I COMMENTI DI ISTITUTO AMBIENTE EUROPA AL D. Lgs. 81/08 (“TESTO UNICO”)
15 – L’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI NEL DECRETO LEGISLATIVO
81/08
15 – L’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI NEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08
di Attilio Pagano – Psicologo del Lavoro e formatore
1. La definizione di “addestramento” nel Decreto Legislativo 81/08
Tra le attività che il datore di lavoro, o la persona da esso delegata, deve mettere in atto per consentire a
ciascun lavoratore un esercizio consapevole (e di conseguenza responsabile) della componente discrezionale
del proprio ruolo, il Decreto Legislativo 81/08 riconosce all’addestramento un notevole rilievo. Il decreto
infatti richiama l’addestramento in numerose norme molte delle quali stabiliscono obblighi, per la cui
eventuale violazione sono previste sanzioni.
Di particolare importanza, per il loro carattere generale, sono la definizione di “addestramento” riportata
nell’art. 2, le specificazioni sull’addestramento riportate nell’art. 37, comma 5 e il richiamo alle esigenze di
addestramento nel Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28, comma 2, let. f):
• L’art. 2, “Definizioni”, alla lettera cc) così definisce l’addestramento: “complesso delle attività dirette a
fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.
•
•
Il concetto chiave di questa definizione sembra stare nelle parole “complesso delle attività”. Per il
legislatore, l’addestramento non si esaurisce in una attività singola, ma richiede la programmazione e
l’attuazione di un “complesso” di attività. Vedremo che questa definizione ha un risvolto teorico (relativo
all’apprendimento) e uno operativo (relativo al grado di verosimiglianza delle condizioni di
addestramento) molto importanti.
Il comma 5 dell’art. 37 stabilisce che “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di
lavoro”. Queste specifiche meritano una particolare attenzione perché presentano qualche insidia.
Occorre una riflessione sul significato di “persona esperta” e “sul luogo di lavoro”:
− non sarebbe corretto riconoscere come “persona esperta” chi abbia soltanto iper-appreso la modalità
di comportamento corretta nelle condizioni standard. Per dire che una persona è esperta al punto di
potere addestrare altri, è importante che dimostri di essere anche in grado di adottare diverse
strategie comportamentali al variare delle condizioni operative. Inoltre, per identificare un buon
“addestratore”, non andrebbero trascurate le competenze relazionali, comunicative e motivazionali;
− “sul luogo di lavoro” andrebbe inteso come “anche sul luogo di lavoro”. Ci sono numerose occasioni
in cui è necessario assicurare, almeno nelle prime prove di addestramento, un ambiente protetto
(simulazioni). In questi casi, le prove in ambiente reale (sul luogo di lavoro) vanno previste dopo che
il lavoratore abbia almeno acquisito le minime capacità per operare in sicurezza.
Il comma 2 dell’art. 28 definisce i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi. Tra questi
contenuti è previsto che ci sia “l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori
a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento”.
Il rapporto tra il rischio e le competenze della persona emerge qui con evidenza, ma anche con una
certa complessità di pensiero. Il rischio (non il pericolo) non è una caratteristica “oggettiva” del mondo
intorno a noi, ma è una qualità emergente dalla interazione tra i punti di pericolo e le attività che gli
uomini svolgono. In questo senso, già nella stessa valutazione del rischio va considerata la competenza
delle persone che interagiscono con i pericoli. A maggior ragione, quindi, nel DVR andranno individuate
le attività che, comportando interazione con punti di pericolo, richiedono per una gestione e riduzione
del rischio, il possesso di competenze da parte degli operatori. L’addestramento è uno dei fattori di
garanzia che gli operatori possiedano le competenze individuate come necessarie per gestire e ridurre il
rischio.
2. Addestramento e teorie dell’apprendimento
Anche se l’addestramento è un complesso di attività finalizzato prevalentemente allo sviluppo delle capacità,
non si può progettarlo e realizzarlo prescindendo dall’intervento sulle conoscenze e sugli atteggiamenti.
Nei primi decenni del novecento, dominava una concezione dell’apprendimento come esito dell’associazione
di rinforzi positivi a risposte giuste e/o di punizioni a riposte sbagliate (teoria del condizionamento stimolo
risposta). Quell’approccio viene definito comportamentista perché assume che solo il comportamento
osservabile può essere oggetto di studio scientifico. In quella prospettiva, i processi percettivi e cognitivi di
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ogni individuo erano considerati una sfera privata e inaccessibile a metodi di studio scientifico e, pertanto,
venivano esclusi dall’area di interesse della psicologia e delle corrispondenti applicazioni, come, a esempio, la
progettazione di attività di apprendimento.
Sulla base di questi presupposti vennero elaborati metodi di istruzione e addestramento basati sulla
presentazione al soggetto di determinati stimoli o compiti e sulla correzione delle risposte “sbagliate” o sul
rinforzo di quelle “giuste”. È evidente che un simile approccio può funzionare se si opera in un set limitato di
compiti e situazioni operative molto standardizzati e, soprattutto, totalmente previsti dal progettista
dell’apprendimento.
Oggi, proprio per la ineliminabile difficoltà di prevedere anticipatamente la totalità delle situazioni operative,
si riconosce che gli approcci meramente comportamentisti non sono adeguati allo sviluppo di efficaci
capacità. Occorre una teoria dell’apprendimento che tenga anche conto della necessità di percepire le
mutevoli caratteristiche del contesto operativo e di processare cognitivamente il significato delle eventuali
variazioni rispetto alle condizioni standard.
Anche in questo senso, l’addestramento è un “complesso”’ di attività che perseguono non soltanto obiettivi
di apprendimento nell’area del “sapere fare”, ma anche nelle aree del “sapere” e del “sapere essere”.
Per queste ragioni, l’addestramento è un componente che va intergrato nei processi formativi. Non c’è
possibilità di sviluppare un adeguato “sapere fare” senza agire anche sulle conoscenze e capacità percettive.
Ma il rapporto tra lo sviluppo delle conoscenze e lo sviluppo delle capacità è bidirezionale: entrambi si
sostengono reciprocamente. Di ciò ne porta una conferma anche la norma di legge. A esempio, l’art 227
riconosce l’addestramento anche come un’occasione per dare informazioni adeguate (sviluppo delle
conoscenze) sulle sostanze pericolose.
3. Le caratteristiche di un addestramento “specifico” e “adeguato”
L’addestramento è presente in almeno 16 articoli del D. Lgs. 81/08 o punti degli allegati. In alcuni di queste
norme, l’addestramento è qualificato come “specifico” e adeguato”.
Bisogna chiedersi: specifico rispetto a che cosa e adeguato per quali scopi?
La lettura dell’art. 77 (sui DPI) e dell’art. 116 (sui lavori in quota) sembra indicare un significato di
“specifico” come dell’addestramento che avviene in ambienti e con l’uso di attrezzature e di dispositivi
identici o simili a quelli delle mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori in addestramento. Generalizzando, si
può dire che è specifico un addestramento che viene progettato e realizzato come simulazione (la più
realistica possibile) delle situazioni operative che i lavoratori dovranno affrontare. Questo aspetto è
esplicitato dall’allegato XXI (..requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi), il cui punto 4.3 è proprio dedicato alla metodologia
didattica e che dice: ”gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano essere ricreate
condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro”. Dunque, la somiglianza tra il
contesto di apprendimento e il contesto lavorativo costituisce il criterio principale della specificità
dell’addestramento.
Ma occorre prestare attenzione alle implicazioni di questa somiglianza: almeno nelle prime fasi
dell’addestramento, occorrerà fare svolgere le operazioni con molte semplificazioni e protezioni. A esempio,
si potrà chiedere di svolgere le operazioni assegnate senza considerare il fattore tempo, ovvero senza esibire
sin dall’inizio dell’apprendimento una prestazione veloce come quella che verrà richiesta nella situazione
lavorativa reale. Il ritmo di svolgimento del compito durante l’addestramento, come gli altri aspetti del
contesto ambientale in cui deve avere luogo la prestazione lavorativa, dovrà essere assimilato alle richieste
operative in modo progressivo. Proprio il progressivo avvicinamento alle richieste operative costituisce il
complemento essenziale per la specificità dell’addestramento. Specificità significa allora “progressivo
avvicinamento alle reali condizioni operative”.
Ne consegue che l’addestramento è un “complesso di attività” (art. 2) perché si tratta di una ripetizione di
prove. Infatti, una sola prova risulterebbe o troppo semplice (per esigenze di protezione) e quindi non
abbastanza realistica, oppure troppo completa (per esigenze di verosimiglianza) e, quindi, non protetta.
Un esempio può chiarire meglio questo punto importante. Le prove di evacuazione (che sono uno dei più
diffusi casi di addestramento) devono avvenire con il preavviso o senza? La risposta migliore è che devono
avvenire con preavviso nelle prime occasioni, almeno fino a quando si abbia la conferma che gli aspetti
testabili con una prova di evacuazione con preavviso siano stati tutti confermati dallo svolgimento della
prova in modo soddisfacente: verifica che tutti hanno riconosciuto il segnale di evacuazione, che tutti sono
usciti dall’edificio e hanno raggiunto il punto di ritrovo assegnato. In queste prime fasi dell’addestramento, la
tempestività dell’uscita dall’edificio non è un parametro da rilevare. Ma quando le prove confermano che le
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persone riconoscono il segnale, escono dall’edifico e sanno dove ritrovarsi, allora si può passare a prove
senza preavviso per testare la tempestività dell’evacuazione e altri aspetti cruciali in una situazione di vera
emergenza.
Analogamente, si potranno progettare le ripetizioni delle prove di addestramento per tutte le necessità
dall’uso delle macchine, alla manipolazione delle sostanze, all’impiego dei DPI.
Anche la caratteristica di “adeguato” emerge dalla concezione dell’addestramento come “complesso di
attività”.
Per quanto ben progettato, l’addestramento, sia nelle condizioni operative che in quelle di emergenza, non
potrà, per definizione, che essere riferito a situazioni prevedibili. Ma le persone dovrebbero essere preparate
e addestrate a fronteggiare anche situazioni non dettagliatamente o completamente previste. In questo
senso, l’addestramento non consiste solo nell’eseguire una serie di operazioni con modalità preordinate, ma
anche, forse soprattutto, nell’esaminare la situazione e nel decidere la strategia di fronteggiamento.
Chiaramente questa concezione dell’addestramento punta ad integrare prove che sviluppano le capacità
esecutive, anche con prove che sviluppano il controllo delle funzioni percettive, cognitive ed emotive.
4. Estratto e quadro sinottico delle norme del D. Lgs.81/08 in tema di addestramento
“Indirizzo” della norma
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
Articolo 2 Definizioni
Articolo 18 Obblighi del
datore di
lavoro e del
dirigente
1. Ai fini ed agli effetti delle
disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per:
(…)
cc) «addestramento»: complesso
delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso
corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale, e le
procedure di lavoro;
(…)
1. Il datore di lavoro, che esercita le
attività di cui all’articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono:
(…)
e) prendere le misure appropriate
affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni
e specifico addestramento accedano
alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
(…)
l) adempiere agli obblighi di
informazione, formazione e
addestramento di cui agli articoli 36
e 37;
(…)
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Sanzione
corrispondente
Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con
l’arresto da 2 a 4 mesi o con
l’ammenda da 800 a 3.000
euro.
Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con
l’arresto da 4 a 8 mesi o con
l’ammenda da 2.000 a 4.000
euro.
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15 – L’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI NEL DECRETO LEGISLATIVO
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Articolo 20 .
Obblighi dei
lavoratori
Articolo 28 Oggetto della
valutazione dei
rischi
Articolo 37 Formazione dei
lavoratori e dei
loro
rappresentanti
2. I lavoratori devono in particolare:
(…)
h) partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
(…)
2. Il documento di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione, deve
avere data certa e contenere:
(…)
f) l’individuazione delle mansioni
che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza,
adeguata formazione e
addestramento.
4. La formazione e, ove previsto,
l’addestramento specifico devono
avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di
lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione
di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento
di mansioni;
c) della introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato
da persona esperta e sul luogo di
lavoro.
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I lavoratori sono puniti con
l’arresto fino a un mese o con
l’ammenda da 200 a 600
euro.
Il datore di lavoro è punito
con l’arresto da quattro a otto
mesi o con l’ammenda da
5.000 a 15.000 euro.
Si applica la pena dell’arresto
da sei mesi a un anno e sei
mesi, se la violazione è
commessa:
a) nelle aziende di cui
all’articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f;
b) in aziende in cui si
svolgono
attività
che
espongono i lavoratori a
rischi biologici di cui
all’articolo 268, comma 1,
lettere c) e d), da
atmosfere
esplosive,
cancerogeni mutageni, e
da
attività
di
manutenzione, rimozione
smaltimento e bonifica di
amianto;
c) per le attività disciplinate
dal titolo IV caratterizzate
dalla compresenza di più
imprese e la cui entità
presunta di lavoro non sia
inferiore a 200 uominigiorno.
Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con
l’arresto da 4 a 8 mesi o con
l’ammenda da 2.000 a 4.000
euro, in combinato disposto
con l’art. 18, comma 1, let. l).
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TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
TITOLO IV – CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI
CAPO II – NORME PER
LA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI SUL
LAVORO
NELLE COSTRUZIONI E
NEI LAVORI IN QUOTA
Articolo 116 Obblighi dei
datori di lavoro
concernenti
l'impiego di
sistemi di
accesso e di
posizionamento mediante
funi
TITOLO VI –
MOVIMENTAZION
E MANUALE DEI
CARICHI
CAPO I –
DISPOSIZIONI
GENERALI
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Articolo 169 Informazione,
formazione e
addestramento
Articolo 77 Obblighi del
datore di
lavoro
Articolo 78 Obblighi dei
lavoratori
4. Il datore di lavoro:
(…)
h) assicura una formazione
adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico
addestramento circa l’uso corretto e
l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è
indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del
decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475, appartenga alla terza
categoria;
b) per i dispositivi di protezione
dell’udito.
1. In ottemperanza a quanto
previsto dall’articolo 20, comma 2,
lettera h), i lavoratori si
sottopongono al programma di
formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei
casi ritenuti necessari ai sensi
dell'articolo 77 commi 4, lettera h),
e 5.
2. In ottemperanza a quanto
previsto dall’articolo 20, comma 2,
lettera d), i lavoratori utilizzano i
DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e
alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente
organizzato ed espletato.
3. La formazione di cui al comma 2
ha carattere teorico-pratico e deve
riguardare:
(…)
b) l'addestramento specifico sia su
strutture naturali, sia su manufatti;
(…)
2. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori l’addestramento adeguato
in merito alle corrette manovre e
procedure da adottare nella
movimentazione manuale dei
carichi.
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Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con
l’arresto sino a 2 mesi o con
l’ammenda da 500 a 2.000
euro.
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CAPO I – PROTEZIONE DA
AGENTI CHIMICI
ALLEGATO XXXIII
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI
ALLEGATO XXI
SOGGETTI FORMATORI, DURATA,
INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI
DEI CORSI DI FORMAZIONE
TEORICO-PRATICO PER
LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI
DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO
MEDIANTE FUNI (art. 10 bis
comma 4 del Titolo 100)
ALLEGATO I
GRAVI VIOLAZIONI
AI FINI
DELL’ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI
SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITA’
IMPRENDITORIALE
TITOLO IX – SOSTANZE
PERICOLOSE
15 – L’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI NEL DECRETO LEGISLATIVO
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Articolo 227 Informazione e
formazione per
i lavoratori
2. Il datore di lavoro assicura che le
informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al
risultato della valutazione del rischio
di cui all’articolo 223. Tali
informazioni possono essere
costituite da comunicazioni orali o
dalla formazione e
dall’addestramento individuali con il
supporto di informazioni scritte, a
seconda della natura e del grado di
rischio rivelato dalla valutazione del
rischio;
Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con
l’arresto da 4 a 8 mesi o con
l’ammenda da 2.000 a 4.000
euro.
“sospensione dell’attività
imprenditoriale”.
Violazioni che
espongono a
rischi di
carattere
generale
4.3
METODOLOGIA
DIDATTICA
FATTORI
INDIVIDUALI
DI RISCHIO
•
•
•
(…)
Mancata formazione ed
addestramento
(…)
Inoltre, data la specificità della
formazione, le prove pratiche e gli
addestramenti dovranno essere
effettuati in siti ove possano essere
ricreate condizioni operative simili a
quelle che si ritrovano sui luoghi di
lavoro e che tengano conto della
specifica tipologia di corso.
Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con
l’arresto sino a 2 mesi o con
l’ammenda da 500 a 2.000
euro.
Fatto salvo quanto previsto dalla
normativa vigente in tema di tutela
e sostegno della maternità e di
protezione dei giovani sul lavoro, il
lavoratore può correre un rischio
nei seguenti casi:
• (…)
• insufficienza o inadeguatezza
delle conoscenze o della
formazione o
dell’addestramento
• (…)
Per commenti e richieste di informazioni scrivere una mail a
[email protected]
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