D.Lgs. 81/08 o Testo Unico
e successive modifiche D.Lgs. 106/09
in collaborazione con
TACITIAMO O
SPEGNAMO IL
TELEFONO
CELLULARE
GRAZIE
Pericolo o Probabilità: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (es.
materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche) avente il potenziale di causare
danni.
Magnitudo o Danno: Lesione fisica o alterazione dello stato di salute (es.: infortunio
sul lavoro, malattia professionale, eventi con ripercussioni sulla popolazione e
l’ambiente esterno) causata da un pericolo.
Rischio: Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni
di impiego ovvero di esposizione di un determinato fattore.
Rischio = Probabilità x Magnitudo
Valutazione del rischio: Valutazione globale e documentata di tutti i rischi
(probabilità di evento e della gravità di possibili lesioni) per la salute e sicurezza dei
lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
DI SOLITO ??? ……
… noi tendiamo a vedere solo le cose belle
annullando ciò che non ci piace, illudendoci di
avere tutto sotto controllo …
… ad esempio, quella innumerevole serie di casi
nei quali abbiamo scampato un pericolo, ne
abbiamo dato il merito a noi stessi, portandoci
all’illusione di poter gestire sempre meglio tali
situazioni
… illudendoci, infine, di essere INVULNERABILI
Purtroppo l’esperienza quotidiana può ostacolare le
scelte corrette …
Un comportamento scorretto presenta dei
vantaggi: invece di andare a prendere una
scala ci si arrampica in scaffalatura per
prelevare un oggetto si risparmia tempo e,
oltre a ciò, il capo si complimenta con il
dipendente per avere risolto la situazione
in un attimo.
il fatto che non sia successo un incidente
viene giudicato positivamente, perché, ad
esempio, attribuito alla propria abilità,
confondendo la fortuna con l’abilità
personale. Se ne deduce: comportarsi
contrariamente ai canoni di sicurezza è
utile!
non si sperimenta immediatamente l’utilità
di un comportamento sicuro: “vedi? … non
è successo nulla”.
Il TEMPO CHE CI SI METTE A
FARE LE COSE FATTE BENE E’
LO STESSO CHE CI SI METTE
A FARLE FATTE MALE
obiettivo
della valutazione
CONSENTIRE AL DATORE DI LAVORO DI
PRENDERE I PROVVEDIMENTI NECESSARI
PER SALVAGUARDARE SICUREZZA
E SALUTE DEI LAVORATORI
1 - PER LA PREVENZIONE RISCHI
quali
provvedimenti?
PROFESSIONALI
2 - PER L'INFORMAZIONE AI LAVORATORI
3 - PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
4 - PER ORGANIZZAZIONE E MEZZI
PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
e se non è
possibile
eliminare i
rischi ?
- DIMINUIRLI
nella misura del possibile
- CONTROLLARE
i rischi residui
struttura
della
Valutazione
criteri
per la
valutazione
1 - IDENTIFICA i PERICOLI
2 - ASSOCIA i RELATIVI RISCHI
3 - SELEZIONA DI CONSEGUENZA: attrezzature,
materiali, prodotti e preparati chimici, O.d.L.
4 - CONTROLLA LA CORRETTEZZA
DEI PROVVEDIMENTI
5 - DECIDE SCALA DELLE PRIORITÀ' DEGLI INTERVENTI
6 - GIUSTIFICA LA SCELTA
7 - VALUTA I RISULTATI CONSEGUITI
1 - OSSERVAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO:
vie di accesso, pavimenti e passaggi, macchinari,
impianti,
fumi, polveri, sostanze utilizzate, rumore , vibrazioni,
microclima
2 - NATURA DEL POSTO DI LAVORO: fisso o provvisorio
3 - TIPO DI LAVORO: lavoro ripetitivo o su commessa
4 - MANSIONI SVOLTE E LORO COMPLESSITA'
5 - ANALISI DELLE PROCEDURE E DEL LORO RISPETTO
6 - ULTERIORE ANALISI DELL'EVENTUALE INTERAZIONE
DELLE VOCI PRECEDENTI
criteri
da applicare
alla
valutazione
del rischio
1 - NORME LEGALI
2 - NORME TECNICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
3 - NORME ARMONIZZATE
4 - ISTRUZIONI DEI COSTRUTTORI
5 - IL BUON SENSO E L'ESPERIENZA PERSONALE
6 - I PRINCIPI GERARCHICI DELLA PREVENZIONE DEI
RISCHI :
•evitare i rischi,
•sostituire ciò che è pericoloso,
•combattere i rischi alla fonte,
•preferire i provvedimenti di protezione collettivi a quelli
individuali,
•adeguarsi a progresso tecnico e a cambiamenti
dell'informazione,
• cercare di garantire un miglior livello di protezione
!
la valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa
e che risultano prevedibili
Azioni conseguenti alla valutazione del rischio:
- CONCLUSIONI -
- AZIONI -
I rischi sono insignificanti ora
Terminare ora le valutazioni
e non è prevedibile che aumentino in
futuro
Non sono necessarie ulteriori misure
I rischi sono sotto controllo ad un
livello accettabile,
per esempio
conforme a norme tecniche
I rischi sono sotto controllo oggi
ma è legittimo pensare che aumenteranno
in futuro
Stabilire le precauzioni per migliorare
la protezione - Mantenere, eliminare,
controllare e minimizzare le possibilità
di esposizioni maggiori - Determinare
misure aggiuntive
per riprendere il controllo in caso si verifichi
una situazione ad alto rischio, malgrado le
precauzioni
Si può apportare miglioramenti a
protezione - Terminare le valutazioni
Il mantenimento del rispetto delle norme
compete al Datore di lavoro
La
SICUREZZA E’ ADEGUATA ?
significa domandarsi
 Il livello di sicurezza richiesto è stato raggiunto?
 si è sicuri che non è possibile ottenere un equivalente livello di
sicurezza con maggiore facilità?
Si è sicuri che le misure prese:
- NON RIDUCANO ECCESSIVAMENTE LA CAPACITA' DI EFFETTUARE L'OPERAZIONE?
- NON GENERINO RISCHI O PROBLEMI NUOVI E IMPREVISTI?
 ci sono soluzioni per tutte le condizioni operative, per tutte le
procedure di intervento?
 queste soluzioni sono compatibili tra di loro?
 le condizioni di lavoro dell'operatore non sono compromesse da queste
soluzioni?
Le misure generali
di tutela
Misure generali per la protezione della salute e
per la sicurezza dei lavoratori
l’idea di base è:
Valutare
Eliminare
Ridurre alla fonte i rischi
Sostituzione pericoloso con meno pericoloso
Limitazione numero lavoratori esposti
1942
art. 2087 - CODICE CIVILE
art. 32 della COSTITUZIONE
...l'interesse della collettività alla tutela della
salute
art. 35 della COSTITUZIONE
… la tutela del lavoro in tutte le sue forme e
applicazioni
1955
1956
il datore di lavoro deve adottare nella sua attività tutte
le misure (sulla base dell'esperienza, particolarità del
lavoro e della tecnica) per tutelare la condizione del
lavoratore
DPR
547
DPR
303
400 articoli sugli infortuni sul
lavoro
sull'ambiente di lavoro
1970
art. 9 L.
1991
D.L.
1994
D.Lgs
300
277
626/94
le rappresentanze sindacali controllano
per diritto
l'applicazione delle normative
antinfortunistiche e
hanno diritto di promuovere nuove
iniziative
sul rumore, amianto e piombo
valutazione del rischio, misure di
tutela, rappresentante per la
sicurezza
Struttura
del
DLgs n° 81
del 30/04/08
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Sistema istituzionale
Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E
STATISTICHE
DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Capo IV - Disposizioni penali
Sezione I - SANZIONI
Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Titolo II - LUOGHI DI LAVORO
Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Titolo VIII - AGENTI FISICI
Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE
Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA
PENALE
Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
+ 51 ALLEGATI
Gli attori della sicurezza
Datore di
lavoro
Ha l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
(art. 18)
Lavoratori
(art. 20)
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quelle degli altri,
sui quali possano ricadere gli effetti delle proprie
azioni od omissioni.
Dirigenti
e
Preposti
Servizio
Prevenzione
e Protezione
(S.P.P.)
Prevenzione
incendi,
evacuazione
lavoratori
Obblighi
Informazione
e formazione
di preposti,
lavoratori e
loro rappresentanti
IL
DATORE
DI LAVORO
I
LAVORATORI
Obblighi
Consultazione:
"la
Valutazione
del rischio"
Rappresentante
per la
sicurezza
Interno o
Territoriale
MEDICO
COMPETENTE
Pronto
soccorso
Dispositivi di
protezione
individuale
DEVE
GARANTIRE
la Sicurezza e la Salute
dei lavoratori
in tutti gli aspetti connessi
con il lavoro
deve fare la
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
la valutazione del rischio
e individuazione delle misure di prevenzione
l'elaborazione
del “DVR Documento di Valutazione
Compiti
"esclusivi"
del datore
di lavoro:
(che non può
delegare)
dei Rischi"
la designazione del responsabile
del Servizio di Prevenzione
e Protezione ( RSPP )
1
osservare le
MISURE
GENERALI
DI TUTELA
2
fare la
VALUTAZIONE
DEL
RISCHIO
Redige DVR
3
4
designare
gli addetti al
nominare il
SERVIZIO
DI
PREVENZIONE
E PROTEZIONE
MEDICO
COMPETENTE
5
6
tenere il
Elabora il Documento
Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenza
(DUVRI) e, su richiesta dei
rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e
per l'espletamento della loro
funzione, ne consegna
tempestivamente copia.
REGISTRO
PER GLI
INFORTUNI
comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA,
nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo
8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato
medico, a fini statistici e informativi, i dati e
le informazioni relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino l’assenza dal lavoro
di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro superiore
a tre giorni; per ulteriori informazioni si veda il sito
www.INAIL.it.
7
consultare il
RAPPRESENTANTE
PER
LA SICUREZZA
8
9
dare al
lavoratore
fornire al
Servizio
Prevenzione e
Protezione
informazioni
(a fine
rapporto)
(art. 18)
la cartella
sanitaria
1 - su valutazione dei rischi,
2 - prevenzione
3 - designazione degli addetti
e di rischio
del Servizio di Prevenzione
e Protezione, prevenzione incendi,
evacuazione e primo soccorso,
4 - sull'organizzazione della
formazione
su:
- natura dei rischi
- programmazione e
attuazione delle
misure preventive
- descrizione
impianti
e processi produttivi
- dati Registro
infortuni
- prescrizioni degli
Organi di vigilanza
(art. 36 e 37)
INFORMARE
FORMARE
fornire notizie utili o funzionali
fornire, mediante un preciso metodo,
i requisiti necessari ad una
determinata attività
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per TUTTI i
lavoratori. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa
verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel
percorso formativo.
Le competenze acquisite a seguito durante la formazione devono essere registrate
nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del
D.Lgs.10/09/2003 e s.m.. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal
datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi
di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi del presente decreto.
Modifica DLgs 106/09 …………..se il Libretto è
“concretamente disponibile”.
La formazione e la informazione sui rischi generici presenti in azienda deve essere
garantita a tutti i lavoratori. Tali attività vengono riproposte e rinnovate nel tempo, in
relazione alle innovazioni di carattere tecnologico, alle nuove conoscenze in ambito
sanitario ed alle modifiche degli aspetti normativi.
Esse si dividono in istruzioni di carattere:
Generale: concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza.
Specifico, legate alla mansione svolta ed ai possibili danni
ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione (ad es. attività al videoterminale, esposizione ad
agenti chimici, utilizzo di macchine, movimentazione
manuale dei carichi, ecc).
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro (anche in caso di somministrazione di lavoro)
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.
L’informazione potrà essere attuata mediante la distribuzione a tutto il personale di un
opuscolo o attraverso incontri collegiali
La formazione dovrà essere la seguente:
•Formazione per i Dirigenti di durata pari a 16 ore. Aggiornamento quinquennale di
durata pari a 6 ore.
•Formazione generale per tutti i lavoratori di durata pari a 4 ore. Da ripetere ogni
anno per i nuovi assunti.
•Formazione sui rischi specifici per tutti i lavoratori di durata pari a 8 ore (rischio
medio). Aggiornamento quinquennale di durata pari a 6 ore.
N.B. Per ogni corso dovrà essere previsto il registro dei partecipanti al corso
•Formazione per i preposti pari a 8 ore aggiuntive Aggiornamento quinquennale di
durata pari a 6 ore.
•Formazione per i ASPP di durata pari a 52 ore.
• Formazione per gli addetti alla gestione dell’emergenza:
a.Prevenzione incendi pari a 8 ore. (aggiornamento quadriennale peri a 6 ore)
b.Primo soccorso pari a 12 ore. (Aggiornamento triennale pari a 6 ore)
Il bagaglio formativo è parte integrante del curriculum
del lavoratore:
Le evidenze documentali delle formazioni eseguite,
in caso di interruzione del rapporto di lavoro,
dovranno essere consegnate al lavoratore
È il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed ha la responsabilità civile e
penale dell’impresa, in quanto è l’unico ad avere potere decisionale e di spesa.
Deve svolgere i compiti seguenti:
Valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e firma il
documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Nomina il Responsabile del SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione), gli
Addetti al SPP, le squadre di Primo Soccorso ed Antincendio ed
eventualmente il medico competente. Può assumere egli stesso l’incarico di
RSPP nei casi previsti dal DLgs 81/08. COMPITI DIRETTI SE
Informa e forma adeguatamente i lavoratori dei rischi ai quali sono esposti e
delle misure di prevenzione e protezione intraprese.
Fa osservare le disposizioni aziendali e le norme vigenti.
Elabora il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
DUVRI
Nello specifico, il Dirigente è quella persona che a seguito delle comprovate
competenze professionali rende operative le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli.
Può dunque effettuare attività in sostituzione del Datore di Lavoro ad esclusione
di:
la redazione del documento che consegue la valutazione dei rischi presenti negli ambienti lavorativi
La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
Art. 17 DLgs 81/08 e smi
(art. 20)
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro,
sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro.
L'obbligo imposto al lavoratore è generale e onnicomprensivo ma è condizionato dalla
sussistenza dei presupposti necessari al suo adempimento
formazione
informazione
mezzi
La norma stabilisce nei confronti dei lavoratori
obblighi
generali
Comportamento diligente
nell’osservanza delle
misure di prevenzione e
collaborazione con le
altre componenti
aziendali per realizzare e
migliorare le condizioni di
sicurezza
obblighi specifici
relativi a particolari
situazioni e a
determinate attività
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto, i dispositivi di protezione messi a loro disposizione, nonché i
dispositivi di sicurezza;
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di cui al comma precedente, nonché qualsiasi eventuale condizione
di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al comma
seguente, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di
lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti
dal medico competente.
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono
esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche
in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Casi di Emergenza
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione quale
incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi lotta antincendio, evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio, pronto soccorso e,
comunque, gestione dell’emergenza.
OSSERVARE
le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro.
UTILIZZARE
correttamente i macchinari, le apparecchiature, le sostanze ed i
preparati pericolosi, gli utensili, i mezzi di trasporto, le
attrezzature di lavoro ed i dispositivi di sicurezza.
SEGNALARE
al datore di lavoro/dirigente/preposto deficienze dei mezzi di
lavoro o dei dispositivi di sicurezza e condizioni di pericolo.
ATTIVARSI
in caso di urgenza, nel limite delle possibilità e competenze,
all’eliminazione delle cause di pericolo.
SOTTOPORSI
ai controlli sanitari.
ASTENERSI
dal rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza, dal compiere
operazioni non di loro competenza, dal compiere manovre
pericolose per la sicurezza.
COLLABORARE
con il datore lavoro/dirigente/preposto agli adempimenti degli
obblighi delle autorità competenti.
ASTENERSI,
salvo casi eccezionali, dal riprendere l'attività lavorativa nelle
situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato;
ALLONTANARSI
in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere
evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza
subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
PRENDERE
in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di
contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente
aziendale, misure atte a scongiurarne le conseguenze senza
subire pregiudizi o conseguenze per tale comportamento, salvo
che sia viziato da gravi negligenze
ESSERE SOTTOPOSTI
a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia
giustificata da una connessione documentabile con i rischi
professionali.
RICEVERE
una sufficiente ed adeguata formazione in materia di sicurezza
e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro e alle proprie mansioni
RICEVERE
una adeguata informazione sui rischi connessi all'attività
lavorativa e sulle misure adottate e sulle procedure stabilite per
eliminarli o ridurli al minimo.
Chi è il preposto?????
Sono lavoratori esperti ai quali è derogata la
funzione di controllare e sovrintendere le attività
di altri (es.: i capireparto, i capiturno ecc.), con
corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari.
Svolge attività di controllo del lavoro
altrui con il potere di impartire ordini
ed istruzioni per regolarne
l’esecuzione.
Compiti (art. 19):
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori
diretti;
b) verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo
che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta.
I loro compiti non riguardano gli interventi strutturali (di
organizzazione della sicurezza) ma solo obblighi di sorveglianza, per
cui non sono tenuti a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo
un obbligo esclusivo del datore di lavoro, ma devono invece vigilare
attentamente affinché le disposizioni di datore di lavoro e dirigenti
vengano regolarmente rispettate ed eseguite dai lavoratori dipendenti.
L'omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un sinistro
dal mancato uso di tali cautele. Le sanzioni sono possono arrivare a 3
mesi di carcere e da 500 a 2000 € di sanzione (art. 56 del D.Lgs. 81/08),
a seconda del reato commesso.
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza = persona, o persone, eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza durante il lavoro.
Nelle aziende o unità produttive nelle quali non si proceda alle elezioni del o dei
RLS, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST, individuato tra
tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza) o dal
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLST, individuato
in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o
cantieri), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nei contesti nei quali opera il RLS di sito produttivo, il medesimo è individuato, su
loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.
Pertanto, al contrario di quanto definito nella legislazione previgente, con la
quale era data la possibilità ai lavoratori di non scegliere alcuna figura
rappresentativa, nel presente decreto è prescritto l’obbligo di elezione di un
proprio rappresentante.
Il
Rappresentante
per la Sicurezza
NELLE AZIENDE
CON MENO
DI 15 DIPENDENTI
viene eletto
direttamente
dai lavoratori o
individuato
territorialmente per un
gruppo di aziende
E' ELETTO O DESIGNATO
IN TUTTE LE AZIENDE
O UNITA' PRODUTTIVE
NELLE AZIENDE
CON PIU'
DI 15 DIPENDENTI
viene eletto
direttamente
o designato dai
lavoratori
RLS della DIREZIONE DITATTICA
RLS dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO
ad una FORMAZIONE su:
il
Rappresentante
per la sicurezza
ha diritto a:
1 - salute e sicurezza
2 - sulle tecniche di controllo
3 - prevenzione dei rischi
ALMENO DI 32 ORE
Ogni anno RLS deve frequentare specifici corsi di aggiornamento
secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 :
4 ore/annue nelle Aziende con meno di 50 dipendenti
8 ore/annue nelle Aziende con più di 50 dipendenti
Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
E’ consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori;
È consultato in merito all’organizzazione dei corsi di formazione del
personale;
Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze
ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
Riceve una formazione adeguata.
Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
Partecipa alla riunione periodica annuale (per aziende con più di 50 lavoratori)
Fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
Può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro;
Ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento di valutazione
dei rischi, nonché al registro degli infortuni sul lavoro.
Persona o persone elette o designate dai lavoratori per rappresentarli per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. È il portavoce
dei lavoratori nei confronti del Datore di Lavoro.
Per poter svolgere la mansione deve seguire un corso di formazione di 32 ore.
Il RLS non può subire pregiudizio alcuno nell’adempimento delle proprie
funzioni ed è tutelato dalla legge alla stregua delle rappresentanze sindacali.
Ha i seguenti diritti e compiti:
•
•
•
•
•
•
Può accedere ai luoghi di lavoro
È consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione e dell’organizzazione della formazione.
Riceve informazioni e documentazione inerente la valutazione dei rischi e
le misure di prevenzione relative.
Partecipa e/o indice le riunioni periodiche (nelle aziende che occupano
oltre 15 dipendenti).
Propone attività di prevenzione.
Avverte il RSPP dei rischi individuati.
Modifica all’art. 18 – Obblighi del datore di
lavoro e del dirigente
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Modifica all’art. 18 – Obblighi del datore di
lavoro e del dirigente
La documentazione cui ha accesso l’RLS,
in particolare la Valutazione dei Rischi di
cui agli art.li 17 e 28 del decreto ed i
documenti per la Valutazione del rischio
Interferenza, che possono essere forniti
sia supporto cartaceo che informatico, è
“consultabile esclusivamente in azienda”.
Medico competente = E’ la persona
designata dal datore di lavoro e
deputata alla tutela della salute dei
lavoratori.
Deve essere in possesso di laurea in
medicina e di uno dei seguenti requisiti
professionali: può essere un dipendente
di una struttura esterna pubblica o
privata, un libero professionista o un
dipendente del datore di lavoro.
SPECIALIZZAZIONE
:
SPECIALIZZAZIONE
:
MEDICO
COMPETENTE
DEVE
ESSERE IN
POSSESSO
DI UNO DEI
SEGUENTI
TITOLI:
SPECIALIZZAZIONE
- in igiene e medicina
preventiva o medicina legale
- in medicina
del lavoro
- in medicina
del lavoro
- medicina
preventiva
dei dei
- medicina
preventiva
lavoratori
e psicotecnica
lavoratori
e psicotecnica
- tossicologia
industriale
- tossicologia industriale
- igiene
industriale
- igiene
industriale
- fisiologia
e
igiene
- fisiologia
e igiene
del lavoro
del lavoro
- clinica
del lavoro
- clinica
del lavoro
DOCENZA
O LIBERA DOCENZA
- in medicina del lavoro,
medicina preventiva
psicotecnica
- tossicologia industriale
- igiene industriale
- fisiologia e igiene
del lavoro
LAUREA
IN MEDICINA E CHIRURGIA:
con pratica di almeno
3 anni come medico del lavoro
1 - collabora con il datore di lavoro per la tutela
salute
2 - effettua gli accertamenti sanitari
3 - esprime i giudizi di idoneità
4 - istituisce ed aggiorna la CARTELLA SANITARIA
e di rischio per ogni lavoratore; nelle aziende con più
di 15 dipendenti definisce insieme al Datore di Lavoro
dove detenere la Cartella Sanitaria
5 - spiega ai lavoratori il significato degli accertamenti
sanitari e ne fornisce i risultati
6 - fornisce al Rappresentante sicurezza spiegazioni e
risultati anonimi-collettivi degli accertamenti
7 - visita gli ambienti di lavoro ALMENO 1 VOLTE ANNO
8 - collabora con il Datore di lavoro al pronto soccorso
9 - collabora alla formazione e informazione
LA SORVEGLIANZA
SANITARIA
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
EFFETTUATA DAL MEDICO PREVEDE:
ACCERTAMENTI
PREVENTIVI
ACCERTAMENTI
PERIODICI
atti a constatare
le eventuali
controindicazioni
al lavoro assegnato
atti a controllare
lo STATO DI SALUTE
dei lavoratori
e poter esprimere il
GIUDIZIO DI IDONEITA'
sono compresi gli esami clinici e biologici, indagini
diagnostiche mirate al rischio e ritenute necessarie
dal Medico
Modifica all’art. 41 – Sorveglianza sanitaria
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Modifica all’art. 41 – Sorveglianza
sanitaria
E’ ripristinato, tra i compiti del Medico
Competente, la possibilità di svolgere
visite mediche preventive preassuntive e
visite mediche alla ripresa del lavoro dopo
assenze per motivi di salute superiori a 60
giorni.
Modifica all’art. 41 – Sorveglianza sanitaria
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Il tutto al solo scopo di verificare
l’idoneità del personale alla mansione cui
è diretto.
Modifica all’art. 41 – Sorveglianza sanitaria
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
E’, infine, stabilito che il giudizio di
idoneità sia registrato per iscritto e copia
ne sia data sia al Lavoratore che al Datore
di Lavoro.
Ma soprattutto è chiamato ad effettuare accertamenti sanitari preventivi
e periodici esprimendo giudizi di idoneità dei lavoratori alle mansioni
specifiche.
In seguito a tali accertamenti può
esprimere parere di:
1) Idoneità
2) Idoneità parziale o temporanea, con limitazioni e prescrizioni
3) Inidoneità, (specializzando la durata dell’inidoneità)
4) Inidoneità permanente
Il giudizio di idoneità è vincolante per il datore di lavoro, il quale è
tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dal medico.
È ammesso ricorso all’ASL da parte del Datore di lavoro ai giudizi del
Medico, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dei giudizi stessi.
69
È un insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali nell’azienda, ovvero nell’unità produttiva.
A capo del SPP c’è il
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP)
È la persona deputata all’organizzazione della sicurezza in azienda (art. 31), in
qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Deve aver
seguito appositi corsi di formazione (art. 32) e quindi essere in possesso dei
requisiti professionali adeguati per poter svolgere tali compiti (diploma o laurea
ed attestato di frequenza ai corsi).
Compiti (art. 33):
Individuare i pericoli, valutare i rischi e individuare le misure da adottarsi per la
sicurezza e la salute dell’ambiente di lavoro.
Redigere la relazione sulla valutazione dei rischi.
Individuare ed elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di
sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi.
Proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori.
Assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza da parte
delle imprese esterne.
Partecipare alla riunione periodica annuale (se l’azienda occupa oltre 15
lavoratori).
7
all'interno dell'azienda
Il datore di lavoro
organizza il
designando il responsabile e 1 o più
addetti allo svolgimento del
servizio
obbligatorio nelle aziende con più di 200
dipendenti
SERVIZIO
DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
all'esterno dell'azienda
(previa consultazione del
Rappresentante
della Sicurezza)
facendo ricorso a persone o servizi
esterni adeguati alle caratteristiche
dell'azienda
fatto dallo stesso Datore di
lavoro
è possibile nelle aziende artigiane
o industriali fino a 30 addetti
1 - Individuare i fattori di rischio
2 - Effettuare la valutazione del rischio
3 - Individuare ed elaborare le misure e procedure
di sicurezza e le misure di prevenzione e
protezione
4 - Individuare la salubrità dell'ambiente
6 - Preparare i programmi di formazione e
informazione
7 - Fornire ai lavoratori le informazioni dell'art. 36
8 - Organizzare la riunione periodica.
I COMPONENTI DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE
SONO TENUTI AL SEGRETO
SUI PROCESSI LAVORATIVI DI CUI
VENGONO A CONOSCENZA
Il Datore di lavoro può svolgere i compiti
da RSPP nelle seguenti aziende
Aziende artigiane e industriali*
fino a 30 addetti
Aziende agricole e zootecniche
fino a 10 addetti
Aziende della pesca
fino a 20 addetti
Altre aziende
fino a 200 addetti
Il datore di lavoro che svolge i compiti del SPP è altresì tenuto a frequentare
corsi di aggiornamento.
È obbligatoria almeno una volta l’anno e in tutti i luoghi di
lavoro con oltre 15 dipendenti e deve essere verbalizzata.
La riunione ha luogo anche:
•in presenza di variazioni significative;
•introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza;
•nei luoghi di lavoro fino a 15 dipendenti non esiste periodicità predefinita, ma la
riunione può essere chiesta dal RLS.
E’ la persona deputata all’organizzazione della sicurezza in azienda in qualità di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. A seguito del corso di
formazione programmato, sarà in possesso dei requisiti professionali per poter
svolgere tali compiti (diploma o laurea, attestato di frequenza a specifici corsi di
formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi
Compiti
Individuare i pericoli, valutare i rischi e individuare le misure da adottarsi per la
sicurezza e la salute dell’ambiente di lavoro.
Redigere la relazione sulla valutazione dei rischi.
Individuare ed elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di
sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi.
Definire i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori.
Assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza da parte
delle imprese esterne.
Il Datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio (art. 18,
comma 1, lettera b), di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza.
Secondo il D.M. 10/03/1998, allegato 9, ed il D.M. 16/02/1982 (attività
soggette a controllo dei VV.F.) il rischio incendio presente in azienda
può essere:
1) Alto
2) Medio
3) Basso
I corsi di formazione che devono effettuare i componenti della squadra
antincendio sono proporzionali alla classificazione del rischio aziendale.
I lavoratori facenti parte della squadra antincendio devono essere formalmente
nominati dal datore di lavoro e devono seguire appositi corsi di formazione,
aventi durata proporzionale al rischio presente:
1) Alto = 16 ore di formazione, effettuate c/o i VV.F. proviciali
2) Medio = 8 ore di formazione, effettuate dalle Associazioni di Categoria
3) Basso = 4 ore di formazione, effettuate dalle Associazioni di
Categoria
La formazione di tali addetti deve essere ripetuta periodicamente, con
frequenza definita da un successivo Decreto del Ministero dell’Interno.
N.B.: nell’ambito delle specifiche mansioni, si osserva che NESSUNO
è chiamato a svolgere azioni che comportino pericolo per la propria
incolumità. In caso di pericolo, ABBANDONARE
IMMEDIATAMENTE I LOCALI attenendosi a quanto riportato nel
piano di emergenza
Si parla di PRIMO soccorso in quanto tali addetti NON sono professionisti, ma
hanno ricevuto una formazione adeguata a svolgere solo tali operazioni.
Secondo il D.M. 388 del 15/07/2003, le aziende sono così
classificate:
Gruppo A (I): centrali termoelettriche, impianti nucleari,
aziende estrattive e minerarie, aziende per la fabbricazione
di esplosivi, polveri e munizioni, ecc.
Gruppo A (II): aziende con oltre 5 lavoratori appartenenti a
gruppi tariffari INAIL con indice di inabilità permanente superiore a 4.
Gruppo A (III): aziende con oltre 5 lavoratori del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B: aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
L’allegato 3 del detto D.M. specifica i contenuti dei corsi di formazione che
devono seguire gli addetti, che per le aziende del gruppo A hanno una durata di 16
ore, mentre per quelli dei gruppi B e C di 12. Ogni 3 anni deve essere ripetuta la
sola parte pratica (6 o 4 ore). I corsi prevedono: riconoscimento dell’emergenza,
procedure di allertamento e di intervento, fondamenti di patologie e traumi.
Il contenuto dei presidi sanitari sarà definito con specifico decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Sino ad allora, il contenuto rimane quello definito
dal D.M. 388/03, ancora in vigore. Guanti sterili monouso (5 paia).
Il presidio sanitario può
essere integrato ad opera del
Medico Competente con
presidi differenti da quelli
minimi (riportati a lato, es.:
cassetta di pronto soccorso)
imposti per decreto.
Il presidio deve essere
adeguatamente custodito in
luogo igienico e facilmente
individuabile
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di
iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da
500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
RUOLI
FUNZIONI
INCARICHI
Dirigente
Scolastico
DATORE DI LAVORO
coordinamento generale,
- rapporti con i lavoratori all’interno della scuola;
- rapporti con le strutture e le istituzioni esterne;
- rapporti con i genitori;
- programmazione delle attività didattiche e gestione
dell’organizzazione interna;
- momenti di confronto, ristretti ed allargati alle altre
componenti scolastiche;
- sorveglianza e vigilanza degli allievi,

garanzia e tutela dei lavoratori (salute, protezione ,
prevenzione, ecc);

rapporti con il Consiglio di Istituto ed i genitori dei
ragazzi;
rapporti con gli Organi di vigilanza esterni
Dirigente dei
Servizi Generali ed
Amministrativi
Gestione del
personale,
amministrazione
lavoro amministrativo e di gestione della scuola, di ufficio e
segreteria
- rapporti con il personale all’interno dell’istituto;
- rapporti con l’esterno ( personale insegnante, Enti, genitori
dei bambini ,ecc.);
Insegnanti
Formazione, vigilanza
nei confronti degli
studenti
lezioni frontali in generale
- didattica in aule speciali ( laboratori, informatica, aule
video, sistemi multimediali ,ecc.)
- attività motoria e di educazione fisica
- momenti comuni di discussione e confronto
- sorveglianza e vigilanza
Collaboratori
scolastici
Vigilanza, igiene
centralini
- sorveglianza ai piani
- collegamenti all’interno della scuola
- supporto generale di servizio

pulizie e manutenzione
gestione delle aule speciali e dei laboratori
STUDENTI
SONO EQUIPARATI A LAVORATORI:
gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti
ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
Indirizzi interpretativi della Regione Emilia Romagna (febbraio 2011)
ORDINE DI
SCUOLA
Equiparazione
degli studenti a
lavoratori
Obblighi derivati
dalle norme di
sicurezza
Nota
Nidi
NO
Prove di evacuazione
Scuole d’infanzia
NO
Il DM 10,03,98 le
prevede per tutte le
scuole indistintamente
Scuola primaria di
primo grado
SI
NEI
LABORATORI
Informazioni sulla gestione
emergenze e sull’utilizzo
della struttura.
Prove di evacuazione
Solo se l’uso dei
laboratori è presente in
modo specifico nei
programmi, come
indiato nell’art.2 DLgs
81/08
SI
Informazioni sulla gestione
emergenze e sull’utilizzo
della struttura.
Prove di evacuazione
Inf. Sul sistema
prevenzionistico
Formazione specifica
laboratori
Formaz.specifica
alternanza scuola-lavoro
L’equiparazione estende
gli obblighi derivati
dall’art.36 e 37 del Dlgs
81/08
Scuola secondaria
di primo grado
Scuola secondaria
di secondo grado
Università
NEI LABORATORI E
IN ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
IL PREPOSTO
La qualifica di preposto andrà attribuita in base alle
mansioni concretamente svolte a scuola:
Per individuare le figure di preposto non è necessario
alcun atto formale di nomina da parte del dirigente
scolastico, essendo tale figura individuabile già sulla
base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore.
Deve però essere redatta e pubblicata una lista delle
persone individuate come preposti, indicando, per
ognuno di questi e in modo preciso, i
soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale
ruolo.
Dlgs 81/08 ART.18 comma 3:
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso
gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
•Mettere a disposizione strutture (locali ed impianti) idonei all’uso;
•Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e degli impianti, con la
verifica periodica dello stato di conservazione;
•Abbattere le barriere architettoniche e adeguare i locali alle norme così come previsto dal
D.lgs. 81/08 e seguenti. Provvedere all’adeguamento degli impianti esistenti: impianto
elettrico, telefonico, di terra, di protezione scariche atmosferiche, impianti di riscaldamento,
antincendio, idraulico, sanitario, fognario ecc.…;
•Adeguare l’edificio in materia antincendio, fornendo le dotazioni antincendio, la
segnaletica di sicurezza, così come previste dal C.P.I., e provvedere al mantenimento delle
dotazioni con i previsti controlli e la manutenzione necessaria;
•Provvedere all’eventuale rimozione, se necessaria, dell’amianto quando presente;
•Informare la Scuola sui programmi posti in essere per gli adeguamenti agli edifici da
realizzarsi entro i termini stabiliti dalla Legge;
•Fornire alla Scuola le certificazioni in copia inerenti all’edificio e gli impianti tecnologici.
un esame sistematico di tutti gli
aspetti
di un lavoro per appurare l'esistenza
di fattori che possano causare
lesioni o danni
per il lavoratore
la Valutazione
del rischio è:
1
chi deve
effettuare
la
Valutazione
del rischio ?
IL DATORE DI LAVORO
in collaborazione con:
2
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
consultando:
3
i lavoratori interessati e il
RAPPRESENTANTE
PER LA SICUREZZA
identificare tutte
stimare
LE PERSONE
ESPOSTE
i RISCHI
e
l'affidabilità e
l'adeguatezza delle
misure preventive
identificare
i PERICOLI
nuove
MISURE
PER RIDURRE
I RISCHI
la
definire le
MISURE
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
CAUTELARI
DEFINIRE
Scadenze
Individuazione
Persone
responsabili
AZIONI
CONSEGUENTI
Il DVR (art. 28) è una relazione nella quale vengono descritti tutti
i fattori di rischio presenti in azienda (relativi ad ambiente
luoghi di lavoro, servizi, impianti e macchine) ed i
pericoli ai quali sono esposti i lavoratori, sia interni
che esterni, suddivisi per gruppi omogenei di
rischio (mansioni), nonché le misure e le
procedure di prevenzione e protezione adottate (ovvero
gli interventi di correzione o di miglioramento che
dovranno essere effettuati per eliminare o ridurre i rischi,
nonché le tempistiche per compierli. È un documento vincolante per il Datore di
lavoro.
È stilato per ogni unità produttiva di proprietà dell’azienda ed è firmato da datore di
lavoro, RLS, RSPP e dal medico competente, laddove presente.
Il DVR rappresenta la politica della sicurezza dell’azienda ed è per tale motivo
tenuto a disposizione degli enti preposti al controllo (AUSL, Distretto Provinciale
del Lavoro).
Deve essere aggiornato periodicamente, in relazione a modifiche dell’esposizione
dei lavoratori (cambiamenti di attività, normative di riferimento, macchine,
impianti, ecc.).
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Solo attuando una corretta vigilanza
(dimostrabile) il Datore di Lavoro può
addebitare la responsabilità di eventuali
incidenti o malattie agli stessi
…
ossia solo nel caso in cui non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del
datore di lavoro e dei dirigenti
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
Modifica all’art. 26 – Obblighi connessi ai
contratti
d'appalto
o
d'opera
o
di
somministrazione
Il Datore di Lavoro è obbligato a verificare le
capacità
tecnico
professionali
delle
imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi (lettera “a”
del comma 1)
che forniscono anche servizi
o semplici forniture.
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro
Per fare ciò deve attivarsi per procedere alla
raccolta e scambio dei dati per la stesura del
DUVRI (lettera b del comma 1, e commi 2 e 3)
solamente se egli ha “la disponibilità giuridica dei
luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di
lavoro autonomo”, ossia ne sia responsabile.
Modifica all’art. 26 – Obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di somministrazione
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
Importantissime
modifiche
sono
intervenute anche in ordine alla stesura
del nuovo comma 3bis, per il quale NON
richiede più che nei lavori in appalto il
committente
predisponga
indiscriminatamente il “DUVRI”, poiché
vengono esclusi i lavori intellettuali, le
mere forniture di merci e attrezzature ed i
lavori di durata non superiore ai due
giorni.
Modifica all’art. 26 – Obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di somministrazione
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
L’esenzione non è valida ove si presentino
rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui all’allegato XI (vedi
tabella).
Modifica all’art. 16 – Delega di funzioni
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
Modifica all’art. 16 – Delega di funzioni
L’obbligo di sorveglianza del Datore di
Lavoro anche in presenza di delega di
funzioni, “s’intende assolto in caso di
adozione ed efficace attuazione del
modello di verifica e controllo di cui
all’articolo 30, comma 4”.
Modifica all’art. 16 – Delega di funzioni
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
Si tratta del Modello Organizzativo di cui
alla Legge 231/01, …
Come funziona il Modello
Come si realizza
Modifica all’art. 16 – Delega di funzioni
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
DELEGA
Secondo il nuovo comma 3-bis, la delega
di funzioni (es. sicurezza) può essere a
sua volta delegata, purché d’intesa con il
datore di lavoro, una sola volta e purché si
realizzino le medesime condizioni previste per la prima.
Modifica all’art. 16 – Delega di funzioni
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
DELEGA
Verificare le deleghe esistenti
1.deve essere evidenziata l’intesa con il
Datore di Lavoro,
2.le funzioni delegate devono essere ben
specificate,
3.l’intesa deve risultare da atto recante
“data certa”,
Modifica all’art. 16 – Delega di funzioni
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
4.il delegato deve possedere tutti i requisiti professionali e di esperienza
necessari al corretto svolgimento della
funzione,
5.devono essere specificati i poteri di
organizzazione, controllo e gestione
occorrenti,
D.Lgs. 106/09
Modifica all’art. 16 – Delega di funzioni
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
6.il delegato deve possedere una
adeguata autonomia di spesa
7.alla delega deve essere data tempestiva
ed opportuna pubblicità
nell’organizzazione aziendale.
8.la delega deve essere espressamente
accettata per iscritto dal delegato.
Modifica all’art. 27 – Sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Modifica
all’art.
27
–
Sistema
di
qualificazione
delle
imprese
e
dei
lavoratori autonomi
Importante per le imprese che forniscono
servizi e mano d’opera (edili), prevede
l’introduzione
“di
un
sistema
di
qualificazione
delle
imprese
e
dei
lavoratori autonomi.
di
dei
Modifica
all’art.
27
–
Sistema
qualificazione
delle
imprese
e
lavoratori autonomi
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Il sistema consentirà di verificare che le
imprese ed i lavoratori autonomi operino
nel rispetto delle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Si inizierà dal settore edile.
di
dei
Modifica
all’art.
27
–
Sistema
qualificazione
delle
imprese
e
lavoratori autonomi
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Il “patentino” consentirà la verifica della
idoneità tecnico-professionale delle
imprese o dei lavoratori autonomi edili.
In esso sarà possibile verificare se sono
stati seguite attività di formazione e la
assenza di sanzioni da parte degli organi
di vigilanza.
Modifica all’art. 27 – Sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
L’innovativo strumento
opererà per mezzo della
attribuzione iniziale di
un punteggio che ne
misuri l’idoneità ed il
cui “azzeramento”
determini l’impossibilità
per l’impresa o il
lavoratore autonomo di
operare nel settore”.
Modifica all’art. 27 – Sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Si ricorda che:
Il Datore di Lavoro è obbligato a verificare
le capacità tecnico professionali delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi (lettera “a” del comma 1) che
forniscono anche servizi o semplici
forniture.
Modifica all’art. 28
valutazione dei rischi
–
Oggetto
della
D.Lgs. 106/09
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
SPECIFICA SUL RISCHIO STRESS:
Le
modalità
saranno
stabilite
dalla
Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro (art.6) e
l’obbligo dell’esecuzione della valutazione
decorrerà
dalla
elaborazione
di
tali
indicazioni e comunque non oltre il
1° agosto 2010, che diventa la nuova
scadenza entro la quale elaborare questo
particolare rischio.
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PRESENTAZIONE SCUOLE 81 e generalità