in particolari situazioni.
Art. 4: - Mansioni del collaboratore scolastico
a) sorveglianza degli alunni durante l’intervallo e, in caso di bisogno,
durante l’attività didattica.
b) sorveglianza degli edifici e delle strutture interne (piccole riparazioni o
immediata segnalazione di interventi di manutenzione straordinaria).
c) curare che i portoni e i cancelli delle scuole, durante l’attività didattica
siano chiusi e non permettere l’accesso degli estranei se non in casi
eccezionali o preventivamente concordati. Inoltre i collaboratori
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dovranno chiudere gli uffici al termine del turno di lavoro del personale
di Segreteria e Dirigente e/o in assenza del personale medesimo.
d) pulizia straordinaria
al bisogno e ordinaria dei bagni dopo la
ricreazione, delle aule e di tutti gli spazi comuni dopo il termine delle
lezioni.
e) assistenza degli alunni diversamente abili ( estensibile a tutti quanti in
casi di bisogno) per quanto riguarda necessità fisiologiche,
deambulatorie, ecc.
f) risposta e smistamento telefonate in arrivo.
g) distribuzione circolari e comunicazioni varie agli insegnanti.
h) curare l’affissione all’albo dei documenti di interesse collettivo.
i) considerare quale referente per ogni questione l’insegnante fiduciario.
Per quanto non contemplato si rimanda al profilo prof.le del CCNL e al Piano
annuale delle attività del personale ATA.
TITOLO VII – Viaggi e visite guidate.
Premessa :
a) circolari di riferimento:
1) circolare permanente n. 253 del 14/08/91
2) circolare permanente n. 291 del 14/10/92
3) circolare n. 623 del 02/10/96
b) la circolare n. 623/96 chiarisce che l’intera gestione delle visite guidate
e dei viaggi istruzione, rientra nell’autonomia decisionale e nella diretta
responsabilità degli organi di autogoverno delle Istituzioni Scolastiche.
c) la scuola determina autonomamente il periodo più opportuno di
realizzazione dell’iniziativa in modo che sia compatibile con l’attività
didattica, nonché le classi partecipanti, la destinazione, la durata.
Art. 1 - Finalità
Le visite guidate devono promuovere negli alunni un arricchimento
culturale mediante:
a) maggiore conoscenza del paese
b) partecipazione a manifestazioni culturali e concorsi
c) visite presso complessi industriali, mostre, località di interesse storicoartistico
d) visite a parchi e riserve naturali
e) viaggi connessi ad attività sportive.
Tali iniziative devono essere “non semplici occasioni di evasione”, ma vere
e proprie attività complementari della scuola, che richiedono una adeguata
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programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall’inizio
dell’anno scolastico.
Tale fase programmatoria deve basarsi su progetti articolati e coerenti.
Sono consentite occasionali visite non programmate in concomitanza con
eventi particolari.
Art. 2 – Distinzione
a) Scuola dell’Infanzia
1) uscite brevi a piedi per motivi didattici;
2) uscite brevi con uso di scuolabus nell’ambito del territorio
comunale o comuni limitrofi con autorizzazione del Consiglio
d’Istituto e data fissata al momento della richiesta.
Tutte le uscite programmate le cui date sono fissate
indipendentemente dalla volontà degli operatori scolastici
vengono autorizzate dal Dirigente Scolastico e successivamente
ratificate dal Consiglio d’Istituto se non è possibile convocarlo
prima dell’attuazione dell’uscita.
b) Scuola Primaria
1) uscite brevi a piedi per motivi didattici;
2) uscite brevi con l’uso di scuolabus o altro mezzo in orario
scolastico;
3) visite guidate di un’intera giornata con pullman privato o mezzo
pubblico approvate dal Consiglio d’Istituto. Le richieste devono
pervenire perentoriamente alla Segreteria dell’Istituto entro e non
oltre la data stabilita;
4) uscite occasionali: sono quelle non programmate e previste solo
in occasione di eventi particolari (spettacoli teatrali, visite di
autorità, manifestazioni culturali e/o sportive); possono essere
autorizzate dal Dirigente Scolastico e successivamente ratificate
dal Consiglio d’Istituto se non è possibile convocarlo in tempo
utile;
5) visite guidate anche di più giorni con finalità naturalistiche,
monumentali, culturali, folcloristiche, sportive o altro, purché
debitamente motivate solo per le classi quinte;
c) Scuola Secondaria di Primo Grado – stessa tipologia e stesse regole
della Scuola Primaria.
Inoltre:
1) viaggi di integrazione culturale per più giorni: hanno finalità
essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, naturalistici,
monumentali, culturali , folcloristici, sportivi o altro, ovvero di
partecipazione a manifestazioni o concorsi; le relative proposte
dovranno essere presentate entro e non oltre la data stabilita ed
essere approvate dal Consiglio d’Istituto.
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Art. 3 – Riferimenti operativi
a) Le uscite a piedi sono consentite ogni volta che l’insegnante lo ritenga
opportuno per lo svolgimento dell’attività didattica, per queste uscite
deve essere richiesta autorizzazione ai genitori con validità annuale
all’inizio dell’anno scolastico.
b) Per le visite ai musei deve essere limitato il numero dei partecipanti. Gli
accompagnatori dovranno avere una lista nominativa dei partecipanti,
se richiesta, con il visto di autorizzazione del Dirigente Scolastico da
rilasciare all’entrata di ogni singolo museo.
c) Tutti i partecipanti devono essere assicurati contro gli infortuni: gli
alunni vengono assicurati all’inizio dell’anno;
d) La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita solo
in casi particolari; a condizione che non comporti oneri a carico del
bilancio dell’istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle
attività programmate per gli alunni (art. 4 comma 3 C.M. del
14.10.1992). Tale criterio è valido solo per le visite di più giorni ; i
genitori che parteciperanno alle attività didattiche dovranno essere
forniti di assicurazione personale.
e) I genitori devono essere informati dell’ora di partenza, di rientro,
dell’itinerario, degli eventuali recapiti telefonici.
f) I genitori devono rilasciare autorizzazione scritta che verrà raccolta dai
docenti accompagnatori e conservata agli atti della classe.
g) E’ necessaria la partecipazione di almeno i due terzi degli alunni, anche
se è auspicabile la presenza totale degli alunni interessati.
h) Per gli alunni della scuola dell’obbligo, si fa presente quanto segue: sia
per il monoennio che per i successivi bienni della scuola primaria
l’ambito territoriale può essere allargato all’intera regione. Ovviamente,
tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo
connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi ( in particolare per la
scuola dell’infanzia) e con l’opportunità di far conoscere in maniera
prioritaria il proprio territorio non escludendo comunque la possibilità di
raggiungere altra regione. Per la scuola dell’ Infanzia, sulla base delle
proposte avanzate dai collegi dei docenti nell’ambito della
programmazione didattico - educativa, i consigli d’istituto potranno
deliberare l’effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri
adeguati in relazione all’età dei bambini, avendo cura di predisporre,
ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini
medesimi (art. 5 comma 4 C.M. 291).Per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado è prevista la possibilità di viaggi articolati in
più giorni con itinerari che superano il confine regionale purché
opportunamente motivati.
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i) I viaggi e le visite devono avere l’approvazione dei Consigli di
Interclasse, del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto.
j) E’ fatto divieto di effettuare viaggi d’istruzione nell’ultimo mese di
scuola. Si può derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi ad
attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività
all’aperto che non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte
prima della tarda primavera.
k) Si raccomanda di evitare i periodi di maggiore affollamento turistico e i
giorni prefestivi.
l) Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di
almeno un accompagnatore ogni 15 alunni; qualsiasi altra variazione
e/o integrazione a quanto sopra riportato sarà oggetto di delibera del
Consiglio d’Istituto. Quindi gli accompagnatori devono essere almeno 1
ogni 15 alunni e 1 o più ogni 2 portatori di alunni diversamente abili.
m) E’ preferibile l’uso dei servizi pubblici. Nella scelta di una ditta di
autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui all’art. 34 del
D.M. 01 febbraio 2001 n° 44 che prevede tra l’altro l’acquisizione agli
atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate. Quindi:
a. effettuare la gara di appalto;
b. avere un’assicurazione dalla ditta appaltatrice:
1. in merito all’autorizzazione regionale all’autista, al mezzo
meccanico, all’assicurazione (dichiarazione scritta);
2. che la ditta si renda disponibile in toto dell’osservanza delle
norme di legge nella organizzazione del viaggio,
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali
omissioni o inadempienze;
3. che la ditta sia in possesso, in caso di viaggio effettuato con
automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle
vigenti disposizioni in materia di circolazione di autoveicoli
(art.9 punto 7).
n) le visite guidate saranno a carico dei genitori degli alunni. Si autorizza
l’Istituto Comprensivo a intervenire, su segnalazione degli insegnanti, a
favore di alunni in particolare difficoltà.
m) Per la Scuola Secondaria di primo grado durante le gite scolastiche è
consentito l’uso del cellulare solo per comunicazioni brevi e/o urgenti ai
familiari. Non è consentito invece l’uso dell’ I- pod, del CD audio
portatile, Mp3 , Mp4, tablet e similari.
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Sono parte integrante del presente Regolamento d’Istituto i seguenti
allegati:
- Regolamento di disciplina
- Patto educativo di corresponsabilità
CONCLUSIONE
Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si
rimanda alla normativa vigente.
Il Dirigente Scolastico
( Dott.ssa Monica Cicalini)
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Regolamento-Istituto-2014-2015 - Istituto Statale Comprensivo