D.Lgs. 81/08 o Testo Unico e successive modifiche D.Lgs. 106/09 in collaborazione con TACITIAMO O SPEGNAMO IL TELEFONO CELLULARE GRAZIE Pericolo o Probabilità: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche) avente il potenziale di causare danni. Magnitudo o Danno: Lesione fisica o alterazione dello stato di salute (es.: infortunio sul lavoro, malattia professionale, eventi con ripercussioni sulla popolazione e l’ambiente esterno) causata da un pericolo. Rischio: Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego ovvero di esposizione di un determinato fattore. Rischio = Probabilità x Magnitudo Valutazione del rischio: Valutazione globale e documentata di tutti i rischi (probabilità di evento e della gravità di possibili lesioni) per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. DI SOLITO ??? …… … noi tendiamo a vedere solo le cose belle annullando ciò che non ci piace, illudendoci di avere tutto sotto controllo … … ad esempio, quella innumerevole serie di casi nei quali abbiamo scampato un pericolo, ne abbiamo dato il merito a noi stessi, portandoci all’illusione di poter gestire sempre meglio tali situazioni … illudendoci, infine, di essere INVULNERABILI Purtroppo l’esperienza quotidiana può ostacolare le scelte corrette … Un comportamento scorretto presenta dei vantaggi: invece di andare a prendere una scala ci si arrampica in scaffalatura per prelevare un oggetto si risparmia tempo e, oltre a ciò, il capo si complimenta con il dipendente per avere risolto la situazione in un attimo. il fatto che non sia successo un incidente viene giudicato positivamente, perché, ad esempio, attribuito alla propria abilità, confondendo la fortuna con l’abilità personale. Se ne deduce: comportarsi contrariamente ai canoni di sicurezza è utile! non si sperimenta immediatamente l’utilità di un comportamento sicuro: “vedi? … non è successo nulla”. Il TEMPO CHE CI SI METTE A FARE LE COSE FATTE BENE E’ LO STESSO CHE CI SI METTE A FARLE FATTE MALE obiettivo della valutazione CONSENTIRE AL DATORE DI LAVORO DI PRENDERE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER SALVAGUARDARE SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 1 - PER LA PREVENZIONE RISCHI quali provvedimenti? PROFESSIONALI 2 - PER L'INFORMAZIONE AI LAVORATORI 3 - PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 - PER ORGANIZZAZIONE E MEZZI PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI e se non è possibile eliminare i rischi ? - DIMINUIRLI nella misura del possibile - CONTROLLARE i rischi residui struttura della Valutazione criteri per la valutazione 1 - IDENTIFICA i PERICOLI 2 - ASSOCIA i RELATIVI RISCHI 3 - SELEZIONA DI CONSEGUENZA: attrezzature, materiali, prodotti e preparati chimici, O.d.L. 4 - CONTROLLA LA CORRETTEZZA DEI PROVVEDIMENTI 5 - DECIDE SCALA DELLE PRIORITÀ' DEGLI INTERVENTI 6 - GIUSTIFICA LA SCELTA 7 - VALUTA I RISULTATI CONSEGUITI 1 - OSSERVAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO: vie di accesso, pavimenti e passaggi, macchinari, impianti, fumi, polveri, sostanze utilizzate, rumore , vibrazioni, microclima 2 - NATURA DEL POSTO DI LAVORO: fisso o provvisorio 3 - TIPO DI LAVORO: lavoro ripetitivo o su commessa 4 - MANSIONI SVOLTE E LORO COMPLESSITA' 5 - ANALISI DELLE PROCEDURE E DEL LORO RISPETTO 6 - ULTERIORE ANALISI DELL'EVENTUALE INTERAZIONE DELLE VOCI PRECEDENTI criteri da applicare alla valutazione del rischio 1 - NORME LEGALI 2 - NORME TECNICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 3 - NORME ARMONIZZATE 4 - ISTRUZIONI DEI COSTRUTTORI 5 - IL BUON SENSO E L'ESPERIENZA PERSONALE 6 - I PRINCIPI GERARCHICI DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI : •evitare i rischi, •sostituire ciò che è pericoloso, •combattere i rischi alla fonte, •preferire i provvedimenti di protezione collettivi a quelli individuali, •adeguarsi a progresso tecnico e a cambiamenti dell'informazione, • cercare di garantire un miglior livello di protezione ! la valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa e che risultano prevedibili Azioni conseguenti alla valutazione del rischio: - CONCLUSIONI - - AZIONI - I rischi sono insignificanti ora Terminare ora le valutazioni e non è prevedibile che aumentino in futuro Non sono necessarie ulteriori misure I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile, per esempio conforme a norme tecniche I rischi sono sotto controllo oggi ma è legittimo pensare che aumenteranno in futuro Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione - Mantenere, eliminare, controllare e minimizzare le possibilità di esposizioni maggiori - Determinare misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio, malgrado le precauzioni Si può apportare miglioramenti a protezione - Terminare le valutazioni Il mantenimento del rispetto delle norme compete al Datore di lavoro La SICUREZZA E’ ADEGUATA ? significa domandarsi Il livello di sicurezza richiesto è stato raggiunto? si è sicuri che non è possibile ottenere un equivalente livello di sicurezza con maggiore facilità? Si è sicuri che le misure prese: - NON RIDUCANO ECCESSIVAMENTE LA CAPACITA' DI EFFETTUARE L'OPERAZIONE? - NON GENERINO RISCHI O PROBLEMI NUOVI E IMPREVISTI? ci sono soluzioni per tutte le condizioni operative, per tutte le procedure di intervento? queste soluzioni sono compatibili tra di loro? le condizioni di lavoro dell'operatore non sono compromesse da queste soluzioni? Le misure generali di tutela Misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori l’idea di base è: Valutare Eliminare Ridurre alla fonte i rischi Sostituzione pericoloso con meno pericoloso Limitazione numero lavoratori esposti 1942 art. 2087 - CODICE CIVILE art. 32 della COSTITUZIONE ...l'interesse della collettività alla tutela della salute art. 35 della COSTITUZIONE … la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni 1955 1956 il datore di lavoro deve adottare nella sua attività tutte le misure (sulla base dell'esperienza, particolarità del lavoro e della tecnica) per tutelare la condizione del lavoratore DPR 547 DPR 303 400 articoli sugli infortuni sul lavoro sull'ambiente di lavoro 1970 art. 9 L. 1991 D.L. 1994 D.Lgs 300 277 626/94 le rappresentanze sindacali controllano per diritto l'applicazione delle normative antinfortunistiche e hanno diritto di promuovere nuove iniziative sul rumore, amianto e piombo valutazione del rischio, misure di tutela, rappresentante per la sicurezza Struttura del DLgs n° 81 del 30/04/08 Capo I - Disposizioni generali Capo II - Sistema istituzionale Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI Capo IV - Disposizioni penali Sezione I - SANZIONI Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE Titolo II - LUOGHI DI LAVORO Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Titolo VIII - AGENTI FISICI Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI + 51 ALLEGATI Gli attori della sicurezza Datore di lavoro Ha l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. (art. 18) Lavoratori (art. 20) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quelle degli altri, sui quali possano ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni. Dirigenti e Preposti Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.) Prevenzione incendi, evacuazione lavoratori Obblighi Informazione e formazione di preposti, lavoratori e loro rappresentanti IL DATORE DI LAVORO I LAVORATORI Obblighi Consultazione: "la Valutazione del rischio" Rappresentante per la sicurezza Interno o Territoriale MEDICO COMPETENTE Pronto soccorso Dispositivi di protezione individuale DEVE GARANTIRE la Sicurezza e la Salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro deve fare la VALUTAZIONE DEL RISCHIO la valutazione del rischio e individuazione delle misure di prevenzione l'elaborazione del “DVR Documento di Valutazione Compiti "esclusivi" del datore di lavoro: (che non può delegare) dei Rischi" la designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP ) 1 osservare le MISURE GENERALI DI TUTELA 2 fare la VALUTAZIONE DEL RISCHIO Redige DVR 3 4 designare gli addetti al nominare il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE 5 6 tenere il Elabora il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e, su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e per l'espletamento della loro funzione, ne consegna tempestivamente copia. REGISTRO PER GLI INFORTUNI comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; per ulteriori informazioni si veda il sito www.INAIL.it. 7 consultare il RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 8 9 dare al lavoratore fornire al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni (a fine rapporto) (art. 18) la cartella sanitaria 1 - su valutazione dei rischi, 2 - prevenzione 3 - designazione degli addetti e di rischio del Servizio di Prevenzione e Protezione, prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso, 4 - sull'organizzazione della formazione su: - natura dei rischi - programmazione e attuazione delle misure preventive - descrizione impianti e processi produttivi - dati Registro infortuni - prescrizioni degli Organi di vigilanza (art. 36 e 37) INFORMARE FORMARE fornire notizie utili o funzionali fornire, mediante un preciso metodo, i requisiti necessari ad una determinata attività Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per TUTTI i lavoratori. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. Le competenze acquisite a seguito durante la formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs.10/09/2003 e s.m.. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi del presente decreto. Modifica DLgs 106/09 …………..se il Libretto è “concretamente disponibile”. La formazione e la informazione sui rischi generici presenti in azienda deve essere garantita a tutti i lavoratori. Tali attività vengono riproposte e rinnovate nel tempo, in relazione alle innovazioni di carattere tecnologico, alle nuove conoscenze in ambito sanitario ed alle modifiche degli aspetti normativi. Esse si dividono in istruzioni di carattere: Generale: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza. Specifico, legate alla mansione svolta ed ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione (ad es. attività al videoterminale, esposizione ad agenti chimici, utilizzo di macchine, movimentazione manuale dei carichi, ecc). L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione e, ove previsto, l'addestramento devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro (anche in caso di somministrazione di lavoro) b) del trasferimento o cambiamento di mansioni c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L’informazione potrà essere attuata mediante la distribuzione a tutto il personale di un opuscolo o attraverso incontri collegiali La formazione dovrà essere la seguente: •Formazione per i Dirigenti di durata pari a 16 ore. Aggiornamento quinquennale di durata pari a 6 ore. •Formazione generale per tutti i lavoratori di durata pari a 4 ore. Da ripetere ogni anno per i nuovi assunti. •Formazione sui rischi specifici per tutti i lavoratori di durata pari a 8 ore (rischio medio). Aggiornamento quinquennale di durata pari a 6 ore. N.B. Per ogni corso dovrà essere previsto il registro dei partecipanti al corso •Formazione per i preposti pari a 8 ore aggiuntive Aggiornamento quinquennale di durata pari a 6 ore. •Formazione per i ASPP di durata pari a 52 ore. • Formazione per gli addetti alla gestione dell’emergenza: a.Prevenzione incendi pari a 8 ore. (aggiornamento quadriennale peri a 6 ore) b.Primo soccorso pari a 12 ore. (Aggiornamento triennale pari a 6 ore) Il bagaglio formativo è parte integrante del curriculum del lavoratore: Le evidenze documentali delle formazioni eseguite, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, dovranno essere consegnate al lavoratore È il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed ha la responsabilità civile e penale dell’impresa, in quanto è l’unico ad avere potere decisionale e di spesa. Deve svolgere i compiti seguenti: Valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e firma il documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Nomina il Responsabile del SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione), gli Addetti al SPP, le squadre di Primo Soccorso ed Antincendio ed eventualmente il medico competente. Può assumere egli stesso l’incarico di RSPP nei casi previsti dal DLgs 81/08. COMPITI DIRETTI SE Informa e forma adeguatamente i lavoratori dei rischi ai quali sono esposti e delle misure di prevenzione e protezione intraprese. Fa osservare le disposizioni aziendali e le norme vigenti. Elabora il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza DUVRI Nello specifico, il Dirigente è quella persona che a seguito delle comprovate competenze professionali rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli. Può dunque effettuare attività in sostituzione del Datore di Lavoro ad esclusione di: la redazione del documento che consegue la valutazione dei rischi presenti negli ambienti lavorativi La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). Art. 17 DLgs 81/08 e smi (art. 20) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. L'obbligo imposto al lavoratore è generale e onnicomprensivo ma è condizionato dalla sussistenza dei presupposti necessari al suo adempimento formazione informazione mezzi La norma stabilisce nei confronti dei lavoratori obblighi generali Comportamento diligente nell’osservanza delle misure di prevenzione e collaborazione con le altre componenti aziendali per realizzare e migliorare le condizioni di sicurezza obblighi specifici relativi a particolari situazioni e a determinate attività contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di protezione messi a loro disposizione, nonché i dispositivi di sicurezza; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui al comma precedente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al comma seguente, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Casi di Emergenza I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione quale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio, pronto soccorso e, comunque, gestione dell’emergenza. OSSERVARE le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro. UTILIZZARE correttamente i macchinari, le apparecchiature, le sostanze ed i preparati pericolosi, gli utensili, i mezzi di trasporto, le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di sicurezza. SEGNALARE al datore di lavoro/dirigente/preposto deficienze dei mezzi di lavoro o dei dispositivi di sicurezza e condizioni di pericolo. ATTIVARSI in caso di urgenza, nel limite delle possibilità e competenze, all’eliminazione delle cause di pericolo. SOTTOPORSI ai controlli sanitari. ASTENERSI dal rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza, dal compiere operazioni non di loro competenza, dal compiere manovre pericolose per la sicurezza. COLLABORARE con il datore lavoro/dirigente/preposto agli adempimenti degli obblighi delle autorità competenti. ASTENERSI, salvo casi eccezionali, dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato; ALLONTANARSI in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento; PRENDERE in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale, misure atte a scongiurarne le conseguenze senza subire pregiudizi o conseguenze per tale comportamento, salvo che sia viziato da gravi negligenze ESSERE SOTTOPOSTI a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione documentabile con i rischi professionali. RICEVERE una sufficiente ed adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni RICEVERE una adeguata informazione sui rischi connessi all'attività lavorativa e sulle misure adottate e sulle procedure stabilite per eliminarli o ridurli al minimo. Chi è il preposto????? Sono lavoratori esperti ai quali è derogata la funzione di controllare e sovrintendere le attività di altri (es.: i capireparto, i capiturno ecc.), con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari. Svolge attività di controllo del lavoro altrui con il potere di impartire ordini ed istruzioni per regolarne l’esecuzione. Compiti (art. 19): a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. I loro compiti non riguardano gli interventi strutturali (di organizzazione della sicurezza) ma solo obblighi di sorveglianza, per cui non sono tenuti a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro, ma devono invece vigilare attentamente affinché le disposizioni di datore di lavoro e dirigenti vengano regolarmente rispettate ed eseguite dai lavoratori dipendenti. L'omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali cautele. Le sanzioni sono possono arrivare a 3 mesi di carcere e da 500 a 2000 € di sanzione (art. 56 del D.Lgs. 81/08), a seconda del reato commesso. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza = persona, o persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Nelle aziende o unità produttive nelle quali non si proceda alle elezioni del o dei RLS, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST, individuato tra tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza) o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLST, individuato in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei contesti nei quali opera il RLS di sito produttivo, il medesimo è individuato, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo. Pertanto, al contrario di quanto definito nella legislazione previgente, con la quale era data la possibilità ai lavoratori di non scegliere alcuna figura rappresentativa, nel presente decreto è prescritto l’obbligo di elezione di un proprio rappresentante. Il Rappresentante per la Sicurezza NELLE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI viene eletto direttamente dai lavoratori o individuato territorialmente per un gruppo di aziende E' ELETTO O DESIGNATO IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA' PRODUTTIVE NELLE AZIENDE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI viene eletto direttamente o designato dai lavoratori RLS della DIREZIONE DITATTICA RLS dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO ad una FORMAZIONE su: il Rappresentante per la sicurezza ha diritto a: 1 - salute e sicurezza 2 - sulle tecniche di controllo 3 - prevenzione dei rischi ALMENO DI 32 ORE Ogni anno RLS deve frequentare specifici corsi di aggiornamento secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 : 4 ore/annue nelle Aziende con meno di 50 dipendenti 8 ore/annue nelle Aziende con più di 50 dipendenti Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva; E’ consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; È consultato in merito all’organizzazione dei corsi di formazione del personale; Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; Riceve una formazione adeguata. Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; Partecipa alla riunione periodica annuale (per aziende con più di 50 lavoratori) Fa proposte in merito all’attività di prevenzione; Può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro; Ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento di valutazione dei rischi, nonché al registro degli infortuni sul lavoro. Persona o persone elette o designate dai lavoratori per rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. È il portavoce dei lavoratori nei confronti del Datore di Lavoro. Per poter svolgere la mansione deve seguire un corso di formazione di 32 ore. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno nell’adempimento delle proprie funzioni ed è tutelato dalla legge alla stregua delle rappresentanze sindacali. Ha i seguenti diritti e compiti: • • • • • • Può accedere ai luoghi di lavoro È consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione e dell’organizzazione della formazione. Riceve informazioni e documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative. Partecipa e/o indice le riunioni periodiche (nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti). Propone attività di prevenzione. Avverte il RSPP dei rischi individuati. Modifica all’art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Modifica all’art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente La documentazione cui ha accesso l’RLS, in particolare la Valutazione dei Rischi di cui agli art.li 17 e 28 del decreto ed i documenti per la Valutazione del rischio Interferenza, che possono essere forniti sia supporto cartaceo che informatico, è “consultabile esclusivamente in azienda”. Medico competente = E’ la persona designata dal datore di lavoro e deputata alla tutela della salute dei lavoratori. Deve essere in possesso di laurea in medicina e di uno dei seguenti requisiti professionali: può essere un dipendente di una struttura esterna pubblica o privata, un libero professionista o un dipendente del datore di lavoro. SPECIALIZZAZIONE : SPECIALIZZAZIONE : MEDICO COMPETENTE DEVE ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI: SPECIALIZZAZIONE - in igiene e medicina preventiva o medicina legale - in medicina del lavoro - in medicina del lavoro - medicina preventiva dei dei - medicina preventiva lavoratori e psicotecnica lavoratori e psicotecnica - tossicologia industriale - tossicologia industriale - igiene industriale - igiene industriale - fisiologia e igiene - fisiologia e igiene del lavoro del lavoro - clinica del lavoro - clinica del lavoro DOCENZA O LIBERA DOCENZA - in medicina del lavoro, medicina preventiva psicotecnica - tossicologia industriale - igiene industriale - fisiologia e igiene del lavoro LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA: con pratica di almeno 3 anni come medico del lavoro 1 - collabora con il datore di lavoro per la tutela salute 2 - effettua gli accertamenti sanitari 3 - esprime i giudizi di idoneità 4 - istituisce ed aggiorna la CARTELLA SANITARIA e di rischio per ogni lavoratore; nelle aziende con più di 15 dipendenti definisce insieme al Datore di Lavoro dove detenere la Cartella Sanitaria 5 - spiega ai lavoratori il significato degli accertamenti sanitari e ne fornisce i risultati 6 - fornisce al Rappresentante sicurezza spiegazioni e risultati anonimi-collettivi degli accertamenti 7 - visita gli ambienti di lavoro ALMENO 1 VOLTE ANNO 8 - collabora con il Datore di lavoro al pronto soccorso 9 - collabora alla formazione e informazione LA SORVEGLIANZA SANITARIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA EFFETTUATA DAL MEDICO PREVEDE: ACCERTAMENTI PREVENTIVI ACCERTAMENTI PERIODICI atti a constatare le eventuali controindicazioni al lavoro assegnato atti a controllare lo STATO DI SALUTE dei lavoratori e poter esprimere il GIUDIZIO DI IDONEITA' sono compresi gli esami clinici e biologici, indagini diagnostiche mirate al rischio e ritenute necessarie dal Medico Modifica all’art. 41 – Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Modifica all’art. 41 – Sorveglianza sanitaria E’ ripristinato, tra i compiti del Medico Competente, la possibilità di svolgere visite mediche preventive preassuntive e visite mediche alla ripresa del lavoro dopo assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni. Modifica all’art. 41 – Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Il tutto al solo scopo di verificare l’idoneità del personale alla mansione cui è diretto. Modifica all’art. 41 – Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro E’, infine, stabilito che il giudizio di idoneità sia registrato per iscritto e copia ne sia data sia al Lavoratore che al Datore di Lavoro. Ma soprattutto è chiamato ad effettuare accertamenti sanitari preventivi e periodici esprimendo giudizi di idoneità dei lavoratori alle mansioni specifiche. In seguito a tali accertamenti può esprimere parere di: 1) Idoneità 2) Idoneità parziale o temporanea, con limitazioni e prescrizioni 3) Inidoneità, (specializzando la durata dell’inidoneità) 4) Inidoneità permanente Il giudizio di idoneità è vincolante per il datore di lavoro, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dal medico. È ammesso ricorso all’ASL da parte del Datore di lavoro ai giudizi del Medico, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dei giudizi stessi. 69 È un insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero nell’unità produttiva. A capo del SPP c’è il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) È la persona deputata all’organizzazione della sicurezza in azienda (art. 31), in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Deve aver seguito appositi corsi di formazione (art. 32) e quindi essere in possesso dei requisiti professionali adeguati per poter svolgere tali compiti (diploma o laurea ed attestato di frequenza ai corsi). Compiti (art. 33): Individuare i pericoli, valutare i rischi e individuare le misure da adottarsi per la sicurezza e la salute dell’ambiente di lavoro. Redigere la relazione sulla valutazione dei rischi. Individuare ed elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi. Proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori. Assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza da parte delle imprese esterne. Partecipare alla riunione periodica annuale (se l’azienda occupa oltre 15 lavoratori). 7 all'interno dell'azienda Il datore di lavoro organizza il designando il responsabile e 1 o più addetti allo svolgimento del servizio obbligatorio nelle aziende con più di 200 dipendenti SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE all'esterno dell'azienda (previa consultazione del Rappresentante della Sicurezza) facendo ricorso a persone o servizi esterni adeguati alle caratteristiche dell'azienda fatto dallo stesso Datore di lavoro è possibile nelle aziende artigiane o industriali fino a 30 addetti 1 - Individuare i fattori di rischio 2 - Effettuare la valutazione del rischio 3 - Individuare ed elaborare le misure e procedure di sicurezza e le misure di prevenzione e protezione 4 - Individuare la salubrità dell'ambiente 6 - Preparare i programmi di formazione e informazione 7 - Fornire ai lavoratori le informazioni dell'art. 36 8 - Organizzare la riunione periodica. I COMPONENTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SONO TENUTI AL SEGRETO SUI PROCESSI LAVORATIVI DI CUI VENGONO A CONOSCENZA Il Datore di lavoro può svolgere i compiti da RSPP nelle seguenti aziende Aziende artigiane e industriali* fino a 30 addetti Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti Aziende della pesca fino a 20 addetti Altre aziende fino a 200 addetti Il datore di lavoro che svolge i compiti del SPP è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento. È obbligatoria almeno una volta l’anno e in tutti i luoghi di lavoro con oltre 15 dipendenti e deve essere verbalizzata. La riunione ha luogo anche: •in presenza di variazioni significative; •introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza; •nei luoghi di lavoro fino a 15 dipendenti non esiste periodicità predefinita, ma la riunione può essere chiesta dal RLS. E’ la persona deputata all’organizzazione della sicurezza in azienda in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. A seguito del corso di formazione programmato, sarà in possesso dei requisiti professionali per poter svolgere tali compiti (diploma o laurea, attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi Compiti Individuare i pericoli, valutare i rischi e individuare le misure da adottarsi per la sicurezza e la salute dell’ambiente di lavoro. Redigere la relazione sulla valutazione dei rischi. Individuare ed elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi. Definire i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori. Assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza da parte delle imprese esterne. Il Datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio (art. 18, comma 1, lettera b), di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Secondo il D.M. 10/03/1998, allegato 9, ed il D.M. 16/02/1982 (attività soggette a controllo dei VV.F.) il rischio incendio presente in azienda può essere: 1) Alto 2) Medio 3) Basso I corsi di formazione che devono effettuare i componenti della squadra antincendio sono proporzionali alla classificazione del rischio aziendale. I lavoratori facenti parte della squadra antincendio devono essere formalmente nominati dal datore di lavoro e devono seguire appositi corsi di formazione, aventi durata proporzionale al rischio presente: 1) Alto = 16 ore di formazione, effettuate c/o i VV.F. proviciali 2) Medio = 8 ore di formazione, effettuate dalle Associazioni di Categoria 3) Basso = 4 ore di formazione, effettuate dalle Associazioni di Categoria La formazione di tali addetti deve essere ripetuta periodicamente, con frequenza definita da un successivo Decreto del Ministero dell’Interno. N.B.: nell’ambito delle specifiche mansioni, si osserva che NESSUNO è chiamato a svolgere azioni che comportino pericolo per la propria incolumità. In caso di pericolo, ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE I LOCALI attenendosi a quanto riportato nel piano di emergenza Si parla di PRIMO soccorso in quanto tali addetti NON sono professionisti, ma hanno ricevuto una formazione adeguata a svolgere solo tali operazioni. Secondo il D.M. 388 del 15/07/2003, le aziende sono così classificate: Gruppo A (I): centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende estrattive e minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni, ecc. Gruppo A (II): aziende con oltre 5 lavoratori appartenenti a gruppi tariffari INAIL con indice di inabilità permanente superiore a 4. Gruppo A (III): aziende con oltre 5 lavoratori del comparto dell’agricoltura. Gruppo B: aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C: aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L’allegato 3 del detto D.M. specifica i contenuti dei corsi di formazione che devono seguire gli addetti, che per le aziende del gruppo A hanno una durata di 16 ore, mentre per quelli dei gruppi B e C di 12. Ogni 3 anni deve essere ripetuta la sola parte pratica (6 o 4 ore). I corsi prevedono: riconoscimento dell’emergenza, procedure di allertamento e di intervento, fondamenti di patologie e traumi. Il contenuto dei presidi sanitari sarà definito con specifico decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sino ad allora, il contenuto rimane quello definito dal D.M. 388/03, ancora in vigore. Guanti sterili monouso (5 paia). Il presidio sanitario può essere integrato ad opera del Medico Competente con presidi differenti da quelli minimi (riportati a lato, es.: cassetta di pronto soccorso) imposti per decreto. Il presidio deve essere adeguatamente custodito in luogo igienico e facilmente individuabile Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. RUOLI FUNZIONI INCARICHI Dirigente Scolastico DATORE DI LAVORO coordinamento generale, - rapporti con i lavoratori all’interno della scuola; - rapporti con le strutture e le istituzioni esterne; - rapporti con i genitori; - programmazione delle attività didattiche e gestione dell’organizzazione interna; - momenti di confronto, ristretti ed allargati alle altre componenti scolastiche; - sorveglianza e vigilanza degli allievi, garanzia e tutela dei lavoratori (salute, protezione , prevenzione, ecc); rapporti con il Consiglio di Istituto ed i genitori dei ragazzi; rapporti con gli Organi di vigilanza esterni Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi Gestione del personale, amministrazione lavoro amministrativo e di gestione della scuola, di ufficio e segreteria - rapporti con il personale all’interno dell’istituto; - rapporti con l’esterno ( personale insegnante, Enti, genitori dei bambini ,ecc.); Insegnanti Formazione, vigilanza nei confronti degli studenti lezioni frontali in generale - didattica in aule speciali ( laboratori, informatica, aule video, sistemi multimediali ,ecc.) - attività motoria e di educazione fisica - momenti comuni di discussione e confronto - sorveglianza e vigilanza Collaboratori scolastici Vigilanza, igiene centralini - sorveglianza ai piani - collegamenti all’interno della scuola - supporto generale di servizio pulizie e manutenzione gestione delle aule speciali e dei laboratori STUDENTI SONO EQUIPARATI A LAVORATORI: gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; Indirizzi interpretativi della Regione Emilia Romagna (febbraio 2011) ORDINE DI SCUOLA Equiparazione degli studenti a lavoratori Obblighi derivati dalle norme di sicurezza Nota Nidi NO Prove di evacuazione Scuole d’infanzia NO Il DM 10,03,98 le prevede per tutte le scuole indistintamente Scuola primaria di primo grado SI NEI LABORATORI Informazioni sulla gestione emergenze e sull’utilizzo della struttura. Prove di evacuazione Solo se l’uso dei laboratori è presente in modo specifico nei programmi, come indiato nell’art.2 DLgs 81/08 SI Informazioni sulla gestione emergenze e sull’utilizzo della struttura. Prove di evacuazione Inf. Sul sistema prevenzionistico Formazione specifica laboratori Formaz.specifica alternanza scuola-lavoro L’equiparazione estende gli obblighi derivati dall’art.36 e 37 del Dlgs 81/08 Scuola secondaria di primo grado Scuola secondaria di secondo grado Università NEI LABORATORI E IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IL PREPOSTO La qualifica di preposto andrà attribuita in base alle mansioni concretamente svolte a scuola: Per individuare le figure di preposto non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del dirigente scolastico, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore. Deve però essere redatta e pubblicata una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo. Dlgs 81/08 ART.18 comma 3: Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. •Mettere a disposizione strutture (locali ed impianti) idonei all’uso; •Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e degli impianti, con la verifica periodica dello stato di conservazione; •Abbattere le barriere architettoniche e adeguare i locali alle norme così come previsto dal D.lgs. 81/08 e seguenti. Provvedere all’adeguamento degli impianti esistenti: impianto elettrico, telefonico, di terra, di protezione scariche atmosferiche, impianti di riscaldamento, antincendio, idraulico, sanitario, fognario ecc.…; •Adeguare l’edificio in materia antincendio, fornendo le dotazioni antincendio, la segnaletica di sicurezza, così come previste dal C.P.I., e provvedere al mantenimento delle dotazioni con i previsti controlli e la manutenzione necessaria; •Provvedere all’eventuale rimozione, se necessaria, dell’amianto quando presente; •Informare la Scuola sui programmi posti in essere per gli adeguamenti agli edifici da realizzarsi entro i termini stabiliti dalla Legge; •Fornire alla Scuola le certificazioni in copia inerenti all’edificio e gli impianti tecnologici. un esame sistematico di tutti gli aspetti di un lavoro per appurare l'esistenza di fattori che possano causare lesioni o danni per il lavoratore la Valutazione del rischio è: 1 chi deve effettuare la Valutazione del rischio ? IL DATORE DI LAVORO in collaborazione con: 2 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE consultando: 3 i lavoratori interessati e il RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA identificare tutte stimare LE PERSONE ESPOSTE i RISCHI e l'affidabilità e l'adeguatezza delle misure preventive identificare i PERICOLI nuove MISURE PER RIDURRE I RISCHI la definire le MISURE VALUTAZIONE DEL RISCHIO CAUTELARI DEFINIRE Scadenze Individuazione Persone responsabili AZIONI CONSEGUENTI Il DVR (art. 28) è una relazione nella quale vengono descritti tutti i fattori di rischio presenti in azienda (relativi ad ambiente luoghi di lavoro, servizi, impianti e macchine) ed i pericoli ai quali sono esposti i lavoratori, sia interni che esterni, suddivisi per gruppi omogenei di rischio (mansioni), nonché le misure e le procedure di prevenzione e protezione adottate (ovvero gli interventi di correzione o di miglioramento che dovranno essere effettuati per eliminare o ridurre i rischi, nonché le tempistiche per compierli. È un documento vincolante per il Datore di lavoro. È stilato per ogni unità produttiva di proprietà dell’azienda ed è firmato da datore di lavoro, RLS, RSPP e dal medico competente, laddove presente. Il DVR rappresenta la politica della sicurezza dell’azienda ed è per tale motivo tenuto a disposizione degli enti preposti al controllo (AUSL, Distretto Provinciale del Lavoro). Deve essere aggiornato periodicamente, in relazione a modifiche dell’esposizione dei lavoratori (cambiamenti di attività, normative di riferimento, macchine, impianti, ecc.). D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Solo attuando una corretta vigilanza (dimostrabile) il Datore di Lavoro può addebitare la responsabilità di eventuali incidenti o malattie agli stessi … ossia solo nel caso in cui non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Modifica all’art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione Il Datore di Lavoro è obbligato a verificare le capacità tecnico professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (lettera “a” del comma 1) che forniscono anche servizi o semplici forniture. D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Per fare ciò deve attivarsi per procedere alla raccolta e scambio dei dati per la stesura del DUVRI (lettera b del comma 1, e commi 2 e 3) solamente se egli ha “la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”, ossia ne sia responsabile. Modifica all’art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Importantissime modifiche sono intervenute anche in ordine alla stesura del nuovo comma 3bis, per il quale NON richiede più che nei lavori in appalto il committente predisponga indiscriminatamente il “DUVRI”, poiché vengono esclusi i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e attrezzature ed i lavori di durata non superiore ai due giorni. Modifica all’art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro L’esenzione non è valida ove si presentino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (vedi tabella). Modifica all’art. 16 – Delega di funzioni D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Modifica all’art. 16 – Delega di funzioni L’obbligo di sorveglianza del Datore di Lavoro anche in presenza di delega di funzioni, “s’intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”. Modifica all’art. 16 – Delega di funzioni D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Si tratta del Modello Organizzativo di cui alla Legge 231/01, … Come funziona il Modello Come si realizza Modifica all’art. 16 – Delega di funzioni D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro DELEGA Secondo il nuovo comma 3-bis, la delega di funzioni (es. sicurezza) può essere a sua volta delegata, purché d’intesa con il datore di lavoro, una sola volta e purché si realizzino le medesime condizioni previste per la prima. Modifica all’art. 16 – Delega di funzioni D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro DELEGA Verificare le deleghe esistenti 1.deve essere evidenziata l’intesa con il Datore di Lavoro, 2.le funzioni delegate devono essere ben specificate, 3.l’intesa deve risultare da atto recante “data certa”, Modifica all’art. 16 – Delega di funzioni D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 4.il delegato deve possedere tutti i requisiti professionali e di esperienza necessari al corretto svolgimento della funzione, 5.devono essere specificati i poteri di organizzazione, controllo e gestione occorrenti, D.Lgs. 106/09 Modifica all’art. 16 – Delega di funzioni Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 6.il delegato deve possedere una adeguata autonomia di spesa 7.alla delega deve essere data tempestiva ed opportuna pubblicità nell’organizzazione aziendale. 8.la delega deve essere espressamente accettata per iscritto dal delegato. Modifica all’art. 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Modifica all’art. 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi Importante per le imprese che forniscono servizi e mano d’opera (edili), prevede l’introduzione “di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. di dei Modifica all’art. 27 – Sistema qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Il sistema consentirà di verificare che le imprese ed i lavoratori autonomi operino nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si inizierà dal settore edile. di dei Modifica all’art. 27 – Sistema qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Il “patentino” consentirà la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili. In esso sarà possibile verificare se sono stati seguite attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Modifica all’art. 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro L’innovativo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale di un punteggio che ne misuri l’idoneità ed il cui “azzeramento” determini l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore”. Modifica all’art. 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Si ricorda che: Il Datore di Lavoro è obbligato a verificare le capacità tecnico professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (lettera “a” del comma 1) che forniscono anche servizi o semplici forniture. Modifica all’art. 28 valutazione dei rischi – Oggetto della D.Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro SPECIFICA SUL RISCHIO STRESS: Le modalità saranno stabilite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art.6) e l’obbligo dell’esecuzione della valutazione decorrerà dalla elaborazione di tali indicazioni e comunque non oltre il 1° agosto 2010, che diventa la nuova scadenza entro la quale elaborare questo particolare rischio.