UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI “M.FANNO”
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT
PROVA FINALE
Malattie professionali: come tutelare i lavoratori?
Occupational diseases: how can workers be protected?
RELATORE:
CH.MO PROF. GRIGOLETTO MATTEO
LAUREANDO/A PAVAN ANGELA
MATRICOLA N. 1000472
ANNO ACCADEMICO 2012– 2013
INDICE
1.INTRODUZIONE………………………………………………………………………………1
2. INFORMAZIONI GENERALI: I FONDAMENTI DELL’ASSICURAZIONE…………….….2
3. IL PREMIO INAIL…………………………………………………………………………3
4. SOGGETTI ASSICURATI…………………………………………………………………4
5. DEFINIZIONE MALATTIA PROFESSIONALE…………………………….……………5
6. PROCEDURA……………………………………………………...………….……….……9
7. PRATICHE DAL PATRONATO ……………………………………………...……………10
8. PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL’INAIL ………………………………………….12
9. DEFINIZIONE DANNO BIOLOGICO…………………………………………….……..14
10. OPPOSIZIONE ………………………………………..…………………………………15
11. .LA VISITA MEDICA COLLEGIALE…………………………….…………………….16
12. REVISIONE DELLE RENDITE E DEI CASI LIQUIDATI IN CAPITALE……...…….17
13. STORIA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI………………………………………19
14. LE MALATTIE PROFESSIONALI SI POSSONO PREVENIRE?..................................21
15. COSTI…………………………………………………………………………………….23
16. RACCOLTA DATI………………………………………………………….……………24
17. MISURE PER LA PREVENZIONE………………………………………….…………..26
18. BANCA DATI DELL’INAIL…………………………………………………………….27
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………...………30
1.INTRODUZIONE
Dall’8 aprile al 31 luglio ho svolto lo stage previsto dal corso di laurea presso l’Ente
Coldiretti di Rovigo, essa, con un milione e mezzo di associati, è la principale
Organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo
(http://www.coldiretti.it).
Coldiretti, che non ha scopo di lucro, rappresenta le imprese agricole, i coltivatori
diretti, gli imprenditori agricoli professionali, le società agricole, le imprese e gli
imprenditori ittici, i consorzi, le cooperative, le associazioni e ogni altra entità e
soggetto operante nel settore agricolo, ittico, agroalimentare, ambientale e nell’ambito
rurale, a livello nazionale, europeo ed internazionale.
All’interno di Coldiretti sono stata inserita in un ufficio che faceva parte, insieme ad
altri del Patronato EPACA.
Il patronato è un Ente a cui è assegnato il ruolo di assistenza ai cittadini per
aiutarli nel conseguire prestazioni che sono previste da leggi o regolamenti, questo
Ente
è
riconosciuto
dallo
Stato.
Grazie al Patronato vengono assicurati a tutti i cittadini i diritti che sono sanciti
dalla Costituzione e dall’Ordinamento riguardanti materia di previdenza e
assistenza sociale.
Epaca (Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura) è il
Patronato costituito dalla Confederazione Nazionale Coldiretti, riconosciuto dallo
Stato
sin
dal
1954.
Epaca è persona giuridica di diritto privato e svolge un servizio di pubblica utilità
senza
scopo
di
lucro
e
secondo
le
modalità
stabilite
dalla
legge
(http://www.epaca.it).
Il mio ruolo , all’interno degli uffici EPACA , è stato importante soprattutto per
quanto riguarda il contatto con il cliente e la gestione delle pratiche per le malattie
professionali.
Tre o quattro volte al mese venivano infatti organizzate due tipologie di visite
mediche ( per infortuni e per malattie professionali), presiedute da due medici che
lavorano in collaborazione con il patronato stesso, visite che la maggior parte
delle volte consistevano in revisioni annuali.
1
Attraverso questa breve relazione verranno spiegati i termini appena utilizzati
partendo da una serie di informazioni generali su quella che è l’assicurazione Inail
e procedendo poi con l’iter procedurale di denuncia, revisione, opposizione di
queste malattie concludendo con un breve accenno storico e mostrando una serie
di dati su questo grossissimo problema.
2.INFORMAZIONI
GENERALI:
I
FONDAMENTI
DELL’ASSICURAZIONE
Il Manuale dell’Inail su infortuni sul lavoro e malattie professionali pubblicato a
marzo 2013 ci porta ad affermare che il nostro stato, attraverso la Costituzione
Italiana, garantisce a tutti i cittadini l’importante diritto alla salute sul luogo di
lavoro.
Nel nostro stato vi è l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività
particolarmente pericolose dal rischio di eventuali infortuni sul lavoro o malattie
causate proprio dalla stessa attività lavorativa, individuando nel datore di
lavoro il soggetto destinato a sostenerne l'onere economico.
L'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) è un
ente che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
L'assicurazione INAIL è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965 e successive modifiche), ma anche da numerose disposizioni speciali
dirette soprattutto ad estendere la tutela INAIL a nuove categorie di lavoratori
(parasubordinati, dirigenti, sportivi professionisti dipendenti, casalinghe/i).
Il rapporto assicurativo si verifica quando vi sono dei requisiti previsti dalla
legge.
Ogni
datore di lavoro è obbligato denunciare l’attività che è considerata
rischiosa all'INAIL perché il lavoratore che rientra nell’obbligo assicurativo, in
caso di infortunio o eventuale malattia professionale è tutelato dall’INAIL con
prestazioni economiche, integrative e sanitarie.
2
Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento del premio
subentra il concetto di automaticità delle prestazioni definito dall’art. 2116 del
codice civile: “le prestazioni indicate nell’ art. 2114 (ossia le prestazioni
previdenziali ed assistenziali) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando
l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di
previdenza e di assistenza. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle
prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando
i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della
prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove
certe”.1
Il costo dell'assicurazione – cioè il premio assicurativo - è a carico del
datore di lavoro ed è determinato applicando, alle retribuzioni pagate ai
dipendenti occupati, i tassi previsti da un'apposita tariffa che tiene essenzialmente
conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni (si veda Manuale Inail).
3.IL PREMIO INAIL
Il premio da versare all'INAIL si determina applicando alle retribuzioni imponibili
dei lavoratori interessati il tasso comunicato dall'Istituto.
Essenziale per calcolare i contributi è la retribuzione imponibile; essa è costituita
da tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro che può essere in denaro o
in natura, al lordo delle eventuali ritenute, che dipendono dal rapporto di lavoro,
tranne per le somme escluse tassativamente per legge.
La retribuzione imponibile è determinata sulla base dei salari medi o
convenzionali quando si tratti di categorie di lavoratori per cui si adotti questo
sistema.
Se il lavoratore non percepisce retribuzione in misura fissa viene considerata
come base per il calcolo la retribuzione valida ai fini della determinazione del
minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL.
1
C.C. LIBRO QUINTO Del lavoro. TITOLO SECONDO. Del lavoro nell'impresa - CAPO
PRIMO. Dell'impresa in generale - SEZIONE TERZA. Del rapporto di lavoro PARAGRAFO TERZO. Della previdenza e dell'assistenza. Art 2116
3
L'INAIL, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunica al datore di lavoro il tasso
di premio da applicare per l'anno successivo. La comunicazione contiene tutte le
indicazioni relative a retribuzioni, numero dei casi di inabilità temporanea, di
inabilità permanente e di morte, nonché dei relativi oneri.
Dato che il premio deve essere versato anticipatamente (art. 28, D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 ) e quindi non è materialmente possibile conoscere con esattezza,
prima della fine del periodo interessato, l'effettivo importo delle retribuzioni
corrisposte, il versamento anticipato viene fatto sulla base delle retribuzioni
presunte ed il saldo, alla fine del periodo, viene calcolato sulla base delle
retribuzioni effettivamente corrisposte (http://www.laterizio.it).Il pagamento del
premio dell’assicurazione avviene attraverso l’autoliquidazione; per ogni
posizione assicurativa, entro il 31 dicembre di ogni anno , l'Istituto comunica al
datore di lavoro il tasso da applicare e le basi di calcolo per il conteggio dei premi
e dei contributi associativi per la regolazione e per la rata e invia la modulistica
per la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente erogate nell'anno.
4. SOGGETTI ASSICURATI
Come presentato dal Manuale dell’Inail, l'elenco dei soggetti assicurati è
contenuto negli artt. 4 (industria) e 205 (agricoltura) del TUI.
L'elencazione fornita dall'art. 4 è esemplificativa, non tassativa.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000, a decorrere dal 16 marzo 2000,
viene esteso l'obbligo dell'assicurazione INAIL a nuovi soggetti ( per es. agli
sportivi professionisti).
Alcune categorie sono tutelate pur in assenza del requisito della manualità in
virtù di alcuni principi stabiliti dalla Corte di Cassazione e dalla Corte
Costituzionale, le quali hanno definitivamente sancito la validità del concetto di
rischio ambientale.
Il concetto di rischio ambientale mostra i suoi effetti soprattutto per quanto
riguarda appunto le malattie professionali, con queste infatti basta la presenza del
lavoratore stesso nell'ambiente dove vengono effettuate tutte le lavorazioni
nocive.
4
Sono esclusi dalla tutela INAIL i titolari di azienda commerciale, ed anche i
titolari di pubblici esercizi (bar, gelaterie, rivendita di generi alimentari, anche
con produzione propria), in quanto secondo l'INAIL non è possibile ravvisare in
questi casi la prevalenza nella produzione dei beni, che assume per lo più
carattere
accessorio
e
strumentale
all'esercizio
dell'impresa
che
è
sostanzialmente finalizzata all’esclusivo commercio dei prodotti.
5.DEFINIZIONE MALATTIA PROFESSIONALE
Dopo questa breve introduzione sui fondamenti generali dell’assicurazione ci si
può meglio concentrare su quello che è il fulcro dell’argomento, la malattia
professionale .
Per malattia professionale si intende una particolare patologia la cui causa agisce
lentamente e progressivamente sull’organismo,essa infatti, al contrario degli
infortuni, ha la caratteristica di comparire per una causa diluita e non causa
violenta
e
concentrata
nel
tempo.
Queste malattie sono contratte nell’esercizio di una attività e causate dal lavoro
(dall’ambiente di lavoro e/o dai materiali utilizzati ) per l’azione di agenti nocivi
che possono avere natura fisica, chimica e biologica.
La principale causa scatenante di queste malattie è appunto una causa diluita nel
tempo infatti, a differenza degli infortuni, la causa è lenta e per questo è spesso
difficilmente
valutabile
il
convenzionalmente manifestata
momento
di
insorgenza,
che
si
intende
nel primo giorno di completa astensione dal
lavoro a causa di essa (art. 135, comma 1, del TUI). Nel caso in cui la malattia si
manifesti dopo l’abbandono del lavoro (per esempio soggetti in pensione), ovvero
non sia tale da determinare l’abbandono del lavoro stesso, per data di
manifestazione si assume la data di presentazione all’INAIL (Istituto Nazionale
per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) della denuncia di malattia
professionale ( art. 135, comma 2).
La causa inoltre deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre
l’infermità in modo esclusivo o prevalente.
5
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli
infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma
deve esistere un vero e proprio rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio
professionale e la malattia.
Il rischio lavorativo può essere dovuto dallo stesso lavoro svolto o anche
dall’ambiente
in
cui
è
stato
svolto
(rischio
ambientale).
Oggi è più corretto parlare di “malattia correlata al lavoro” e non di “malattia da
lavoro” per indicare la multifattorialità delle malattie contratte nel luogo di lavoro
(http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Malattiaprofessionale/index.html ).
Una
caratteristica
essenziale
delle
malattie
professionale
è
la latenza
temporale che intercorre tra la prima esposizione e la manifestazione della
malattia; in base alla latenza è possibile suddividere le malattie professionali
distinguendo:

latenza breve o brevissima: la malattia si manifesta dopo giorni o mesi e i
metodi per la rilevazione di tali malattie sono uguali a quelle degli infortuni sul
lavoro;

latenza media: la manifestazione della malattia si ha dopo alcuni anni;

latenza lunga: la manifestazione della malattia è dell'ordine di molti anni o
addirittura decenni.
Dato che è molto difficile dare un’unica definizione veramente valida di malattia
professionale, il TUI aveva previsto il sistema della lista chiusa.
La tutela assicurativa era cioè limitata alle malattie elencate in due apposite
tabelle allegate al DPR n. 1124 - una per l'industria, l'altra per l'agricoltura che indicavano, in maniera molto rigida, quali malattie potevano essere
definite
come professionali oltre che tutte le possibili lavorazioni che
potevano aver causato tali malattie ed il periodo massimo indennizzabile dopo
la cessazione del lavoro.
L’utilizzo di questo sistema a tabelle però presentava dei problemi quali la
troppa rigidità e tassatività, elementi che andavano ad escludere un eventuale
riconoscimento di malattie non presenti nelle tabelle oltre che il carattere
professionale delle patologie quando queste non si erano verificate durante
l’esercizio delle lavorazioni indicate.
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Oltre a questi limiti però questo sistema aveva un pregio, la cosiddetta
presunzione di origine , cioè volta dimostrata l'esistenza della malattia manifestatasi entro i termini previsti - e dimostrata l'avvenuta occupazione
nella lavorazione nociva, si dava per acquisito il carattere professionale della
malattia senza alcuna necessità di dimostrare il nesso di causalità, come invece
avviene per gli infortuni.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha dichiarato però illegittimo il
sistema della lista chiusa, introducendo così il sistema misto.
Dopo questa sentenza, cioè, deve essere considerata professionale - e quindi
indennizzabile - qualsiasi malattia di cui sia provata la causa di lavoro, la quale
sussiste ogni volta che l'evento morboso si riconnette ad un rischio specifico, o
generico aggravato, dall'attività lavorativa protetta (sentenza Corte di Cassazione
n. 10798/91).
Pertanto, accanto alle malattie di cui alle vecchie tabelle - per le quali continua
a vigere la presunzione d'origine - sono divenute indennizzabili tutte le malattie
causate dal lavoro, per le quali - se non comprese in tabella - l'onere di provare
l'origine lavorativa grava sul lavoratore.
Nel caso delle malattie non tabellate, dunque, il problema principale è quello
di dimostrare che sia effettivamente avvenuta una esposizione al rischio, con
riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro, alla durata e
all'intensità dell'esposizione.
L'onere della prova grava interamente sul lavoratore e deve fondarsi solo su
riscontri oggettivi, dato che l’Inail non ammette l'utilizzo di criteri basati su
valutazioni soggettive (es. prove testimoniali); ciò costituisce spesso un
ostacolo non trascurabile proprio per l'insufficiente livello di conoscenze
aggiornate sui rischi e sui danni lavorativi.
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In caso un lavoratore denunci una malattia professionale causata da un lavoro
abituale ma saltuario tabellato , la discontinuità (che non deve essere confusa
con l'occasionalità e l'eccezionalità) di una lavorazione tabellata non esclude la
presunzione legale del rischio, in quanto devono considerarsi attività protette
anche quelle complementari e sussidiarie.
Le tabelle attualmente in vigore devono però essere costantemente aggiornate e
adeguate perché a causa dello sviluppo delle tecnologie e degli strumenti
lavorativi, nonché le modificazioni degli assetti produttivi, vi è una modifica
continua dei fattori di rischio.
Le tabelle oggi in vigore sono state introdotte con il D.P.R. n. 336/94 ed hanno
visto l'inserimento di nuove lavorazioni, l'ampliamento di altre già
precedentemente previste, la scomposizione di alcune attività e l'eliminazione di
altre che le moderne tecnologie hanno fatto scomparire.
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6.PROCEDURA
In questo paragrafo verrà descritto l’iter di riconoscimento di queste malattie da
parte dell’Istituto Assicuratore INAIL.
Tutto parte dalla comunicazione al datore di lavoro da parte del lavoratore di aver
contratto la patologia entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia
professionale.
Dopo questa comunicazione il datore di lavoro deve, entro 5 giorni,effettuare la
denuncia all’Inail. Per quanto riguarda invece i lavoratori subordinati a tempo
determinato e i lavoratori autonomi entro 15 giorni dall'astensione dal lavoro a
causa di malattia devono presentarsi a visita medica, sarà il medico entro i
successivi 10 giorni a presentare all'Inail il certificato-denuncia.
Se il datore di lavoro o il medico non dovesse effettuare la denuncia, questo
compito spetta al lavoratore stesso che deve provvedere a effettuarla
personalmente.
La denuncia deve essere accompagnata da certificato medico e deve contenere
informazioni in merito alla lavorazione e/o sostanze che avrebbero determinato la
malattia, le mansioni del lavoratore, gli accertamenti praticati in azienda
(sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 626 e oggi D.Lgs 81) e l’orario di lavoro.
Se il datore di lavoro effettua la denuncia di malattia professionale per via
telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta
dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal
lavoratore o dal medico certificatore (D.M. 30 LUGLIO 2010).
Se dopo gli accertamenti sanitari il lavoratore risulta affetto da una patologia
diversa da quella denunciata ( riferibile però agli stessi sintomi e alle stesse
lavorazioni), la denuncia di malattia professionale resta comunque valida e non
serve riproporre una nuova domanda.
L’ Inail poi chiamerà a visita il lavoratore per ricostruire l’anamnesi lavorativa, in
particolare in merito alla pericolosità cui è stato esposto e chiederà al datore di
lavoro copia del documento aziendale di valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro dovrà portare con se alcuni documenti quali il libretto di lavoro,
tutta la documentazione sanitaria riguardante la patologia in esame, eventuali
9
attestazioni di invalidità e accertamenti sanitari svolti in azienda (Manuale Epaca
2013).
Nel caso in cui l’Inail abbia dei dubbi può chiedere di effettuare indagini di
ispezione all’interno dell’azienda e determinare il rischio.
Oltre a questo può , assumendosene l’ onere economico , richiedere al lavoratore
altri accertamenti di tipo sanitario.
Le conclusioni tratte dall’Inail saranno poi comunicate al lavoratore attraverso una
successiva comunicazione, le conclusioni potranno essere di accolta o di respinta
per appunto il riconoscimento di malattia professionale quantificandone il grado
di inabilità al lavoro.
Dal 1 luglio 2013 è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche per la
denuncia/ comunicazione di malattie professionali.
Il sanitario ( competente o non) che effettua la diagnosi di una malattia che
sospetta sia professionale, ha l’obbligo di segnare la patologia a diversi enti: deve
mandare il referto all’autorità giudiziaria, cioè alla Procura della Repubblica e la
denuncia di professionale all’ASL, deve inviare la denuncia alla Direzione
Provinciale del Lavoro, deve inviare la denuncia all’Inail e infine deve compilare
il Primo certificato di malattia professionale e consegnarlo al lavoratore il quale
potrà decidere se consegnarlo al datore di lavoro o meno.
La pratica di indennizzo però è aperta solo dall’invio del primo certificato da parte
del datore di lavoro / lavoratore.
Nel caso in cui il medico non presenti il referto all’autorità giudiziaria in presenza
di una sospetta malattia di origine professionale è sanzionabile anche penalmente.
7.PRATICHE DAL PATRONATO
Il manuale per collaboratori Epaca afferma che unitamente alla denuncia di
malattia professionale il patronato di riferimento dovrà far firmare all’infortunato i
mandati di assistenza necessari per lo sviluppo delle pratiche di seguito elencate.
Tabella C voce C1 : Riconoscimento malattia professionale
La prima tipologia di pratica che il patrocinio deve aprire in questa attività è
quella riguardante il riconoscimento da parte dell‘ Inail della malattia
professionale.
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Tabella C voce C3 : Riconoscimento Danno Biologico
Questa richiesta deve essere sempre attivata unitamente al riconoscimento di
malattia professionale in quanto, salvo casi particolari, in sede di definizione
positiva della richiesta viene sempre attribuita una percentuale invalidante.
Tabella C voce C5: Riconoscimento del Diritto a Rendita
Questa richiesta può essere attivata unitamente al riconoscimento di malattia
professionale e di danno biologico laddove la certificazione medica indichi una
percentuale invalidante superiore al 15% ovvero l’interessato sia già stato
precedentemente riconosciuto titolare di postumi permanenti.
Tabella C voce C9: Riconoscimento Primo pagamento Indennità temporanea
Questa richiesta avviene quando il certificato medico di malattia professionale
preveda un’inabilità permanente superiore a 3 giorni .
Tabella C voce C10 : Riconoscimento Prolungamento Indennità temporanea
Alla scadenza del certificato medico, se all’assistito viene riconosciuto un
ulteriore periodo di inabilità temporanea mediante certificato redatto da un medico
non INAIL , si dovrà attivare un intervento si prolungamento dell’indennità di
temporanea.
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8.PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL’INAIL
Il sistema assicurativo italiano prevede tre principali tipologie di prestazioni
economiche che sono riconosciute quando la malattia da lavoro provochi:
A) inabilità temporanea, B)permanente, C) morte e rendita ai superstiti:
• indennità per inabilità temporanea;
• indennità per inabilità permanente;
• rendita ai superstiti.
A) Inabilità temporanea
Quando il lavoratore è costretto ad assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo
limitato a causa di una malattia professionale, l’Inail paga:
• 60 per cento della retribuzione, per i primi 90 giorni;
• 75 per cento della retribuzione dal 91esimo giorno fino alla guarigione clinica.
B) Inabilità permanente
Dal 25 luglio 2000, il decreto legislativo n.38 ha inserito nel sistema assicurativo
italiano il danno biologico (vedere pag. seguente) che ha modificato le prestazioni
economiche erogate dall’Inail nel seguente modo:
• Indennizzo in capitale, nel caso in cui il grado di inabilità accertato è compreso
fra il 6 e il 15 per cento. Questa tipologia di indennizzo consiste in una
prestazione economica erogata in un’unica soluzione calcolata sulla base della
specifica tabella di legge (danno biologico) con parametri riferiti al sesso, all’età e
alla percentuale di danno riconosciuta.
• Rendita, se il grado di inabilità è compreso tra il 16 e il 100 per cento.
La rendita è calcolata sia tenendo in considerazione il danno biologico sia
considerando le eventuali conseguenze patrimoniali della menomazione ( vengono
considerate anche la riduzione delle capacità lavorative e la possibilità che il
lavoratore sia ricollocato in altra attività)
C) Morte e rendita ai superstiti
Questa prestazione spetta qualora la malattia professionale provochi direttamente
o indirettamente il decesso del lavoratore o della lavoratrice.
Ne hanno diritto:
1.
il coniuge, pari al 50 per cento della retribuzione del familiare deceduto;
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2.
i figli, pari al 20 per cento ciascuno fino al raggiungimento del 18esimo
anno di età o, se studenti universitari a carico, fino a 26 anni;
3.
i figli inabili, pari al 20 per cento finché dura l’inabilità;
4.
genitori viventi a carico, pari al 20 per cento, ma solo nel caso in cui
manchino le altre figure sopracitate;
5.
fratelli/sorelle conviventi e a carico, pari al 20 per cento ciascuno, ma solo
nel caso in cui manchino le altre figure sopracitate.
In ogni caso la rendita ai superstiti non può superare complessivamente il 100 per
cento della retribuzione di riferimento che la legge stabilisce in un tetto rivalutato
ogni anno ( si veda Malattie Professionali, l’abilità sta nel difendersi; Patronato
Inca CGIL).
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9.DEFINIZIONE DANNO BIOLOGICO
Secondo l’art. 13, c. 1 del D.Lgs. n. 38/2000 il danno biologico è definito come la
lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della
persona. Il danno biologico, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico
(fratture, ferite, ecc.) o psichico (ansia, stress, ecc.) che compromette le normali
attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 del codice
civile.
Le prestazioni per il risarcimento del danno biologico vengono calcolate in
maniera indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Questa caratteristica evidenzia la principale differenza con il danno patrimoniale,
infatti, mentre il danno il danno biologico è risarcibile a prescindere dalle
ripercussioni sulla capacità di produrre reddito del danneggiato, il danno
patrimoniale incide sulla sfera patrimoniale di quest’ultimo, che porta quindi ad
un danno economico dovuto alle conseguenze negative sulla capacità di
guadagnare della persona. Alcuni tra i casi rientranti nella sfera del danno
biologico vi sono : i danni estetici della persona, la riduzione della capacità
dell’individuo nel relazionarsi con le altre persone e la perdita di opportunità di
lavoro.
L’entità del danno biologico è determinata dal medico legale che esamina il
danneggiato descrivendone la gravità delle lesioni, valutandone il livello di
inabilità , indicando il grado percentuale di invalidità ecc.
L’eventuale risarcimento per il danno biologico dipende principalmente da due
fattori: l’età del danneggiato e il grado percentuale di invalidità riscontrato. Esso
può essere permanente (calcolato in punti percentuali)e/o temporaneo(calcolato
in giorni di invalidità totale e parziale). Per il calcolo del danno biologico vengono
utilizzate delle tabelle specifiche (http://www.assicurazioni-alessandria.it).
14
10.OPPOSIZIONE
L’iter di riconoscimento di malattia professionale prevede anche un elemento che
spesso è preso in considerazione sia dal patronato che dal medico legale ed è la
opposizione alle decisioni dell’Inail (detto anche ricorso).
Il ricorso può riguardare:
-il grado di menomazione riconosciuto( postumi)
-il mancato riconoscimento della malattia professionale
-il riconoscimento di un periodo di temporanea inferiore a quello coperto da
certificazione
-il mancato o parziale riconoscimento di un periodo di ricaduta
L’opposizione, assieme certificato medico, va presentata, di norma, entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’istituto.
Tale termine è tuttavia solo “ indicativo” e non tassativo e l’opposizione può
essere presentata entro il più ampio termine prescrizionale della malattia
professionale(3 anni + 150 giorni dalla manifestazione della malattia).
Nel caso con l’opposizione si dia una diversa descrizione della malattia
professionale però, questa deve essere presentata con la massima tempestività
possibile e se viene presentata un ritardo deve essere supportata da
documentazione dell’epoca a cui si riferisce l’accertamento INAIL contestato, in
questo modo è possibile fare una valutazione “ ora per allora”.
L’opposizione medico- legale è però ammessa solo contro il provvedimento
definitivo e non in presenza di un provvedimento di valutazione provvisoria.
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11.LA VISITA MEDICA COLLEGIALE
A seguito dell’opposizione vi è la visita medica collegiale che appunto viene
richiesta in sede di opposizione ad un provvedimento dell’Istituto e prevede la
partecipazione del consulente medico del patronato a una specifica sessione di
visita alle presenza di un medico INAIL.
Questa può concludersi o in forma concorde, quando il consulente medico del
patronato ed il medico dell’istituto concordano sull‘ esito dell’opposizione, o in
forma discorde quando il consulente del patronato ed il medico dell’Istituto non
hanno raggiunto un accordo.
Nel caso in cui , successivamente alla definizione del caso in collegiale con esito
discorde, emergano elementi nuovi e non precedentemente valutati, ovvero
continuino a riscontrarsi ragionevoli margini
di dubbio, è possibile chiedere
(secondo modalità e tempi di valutazione in sede locale) un riesame del caso (c.d
“ precontenzioso”) anteriormente all’instaurazione dell’azione legale, finalizzato
alla risoluzione ‘amichevole’ del caso e all’analisi dei nuovi elementi emersi.
Il precontenzioso deve essere inteso come un’opportunità aggiuntiva e facoltativa
per il patronato e non come un impegno o un passaggio obbligatorio a cui il
patronato è tenuto laddove intenda poi agire le vie legali.
Non deve, cioè, costituire un secondo grado generalizzato di contenzioso
amministrativo da utilizzare per tutti i casi in contestazione.
L’eventuale esito negativo del precontenzioso non preclude poi la possibilità , per
il patronato, di avviare l’azione legale.
16
12.REVISIONE DELLE RENDITE E DEI CASI LIQUIDATI IN
CAPITALE
Il procedimento revisionale è una prassi che permette di adeguare il livello di
indennizzo in rendita ad una eventuale evoluzione o regressione del danno che è
stato subito dopo un infortunio o dalla malattia professionale.
Questo tipo di procedimento e del tipo tecnico-amministrativo e si sviluppa
principalmente in due momenti:

Accertamento medicolegale, nella quale vengono esaminate le condizioni fisiche
dell’assicurato,basandosi su eventuali postumi derivanti dall’evento.
Questo accertamento si conclude con un giudizio conforme allo stato fisico
riscontrato.

Provvedimento amministrativo di revisione, che può essere verso un aumento o
diminuzione della rendita erogata o, in alternativa, della cessazione o conferma
della rendita stessa.
In base al soggetto che attiva il procedimento revisionale abbiamo:

REVISIONE ATTIVA, quando il procedimento revisionale parte dall’INAIL
stessa.
In questo caso il titolare della rendita non può decidere di non sottoporsi a tutti gli
accertamenti richiesti; in caso di rifiuto la pena è la sospensione del pagamento di
tutta la rendita o parte di essa;

REVISIONE PASSIVA,quando il procedimento revisionale parte da una
domanda dell’assicurato accompagnata da un certificato medico contenente un
giudizio ,il più possibile motivato, conclusivo di aggravamento ed una valutazione
di quello che è il danno attuale.
In qualsiasi caso, l’ultima decisione spetta all’INAIL che esprimerà un giudizio
conclusivo.
Per quanto riguarda eventuali termini di revisione è importante focalizzarsi sul
significato di presunzione di stabilizzazione dei postumi (Art. 83 – 137 – 146 DPR
1124/1965).
Questa presunzione trova il suo fondamento nella considerazione che, trascorso
17
un certo periodo di tempo , eventuali variazioni fisiche si presumono meno
frequenti e meno connesse con il danno provocato dalla malattia professionale.
La prima revisione avviene dopo 6 mesi dalla cessazione del periodo di inabilità
temporanea assoluta (se vi è astensione dal lavoro) o 1 anno dalla data della
manifestazione della malattia (in assenza di astensione dal lavoro).
Successive revisioni si avranno fino al 15° anno a distanza di almeno un anno
dalla precedente revisione e più precisamente, dalla data dalla quale ha effetto il
provvedimento conseguente alla precedente revisione.
Nel caso ci sia una malattia professionale riconosciuta dall’INAIL senza postumi
o con postumi valutati in misura non indennizzabile cioè inferiori al 6%,
un’eventuale accertamento di aggravamento , che ha come fine un’eventuale
indennizzo in capitale ( postumi dal 6% al 15%) o rendita (dal 16% al 100%), può
essere posto in essere solo dopo una richiesta dell’assicurato e non può quindi
partire dall’INAIL stessa ( abbiamo quindi solo una revisione passiva e non una
attiva).
Se dopo la revisione il grado di inabilità risulta inferiore al 6% non è prevista
nessuna variazione economica, se invece è pari o superiore al 6% ma inferiore al
16% spetta un indennizzo in capitale e se superiore al 16% si costituisce la
rendita.
In caso di peggioramento dei postumi la variazione della rendita parte dal primo
rateo dopo la data in cui l’assicurato ha avanzato la domanda; in caso di
miglioramento dei postumi la variazione della rendita decorre dal primo rateo
successivo alla data in cui l’INAIL comunica il risultato conclusivo della
revisione ( Dott. Luigi De Martino;Inail, incontro formativo Enti Patronato).
18
13.STORIA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
In questo paragrafo verrà descritta quella che è stata la nascita di questa particolare
disciplina.
La storia della medicina sulle malattie professionali è stata per la prima volta
studiata da un professore di medicina all’Università di Padova, Bernardino
Ramazzini (Carpi, 3 novembre1633- Padova, 5 novembre 1714).
Ramazzini scrisse e pubblicò per la prima volta nel 1700 un trattato, il De Morbis
Artificum Diatriba, documento che è da molti considerato l’atto fondatore di
quella che è oggi chiamata Medicina del Lavoro.
Ramazzini prese in esame circa 50 occupazioni, analizzando le condizioni di
lavoro dei lavoratori e le malattie professionali da esse derivanti, e descrivendone
i possibili rimedi, nonché le condizioni climatiche in cui questi lavori erano o
potevano essere svolti.
Gli studi di D. De Paoli,G. Campo,A.Papale, M.G. Magliocchi ci portano ad
affermare che la consapevolezza che le malattie professionali costituivano un
fenomeno sociale che doveva essere affrontato in termini legislativi emerse però
solo nei secoli successivi.
La tutela dei lavoratori dagli infortuni e dalle malattie professionali e tutti i problemi
ad essa collegati cominciò a porsi all'attenzione dei politici italiani solo nella
seconda metà dell'800 attraverso la crescita del processo di industrializzazione di
tutto il nostro Paese.
In questo periodo ci fu infatti un aggravamento dei fenomeni infortunistici e
l’insorgere di patologie legate alle lavorazioni nelle quali i lavoratori venivano
impiegati , tutto questo a causa di un elevato passaggio di masse di lavoratori
dall’agricoltura all’industria , soprattutto nei settori della metalmeccanica, della
chimica e del tessile, dove le condizioni di lavoro risultavano carenti sia dal punto
di vista igienico che di sicurezza.
Una forma di tutela era sempre più richiesta dai lavoratori anche grazie attraverso
le nascenti organizzazioni sindacali tanto che il legislatore fu spinto ad avviare
l'adozione di provvedimenti per la tutela della sicurezza sul lavoro.
19
Anche se l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali venne
introdotta nel nostro Paese solo nel secolo successivo, già con il R.D. 29 dicembre
1869 venne istituita una "Commissione Consultiva del Lavoro e della previdenza
sociale" per definire i contenuti di quella che sarebbe stata la prima legge in materia
di assicurazione degli infortuni sul lavoro: la Legge 17 marzo 1898, n. 80 .
La Legge 80/1898 sancì l'obbligo assicurativo per gli infortuni degli operai sul
lavoro nelle industrie - anche se solo per alcune lavorazioni e con libera scelta da
parte del datore di lavoro della compagnia o cassa assicurativa - e ad essa
seguirono poi agli inizi del '900 ulteriori provvedimenti legislativi volti ad estendere
la tutela sociale al lavoro agricolo, nonché al lavoro femminile e a quello dei
minori.
Dopo la Grande Guerra, la legislazione relativa alla protezione sociale venne poi
ulteriormente sviluppata e venne introdotta per la prima volta l'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali.
Con il R.D. 13 maggio 1929 n. 928, entrato in vigore il 1° gennaio 1934, venne
infatti estesa la tutela dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro anche
alle malattie professionali nell'industria. In particolare, vennero individuate sei
malattie per le quali, in virtù della correlazione delle stesse a determinate
lavorazioni, valeva la presunzione legale di origine professionale; era cioè
sufficiente l'esistenza della malattia e l'insorgenza della stessa in un lavoratore
addetto a determinate lavorazioni perché al lavoratore venisse riconosciuta la
tutela, senza necessità alcuna per il medesimo di fornire la prova della diretta
dipendenza della malattia dalla attività professionale svolta. A breve distanza
dall'entrata in vigore del R.D. 928/29, venne adottato il R.D. 17 agosto 1935 n.
1765, "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali",che attuò l'unificazione delle disposizioni relative
all'assicurazione contro gli infortuni e contro le malattie professionali (D. De
Paoli,G. Campo,A.Papale, M.G. Magliocchi).
20
14.LE MALATTIE PROFESSIONALI SI POSSONO PREVENIRE?
Oggi purtroppo le malattie professionali sono causa perdite e sofferenze nel
mondo del lavoro e, nonostante questa situazione continuano ad essere pressoché
totalmente trascurate rispetto agli incidenti sul lavoro.
Un problema non trascurabile è la rapida trasformazione delle malattie
professionali causata dai continui cambiamenti tecnologici e sociali oltre che al
cambiamento della situazione economica globale.
Se accade che alcuni tipi di malattie tendono a diminuire drasticamente anche
perché sono stati vietati i prodotti e le sostanze che le cagionavano, ad esse si
sostituiscono altre malattie meno note, il cui numero e la cui entità spesso appare,
almeno ai dati disponibili, piuttosto rilevante.
Oltre a queste sono destinate a crescere quelle definite come "patologie del
futuro", che in realtà si rivelano attuali e presenti nella realtà di oggi e con
maggiore gravità proprio per la loro insidiosità, per i tipi di latenza e spesso per
la estrema gravità delle conseguenze.
Tra i rischi emergenti vi sono le cattive condizioni ergonomiche, l’esposizione
alle radiazioni elettromagnetiche e i rischi psicosociali.
Lo stress legato al lavoro e le sue conseguenze sulla salute sono divenuti una
causa di grande preoccupazione. Le imprese sempre più si trovano ad affrontare
casi di molestie psicologiche, mobbing, bullismo, molestie sessuali ed altre forme
di violenza.
I lavoratori possono adottare comportamenti non salubri, quali l’abuso di alcol e
stupefacenti, nel tentativo di far fronte allo stress.
È
stata riscontrata una correlazione tra stress e problemi muscoloscheletrici,
cardiaci e digestivi. Se prolungato, lo stress lavorativo può contribuire allo
sviluppo di disturbi cardiovascolari gravi. Inoltre la crisi economica e la
recessione hanno determinato un aumento dello stress da lavoro, dell'ansia, della
depressione e di altri disturbi mentali, spingendo addirittura alcuni al gesto
estremo del suicidio..
21
Altro elemento è il tempo necessario per concludere l'iter amministrativo di
definizione dei casi denunciati che è spesso lungo, spesso ci vogliono anni e in
molti casi in numero di anni si aggira a cinque. Per tutte queste ragioni il sistema
INAIL delle malattie professionali è meno stabile di quello degli infortuni,
sebbene sia l'unico diffuso su tutto il territorio nazionale.
Il numero delle malattie da lavoro denunciate e non riconosciute risulta piuttosto
elevato, infatti , soprattutto negli ultimi anni , la quota di patologie indennizzate
(riconosciute dall’Inail) è molto inferiore in relazione ai casi denunciati,
attestandosi intorno al 10% e ciò nonostante sia aumentata, rispetto al passato, la
quota di malattie professionali definite sul totale delle denunciate (80%).
Pietro Mercandelli, presidente dell’ ANMIL( associazione nazionale mutilati e
invalidi dal lavoro) durante un convegno tenuto a Pistoia nel 2007 sulle malattie
professionali afferma che l'INAIL riconosce poco meno di 200 morti per malattia
professionale, mentre i dati mensili ( dati provenienti da indagini interne
all’ANML) mostrano oltre 25.000 casi all'anno, di cui poco meno di 1.500 in
agricoltura, con una crescita media, lenta ma inesorabile, di circa 1 punto
percentuale negli ultimi anni( anni esaminati fino al 2009).
Il fenomeno delle malattie professionali non può essere però valutato solo
esaminando i casi effettivamente indennizzati dall'INAIL o dal numero dei morti,
questi dati infatti ci danno un'idea restrittiva dell'evoluzione della situazione, per
questo si devono anche prendere in considerazione gli elevati numeri dei
lavoratori che subiscono patologie la cui causa è in qualche modo connessa la
lavoro ed al luogo in cui esso viene svolto, numeri che sono in costante aumento.
Queste ultime stime sono però le più difficili, si sa infatti quanto sia difficile
dimostrare il collegamento tra le malattie non tabellate ed i sintomi avvertiti dal
lavoratore.
Le malattie professionali, quindi, non sono un evento da sottovalutare nella tutela
della sicurezza dei lavoratori, in quanto non derivano, nella maggior parte dei casi,
da un evento improvviso quale l'infortunio sul lavoro, ma da una lenta mancanza
di attenzione alla salute del lavoratore esposto ad agenti patogeni subdoli e non
facilmente evitabili.
22
Con l’impegno e la collaborazione dei governi e organizzazioni delle parti
datoriali e dei lavoratori, la lotta nei confronti di questa epidemia nascosta dovrà
caratterizzare i nuovi piani mondiali e nazionali per la salute e la sicurezza (tratto
da” La prevenzione delle malattie professionali, Giornata Mondiale della salute e
della sicurezza sul lavoro, 28 aprile 2013”).
15.COSTI
Le malattie professionali sono anche causa di un grande peso economico. Anche
la società deve sopportare una quota delle passività economiche che provengono
dalle malattie professionali e dagli infortuni sul lavoro. Alcune di queste voci di
costo vengono ammortizzate dall'Inail e dal Sistema Sanitario Nazionale che di
conseguenza si ripercuotono, come ultimo attore, sulla società sotto forma di
tassazione elevata ed è per questo che tali passività vanno considerati "costi
sociali". Tra le principali voci :

costo del Servizio Sanitario Nazionale che gestisce i servizi mirati agli interventi
di prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione che pesano sulla spesa pubblica
relativa alla sanità;

costo di amministrazione della giustizia, per quanto attiene ai procedimenti penali
e civili inerenti gli infortuni sul lavoro;

costi derivanti dall'attività di produzione legislativa specifica.
Questi costi possono impoverire i lavoratori e le loro famiglie, ridurre la
produttività e la capacità lavorativa e causare incrementi notevoli della spesa
sanitaria. Secondo stime dell'ILO (UFFICIO INTERNAZIONALE DEL
LAVORO) gli infortuni e le malattie professionali determinano ogni anno a
livello globale una perdita del 4% del PIL, pari a circa 2,8 trilioni di dollari, tra
costi diretti e indiretti di infortuni e malattie ( si veda” La prevenzione delle
malattie professionali, Giornata Mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro,
28 aprile 2013”).
Gli studi tratti da “European Agency for Safety and Health at Work. 2009.
Outlook 1 - New and emerging risks in occupational safety and health “ci portano
23
ad affermare che la stima del costo delle malattie legate al lavoro nell'UE è pari ad
almeno 145 miliardi di Euro all'anno. Il governo francese stima che per risarcire le
malattie legate all'amianto nel periodo compreso tra 2001 e 2020 saranno
necessari tra 27 e 37 miliardi di Euro, pari a 1,3 - 1,9 miliardi di euro all'anno.
16.RACCOLTA DATI
Avere dati validi costituisce la base per l’elaborazione di un’efficace strategia
preventiva.
I dati si possono in genere raccogliere da tre canali, attraverso comunicazione dei
datori di lavoro ai ministeri competenti nel rispetto delle normative in essere,
richieste di risarcimento approvate ai sensi dei rispettivi piani in materia di
infortuni sul lavoro e informazioni fornite dai medici.
Un regolare monitoraggio dell’ambiente di lavoro e la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori permettono ai datori di lavoro di prevenire e di comunicare i casi di
malattie professionali.
Il problema è però che gran parte dei paesi nel mondo non è ancora in grado di
raccogliere dati statistici sulle malattie professionali. I dati disponibili in Italia
riguardano principalmente infortuni e incidenti mortali e solo pochi paesi
raccolgono dati distinti in base al sesso questo complica di molto l'individuazione
delle tipologie specifiche di infortuni e malattie professionali per uomo e donna e
rende anche molto difficile
l'elaborazione eventuali
misure di prevenzione
efficaci per tutti.
Le statistiche ufficiali a livello nazionale si basano sui dati dichiarati relativi a
infortuni e malattie professionali. Molti paesi dispongono di regimi previdenziali
in materia di infortuni sul lavoro, ma la copertura garantita si limita ai lavoratori
dell'economia formale e, anche in questi casi, manca una vera e propria copertura
delle indennità di infortunio a causa dell'inadeguatezza dei sistemi di registrazione
e notifica. Pertanto solo un certo numero di incidenti sul lavoro viene dichiarato,
gestito e risarcito. Ancor più complessa è la situazione delle malattie
professionali: nella maggior parte dei paesi si dispone di copertura solo per una
parte dei casi, il che ripropone la difficoltà nel definirli, riconoscerli e dichiararli.
(La prevenzione delle malattie professionali, Giornata Mondiale della salute e
della sicurezza sul lavoro, 28 aprile 2013).
24
Tutti i lavoratori che rappresentano la maggioranza della forza di lavoro mondiale
cioè tutti i lavoratori agricoli, tutti i lavoratori delle piccole e medie imprese ecc,
sono quelli che in genere sono soggetti ad alti livelli di rischio, proprio perché
sono esterni a tutti quei sistemi di prevenzione e risarcimento delle malattie
professionali che sono così comuni nel loro ambito lavorativo.
La situazione che si è venuta a creare soprattutto negli ultimi decenni, quale
l’aumento del flusso migratorio, l'invecchiamento della forza lavoro e il numero di
lavoratori con contratti di tipo interinale occasionale o part-time che è sempre più
in maggiore crescita, aumentano in maniera significativa la disponibilità ad
accettare lavori che si trovano in condizioni non sicure e senza una sorveglianza
accettabile, oltre che la mancanza di un’eventuale comunicazione di malattie
professionali; tutti
elementi indispensabili per garantire una strategia di
prevenzione il più possibile efficace.
La situazione poi viene complicata dal fatto che molte malattie professionali
hanno la caratteristica di avere lunghi periodi di latenza rendendone quindi
difficile il riconoscimento prima della loro effettiva manifestazione clinica
sintomatica.
In certi casi poi le malattie potrebbero derivare a causa dell’esposizione a lavori
che prevedono l’utilizzo di sostanze per le quali non è ancora stata riconosciuta la
pericolosità.
La diagnosi viene effettuata dai medici ed è necessaria una valutazione del
rapporto con la mansione lavorativa prima di poterne accertare l'origine
professionale. In molti paesi poi, soprattutto i più poveri, non si hanno abbastanza
conoscenze mediche che possano in qualche modo accertare l’esistenza di tali
malattie; questo ostacola la raccolta dei dati e la capacità di attuare a livello
nazionale una sorveglianza sanitaria professionale. In alternativa al reperimento
dei dati sulle malattie professionali, alcuni paesi si servono di studi. L’analisi dei
dati tratti da Eurostat. 2010. Health and safety at work in Europe (1999-2007), ad
esempio, ci dicono che secondo l'Indagine sulla Forza Lavoro del 2007, svolta nei
27 paesi dell'UE, l'8,6% dei soggetti di età compresa tra i 15 e i 64 anni occupati
al momento dell'indagine o comunque già titolari di un posto di lavoro hanno
riferito un problema di salute lavoro-correlato negli ultimi 12 mesi. La percentuale
corrisponde a circa 23 milioni di persone. Inoltre il 2,1% degli intervistati ha
25
avuto due o più problemi di salute legati al lavoro nel 2007 .
17.MISURE PER LA PREVENZIONE
Oggigiorno la prevenzione delle malattie professionali è maggiormente posta
all’attenzione soprattutto dei governi, che sembrano sempre più comprendere
l’effettiva dimensione del problema.
Anche se effettivamente negli ultimi anni c’è stato un evidente miglioramento di
prevenzione, ancora non si garantisce la priorità che l’entità e la gravità che le
malattie professionali meriterebbero.
Per poter avere una prevenzione che si possa definire efficace ci si deve
focalizzare su un continuo miglioramento dei sistemi nazionali di salute e
sicurezza sul lavoro, dei programmi di ispezione e prevenzione e dei sistemi
risarcitori in tutti i paesi membri dell'ILO (Organizzazione Internazionale del
Lavoro) , cercando una forma di collaborazione tra governi e organizzazioni
datoriali e dei lavoratori. Tutto questo dovrebbe tradursi
in programmi di
sensibilizzazione e di sostegno per una maggiore comprensione dell'entità del
problema, assieme alla necessità di interventi urgenti da parte di tutti i portatori di
interesse.
E’ importante ricordare che una consapevolezza dei rischi rende possibile un
tempestivo intervento, al contrario, la necessità di una maggiore conoscenza dei
rischi stessi spinge a migliorare le competenze in materia.
26
18.BANCA DATI DELL’INAIL
La banca dati dell’Inail è un portale on-line disponibile a tutti che è presente nel
sito dell’Inail.
Essa raccoglie informazioni circa le lavorazioni, gli infortuni e le malattie
professionali delle aziende assicurate INAIL (oltre 4 milioni di posizioni
assicurative).
E’ suddivisa in 4 aree tematiche aggregate a livello provinciale, regionale e
nazionale
- le aziende assicurate (Informazioni relative alle aziende assicurate presso
l'INAIL, per la gestione Industria, commercio e servizi, (ultimi 5 anni), con
aggregazione provinciale, regionale e nazionale, suddivise per settore di attività
economica e tipo di lavorazione );
- gli eventi denunciati (Dati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie
professionali (ultimi 5 anni) e denunciati all'INAIL, con aggregazione a livello
provinciale, regionale, ripartizione geografica e nazionale);
- gli eventi indennizzati (Dati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie
professionali (ultimi 5 anni) e indennizzati o definiti dall'INAIL, con
aggregazione a livello provinciale, regionale, ripartizione geografica e nazionale);
- il rischio.
Di seguito verranno illustrate alcune tabelle per creare un’idea generale di quella
che è numericamente la situazione in Italia.
27
Malattie professionali manifestatesi nel periodo 2008/2012 e denunciate
all’Inail per regione e anno di manifestazione.
Territorio
Piemonte
Valle
D'Aosta
Lombardia
Liguria
Bolzano Bozen
Trento
Veneto
Friuli
Venezia
Giulia
Emilia
Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
TOTALE
Anno di manifestazione
2008 2009 2010 2011
2.091 2.151 2.039 2.099
2012
1.986
42
2.931
937
35
2.869
919
56
3.219
975
69
3.150
854
63
3.035
811
299
240
1.976
249
293
2.140
241
336
2.327
240
410
2.228
225
340
2.247
1.190
1.193
1.246
1.408
1.472
4.437
3.025
1.185
1.662
1.367
2.464
132
947
1.737
334
830
1.043
1.251
30.120
4.936
3.700
1.269
2.026
1.403
4.067
116
1.116
1.958
420
1.148
1.104
1.827
34.939
6.422
4.722
1.338
2.688
1.642
5.657
193
1.461
2.029
421
1.234
1.469
2.812
42.527
7.160
5.843
1.428
3.279
1.833
5.719
242
1.656
2.461
454
1.420
1.539
3.264
46.756
7.325
5.887
1.420
3.503
1.895
4.924
217
1.760
2.253
501
1.377
1.376
3.388
46.005
Come si può osservare dalla tabella appena presentata, dall’anno 2008 all’anno
2012 in Italia, abbiamo avuto un forte incremento della manifestazione delle
malattie professionali, a conferma di quanto argomentato precedentemente .
In alcune regioni ( Abruzzo e Sardegna) è evidente la gravità della situazione dato
che , in soli quattro anni, le manifestazioni sono addirittura più che raddoppiate.
28
Malattie professionali manifestatesi nell’anno 2012 e indennizzate a tutto il
30/04/2013 per regione e per tipo di definizione
Territorio
Piemonte
Valle
D'Aosta
Lombardia
Liguria
Bolzano Bozen
Trento
Veneto
Friuli
Venezia
Giulia
Emilia
Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
TOTALE
Definite
Positive
Totale
Non
Totale
con
senza
riconosciute riconosciute definite
indennizzo indennizzo
In corso di
TOT.DENUNCE
definizione
415
225
640
1.295
1.935
51
1.986
14
900
180
3
440
50
17
1.340
230
45
1.572
508
62
2.912
738
1
123
73
63
3.035
811
56
132
603
35
34
287
91
166
890
113
151
1.292
204
317
2.182
21
23
65
225
340
2.247
571
145
716
709
1.425
47
1.472
2.546
1.961
393
1.164
505
1.190
50
432
334
123
294
232
835
12.930
935
445
120
431
94
469
13
109
110
45
80
62
196
4.328
3.481
2.406
513
1.595
599
1.659
63
541
444
168
374
294
1.031
17.258
3.538
3.031
848
1.787
1.249
3.048
153
1.189
1.740
312
963
1.010
2.219
26.772
7.019
5.437
1.361
3.382
1.848
4.707
216
1.730
2.184
480
1.337
1.304
3.250
44.030
306
450
59
121
47
217
1
30
69
21
40
72
138
1.975
7.325
5.887
1.420
3.503
1.895
4.924
217
1.760
2.253
501
1.377
1.376
3.388
46.005
Questa tabella, diversamente dalla precedente, mostra la situazione delle regioni
italiane per quanto riguarda le malattie professionali denunciate ed indennizzate
sul totale delle denunciate. Il numero delle non riconosciute è una grossa
percentuale delle totali denunciate, il che afferma il problema del riconoscimento
di queste malattie argomentato in precedenza.
Si può facilmente notare la differenza numerica tra le malattie riconosciute e
quelle non riconosciute (http://www.inail.it).
29
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