UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI “M.FANNO” DIPARTIMENTO DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT PROVA FINALE Malattie professionali: come tutelare i lavoratori? Occupational diseases: how can workers be protected? RELATORE: CH.MO PROF. GRIGOLETTO MATTEO LAUREANDO/A PAVAN ANGELA MATRICOLA N. 1000472 ANNO ACCADEMICO 2012– 2013 INDICE 1.INTRODUZIONE………………………………………………………………………………1 2. INFORMAZIONI GENERALI: I FONDAMENTI DELL’ASSICURAZIONE…………….….2 3. IL PREMIO INAIL…………………………………………………………………………3 4. SOGGETTI ASSICURATI…………………………………………………………………4 5. DEFINIZIONE MALATTIA PROFESSIONALE…………………………….……………5 6. PROCEDURA……………………………………………………...………….……….……9 7. PRATICHE DAL PATRONATO ……………………………………………...……………10 8. PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL’INAIL ………………………………………….12 9. DEFINIZIONE DANNO BIOLOGICO…………………………………………….……..14 10. OPPOSIZIONE ………………………………………..…………………………………15 11. .LA VISITA MEDICA COLLEGIALE…………………………….…………………….16 12. REVISIONE DELLE RENDITE E DEI CASI LIQUIDATI IN CAPITALE……...…….17 13. STORIA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI………………………………………19 14. LE MALATTIE PROFESSIONALI SI POSSONO PREVENIRE?..................................21 15. COSTI…………………………………………………………………………………….23 16. RACCOLTA DATI………………………………………………………….……………24 17. MISURE PER LA PREVENZIONE………………………………………….…………..26 18. BANCA DATI DELL’INAIL…………………………………………………………….27 BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………...………30 1.INTRODUZIONE Dall’8 aprile al 31 luglio ho svolto lo stage previsto dal corso di laurea presso l’Ente Coldiretti di Rovigo, essa, con un milione e mezzo di associati, è la principale Organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo (http://www.coldiretti.it). Coldiretti, che non ha scopo di lucro, rappresenta le imprese agricole, i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli professionali, le società agricole, le imprese e gli imprenditori ittici, i consorzi, le cooperative, le associazioni e ogni altra entità e soggetto operante nel settore agricolo, ittico, agroalimentare, ambientale e nell’ambito rurale, a livello nazionale, europeo ed internazionale. All’interno di Coldiretti sono stata inserita in un ufficio che faceva parte, insieme ad altri del Patronato EPACA. Il patronato è un Ente a cui è assegnato il ruolo di assistenza ai cittadini per aiutarli nel conseguire prestazioni che sono previste da leggi o regolamenti, questo Ente è riconosciuto dallo Stato. Grazie al Patronato vengono assicurati a tutti i cittadini i diritti che sono sanciti dalla Costituzione e dall’Ordinamento riguardanti materia di previdenza e assistenza sociale. Epaca (Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura) è il Patronato costituito dalla Confederazione Nazionale Coldiretti, riconosciuto dallo Stato sin dal 1954. Epaca è persona giuridica di diritto privato e svolge un servizio di pubblica utilità senza scopo di lucro e secondo le modalità stabilite dalla legge (http://www.epaca.it). Il mio ruolo , all’interno degli uffici EPACA , è stato importante soprattutto per quanto riguarda il contatto con il cliente e la gestione delle pratiche per le malattie professionali. Tre o quattro volte al mese venivano infatti organizzate due tipologie di visite mediche ( per infortuni e per malattie professionali), presiedute da due medici che lavorano in collaborazione con il patronato stesso, visite che la maggior parte delle volte consistevano in revisioni annuali. 1 Attraverso questa breve relazione verranno spiegati i termini appena utilizzati partendo da una serie di informazioni generali su quella che è l’assicurazione Inail e procedendo poi con l’iter procedurale di denuncia, revisione, opposizione di queste malattie concludendo con un breve accenno storico e mostrando una serie di dati su questo grossissimo problema. 2.INFORMAZIONI GENERALI: I FONDAMENTI DELL’ASSICURAZIONE Il Manuale dell’Inail su infortuni sul lavoro e malattie professionali pubblicato a marzo 2013 ci porta ad affermare che il nostro stato, attraverso la Costituzione Italiana, garantisce a tutti i cittadini l’importante diritto alla salute sul luogo di lavoro. Nel nostro stato vi è l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività particolarmente pericolose dal rischio di eventuali infortuni sul lavoro o malattie causate proprio dalla stessa attività lavorativa, individuando nel datore di lavoro il soggetto destinato a sostenerne l'onere economico. L'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) è un ente che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione INAIL è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modifiche), ma anche da numerose disposizioni speciali dirette soprattutto ad estendere la tutela INAIL a nuove categorie di lavoratori (parasubordinati, dirigenti, sportivi professionisti dipendenti, casalinghe/i). Il rapporto assicurativo si verifica quando vi sono dei requisiti previsti dalla legge. Ogni datore di lavoro è obbligato denunciare l’attività che è considerata rischiosa all'INAIL perché il lavoratore che rientra nell’obbligo assicurativo, in caso di infortunio o eventuale malattia professionale è tutelato dall’INAIL con prestazioni economiche, integrative e sanitarie. 2 Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento del premio subentra il concetto di automaticità delle prestazioni definito dall’art. 2116 del codice civile: “le prestazioni indicate nell’ art. 2114 (ossia le prestazioni previdenziali ed assistenziali) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe”.1 Il costo dell'assicurazione – cioè il premio assicurativo - è a carico del datore di lavoro ed è determinato applicando, alle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati, i tassi previsti da un'apposita tariffa che tiene essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni (si veda Manuale Inail). 3.IL PREMIO INAIL Il premio da versare all'INAIL si determina applicando alle retribuzioni imponibili dei lavoratori interessati il tasso comunicato dall'Istituto. Essenziale per calcolare i contributi è la retribuzione imponibile; essa è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro che può essere in denaro o in natura, al lordo delle eventuali ritenute, che dipendono dal rapporto di lavoro, tranne per le somme escluse tassativamente per legge. La retribuzione imponibile è determinata sulla base dei salari medi o convenzionali quando si tratti di categorie di lavoratori per cui si adotti questo sistema. Se il lavoratore non percepisce retribuzione in misura fissa viene considerata come base per il calcolo la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL. 1 C.C. LIBRO QUINTO Del lavoro. TITOLO SECONDO. Del lavoro nell'impresa - CAPO PRIMO. Dell'impresa in generale - SEZIONE TERZA. Del rapporto di lavoro PARAGRAFO TERZO. Della previdenza e dell'assistenza. Art 2116 3 L'INAIL, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunica al datore di lavoro il tasso di premio da applicare per l'anno successivo. La comunicazione contiene tutte le indicazioni relative a retribuzioni, numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, nonché dei relativi oneri. Dato che il premio deve essere versato anticipatamente (art. 28, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ) e quindi non è materialmente possibile conoscere con esattezza, prima della fine del periodo interessato, l'effettivo importo delle retribuzioni corrisposte, il versamento anticipato viene fatto sulla base delle retribuzioni presunte ed il saldo, alla fine del periodo, viene calcolato sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte (http://www.laterizio.it).Il pagamento del premio dell’assicurazione avviene attraverso l’autoliquidazione; per ogni posizione assicurativa, entro il 31 dicembre di ogni anno , l'Istituto comunica al datore di lavoro il tasso da applicare e le basi di calcolo per il conteggio dei premi e dei contributi associativi per la regolazione e per la rata e invia la modulistica per la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente erogate nell'anno. 4. SOGGETTI ASSICURATI Come presentato dal Manuale dell’Inail, l'elenco dei soggetti assicurati è contenuto negli artt. 4 (industria) e 205 (agricoltura) del TUI. L'elencazione fornita dall'art. 4 è esemplificativa, non tassativa. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000, a decorrere dal 16 marzo 2000, viene esteso l'obbligo dell'assicurazione INAIL a nuovi soggetti ( per es. agli sportivi professionisti). Alcune categorie sono tutelate pur in assenza del requisito della manualità in virtù di alcuni principi stabiliti dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, le quali hanno definitivamente sancito la validità del concetto di rischio ambientale. Il concetto di rischio ambientale mostra i suoi effetti soprattutto per quanto riguarda appunto le malattie professionali, con queste infatti basta la presenza del lavoratore stesso nell'ambiente dove vengono effettuate tutte le lavorazioni nocive. 4 Sono esclusi dalla tutela INAIL i titolari di azienda commerciale, ed anche i titolari di pubblici esercizi (bar, gelaterie, rivendita di generi alimentari, anche con produzione propria), in quanto secondo l'INAIL non è possibile ravvisare in questi casi la prevalenza nella produzione dei beni, che assume per lo più carattere accessorio e strumentale all'esercizio dell'impresa che è sostanzialmente finalizzata all’esclusivo commercio dei prodotti. 5.DEFINIZIONE MALATTIA PROFESSIONALE Dopo questa breve introduzione sui fondamenti generali dell’assicurazione ci si può meglio concentrare su quello che è il fulcro dell’argomento, la malattia professionale . Per malattia professionale si intende una particolare patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo,essa infatti, al contrario degli infortuni, ha la caratteristica di comparire per una causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo. Queste malattie sono contratte nell’esercizio di una attività e causate dal lavoro (dall’ambiente di lavoro e/o dai materiali utilizzati ) per l’azione di agenti nocivi che possono avere natura fisica, chimica e biologica. La principale causa scatenante di queste malattie è appunto una causa diluita nel tempo infatti, a differenza degli infortuni, la causa è lenta e per questo è spesso difficilmente valutabile il convenzionalmente manifestata momento di insorgenza, che si intende nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa di essa (art. 135, comma 1, del TUI). Nel caso in cui la malattia si manifesti dopo l’abbandono del lavoro (per esempio soggetti in pensione), ovvero non sia tale da determinare l’abbandono del lavoro stesso, per data di manifestazione si assume la data di presentazione all’INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) della denuncia di malattia professionale ( art. 135, comma 2). La causa inoltre deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente. 5 Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un vero e proprio rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio lavorativo può essere dovuto dallo stesso lavoro svolto o anche dall’ambiente in cui è stato svolto (rischio ambientale). Oggi è più corretto parlare di “malattia correlata al lavoro” e non di “malattia da lavoro” per indicare la multifattorialità delle malattie contratte nel luogo di lavoro (http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Malattiaprofessionale/index.html ). Una caratteristica essenziale delle malattie professionale è la latenza temporale che intercorre tra la prima esposizione e la manifestazione della malattia; in base alla latenza è possibile suddividere le malattie professionali distinguendo: latenza breve o brevissima: la malattia si manifesta dopo giorni o mesi e i metodi per la rilevazione di tali malattie sono uguali a quelle degli infortuni sul lavoro; latenza media: la manifestazione della malattia si ha dopo alcuni anni; latenza lunga: la manifestazione della malattia è dell'ordine di molti anni o addirittura decenni. Dato che è molto difficile dare un’unica definizione veramente valida di malattia professionale, il TUI aveva previsto il sistema della lista chiusa. La tutela assicurativa era cioè limitata alle malattie elencate in due apposite tabelle allegate al DPR n. 1124 - una per l'industria, l'altra per l'agricoltura che indicavano, in maniera molto rigida, quali malattie potevano essere definite come professionali oltre che tutte le possibili lavorazioni che potevano aver causato tali malattie ed il periodo massimo indennizzabile dopo la cessazione del lavoro. L’utilizzo di questo sistema a tabelle però presentava dei problemi quali la troppa rigidità e tassatività, elementi che andavano ad escludere un eventuale riconoscimento di malattie non presenti nelle tabelle oltre che il carattere professionale delle patologie quando queste non si erano verificate durante l’esercizio delle lavorazioni indicate. 6 Oltre a questi limiti però questo sistema aveva un pregio, la cosiddetta presunzione di origine , cioè volta dimostrata l'esistenza della malattia manifestatasi entro i termini previsti - e dimostrata l'avvenuta occupazione nella lavorazione nociva, si dava per acquisito il carattere professionale della malattia senza alcuna necessità di dimostrare il nesso di causalità, come invece avviene per gli infortuni. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha dichiarato però illegittimo il sistema della lista chiusa, introducendo così il sistema misto. Dopo questa sentenza, cioè, deve essere considerata professionale - e quindi indennizzabile - qualsiasi malattia di cui sia provata la causa di lavoro, la quale sussiste ogni volta che l'evento morboso si riconnette ad un rischio specifico, o generico aggravato, dall'attività lavorativa protetta (sentenza Corte di Cassazione n. 10798/91). Pertanto, accanto alle malattie di cui alle vecchie tabelle - per le quali continua a vigere la presunzione d'origine - sono divenute indennizzabili tutte le malattie causate dal lavoro, per le quali - se non comprese in tabella - l'onere di provare l'origine lavorativa grava sul lavoratore. Nel caso delle malattie non tabellate, dunque, il problema principale è quello di dimostrare che sia effettivamente avvenuta una esposizione al rischio, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro, alla durata e all'intensità dell'esposizione. L'onere della prova grava interamente sul lavoratore e deve fondarsi solo su riscontri oggettivi, dato che l’Inail non ammette l'utilizzo di criteri basati su valutazioni soggettive (es. prove testimoniali); ciò costituisce spesso un ostacolo non trascurabile proprio per l'insufficiente livello di conoscenze aggiornate sui rischi e sui danni lavorativi. 7 In caso un lavoratore denunci una malattia professionale causata da un lavoro abituale ma saltuario tabellato , la discontinuità (che non deve essere confusa con l'occasionalità e l'eccezionalità) di una lavorazione tabellata non esclude la presunzione legale del rischio, in quanto devono considerarsi attività protette anche quelle complementari e sussidiarie. Le tabelle attualmente in vigore devono però essere costantemente aggiornate e adeguate perché a causa dello sviluppo delle tecnologie e degli strumenti lavorativi, nonché le modificazioni degli assetti produttivi, vi è una modifica continua dei fattori di rischio. Le tabelle oggi in vigore sono state introdotte con il D.P.R. n. 336/94 ed hanno visto l'inserimento di nuove lavorazioni, l'ampliamento di altre già precedentemente previste, la scomposizione di alcune attività e l'eliminazione di altre che le moderne tecnologie hanno fatto scomparire. 8 6.PROCEDURA In questo paragrafo verrà descritto l’iter di riconoscimento di queste malattie da parte dell’Istituto Assicuratore INAIL. Tutto parte dalla comunicazione al datore di lavoro da parte del lavoratore di aver contratto la patologia entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia professionale. Dopo questa comunicazione il datore di lavoro deve, entro 5 giorni,effettuare la denuncia all’Inail. Per quanto riguarda invece i lavoratori subordinati a tempo determinato e i lavoratori autonomi entro 15 giorni dall'astensione dal lavoro a causa di malattia devono presentarsi a visita medica, sarà il medico entro i successivi 10 giorni a presentare all'Inail il certificato-denuncia. Se il datore di lavoro o il medico non dovesse effettuare la denuncia, questo compito spetta al lavoratore stesso che deve provvedere a effettuarla personalmente. La denuncia deve essere accompagnata da certificato medico e deve contenere informazioni in merito alla lavorazione e/o sostanze che avrebbero determinato la malattia, le mansioni del lavoratore, gli accertamenti praticati in azienda (sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 626 e oggi D.Lgs 81) e l’orario di lavoro. Se il datore di lavoro effettua la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore (D.M. 30 LUGLIO 2010). Se dopo gli accertamenti sanitari il lavoratore risulta affetto da una patologia diversa da quella denunciata ( riferibile però agli stessi sintomi e alle stesse lavorazioni), la denuncia di malattia professionale resta comunque valida e non serve riproporre una nuova domanda. L’ Inail poi chiamerà a visita il lavoratore per ricostruire l’anamnesi lavorativa, in particolare in merito alla pericolosità cui è stato esposto e chiederà al datore di lavoro copia del documento aziendale di valutazione dei rischi. Il datore di lavoro dovrà portare con se alcuni documenti quali il libretto di lavoro, tutta la documentazione sanitaria riguardante la patologia in esame, eventuali 9 attestazioni di invalidità e accertamenti sanitari svolti in azienda (Manuale Epaca 2013). Nel caso in cui l’Inail abbia dei dubbi può chiedere di effettuare indagini di ispezione all’interno dell’azienda e determinare il rischio. Oltre a questo può , assumendosene l’ onere economico , richiedere al lavoratore altri accertamenti di tipo sanitario. Le conclusioni tratte dall’Inail saranno poi comunicate al lavoratore attraverso una successiva comunicazione, le conclusioni potranno essere di accolta o di respinta per appunto il riconoscimento di malattia professionale quantificandone il grado di inabilità al lavoro. Dal 1 luglio 2013 è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche per la denuncia/ comunicazione di malattie professionali. Il sanitario ( competente o non) che effettua la diagnosi di una malattia che sospetta sia professionale, ha l’obbligo di segnare la patologia a diversi enti: deve mandare il referto all’autorità giudiziaria, cioè alla Procura della Repubblica e la denuncia di professionale all’ASL, deve inviare la denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro, deve inviare la denuncia all’Inail e infine deve compilare il Primo certificato di malattia professionale e consegnarlo al lavoratore il quale potrà decidere se consegnarlo al datore di lavoro o meno. La pratica di indennizzo però è aperta solo dall’invio del primo certificato da parte del datore di lavoro / lavoratore. Nel caso in cui il medico non presenti il referto all’autorità giudiziaria in presenza di una sospetta malattia di origine professionale è sanzionabile anche penalmente. 7.PRATICHE DAL PATRONATO Il manuale per collaboratori Epaca afferma che unitamente alla denuncia di malattia professionale il patronato di riferimento dovrà far firmare all’infortunato i mandati di assistenza necessari per lo sviluppo delle pratiche di seguito elencate. Tabella C voce C1 : Riconoscimento malattia professionale La prima tipologia di pratica che il patrocinio deve aprire in questa attività è quella riguardante il riconoscimento da parte dell‘ Inail della malattia professionale. 10 Tabella C voce C3 : Riconoscimento Danno Biologico Questa richiesta deve essere sempre attivata unitamente al riconoscimento di malattia professionale in quanto, salvo casi particolari, in sede di definizione positiva della richiesta viene sempre attribuita una percentuale invalidante. Tabella C voce C5: Riconoscimento del Diritto a Rendita Questa richiesta può essere attivata unitamente al riconoscimento di malattia professionale e di danno biologico laddove la certificazione medica indichi una percentuale invalidante superiore al 15% ovvero l’interessato sia già stato precedentemente riconosciuto titolare di postumi permanenti. Tabella C voce C9: Riconoscimento Primo pagamento Indennità temporanea Questa richiesta avviene quando il certificato medico di malattia professionale preveda un’inabilità permanente superiore a 3 giorni . Tabella C voce C10 : Riconoscimento Prolungamento Indennità temporanea Alla scadenza del certificato medico, se all’assistito viene riconosciuto un ulteriore periodo di inabilità temporanea mediante certificato redatto da un medico non INAIL , si dovrà attivare un intervento si prolungamento dell’indennità di temporanea. 11 8.PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL’INAIL Il sistema assicurativo italiano prevede tre principali tipologie di prestazioni economiche che sono riconosciute quando la malattia da lavoro provochi: A) inabilità temporanea, B)permanente, C) morte e rendita ai superstiti: • indennità per inabilità temporanea; • indennità per inabilità permanente; • rendita ai superstiti. A) Inabilità temporanea Quando il lavoratore è costretto ad assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo limitato a causa di una malattia professionale, l’Inail paga: • 60 per cento della retribuzione, per i primi 90 giorni; • 75 per cento della retribuzione dal 91esimo giorno fino alla guarigione clinica. B) Inabilità permanente Dal 25 luglio 2000, il decreto legislativo n.38 ha inserito nel sistema assicurativo italiano il danno biologico (vedere pag. seguente) che ha modificato le prestazioni economiche erogate dall’Inail nel seguente modo: • Indennizzo in capitale, nel caso in cui il grado di inabilità accertato è compreso fra il 6 e il 15 per cento. Questa tipologia di indennizzo consiste in una prestazione economica erogata in un’unica soluzione calcolata sulla base della specifica tabella di legge (danno biologico) con parametri riferiti al sesso, all’età e alla percentuale di danno riconosciuta. • Rendita, se il grado di inabilità è compreso tra il 16 e il 100 per cento. La rendita è calcolata sia tenendo in considerazione il danno biologico sia considerando le eventuali conseguenze patrimoniali della menomazione ( vengono considerate anche la riduzione delle capacità lavorative e la possibilità che il lavoratore sia ricollocato in altra attività) C) Morte e rendita ai superstiti Questa prestazione spetta qualora la malattia professionale provochi direttamente o indirettamente il decesso del lavoratore o della lavoratrice. Ne hanno diritto: 1. il coniuge, pari al 50 per cento della retribuzione del familiare deceduto; 12 2. i figli, pari al 20 per cento ciascuno fino al raggiungimento del 18esimo anno di età o, se studenti universitari a carico, fino a 26 anni; 3. i figli inabili, pari al 20 per cento finché dura l’inabilità; 4. genitori viventi a carico, pari al 20 per cento, ma solo nel caso in cui manchino le altre figure sopracitate; 5. fratelli/sorelle conviventi e a carico, pari al 20 per cento ciascuno, ma solo nel caso in cui manchino le altre figure sopracitate. In ogni caso la rendita ai superstiti non può superare complessivamente il 100 per cento della retribuzione di riferimento che la legge stabilisce in un tetto rivalutato ogni anno ( si veda Malattie Professionali, l’abilità sta nel difendersi; Patronato Inca CGIL). 13 9.DEFINIZIONE DANNO BIOLOGICO Secondo l’art. 13, c. 1 del D.Lgs. n. 38/2000 il danno biologico è definito come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Il danno biologico, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico (fratture, ferite, ecc.) o psichico (ansia, stress, ecc.) che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 del codice civile. Le prestazioni per il risarcimento del danno biologico vengono calcolate in maniera indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. Questa caratteristica evidenzia la principale differenza con il danno patrimoniale, infatti, mentre il danno il danno biologico è risarcibile a prescindere dalle ripercussioni sulla capacità di produrre reddito del danneggiato, il danno patrimoniale incide sulla sfera patrimoniale di quest’ultimo, che porta quindi ad un danno economico dovuto alle conseguenze negative sulla capacità di guadagnare della persona. Alcuni tra i casi rientranti nella sfera del danno biologico vi sono : i danni estetici della persona, la riduzione della capacità dell’individuo nel relazionarsi con le altre persone e la perdita di opportunità di lavoro. L’entità del danno biologico è determinata dal medico legale che esamina il danneggiato descrivendone la gravità delle lesioni, valutandone il livello di inabilità , indicando il grado percentuale di invalidità ecc. L’eventuale risarcimento per il danno biologico dipende principalmente da due fattori: l’età del danneggiato e il grado percentuale di invalidità riscontrato. Esso può essere permanente (calcolato in punti percentuali)e/o temporaneo(calcolato in giorni di invalidità totale e parziale). Per il calcolo del danno biologico vengono utilizzate delle tabelle specifiche (http://www.assicurazioni-alessandria.it). 14 10.OPPOSIZIONE L’iter di riconoscimento di malattia professionale prevede anche un elemento che spesso è preso in considerazione sia dal patronato che dal medico legale ed è la opposizione alle decisioni dell’Inail (detto anche ricorso). Il ricorso può riguardare: -il grado di menomazione riconosciuto( postumi) -il mancato riconoscimento della malattia professionale -il riconoscimento di un periodo di temporanea inferiore a quello coperto da certificazione -il mancato o parziale riconoscimento di un periodo di ricaduta L’opposizione, assieme certificato medico, va presentata, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’istituto. Tale termine è tuttavia solo “ indicativo” e non tassativo e l’opposizione può essere presentata entro il più ampio termine prescrizionale della malattia professionale(3 anni + 150 giorni dalla manifestazione della malattia). Nel caso con l’opposizione si dia una diversa descrizione della malattia professionale però, questa deve essere presentata con la massima tempestività possibile e se viene presentata un ritardo deve essere supportata da documentazione dell’epoca a cui si riferisce l’accertamento INAIL contestato, in questo modo è possibile fare una valutazione “ ora per allora”. L’opposizione medico- legale è però ammessa solo contro il provvedimento definitivo e non in presenza di un provvedimento di valutazione provvisoria. 15 11.LA VISITA MEDICA COLLEGIALE A seguito dell’opposizione vi è la visita medica collegiale che appunto viene richiesta in sede di opposizione ad un provvedimento dell’Istituto e prevede la partecipazione del consulente medico del patronato a una specifica sessione di visita alle presenza di un medico INAIL. Questa può concludersi o in forma concorde, quando il consulente medico del patronato ed il medico dell’istituto concordano sull‘ esito dell’opposizione, o in forma discorde quando il consulente del patronato ed il medico dell’Istituto non hanno raggiunto un accordo. Nel caso in cui , successivamente alla definizione del caso in collegiale con esito discorde, emergano elementi nuovi e non precedentemente valutati, ovvero continuino a riscontrarsi ragionevoli margini di dubbio, è possibile chiedere (secondo modalità e tempi di valutazione in sede locale) un riesame del caso (c.d “ precontenzioso”) anteriormente all’instaurazione dell’azione legale, finalizzato alla risoluzione ‘amichevole’ del caso e all’analisi dei nuovi elementi emersi. Il precontenzioso deve essere inteso come un’opportunità aggiuntiva e facoltativa per il patronato e non come un impegno o un passaggio obbligatorio a cui il patronato è tenuto laddove intenda poi agire le vie legali. Non deve, cioè, costituire un secondo grado generalizzato di contenzioso amministrativo da utilizzare per tutti i casi in contestazione. L’eventuale esito negativo del precontenzioso non preclude poi la possibilità , per il patronato, di avviare l’azione legale. 16 12.REVISIONE DELLE RENDITE E DEI CASI LIQUIDATI IN CAPITALE Il procedimento revisionale è una prassi che permette di adeguare il livello di indennizzo in rendita ad una eventuale evoluzione o regressione del danno che è stato subito dopo un infortunio o dalla malattia professionale. Questo tipo di procedimento e del tipo tecnico-amministrativo e si sviluppa principalmente in due momenti: Accertamento medicolegale, nella quale vengono esaminate le condizioni fisiche dell’assicurato,basandosi su eventuali postumi derivanti dall’evento. Questo accertamento si conclude con un giudizio conforme allo stato fisico riscontrato. Provvedimento amministrativo di revisione, che può essere verso un aumento o diminuzione della rendita erogata o, in alternativa, della cessazione o conferma della rendita stessa. In base al soggetto che attiva il procedimento revisionale abbiamo: REVISIONE ATTIVA, quando il procedimento revisionale parte dall’INAIL stessa. In questo caso il titolare della rendita non può decidere di non sottoporsi a tutti gli accertamenti richiesti; in caso di rifiuto la pena è la sospensione del pagamento di tutta la rendita o parte di essa; REVISIONE PASSIVA,quando il procedimento revisionale parte da una domanda dell’assicurato accompagnata da un certificato medico contenente un giudizio ,il più possibile motivato, conclusivo di aggravamento ed una valutazione di quello che è il danno attuale. In qualsiasi caso, l’ultima decisione spetta all’INAIL che esprimerà un giudizio conclusivo. Per quanto riguarda eventuali termini di revisione è importante focalizzarsi sul significato di presunzione di stabilizzazione dei postumi (Art. 83 – 137 – 146 DPR 1124/1965). Questa presunzione trova il suo fondamento nella considerazione che, trascorso 17 un certo periodo di tempo , eventuali variazioni fisiche si presumono meno frequenti e meno connesse con il danno provocato dalla malattia professionale. La prima revisione avviene dopo 6 mesi dalla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta (se vi è astensione dal lavoro) o 1 anno dalla data della manifestazione della malattia (in assenza di astensione dal lavoro). Successive revisioni si avranno fino al 15° anno a distanza di almeno un anno dalla precedente revisione e più precisamente, dalla data dalla quale ha effetto il provvedimento conseguente alla precedente revisione. Nel caso ci sia una malattia professionale riconosciuta dall’INAIL senza postumi o con postumi valutati in misura non indennizzabile cioè inferiori al 6%, un’eventuale accertamento di aggravamento , che ha come fine un’eventuale indennizzo in capitale ( postumi dal 6% al 15%) o rendita (dal 16% al 100%), può essere posto in essere solo dopo una richiesta dell’assicurato e non può quindi partire dall’INAIL stessa ( abbiamo quindi solo una revisione passiva e non una attiva). Se dopo la revisione il grado di inabilità risulta inferiore al 6% non è prevista nessuna variazione economica, se invece è pari o superiore al 6% ma inferiore al 16% spetta un indennizzo in capitale e se superiore al 16% si costituisce la rendita. In caso di peggioramento dei postumi la variazione della rendita parte dal primo rateo dopo la data in cui l’assicurato ha avanzato la domanda; in caso di miglioramento dei postumi la variazione della rendita decorre dal primo rateo successivo alla data in cui l’INAIL comunica il risultato conclusivo della revisione ( Dott. Luigi De Martino;Inail, incontro formativo Enti Patronato). 18 13.STORIA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI In questo paragrafo verrà descritta quella che è stata la nascita di questa particolare disciplina. La storia della medicina sulle malattie professionali è stata per la prima volta studiata da un professore di medicina all’Università di Padova, Bernardino Ramazzini (Carpi, 3 novembre1633- Padova, 5 novembre 1714). Ramazzini scrisse e pubblicò per la prima volta nel 1700 un trattato, il De Morbis Artificum Diatriba, documento che è da molti considerato l’atto fondatore di quella che è oggi chiamata Medicina del Lavoro. Ramazzini prese in esame circa 50 occupazioni, analizzando le condizioni di lavoro dei lavoratori e le malattie professionali da esse derivanti, e descrivendone i possibili rimedi, nonché le condizioni climatiche in cui questi lavori erano o potevano essere svolti. Gli studi di D. De Paoli,G. Campo,A.Papale, M.G. Magliocchi ci portano ad affermare che la consapevolezza che le malattie professionali costituivano un fenomeno sociale che doveva essere affrontato in termini legislativi emerse però solo nei secoli successivi. La tutela dei lavoratori dagli infortuni e dalle malattie professionali e tutti i problemi ad essa collegati cominciò a porsi all'attenzione dei politici italiani solo nella seconda metà dell'800 attraverso la crescita del processo di industrializzazione di tutto il nostro Paese. In questo periodo ci fu infatti un aggravamento dei fenomeni infortunistici e l’insorgere di patologie legate alle lavorazioni nelle quali i lavoratori venivano impiegati , tutto questo a causa di un elevato passaggio di masse di lavoratori dall’agricoltura all’industria , soprattutto nei settori della metalmeccanica, della chimica e del tessile, dove le condizioni di lavoro risultavano carenti sia dal punto di vista igienico che di sicurezza. Una forma di tutela era sempre più richiesta dai lavoratori anche grazie attraverso le nascenti organizzazioni sindacali tanto che il legislatore fu spinto ad avviare l'adozione di provvedimenti per la tutela della sicurezza sul lavoro. 19 Anche se l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali venne introdotta nel nostro Paese solo nel secolo successivo, già con il R.D. 29 dicembre 1869 venne istituita una "Commissione Consultiva del Lavoro e della previdenza sociale" per definire i contenuti di quella che sarebbe stata la prima legge in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro: la Legge 17 marzo 1898, n. 80 . La Legge 80/1898 sancì l'obbligo assicurativo per gli infortuni degli operai sul lavoro nelle industrie - anche se solo per alcune lavorazioni e con libera scelta da parte del datore di lavoro della compagnia o cassa assicurativa - e ad essa seguirono poi agli inizi del '900 ulteriori provvedimenti legislativi volti ad estendere la tutela sociale al lavoro agricolo, nonché al lavoro femminile e a quello dei minori. Dopo la Grande Guerra, la legislazione relativa alla protezione sociale venne poi ulteriormente sviluppata e venne introdotta per la prima volta l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. Con il R.D. 13 maggio 1929 n. 928, entrato in vigore il 1° gennaio 1934, venne infatti estesa la tutela dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro anche alle malattie professionali nell'industria. In particolare, vennero individuate sei malattie per le quali, in virtù della correlazione delle stesse a determinate lavorazioni, valeva la presunzione legale di origine professionale; era cioè sufficiente l'esistenza della malattia e l'insorgenza della stessa in un lavoratore addetto a determinate lavorazioni perché al lavoratore venisse riconosciuta la tutela, senza necessità alcuna per il medesimo di fornire la prova della diretta dipendenza della malattia dalla attività professionale svolta. A breve distanza dall'entrata in vigore del R.D. 928/29, venne adottato il R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali",che attuò l'unificazione delle disposizioni relative all'assicurazione contro gli infortuni e contro le malattie professionali (D. De Paoli,G. Campo,A.Papale, M.G. Magliocchi). 20 14.LE MALATTIE PROFESSIONALI SI POSSONO PREVENIRE? Oggi purtroppo le malattie professionali sono causa perdite e sofferenze nel mondo del lavoro e, nonostante questa situazione continuano ad essere pressoché totalmente trascurate rispetto agli incidenti sul lavoro. Un problema non trascurabile è la rapida trasformazione delle malattie professionali causata dai continui cambiamenti tecnologici e sociali oltre che al cambiamento della situazione economica globale. Se accade che alcuni tipi di malattie tendono a diminuire drasticamente anche perché sono stati vietati i prodotti e le sostanze che le cagionavano, ad esse si sostituiscono altre malattie meno note, il cui numero e la cui entità spesso appare, almeno ai dati disponibili, piuttosto rilevante. Oltre a queste sono destinate a crescere quelle definite come "patologie del futuro", che in realtà si rivelano attuali e presenti nella realtà di oggi e con maggiore gravità proprio per la loro insidiosità, per i tipi di latenza e spesso per la estrema gravità delle conseguenze. Tra i rischi emergenti vi sono le cattive condizioni ergonomiche, l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche e i rischi psicosociali. Lo stress legato al lavoro e le sue conseguenze sulla salute sono divenuti una causa di grande preoccupazione. Le imprese sempre più si trovano ad affrontare casi di molestie psicologiche, mobbing, bullismo, molestie sessuali ed altre forme di violenza. I lavoratori possono adottare comportamenti non salubri, quali l’abuso di alcol e stupefacenti, nel tentativo di far fronte allo stress. È stata riscontrata una correlazione tra stress e problemi muscoloscheletrici, cardiaci e digestivi. Se prolungato, lo stress lavorativo può contribuire allo sviluppo di disturbi cardiovascolari gravi. Inoltre la crisi economica e la recessione hanno determinato un aumento dello stress da lavoro, dell'ansia, della depressione e di altri disturbi mentali, spingendo addirittura alcuni al gesto estremo del suicidio.. 21 Altro elemento è il tempo necessario per concludere l'iter amministrativo di definizione dei casi denunciati che è spesso lungo, spesso ci vogliono anni e in molti casi in numero di anni si aggira a cinque. Per tutte queste ragioni il sistema INAIL delle malattie professionali è meno stabile di quello degli infortuni, sebbene sia l'unico diffuso su tutto il territorio nazionale. Il numero delle malattie da lavoro denunciate e non riconosciute risulta piuttosto elevato, infatti , soprattutto negli ultimi anni , la quota di patologie indennizzate (riconosciute dall’Inail) è molto inferiore in relazione ai casi denunciati, attestandosi intorno al 10% e ciò nonostante sia aumentata, rispetto al passato, la quota di malattie professionali definite sul totale delle denunciate (80%). Pietro Mercandelli, presidente dell’ ANMIL( associazione nazionale mutilati e invalidi dal lavoro) durante un convegno tenuto a Pistoia nel 2007 sulle malattie professionali afferma che l'INAIL riconosce poco meno di 200 morti per malattia professionale, mentre i dati mensili ( dati provenienti da indagini interne all’ANML) mostrano oltre 25.000 casi all'anno, di cui poco meno di 1.500 in agricoltura, con una crescita media, lenta ma inesorabile, di circa 1 punto percentuale negli ultimi anni( anni esaminati fino al 2009). Il fenomeno delle malattie professionali non può essere però valutato solo esaminando i casi effettivamente indennizzati dall'INAIL o dal numero dei morti, questi dati infatti ci danno un'idea restrittiva dell'evoluzione della situazione, per questo si devono anche prendere in considerazione gli elevati numeri dei lavoratori che subiscono patologie la cui causa è in qualche modo connessa la lavoro ed al luogo in cui esso viene svolto, numeri che sono in costante aumento. Queste ultime stime sono però le più difficili, si sa infatti quanto sia difficile dimostrare il collegamento tra le malattie non tabellate ed i sintomi avvertiti dal lavoratore. Le malattie professionali, quindi, non sono un evento da sottovalutare nella tutela della sicurezza dei lavoratori, in quanto non derivano, nella maggior parte dei casi, da un evento improvviso quale l'infortunio sul lavoro, ma da una lenta mancanza di attenzione alla salute del lavoratore esposto ad agenti patogeni subdoli e non facilmente evitabili. 22 Con l’impegno e la collaborazione dei governi e organizzazioni delle parti datoriali e dei lavoratori, la lotta nei confronti di questa epidemia nascosta dovrà caratterizzare i nuovi piani mondiali e nazionali per la salute e la sicurezza (tratto da” La prevenzione delle malattie professionali, Giornata Mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro, 28 aprile 2013”). 15.COSTI Le malattie professionali sono anche causa di un grande peso economico. Anche la società deve sopportare una quota delle passività economiche che provengono dalle malattie professionali e dagli infortuni sul lavoro. Alcune di queste voci di costo vengono ammortizzate dall'Inail e dal Sistema Sanitario Nazionale che di conseguenza si ripercuotono, come ultimo attore, sulla società sotto forma di tassazione elevata ed è per questo che tali passività vanno considerati "costi sociali". Tra le principali voci : costo del Servizio Sanitario Nazionale che gestisce i servizi mirati agli interventi di prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione che pesano sulla spesa pubblica relativa alla sanità; costo di amministrazione della giustizia, per quanto attiene ai procedimenti penali e civili inerenti gli infortuni sul lavoro; costi derivanti dall'attività di produzione legislativa specifica. Questi costi possono impoverire i lavoratori e le loro famiglie, ridurre la produttività e la capacità lavorativa e causare incrementi notevoli della spesa sanitaria. Secondo stime dell'ILO (UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO) gli infortuni e le malattie professionali determinano ogni anno a livello globale una perdita del 4% del PIL, pari a circa 2,8 trilioni di dollari, tra costi diretti e indiretti di infortuni e malattie ( si veda” La prevenzione delle malattie professionali, Giornata Mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro, 28 aprile 2013”). Gli studi tratti da “European Agency for Safety and Health at Work. 2009. Outlook 1 - New and emerging risks in occupational safety and health “ci portano 23 ad affermare che la stima del costo delle malattie legate al lavoro nell'UE è pari ad almeno 145 miliardi di Euro all'anno. Il governo francese stima che per risarcire le malattie legate all'amianto nel periodo compreso tra 2001 e 2020 saranno necessari tra 27 e 37 miliardi di Euro, pari a 1,3 - 1,9 miliardi di euro all'anno. 16.RACCOLTA DATI Avere dati validi costituisce la base per l’elaborazione di un’efficace strategia preventiva. I dati si possono in genere raccogliere da tre canali, attraverso comunicazione dei datori di lavoro ai ministeri competenti nel rispetto delle normative in essere, richieste di risarcimento approvate ai sensi dei rispettivi piani in materia di infortuni sul lavoro e informazioni fornite dai medici. Un regolare monitoraggio dell’ambiente di lavoro e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori permettono ai datori di lavoro di prevenire e di comunicare i casi di malattie professionali. Il problema è però che gran parte dei paesi nel mondo non è ancora in grado di raccogliere dati statistici sulle malattie professionali. I dati disponibili in Italia riguardano principalmente infortuni e incidenti mortali e solo pochi paesi raccolgono dati distinti in base al sesso questo complica di molto l'individuazione delle tipologie specifiche di infortuni e malattie professionali per uomo e donna e rende anche molto difficile l'elaborazione eventuali misure di prevenzione efficaci per tutti. Le statistiche ufficiali a livello nazionale si basano sui dati dichiarati relativi a infortuni e malattie professionali. Molti paesi dispongono di regimi previdenziali in materia di infortuni sul lavoro, ma la copertura garantita si limita ai lavoratori dell'economia formale e, anche in questi casi, manca una vera e propria copertura delle indennità di infortunio a causa dell'inadeguatezza dei sistemi di registrazione e notifica. Pertanto solo un certo numero di incidenti sul lavoro viene dichiarato, gestito e risarcito. Ancor più complessa è la situazione delle malattie professionali: nella maggior parte dei paesi si dispone di copertura solo per una parte dei casi, il che ripropone la difficoltà nel definirli, riconoscerli e dichiararli. (La prevenzione delle malattie professionali, Giornata Mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro, 28 aprile 2013). 24 Tutti i lavoratori che rappresentano la maggioranza della forza di lavoro mondiale cioè tutti i lavoratori agricoli, tutti i lavoratori delle piccole e medie imprese ecc, sono quelli che in genere sono soggetti ad alti livelli di rischio, proprio perché sono esterni a tutti quei sistemi di prevenzione e risarcimento delle malattie professionali che sono così comuni nel loro ambito lavorativo. La situazione che si è venuta a creare soprattutto negli ultimi decenni, quale l’aumento del flusso migratorio, l'invecchiamento della forza lavoro e il numero di lavoratori con contratti di tipo interinale occasionale o part-time che è sempre più in maggiore crescita, aumentano in maniera significativa la disponibilità ad accettare lavori che si trovano in condizioni non sicure e senza una sorveglianza accettabile, oltre che la mancanza di un’eventuale comunicazione di malattie professionali; tutti elementi indispensabili per garantire una strategia di prevenzione il più possibile efficace. La situazione poi viene complicata dal fatto che molte malattie professionali hanno la caratteristica di avere lunghi periodi di latenza rendendone quindi difficile il riconoscimento prima della loro effettiva manifestazione clinica sintomatica. In certi casi poi le malattie potrebbero derivare a causa dell’esposizione a lavori che prevedono l’utilizzo di sostanze per le quali non è ancora stata riconosciuta la pericolosità. La diagnosi viene effettuata dai medici ed è necessaria una valutazione del rapporto con la mansione lavorativa prima di poterne accertare l'origine professionale. In molti paesi poi, soprattutto i più poveri, non si hanno abbastanza conoscenze mediche che possano in qualche modo accertare l’esistenza di tali malattie; questo ostacola la raccolta dei dati e la capacità di attuare a livello nazionale una sorveglianza sanitaria professionale. In alternativa al reperimento dei dati sulle malattie professionali, alcuni paesi si servono di studi. L’analisi dei dati tratti da Eurostat. 2010. Health and safety at work in Europe (1999-2007), ad esempio, ci dicono che secondo l'Indagine sulla Forza Lavoro del 2007, svolta nei 27 paesi dell'UE, l'8,6% dei soggetti di età compresa tra i 15 e i 64 anni occupati al momento dell'indagine o comunque già titolari di un posto di lavoro hanno riferito un problema di salute lavoro-correlato negli ultimi 12 mesi. La percentuale corrisponde a circa 23 milioni di persone. Inoltre il 2,1% degli intervistati ha 25 avuto due o più problemi di salute legati al lavoro nel 2007 . 17.MISURE PER LA PREVENZIONE Oggigiorno la prevenzione delle malattie professionali è maggiormente posta all’attenzione soprattutto dei governi, che sembrano sempre più comprendere l’effettiva dimensione del problema. Anche se effettivamente negli ultimi anni c’è stato un evidente miglioramento di prevenzione, ancora non si garantisce la priorità che l’entità e la gravità che le malattie professionali meriterebbero. Per poter avere una prevenzione che si possa definire efficace ci si deve focalizzare su un continuo miglioramento dei sistemi nazionali di salute e sicurezza sul lavoro, dei programmi di ispezione e prevenzione e dei sistemi risarcitori in tutti i paesi membri dell'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) , cercando una forma di collaborazione tra governi e organizzazioni datoriali e dei lavoratori. Tutto questo dovrebbe tradursi in programmi di sensibilizzazione e di sostegno per una maggiore comprensione dell'entità del problema, assieme alla necessità di interventi urgenti da parte di tutti i portatori di interesse. E’ importante ricordare che una consapevolezza dei rischi rende possibile un tempestivo intervento, al contrario, la necessità di una maggiore conoscenza dei rischi stessi spinge a migliorare le competenze in materia. 26 18.BANCA DATI DELL’INAIL La banca dati dell’Inail è un portale on-line disponibile a tutti che è presente nel sito dell’Inail. Essa raccoglie informazioni circa le lavorazioni, gli infortuni e le malattie professionali delle aziende assicurate INAIL (oltre 4 milioni di posizioni assicurative). E’ suddivisa in 4 aree tematiche aggregate a livello provinciale, regionale e nazionale - le aziende assicurate (Informazioni relative alle aziende assicurate presso l'INAIL, per la gestione Industria, commercio e servizi, (ultimi 5 anni), con aggregazione provinciale, regionale e nazionale, suddivise per settore di attività economica e tipo di lavorazione ); - gli eventi denunciati (Dati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali (ultimi 5 anni) e denunciati all'INAIL, con aggregazione a livello provinciale, regionale, ripartizione geografica e nazionale); - gli eventi indennizzati (Dati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali (ultimi 5 anni) e indennizzati o definiti dall'INAIL, con aggregazione a livello provinciale, regionale, ripartizione geografica e nazionale); - il rischio. Di seguito verranno illustrate alcune tabelle per creare un’idea generale di quella che è numericamente la situazione in Italia. 27 Malattie professionali manifestatesi nel periodo 2008/2012 e denunciate all’Inail per regione e anno di manifestazione. Territorio Piemonte Valle D'Aosta Lombardia Liguria Bolzano Bozen Trento Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna TOTALE Anno di manifestazione 2008 2009 2010 2011 2.091 2.151 2.039 2.099 2012 1.986 42 2.931 937 35 2.869 919 56 3.219 975 69 3.150 854 63 3.035 811 299 240 1.976 249 293 2.140 241 336 2.327 240 410 2.228 225 340 2.247 1.190 1.193 1.246 1.408 1.472 4.437 3.025 1.185 1.662 1.367 2.464 132 947 1.737 334 830 1.043 1.251 30.120 4.936 3.700 1.269 2.026 1.403 4.067 116 1.116 1.958 420 1.148 1.104 1.827 34.939 6.422 4.722 1.338 2.688 1.642 5.657 193 1.461 2.029 421 1.234 1.469 2.812 42.527 7.160 5.843 1.428 3.279 1.833 5.719 242 1.656 2.461 454 1.420 1.539 3.264 46.756 7.325 5.887 1.420 3.503 1.895 4.924 217 1.760 2.253 501 1.377 1.376 3.388 46.005 Come si può osservare dalla tabella appena presentata, dall’anno 2008 all’anno 2012 in Italia, abbiamo avuto un forte incremento della manifestazione delle malattie professionali, a conferma di quanto argomentato precedentemente . In alcune regioni ( Abruzzo e Sardegna) è evidente la gravità della situazione dato che , in soli quattro anni, le manifestazioni sono addirittura più che raddoppiate. 28 Malattie professionali manifestatesi nell’anno 2012 e indennizzate a tutto il 30/04/2013 per regione e per tipo di definizione Territorio Piemonte Valle D'Aosta Lombardia Liguria Bolzano Bozen Trento Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna TOTALE Definite Positive Totale Non Totale con senza riconosciute riconosciute definite indennizzo indennizzo In corso di TOT.DENUNCE definizione 415 225 640 1.295 1.935 51 1.986 14 900 180 3 440 50 17 1.340 230 45 1.572 508 62 2.912 738 1 123 73 63 3.035 811 56 132 603 35 34 287 91 166 890 113 151 1.292 204 317 2.182 21 23 65 225 340 2.247 571 145 716 709 1.425 47 1.472 2.546 1.961 393 1.164 505 1.190 50 432 334 123 294 232 835 12.930 935 445 120 431 94 469 13 109 110 45 80 62 196 4.328 3.481 2.406 513 1.595 599 1.659 63 541 444 168 374 294 1.031 17.258 3.538 3.031 848 1.787 1.249 3.048 153 1.189 1.740 312 963 1.010 2.219 26.772 7.019 5.437 1.361 3.382 1.848 4.707 216 1.730 2.184 480 1.337 1.304 3.250 44.030 306 450 59 121 47 217 1 30 69 21 40 72 138 1.975 7.325 5.887 1.420 3.503 1.895 4.924 217 1.760 2.253 501 1.377 1.376 3.388 46.005 Questa tabella, diversamente dalla precedente, mostra la situazione delle regioni italiane per quanto riguarda le malattie professionali denunciate ed indennizzate sul totale delle denunciate. Il numero delle non riconosciute è una grossa percentuale delle totali denunciate, il che afferma il problema del riconoscimento di queste malattie argomentato in precedenza. Si può facilmente notare la differenza numerica tra le malattie riconosciute e quelle non riconosciute (http://www.inail.it). 29 BIBLIOGRAFIA 1.DE MARTINO L,2012. Revisione delle rendite e dei casi liquidati in capitale. Incontro Formativo Enti Patronato. Inail. 2. DE PAOLI D.,DE CAMPO G., PAPALE A., MAGLIOCCHI M.G. L'evoluzione della tutela delle malattie professionali in Italia. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), Dipartimento Processi Organizzativi, Roma . 3.INAIL,2013. Gestione infortuni e malattie professionali, manuale pratico per operatori e collaboratori. Gennaio 2013.Italia: Inail. 4.INAIL,2013. Manuale infortuni sul lavoro e malattie professionali. Marzo 2013. Italia:Inail. 5.Inail,maggio 2013. Malattie professionali. 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