S E N T . N . 2 4 1 / 2 0 1 4 R E P U B B L I C A I N N O M E D E L P O P O L O C O R T E L A I T A L I A N A D E I I T A L I A N O C O N T I SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA composta dai seguenti magistrati: Claudio GALTIERI Presidente Eugenio MUSUMECI Giudice relatore Giuseppina VECCIA Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n° 27942 del registro di segreteria, proposto dalla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale C O N T R O GRANALDI Nicola, nato a Martina Franca (TA) il 30 maggio 1964 e residente a Lecco in corso Bergamo n° 104, codice fiscale GRNNCL64E30E986F, non costituito in giudizio. § F A T T O § E § D I R I T T O 1. Con atto di citazione depositato il 23 gennaio scorso la Procura regionale ha convenuto in giudizio Nicola Granaldi, maresciallo capo della Guardia di Finanza, il quale con sentenza n° 2446/2005 era stato condannato dal tribunale di Milano alla pena di due anni di reclusione (con sospensione condizionale, nonché con interdizione dai pubblici uffici per una durata identica a 1 Giudizio 27942 quella della pena principale) per il reato di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, commesso in concorso con il collega Alberto Fantuzzi (avente il grado di vicebrigadiere). Per tale reato, previsto e punito dal quarto comma dell'art. 322 c.p., con sentenza n° 3067/2007 la corte d’appello di Milano aveva poi ridotto la pena detentiva ad un anno e quattro mesi: misura infine confermata dalla Corte di cassazione, con sentenza n° 22947/2008. Secondo la prospettazione accusatoria il 5 luglio 2001, al termine di un’ispezione presso un centro estetico a Milano, il Granaldi e il Fantuzzi avevano evidenziato a Stefano Porta, titolare del suddetto esercizio commerciale, che essi avevano consapevolmente evitato di verbalizzare asseriti illeciti tributari in dipendenza dei quali sarebbe altrimenti risultata applicabile una sanzione di dieci o addirittura di ottanta milioni di lire; e, in tal guisa, avrebbero indotto il Porta stesso a prometter loro il pagamento di una somma di denaro. La quale era quindi stata concordata, dapprima mediante colloqui de visu e poi tramite conversazioni telefoniche, in un importo oscillante fra i due e i tre milioni di lire: che però, materialmente, il Porta aveva infine deciso di non sborsare. In relazione a tale vicenda la Procura chiede quindi il risarcimento sia del danno all'immagine, quantificato nella misura di € 3.000 (oltre agli interessi legali ed alle spese per l’indagine amministrativa); sia del danno per lite temeraria, alla luce della 2 Giudizio 27942 disponibilità transattiva manifestata dal Granaldi nelle deduzioni all’invito e però non tradottasi nel pagamento del quantum successivamente prospettatogli dall’ufficio inquirente. 2. Il Granaldi non si è costituito nel presente giudizio, pur essendovi stato ritualmente e tempestivamente evocato: atteso che la citazione introduttiva gli è stata notificata il 13 febbraio scorso presso il medesimo domicilio in cui egli aveva precedentemente ricevuto sia l’invito a dedurre (al quale erano corrisposte sue controdeduzioni), sia la successiva proposta di risarcimento del danno erariale rivoltagli dalla Procura attrice. 3. All’udienza del 24 settembre 2014 il giudizio è stato discusso esclusivamente dalla Procura regionale, rappresentata dal S.P.G. Antonino Grasso; e, quindi, è stato trattenuto in decisione. 4. La sussistenza del fatto materiale da cui concretamente scaturisce la responsabilità del Granaldi è stata limpidamente accertata nel giudizio penale a carico suo e del Fantuzzi. In particolare dalla sentenza penale di primo grado su richiamata (suballegato 1 all’allegato 2 della Procura regionale) risulta che in sede dibattimentale il teste Porta abbia dichiarato, venendo ivi reputato credibile con argomentazioni dalle quali in questa sede non si rinviene motivo per discostarsi, che: il 5 luglio 2001, all’esito di un controllo presso il centro estetico di cui era titolare il Porta stesso, il Granaldi ed il Fantuzzi lo avevano informato di aver rilevato “… irregolarità nella compilazione del registro dei corrispettivi …” (pag. 2) 3 Giudizio 27942 dalle quali sarebbe scaturita una sanzione di circa ottanta milioni di lire (cifra indicata dal teste nell’esame dibattimentale, a fronte di un importo di Lit. 10.000.000 da lui riferito durante le indagini preliminari); poco dopo i due finanzieri avevano invitato il Porta stesso a conferire con loro in un luogo più appartato e, mentre si recavano in un bar nonché all’interno di quest’ultimo, avevano disquisito, oltretutto senza alcuna discrezione, riguardo alla rilevante entità della sanzione comminabile al Porta ed alle possibili soluzioni (fraudolente, quale p.es. denunciare falsamente lo smarrimento del libretto del registratore di cassa aziendale: pagg. 4 e 5) mediante cui egli potesse evitare detta sanzione; una volta redatto il verbale ispettivo, nel quale i due finanzieri avevano volontariamente omesso di evidenziare alcuna violazione da parte dell’esercizio commerciale sottoposto ad ispezione, essi avevano detto al Porta di attendersi un segno concreto di “gratitudine” e, dopo aver declinato con sarcasmo una sua “offerta” di duecentomila lire, gli avevano dato appuntamento poche ore dopo, chiedendogli altresì il numero del telefono cellulare (pag. 3); a quell’appuntamento il Porta, presentatosi senza soldi e dichiaratosi incerto sul quantum del suddetto “ringraziamento”, si era sentito rivolgere una “richiesta” fra i due e i tre milioni di lire (ibidem); 4 Giudizio 27942 dopo essersi rapidamente procurato quella somma, sempre quello stesso giorno il Porta era stato contattato telefonicamente dai due finanzieri e nondimeno aveva deciso di non soddisfare le loro pretese (pag. 4). Viene pure riferito, ancora dalla sentenza penale del tribunale di Milano, che alle 14,30 di quel 5 luglio 2001 il Porta aveva ricevuto una chiamata dal telefono cellulare del Granaldi; e che lo stesso era accaduto nuovamente circa un quarto d’ora dopo (pag. 6). Mentre, una mezz’ora più tardi, era stato il Porta a telefonare all’odierno convenuto (ibidem). Né i due imputati hanno prospettato in sede penale ovvero nelle deduzioni all’invito (allegato 5 della Procura regionale) una diversa versione dei fatti fin qui descritti. 5. La circostanza che le due telefonate al Porta siano partite dal cellulare del Granaldi, il fatto che questi sia stato anche destinatario dell’ultima telefonata tra i due e, infine, il più elevato grado gerarchico rivestito dal Granaldi stesso dimostrano che, dei due finanzieri, era l’odierno convenuto a dirigere l’illecita attività fin qui descritta; e che in tale veste egli si era chiaramente accreditato agli occhi del Porta. Mentre la “visibilità” del numero di cellulare dell’odierno convenuto, ossia il non averlo secretato prima di chiamare il Porta (pag. 14), denota clamorosamente la “naturalezza” della complessiva condotta illecita del Granaldi stesso, la mancanza della sua benché minima consapevolezza riguardo all’intrinseca gravità 5 Giudizio 27942 di tale operato ed il confidare tranquillamente nell’impunità. 6. Nondimeno, nel quantificare il danno all’immagine cagionato dalla dolosa condotta del Granaldi (la quale, oltretutto, non risulta aver avuto alcun eco negli organi di informazione), occorre considerarla come foriera di conseguenze meno gravi rispetto all’ipotesi di concussione. Nel contempo, in virtù di quanto osservato al paragrafo 5, appare giustificata nei confronti dell’odierno convenuto una quantificazione di tale capitolo di danno in una misura, omnicomprensiva, più elevata rispetto a quella di € 3.000 (oltre alle spese sostenute dalla Guardia di Finanza per l’accertamento dei fatti: allegato 6 della Procura regionale) pagata in via stragiudiziale dal Fantuzzi e prospettata come congrua nelle proprie deduzioni dal Granaldi stesso. Perciò a carico di quest’ultimo, considerato che sono trascorsi oltre tredici anni dai fatti su descritti, all’attualità stimasi congruo determinare in € 4.000 il danno all’immagine cagionato alla Guardia di Finanza. 7. Non sussiste, invece, alcun danno da lite temeraria: atteso che il destinatario dell’invito permane pienamente libero, a dispetto di qualunque disponibilità eventualmente manifestata nelle proprie deduzioni, di aderire o meno alla quantificazione prospettatagli dalla Procura regionale. 8. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 6 Giudizio 27942 P la Corte dei conti, . Q . M . Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 27942, accoglie parzialmente la domanda proposta dalla Procura regionale e, per l’effetto: 1) condanna Nicola Granaldi a risarcire alla Guardia di Finanza il danno all’immagine, liquidato all’attualità in € 4.000 (quattromila), oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza; 2) pone a carico del Granaldi le spese di giustizia del presente grado, liquidate in € 265,06 (duecentosessantacinque/06) Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 24 settembre 2014. IL GIUDICE ESTENSORE IL (Eugenio Musumeci) PRESIDENTE (Claudio Galtieri) Depositato il 31/12/2014 7