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R E P U B B L I C A
I N
N O M E
D E L
P O P O L O
C O R T E
L A
I T A L I A N A
D E I
I T A L I A N O
C O N T I
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
composta dai seguenti magistrati:
Claudio GALTIERI
Presidente
Eugenio MUSUMECI
Giudice relatore
Giuseppina VECCIA
Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n° 27942 del registro di segreteria, proposto
dalla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale
C O N T R O
GRANALDI Nicola, nato a Martina Franca (TA) il 30 maggio 1964 e
residente a Lecco in corso Bergamo n° 104, codice fiscale
GRNNCL64E30E986F,
non costituito in giudizio.
§
F A T T O
§
E
§
D I R I T T O
1. Con atto di citazione depositato il 23 gennaio scorso la
Procura regionale
ha convenuto
in giudizio
Nicola Granaldi,
maresciallo capo della Guardia di Finanza, il quale con sentenza
n° 2446/2005 era stato condannato dal tribunale di Milano alla
pena di due anni di reclusione (con sospensione condizionale,
nonché con interdizione dai pubblici uffici per una durata identica a
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Giudizio 27942
quella della pena principale) per il reato di istigazione alla
corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, commesso in
concorso con il collega Alberto Fantuzzi (avente il grado di
vicebrigadiere). Per tale reato, previsto e punito dal quarto comma
dell'art. 322 c.p., con sentenza n° 3067/2007 la corte d’appello di
Milano aveva poi ridotto la pena detentiva ad un anno e quattro
mesi: misura infine confermata dalla Corte di cassazione, con
sentenza n° 22947/2008.
Secondo la prospettazione accusatoria il 5 luglio 2001, al
termine di un’ispezione presso un centro estetico a Milano, il
Granaldi e il Fantuzzi avevano evidenziato a Stefano Porta, titolare
del
suddetto
esercizio
commerciale,
che
essi
avevano
consapevolmente evitato di verbalizzare asseriti illeciti tributari in
dipendenza dei quali sarebbe altrimenti risultata applicabile una
sanzione di dieci o addirittura di ottanta milioni di lire; e, in tal
guisa, avrebbero indotto il Porta stesso a prometter loro il
pagamento di una somma di denaro. La quale era quindi stata
concordata, dapprima mediante colloqui de visu e poi tramite
conversazioni telefoniche, in un importo oscillante fra i due e i tre
milioni di lire: che però, materialmente, il Porta aveva infine deciso
di non sborsare.
In relazione a tale vicenda la Procura chiede quindi il
risarcimento sia del danno all'immagine, quantificato nella misura
di € 3.000 (oltre agli interessi legali ed alle spese per l’indagine
amministrativa); sia del danno per lite temeraria, alla luce della
2
Giudizio 27942
disponibilità transattiva manifestata dal Granaldi nelle deduzioni
all’invito e però non tradottasi nel pagamento del quantum
successivamente prospettatogli dall’ufficio inquirente.
2. Il Granaldi non si è costituito nel presente giudizio,
pur essendovi stato ritualmente e tempestivamente evocato: atteso
che la citazione introduttiva gli è stata notificata il 13 febbraio
scorso
presso
il
medesimo
domicilio
in
cui
egli
aveva
precedentemente ricevuto sia l’invito a dedurre (al quale erano
corrisposte sue controdeduzioni), sia la successiva proposta di
risarcimento del danno erariale rivoltagli dalla Procura attrice.
3. All’udienza del 24 settembre 2014 il giudizio è stato
discusso esclusivamente dalla Procura regionale, rappresentata dal
S.P.G. Antonino Grasso; e, quindi, è stato trattenuto in decisione.
4.
La
sussistenza
del
fatto
materiale
da
cui
concretamente scaturisce la responsabilità del Granaldi è stata
limpidamente accertata nel giudizio penale a carico suo e del
Fantuzzi. In particolare dalla sentenza penale di primo grado su
richiamata (suballegato 1 all’allegato 2 della Procura regionale)
risulta che in sede dibattimentale il teste Porta abbia dichiarato,
venendo ivi reputato credibile con argomentazioni dalle quali in
questa sede non si rinviene motivo per discostarsi, che:
 il 5 luglio 2001, all’esito di un controllo presso il centro
estetico di cui era titolare il Porta stesso, il Granaldi ed il
Fantuzzi lo avevano informato di aver rilevato “… irregolarità
nella compilazione del registro dei corrispettivi …” (pag. 2)
3
Giudizio 27942
dalle quali sarebbe scaturita una sanzione di circa ottanta
milioni
di
lire
(cifra
indicata
dal
teste
nell’esame
dibattimentale, a fronte di un importo di Lit. 10.000.000 da lui
riferito durante le indagini preliminari);
 poco dopo i due finanzieri avevano invitato il Porta stesso a
conferire con loro in un luogo più appartato e, mentre si
recavano in un bar nonché all’interno di quest’ultimo, avevano
disquisito, oltretutto senza alcuna discrezione, riguardo alla
rilevante entità della sanzione comminabile al Porta ed alle
possibili
soluzioni
(fraudolente,
quale
p.es.
denunciare
falsamente lo smarrimento del libretto del registratore di
cassa aziendale: pagg. 4 e 5) mediante cui egli potesse
evitare detta sanzione;
 una volta redatto il verbale ispettivo, nel quale i due finanzieri
avevano
volontariamente
omesso
di
evidenziare
alcuna
violazione da parte dell’esercizio commerciale sottoposto ad
ispezione, essi avevano detto al Porta di attendersi un segno
concreto di “gratitudine” e, dopo aver declinato con sarcasmo
una sua “offerta” di duecentomila lire, gli avevano dato
appuntamento poche ore dopo, chiedendogli altresì il numero
del telefono cellulare (pag. 3);
 a quell’appuntamento il Porta, presentatosi senza soldi e
dichiaratosi
incerto
sul
quantum
del
suddetto
“ringraziamento”, si era sentito rivolgere una “richiesta” fra i
due e i tre milioni di lire (ibidem);
4
Giudizio 27942
 dopo essersi rapidamente procurato quella somma, sempre
quello
stesso
giorno
il
Porta
era
stato
contattato
telefonicamente dai due finanzieri e nondimeno aveva deciso
di non soddisfare le loro pretese (pag. 4).
Viene pure riferito, ancora dalla sentenza penale del
tribunale di Milano, che alle 14,30 di quel 5 luglio 2001 il Porta
aveva ricevuto una chiamata dal telefono cellulare del Granaldi; e
che lo stesso era accaduto nuovamente circa un quarto d’ora dopo
(pag. 6). Mentre, una mezz’ora più tardi, era stato il Porta a
telefonare all’odierno convenuto (ibidem).
Né i due imputati hanno prospettato in sede penale
ovvero nelle deduzioni all’invito (allegato 5 della Procura regionale)
una diversa versione dei fatti fin qui descritti.
5. La circostanza che le due telefonate al Porta siano
partite dal cellulare del Granaldi, il fatto che questi sia stato anche
destinatario dell’ultima telefonata tra i due e, infine, il più elevato
grado gerarchico rivestito dal Granaldi stesso dimostrano che, dei
due finanzieri, era l’odierno convenuto a dirigere l’illecita attività fin
qui descritta; e che in tale veste egli si era chiaramente accreditato
agli occhi del Porta.
Mentre la “visibilità” del numero di cellulare dell’odierno
convenuto, ossia il non averlo secretato prima di chiamare il Porta
(pag.
14),
denota
clamorosamente
la
“naturalezza”
della
complessiva condotta illecita del Granaldi stesso, la mancanza della
sua benché minima consapevolezza riguardo all’intrinseca gravità
5
Giudizio 27942
di tale operato ed il confidare tranquillamente nell’impunità.
6. Nondimeno, nel quantificare il danno all’immagine
cagionato dalla dolosa condotta del Granaldi (la quale, oltretutto,
non risulta aver avuto alcun eco negli organi di informazione),
occorre considerarla come foriera di conseguenze meno gravi
rispetto all’ipotesi di concussione.
Nel contempo, in virtù di quanto osservato al paragrafo
5, appare giustificata nei confronti dell’odierno convenuto una
quantificazione
di
tale
capitolo
di
danno
in
una
misura,
omnicomprensiva, più elevata rispetto a quella di € 3.000 (oltre
alle spese sostenute dalla Guardia di Finanza per l’accertamento dei
fatti: allegato 6 della Procura regionale) pagata in via stragiudiziale
dal Fantuzzi e prospettata come congrua nelle proprie deduzioni dal
Granaldi stesso.
Perciò a carico di quest’ultimo, considerato che sono
trascorsi oltre tredici anni dai fatti su descritti, all’attualità stimasi
congruo determinare in € 4.000 il danno all’immagine cagionato
alla Guardia di Finanza.
7. Non sussiste, invece, alcun danno da lite temeraria:
atteso che il destinatario dell’invito permane pienamente libero, a
dispetto di qualunque disponibilità eventualmente manifestata nelle
proprie
deduzioni,
di
aderire
o
meno
alla
quantificazione
prospettatagli dalla Procura regionale.
8. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e
vengono liquidate come in dispositivo.
6
Giudizio 27942
P
la
Corte
dei
conti,
. Q . M .
Sezione
giurisdizionale
regionale
per
la
Lombardia, definitivamente pronunciando in merito al giudizio
n° 27942, accoglie parzialmente la domanda proposta dalla Procura
regionale e, per l’effetto:
1) condanna Nicola Granaldi a risarcire alla Guardia di Finanza il
danno
all’immagine,
liquidato
all’attualità
in
€
4.000
(quattromila), oltre agli interessi legali dalla data di deposito
della presente sentenza;
2) pone a carico del Granaldi le spese di giustizia del presente
grado, liquidate in € 265,06 (duecentosessantacinque/06)
Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 24 settembre 2014.
IL
GIUDICE ESTENSORE
IL
(Eugenio Musumeci)
PRESIDENTE
(Claudio Galtieri)
Depositato il 31/12/2014
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