REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS
Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato ed Economato
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Fornitura di N. 2 autocarri Pick Up 4x4 Diesel da destinare al
“Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale”
della Direzione AREA Tecnico Scientifica dell’ARPAS.
SECONDO ESPERIMENTO
CIG 6458743355
APPALTO N. 9/2015
Fornitura di n. 2 autocarri Pick Up 4x4 da destinare al “Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della
Direzione AREA Tecnico Scientifica dell’ARPAS - Capitolato speciale d’appalto – SECONDO ESPERIMENTO APPALTO N. 9/2015
Indice
PREMESSA
2
1.
OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE
2
2.
IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA
2
3.
PAGAMENTO
2
4.
PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
2
5.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
3
6.
SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
4
7.
PENALI
4
8.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E RECESSO
4
9.
RECESSO
5
10.
SUBAPPALTO
5
11.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO
6
12.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
6
13.
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 6
14.
SPESE CONTRATTUALI
7
15.
CONTROVERSIE
7
16.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI
8
18
DISPOSIZIONI GENERALI E VERIFICA DELLA FORNITURA
10
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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Fornitura di n. 2 autocarri Pick Up 4x4 da destinare al “Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della
Direzione AREA Tecnico Scientifica dell’ARPAS - Capitolato speciale d’appalto – SECONDO ESPERIMENTO APPALTO N. 9/2015
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
PREMESSA
Il presente Capitolato speciale disciplina il contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e il fornitore risultato aggiudicatario della
procedura di gara, avente ad oggetto la fornitura descritta nella Parte Tecnica del presente Capitolato.
1.
OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE
L’oggetto dell’appalto e le modalità di esecuzione della fornitura sono dettagliatamente descritte all’art.
16 del presente Capitolato speciale.
2.
IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA
L’importo complessivo stimato a base d’asta per la fornitura in oggetto ammonta a € 49.180,32 (IVA
esclusa). Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.
3.
PAGAMENTO
Il termine di pagamento è convenuto in 60 giorni ricevimento fattura elettronica ed, in ogni caso dopo il
riscontro dell’avvenuta, regolare completa fornitura e dopo aver verificato la regolarità contributiva e
retributiva (DURC).
La fattura elettronica, dovrà essere intestata e trasmessa ad ARPAS – Via Contivecchi, 7 – 09122
Cagliari – (Partita I.V.A. n. 92137340920), Codice Univoco Ufficio JAY36G. Si ricorda, che l’ARPAS
non è soggetta all’applicazione della norma: “Split payment” art. 17 Ter DPR 633/72.
4.
PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
Con riferimento all’ordinativo, ARPAS acquisisce la proprietà dei beni oggetto della fornitura a partire
dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di furti e danni ai mezzi forniti durante il trasporto
sono a carico del fornitore.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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Fornitura di n. 2 autocarri Pick Up 4x4 da destinare al “Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della
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5.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi
dell’art.113 del D.Lgs. 163/2006, mediante fideiussione bancaria o assicurativa (a scelta della ditta
aggiudicataria) o rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 385/1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del
D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità
dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
L’importo definitivo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della
garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e
l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque,
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione
del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata
l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza
dell’esecuzione del contratto. La cauzione potrà essere svincolata a seguito dell’emissione
dell’Attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del DPR 207/2010, ovvero a conclusione di
tutte le operazioni di verifica della fornitura descritte al paragrafo 18.2 del presente capitolato.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta dell’Agenzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente
o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di
inadempimento a tale obbligo, l’ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
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6.
SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
Fermo quanto disposto dall’art. 308 del DPR 207/2010, il fornitore non può sospendere l’esecuzione
della consegna contrattuale in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto
controversie con l’ARPAS.
L'eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce
inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la
facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla
risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e
conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
7.
PENALI
Fatto salvo ogni eventuale maggior danno, in caso di mancata, ritardata od irregolare consegna degli
automezzi oggetto della fornitura presso la sede dell’Agenzia, sita in Cagliari in via Contivecchi 7, verrà
applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto ai tempi contrattuali previsti, nella
consegna o nella sostituzione di accessori non conformi a quelli offerti in gara,.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione della penale di cui al
precedente periodo verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento.
L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio
dell’ARPAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno
essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione per la quota
parte relativa ai danni subiti oppure, ove possibile, a recuperare l’importo sulla fattura riferita alla
presente fornitura .
8.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E RECESSO
L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui
l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel
caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria. In tal
caso l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in
danno della Ditta aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi alla ditta aggiudicataria con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
a. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su
proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non
inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in
questo caso);
b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
c. nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
In caso di risoluzione del contratto, giusta sensi art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l’ARPAS provvederà ad
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che
ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario
aggiudicatario.
L’affidamento
avverrà
alle
medesime
condizioni
già
proposte
dall’originario
aggiudicatario in sede di offerta.
9.
RECESSO
Qualora la Consip, nel periodo antecedente la consegna degli automezzi, attivi ai sensi dell’art. 26,
comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n° 488, una convenzione di pari oggetto i cui parametri siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere e qualora il fornitore non acconsenta ad una modifica
delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della medesima legge,
l’ARPAS, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 13 del D.L. 6 luglio 2012, n° 95, ha diritto di recedere
in dal contratto, previa formale comunicazione al fornitore con preavviso non inferiore a 15 giorni
antecedenti la consegna;
10.
SUBAPPALTO
La fornitura oggetto del contratto può essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per cento)
dell’importo complessivo contrattuale.
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in
sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di
gara), ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06.
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In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ARPAS, dell’adempimento
delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’Appaltatore,
al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti
del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.
11.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata, da parte dell’Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le
disposizioni di cui all’art. 115 del D.Lgs. 163/06.
La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art.117 del D.Lgs.
163/06.
12.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope-legis del contratto di appalto o del vincolo
giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’ARPAS provvederà ad
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che
ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario
aggiudicatario.
L’affidamento
avverrà
alle
medesime
condizioni
già
proposte
dall’originario
aggiudicatario in sede di offerta.
13.
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI
FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
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14.
SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, mediante apposizione di firma digitale ai
sensi del D.Lgs 7/03/2005 n° 82, da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/86
n°131. Le spese relative all’imposta di bollo sono a carico dell’Appaltatore.
15.
CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra l’appaltatore e l’Agenzia in sede di esecuzione
del contratto, sarà deferita al giudice ordinario. In tal caso il Foro competente sarà quello di Cagliari.
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CAPITOLATO TECNICO
16.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI
Ciascun Automezzo oggetto della fornitura deve:
a) possedere le caratteristiche minime di cui alla scheda tecnica riportata al successivo paragrafo 16.1;
b) possedere gli equipaggiamenti minimi standard riportati al successivo paragrafo 16.2,
c) essere munito del libretto d’uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli
interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il perfetto funzionamento della vettura);
d) rispettare:
> le norme europee EN e le specifiche direttive di carattere europeo;
> le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della
strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del regolamento di Esecuzione approvato con
D.P.R. n. 495 del 16.09.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) soddisfare in tema di igiene, sicurezza e ambiente, le seguenti prescrizioni:
> tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti
tossici nel rispetto della normativa vigente;
> livello di emissioni di gas inquinanti allo scarico conforme al regolamento (CE) n. 692/2008 della
Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del Regolamento (CE) 715/20107 del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle
emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 e EUR 6);
> limiti di emissione di anidride carbonica (CO2) fissati dal decreto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del mare del 8 maggio 2012 recante “Criteri ambientali minimi per
l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada”;
Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono essere.
● nuovi di fabbrica
● esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;
● realizzati secondo le vigenti normative
16.1 Scheda Tecnica
Omologazione: NG - N1G
Versione: Pickup 4x4 doppia cabina 5 posti 4 porte
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Fornitura di n. 2 autocarri Pick Up 4x4 da destinare al “Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della
Direzione AREA Tecnico Scientifica dell’ARPAS - Capitolato speciale d’appalto – SECONDO ESPERIMENTO APPALTO N. 9/2015
Motore: da 2.200Cc a 2.500Cc
Alimentazione: Diesel
Potenza Massima Kw. (CV) giri/min.: da 100Kw a 140Kw (da 140CV a 190CV) 3.600giri/min.
Livello Ecologico: da Euro 5
Trasmissione: Trazione Posteriore + 4x4 + ridotte + bloccaggio differenziale
Cambio: Manuale 5 o 6 M + R
Colore: Bianco
16.2 Dotazioni minime:
Strumentazione convenzionale - Servosterzo – Climatizzatore manuale – ABS - Airbag conducente e
passeggeri – Cinture sicurezza anteriori e posteriori – Poggiatesta regolabili - Fari fendinebbia – Chiusura
centralizzata – Autoradio con lettore CD – Regolazione Sedile conducente – Ruota di scorta dimensioni
normali - Controllo elettronico della stabilità (ESP o similari o equivalenti) – Controllo elettronico della
Trazione (ASR o similare o equivalente) - Alzacristalli anteriori elettrici – Segnale di pericolo mobile –
Controllo elettronico della discesa – Assistenza alla partenza in salita e alla frenata di emergenza
Dotazioni previste dal Codice della strada – Giubbotto fluorescente - Cassetta di pronto soccorso.
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SERVIZI CONNESSI E ACCESSORI
I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi ed accessori alla fornitura degli automezzi e quindi
sono prestati dall’aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima.
Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo dell’autoveicolo in configurazione base.
17.1 Garanzia:
La fornitura degli automezzi oggetto del presente Capitolato dovrà essere provvista di garanzia contro vizi
e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è
destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c.
La garanzia avrà la durata non inferiore a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di accettazione
dell’automezzo e senza limitazione del chilometraggio.
Durante il periodo di Garanzia:
● L’aggiudicatario assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza,
ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei
prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero
necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la
sostituzione dell’intero automezzo;
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Fornitura di n. 2 autocarri Pick Up 4x4 da destinare al “Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della
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● L’ARPAS avrà diritto alla riparazione gratuita dell’automezzo (o alla sostituzione nei casi di non
riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dell’automezzo causato da difetto
di fabbricazione.
Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse saranno
comunicate per iscritto dall’ARPAS nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni
lavorativi dalla scoperta stessa.
Gli interventi in garanzia dovranno essere garantiti in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro
(indicativamente dalle 8:30 alle 17:00) esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi.
Tali interventi dovranno essere svolti a regola d’arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa ai
conducenti/dipendenti dell’ARPAS e alla stessa Agenzia, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano
insicuro l’uso dello stesso automezzo.
L’aggiudicatario non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza del buon
funzionamento sia dipesa da un uso improprio di ARPAS e non dipendente da un vizio o difetto di
produzione.
Tutti gli interventi di manutenzione programmata (manutenzione ordinaria) previsti nel Libretto d’uso e
manutenzione, nonché tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, non riconducibili a interventi in
Garanzia, sono a carico dell’ARPAS.
17.2 Termini e Modalità di Consegna:
Il fornitore dovrà provvedere alla consegna degli automezzi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data
di stipula del contratto d’appalto. La consegna dovrà avvenire presso la sede dell’Agenzia sita in Cagliari,
via Contivecchi 7, previi accordi con il personale del Servizio Provveditorato ed Economato.
Spese di trasporto e consegna franco sede dell’Agenzia, immatricolazione, tassa I.P.T e ogni altro onere
accessorio incluso sono a carico dell’Aggiudicatore.
Il termine stabilito per l’esecuzione della fornitura potrà essere prorogato dalla stazione appaltante in
presenza di giustificati motivi connessi a cause di forza maggiore.
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DISPOSIZIONI GENERALI E VERIFICA DELLA FORNITURA
18.1 Disposizioni Generali:
Eventuali varianti delle caratteristiche dei mezzi devono consistere in un miglioramento delle qualità tecnico
costruttive ai fini di una migliore durata del veicolo e della sicurezza.
Il mezzo ed i suoi accessori dovranno essere in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in
materia di sicurezza e prevenzione infortuni con riferimento alla circolazione di veicoli a motore e nel
rispetto delle direttive UE.
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18.2 Verifica della Fornitura:
L’Amministrazione procederà alla verifica della fornitura, attraverso propri tecnici, per accertare che essa
corrisponda alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, nonché alla marca ed al modello dichiarati nell’offerta
stessa.
L’operazione di verifica sarà svolta lo stesso giorno dell’avvenuta consegna, davanti al consegnatario dei
mezzi o alla presenza di un rappresentante della ditta fornitrice, presso la sede dell’ARPAS, dove sono
stati consegnati i mezzi.
Nel corso della verifica i tecnici ARPAS procederanno ad accertare, relativamente a ciascun automezzo:
● la completezza degli allestimenti base;
● la corrispondenza e la completezza degli eventuali Optional di prodotto richiesti nel presente
capitolato, nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema
di Codice della strada;
● la presenza del libretto di uso e manutenzioni (contenente la tipologia e la frequenza degli
interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del mezzo);
● la presenza dell’elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza e/o numero verde riconducibile alle
stesse strutture di assistenza;
● che il veicolo sia stato regolarmente immatricolato a cura e spese dell’aggiudicatario;
● che il veicolo sia munito di tutta la documentazione per l’immissione in servizio (tassa di possesso ed
assicurazione esclusi);
Nel caso in cui l’esito della verifica, del veicolo, non risultasse conforme all’ordine, il fornitore si impegna a
risolvere le non conformità o a sostituirlo/i con altro/i conforme entro 30 giorni lavorativi, pena l’applicazione
delle penali di cui all’articolo 7 di questo Capitolato Speciale d’Appalto.
Dopo tali interventi il mezzo dovrà essere sottoposto ad altra verifica.
In caso di esito positivo della verifica, la data di verifica è da considerarsi “data di accettazione della
fornitura”
Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve
della fornitura da parte di ARPAS, avendo quest’ultima il diritto di comunicare eventuali vizi palesi ed occulti
relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta
stessa.
Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra inerenti la verifica sono a carico dell’aggiudicatario, ad
eccezione di quelli connessi alle persone incaricate da ARPAS.
18.3 Oneri:
Sono a carico di ARPAS tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso e alle coperture
assicurative.
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Gli automezzi dovranno essere immatricolati e “Messi su strada” a cura e spese della ditta fornitrice, senza
alcun onere diretto o riflesso a carico dell’Agenzia.
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Capitolato speciale [file] - Regione Autonoma della Sardegna