La protezione giudiziaria del
paziente incapace dopo la legge
6/2004. Note tecniche per i MMG
Dott. Virginio Oddone
[email protected]
Uliveto Terme, 7 giugno 2008
1. La signora Anna.
La signora Anna è una giovane donna minuta e fine.
Ha percorso in discesa tutta la gerarchia delle posizioni di operatrice non infermieristica, ed è finita alla faldelleria, dove si stirano e piegano camici, lenzuola e simili. Ma anche lì ci sono dei problemi, perché non sopporta rumori vocie e che si
parli di lutti famigliari (nel terzultimo posto occupato in ospedale aveva fatto delle sceneggiate
perché una collega parlava della figlia di 15 anni
che stava morendo di leucemia).
1. La signora Anna.
E’ stata assente per gravidanza (prima ed unica),
adesso è ritornata ed è peggiorata. Se la prende
con le altre dipendenti dell’ospedale che siano di
livello “inferiore”, da IP in giù (le caposala le saluta rispettosamente), e quando le incrocia nei corridoi e nel sottopiano va loro addossa e sputa per
terra, proprio davanti ai piedi. Quando quelle protestano, scatarra loro in faccia, per dimostrare
che ha mal di gola. Non è ovviamente popolare.
1. La signora Anna.
A tratti sparisce, va nello spogliatoio che c’è in
un sotterraneo, e se arriva qualcuno si chiude
a chiave nel gabinetto, al buio, e vi rimane per
ore. Qualcuno dice che guardi dal buco della
serratura, altri che invece parlotti tra sé e sé
per ore, ma nessuno lo può dire con certezza.
1. La signora Anna.
Ha anche un bambino piccolo; quando è stata
ricoverata per il parto, dall’ospedale hanno
avvertito il Tribunale per i Minorenni perché
appariva strana ed inaffidabile; la NPI l’ha
messa sotto sorveglianza, per modo di dire
perché non ha mai lasciato entrare in casa gli
operatori. Non lascia entrare neppure i famigliari. Il marito (che adesso non lavora) trova
che tutto vada bene, e che sia tutta una
congiura delle colleghe gelose.
1. La signora Anna.
Una volta andava dallo psichiatra del territorio
per un problema mai esattamente definito;
una volta uno psichiatra si è lasciato sfuggire
un “disturbo dissociativo”, ma poi gli altri lo
hanno negato. Però le davano dei neurolettici.
Ha smesso con la gravidanza, e non è più
tornata in ambulatorio. Lo psichiatra ha detto
ai medici dell’ospedale che “bisogna fare
qualcosa”, ma non ha mai scritto nulla.
1. La signora Anna.
Se dalla Direzione Sanitaria la chiamano per
parlarle, lei scappa via dall’ospedale, non bolla
neppure, e poi si fa dare dei giorni, sia di malattia
che di assistenza al figlio piccolo (con tanto di
certificato del pediatra curante).
Non si è mai presentata alle visite, per cui, non
essendoci una diagnosi, l’hanno multata per
l’assenza ma l’hanno tenuta. Adesso, però, partirà
una procedura per totale inidoneità lavorativa,
perderà il posto e non potrà più lavorare, almeno
nella Sanità.
1. La signora Anna.
E’ chiaro che qui c’è un problema complesso,
che il MMG (spesso cambiato) ed il pediatra
hanno involontariamente peggiorato con i loro
certificati, e che gli psichiatri con il loro rifiuto
a fare certificati hanno ulteriormente
aggravato, perché hanno impedito di
affrontare il nodo della patologia di mente.
Le conseguenze di questo possono essere
devastanti.
2. Quali bisogni e quali rischi
Infatti, come avrete capito, lei ha in realtà un grave
problema di rapporto con la realtà, che sta interferendo con il suo funzionamento sociale e personale ad un punto tale, da impedirle qualunque
cosa che non sia lo stare rinserrata in una piccola
tana (la sua camera da letto in casa, il gabinetto
dello spogliatoio in ospedale). L’angoscia patologica che prova davanti a qualunque altro essere
umano è tale, da indurla ad aggredire le colleghe
di lavoro, sia pure in modo ridicolo come lo
sputare loro tra i piedi.
2. Quali bisogni e quali rischi
E’ altrettanto chiaro, che da sola lei non è in
grado di uscire dalla sua situazione, perché è
anosognosica, e non è aiutata dal marito,
mentre gli altri famigliari sono definitivamente
tagliati fuori, e comunque si rifiutano di
prendere misure decise.
A sua volta, l’ospedale – in quanto suo datore di
lavoro – può solo prendere misure sanzionatorie, non terapeutiche.
2. Quali problemi e quali rischi
Se non si interviene, lei perderà il posto, aumentando così
la sua sofferenza e la chiusura nei confronti del mondo;
è inoltre possibile che la disoccupazione rompa il
precario equilibrio con il marito e che inizi una
separazione, che aumenterebbe ulteriormente la sua
sofferenza.
L’aggressività a mala pena controllata nei confronti degli
altri, soprattutto delle donne, potrebbe diventare
sempre più grave e sempre meno gestita e gestibile. Un
“acting out”, un passaggio all’atto diventerebbe quindi
sempre più probabile.
3. Un problema di incapacità di
intendere e di volere?
Se però andiamo a cercare lumi su di un
manuale di Medicina Legale, od anche di
Psichiatria Forense, noi vedremo che casi di
questo genere vengono ridotti sempre e
soltanto ad una questione di “capacità incapacità” del paziente, non e mai di gestione
complessa non di – che so – un “consenso
informato”, ma letteralmente di una persona
umana e della sua famiglia.
3. Un problema di incapacità di
intendere e di volere?
La soluzione esiste, e consiste nell’attivazione di
misure di protezione giuridica dell’adulto con
limitazioni più o meno grandi alla sua capacità
operativa e sociale, sino all’incapacità, ed alle
quali è dedicato il Titolo XII del Primo Libro del
Codice Civile.
4. Le misure di protezione
Esse sono al momento attuale tre (tutela,
curatela, amministrazione di sostegno), ma di
fatto due, perché la curatela è in realtà in fase
di obsolescenza avanzata; tale organizzazione
è il risultato della riforma introdotta dalla L. n.
6, del 9.1.2004 (L. 6/2004).
Il loro ruolo non è di limitare la libertà delle
persone, ma di essere
4. Le misure di protezione
Strumenti per sopperire alla
perdita della capacità gestionale
del soggetto malato, con il
minimo di interferenza con la sua
dignità e residuale autonomia.
3. Gli strumenti di protezione
Tutte queste misure sono attivabili non quando
vi sia una “incapacità di intendere o di volere”,
ma quando vi sia una
Incapacità di provvedere ai propri interessi
3. Gli strumenti di protezione
La differenza rispetto a quella di intendere o di
volere risiede nel fatto che quest’ultima è
puntiforme, cioè limitata ad un singolo atto, di
decidere in un momento isolato e specifico,
mentre quella a “provvedere ai propri interes-si”
è una
Incapacità progettuale, a riconoscere la propria
situazione complessiva, identificare problemi e
necessità, valutare risorse ed impostare un
coerente progetto operativo e di vita
3. Gli strumenti di protezione
• 404. Amministrazione di sostegno. (1) — La
persona che, per effetto di una infermità
ovvero di una menomazione fisica o psichica,
si trova nella impossibilità, anche parziale o
temporanea, di provvedere ai propri interessi,
può essere assistita da un amministratore di
sostegno, nominato dal giudice tutelare [344]
del luogo in cui questa ha la residenza o il
domicilio [43].
3. Gli strumenti di protezione
• 414. Persone che possono essere interdette. — Il
maggiore di età [2] e il minore emancipato [390], i
quali si trovano in condizioni di abituale infermità di
mente che li rende incapaci di provvedere ai propri
interessi, sono interdetti [85, 119, 193, 245, 417 ss.,
427, 429, 2942 n. 1; disp. att. 40; c.p. 643; c.p.c. 712]
quando ciò è necessario per assicurare la loro
adeguata protezione.
3. Gli strumenti di protezione
• 427. Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato.
• [Primo comma] — Nella sentenza che pronuncia
l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi
che taluni atti di ordinaria amministrazione possano
essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento
ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere
compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del
curatore (1). ………………
3. Gli strumenti di protezione
• 406. Soggetti. — Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di
sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se
minore, interdetto [414] o inabilitato [415], ovvero da uno dei soggetti
indicati nell’articolo 417 (2).
• Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è
presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o
dell’inabilitazione [429] davanti al giudice competente per quest’ultima.
• I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella
cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere
opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno,
sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o
a fornirne comunque notizia al pubblico ministero [4083].
4. Proteggere e progettare
Dato che la misura di protezione ha una funzione di
sostegno e non di coazione pura e semplice, la
richiesta della sua attivazione è gisutificata solo in
presenza di un progetto.
Non si può chiedere al Giudice di interdire una persona
o sottoporla ad amministrazione di sostegno solo
perché affetto da infermità di mente o da inabilità;
bisogna specificare in relazione a quale tipo di
situazioni e di progetti.
4. Quali bisogni e quali rischi
La cosa è particolarmente vera nel caso della
amministrazione di sostegno, nella quale il
“beneficiario” (questo il nome del
destinatario) deve poter dialogare con il suo
amministratore e se del caso con il Giudice
Tutelare. Per cui non è pensabile – tranne che
in casi di intervento temporaneo, in attesa di
un chiarimento della situazione medica –
applicarla per un incapace totale
5. Torniamo alla sig.ra Anna
Nel caso della sig.ra Anna, si dovrebbe ricorrere
inizialmente ad una tutela, perché in questo
momento non vi sono aree di effettiva
autonomia e competenza. Il tutore potrebbe
tra le altre cose difendere la sua posizione
lavorativa, in caso di crisi famigliare assisterla
opportunamente in una causa di separazione
e di affidamento, gestire il suo caso davanti al
Tribunale per i Minorenni.
5. Torniamo alla sig.ra Anna
Come tutte le misure di protezione, anche la
tutela è sempre reversibile, e si potrà poi
passare ad un’amministrazione di sostegno
oppure al ritorno puro e semplice alla
situazione di piena capacità.
5. Torniamo alla sig.ra Anna
Il MMG può:
1. Attivare direttamente la misura o facendone
la segnalazione al PM;
2. Segnalare tale opportunità ad un servizio
pubblico (NPI o Psichiatria di territorio), od ai
famigliari.
5. Torniamo alla sig.ra Anna
Per quanto concerne le certificazioni richieste da
avvocati o da famigliari, esse sono legittime a patto
che esse siano nell’effettivo interesse del paziente.
Personalmente ritengo che il MMG possa rifiutarsi di
rilasciare il certificato ad un avvocato, ma sia tenuto
a rilasciarla al caregiver, anche se non parente,
oppure al famigliare, a patto sempre che la cosa sia
nell’esclusivo interesse del paziente.
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