Lo scambio di emissioni dei gas
effetto serra nel trasporto aereo
VII Corso di Formazione Giuridico - Amministrativa
“IL COMPARTO AEROSPAZIALE NEL SISTEMA DUALE”
III Sessione – Le novità giurisprudenziali
Roma, 15 dicembre 2012
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
1
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
I cambiamenti climatici …
•
Temperature medie crescenti ed eventi meteorologici estremi quali
grosse siccità ed inondazioni hanno caratterizzato gli scenari climatici
degli ultimi 20 anni.
•
Seppur ieri con qualche difficoltà,oggi la maggior parte della comunità
scientifica
internazionale
riconosce
nell’innalzamento
della
concentrazione atmosferica dei gas ad effetto serra una delle principali
cause di tali cambiamenti. Tra i principali gas ad effetto serra vi sono
l’anidride carbonica, il protossido di azoto ed il metano.
•
Pur esistendo in natura i gas ad effetto serra, è al loro aumento
associato con emissioni da attività antropiche che vengono attribuiti i
cambiamenti climatici.
•
Le attività antropiche maggiormente coinvolte sono le attività
energetiche di combustione di combustibili fossili ma anche i processi
industriali.
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
2
CONTESTO DI RIFERIMENTO
… hanno attivato risposte dei governi…
•
Elemento caratterizzante del fenomeno dei gas serra è che i loro effetti
di alterazione della temperatura terrestre si manifestano a prescindere
dal luogo d’emissione dei gas.
•
L’approccio è quindi arginare il problema limitando le quantità di gas
serra immesse in atmosfera dai sistemi economici mondiali.
•
La prima risposta ai cambiamenti climatici è stata la Convenzione sui
Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC) nell’ambito della
quale si mirava a stabilizzare la concentrazione atmosferica dei gas
serra.
•
Per avviare operativamente l’implementazione della UNFCCC è stato
sviluppato il Protocollo di Kyoto.
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
3
PROTOCOLLO DI KYOTO
I principali elementi…
•
L’individuazione di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra
attraverso l’assegnazione di quote d’emissione a livello nazionale
per i paesi industrializzati.
•
La definizione di un sistema di monitoraggio del raggiungimento degli
obiettivi posti insieme ad un sistema sanzionatorio internazionale.
•
Nel raggiungimento degli obiettivi, in alternativa alla riduzione delle
emissioni nazionali, la possibilità di aumentare le proprie quote
attraverso l’acquisto di quote vendute da altri Stati o l’ottenimento di
crediti generati da progetti di riduzione delle emissioni nei paesi in via
di sviluppo.
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
4
LE AZIONI DELLA UNIONE EUROPEA
Nel 2009 è stato definitivamente approvato il c.d. “pacchetto 20-20-20”, o
Green Package, ovvero le misure di politica energetica e ambientale
finalizzate a raggiungere simultaneamente, nel 2020, l’obiettivo di:
•
Riduzione dei consumi del 20% (efficienza energetica);
•
Sviluppo delle fonti rinnovabili (20% sul totale dei consumi di
energia con un minimo del 10% per l’utilizzo di biocombustibili nel
trasporto);
•
Riduzione delle emissioni di gas climalteranti (– 20% rispetto al
livello del 1990). ).
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
5
LE AZIONI DELLA UNIONE EUROPEA
Il Green Package è articolato in quattro Direttive:
•
Direttiva che istituisce obiettivi nazionali vincolanti riguardanti l’aumento della
percentuale di fonti rinnovabili nell’ambito del mix energetico (Direttiva
2009/28/CE);
•
Direttiva che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei
gas ad effetto serra nella Unione Europea (EU ETS) (Direttiva 2003/87/CE e
smi);
•
Decisione sulla “condivisione degli oneri” che fissa obiettivi nazionali vincolanti
per le emissioni dei settori che non rientrano nel sistema EU ETS comunitario
(Decisione della Commissione europea del 24 dicembre 2009 che determina, a
norma della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un
elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio);
•
Direttiva che istituisce un quadro giuridico finalizzato a garantire un utilizzo sicuro
e compatibile con l’ambiente delle tecnologie di cattura e stoccaggio dell’anidride
carbonica (Direttiva 2009/31/CE).
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
6
COSA PREVEDE LA DIRETTIVA 2003/87/CE
A partire dal primo periodo di assegnazione (2005 – 2007) gli impianti
fissi ricadenti nei settori industriali interessati operano in un contesto
che prevede:
•
Un’Autorizzazione all’emissione di gas serra;
•
Un Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione (Piano di Monitoraggio)
approvato dalla ANC che deve indicare le modalità con cui il gestore determina le
proprie emissioni di gas serra;
•
Un Piano di Assegnazione che prevede assegnazioni gratuite di Quote
d’emissioni a ciascun impianto; ogni quota da diritto al rilascio di una tonnellata
di biossido di carbonio equivalente;
•
Una posizione sul Registro Quote in cui avvengono tutte le operazioni sulle
quote da parte di figure designate dalla Azienda;
l’Obbligo di rendere, entro il mese di aprile, un numero di quote (o diritti)
d’emissione pare alle emissioni di gas serra rilasciate durante l’anno solare
precedente e certificate da un soggetto terzo accreditato.
Questo contesto è rimasto sostanzialmente invariato anche nel secondo periodo di
allocazione (2008 – 2012).
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
•
7
IL CICLO DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
Rendicontazione anno
solare N
L’operatore è libero di
effettuare operazioni di
trading sulle quote
Entro 30 aprile restituzione
alla ANC un numero di
quote pari a quelle
certificate anno N
Entro febbraio anno N + 1
vengono trasferite nella
posizione del conto le
assegnazioni anno corrente
Entro 31 marzo comunicare
alla ANC i dati certificati
delle emissioni dell’anno N
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
8
LA DIRETTIVA 2003/87/CE NEL TRASPORTO AEREO
•
Il 24 Ottobre 2008 il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno adottato
la Direttiva 2008/101/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di
includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di
scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra. (recepita con il
D.Lgs 257/2010).
•
Tutti gli operatori che esercitano una delle attività di trasporto aereo
elencate nell’allegato I della Direttiva sono inclusi nel sistema
comunitario di scambio delle quote di emissione (tutti i voli in arrivo ed in
partenza dagli aeroporti della UE, con l’esclusione dei voli esenti come
indicati nel suddetto allegato).
•
Sono stati definiti moduli standard specifici per il Piano di Monitoraggio
e la Comunicazione gestiti dalla ANC (Comitato nazionale per la
gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione
delle attività di progetto del protocollo di Kyoto – di seguito
Comitato).
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
9
ASSEGNAZIONE QUOTE NEL TRASPORTO AEREO
•
Il Comitato ha adottato la Deliberazione 10/2011 e la Deliberazione n.
15/2011 recanti le modalità per la presentazione della domanda da parte
degli operatori aerei delle quote di emissioni a titolo gratuito. Per il
periodo compreso tra il 1 Gennaio 2012 ed il 31 Dicembre 2012 e per
il periodo che ha inizio a partire dal 1 Gennaio 2013, la domanda è
stata trasmessa secondo il formato elettronico standard predisposto dal
Comitato corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro per le
attività di trasporto aereo svolte nell’anno 2010, monitorati, verificati
e comunicati secondo specifiche modalità.
•
Il 26 Settembre 2011 la Commissione UE ha adottato la Decisione
2011/638/UE, che ha stabilito i parametri di riferimento per il calcolo
delle quote di emissione gratuite da assegnare agli operatori aerei per il
periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012 e per il
periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2020
(0,000679695907431681 quote per tonnellata-chilometro)
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
10
ASSEGNAZIONE QUOTE NEL TRASPORTO AEREO
tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante
dove:
• “distanza” è la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e
l’aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di
95 km;
•
“carico pagante” è la massa totale di merci, posta e passeggeri
trasportata.
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
11
ASSEGNAZIONE QUOTE NEL TRASPORTO AEREO
•
Sulla base dei parametri fissati dalla Commissione europea e delle
domande pervenute, il Comitato ha calcolato la quantità di quote da
assegnare a titolo gratuito per entrambi i periodi di riferimento agli
operatori aerei amministrati dall’Italia aventi diritto.
•
Il 29 dicembre 2011 è stata approvata la Deliberazione 36/2011 relativa
all’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori
aerei ai sensi dell’Art. 3-sexies del D. Lgs. 216/2006, come modificato
dal D. Lgs. 257/2010.
All’interno degli allegati 1 e 2 della citata Deliberazione sono riportate le
quote determinate per ciascun operatore avente diritto,
rispettivamente in riferimento al 2012 ed al periodo 2013-2020.
•
•
La prima restituzione delle quote deve essere effettuata dagli
operatori aerei amministrati dall’Italia entro il 30 Aprile 2013, in
riferimento alle emissioni prodotte nel corso del 2012.
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
12
EVOLUZIONE QUADRO DI RIFERIMENTO
I & II
Periodo allocazione
III
Periodo di allocazione
(2013 – 2020)
CAP Nazionale
CAP fisso nel periodo
3 + 5 anni di periodo
Limitata la vendita all'asta (< 4 %)
Allocazione gratuita per industria e produzione energia
elettrica
Assegnazione gratuita basata sulle emissioni a livello di
impianto
Assegnazione gratuita basata sulle emissioni storiche
Riferimenti:
• Direttiva 2003/87/EC
• Piani di allocazione nazionale
• Approvazione Piani Nazionali
• Decisione allocazione nazionale
CAP a livello europeo
CAP con riduzione annuale
8 di periodo
Principio asta fondamentale
Meccanismo transitorio di assegnazione gratuita
per le emissioni industriali (non per la produzione
di elettricità)
Allocazione gratuita basata su fattori specifici a livello di
prodotto
Allocazione gratuita calcolata attraverso benchmarks
Riferimenti:
• Revisione Direttiva 2003/87/EC
• Misure di attuazione a livello comunitario
(CIMs)
• Misure nazionali di implementazione
(NIMs)
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
13
EVOLUZIONE QUADRO DI RIFERIMENTO
•
La direttiva ETS applicata al settore aereo comprendeva tutti i voli
in arrivo o in partenza da un aeroporto europeo, con l’obbligo
innanzitutto di tenere una contabilità delle emissioni e in secondo luogo
di partecipare al meccanismo ETS.
•
Paesi terzi come gli Stati Uniti, la Russia e la Cina hanno tuttavia
fortemente protestato contro questa decisione.
•
Pertanto la Commissione ha esentato temporaneamente i voli non
europei dall’Emission Trading Scheme (ETS) in attesa dello sviluppo
delle negoziazioni in corso in ambito International Civil Aviation
Authority (ICAO), che prevedono una presa di posizione entro
l’autunno 2013.
•
La Direttiva continuerà ad applicarsi a tutti i voli all'interno e tra i
30 paesi europei nell'ambito del sistema ETS.
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
14
EVOLUZIONE QUADRO DI RIFERIMENTO
•
Relativamente al periodo di applicazione 2013 – 2020 del sistema ETS
al settore aereo, ovvero a partire dal 1 Gennaio 2013, entrerà in vigore il
nuovo Regolamento 601/2012 della Commissione europea in
materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni dei gas
ad effetto serra ai sensi della Direttiva.
•
Gli operatori aerei amministrati dall’Italia saranno pertanto tenuti a
presentare nuovi piani di monitoraggio ed a monitorare le emissioni
ed i dati sulle tonnellate-chilometro ai sensi del sopracitato nuovo
Regolamento.
Dott. ing. Pierluigi Pireddu
15
Scarica

Comune di Colleferro Assistenza per la gestione degli interventi di