PERSONALE MILITARE - AVANZAMENTO DI GRADO SOTTUFFICIALI
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE (EX ART. 35 LEGGE 212/1983)
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Il personale militare appartenente alla categoria dei sottufficiali incluso nei Q.A. ai fini
dell’avanzamento al grado superiore viene valutato secondo il disposto di cui all’art. 35 della Legge
212/83, ovvero vengono valutati i titoli di merito e i precedenti di carriera desumibili dalla
documentazione caratteristica sottoposta al vaglio della Commissione appositamente istituita con
D.D..
Da tale valutazione viene attribuito un punteggio di merito ad ogni valutando in modo da
stabilirne la relativa posizione nella graduatoria generale, riferita all’Aliquota di avanzamento posta
in valutazione.
Tuttavia, l’assenza dell’apporto partecipativo nel procedimento da parte del valutando da
sempre ha posto il quesito di come operi la Commissione nell’effettuare tali valutazioni soprattutto in
mancanza degli elementari canoni di trasparenza e di buon andamento partecipativo dell’attività
amministrativa. In tal senso veniva in concreto lesa la possibilità del militare di operare un giudizio
comparativo nelle scelte per l’avanzamento, stante la necessità di conoscere quali siano i criteri
generali adottati per valutare in omogeneo i titoli posseduti da questo o quell’altro militare.
Infatti, il più delle volte, l’ostentata riservatezza opposta dall’Amministrazione, di fronte a
legittimi dubbi, ha indotto il dipendente a dover necessariamente tutelare il proprio interesse legittimo
in sede giurisdizionale, come da ultimo accaduto davanti all’On. Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, che accogliendo il gravame sottoposto alla sua decisione, HA finalmente chiarito
l’obbligo per l’Amministrazione militare, al pari di ogni altra P.A., di rendere noti detti criteri da
adottarsi prima di iniziare il procedimento di valutazione.
Il ricorrente, in questo caso, ha avuto ragione del diniego oppostogli dall’Amministrazione
militare, in spregio alla insostituibile Legge 241/1990, blando tentativo di conservare quella inutile e
dannosa riservatezza sugli atti e sulle procedure concorsuali quali sono anche quelle relative agli
avanzamenti di carriera per i militari.
La questione trae origine dalla corretta lettura dell’art. 35 della Legge 212/83 dove è evidente la totale
mancanza di qualsivoglia criterio per l’attribuzione del citato punteggio, compreso da uno a trenta
punti, ai singoli complessi di elementi ovvero ad ogni singola voce in essi compresa (comma 3°), in
quanto vi è solo ed unicamente indicato il metodo di calcolo del punteggio di merito da attribuire allo
scrutinando (comma 4°).
L’Amministrazione militare sollecitata a fornire una risposta in merito, ovvero a rendere noti i
criteri adottati, ha sostenuto che “la sopraccitata Commissione, ai sensi dell’art. 33 della Legge 12
maggio 1983, n. 212, esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla
documentazione personale di ciascun sottufficiale e attribuisce a ciascuno di essi un punto di merito
secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 della predetta norma.”.
In altre parole l’Amministrazione militare ha cercato di tutelare l’ampia discrezionalità di cui
generalmente gode nelle procedure di valutazione del personale ai fini dell’avanzamento di grado,
eludendo la richiesta rivoltagli dal suo dipendente di conoscere tali criteri.
Un altra domanda contenuta nel gravame instaurato dinanzi al G.A., a seguito del diniego
opposto sempre dall’Amministrazione militare, è stata quella relativa alla possibilità o meno di
partecipare fattivamente a dette procedure di valutazione, nel senso di poter produrre atti o documenti
idonei a consentire una migliore valutazione dei titoli posseduti.
L’Amministrazione sollecitata a rispondere ha negato tale possibilità sostenendo l’inutilità
dell’apporto prodotto dal valutando attesa la tassatività dei documenti oggetto della valutazione. Di
diverso avviso è stata la decisione del Giudice adito che in particolare ha chiarito che, sebbene non
possa ritenersi accoglibile la domanda, attesa la specialità del procedimento in questione, deve
comunque osservarsi che la denegata partecipazione al procedimento amministrativo, quand’anche
fondatamente argomentabile, integra la presenza di un vizio suscettibile di riverberare conseguenze
inficianti sulla conclusiva effusione provvedimentale.
Al fine di meglio comprendere la portata innovativa della Sentenza citata, dalla cui applicazione
necessariamente l’Amministrazione può trarre concreti vantaggi in termini di correttezza e
trasparenza dell’attività che pone in essere nei confronti dei suoi dipendenti, evitando in tal modo di
alimentare il crescente contenzioso amministrativo che indubbiamente deriva dalla sua riservatezza,
pubblichiamo a seguire i principali atti prodotti dalle parti, la cui lettura rende superfluo ogni altro
chiarimento per coloro che sentono la necessità di una maggiore applicazione dei principi in tema di
trasparenza amministrativa.
Luca Marco COMELLINI
NOTA: A seguire i testi della principale documentazione risultante dagli atti di causa. Non sono state incluse i fogli di “Realata di notifica” e le “Istanze
di fissazione di udienza”, in quanto tali Atti,seppur necessari alla corretta instaurazione, sono irrilevanti ai fini della presente pubblicazione. La causa è
stata discussa dall'Appellato il giorno 14/03/2006 pertanto è ancora in attesa della pubblicazione della Decisione del Consiglio di Stato.
On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA RICORSO ex art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241
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PER:
il Maresciallo 1^ classe Elettr. Man. RADAR dell'Aeronautica Militare COMELLINI
Luca Marco: C.F. XXXXXXXXXXXXX, nato a Roma il XX.XX.XXXX, residente in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
elettivamente
domiciliato
in
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
RICORRENTE
CONTRO:
il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. domiciliato ex lege in Roma a Via dei
Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 5^
Divisione Stato Giuridico e Avanzamento in persona del Direttore della Divisione p.t.
domiciliato ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello
Stato;
lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare in persona del Capo di Stato Maggiore p.t.
domiciliato ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello
Stato;
RESISTENTI
il Maresciallo 1^ classe Elettr. Man. RADAR dell'Aeronautica Militare XXXXXXX
XXXXX residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CONTROINTERESSATO
AVVERSO e per l'ANNULLAMENTO:
il foglio nr M_D/GMIL_3-II/5/2/2005/45819 datato 18 maggio 2005 del Ministero della
Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – 2° Reparto – 5^ Divisione – Stato
Giuridico e Avanzamento Sottufficiali (notificato al ricorrente in data 07 luglio 2005), nella
parte in cui si oppone il diniego tacito alla richiesta di prendere visione ed eventualmente
estrarre copia di tutti gli atti amministrativi utilizzati ai fini della formazione della graduatoria
di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la
Legge 27 luglio 2004, n. 186 ad eccezione di quelli avverso i quali l’accesso era già stato
effettuato in data 23.03.2005 (DD n. 3346 del 06.10.2004); nonché nella parte in cui si omette
1
di indicare i criteri di valutazione, adottati dalla Commissione di cui all’art. 1-bis, comma 9
del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186; ai
fini della formazione della graduatoria di cui al medesimo articolo, adottati per l’attribuzione
dei punteggi ai singoli “complessi di elementi” di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma
dell’art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ovvero si oppone il diniego tacito alla
richiesta di conoscere i criteri utilizzati nel procedimento di valutazione degli scrutinandi per
l’assegnazione, a questi ultimi, di un punteggio compreso fra uno e trenta in relazione ai
predetti complessi di elementi di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 35 della
legge 10 maggio 1983, n. 212; nonché nella parte in cui si oppone il diniego alla
partecipazione al procedimento amministrativo, nei modi previsti dalla legge 241/90, per la
formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché ogni altro atto presupposto,
collegato, connesso e conseguente.
FATTO
L’attuale ricorrente è un integerrimo Militare che ha sempre svolto con passione e
dedizione il suo servizio all'interno dell'Aeronautica Militare tanto da essere impiegato, in
data 21.06.2004, presso l’alto Comando Logistico come addetto alla 4^ Sezione “Sistemi
Antintrusione e protezione passiva delle installazioni militari A.M.” - 2° Ufficio – 1°Reparto
– 3^ Divisione.
Con il foglio prot. n. M_D/GMIL_03-II/5/2/2004/56661 datato 08.10.2004 del
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, in
applicazione della Legge 27 luglio 2004, n. 186 di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, veniva comunicato l’elenco dei marescialli di 2^
classe che, con il D.D. n. 3346 del 06.10.2004, sono stati provvisoriamente inquadrati nel
grado di Maresciallo di 1^ classe previa valutazione ai sensi del combinato disposto dai
commi 2 e 9 dell’art. 1-BIS – TABELLA D della citata legge, tra questi veniva incluso anche
l’attuale ricorrente.
In data 18 gennaio 2005 il Maresciallo COMELLINI, con istanza indirizzata alla
competente Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto 5^ Divisione Stato
giuridico ed avanzamento sottufficiali, chiedeva:
a)
di partecipare al procedimento di cui al punto 1. del foglio
prot. n.
M_D/GMIL_03-II/5/2/2004/56661 datato 08.10.2004;
b)
di conoscere l’ufficio e la persona responsabile del procedimento di cui al punto 1.
del foglio prot. n. M_D/GMIL_03-II/5/2/2004/56661 datato 08.10.2004;
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c)
di conoscere l’ufficio in cui prendere visione degli atti di cui al punto 1. del foglio
prot. n. M_D/GMIL_03-II/5/2/2004/56661 datato 08.10.2004.
In data 08.03.2005, veniva notificato al ricorrente il foglio prot. M_D/GMIL_03II/5/2/2005/18924 datato 28.02.2005, a firma del Direttore della Divisione, con il quale:
1)
si concedeva la visione del solo decreto dirigenziale n° 3346 del 06.10.2004;
2)
si indicava il responsabile del procedimento;
3)
si negava la richiesta di partecipazione al procedimento.
In data 24.03.2005, il ricorrente, rivolgeva alla predetta Direzione Generale per il
Personale Militare – II Reparto 5^ Divisione una nuova istanza, ad integrazione della
precedente del 18.01.2005, con la quale, oltre ad esporre delle considerazioni in merito alla
questione trattata ed alla precedente nota prot n. M_D/GMIL_03-II/5/2/2005/18924 del
28.02.2005, chiedeva:
I.
di conoscere lo stato del procedimento di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28
maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186;
II.
di conoscere se alla data della domanda fosse stata costituita la Commissione di cui
all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la
Legge 27 luglio 2004, n. 186;
III.
di conoscere i criteri di valutazione, ai fini della formazione della graduatoria di cui
all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la
Legge 27 luglio 2004, n. 186, adottati per l’attribuzione dei punteggi ai singoli
“complessi di elementi” di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 35
della legge 10 maggio 1983, n. 212, ovvero il criterio utilizzato per l’assegnazione
di un punteggio compreso fra uno e trenta ai predetti complessi;
IV.
di prendere visione ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti amministrativi
utilizzati ai fini della formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del
D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n.
186 ad eccezione di quelli avverso i quali l’accesso era già stato effettuato in data
23.03.2005 (DD n. 3346 del 06.10.2004);
V.
in subordine alla domanda di cui al precedente punto III, di partecipare al
procedimento amministrativo per la formazione della graduatoria di cui all’art. 1bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27
luglio 2004, n. 186, nei modi previsti dalla legge 241/90.
In data 18.05.2005, con il foglio prot. nr. M_D/GMIL_3-II/5/2/2005/45819 il Ministero
della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – 2° Reparto – 5^ Divisione, a
3
firma del Direttore della Divisione, che con il presente atto si impugna e contesta, forniva
all’odierno ricorrente i seguenti elementi di risposta:
-
in relazione alla richiesta di cui al precedente punto III, ometteva di indicare i
criteri di valutazione, adottati dalla Commissione di cui all’art. 1-bis, comma 9 del
D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n.
186; ai fini della formazione della graduatoria di cui al medesimo articolo, adottati
per l’attribuzione dei punteggi ai singoli “complessi di elementi” di cui alle lettere
a), b) e c) del terzo comma dell’art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ovvero
di indicare il criterio utilizzato nel procedimento di valutazione degli scrutinandi
per l’assegnazione, a questi ultimi, di un punteggio compreso fra uno e trenta in
relazione ai predetti complessi di elementi di cui alle lettere a), b) e c) del terzo
comma dell’art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212;
-
in relazione alla richiesta di cui al precedente punto IV, opponeva il diniego tacito
alla visione ed eventuale estrazione di copia degli atti amministrativi utilizzati ai
fini della formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28
maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186 ad
eccezione di quelli avverso i quali l’accesso era già stato effettuato in data
23.03.2005 (DD n. 3346 del 06.10.2004);
-
in relazione alla richiesta di cui al precedente punto V, opponeva il diniego alla
partecipazione, dell’odierno ricorrente, al procedimento amministrativo, nei modi
previsti dalla legge 241/90, per la formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis,
comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27
luglio 2004, n. 186.
Tutto ciò premesso si osserva in
DIRITTO
Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, illogicità nonché carenza e/o
errore sui presupposti, palese ingiustizia. Illegittimità per violazione e falsa applicazione
della legge 07.08.1990 nr. 241;
Il tenore letterale dell’atto odiernamente impugnato rende chiaro ed innegabile il
riconoscimento, da parte dell’Amministrazione che lo ha formato, di un interesse legittimo
dell’odierno ricorrente in ordine al contenuto degli atti procedimentale ed endoprocedimentali
posti a base del procedimento amministrativo avviato nei suoi confronti, teso a determinare
l’anzianità nel grado di Maresciallo di 1^ classe, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo
1, comma 9 della legge 27 luglio 2004, n. 186.
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L’art 15, comma 1, della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 nel rinnovellare l’art. 22 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, definisce "documento amministrativo", “ … ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie
del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;”, mentre il comma
due dello stesso articolo testualmente recita: “2. L'accesso ai documenti amministrativi,
attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle
regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori
di tutela.”
Dalla lettura dell’art. 22 citato, cosi come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge
15/2005 e dal successivo comma 2 si evince, senza ombra di dubbio, che la richiesta avanzata
dal ricorrente, tesa a conoscere i criteri utilizzati dalla commissione per la valutazione ai fini
della formazione della graduatoria per l’attribuzione dell’anzianità giuridica nel grado di
maresciallo di 1^ classe, equivale alla richiesta di accedere ad uno specifico atto
amministrativo, essenziale, del procedimento posto in essere dall’Amministrazione nei
confronti del Maresciallo COMELLINI, con l’avvio del procedimento di valutazione, atto
questo (i criteri di valutazione), la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere un
suo interesse, posizione, giuridicamente rilevante.
Infatti questo onorevole Tribunale aveva già avuto modo di esprimersi in tal senso: “Ai
sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (accesso ai documenti amministrativi)
sono soggetti all'accesso tutte le tipologie di attività delle Pubbliche Amministrazioni, e
quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell'attività di
amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha
introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e
dell'imparzialità e non ha garantito alcuna zona franca nei confronti dell'attività disciplinata
dal diritto privato. Ciò in quanto per tutti gli atti dell'Amministrazione Pubblica sussistono le
esigenze della trasparenza.” (T.A.R. Lazio, Sez.I, 22/09/2003, n.7678).
Nell’atto odiernamente impugnato è scritto: “ – la sopraccitata Commissione, ai sensi
dell’art. 33 della Legge 12 maggio 1983, n. 212, esprime i giudizi di avanzamento sulla base
degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale e attribuisce
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a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 della predetta
norma.”
Orbene, l’Amministrazione pur riconoscendo, di fatto, in capo al ricorrente un interesse
concreto ed attuale ha completamente disatteso la sua domanda di accesso, tesa a conoscere i
criteri di valutazione, ai fini della formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9
del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186,
adottati dalla Commissione per l’attribuzione dei punteggi ai singoli “complessi di elementi”
di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
ovvero il criterio utilizzato per l’assegnazione di un punteggio compreso fra uno e trenta ai
predetti complessi; limitandosi ad richiamare la procedura prevista dall’art. 33, comma primo,
della Legge 212/83 e specificando che il punteggio è attribuito a ciascun sottufficiale secondo
i criteri stabiliti dall’art. 35 della predetta norma.
Il dettato letterale dell’articolo 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui recita: “…in base
alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all’articolo 35,
commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, …” non lascia dubbi interpretativi
essendo solo ed unicamente un mero rinvio ad altra norma alla quale, per l’inequivoco tenore
letterale e per l’interpretazione parola per parola delle locuzioni in essa citate non può essere
dato altro significato che quello in essa espressamente previsto e che, comunque, la sua
eventuale genericità non può costituire presupposto per attribuire all’articolo in questione
altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole, secondo la connessione di esse,
intendendosi per tale quella espressa nel medesimo contesto dispositivo (cfr. Cons. Stato, Sez.
VI, 14/01/2002, n. 155; Cass. Civ. , Sez. I, 06/04/2001, n. 5128).
Infatti l’art. 35 della Legge 212/83 che ai commi 3° e 4° recita: “… 3. Ogni componente
della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per
ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a)
qualità morali, di carattere e fisiche;
b)
benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità
professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con
particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale
attività svolta al comando di minori unità, nonché numero ed importanza degli
incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c)
doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a),
b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono
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sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al
centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla
commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la
commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.”.
Orbene, dalla lettura dell’articolo citato è immediatamente evincibile la totale mancanza
di qualsivoglia criterio per l’attribuzione del citato punteggio, compreso da uno a trenta punti,
ai singoli complessi di elementi (comma 3°), vi è solo ed unicamente indicato il metodo di
calcolo del punteggio di merito da attribuire allo scrutinando (comma 4°).
Nulla del testo normativo poc’anzi enunciato può ricondurci, neanche in astratto, ,
secondo i principi enunciati dai Giudici togati, a ritenere “stabiliti ex lege” i criteri di
valutazione adottati dalla Commissione per l’attribuzione di questo o quel punteggio al
complesso di elementi valutato.
Non può negarsi, quindi, che il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il
Personale Militare – 2° Reparto – 5^ Divisione, con il foglio prot. nr. M_D/GMIL_3II/5/2/2005/45819 datato 18.05.2005, abbia di fatto, espressamente ed illogicamente, impedito
al ricorrente di accedere ad un preciso atto amministrativo, identificabile nei criteri di
valutazione, ai fini della formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L.
28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186, adottati dalla
Commissione per l’attribuzione dei punteggi ai singoli “complessi di elementi” di cui alle
lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Pertanto la domanda avanzata dal ricorrente, tesa a conoscere i criteri di valutazione
adottati dalla commissione, avente ad oggetto documenti ed attività qualificabili, quantomeno
in senso oggettivo e funzionale, come amministrative e riconducibili all'apparato
amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez.IV, 22/02/2003, n.961) deve ritenersi fondata e pertanto
l’amministrazione aveva l’obbligo di soddisfarla.
Le procedure di valutazione ai fini della formazione della graduatoria ai fini della
rideterminazione dell’anzianità nel grado di Maresciallo di 1^ classe possono tranquillamente
considerarsi similari a quelle adottate per la valutazione per l’avanzamento a scelta nei
confronti del personale della Guardia di Finanza o dei Carabinieri. A tal proposito giova
ricordare a questo eccellentissimo Tribunale che, con il Parere n. 201/2001 reso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell’Adunanza del 22 ottobre 2001, in
relazione allo “Schema di decreto ministeriale concernente disposizioni integrative e
correttive al decreto del Ministro delle finanze 7-8-1996 n. 424 disciplinante le procedure di
valutazione per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di maresciallo aiutante, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 28-2-2001 n. 67.” i Giudici togati avevano sollevato delle
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perplessità circa la tesi sostenuta dall’amministrazione secondo cui “ … la commissione
giudicatrice non avrebbe l’obbligo di predeterminare analitici criteri per la valutazione dei
titoli, … ”, esprimendosi in tal senso: “… Intesa in tale modo, la disposizione svuota il
principio di necessaria predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli o quanto meno
lo rende superfluo rispetto alla normativa regolamentare, che già accorpa i titoli in tre
gruppi prevedendo il punteggio massimo da attribuire a ciascun gruppo.
Appare invece necessario, perché conforme ai principi generali in materia di
procedure di valutazione, quali quella di specie (seppur non del tutto assimilabile ad un
concorso interno), prevedere che la commissione stabilisca i criteri per valutare i singoli
elementi.
Non si comprende perché, ad esempio, non possa essere predeterminato il punteggio
da attribuire ad un titolo di studio, al superamento di corsi, agli anni di servizio svolti, alle
qualifiche riportate, prevedendo inoltre un minimo e massimo di punteggio per quegli
elementi, valutabili anche in maniera congiunta, che maggiormente attengono alla
professionalità militare. … Peraltro, l’espressa predeterminazione dei criteri di valutazione
della maggior parte dei titoli facilita e snellisce il lavoro della commissione.”.
Tali perplessità, pienamente condivisibili, pongono maggiormente in risalto la
notevolmente l’illogicità dell’azione amministrativa adottata nei confronti del ricorrente, non
si comprende, infatti, per quale motivo l’Amministrazione intimata abbia voluto, in tal modo,
negare l’accesso ai richiesti criteri di valutazione, atto questo sicuramente indispensabile a
garantire una ampia e più efficace tutela degli interessi legittimi, giuridicamente rilevanti, del
ricorrente così come non si comprende per quale motivo si sia voluto negare, in modo tacito
(diniego tacito), l’accesso, tramite visione ed eventuale estrazione di copia, agli atti
amministrativi utilizzati ai fini della formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma
9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186, ad
eccezione di quelli avverso i quali l’accesso era già stato effettuato in data 23.03.2005 (DD n.
3346 del 06.10.2004);
In ordine alla richiesta di partecipazione al procedimento, avanzata dal ricorrente, il
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – 2° Reparto – 5^
Divisione, con il foglio prot. nr. M_D/GMIL_3-II/5/2/2005/45819 datato 18.05.2005, ha
opposto illegittimamente il diniego richiamandosi, per relationem, ad una precedente risposta
con la quale aveva ritenuto “inapplicabile l’arricchimento mediante documentazione prodotta
dall’interessato ai sensi della legge 241/90, in ragione della tassatività dei documenti
valutabili da parte della predetta Commissione.”; tale diniego è solo apparentemente
meramente confermativo in quanto la confermatività sussiste solo quando l'atto precedente e
8
quello successivo sono fra loro omologhi, cioè hanno il medesimo contenuto. Non è questo il
caso. (cfr. T.A.R. Lazio Latina, 30/10/1992, n.920)
L’atto odiernamente impugnato trae origine da una specifica e congruamente motivata
istanza di accesso prodotta dal ricorrente ed in relazione alla partecipazione al procedimento
amministrativo vi è copiosa giurisprudenza, qui se ne riportano solo alcune delle massime per
non tediare l’Ill.ma Autorità adita:
“Il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti ha diritto di essere informato dell'avvio del procedimento per potervi partecipare,
prendendo visione degli atti e controdeducendo, presentando cioè memorie e documenti che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. Nel sistema partecipativo introdotto dalla legge
generale sul procedimento, gli interessati possono far valere istanze, proposte, osservazioni,
segnalazioni di vizi o errori, ecc., in funzione di tutele e di collaborazione: la partecipazione
dei privati destinatari del provvedimento corrisponde anche all'interesse pubblico allo
svolgimento imparziale, corretto e qualificato del procedimento. Le uniche eccezioni alla
nuova regola sono rappresentate dai casi cui l'apporto partecipativo è inutile o incompatibile
e dagli altri casi in cui la partecipazione è già prevista e compiutamente regolata da norme
previgenti. Infine, si può derogare all'obbligo procedimentale se sussistano ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ma naturalmente
in tal caso occorre darne atto.” (T.A.R. Veneto, Sez.I, 16/11/1995, n.1365) ed ancora
“L'obbligo della p.a. di consentire la partecipazione al procedimento amministrativo dei
soggetti interessati trova ragione non solo nell'ampliamento e nell'effettività della tutela
delle posizioni del privato, ma anche nella collaborazione dell'interessato ai fini della
formazione del provvedimento finale (o di un accordo che determini il contenuto o si
sostituisca al provvedimento medesimo). Conseguentemente, laddove non vengano
assicurati i diritti di partecipazione, il provvedimento finale risulta viziato per violazione
degli art. 7 ss. della legge stessa” (T.A.R. Lazio, Sez.II, 14/01/2002, n.250).
La partecipazione procedimentale non è diretta unicamente ad introdurre interessi da
fare valere in sede di valutazioni discrezionali; si tratta, infatti, di acquisire al procedimento il
contributo di colui su cui graverà il provvedimento autoritativo sicché la garanzia di
partecipazione dell'interessato ha lo scopo di comporre quante più divergenze possibili
affinché non pervengano alla sede giudiziaria contenziosi alimentati dalla riservatezza
dell'attività amministrativa.
“Appare sufficiente osservare che, il riconoscimento della possibilità da parte degli
scrutinandi di produrre ex art. 10 legge 241del 1990, memorie e documenti, al fine di
valorizzare i titoli ed i servizi espletati, senza ovviamente incidere sul materiale cognitivo
9
delle commissioni, non potrebbe che agevolare il compito delle commissioni stesse, evitando
che il contenzioso, divenga l’unica circostanza ove gli scrutinandi non promossi possano
illustrare le ragioni per cui si attendevano un migliore apprezzamento del proprio cursus
honoris” (tratto da: “I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI TIPICI E IL DIRITTO DI
ACCESSO NELLE FORZE ARMATE” - Giuffrè editore - Autori: Vito POLI e Vito
TENORE).
CONLUSIONI
Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – 2° Reparto –
5^ Divisione – Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali non ha reso noti i criteri adottati
dalla Commissione, costituita ai sensi dell’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n.
136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186, per la valutazione dei complessi
di elementi di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 35 della legge 10 maggio
1983, n. 212, ovvero il criterio utilizzato per l’assegnazione di un punteggio compreso fra uno
e trenta ai predetti complessi rendendo, in tale modo, necessaria ed indispensabile la
partecipazione dell’attuale ricorrente al procedimento di valutazione citato in quanto la
mancanza di tali criteri è idonea a non garantire una omogeneità di giudizio nei confronti
degli scrutinandi.
La richiesta di partecipazione al citato procedimento amministrativo non è stata accolta
ed inoltre, contestualmente, è stato negato l’accesso (diniego tacito) ai documenti
amministrativi utilizzati dalla predetta commissione ai fini della formazione della graduatoria
di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la
Legge 27 luglio 2004, n. 186, ad eccezione di quelli avverso i quali l’accesso era già stato
effettuato in data 23.03.2005 (DD n. 3346 del 06.10.2004).
L’Amministrazione ha volutamente operato in evidente violazione alla legge 241/90.
P.Q.M.
L'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e controrichiesta,
Vorrà:
in via istruttoria:
acquisire il foglio nr M_D/GMIL_3-II/5/2/2005/45819 datato 18 maggio 2005 del Ministero
della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – 2° Reparto – 5^ Divisione –
Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali con il quale si oppone il diniego tacito alla
richiesta di prendere visione ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti amministrativi
utilizzati ai fini della formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28
maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186 ad eccezione di
quelli avverso i quali l’accesso era già stato effettuato in data 23.03.2005 (DD n. 3346 del
10
06.10.2004); nonché si omette di indicare i criteri di valutazione, adottati dalla Commissione
di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la
Legge 27 luglio 2004, n. 186; ai fini della formazione della graduatoria di cui al medesimo
articolo, adottati per l’attribuzione dei punteggi ai singoli “complessi di elementi” di cui alle
lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ovvero si
omette di indicare il criterio utilizzato nel procedimento di valutazione degli scrutinandi per
l’assegnazione, a questi ultimi, di un punteggio compreso fra uno e trenta in relazione ai
predetti complessi di elementi di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 35 della
legge 10 maggio 1983, n. 212; nonché si oppone il diniego alla partecipazione al
procedimento amministrativo, nei modi previsti dalla legge 241/90, per la formazione della
graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge
con la Legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché ogni altro atto utile alla decisione sul presente
ricorso.
nel merito:
1)
accogliere il presente ricorso e per l’effetto annullare il foglio nr M_D/GMIL_3II/5/2/2005/45819 datato 18 maggio 2005 del Ministero della Difesa – Direzione
Generale per il Personale Militare – 2° Reparto – 5^ Divisione – Stato Giuridico e
Avanzamento Sottufficiali con il quale si oppone il diniego tacito alla richiesta di
prendere visione ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti amministrativi utilizzati
ai fini della formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28
maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186 ad
eccezione di quelli avverso i quali l’accesso era già stato effettuato in data 23.03.2005
(DD n. 3346 del 06.10.2004); nonché si omette di indicare i criteri di valutazione,
adottati dalla Commissione di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n.
136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186; ai fini della formazione
della graduatoria di cui al medesimo articolo, adottati per l’attribuzione dei punteggi ai
singoli “complessi di elementi” di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 35
della legge 10 maggio 1983, n. 212, ovvero si omette di indicare il criterio utilizzato nel
procedimento di valutazione degli scrutinandi per l’assegnazione, a questi ultimi, di un
punteggio compreso fra uno e trenta in relazione ai predetti complessi di elementi di cui
alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212;
nonché si oppone il diniego alla partecipazione al procedimento amministrativo, nei
modi previsti dalla legge 241/90, per la formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis,
comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio
2004, n. 186, nonché ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente;
11
2)
disporre l’obbligo delle Amministrazioni intimate ad :
a)
acconsentire l’accesso agli atti del procedimento di valutazione di cui al punto 1.
del foglio
prot. n. M_D/GMIL_03-II/5/2/2004/56661 datato 08.10.2004 cosi
come richiesto dall’odierno ricorrente con la nota in data 18.01.2005;
b)
acconsentire l’accesso ai criteri di valutazione adottati dalla commissione per la
formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio
2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186,
in subordine alle domande di cui ai precedenti punti 1) e 2), disporre la partecipazione
del ricorrente, nei modi previsti dalla legge 241/90, al procedimento amministrativo per
la formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004,
n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186.
3)
condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese tutte di lite .
Salvezze ampie ed illimitate.
Il presente ricorso è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'art. 9 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, in quanto concernente materia di pubblico impiego.
Roma, lì _________________
IL RICORRENTE
__________________________________
12
On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA ISTANZA PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE SUL
RICORSO N. R.G. 7726/2005
**********************
PER:
il Maresciallo 1^ classe Elettr. Man. RADAR dell'Aeronautica Militare COMELLINI
Luca Marco: C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a Roma il XX.XX.XXXX, residente in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
elettivamente
domiciliato
in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
RICORRENTE
CONTRO:
il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. domiciliato ex lege in Roma a Via dei
Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 5^
Divisione Stato Giuridico e Avanzamento in persona del Direttore della Divisione p.t.
domiciliato ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello
Stato;
lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare in persona del Capo di Stato Maggiore p.t.
domiciliato ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello
Stato;
RESISTENTI
il Maresciallo 1^ classe Elettr. Man. RADAR dell'Aeronautica Militare XXXXXXX
XXXXX residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CONTROINTERESSATO
AVVERSO e per l'ANNULLAMENTO:
il foglio nr M_D/GMIL_3-II/5/2/2005/45819 datato 18 maggio 2005 del Ministero della
Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – 2° Reparto – 5^ Divisione – Stato
Giuridico e Avanzamento Sottufficiali (notificato al ricorrente in data 07 luglio 2005), nella
parte in cui si oppone il diniego tacito alla richiesta di prendere visione ed eventualmente
estrarre copia di tutti gli atti amministrativi utilizzati ai fini della formazione della graduatoria
di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la
Legge 27 luglio 2004, n. 186 ad eccezione di quelli avverso i quali l’accesso era già stato
1
effettuato in data 23.03.2005 (DD n. 3346 del 06.10.2004); nonché nella parte in cui si omette
di indicare i criteri di valutazione, adottati dalla Commissione di cui all’art. 1-bis, comma 9
del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186; ai
fini della formazione della graduatoria di cui al medesimo articolo, adottati per l’attribuzione
dei punteggi ai singoli “complessi di elementi” di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma
dell’art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ovvero si oppone il diniego tacito alla
richiesta di conoscere i criteri utilizzati nel procedimento di valutazione degli scrutinandi per
l’assegnazione, a questi ultimi, di un punteggio compreso fra uno e trenta in relazione ai
predetti complessi di elementi di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 35 della
legge 10 maggio 1983, n. 212; nonché nella parte in cui si oppone il diniego alla
partecipazione al procedimento amministrativo, nei modi previsti dalla legge 241/90, per la
formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché ogni altro atto presupposto,
collegato, connesso e conseguente.
Si voglia concedere la possibilità di apportare le seguenti correzioni dovute a meri
errori di battitura occorsi nella stesura del testo del ricorso n. R.G. 7726/2005:
1) alla pagina 4, ultimo rigo: dopo il numero “1” inserire la parola “bis”;
2) alla pagina 12, 4° rigo: sostituire la data “18.01.2005” con la data “23.03.2005”;
3) alla pagina 12, 7° rigo: sostituire il simbolo “,” con il simbolo “.”;
alla pagina 12, 8° rigo anteporre il numero di elenco “3)” alla frase “in subordine alle
domande di cui ai precedenti punti 1) e 2), disporre la partecipazione del ricorrente, nei
modi previsti dalla legge 241/90, al procedimento amministrativo per la formazione
della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186.”
4) Alla pagina 12, 12° rigo: sostituire il numero di elenco “3)” con il numero di elenco
“4)”.
Con Osservanza
Roma, lì _________________
IL RICORRENTE
__________________________________
2
On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA –
OSSERVAZIONI – REPLICHE
PER IL RICORSO N. R.G. 7726 ANNO 2005
**********************
PER:
il Maresciallo 1^ classe Elettr. Man. RADAR dell'Aeronautica Militare COMELLINI
Luca Marco: C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a Roma il XX.XX.XXXX, residente in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
elettivamente
domiciliato
in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
RICORRENTE
CONTRO:
il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. domiciliato ex lege in Roma a Via dei
Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 5^
Divisione Stato Giuridico e Avanzamento in persona del Direttore della Divisione p.t.
domiciliato ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello
Stato;
lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare in persona del Capo di Stato Maggiore p.t.
domiciliato ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello
Stato;
RESISTENTI
il Maresciallo 1^ classe Elettr. Man. RADAR dell'Aeronautica Militare XXXXXXX
XXXXX residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CONTROINTERESSATO
AVVERSO e per l'ANNULLAMENTO:
il foglio nr M_D/GMIL_3-II/5/2/2005/45819 datato 18 maggio 2005 del Ministero della
Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – 2° Reparto – 5^ Divisione – Stato
Giuridico e Avanzamento Sottufficiali (notificato al ricorrente in data 07 luglio 2005), nella
parte in cui si oppone il diniego tacito alla richiesta di prendere visione ed eventualmente
estrarre copia di tutti gli atti amministrativi utilizzati ai fini della formazione della graduatoria
1
di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la
Legge 27 luglio 2004, n. 186 ad eccezione di quelli avverso i quali l’accesso era già stato
effettuato in data 23.03.2005 (DD n. 3346 del 06.10.2004); nonché nella parte in cui si omette
di indicare i criteri di valutazione, adottati dalla Commissione di cui all’art. 1-bis, comma 9
del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186; ai
fini della formazione della graduatoria di cui al medesimo articolo, adottati per l’attribuzione
dei punteggi ai singoli “complessi di elementi” di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma
dell’art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ovvero si oppone il diniego tacito alla
richiesta di conoscere i criteri utilizzati nel procedimento di valutazione degli scrutinandi per
l’assegnazione, a questi ultimi, di un punteggio compreso fra uno e trenta in relazione ai
predetti complessi di elementi di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 35 della
legge 10 maggio 1983, n. 212; nonché nella parte in cui si oppone il diniego alla
partecipazione al procedimento amministrativo, nei modi previsti dalla legge 241/90, per la
formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché ogni altro atto presupposto,
collegato, connesso e conseguente.
OSSERVAZIONI – REPLICHE
In data 01/09/2005 il Ministero della Difesa ha depositato una Relazione sui fatti di
causa, Reg. Prot. n° 43465, redatta dalla Direzione Generale per il Personale Militare – II
Reparto – 5^ Divisione Stato Giuridico e Avanzamento.
In detta Relazione la resistente Amministrazione tenta di argomentare e sostenere, sotto
diversi profili, la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere nei confronti del
Maresciallo COMELLINI e quindi dell’atto odiernamente impugnato.
Preliminarmente occorre far osservare a questo Eccellentissimo Tribunale come
l’Amministrazione resistente, in apertura della sua relazione, tenti di screditare l’immagine
dell’odierno ricorrente facendo riferimento a due giudizi di non idoneità alla promozione
relativi ai quadri di avanzamento per gli anni 2000 e 2001 (che non sono rilevanti per la
decisione sulla presente causa) senza peraltro evidenziare come:
o avverso tali provvedimenti di non idoneità il Maresciallo COMELLINI ha proposto
rituale Ricorso Amministrativo, tuttora in attesa di giudizio presso questo T.A.R. (N.
R.G. 200402921 depositato il 24/03/2004);
o solo
a
seguito
della
proposizione
dell’azione
in
giudizio
l’avversata
Amministrazione ha verificato ed accertato di aver commesso un grave errore nella
disamina dei documenti oggetto di valutazione ai fini dell’avanzamento al grado
2
successivo del Maresciallo COMELLINI, dovendo avviare, nei confronti dello
stesso, in ottemperanza al principio di autotutela, una nuova valutazione (Allegato
1);
o Avverso l’esito, ancora una volta negativo, della procedura di valutazione avviata
dall’Amministrazione in via di autotutela, il Maresciallo COMELLINI ha proposto
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica R.G. n. 12044/2004
(calendarizzato per il previsto parere del Consiglio di Stato nell’Adunanza della 3^
Sezione del 27 settembre 2005), lamentando con un unico motivo di diritto
(“Eccesso di potere per sviamento, illogicità nonché carenza e/o errore nei
presupposti, palese ingiustizia. Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli
artt. 7,8 e ss. della legge 07.08.1990 nr. 241”) in quanto, tra le altre,
l’amministrazione aveva, di fatto, impedito la partecipazione dell’interessato al
procedimento di rivalutazione avviato nei suoi confronti a seguito dell’atto di
autotutela, consentendogli la visione degli atti che lo riguardavano solo al termine
del procedimento stesso (Allegato 2).
Ma veniamo ai fatti di causa.
La prima osservazione che è necessario sottoporre all’attenzione di codesto Ill.mo
Giudice è relativa al fatto che l’amministrazione resistente riferisce che il Decreto
Dirigenziale n. 3346 del 6 ottobre 2004 fosse, alla data del 28 febbraio 2005, l’unico atto
emanato in relazione al procedimento ex art. 1-bis, comma 9 della legge n. 186/2004.
Tale affermazione non corrisponde al vero in quanto, sempre nella stessa Relazione,
l’Amministrazione cita il Foglio SMA112/g.15.06 del 28.10.2004 con il quale è stata
costituita la Commissione ed inoltre, alla data del 23 marzo 2005, ovvero la data nella quale al
Maresciallo COMELLINI, a seguito dell’istanza presentata in data 18.01.2005, è stato
acconsentito l’accesso agli atti del procedimento per la visione della sola Circolare n.
M_D/GMIL_3-II/5/2/2004/56661 datata 8 ottobre 2004 con la quale veniva reso noto il
contenuto del D.D. 3346 del 06.10.2004, ed ancora, alla predetta data la Circolare n.
M_D/GMIL_3-II/5/2/2005/26596 del 21 marzo 2005 relativa alle modalità ed i termini per
l’inoltro della documentazione utile ai fine della valutazione era già stata emanata.
Riferisce l’Amministrazione che, con una seconda istanza, il Maresciallo
COMELLINI chiedeva:
a) di conoscere lo stato del procedimento valutativo sopra menzionato;
b) di avere notizie in merito alla Commissione di valutazione ex art. 1-bis, comma 9,
della citata legge 186/2004;
3
c) di conoscere i criteri per la valutazione a scelta ex articolo 19, comma 2 del d.lgs.
12 maggio 1995, n. 196, secondo quanto previsto dal citato art. 1-bis, comma 9,
della legge 186/2004;
d) di prendere visione ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti amministrativi
utilizzati per la valutazione sopra citata;
e) di partecipare al procedimento amministrativo di cui appunto all’art. 1-bis,
comma 9, del decreto legge 28 maggio 2004 convertito in legge 27 luglio 2004, n.
186.
e, in ordine alle domande di cui ai precedenti punti rispondeva con il foglio odiernamente
impugnato ed in particolare riteneva la richiesta di cui al punto d) inammissibile perché volta
ad ottenere l’accesso ad atti inesistenti all’epoca della domanda e comunque generica o
ipotetica richiamando inoltre una determinazione, emessa nei confronti del Maresciallo
COMELLINI, risalente ad oltre un anno prima.
L’Amministrazione prosegue cercando di districarsi in una plausibile spiegazione
dell’iter logico attraverso il quale effettua la valutazione a scelta al fine di rideterminare
l’anzianità al personale avanzato di grado ai sensi della ripetuta L. 186/2004, cercando nel
contempo di far apparire chiari ed inequivocabili i supposti criteri, ovvero i complessi di
elementi da valutare, e tassativi i documenti da sottoporre a valutazione. Con l’occasione
l’amministrazione tenta di far apparire una lettera, datata 02.05.2005, con cui il ricorrente
evidenzia delle “supposte irregolarità” quale “Dichiarazione di completezza” ritenendo così
soddisfatta la partecipazione al procedimento.
Tale tesi difensiva non appare condivisibile né tantomeno supportata da idonea
documentazione. Alla data del 23 marzo 2005, erano già stati formati sia il Foglio
SMA112/g.15.06 del 28.10.2004 (costitutivo della Commissione) sia la Circolare n.
M_D/GMIL_3-II/5/2/2005/26596 del 21 marzo 2005, atti per i quali l’Amministrazione
doveva comunque concedere l’accesso mediante visione ed eventuale estrazione di copia
rientrando pienamente tra quelli necessari per la formazione della graduatoria. Allo stesso
modo, per quanto concerne l’accesso alla documentazione caratteristica e dei fogli matricolari
dei 7617 Marescialli nei cui confronti era stato avviato, al pari del ricorrente, il procedimento
di valutazione, doveva essere concessa la visione e l’eventuale estrazione di copia atteso che
la richiesta formulata: “di prendere visione ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti
amministrativi utilizzati ai fini della formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis,
comma 9 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004,
n. 186 ad eccezione di quelli avverso i quali l’accesso era già stato effettuato in data
23.03.2005 (DD n. 3346 del 06.10.2004)” è pienamente idonea a circoscrivere ad un
4
determinato ambito di documenti la richiesta d’accesso. La stessa inoltre è stata correttamente
inoltrata ad un ufficio che a norma dell’art. 13, comma 5 del d.P.R. 213/2002, ovvero dell’art.
12, comma 1, lettera a) del medesimo d.P.R., deve detenere stabilmente i documenti
caratteristici del personale militare non direttivo (Confronta TAR Lazio, Sez. 1^ Bis, n.
1893/2003; TAR Lazio, Sez. 1^ Bis, n. 1767/2004).
Anche in riferimento alla tesi secondo la quale l’Amministrazione non debba
procedere alla preventiva predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di
giudizio, come evidenziato nella Relazione, occorre replicare che, analogamente a quanto
deciso da questo T.A.R., Sezione 1^ Bis, con la Sentenza n. 1893/2003, “…, ove l’interessato
ritenga di aver subito una lesione dall’esito del procedimento di promozione al grado
superiore, deve essere posto in grado di verificare se tale supposta lesione derivi
dall’applicazione palesemente disomogenea dei criteri valutativi che la legge vuole utilizzati
uniformemente nei confronti di tutti i partecipanti.” la conoscenza a priori dei criteri di
valutazione, necessaria a verificare la loro applicazione omogenea nei confronti di tutti i
partecipanti al procedimento, è un atto indispensabile al fine di consentire una valutazione
immediata della correttezza dell’azione amministrativa e non dover necessariamente proporre
un nuovo ricorso giurisdizionale avverso un atto eventualmente ritenuto lesivo.
L’amministrazione (Comando Logistico 3^ Divisione) ha erroneamente qualificato la
lettera presentata dal Maresciallo COMELLINI in data 02.05.2005, quindi successivamente
alla richiesta avanzata in data 23.03.2005, al pari di una “DICHIARAZIONE DI
INCOMPLETEZZA” e pertanto caratterizzabile come partecipazione al procedimento di
valutazione anzidetto. Tale nota deve invece ritenersi una mera segnalazione di omissioni
riscontrate sulle annotazioni riportate nel Libretto personale e nel foglio matricolare e come
tale non può in alcun modo essere confuso con quelli di cui all’art. 10, comma 1, lettera b)
della L. 241/1990 in quanto manca di ogni caratteristica tesa a valorizzare i titoli o i servizi
espletati.
Occorre, inoltre, far rilevare a codesto Giudice che la citata lettera datata 02.05.2005
allegata ad una “DICHIARAZIONE DI INCOMPLETEZZA” redatta dal COMANDO
LOGISTICO 3^ Divisione è stata inoltrata alla D.G.P.M. – V Reparto - 16^ Divisione, che,
con propria determinazione, foglio M_DGMIL_07/16/SGR/0054325 datato 06.09.2005
(Allegato 3), ha restituito al Comando Logistico 3^ Divisione, detta dichiarazione (e il suo
allegato), comunicandogli che avrebbe provveduto al suo annullamento in quanto illegittimo.
Condividendo appieno le perplessità esposte dal Consiglio di Stato in occasione
dell’espressione del parere n. 201 nel corso dell’Adunanza della Sezione Consultiva per gli
atti normativi del 22.10.2001, circa le modalità di valutazione effettuate nella procedura di
5
avanzamento a scelta del personale non direttivo appartenente alla Guardia di Finanza, e in
relazione alle modifiche e innovazioni introdotte dalla L. 15/2005 alla L. 241/1990 in
ossequio
alle
esigenze
l’Amministrazione
di
militare,
trasparenza
e
ovvero
Commissione
la
correttezza
dell’azione
di
amministrativa,
avanzamento,
dovrebbe
predeterminare i criteri di valutazione, ovvero stabilire per ogni singolo elemento posto in
valutazione l’attribuzione di un determinato punteggio (positivo o negativo). In tale modo
verrebbe agevolata nella formazione della prescritta graduatoria e, prima di renderla definitiva
dovrebbe invitare tutti i partecipanti a presentare eventuali osservazioni entro un termine
breve decorso il quale il mancato intervento del valutando rende il punteggio attribuito in via
provvisoria definitivo.
Premesso quanto sopra, appare evidente come la richiesta, ex lege 241/90,di
partecipazione al procedimento amministrativo di cui all’art. 1-bis, comma 9 della Legge
186/2004, volto a rideterminare l’anzianità del grado di Maresciallo di 1^ classe, ovvero la
pretesa di conoscere i criteri con i quali la Commissione attribuirà, anche all’odierno
ricorrente, un punteggio compreso tra 1 e 30 ai complessi degli elementi di valutazione di cui
all’art. 35, comma 3, lettere a), b), c) della legge 10 maggio 1983, n. 212; nonché l’interesse a
prendere visione ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti del procedimento, che, “per
ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, il diritto di accesso agli atti
amministrativi è azionabile da chiunque possieda un qualificato interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti e tende ad assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale.” (TAR Lazio, Roma , Sez. 1^ bis,
23 marzo 2005, n. 4093), sono comunque finalizzati a permettere al Maresciallo COMELLINI
di esercitare, in modo completo ed efficace, atti in funzione di tutele e di collaborazione
affinché la conclusione del procedimento amministrativo di cui al ripetuto art. 1-bis, comma 9
della Legge 186/2004 sia esente da vizi ovvero non possa dare luogo a un nuovo contenzioso
che verrebbe a gravare, anche economicamente, sul Maresciallo COMELLINI e sulla stessa
Amministrazione
P.Q.M.
L'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e controrichiesta,
Vorrà:
nel merito:
1) accogliere il presente ricorso e per l’effetto annullare il foglio nr M_D/GMIL_3II/5/2/2005/45819 datato 18 maggio 2005 del Ministero della Difesa – Direzione
Generale per il Personale Militare – 2° Reparto – 5^ Divisione – Stato Giuridico e
Avanzamento Sottufficiali con il quale si oppone il diniego tacito alla richiesta di
6
prendere visione ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti amministrativi
utilizzati ai fini della formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del
D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186
ad eccezione di quelli avverso i quali l’accesso era già stato effettuato in data
23.03.2005 (DD n. 3346 del 06.10.2004); nonché si omette di indicare i criteri di
valutazione, adottati dalla Commissione di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28
maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186; ai fini
della formazione della graduatoria di cui al medesimo articolo, adottati per
l’attribuzione dei punteggi ai singoli “complessi di elementi” di cui alle lettere a), b) e
c) del terzo comma dell’art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ovvero si omette
di indicare il criterio utilizzato nel procedimento di valutazione degli scrutinandi per
l’assegnazione, a questi ultimi, di un punteggio compreso fra uno e trenta in relazione
ai predetti complessi di elementi di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art.
35 della legge 10 maggio 1983, n. 212; nonché si oppone il diniego alla partecipazione
al procedimento amministrativo, nei modi previsti dalla legge 241/90, per la
formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio 2004,
n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché ogni altro atto
presupposto, collegato, connesso e conseguente;
2) disporre l’obbligo delle Amministrazioni intimate ad :
a)
acconsentire l’accesso agli atti del procedimento di valutazione di cui al
punto 1. del foglio
prot. n. M_D/GMIL_03-II/5/2/2004/56661 datato
08.10.2004 cosi come richiesto dall’odierno ricorrente con la nota in data
23.03.2005;
b)
acconsentire l’accesso ai criteri di valutazione adottati dalla commissione
per la formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L.
28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004,
n. 186.
3) in subordine alle domande di cui ai precedenti punti 1) e 2), disporre la partecipazione
del ricorrente, nei modi previsti dalla legge 241/90, al procedimento amministrativo
per la formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9 del D.L. 28 maggio
2004, n. 136, convertito in legge con la Legge 27 luglio 2004, n. 186.
Roma, lì _________________
IL RICORRENTE
__________________________________
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio
- Sezione I-bis ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 7726 del 2005, proposto da Comellini Luca
Marco, in giudizio personalmente ai sensi del comma V-bis
dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come inserito
dall’art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15
contro
-
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in
Roma, via dei Portoghesi n. 12;
-
il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il
Personale Militare – II Reparto – 5^ Divisione Stato
Giuridico ed Avanzamento Sottufficiali, in persona del
responsabile p.t.;
-
lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, in persona del
Capo di Stato Maggiore p.t.;
per l’annullamento
N. 8211 Reg. Sent.
Anno 2005
N. 7726
Reg. Ric.
Anno 2005
Ric. n. 7726/2005
2
-
del foglio n. M_D/GMIL_3-II/5/2/2005/45819 in data 18
maggio 2005 del Ministero della Difesa – Direzione
Generale per il Personale Militare – II Reparto – 5^
Divisione Stato Giuridico ed Avanzamento Sottufficiali,
nella parte in cui si oppone il diniego tacito alla richiesta
di prendere visione ed eventualmente estrarre copia di
tutti
gli
atti
amministrativi
utilizzati
ai
fini
della
formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma
9, del d.l. 28 maggio 2004 n. 136, convertito in legge con
l. 27 luglio 2004 n. 186, ad eccezione di quelli avverso i
quali l’accesso era stato già effettuato in data 23 marzo
2005; nonché della parte in cui si omette di indicare i
criteri di valutazione, adottati dalla Commissione di cui
alla citata disposizione di legge ai fini della formazione
della graduatoria, adottati per l’attribuzione dei punteggi
ai singoli “complessi di elementi” di cui alle lettere a), b),
e c) del III comma dell’art. 35 della l. 10 maggio 1983 n.
212, ovvero si oppone il diniego tacito alla richiesta di
conoscere
i
criteri
utilizzati
nel
procedimento
di
valutazione degli scrutinandi per l’assegnazione, a questi
ultimi, di un punteggio da uno a trenta in relazione ai
predetti complessi di elementi; nonché nella parte in cui
si oppone il diniego alla partecipazione al procedimento
amministrativo, nei modi previsti dalla legge 241/1990,
per la formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis,
Ric. n. 7726/2005
3
comma 9, del d.l. 28 maggio 2004 n. 136, convertito in
legge con l. 27 luglio 2004 n. 186;
-
nonché
di
ogni
altro
atto
presupposto,
collegato,
connesso e conseguente.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 28 settembre 2005 il
Cons. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti
come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto
Espone preliminarmente il ricorrente – Maresciallo di 1^
Classe dell’Aeronautica Militare – di aver formulato, in data
18
gennaio
2005
e
24
marzo
2005,
richieste
di
partecipazione procedimentale, nonché di accesso e di
estrazione di copia dei rilievi documentali relativi alla
selezione ai fini dell’avanzamento al grado di Maresciallo di
1^ classe.
Assume ora la parte l'illegittimità:
-
del diniego opposto dalla procedente Amministrazione
alla sollecitazione preordinata all’esercizio del diritto di
partecipazione endoprocedimentale;
Ric. n. 7726/2005
4
-
nonché del provvedimento – precedentemente indicato –
con il quale l’Amministrazione stessa non ha consentito
l’accesso
alla
documentazione
della
procedura
di
selezione in discorso, con particolare riferimento ai criteri
impiegati
dalla
apposita
Commissione
per
la
ponderazione delle posizioni vantate dai partecipanti
preordinata alla formazione della conclusiva graduatoria.
Chiede pertanto, in accoglimento del proposto gravame,
l’annullamento dell’atto di diniego avversato, nelle parti in
precedenza
indicate;
nonché
all’accesso
relativamente
l’accertamento
all’anzidetta
del
diritto
documentazione
amministrativa, con facoltà di estrarne copia.
L’Amministrazione
intimata,
costituitasi
in
giudizio,
ha
contestato la fondatezza delle dedotte censure, insistendo
per la reiezione del gravame.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di
Consiglio del 28 settembre 2005.
Diritto
1.
La
delibazione
necessariamente
del
attraverso
presente
la
gravame
disamina
del
transita
contenuto
dell’atto con esso impugnato, rappresentato dal foglio n.
M_D/GMIL_3-II/5/2/2005/45819
adottato
in
data
18
maggio 2005 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale
per il Personale Militare – II Reparto – 5^ Divisione Stato
Giuridico ed Avanzamento Sottufficiali.
Ric. n. 7726/2005
5
In tale atto viene, fra l’altro, precisato che:
-
la Commissione di cui all’art. 1-bis, comma 9, della legge
27 luglio 2004 n. 186 esprime, “ai sensi dell’art. 33 della
legge 12 maggio 1983 n. 212 … i giudizi di avanzamento
sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione
personale di ciascun sottufficiale ed attribuisce a ciascuno
di essi un punto di merito secondo i criteri stabiliti
dall’art. 35 della predetta norma”;
-
“per quanto concerne … la richiesta di partecipazione al
procedimento amministrativo per la formazione della
graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9, della legge
186/2004, non si può che confermare quanto già
comunicato con foglio M_D/GMIL_3-II/5/2/2005/18924
datato 28.02.2005”.
2. Quanto sopra preliminarmente osservato, va innanzi tutto
esclusa la fondatezza dell’argomentazione con la quale la
resistente Amministrazione della Difesa ha osservato – si
confronti, in proposito, la “relazione” depositata in giudizio il
16 settembre 2005 – che ragioni legittimamente ostative
all’azionabilità della pretesa di accesso onde trattasi siano
rinvenibili nell’attuale perduranza dell’iter procedimentale di
selezione
preordinato
all’avanzamento
al
grado
di
Maresciallo di 1^ classe.
È infatti noto che il diritto di accesso non può essere escluso
per il fatto che il procedimento non si è ancora concluso o i
Ric. n. 7726/2005
6
documenti non risultano ancora recepiti in atti aventi
rilevanza esterna.
Se l’art. 22 della legge 241 del 1990 dà espressamente atto
dell’accessibilità a “tutti in documenti amministrativi” il
precedente art. 10 garantisce l’accesso come strumento
essenziale
per
la
partecipazione
degli
interessati
al
procedimento, anche prima, dunque, della sua conclusione
(cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8127 del
18 dicembre 2002).
E, d’altro canto, eventuali ragioni ostative ad una immediata
conoscibilità degli atti oggetto di richiesta di accesso, lungi
dal fondare legittimamente l’avversato diniego, ben avrebbe
potuto formare oggetto di determinazione di “differimento”,
ai sensi del IV comma dell’art. 24 della legge 2141, come
sostituito dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005 n. 15.
3. Se, alla stregua di quanto precedentemente osservato, il
denegato accesso non trova legittimo fondamento nella
immanenza dell’iter selettivo in questione, va parimenti
escluso che la richiesta conoscitiva fata valere dal ricorrente
possa
dirsi
compiutamente
soddisfatta
dalla
risposta
contenuta nell’impugnata nota del 18 maggio 2005.
L’affermazione, ivi contenuta, che la Commissione – di cui
all’art. 1-bis, comma IX, della legge 27 luglio 2004 n. 186 –
“ai sensi dell’art. 33 della legge 12 maggio 1983 n. 212,
esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi
Ric. n. 7726/2005
7
risultanti
dalla
documentazione
personale
di
ciascun
sottufficiale e attribuisce a ciascuno di essi un punto di
merito secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 della predetta
norma”, non rivela, infatti, carattere esaustivo rispetto alla
pretesa di conoscenza dei criteri con i quali l’organo di
valutazione procede alla ponderazione delle posizioni degli
aspiranti all’avanzamento ed alla conseguente graduazione
degli stessi.
Dispone l’art. 35 della citata legge 212/1983, ai commi III e
IV, che:
“… le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei,
attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri
di seguito indicati.
Ogni componente della commissione assegna distintamente per
ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti
complessi di elementi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze
di
guerra
e
comportamento
in
guerra,
benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate
durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con
particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in
imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori
unità,
nonché
numero
ed
importanza
degli
incarichi
ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
Ric. n. 7726/2005
8
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi
di cui alle lettere a ), b ) e c ), sono divise per il numero dei
votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati
tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il
quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di
merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base
della
graduatoria
di
merito
risultante
da
tali
punteggi
la
commissione compila il relativo quadro d'avanzamento”.
Se quindi è ben vero che la competente Commissione
perviene alla formulazione dei giudizi sulla base degli
elementi desunti dalla documentazione caratteristica dei
sottufficiali interessati, è altrettanto vero che l’attribuzione
di
coefficienti
numerici
relativamente
a
ciascuno
dei
complessi di elementi di cui alle lett. a), b) e c) di cui all’art.
35
costituisce
prodromica
attività
alla
che,
concreta
in
quanto
attribuzione
evidentemente
dei
punteggi,
necessariamente transita attraverso la fissazione di criteri
che
consentano
l’attribuzione
di
un
“peso”
ai
singoli
elementi, suscettibili di refluire nella conclusiva attribuzione
del “punto di merito” rilevante ai fini dell’inserimento del
militare nella graduatoria.
Tale attività, pur nell’attualità dello svolgimento delle
procedure di selezione, non può essere legittimamente
sottratta al diritto di accesso:
Ric. n. 7726/2005
9
-
non soltanto in ragione della valenza direttamente
strumentale rispetto alle operazioni di valutazione (e,
quindi, rilevante ai fini dell’interesse pretensivo del quale
è portatore il sottufficiale aspirante alla promozione);
-
ma,
in
quanto
propria
procedimentale
di
una
necessariamente
sequenza
sub-
preordinata
al
compimento delle operazioni di scrutinio dei singoli
aspiranti, ex se perfezionata al momento in cui l’organo
di valutazione ha iniziato a prendere in considerazione le
singole posizioni dei militari.
Tali considerazioni consentono di disattendere non soltanto
la
determinazione
negativa
contenuta
nell’atto
con
il
presente gravame impugnato, ma anche le argomentazioni
giustificative esplicitate dall’Amministrazione della Difesa
con la “relazione” precedentemente citata.
In accoglimento della pretesa dal ricorrente fatta valere,
dispone quindi la Sezione che la resistente Amministrazione
della Difesa, nella persona del responsabile p.t. della
Direzione Generale per il Personale Militare, consenta al
ricorrente sig. Comellini Luca Marco, entro il termine di
giorni
30
(trenta)
comunicazione
in
decorrente
via
dalla
amministrativa
notificazione
della
o
presente
decisione, di prendere visione ed estrarre copia degli atti
formati dalla Commissione costituita ai sensi dell’art. 1-bis,
IX
comma,
della
legge
186/2004
relativamente
Ric. n. 7726/2005
10
all’individuazione dei criteri di valutazione del personale
militare interessato all’avanzamento al grado di Maresciallo
di 1^ classe ai fini dell’attribuzione dei punteggi per
ciascuno dei complessi di elementi di cui all’art. 35, comma
III, lett. a), b) e c) della legge 212/1983.
4. Se la pretesa, dal ricorrente azionata, concernente il
denegato diritto di accesso si è dimostrata, secondo quanto
evidenziato
al
accoglimento,
precedente
va
invece
punto
dato
4.,
atto
meritevole
di
dell’inammissibilità
dell’ulteriore domanda – pure con il presente gravame
dedotta – con la quale parte ricorrente ha contestato il
diniego
di
partecipazione
all’azione
amministrativa,
denunciando la violazione delle pertinenti disposizioni di cui
alla legge 241 del 1990.
Un
duplice
ordine
di
considerazioni
milita
in
favore
dell’anticipata conclusione.
4.1
In
primo
luogo,
si
osserva
che
la
resistente
Amministrazione, già con nota del 28 febbraio 2005, aveva
negato al ricorrente la partecipazione al procedimento,
sostenendo
che
il
preteso
“arricchimento”
della
documentazione suscettibile di valutazione ad opera della
competente Commissione fosse precluso dalla esaminabilità,
ad
opera
di
quest’ultima,
dei
soli
rilievi
documentali
compresi nella documentazione caratteristica di ciascuno
scrutinando.
Ric. n. 7726/2005
11
Tale determinazione – non impugnata dal ricorrente nel
termine decadenziale di legge – è stata poi ribadita dalla
stessa Amministrazione (a fronte della nuova richiesta dal
Comellini presentata in data 24 marzo 2005) con la nota
(ora gravata) recante data 18 maggio 2005.
Trattasi, sotto tale profilo, di determinazione avente valenza
meramente
confermativa
rispetto
a
quanto
già
in
precedenza statuito.
A tale considerazione accede una inevitabile declaratoria di
inammissibilità, laddove si sia – come appunto nel caso in
esame – in presenza della contestazione proposta in sede
giudiziaria
confermativo
avverso
di
una
un
provvedimento
precedente
meramente
determinazione
non
tempestivamente impugnata: e ciò anche quando tale atto
sottintenda un’implicita richiesta di riesame al quale si sia
peraltro provveduto senza ulteriore istruttoria o nuova
motivazione, dal momento che la natura confermativa
dell’atto va desunta dal contenuto dei provvedimenti da
comparare, e non dalle richieste dei destinatari o dai loro
atti.
4.2 Va tuttavia rilevato che il contestato diniego di
partecipazione procedimentale è inammissibile anche sotto
altro profilo.
Se, in linea di principio, va rammentato l’orientamento
giurisprudenziale che ha escluso la sussistenza, quanto ai
Ric. n. 7726/2005
12
procedimenti della specie, di un obbligo di comunicazione di
avvio del procedimento amministrativo, in quanto tale
obbligo trova giustificazione solo laddove la partecipazione
stessa sia suscettibile di apportare una qualche utilità
all’azione amministrativa perché questa sul piano del merito
e della legittimità sia suscettibile di ricevere arricchimento
dalla partecipazione del destinatario del provvedimento (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 1996 n. 283 e T.A.R. Sicilia,
Palermo,
9
giugno
1998
n.
1123),
deve
comunque
osservarsi che la denegata partecipazione al procedimento
amministrativo, quand’anche fondatamente argomentabile,
integra la presenza di un vizio suscettibile di riverberare
conseguenze
inficianti
sulla
conclusiva
effusione
provvedimentale.
Ne consegue che tale tipologia di vizio va denunciata in una
con la sollecitazione del sindacato giurisdizionale – veicolata
dall’ordinario giudizio di legittimità – volta a stigmatizzare la
determinazione
provvedimentale:
dedotta,
amministrativa
rimanendo
dimostrandosi
esclusa
avente
–
inammissibile
e,
valenza
quindi,
–
ove
siffatta
contestazione ove incardinata in un giudizio, proposto con
rito camerale, esclusivamente preordinato (secondo quanto
previsto dall’art. 25 della legge 241/1990) a far valere il
denegato diritto di accesso.
Ric. n. 7726/2005
13
5. Come sopra ribadite le esposte considerazioni, rileva
conclusivamente il Collegio la presenza di giusti motivi per
compensare fra le parti le spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Ibis – accoglie il ricorso indicato in epigrafe limitatamente
all’impugnazione
del
foglio
n.
M_D/GMIL_3-
II/5/2/2005/45819 in data 18 maggio 2005 del Ministero
della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare –
II Reparto – 5^ Divisione Stato Giuridico ed Avanzamento
Sottufficiali, nella parte in cui viene al ricorrente negato
l’accesso agli atti amministrativi utilizzati ai fini della
formazione della graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9,
del d.l. 28 maggio 2004 n. 136, convertito in legge con l. 27
luglio 2004 n. 186, e, per l’effetto:
-
annulla tale provvedimento, in parte qua;
-
accerta il diritto del ricorrente sig. sig. Comellini Luca
Marco all'accesso alla documentazione amministrativa
richiesta
con
limitatamente
istanza
agli
atti
in
data
formati
23
dalla
marzo
2005,
Commissione
costituita ai sensi dell’art. 1-bis, IX comma, della legge
186/2004 relativamente all’individuazione dei criteri di
valutazione
del
personale
militare
interessato
all’avanzamento al grado di Maresciallo di 1^ classe ai
fini
dell’attribuzione
dei
punteggi
per
ciascuno
dei
Ric. n. 7726/2005
14
complessi di elementi di cui all’art. 35, comma III, lett.
a), b) e c) della legge 212/1983;
-
ordina all’Amministrazione della Difesa, nella persona del
responsabile p.t. della Direzione Generale per il Personale
Militare, di consentire al sig. Comellini – entro il termine
di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o comunicazione
della
presente
dell'interessato
decisione
–
all'estrazione
l’accesso
di
(con
diritto
ai
rilievi
copia)
documentali onde trattasi.
Dichiara
inammissibile
il
gravame,
limitatamente
all’avversato diniego alla partecipazione al procedimento
amministrativo, giusta quanto in motivazione esplicitato sub
5.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28
settembre 2005, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Luigi TOSTI – Presidente
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore
Salvatore MEZZACAPO – Consigliere
IL PRESIDENTE
IL MAGISTRATO ESTENSORE
On.le CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione 4^
**********************
ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
PER IL RICORSO N. R.G. 9742 ANNO 2005
Io sottoscritto, Maresciallo 1^ classe Elettr. Man. RADAR dell'Aeronautica Militare
COMELLINI Luca Marco: C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a Roma il 24.08.1965,
residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso da me medesimo ex
art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241, con il presente,
DICHIARO
di costituirmi parte resistente nel giudizio per il ricorso iscritto al ruolo con il N.R.G.
9742/2005, proposto dal Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma a Via dei
Portoghesi n. 12 contro COMELLINI Luca Marco, per la riforma della Sentenza T.A.R. per il
LAZIO, 1^ Sez. Bis, nr. 8211/2005.
Con Osservanza
CERVETERI (RM) 19/12/2005
1
On.le CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
**********************
MEMORIA DIFENSIVA
OSSERVAZIONI – REPLICHE
PER IL RICORSO N. R.G. 9742 ANNO 2005
PER:
il Maresciallo 1^ classe Elettr. Man. RADAR dell'Aeronautica Militare COMELLINI Luca
Marco: C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a Roma il 24.08.1965, residente in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
elettivamente
domiciliato
in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
APPELLATO
CONTRO:
il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12
APPELLANTE
PER LA CONFERMA,
della Sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. I bis, n. 8211/2005.
FATTO
Con atto consegnato all’ufficiale giudiziario addetto all’UNEP presso la Corte di
Appello di Roma in data 15.11.2005 e notificato per mezzo del servizio postale solo il
successivo giorno 19 (17.11.2005 data dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale di
CERVETERI – RM -), l’odierno appellante ha proposto ricorso in grado di appello al
Consiglio di Stato per la riforma della sentenza in epigrafe.
1
Con diffusa memoria l’Avvocatura Generale dello Stato ripercorre, a suo modo, l’iter
logico con cui il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato,
Maresciallo 1^ classe Elettr. Man. RADAR in S.P. dell’Aeronautica Militare Luca Marco
COMELLINI.
L’atto di appello proposto dall’Amministrazione, è incentrato esclusivamente sulle
interpretazioni giurisprudenziali del G.A. relative alla non obbligatorietà da parte delle
Commissioni Superiori di Avanzamento alla predeterminazione di criteri di massima da
adottare, nel sistema di valutazione degli ufficiali delle Forze armate, nei procedimenti di
avanzamento a scelta, e precisamente all’applicazione dell’art. 26 della legge 12 novembre
1955, n. 1137 al quale tenta di dare una lettura interpretativa che lo renda, in fase di
applicazione, analogo all’art. 35 della legge n. 212/1983 in tema di avanzamento dei
sottufficiali.
Conclude la parte appellante per l’accoglimento e la conseguente riforma della
sentenza di primo grado.
I° MOTIVO
Come espresso in narrativa, l’Amministrazione appellante, senza peraltro esporre
rilievi specifici di censura della sentenza impugnata, si limita ad argomentare la sua richiesta
di accoglimento dell’appello sostenendo la somiglianza, per analogia, tra la procedura di
avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate e quella relativa ai sottufficiali.
La tesi proposta dall’Amministrazione non risulta confortata da alcuna pronuncia in
merito da parte del G.A. chiamato a decidere sull’odierna questione.
È consolidato orientamento del Consiglio di Stato che nel giudizio di appello, la
cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso
l'enunciazione di specifici motivi; tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad
incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una
2
sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte
volitiva dell'appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che
l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì
necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua intierezza,
che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di
specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (da ultimo,
Sez. IV 15 febbraio e 17 maggio 2005, n. 3250).
Le motivazioni poste a sostegno dell’atto di appello proposto dall’Amministrazione
sono generiche e non contrastano minimamente le argomentazioni addotte a fondamento della
decisione del Giudice del T.A.R.
L’appello, inoltre deve ritenersi inammissibile poiché l’Amministrazione non ha
provveduto a notificarlo anche al controinteressato, Maresciallo 1^ classe MANCINI Marco,
non costituitosi nel giudizio di primo grado, al quale l’odierno appellato aveva provveduto a
notificare l’originario ricorso proposto al T.A.R. del Lazio, N. Reg. Ric. 7726/2005.
II° MOTIVO
Al riguardo della presunta analogia delle procedure di avanzamento a scelta, in
relazione all’Art. 26 della legge 1137/1955, la consolidata giurisprudenza del G.A., al quale
peraltro non è sfuggita la graduazione compiuta dal legislatore, in relazione alla necessaria
maggiore ponderazione rapportata al grado gerarchico, ha affermato che “circa la mancata
predeterminazione del sistema di attribuzione dei punteggi - e cioè dei criteri di massima, con
i relativi punteggi, cui attenersi nella valutazione dei titoli vantati da ogni scrutinando - si
osserva che ciò non solo non è previsto dalla vigente normativa, ma addirittura è in contrasto
con essa. Infatti, l’articolo 26 della legge n.1137/55 stabilisce che quando il giudizio riguardi
ufficiali aventi grado non superiore a colonnello ogni componente della Commissione
superiore di avanzamento assegni al valutando un punto da 1 a 30 per ciascun complesso di
3
elementi di cui alle lettere a), b) e c); quando invece il giudizio riguardi ufficiali aventi grado
di generale, il punto anzidetto deve essere assegnato in relazione agli elementi di cui alle
lettere a), b) e c) considerati nel loro insieme. Meglio precisa l’articolo 7 del decreto
ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, laddove statuisce che i punteggi di merito attribuiti in
ordine alle tre categorie di requisiti previste dal citato articolo 26 della legge n. 1137/55
devono costituire per ciascuna di esse l’espressione di una valutazione di sintesi da parte di
ciascun componente della Commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per
ogni elemento nell’ambito della categoria medesima.” (Cons. di Stato, Sez. IV, 16 marzo
2001, n. 1584).
La decisione sopra citata, come peraltro ricordato dal Ministero appellante nelle sue
memorie, conformemente alle tante altre emesse dal Consiglio di Stato, con riferimento
esclusivo all’art. 26 della legge 1137/1955, non prevede per le Commissioni Superiori di
Avanzamento l’obbligo di predeterminare dei criteri di massima per l’attribuzione dei
punteggi ai valutandi.
Tale assunto è pienamente condivisibile se riferito, come è in effetti, ai giudizi di
avanzamento tesi a valutare la promozione al grado superiore degli ufficiali destinati ad
occupare posizioni di vertice nell’ambito della Forza armata che, per loro natura, sono
comunque finalizzati a garantire un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta
degli ufficiali cui affidare incarichi di vertice, non appare invece applicabile nei procedimenti
di valutazione ai fini dell’avanzamento a scelta riguardanti i sottufficiali.
Se è vero che l'avanzamento a scelta degli ufficiali, dove peraltro l’esiguità del numero
dei valutandi sottoposti al vaglio della Commissione consente alla stessa di riservare ad ogni
singolo valutando un ampio spazio temporale per valutarne in modo approfondito i titoli e i
precedenti di carriera - e tale procedimento viene svolto nel generale rispetto dei termini
previsti dal D.M. 603/1993 - avviene in esito a due fasi collegiali, di cui la prima diretta ad
accertare l'idoneità complessiva all'avanzamento di ciascun ufficiale in rapporto alle funzioni
4
da adempiere nel grado superiore (art. 25, primo comma della L. 1137), e la seconda rivolta a
determinare, attraverso l'attribuzione del punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le
qualità, le capacità e le attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo (Cfr.
Cons di Stato, Sez. IV, n. 1149/2005), non può altrettanto essere logicamente sostenuto in
relazione alla procedura di valutazione prevista per i sottufficiali dove di regola, la
Commissione Permanente di Avanzamento o, come nel caso di specie, la Commissione
nominata ai sensi dell’Art. 1 bis, comma 9 della Legge 186/2004, deve valutare un elevato
numero di militari, inseriti nell’aliquota di avanzamento a scelta, e più esattamente 7618
marescialli come ricordato dall’Amministrazione appellante nelle sue memorie presentate nel
giudizio di primo grado, con prevedibile superamento del termine ordinatorio previsto dal DM
603/93, Tabella C, Procedimento n 10. - Rettifica decorrenza promozioni – 90 giorni (termine
ampiamente superato).
Giova ricordare a codesto Consiglio di Stato che l’Autorità di vertice della Forza
armata, dalla quale dipende gerarchicamente la Commissione, ha in più occasioni sollecitato il
puntuale rispetto dei termini citati, potendosi configurare nel loro superamento un danno
economico e morale per i valutandi oltre che un danno erariale dovuto ai maggiori oneri per
interessi legali e rivalutazione delle somme tardivamente corrisposte.
Del resto a fugare ogni dubbio interpretativo al riguardo della supposta analogia dei
procedimenti di valutazione, di cui all’Art. 35 della legge 212/1983 e Art. 26 della legge
1137/1955, già con il ricorso in primo grado, il Maresciallo COMELLINI aveva sostenuto le
sue richieste di accesso trovando conforto anche nel Parere di codesto Consiglio di Stato,
Sezione Consultiva per gli Atti normativi, reso nell’Adunanza del 22 ottobre 2001, n. 201,
sullo Schema di decreto ministeriale concernente disposizioni integrative e correttive al
decreto del Ministro delle finanze 7-8-1996 n. 424 disciplinante le procedure di valutazione
per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo 28-2-2001 n. 67.
5
Al riguardo la citata Sezione aveva espresso rilievi alla tesi sostenuta
dall’Amministrazione secondo cui la commissione giudicatrice non avrebbe l’obbligo di
predeterminare analitici criteri per la valutazione dei titoli, potendo valutare nel complesso i
titoli, le qualifiche e le qualità, sostenendo che, intesa in tale modo, la disposizione svuota il
principio di necessaria predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli o quanto meno
lo rende superfluo rispetto alla normativa regolamentare, che già accorpa i titoli in tre
gruppi prevedendo il punteggio massimo da attribuire a ciascun gruppo.
Appare invece necessario, perché conforme ai principi generali in materia di procedure di
valutazione, quali quella di specie (seppur non del tutto assimilabile ad un concorso
interno), prevedere che la commissione stabilisca i criteri per valutare i singoli elementi.
Non si comprende perché, ad esempio, non possa essere predeterminato il punteggio da
attribuire ad un titolo di studio, al superamento di corsi, agli anni di servizio svolti, alle
qualifiche riportate, prevedendo inoltre un minimo e massimo di punteggio per quegli
elementi, valutabili anche in maniera congiunta, che maggiormente attengono alla
professionalità militare. […] Peraltro, l’espressa predeterminazione dei criteri di
valutazione della maggior parte dei titoli facilita e snellisce il lavoro della commissione.
In maniera conforme al Parere espresso dalla Sezione per gli atti normativi del
Consiglio di Stato il Ministero delle Finanze ha emanato con apposito DM 17/01/2002, n. 58,
le disposizioni correttive ed integrative al decreto del Ministro delle finanze 7-8-1996 n. 424.
In virtù dell’analogia che l’Amministrazione ritiene esistente tra il procedimento di
valutazione dei sottufficiali e degli ufficiali delle Forze armate non può negarsi, a maggior
ragione, l’esistenza della medesima analogia tra la procedura di valutazione a scelta per i
sottufficiali dell’Aeronautica dell’Esercito e della Marina e quella relativa ai sottufficiali della
Guardia di Finanza presa in esame dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi con il citato
Parere, tradottosi in concreto nell’emanazione del Decreto del Ministro delle Finanze n. 58 del
17 gennaio 2002.
6
III° MOTIVO
La richiesta dell’odierno appellato di conoscere gli atti formati dalla Commissione e i
criteri con i quali l’organo di valutazione procede alla ponderazione delle posizioni degli
aspiranti all’avanzamento ed alla conseguente graduazione degli stessi, così come definita dal
Giudice di prime cure, costituisce attività che, in quanto evidentemente prodromica alla
concreta attribuzione dei punteggi, necessariamente transita attraverso la fissazione di criteri
che consentano l’attribuzione di un “peso” ai singoli elementi, suscettibili di refluire nella
conclusiva attribuzione del “punto di merito” rilevante ai fini dell’inserimento del militare
nella graduatoria, trova garanzie e tutele ampie ed irrinunciabili nel rinnovellato testo della
Legge 241/90, a seguito della legge 15/2005, l’accesso, infatti, assurge – ancorché per via
semidiretta - al rango di principio costituzionale, dotato come tale di una propria autonomia
concettuale quale situazione meritevole ex se di tutela e non già in ragione dell’interesse ad
esso di volta in volta sotteso.
Appare anche il caso di soffermarsi sul metodo di lavoro in uso presso la
Commissione di Avanzamento dei sottufficiali che, dato l’elevato numero di valutandi, svolge
le operazioni di scrutinio attraverso l’inserimento dei dati, riguardanti ognuno dei 7618
marescialli inclusi nell’Aliquota di valutazione, per mezzo di un apposito software gestionale,
nei computers dei quali è dotata, traducendo di fatto ogni singolo dato in un numero (ad
esempio, 20 anni di servizio effettivo potrebbero corrispondere a 0.5 x 20 = 10 punti),
metodo, questo, utilizzato al fine di garantire una rispettosa osservanza dei precetti di cui
all’art. 97, comma 1, della Costituzione.
Pertanto, in relazione alla richiesta di accesso agli atti formati dalla
Commissione, con specifico riferimento alla conoscenza dei criteri di attribuzione dei
singoli punteggi, è innegabile la loro esistenza contrariamente a quanto sostenuto
dall’Amministrazione nella sua relazione difensiva del giudizio di primo grado, e
nell’atto di appello.
7
Il software utilizzato concretamente dalla Commissione per la gestione degli elementi
risultanti dalla documentazione caratteristica, di ciascun valutando, ovvero i criteri in esso
contenuti, in effetti, rappresenta innegabilmente un “documento amministrativo”. Infatti,
come chiarito dalla legge n.15 del 2005, tale deve essere considerata ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di
atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica
Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
IV° MOTIVO
La Sentenza T.A.R. Lazio, Sez. Prima bis, n.8211/2005, è stata pubblicata mediante
deposito presso la Cancelleria del T.A.R. il giorno 10.10.2005 e contestualmente ne è stata
trasmessa copia conforme, a norma dell’Art. 87 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642,
all’Avvocatura Generale dello Stato e all’Amministrazione della Difesa.
Dal registro di protocollo del T.A.R. per il Lazio, risulta che l’Avvocatura ha ritirato
personalmente la copia della sentenza in epigrafe in data 14.10.2005.
In data 27.11.2005 il Maresciallo COMELLINI ha provveduto a notificare al Ministero della
Difesa in persona del Ministro p.t., a mezzo ufficiale giudiziario addetto all’UNEP presso la
Corte d’Appello di Roma, la copia conforme all’originale della Sentenza citata.
Il Giudice di prime cure ha disposto incombenti a carico dell’Amministrazione odierna
appellante da svolgersi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o
comunicazione […].
L’appello, odiernamente avversato dal Maresciallo 1^ classe Luca Marco
COMELLINI, depositato solo in data 05.12.2005, deve ritenersi tardivo rispetto al termine
entro il quale doveva essere consentito l’accesso agli atti richiesti.
Per quanto sopra esposto, quindi, non si può ravvisare l’esistenza di un danno grave ed
irreparabile nell’esecuzione della sentenza pronunciata dal TAR per il Lazio, Sez. 1^ bis, n.
8
8211/2005, e conseguentemente giustificare in tal modo la consumata elusione del giudicato
(protrattasi fino alla data del deposito dell’Appello presso il Consiglio di Stato) e la violazione
degli artt. 22 e ss. Della legge 241 del 1990, nonché delle garanzie costituzionali poste a
fondamento dell’istanza di accesso agli atti, la cui osservanza rappresenta, invece, secondo
codesto Consiglio di Stato, la massima espressione dell’efficienza, dell’imparzialità e della
trasparenza della attività della Pubblica Amministrazione.
L’amministrazione, infatti, risulta essere già inadempiente prima e a prescindere dalla
proposizione dell’appello stesso, rendendo in tal modo priva di fondamento l’ipotesi di una
ingiusta accusa di inottemperanza, sollevata in modo capzioso per ottenere l’accoglimento
della domanda cautelare.
CONCLUSIONI
È chiaro, in virtù delle considerazioni fino a qui espresse che l’Amministrazione,
odierna appellante, non può validamente sostenere né la tesi secondo la quale non è obbligata
ad una preventiva determinazione dei criteri di valutazione, per l’attribuzione dei punteggi
alle singole voci racchiuse nei complessi degli elementi di cui all’art. 35 della legge 212/83,
né tantomeno l’inesistenza dell’atto amministrativo richiesto dal Maresciallo COMELLINI.
Il Giudice di prime cure ha fatto proprie le motivazioni come odiernamente esposte dal
Maresciallo COMELLINI, condividendole, in sede di Camera di Consiglio del 28 settembre
2005, tanto da tramutarle nell’accoglimento della richiesta in esame non soltanto in ragione
della valenza direttamente strumentale rispetto alle operazioni di valutazione (e, quindi,
rilevante ai fini dell’interesse pretensivo del quale è portatore il sottufficiale aspirante alla
promozione); ma, in quanto propria di una sequenza sub-procedimentale necessariamente
preordinata al compimento delle operazioni di scrutinio dei singoli aspiranti, ex se
perfezionata al momento in cui l’organo di valutazione ha iniziato a prendere in
considerazione le singole posizioni dei militari in quanto discende dal generalissimo principio
di legalità (di cui in materia di pubblico impiego costituisce formale esplicazione il precetto
9
dell'art. 97 cost.), che ogni procedura concorsuale, o comunque di tipo “selettivo”, volta cioè
a selezionare i più meritevoli nell'ambito di una struttura pubblicistica, al fine di consentire
l'avanzamento nei gradi e qualifiche superiori, deve essere ancorata a precostituiti parametri
normativi, o comunque a criteri generali legalmente predeterminati, in modo che la
discrezionalità amministrativa non possa, nella fase decisoria, spaziare sino al punto da
individuare essa stessa, caso per caso, il procedimento e le norme specifiche da seguire nella
valutazione delle singole posizioni che devono essere oggetto del giudizio (Cons. Stato,
Sez.VI, 06/06/1984, n.365).
Anche la domanda in ordine alla prenotazione del debito del contributo di cui al
vigente art. 9 della legge 23.12.1999, n. 488, fatta dall’Amministrazione appellante è
infondata, essendo la presente controversia concernente materia di pubblico impiego.
P.Q.M.
L’illustrissima Autorità adita, disattesa ogni avversa eccezione e controrichiesta vorrà:
in via cautelare:
o respingere l’istanza di sospensione avanzata dall’Amministrazione appellante,
nel merito:
o confermare la Sentenza pronunciata dal T.A.R. per il Lazio, Sez. Prima bis, n.
8211/2005 in quanto giusta, e conseguentemente rigettare il ricorso in appello
proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Salvezze ampie ed illimitate.
Roma, ________________
__________________________________
10
art. 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanze:432/2006
Registro Generale: 9742/2005
Sezione Quarta
composto dai Signori:
Pres. Paolo Salvatore
Cons. Filippo Patroni Griffi Est.
Cons. Antonino Anastasi
Cons. Vito Poli
Cons. Anna Leoni
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 31 Gennaio 2006
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
contro
COMELLINI LUCA MARCO
rappresentato e difeso da: Avv. LUCA MARCO COMELLINI
con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA:
Sezione I BIS 8211/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO ACCESSO AD ATTI
FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via
incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMELLINI LUCA MARCO
N.R.G. 9742/2005
Udito il relatore Cons. Filippo Patroni Griffi e uditi, altresì, per le parti l’Avvocato dello Stato
Spina e l’Avv. Comellini;
Ritenuto che ricorrono i presupposti per la sospensione della sentenza, in quanto, a una prima
delibazione, la controversia sembra riguardare la necessità o meno che siano predisposti criteri
generali, il che non sarebbe deducibile nel giudizio in materia di accesso;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9742/2005) e, per l'effetto, sospende l’efficacia
della sentenza impugnata.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria
della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 31 Gennaio 2006
L'ESTENSORE
Filippo Patroni Griffi
IL PRESIDENTE
Paolo Salvatore
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
On.le CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
**********************
MEMORIA DIFENSIVA
PER IL RICORSO N. R.G. 9742 ANNO 2005
PER:
il Maresciallo 1^ classe Elettr. Man. RADAR dell'Aeronautica Militare COMELLINI
Luca Marco: C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a Roma il XX.XX.XXXX, residente in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliato presso la Segreteria della
Sezione.
APPELLATO
CONTRO:
il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12
APPELLANTE
PER LA CONFERMA,
della Sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. I bis, n. 8211/2005.
FATTO e D I R I T T O
Con la memoria difensiva, depositata in data 15 dicembre 2005 l’odierno appellato ha
esposto i fatti e le questioni di diritto per i quali ha chiesto, e chiede anche oggi, che
quest’Eccellentissimo Consiglio respinga il ricorso proposto dall’Amministrazione appellante,
con la conseguente conferma della Sentenza di primo grado indicata in epigrafe.
Con l’Ordinanza n. 432/2006, codesta Sezione, ha disposto, in accoglimento dell’istanza
cautelare dell’appellante, la sospensione dell’efficacia della sentenza in parola ravvisando
l’ipotesi che il giudizio in questione fosse attinente alla necessità o meno della
1
predisposizione di criteri generali per la valutazione, da adottarsi ad opera della Commissione
di Avanzamento.
Tale assunto, in ragione della natura della materia del contendere, non è condivisibile
e pertanto sembra rendersi necessario ripercorrere brevemente l’intero iter che ha dato luogo
al presente contenzioso.
Il Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica militare, Luca Marco COMELLINI, con
apposita istanza, in data 23 marzo 2005, chiedeva l’accesso agli atti del procedimento di
valutazione di cui all’art. 1/bis, comma 9, della Legge 186/2004, essendo egli stesso posto in
valutazione al pari di altri 7617 Marescialli inclusi nella stessa aliquota.
Avverso l’atto di diniego opposto dall’Amministrazione della Difesa l’odierno
appellato proponeva ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio il quale, con la pronuncia della
Sentenza n. 8211 del 28 settembre 2005, accoglieva il ricorso (N.R.G. 7726/2005)
limitatamente all’impugnazione del foglio n. M_D/GMIL_3-II/5/2/2005/45819 in data 18
maggio 2005 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II
Reparto – 5^ Divisione Stato Giuridico ed Avanzamento Sottufficiali, nella parte in cui viene
al ricorrente negato l’accesso agli atti amministrativi utilizzati ai fini della formazione della
graduatoria di cui all’art. 1-bis, comma 9, del d.l. 28 maggio 2004 n. 136, convertito in legge
con l. 27 luglio 2004 n. 186, e, per l’effetto ha:
-
annullato tale provvedimento, in parte qua;
-
accertato il diritto del ricorrente sig. Comellini Luca Marco all'accesso alla
documentazione amministrativa richiesta con istanza in data 23 marzo 2005,
limitatamente agli atti formati dalla Commissione costituita ai sensi dell’art. 1-bis,
IX comma, della legge 186/2004 relativamente all’individuazione dei criteri di
valutazione del personale militare interessato all’avanzamento al grado di
Maresciallo di 1^ classe ai fini dell’attribuzione dei punteggi per ciascuno dei
2
complessi di elementi di cui all’art. 35, comma III, lett. a), b) e c) della legge
212/1983;
-
ordinato all’Amministrazione della Difesa, nella persona del responsabile p.t. della
Direzione Generale per il Personale Militare, di consentire al sig. Comellini – entro
il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o comunicazione della presente
decisione – l’accesso (con diritto dell'interessato all'estrazione di copia) ai rilievi
documentali onde trattasi.
La Sentenza citata è stata successivamente appellata dinanzi al Consiglio di Stato, dal
Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., per l’annullamento, previa sospensione
dell’efficacia della stessa.
Con l’indicata Ordinanza, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IV, ha
deciso in senso favorevole all’appellante e in accoglimento dell'istanza cautelare (Ricorso
numero 9742/2005) ha sospeso l’efficacia della sentenza impugnata con la seguente
motivazione: “Ritenuto che ricorrono i presupposti per la sospensione della sentenza, in
quanto, a una prima delibazione, la controversia sembra riguardare la necessità o meno
che siano predisposti criteri generali, il che non sarebbe deducibile nel giudizio in materia
di accesso;”.
Presumibilmente, la motivazione addotta dal Giudice Amministrativo si fonda
sull'erronea percezione degli atti di causa, sostanziandosi nella supposizione che “[…] la
controversia sembra riguardare la necessità o meno che siano predisposti criteri generali,
[… ]”, al riguardo, invece, la sentenza TAR Lazio, Sez. I bis, n. 8211/2005 si limita ad
accertare e dichiarare il diritto dell’odierno ricorrente all’accesso agli atti richiesti con
l’istanza presentata in data 23 marzo 2005 e non decide nulla, invece, circa la necessità o
meno che siano predisposti criteri generali.
L'errore di fatto che sembra viziare l’ordinanza sarebbe pertanto idoneo a legittimare il
ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto sembra rispondere
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esattamente ai seguenti requisiti che la consolidata giurisprudenza di codesto Consiglio ritiene
essere consistenti: a) nel derivare esso da una pura e semplice errata od omessa percezione
del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo
giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; b) nell'attenere ad un punto
non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente pronunciato; infine,
nell'essere stato elemento determinante della decisione adottata (Cons. Stato, Sez.IV,
23/01/2002, n.398.), tale rimedio, comunque, deve essere escluso dove, come nel caso cui
trattasi, l’immediata fissazione della data per la decisione di merito consenta il pieno rispetto
dei criteri di economicità, funzionalità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Il tenore letterale dell’atto, originariamente impugnato con il ricorso di primo grado dal
Maresciallo COMELLINI, rende chiara ed innegabile l’esistenza di un interesse legittimo in
ordine al contenuto degli atti del procedimento amministrativo avviato nei suoi confronti, teso
a determinare l’anzianità nel grado di Maresciallo di 1^ classe, a seguito dell’entrata in vigore
dell’articolo 1, comma 9 della legge 27 luglio 2004, n. 186.
L’art 15, comma 1, della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 nel rinnovellare l’art. 22 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, definisce "documento amministrativo", “ … ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie
del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”, mentre il comma
due dello stesso articolo testualmente recita: “2. L'accesso ai documenti amministrativi,
attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. […]”.
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Dalla lettura dell’art. 22 citato, cosi come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge
15/2005 e dal successivo comma 2 si evince, senza ombra di dubbio, che la richiesta avanzata
dal Maresciallo COMELLINI, tesa a conoscere i criteri utilizzati dalla commissione per la
valutazione ai fini della formazione della graduatoria per l’attribuzione dell’anzianità
giuridica nel grado di maresciallo di 1^ classe, equivale alla richiesta di accedere ad uno
specifico
atto
amministrativo,
essenziale,
del
procedimento
posto
in
essere
dall’Amministrazione.
Pertanto la domanda avanzata dall’originario ricorrente, tesa a conoscere i criteri di
valutazione adottati dalla commissione, avente ad oggetto documenti ed attività qualificabili,
quantomeno in senso oggettivo e funzionale, come amministrative e riconducibili all'apparato
amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez.IV, 22/02/2003, n.961) deve ritenersi fondata e pertanto
l’amministrazione aveva l’obbligo di soddisfarla.
Come gia rappresentato con la memoria principale, l’Amministrazione appellante si è
limitata ad argomentare la sua richiesta di accoglimento dell’appello sostenendo la
somiglianza, per analogia, tra la procedura di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze
armate e quella relativa ai sottufficiali.
La tesi proposta dall’Amministrazione oltre a non essere confortata da alcuna
pronuncia di merito da parte della G.A., ha sviato codesto Consiglio rappresentando una
questione esclusivamente inerente al “Diritto di accesso”, come in effetti è la presente
controversia, in un’altra fattispecie non tutelabile nel presente giudizio.
È consolidato orientamento del Consiglio di Stato che nel giudizio di appello, la
cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso
l'enunciazione di specifici motivi; tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad
incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una
sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte
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volitiva dell'appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che
l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì
necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua intierezza,
che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di
specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (da ultimo,
Sez. IV 15 febbraio e 17 maggio 2005, n. 3250).
Con il II° Motivo in Diritto, della Memoria difensiva principale, l’appellato aveva
altresì rappresentato l’inesistenza di una qualsivoglia analogia tra il procedimento di
valutazione adottato per i sottufficiali di cui all’art. 35 della L212/1983 e quello previsto
dall’Art. 26 della legge 1137/1955.
Nel ribadire nuovamente come la richiesta avanzata Maresciallo COMELLINI, di
conoscere gli atti formati dalla Commissione e i criteri con i quali l’organo di valutazione
procede alla ponderazione delle posizioni degli aspiranti all’avanzamento ed alla conseguente
graduazione degli stessi, così come definita dal Giudice di prime cure costituisce attività che,
in quanto evidentemente prodromica alla concreta attribuzione dei punteggi, necessariamente
transita attraverso la fissazione di criteri che consentano l’attribuzione di un “peso” ai
singoli elementi, suscettibili di refluire nella conclusiva attribuzione del “punto di merito”
rilevante ai fini dell’inserimento del militare nella graduatoria, trova garanzie e tutele ampie
ed irrinunciabili nel rinnovellato testo della Legge 241/90, a seguito della legge 15/2005,
l’accesso, infatti, assurge – ancorché per via semidiretta - al rango di principio costituzionale,
dotato come tale di una propria autonomia concettuale quale situazione meritevole ex se di
tutela e non già in ragione dell’interesse ad esso di volta in volta sotteso, occorre sottolineare
come l’amministrazione appellante, abbia sempre negato l’esistenza di atti che nella realtà,
invece, sono esistenti. Infatti, come già detto nelle precedenti Memorie, il metodo di lavoro in
uso presso la Commissione di Avanzamento dei sottufficiali, dato l’elevato numero di
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valutandi, prevede che le operazioni di scrutinio siano svolte attraverso l’inserimento dei dati,
riguardanti ognuno dei 7618 marescialli inclusi nell’Aliquota di valutazione, per mezzo di un
apposito software/programma gestionale, nei computers dei quali è dotata, traducendo di fatto
ogni singolo dato in un numero (ad esempio, 20 anni di servizio effettivo potrebbero
corrispondere a 0.5 x 20 = 10 punti), per ogni singolo elemento che compone l’insieme dei
complessi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 35 della Legge 212/1983, e per ognuna delle
ventinove voci che determinano i giudizi delle schede valutative prese in esame dai
Commissari. Pertanto, in relazione alla richiesta di accesso agli atti formati dalla
Commissione, con specifico riferimento alla conoscenza dei criteri di attribuzione dei singoli
punteggi,
è
innegabile
la
loro
esistenza
contrariamente
a
quanto
sostenuto
dall’Amministrazione nella sua relazione difensiva del giudizio di primo grado, e nell’atto di
appello.
Il software/programma di gestione, utilizzato concretamente dalla Commissione per la
gestione degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica, di ciascun valutando,
ovvero i criteri in esso contenuti, rappresenta innegabilmente un “documento amministrativo”.
Infatti, come chiarito dalla legge n.15 del 2005, tale deve essere considerata ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie
del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da
una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Il Giudice di prime cure ha fatto proprie le motivazioni come odiernamente esposte dal
Maresciallo COMELLINI, condividendole, in sede di Camera di Consiglio del 28 settembre
2005, tanto da tramutarle nell’accoglimento della richiesta in esame non soltanto in ragione
della valenza direttamente strumentale rispetto alle operazioni di valutazione (e, quindi,
rilevante ai fini dell’interesse pretensivo del quale è portatore il sottufficiale aspirante alla
promozione); ma, in quanto propria di una sequenza sub-procedimentale necessariamente
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preordinata al compimento delle operazioni di scrutinio dei singoli aspiranti, ex se
perfezionata al momento in cui l’organo di valutazione ha iniziato a prendere in
considerazione le singole posizioni dei militari in quanto discende dal generalissimo principio
di legalità (di cui in materia di pubblico impiego costituisce formale esplicazione il precetto
dell'art. 97 cost.), che ogni procedura concorsuale, o comunque di tipo “selettivo”, volta cioè
a selezionare i più meritevoli nell'ambito di una struttura pubblicistica, al fine di consentire
l'avanzamento nei gradi e qualifiche superiori, deve essere ancorata a precostituiti parametri
normativi, o comunque a criteri generali legalmente predeterminati, in modo che la
discrezionalità amministrativa non possa, nella fase decisoria, spaziare sino al punto da
individuare essa stessa, caso per caso, il procedimento e le norme specifiche da seguire nella
valutazione delle singole posizioni che devono essere oggetto del giudizio (Cons. Stato,
Sez.VI, 06/06/1984, n.365).
P.Q.M.
L’illustrissima Autorità adita, disattesa ogni avversa eccezione e controrichiesta vorrà, nel
merito, confermare la Sentenza pronunciata dal T.A.R. per il Lazio, Sez. Prima bis, n.
8211/2005 in quanto giusta, e conseguentemente rigettare il ricorso in appello proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato.
Salvezze ampie ed illimitate.
Roma, ________________
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PERSONALE MILITARE - AVANZAMENTO DI GRADO