DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA Condizioni per la redazione del bilancio abbreviato L'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile contiene le seguenti indicazioni: - possono redigere il bilancio in forma abbreviata solo le società che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati; - la possibilità di redazione del documento è collegata al non superamento, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti quantitativi indicati nella slide successiva. 2 IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA Condizioni per la redazione del bilancio abbreviato Parametri D.Lgs. 7 novembre 2006, n. 285 D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 Totale dell'attivo € 3.650.000 € 4.400.000 Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 7.300.000 € 8.800.000 Dipendenti occupati in media 50 50 3 IL BILANCIO CONSOLIDATO Condizioni per l'esonero Parametri D.Lgs. 7 novembre 2006, n. 285 D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 Totale dell'attivo € 14.600.000 € 17.500.000 Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 29.200.000 € 35.000.000 Dipendenti occupati in media 250 250 4 IL BILANCIO CONSOLIDATO L'esonero indicato nella precedente slide non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa. 5 LE NUOVE DISPOSIZIONI Le disposizioni del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da una data successiva a quella della sua entrata in vigore. 21 novembre 2008 6 IL FORMATO XBRL A partire dal 2010, la maggior parte delle società di capitali e cooperative (fatti salvi gli esoneri previsti dalla legge) devono depositare al Registro delle Imprese lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL. 7 L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA S.R.L. L'approvazione del bilancio d'esercizio, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, avviene di regola tramite deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile. In questo caso ai fini del deposito nel Registro delle Imprese, al bilancio dovrà essere allegata la copia del verbale di assemblea dei soci che lo hanno approvato. 8 IL VERBALE ESEMPIO DI CLAUSOLA DI S.R.L. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. 9 LA REDAZIONE DEL VERBALE In questo caso, il verbale dell'assemblea che approva il bilancio d'esercizio può essere redatto sia contestualmente all'assemblea alla quale fa riferimento, sia in un momento successivo alla stessa. Esempio Verbale di assemblea del 29 aprile 2011 nel quale si verbalizza che in data 28 aprile 2011 si è riunita l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. 10 IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L. Presso il competente Registro delle Imprese, entro 30 giorni dall'approvazione, deve essere depositata la seguente documentazione: - copia del bilancio d'esercizio; - copia degli atti comprovanti la decisione dei soci (verbale di assemblea, consenso espresso per iscritto, consultazione scritta) che ha approvato il bilancio; - copia della relazione sulla gestione, ove obbligatoria; - copia delle relazioni degli organi di controllo, se esistenti. 11 IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L. Verbale di assemblea del 29 aprile 2011 nel quale si verbalizza che in data 28 aprile 2011 si è riunita l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. In questa ipotesi la data di riferimento per valutare se la domanda di deposito del bilancio è tardiva oppure è stata presentata nei termini di legge, è quella di approvazione del bilancio (28 aprile 2011) e non quella del verbale. 12 IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L. Verbale di assemblea del 29 aprile 2011 nel quale si verbalizza che in data 28 aprile 2011 si è riunita l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. Nel modello B, la data da indicare in corrispondenza del campo “verbale di assemblea” è la data della verbalizzazione (29 aprile 2011) e non la data di approvazione del bilancio. 13 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA • L'art. 2423, comma 2, del codice civile, fissa la clausola generale ovvero la finalità primaria del bilancio secondo la quale quest'ultimo «deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio». 14 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA • La formula «rappresentare in modo veritiero e corretto» ha inteso costituire la fedele traduzione dell'espressione «true and fair view» cui fa riferimento la Direttiva. • Secondo la Relazione Ministeriale, «l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato (la Relazione Ministeriale fa riferimento all'art. 2217, comma 2, del codice civile)». 15 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA • Il terzo comma dell'art. 2423 del codice civile stabilisce che se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. • Pertanto è già previsto che non è possibile per le norme di legge regolare tutte le situazioni che si possono manifestare. 16 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA • L'art. 2423, comma 3, del codice civile introduce l'obbligo della deroga qualora, in casi eccezionali, l'applicazione delle disposizioni di legge sia incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta. • La disposizione rafforza la portata del principio generale, richiedendo la deroga a criteri specifici di rappresentazione o valutazione al fine di ottenere un'immagine veritiera e corretta a livello sostanziale e non solo formale. 17 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA • Sono stati esplicitati i seguenti postulati: • 1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; • 2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; • 3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 18 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA • 4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; • 5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; • 6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali, purché la nota integrativa motivi la deroga e indichi l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. 19 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA PROSPETTIVA DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPRESA numero 1 di cui sopra PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA numero 1 di cui sopra PRUDENZA numeri 1, 2, 4 e 5 di cui sopra COMPETENZA numeri 3 e 4 di cui sopra CONTINUITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE numero 6 di cui sopra 20 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI • I principi contabili, intesi come regole tecnico-ragionieristiche, sono la matrice del bilancio da cui il legislatore ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge. • La legge può solamente statuire i principi basilari, per cui deve essere integrata e interpretata sulla base di quei principi da cui ha preso origine. 21 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI • Il legislatore richiama indirettamente i principi contabili. A tale riguardo, si citano: • 1. Le informazioni complementari, richieste dall'art. 2423, comma 3, del codice civile, che si devono fornire se le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta. Queste costituiscono un esempio di integrazione obbligatoria delle norme di legge con le regole della tecnica, ossia con i principi contabili. 22 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI • 2. L'obbligo della deroga alle disposizioni sulla redazione del bilancio, previsto dal quarto comma del medesimo art. 2423, per i casi definiti «eccezionali». Esso costituisce un ulteriore esempio di rinvio alle regole tecniche, ossia ai principi contabili, ai quali è demandata l'identificazione delle corrette regole di valutazione e rappresentazione. • Da quanto detto, si desume che nella nuova disciplina sul bilancio sono, in sostanza, frequenti i rinvii alla tecnica, in quanto non è possibile per le norme di legge considerare tutte le situazioni che si possono manifestare. 23 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI • La funzione dei principi contabili è duplice. • La prima è quella di interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio. La legge fissa alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo. • La seconda funzione è integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti. • Pertanto le funzioni di cui sopra consistono nel fornire: 24 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI • i principi di dettaglio che consentano di definire i termini adottati dal legislatore; • i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge; • i criteri da adottare nei casi definiti «eccezionali» dall'art. 2423 del codice civile; • gli elementi ed i dati (informazioni complementari), da includere nella nota integrativa, necessari per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio nel rispetto dei postulati del bilancio. 25 POSTULATI DEL BILANCIO • I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio e principi contabili applicati. • I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici. 26 POSTULATI DEL BILANCIO • I principali postulati sono i seguenti: • Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione. • Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali. • Comprensibilità (chiarezza). • Neutralità (imparzialità). • Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore. • Prudenza. 27 POSTULATI DEL BILANCIO • Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale. • Comparabilità. • Omogeneità. • Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione. • Competenza. • Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio. 28 POSTULATI DEL BILANCIO • Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento. • Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili. • Funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie. • Verificabilità dell'informazione. 29 LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI • Il bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili costituisce un insieme unitario ed organico di documenti e deve essere composto da: • 1) stato patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del codice civile, integrato dall'art. 2423-ter del codice civile; • 2) conto economico, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, integrato dall'art. 2423-ter del codice civile; 30 LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI • 3) nota integrativa, contenente tutte le informazioni previste dall'art. 2427 del codice civile e dagli altri articoli che rinviano allo stesso. Nella nota integrativa devono essere effettuati i rinvii alla relazione di gestione necessari per specifici argomenti; e devono essere fornite tutte le informazioni complementari indispensabili per la chiara redazione e la veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. 31 LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI • Pertanto, i singoli documenti relativi alle poste di bilancio richiameranno le informazioni richieste dalla legge e quelle complementari eventualmente necessarie. Tra le informazioni che devono essere fornite nella nota integrativa vi sono quelle riguardanti: • a) le variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto; • b) le variazioni avvenute nella situazione patrimoniale e finanziaria, cioè nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale, esposte in modo da evidenziare le fonti di finanziamento e i relativi impieghi. 32 IL WORK PLAN DELL'OIC Progetti Pubblicazione attesa Progetti nazionali sui principi contabili nazionali Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio T1 2011 Aggiornamento dei principi contabili nazionali — Fase 1 — Fase 2 — Fase 3 — Fase 4 S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012 Conferimenti S1 2011 Certificati ambientali S2 2011 Il passaggio dal bilancio IFRS al bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali S2 2011 Progetti nazionali sui principi contabili internazionali Applicazione IFRS “Impairment e avviamento” per il settore assicurativo T1 2011 Progetti nazionali sulla contabilità pubblica Contabilizzazione dei derivati nei bilanci degli Enti locali S1 2011 33 LA COMPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO Art. 2425 del codice civile Prescrive lo schema e il contenuto obbligatorio del conto economico 34 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE CONTO ECONOMICO FORMA ESPOSITIVA SCALARE, considerata più adatta a evidenziare risultati intermedi significativi e a suddividere aree gestionali omogenee CLASSIFICAZIONE DEI COSTI PER NATURA, che la Relazione Ministeriale considera "più idonea di quella dell'art. 25 (a costi classificati per destinazione) a recepire ulteriori suddivisioni di voci già esistenti nella disciplina vigente, ed a consentire collegamenti e correlazioni con lo stato patrimoniale" Lo schema di conto economico prevede CINQUE RAGGRUPPAMENTI DI VOCI o classi (indicati con lettere maiuscole e per i quali sono previsti sub-totali) e risultati intermedi 35 IL CONTO ECONOMICO A - Valore della produzione B - Costi della produzione Differenza tra valori e costi della produzione (A - B) C - Proventi e oneri finanziari D - Rettifiche di valore di attività finanziarie E - Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 22 - Imposte sul reddito dell'esercizio Utile (perdita) d'esercizio IL CONTO ECONOMICO A - Valore della produzione B - Costi della produzione Differenza tra valori e costi della produzione (A - B) Con le lettere A e B si confrontano i componenti positivi costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura, cioè sulla base della ragione economica del costo. I due raggruppamenti sopra indicati si riferiscono alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria. 37 IL CONTO ECONOMICO Lo schema legislativo è basato sulla distinzione tra attività o gestione ordinaria e straordinaria Nella gestione ordinaria è separatamente evidenziata quella finanziaria, mentre, a differenza della prassi e dottrina più evolute, non viene distinta la gestione caratteristica o tipica da quella accessoria. 38 LA GESTIONE ORDINARIA In sostanza la gestione ordinaria si considera formata da: - gestione tipica o caratteristica, - gestione accessoria, - gestione finanziaria, inclusiva dei "proventi e oneri finanziari" nonché delle "rettifiche di valore di attività finanziarie", che il legislatore evidenzia separatamente. 39 LA GESTIONE CARATTERISTICA Nel caso in cui la gestione caratteristica sia costituita da più categorie di attività è opportuno fornire specifiche informazioni sulle singole categorie nella nota integrativa. Nella nota integrativa tali informazioni sono richieste dal n. 10 dell'art. 2427 del codice civile secondo il quale deve essere indicata "la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche". 40 LA GESTIONE STRAORDINARIA Per ciò che riguarda la gestione straordinaria è necessario riferirsi alla Relazione Ministeriale che chiarisce il significato dell'aggettivo straordinario. Secondo la Relazione "l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere, alla attività ordinaria". 41 IL CONTO ECONOMICO Secondo la Relazione dunque non è sufficiente per considerare un componente di reddito straordinario l'ecezionalità (a livello temporale) o l'anormalità (a livello quantitativo) dell'evento; è necessaria l'estraneità rispetto alla gestione ordinaria della fonte del provento o dell'onere. 42 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI A.1 I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa vanno indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita. Gli sconti sono quelli di natura commerciale, non gli sconti di natura finanziaria (es.: sconto di cassa per pagamento contanti) che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce C.17. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI PRINCIPI CONTABILI SCONTI FINANZIARI SCONTI COMMERCIALI NO Rettifiche ai ricavi Rettifiche ai ricavi C.17 A.1 se di competenza E.20 E.21 se NON di competenza RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI A.1 Vanno compresi nella voce A.1 anche i ricavi derivanti dall'eventuale vendita (occasionale) di materie, materiali e semilavorati acquistati per essere impiegati nella produzione. 45 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI A.2 Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; se negative, lo riducono. 46 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI A.2 L'importo della voce A.2 è influenzato non solo da variazioni quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 47 VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE A.3 Lavori in corso a fine esercizio + - Rimanenze finali > Rimanenze iniziali Rimanenze finali < Rimanenze iniziali INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI A.4 La voce n. 4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo a iscrizioni all'Attivo dello stato patrimoniale nelle voci delle classi B.I Immobilizzazioni immateriali e B.II Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di costi interni (es.: costi di personale, ammortamenti), oppure anche di costi esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni indicate. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI A.4 Pertanto, gli importi imputati alla voce A.4 devono essere stati già rilevati in una o più voci dell'aggregato B Costi della produzione. Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C.17. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI A.4 D.7 Diversi a Debiti Vs/Fornitori 12.000,00 B.6 Merci c/acquisti 10.000,00 C.II.4bis IVA a credito 2.000,00 51 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI A.4 D.7 Diversi B.7 Lavorazioni esterne C.II.4bis IVA a credito a Debiti Vs/Fornitori 4.800,00 4.000,00 800,00 52 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI A.4 C.1 7 C.IV.1 Interessi passivi a Banca c/c 500,00 53 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI A.4 B.II.5 A.4 Immobilizzazioni in a Incrementi di corso Immobilizzazioni 14.500,00 54 ALTRI RICAVI E PROVENTI A.5 Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti le gestioni accessorie. 55 ALTRI RICAVI E PROVENTI Ricavi e proventi derivati dalla gestione ordinaria Caratteristica Accessoria Macroclasse A Macroclasse A A.1 A.5 56 ALTRI RICAVI E PROVENTI Ricavi e proventi derivati dalla gestione Finanziaria Straordinaria Macroclasse C Macroclasse E C.15 C.16 E.20 57 ALTRI RICAVI E PROVENTI Proventi derivanti dalle gestioni accessorie - fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari ecc.; - canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d'autore ecc.; - ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole. 58 ALTRI RICAVI E PROVENTI Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi Deve trattarsi di alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa. Se non ricorrono queste condizioni (es: alienazioni di beni strumentali per un ridimensionamento dell'attività o per una riconversione produttiva) la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E.20. 59 ALTRI RICAVI E PROVENTI Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi Rientrano nella voce A.5 i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B.10). 60 ALTRI RICAVI E PROVENTI Sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori, ossia che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi Vi rientrano, soprattutto, gli importi dei fondi per rischi e oneri rivelatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati (es: fondi per oneri per garanzie a clienti). 61 ALTRI RICAVI E PROVENTI Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come per esempio: rimborsi spese, penalità addebitate a clienti ecc.. Vanno incluse in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre, per le imprese che operano in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto (definitivo o preliminare), come per esempio per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili. 62 ALTRI RICAVI E PROVENTI Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce B.14. L'acquisizione a titolo definitivo o la perdita di caparra ha natura straordinaria (e si rileva alle voci E.20 ed E.21) quando è connessa a operazioni non di routine (es.: l'acquisto della nuova sede dell'impresa). Fra i ricavi e proventi diversi vanno inclusi anche i rimborsi assicurativi, quando indennizzano sinistri che non abbiano comportato la contabilizzazione di oneri straordinari. In quest'ultima ipotesi, invece, i rimborsi assicurativi costituiscono proventi straordinari, da rilevare alla voce E.20. 63 ALTRI RICAVI E PROVENTI Contributi in c/esercizio Sono dovuti sia in base alla legge, sia in base a disposizioni contrattuali e devono essere rilevati per competenza e non per cassa e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A.5. I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. 64 ALTRI RICAVI E PROVENTI Contributi in c/esercizio Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi e oneri. 65 ALTRI RICAVI E PROVENTI Contributi in c/esercizio esclusi dalla voce A.5 Di natura finanziaria Erogati in occasione di fatti eccezionali Vanno portati in detrazione alla voce C.17 Es.: calamità naturali Vanno compresi nella voce C.16 se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi Vanno compresi nella voce E.20 66 ALTRI RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO C/CAPITALE Conferimenti in denaro o in natura che vengono destinati al finanziamento di esigenze di gestione Conferimenti destinati a sostenere il potenziamento, la crescita o la ristrutturazione del patrimonio aziendale Somme di denaro erogate dallo Stato o da altri enti ad imprese per la realizzazione di iniziative rivolte alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di immobilizzazioni materiali OIC 16 67 ALTRI RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE C/IMPIANTI Conferimenti concessi specificamente per consentire l'acquisizione agevolata di beni strumentali ammortizzabili ALTRI RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI CONTABILIZZAZIONE Metodo del ricavo pluriennale Metodo della rappresentazione netta CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI METODO DEL RICAVO PLURIENNALE Costo d'acquisto del macchinario: € 100.000,00 Relativo contributo in c/impianti: € 70.000,00 Coefficiente d'ammortamento dell'immobilizzazione: 10% Anno d'acquisto dell'immobilizzazione: 2008 Anno di concessione del contributo: 2008 Si ipotizzi che l'ammortamento civilistico e quello fiscale siano identici CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI METODO DEL RICAVO PLURIENNALE Esercizio Ammortamento economico Fondo Ammortamento economico Ammortamento fiscale Fondo Ammortamento fiscale Quota del contributo in conto impianti 2008 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 2009 10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 7.000,00 2010 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 7.000,00 2011 10.000,00 40.000,00 10.000,00 40.000,00 7.000,00 2012 10.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 7.000,00 2013 10.000,00 60.000,00 10.000,00 60.000,00 7.000,00 2014 10.000,00 70.000,00 10.000,00 70.000,00 7.000,00 2015 10.000,00 80.000,00 10.000,00 80.000,00 7.000,00 2016 10.000,00 90.000,00 10.000,00 90.000,00 7.000,00 2017 10.000,00 100.000,00 10.000,00 100.000,00 7.000,00 100.000,00 70.000,00 Totale 100.000,00 CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI METODO DEL RICAVO PLURIENNALE D.7 Diversi a Debiti Vs/Fornitori 120.000,00 B.II.2 Macchinario 100.000,00 C.II.4bis IVA a credito 20.000,00 C.II.5 A.5 Crediti Vs/Regione a Contributo in c/impianti 70.000,00 A.5 E a Risconti passivi pluriennali 63.000,00 B.10.b B.II.2 Ammortamento a Fondo Immobilizzazioni ammortamento materiali Contributo in c/impianti 10.000,00 CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI METODO DELLA RAPPRESENTAZIONE NETTA Costo d'acquisto del macchinario: € 100.000,00 Relativo contributo in c/impianti: € 70.000,00 Valore netto del cespite: € 30.000,00 Coefficiente d'ammortamento dell'immobilizzazione: 10% Anno d'acquisto dell'immobilizzazione: 2008 Anno di concessione del contributo: 2008 Si ipotizzi che l'ammortamento civilistico e quello fiscale siano identici CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI METODO DELLA RAPPRESENTAZIONE NETTA Esercizio Ammortamento economico Fondo Ammortamento economico Ammortamento fiscale Fondo Ammortamento fiscale 2008 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2009 3.000,00 6.000,00 3.000,00 6.000,00 2010 3.000,00 9.000,00 3.000,00 9.000,00 2011 3.000,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00 2012 3.000,00 15.000,00 3.000,00 15.000,00 2013 3.000,00 18.000,00 3.000,00 18.000,00 2014 3.000,00 21.000,00 3.000,00 21.000,00 2015 3.000,00 24.000,00 3.000,00 24.000,00 2016 3.000,00 27.000,00 3.000,00 27.000,00 2017 3.000,00 30.000,00 3.000,00 30.000,00 Totale 30.000,00 30.000,00 CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI METODO DELLA RAPPRESENTAZIONE NETTA D.7 Diversi a Debiti Vs/Fornitori 120.000,00 B.II.2 Macchinario 100.000,00 C.II.4bis IVA a credito 20.000,00 C.II.5 A.5 Crediti Vs/Regione a Contributo in c/impianti A.5 B.II.2 Contributo in c/impianti B.10.b B.II.2 Ammortamento a Fondo Immobilizzazioni ammortamento materiali a Macchinario 70.000,00 70.000,00 3.000,00 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI B.6 Anche per le voci dell'aggregato B gli importi sono al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti finanziari si rilevano alla voce C.16, costituendo proventi finanziari. 76 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI PRINCIPI CONTABILI SCONTI FINANZIARI SCONTI COMMERCIALI NO Rettifiche ai costi Rettifiche ai costi C.16 B.6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI PRINCIPI CONTABILI COSTI ACCESSORI Inclusione nel prezzo di acquisto Inclusione nel prezzo di acquisto B.6 NO B.7 PER SERVIZI B.7 • trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci); • assicurazioni (se non addebitate come sopra); • energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas e altre utenze; • viaggio e soggiorno; • riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne; • lavorazioni eseguite da terzi; • consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile; • pubblicità e promozione; 79 PER SERVIZI B.7 provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti; servizi esterni di vigilanza; servizi esterni di pulizia; royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce seguente B.8 (es.: management fees corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante); • compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni; • costi per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo, per l'impresa da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A.5). • • • • 80 PER SERVIZI B.7 • Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B.9, come le seguenti: • prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi ecc.; • costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto, di somministrazione o di altre forme di convenzione, al netto dei costi addebitati ai dipendenti; • costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti; • costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti; • costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta. 81 PER SERVIZI B.7 • Nella voce B.7 vanno rilevati anche i costi per i servizi eseguiti da banche e imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come: • noleggio di cassette di sicurezza, • servizi di pagamenti di utenze, • costi per la custodia di titoli, • commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), 82 PER SERVIZI B.7 • spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari), • spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese di istruttoria di mutui e finanziamenti ecc. (in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie a essi accessorie). 83 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI B.8 • Canoni per affitto di azienda; • Canoni per la locazione di beni immobili e oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro ecc.); • Canoni e royalties per l'utilizzo di brevetti, marchi, know-how, software, concessioni ecc.; • Canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli ecc.. • Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili e immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili. 84 IL LEASING FINANZIARIO I METODI DI RILEVAZIONE Il leasing può essere rappresentato in bilancio secondo due modalità: Metodo patrimoniale Metodo finanziario 85 IL LEASING FINANZIARIO Metodo patrimoniale Utilizzo dei conti d'ordine Rilevazione del canone Contabilizzazione del cespite al riscatto 86 IL LEASING FINANZIARIO Metodo finanziario Iscrizione del cespite Rilevazione del debito verso la società di leasing Contabilizzazione nel conto economico degli interessi Imputazione nel conto economico degli ammortamenti 87 IL LEASING FINANZIARIO 88 IL LEASING FINANZIARIO 89 IL LEASING FINANZIARIO Non è necessario che l'impresa utilizzatrice conduca in locazione il bene per l'intera durata del contratto, ben potendo, successivamente alla stipula: - riscattare anticipatamente il bene ovvero, - cedere il contratto (Risoluzione 4 dicembre 2000, n. 183). È sufficiente che il contratto preveda alla sua stipula una durata non inferiore a quella fissata nell'art. 102, comma 7, del TUIR. 90 IL RISCATTO ANTICIPATO In caso di riscatto anticipato, l'utilizzatore acquisirà il bene ad un costo superiore a quello originariamente stabilito per il riscatto (la società di leasing addebiterà oltre al prezzo di riscatto anche i canoni residui al netto degli interessi impliciti, e presumibilmente anche oneri aggiuntivi), con conseguente applicazione, sul costo così determinato, di ammortamenti calcolati in conformità al D.M. 31 dicembre 1988. 91 LA CESSIONE DEL CONTRATTO Quando l'impresa cede a terzi il contratto di locazione finanziaria o meglio consente ad un terzo soggetto di subentrare (con l'assenso della società di leasing) nel contratto stesso, tale cessione genera (rectius, potrebbe generare), in base a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 88 del TUIR, un componente positivo di reddito. 92 LA CESSIONE DEL CONTRATTO + Valore normale – Canoni residui attualizzati – Prezzo di riscatto attualizzato = Valore normale netto Tale componente positivo di reddito si determina in base al valore normale del cespite ridotto dei canoni a scadere attualizzati in base al tasso d'interesse previsto dal contratto nonché del prezzo di riscatto (C.M. 3 marzo 1996, n. 108/E). Per ottenere l'attualizzazione dei canoni a scadere nonché del prezzo di riscatto si può utilizzare la formula VAN di Excel VAN(tasso;importo rata …; importo rata …; importo rata …; importo riscatto) 93 LA CESSIONE DEL CONTRATTO CEDENTE VALORE NORMALE NETTO Risoluzione 8 agosto 2007 n. 212/E ECCEDENZA ACQUIRENTE Sopravvenienza attiva Costo sospeso nell'attivo dello stato patrimoniale (in ammortamento con il riscatto) Ricavo Spesa relativa a più esercizi + Corrispettivo pagato - Valore normale netto 94 PER IL PERSONALE B.9 In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente Salari e stipendi Oneri sociali TFR Trattamento di quiescenza Altri costi 95 PER IL PERSONALE COSTI CHE NON VANNO IN B.9 costi sostenuti a favore del personale dipendente i quali, in base alla loro causale di sostenimento, sono classificabili in B.6 B.7 B.8 96 PER IL PERSONALE COSTI CHE NON VANNO IN B.9 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione B.7 97 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI B.10 In questa voce vanno rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. 98 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI B.10 Riforma del diritto societario Abrogazione dell'art. 2426, comma 2, del codice civile Eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio Quadro EC 99 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI B.10 Finanziaria per il 2008 Abrogazione delle deduzioni extracontabili Mantenimento del quadro EC in via transitoria Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 100 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI B.10.a) B.10.b) In questa voce vanno rilevati tutti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali. 101 LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO B.10.a) B.10.b) Il piano inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite, e tale modifica deve essere motivata nella nota integrativa. 102 LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO L'Amministrazione finanziaria può disconoscere gli ammortamenti gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore Contabilizzati in modo incoerente rispetto al passato Salvo che l'impresa dimostri la giustificazione economica in base a corretti principi contabili. 103 LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO • Politica di ammortamento nel bilancio 2007 costituisce precedente sistematico . • OIC 16: la sistematicità degli ammortamenti significa un non loro utilizzo per politiche di bilancio; gli ammortamenti possono variare in funzione della variazione dei piani di utilizzo aziendali. • OIC 29: adeguata informativa di bilancio. • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/2008. 104 L'AMMORTAMENTO ANTICIPATO È stata eliminata la possibilità di stanziare quote di ammortamento anticipato e accelerato a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. È stata programmata la revisione delle tabelle di ammortamento di cui al D.M. del 31 dicembre 1988. 105 LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO Costo storico dell'impianto: Aliquota ordinaria: Quota di ammortamento: Vita utile: Vita utile residua: Fondo ammortamento economico-tecnico: Valore contabile residuo: 100.000,00 5% 5.000,00 20 anni 12 anni 40.000,00 60.000,00 106 LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO Nuova aliquota ordinaria: 7,5% Nuova vita utile residua stimata: Nuova quota di ammortamento: Nuova aliquota di ammortamento: 8 anni (60.000,00/8) = 7.500,00 (7.500,00/100.000,00) = 7,5% 107 LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO Con riferimento all'impianto (INDICARE LA TIPOLOGIA) è stata riveduta la stima relativa alla vita utile residua dello stesso, che è stata ridotta da 12 a 8 anni, con conseguente aliquota da applicare al costo storico dal 5% al 7,5%. Il cambiamento della stima di vita utile dell'impianto è dovuto all'obsolescenza tecnologica dello stesso e alla conseguente previsione di acquisto di un nuovo impianto che è già stato identificato. Qualora la società non avesse mutato la stima di vita utile dell'impianto, l'utile dell'esercizio, al netto dell'effetto fiscale, e il patrimonio netto sarebbero stati maggiori, rispettivamente, di € ............. ed € ............. . 108 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI B.11 In questa voce vanno iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B.6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo. 109 ACCANTONAMENTI PER RISCHI B.12 Sono gli accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi, iscritti nella classe B del Passivo dello stato patrimoniale (cfr. il Documento n. 19 dei Principi Contabili) esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B.14, oppure 22 o, se riguardano imposte e tasse relative a precedenti esercizi, alla voce E.21, in base al principio della classificazione dei costi per natura. I fondi rischi iscrivibili nella classe B del Passivo sono quelli che non costituiscono poste rettificative dell'attivo. 110 ALTRI ACCANTONAMENTI B.13 Sono gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili nella classe B del Passivo dello stato patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza e assimilati e dal TFR; accantonamenti che rappresentano costi certi nell'esistenza, ma di importo stimato. Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce sono diversi dagli accertamenti, già menzionati, iscrivibili alle voci precedenti dell'aggregato B del conto economico. 111 ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.14 Questa voce, di tipo residuale, comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B) e i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria) che non abbiano natura di costi straordinari. 112 ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.14 Classificazione analoga a quella effettuata per la voce A.5. 113 ONERI DIVERSI DI GESTIONE Costi derivanti dalle gestioni accessorie Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori Imposte indirette, tasse e contributi Costi e oneri diversi, di natura non finanziaria 114 114 GLI IMMOBILI RELATIVI ALL'IMPRESA Gli IMMOBILI delle società commerciali (di persone e di capitali) di proprietà posseduti in base ad altro diritto reale (uso, usufrutto, nuda proprietà, superficie, …) sono definiti “immobili RELATIVI all'impresa” Il reddito si determina in base ai criteri del REDDITO D'IMPRESA 115 GLI IMMOBILI RELATIVI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI “immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa” “immobili che costituiscono beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa” IMMOBILI STRUMENTALI IMMOBILI MERCE “altri immobili” IMMOBILI PATRIMONIO Tuir Art. 90 Reddito si rileva dal C.E. Metodo Catastale 116 GLI IMMOBILI RELATIVI ALL'IMPRESA IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE Categoria catastale Qualsiasi categoria PER NATURA B C D E A/10 IMMOBILI MERCE IMMOBILI PATRIMONIO PRO TEMPORE A eccetto A/10 Qualsiasi categoria A eccetto A/10 117 GLI IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE PER NATURA PRO TEMPORE Tra cui: abitazione del custode di opificio industriale abitazione utilizzata come ufficio terreno adibito a deposito da imprese edili 118 GLI IMMOBILI Immobile “utilizzato ESCLUSIVAMENTE per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore” È IMMOBILE STRUMENTALE PER DESTINAZIONE Tuir Immobile “utilizzato PROMISCUAMENTE” IMMOBILE STRUMENTALE DELL'IMPRESA NON È 119 GLI IMMOBILI STRUMENTALI Categoria cat. A/10 Gruppo cat. B Gruppo cat. C Gruppo cat. D Risoluzione 3 marzo 1989, n. 3/330 Min. Fin. Dir. Gen. Catasto Immobili “non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni” Tuir Gruppo cat. E IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA Anche se: non utilizzati concessi in locazione o concessi in comodato GLI IMMOBILI STRUMENTALI Tuir IMMOBILI STRUMENTALI PRO TEMPORE richiama Immobili di civile abitazione dati in uso ai dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro Tuir di proprietà dell'impresa ubicati nel Comune di svolgimento dell'attività 121 LO SCORPORO DELLE AREE Circolare 19 gennaio 2007 n. 1/E La norma si applica anche agli impianti e ai macchinari infissi al suolo che costituiscono fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. Se in sede di acquisto del fabbricato, nell'unico atto o in atti autonomi, sono indicati corrispettivi distinti per l'area e per il fabbricato sovrastante, si effettua comunque lo scorporo forfetario. Circolare 16 febbraio 2007 n. 11/E Le disposizioni si applicano anche alle singole unità immobiliari presenti all'interno di un fabbricato, ossia anche per gli immobili che non possono essere definiti cieloterra”. 122 122 LA NOZIONE DI FABBRICATO INDUSTRIALE Circolare 19 gennaio 2007 n. 1/E “Nel caso di immobili all'interno dei quali si svolge sia un'attività di produzione o trasformazione di beni, che attività diverse da questa […], l'intero immobile potrà considerarsi industriale qualora gli spazi […] utilizzati per l'attività di produzione o trasformazione siano prevalenti rispetto a quelli destinati ad altre attività”. La qualificazione del fabbricato non può essere successivamente modificata nel caso di un suo diverso utilizzo, neanche a seguito di variazione catastale della destinazione d'uso. 123 IL TRATTAMENTO DEI TERRENI VALORE FISCALE ATTRIBUITO AL TERRENO ISCRIZIONE IN BILANCIO DI UN UNICO VALORE PER TERRENO E FABBRICATO ACQUISTO CONGIUNTO MA ISCRIZIONE DISTINTA ACQUISTO TERRENO E SUCCESSIVA COSTRUZIONE SCORPORO 20%-30% MAGGIORE TRA VALORE CONTABILE E SCORPORO 20%-30% VALORE CONTABILE 124 ESEMPIO Fabbricato industriale acquistato al prezzo complessivo di € 1.000.000,00 Terreno Valore civilistico € 100.000,00 Terreno Valore fiscale (30%) € 300.000,00 Terreno Valore civilistico (Perizia, collegio sindacale, società di revisione, etc.) € 400.000,00 Terreno Valore fiscale € 400.000,00 125 IL VALORE FISCALE DELL'IMMOBILE Acquisto separato dell'area e successiva costruzione del fabbricato strumentale Ammortamento Valore dell'area = Prezzo di acquisto Solo sul costo di costruzione del fabbricato strumentale 126 L'UTILIZZO DEL BENE Periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 Fabbricati posseduti ante Rileva l'utilizzo del bene nel periodo di imposta precedente Fabbricati acquistati dal Rileva l'utilizzo nel periodo d'imposta in cui è entrato in funzione l'immobile 127 I COSTI INCREMENTATIVI Costo su cui applicare il 20% o 30% è al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate Costi incrementativi Oneri di urbanizzazione, spese per interventi di manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione e ampliamento che siano state portate ad incremento del costo dei fabbricati strumentali, sostenute successivamente all'acquisto o alla costruzione. Si ritiene assimilabile alla rivalutazione l'ipotesi in cui, a seguito di un'operazione di fusione, il relativo disavanzo venga allocato su un fabbricato oggetto di ammortamento I COSTI INCREMENTATIVI Per i fabbricati acquistati nei periodi precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, gli ammortamenti precedentemente dedotti devono essere imputati prioritariamente al valore del fabbricato. Disposizione abrogata Modifica Finanziaria per il 2008 Il fondo va imputato il proporzione Effetto retroattivo al 2006! 129 IL LEASING Soggetto locatore Leasing operativo Leasing finanziario Risoluzione 20 settembre 2007 n. 256/E Non scorpora il terreno (il cespite è un “credito”) Scorpora il terreno (ammortamento) 130 IL DIRITTO DI SUPERFICIE Diritto costituito A TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO Corrispettivo corrisposto Diritto contabilizzato Diritto fiscalmente SCORPORO DEL TERRENO UNA TANTUM B.II.1 (Attivo) ONERE accessorio al fabbricato DEDUCIBILE ex art. 102 del TUIR NO UNA TANTUM Autonomamente B.I.7 (Attivo) DEDUCIBILE ex art. 103, comma 2, del TUIR in base alla durata del diritto NO Con RATE PERIODICHE B.8 (conto economico) DEDUCIBILE per competenza ex art. 109 del TUIR NO È assimilato all'acquisto del terreno SI 131 IL DIRITTO DI SUPERFICIE Risoluzione 27 luglio 2007 n. 192/E CASO: Società che detiene in leasing un immobile, costruito su un terreno sul quale vanta un diritto di superficie a tempo determinato Con il diritto di superficie si consente al titolare di costruire un fabbricato sul suolo altrui (ius aedificandi) oppure di acquistare la proprietà di una costruzione già esistente (cosiddetta proprietà superficiaria) senza però acquistare la proprietà del suolo sul quale insiste la costruzione. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che essendo lo scorporo finalizzato ad evitare la deducibilità del costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto di un terreno di per sé non ammortizzabile, la norma non trova applicazione per il diritto di superficie a tempo determinato costituito a favore del superficiario. In caso di acquisizione in leasing (ovvero in proprietà, Risoluzione n. 157 del 2007) di un fabbricato strumentale con diritto di superficie a tempo determinato, la quota capitale del canone di leasing è deducibile in quanto non comprensivo del valore del terreno. Si applica lo scorporo nel caso di diritto di superficie a tempo indeterminato. 132 IL FABBRICATO CONCESSO IN COMODATO Comodante È schiavo Risoluzione 20 settembre 2007 n. 256/E Comodatario Scorporo 30% Attività produttiva Scorporo 20% Attività non produttiva 133 FABBRICATO INDUSTRIALE ACQUISTATO AD € 1.000.000 E ISCRITTO IN BILANCIO PER TALE VALORE SENZA EFFETTUARE LO SCORPORO DEL TERRENO BENE VALORE IN BILANCIO AMMORTAMENTO CIVILISTICO 3% TERRENO FABBRICATO TOTALE 1.000.000 1.000.000 30.000 30.000 VALORE FISCALE 300.000 700.000 1.000.000 AMMORTAMENTO FISCALE 3% 21.000 21.000 134 FABBRICATO INDUSTRIALE DEL VALORE DI € 1.000.000 CON ACQUISTO DEL TERRENO (€ 150.000) E SUCCESSIVA COSTRUZIONE (€ 850.000) BENE VALORE IN BILANCIO TERRENO 150.000 850.000 1.000.000 FABBRICATO TOTALE AMMORTAMENTO CIVILISTICO 3% 25.500 25.500 VALORE FISCALE 150.000 850.000 1.000.000 AMMORTAMENTO FISCALE 3% 25.500 25.500 135 LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI D'IMPRESA Relazione di accompagnamento al D.L. n. 185 del 2008 "Come per le precedenti disposizioni relative alla rivalutazione dei beni, la finalità che si intende perseguire è quella di consentire a tali soggetti l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni immobili, senza rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.". 136 LA NORMA D.L. n. 185 del 2008 Art. 15 (commi da 16 a 23) Legge n. 342 del 2000 Artt. 11-13-15 D.M. n. 162 del 2001 D.M. n. 86 del 2002 137 LE TIPOLOGIE CIVILISTICA Possibilità di affrancamento della riserva CIVILISTICOFISCALE Possibilità di affrancamento della riserva RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 138 I BENI NON RIVALUTABILI "Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo." Art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 IMMOBILI NON RIVALUTABILI 1 Aree fabbricabili 2 Immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (cosiddetti immobili "merce") 139 LE ESCLUSIONI 31/12/2007 31/12/2008 Magazzino Immobilizzazione Ininterrotto possesso Leasing Proprietà Riscatto 140 LE ESCLUSIONI 31/12/2007 31/12/2008 Magazzino Immobilizzazione Ininterrotto possesso Videoconferenza Italia Oggi del 17 gennaio 2009 Come si evince dai commi 16 e 17 dell'articolo 15 del decreto legge in esame, l'adeguamento dei valori deve essere eseguito nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008, in relazione ai beni risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. Ne deriva la necessità che gli immobili siano iscritti tra le immobilizzazioni rivalutabili sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che nel bilancio relativo all'esercizio successivo. LE ESCLUSIONI 31/12/2008 31/12/2007 :..., coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 18/E del 2006 in commento alla precedente legge di rivalutazione prevista nei commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, si evidenzia che i beni oggetto di un contratto di leasing possono essere rivalutati esclusivamente dall'utilizzatore a condizione che sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007. Ininterrotto possesso Leasing Proprietà Riscatto 142 LE CATEGORIE Categorie omogenee Immobili ammortizzabili Immobili strumentali per natura Immobili strumentali per destinazione Immobili non ammortizzabili Immobili “patrimonio” Terreni non edificabili 143 LA RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA È gratuita Vantaggio Copertura perdite RATING BASILEA 2 144 I METODI DI RIVALUTAZIONE I metodi di rivalutazione Rivalutazione sia dei costi storici sia dei fondi di ammortamento Rivalutazione dei soli costi storici Riduzione in tutto o in parte dei fondi di ammortamento Il valore attribuito ad ognuno degli immobili oggetto di rivalutazione, al netto degli ammortamenti, non può essere superiore al valore realizzabile nel mercato o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa. È, peraltro, possibile far emergere in bilancio valori inferiori al predetto limite. 145 IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE Documento n. 25 OIC I.I. Imposte differite imputate direttamente a patrimonio netto. Le imposte differite relative a operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare da conto economico, sono contabilizzate nel fondo imposte differite tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell'operazione stessa. Tali fattispecie a titolo esemplificativo sono costituite da: rivalutazione di beni iscritti nell'attivo di stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi; riserve e fondi in sospensione di imposta; conferimenti di aziende in regime di sospensione di imposta. Devo ragionevolmente ritenere che distribuirò la riserva 146 IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE Rivalutazione socio Tassato Saldo attivo D i s t r i b u i s c o Capitale sociale Riserva di rivalutazione D.L. n. 185/2008 Tassata società 147 L'EFFICACIA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE Imposta sostitutiva per l'efficacia fiscale Immobili ammortizzabili D.L. n. 185/2008 10% 7% 3% Immobili non ammortizzabili 4% L. n. 2/2009 D.L. INCENTIVI 7% 1,5% L. n. 2/2009 D.L. INCENTIVI 148 IL PAGAMENTO Unica soluzione 3 rate Saldo Unico 2009 1. Saldo Unico 2009 2. Saldo Unico 2010 3. Saldo Unico 2011 Mod. F24 anche in compensazione Interessi 3% anno 149 L'EFFICACIA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita Ossia dall'1/1/2013 Immobili ammortizzabili Doppio binario civilistico - fiscale Unico Quadro RV Imposte anticipate 150 L'EFFICACIA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Ossia Dall'1/1/2014 151 IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE Rivalutazione 100 Meno imposta sostitutiva Saldo attivo 97 Capitale sociale Riserva di rivalutazione D.L. n. 185/2008 socio Tassato 97 Tassata 97 + 3 società 152 L'AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA Prescinde dall'opzione per il riconoscimento fiscale della rivalutazione Imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali 10% EFFETTI Distribuisc o la riserva socio società 153 L'AMMORTAMENTO DEI BENI RIVALUTATI L'ammortamento dell'esercizio 2008 è stato calcolato sui valori non rivalutati. I maggiori valori sono ammortizzati a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione in bilancio per la residua vita utile dell'immobile. DOCUMENTO INTERPRETATIVO 3 Ossia dall'esercizio 2009 154 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE • La nota integrativa espone informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica. • Le informazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione vanno incluse in un altro documento, la relazione sulla gestione (di cui all'art. 2428 del codice civile), che deve corredare il bilancio. 155 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE Le informazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile possono essere raggruppate in quattro categorie ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI CONTABILI ADOTTATI INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DEI DETTAGLI E, IN TALUNI CASI, DELLE MOTIVAZIONI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE DI VOCI NELLO STATO PATRIMONIALE 156 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE Le informazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile possono essere raggruppate in quattro categorie INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DEI DETTAGLI E, IN TALUNI CASI, DELLE MOTIVAZIONI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE DI VOCI NEL CONTO ECONOMICO UNA SERIE DI ALTRE INFORMAZIONI 157 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE • 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; • 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; • …. 158 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE Il n. 1) (i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato) richiede l'indicazione dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore. Si tratta di un'informazione che non deve né limitarsi a riportare i criteri legislativi, né essere troppo dettagliata, perché in entrambi i casi non sarebbe rispettato il principio generale della chiarezza nella redazione del bilancio. In sostanza deve essere fornita un'informativa esauriente, seppure sintetica. 159 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE (Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, del codice civile) • I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/20xx non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi principi introdotti dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante la riforma del diritto societario. • La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. • L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 160 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE • • • • In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione effettuata tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 161 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. Immobilizzazioni Immateriali • Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. • I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di { } esercizi. • L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di { } esercizi. La scelta di un periodo di ammortamento superiore a cinque esercizi deriva da esigenze di carattere { }, in quanto { }. Tale periodo non supera comunque la durata per l'utilizzazione di questo attivo. • 162 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE • • I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del { }%. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 163 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE Immobilizzazioni Materiali • Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. • Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. • Le quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: • - Fabbricati: { }% • - Impianti: { }% 164 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE • • • • • • - Macchinari: { }% - Attrezzature: { }% - Autovetture: { }% - Autoveicoli: { }% - Altri beni: { }% Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 165 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE Locazione Finanziaria • Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In una apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. • Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio di competenza, mediante l'iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria. 166 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE Crediti • Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e di settore. • I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. Debiti • Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Risconti • Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 167 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE Rimanenze di magazzino • Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il • - metodo LIFO (a scatti annuali); • - metodo FIFO; • - costo medio ponderato; • - costo specifico. • I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi sostenuti nell'esercizio. 168 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE Partecipazioni • Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate • - al costo di acquisto o sottoscrizione • - con il metodo del patrimonio netto. • Il metodo del patrimonio netto consiste nell'assunzione, nel bilancio della società partecipante, del risultato d'esercizio della partecipata, rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio contabile n. 21. • Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. • Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società. • Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore. 169 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE Fondi per rischi e oneri • Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. • Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. • Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 170 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato • Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. • Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 171 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE Imposte sul reddito • Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: • gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; • l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio; • le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto della variazione dell'aliquota IRAP intervenuta nel corso dell'esercizio. 172 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE Riconoscimento dei ricavi • I ricavi per le vendite delle merci sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. • I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 173 LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO: DOCUMENTO N. 16 OIC Le quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 174 LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO: DOCUMENTO N. 16 OIC Il piano inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite, e tale modifica deve essere motivata nella nota integrativa. 175 LA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO Art. 2426 del codice civile Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato. Il Documento n. 13 OIC afferma che il principio di valutazione delle rimanenze di magazzino "del minore tra costo storico (o prezzo di costo o semplicemente costo) e prezzo di mercato (o semplicemente mercato)", si fonda sull'esigenza che allorquando l'utilità o la funzionalità originaria misurata dal valore (costo) originario si riduce, si rende necessario modificare tale valore utilizzando il valore di mercato. 176 LA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO È SOLO UN PUNTO DI RIFERIMENTO Se l'andamento dei prezzi nel periodo fra la data del bilancio e quella della sua preparazione mostra che il valore netto di realizzo diminuisce ed il costo storico non può essere più recuperato, tale minor valore netto di realizzo deve essere utilizzato ai fini della determinazione del «mercato» per evitare di differire perdite con una errata valutazione della posta in bilancio. 177 LA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO ART. 92, COMMA 5, DEL TUIR Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. 178 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE • 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; • Poiché gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico indicano, per ogni voce, gli importi dell'esercizio precedente (e quindi raffrontano i saldi dei due esercizi), si ritiene che non ci si possa limitare ad evidenziare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci, ma si debbano identificare, almeno per le voci che presentano variazioni significative, i principali motivi che le hanno determinate. 179 31/12/x Incrementi Decrementi 31/12/x+1 Descrizione Capitale 90.000 90.000 Riserve di rivalutazione 30.108 30.108 Riserva legale 18.000 18.000 Riserva da sovrapprezzo delle azioni Riserve statutarie Riserve per azioni proprie in portafoglio Altre riserve: Riserva straordinaria Riserva per conversione/ arrotondamento in Euro Riserva versamento in conto futuro aumento del capitale sociale 652.712 573.055 (1) 1.225.767 (1) 333.566 333.566 Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio 573.055 959.492 573.055 959.492 1.697.440 1.532.547 573.054 2.656.933 180 Capitale sociale All'inizio dell'esercizio precedente 90.000 Riserva legale 18.000 Riserva straordinaria 396.779 Altre riserve Risultato d'esercizio 363.673 255.933 Destinazione del risultato dell'esercizio Totale 1.124.385 (255.933) - attribuzione dividendi - altre destinazioni 255.933 255.933 Altre variazioni Risultato dell'esercizio precedente Alla chiusura dell'esercizio precedente 573.055 90.000 18.000 652.712 363.673 573.055 Destinazione del risultato dell'esercizio 1.697.440 (573.055) - attribuzione dividendi - altre destinazioni 573.055 Altre variazioni 573.055 1 1 Risultato dell'esercizio corrente Alla chiusura dell'esercizio corrente 959.492 90.000 18.000 1.225.767 363.674 959.492 2.656.933 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE • 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 182 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE ORIGINE 183 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE 184 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE 185 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE 186 Natura/Descrizione Capitale Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile Utilizzazioni effettuate nei 3 esercizi precedenti per copertura perdite Utilizzazioni effettuate nei 3 esercizi precedenti per altre ragioni 100.000 Riserva da sovrapprezzo delle azioni Riserve di rivalutazione Riserva legale 150.000 20.000 A, B, C 150.000 B Riserve statutarie Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre riserve (riserva straordinaria) 850.000 A, B, C 850.000 Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci Utili (perdite) portati a nuovo Totale 1.000.000 Quota non distribuibile Residua quota distribuibile 1.000.000 187 LA GESTIONE ANTIECONOMICA Cassazione: sentenza n. 1908 del 2007 Ha riconosciuto la legittimità di un avviso di accertamento fondato sul metodo sintetico, nei confronti di un contribuente che, pur dichiarando modesti redditi, continuava a finanziare le proprie società. 188 IL MUTUO Interessi (art. 1815 del codice civile) "Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante". Se le scadenze non sono stabilite per iscritto: 1. gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta; 2. gli interessi si computano al saggio legale. 189 I VERSAMENTI Non vi è obbligo di restituzione Questo non significa che non possano essere restituiti Per la restituzione occorrono specifici presupposti (assemblea ordinaria) 1. In conto aumento del capitale sociale 2. In conto futuro aumento del capitale sociale 3. Per copertura perdite 4. A fondo perduto Incrementano il costo fiscale della partecipazione 190 I FINANZIAMENTI DEI SOCI • Attenzione alla causale degli articoli in PD (importantissima la prima nota cassa) • Precostituirsi scambio di lettera a firma degli amministratori (sia per i versamenti sia per le restituzioni) I soci litigano Restituzione del finanziamento La società fallisce La società è sotto verifica fiscale Quadratura della cassa "negativa" 191 I FINANZIAMENTI DEI SOCI: L'AGENZIA DELLE ENTRATE • Il finanziamento per cassa non avviene per esigenze operative, se non quella di evitare che il conto cassa possa apparire negativo. • Se realmente esistenti, le esigenze operative sono affrontate mediante il ricorso al credito bancario e non utilizzando il conto cassa. 192 I FINANZIAMENTI DEI SOCI: L'AGENZIA DELLE ENTRATE • Sulla base delle dichiarazioni dei redditi dell'amministratore egli non è in grado di eseguire i versamenti, salvo diverse fonti reddituali. • L'ammontare del credito complessivo del socio amministratore nei confronti della società risulta particolarmente elevato e non fondato sul piano della convenienza economica. 193 LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE • 14) un apposito prospetto contenente: • a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; • b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione; 194 LE IMPOSTE Il principio di derivazione Art. 83 TUIR Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta […], le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. 195 LE IMPOSTE IRES: permangono criteri e principi diversi tra codice civile e TUIR • Codice civile: determinazioni estimative • Codice civile: competenza quantum • TUIR: determinazione certa • TUIR: quantum cassa 196 LE IMPOSTE IRAP: nuovo art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 Affermazione dell'esclusiva rilevanza dei valori di bilancio per la base imponibile IRAP 197 LE IMPOSTE L. 24 dicembre 2007, n. 244 RILEVANTI MODIFICHE AL TUIR 198 LE IMPOSTE Nuova aliquota dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 27,5 per cento Nuova aliquota e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 3,90 per cento Abrogati gli artt. 97 (Pro rata patrimoniale) e 98 (Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione) del TUIR Sostituito conseguentemente l'art. 96 del TUIR con la previsione di nuove regole di deducibilità dal reddito 199 LE IMPOSTE Soppresso il comma 3 dell'art. 102 del TUIR con l'eliminazione quindi della facoltà di operare ammortamenti accelerati o anticipati sui beni materiali Nuove regole concernenti la durata minima dei contratti di locazione finanziaria che si applicano a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008 Modifica del comma 2 dell'art. 108 del TUIR con la previsione che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità Soppressione della facoltà prevista dall'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, in materia di deduzioni extracontabili dei componenti negativi 200 LE ALIQUOTE IRES 2007: 33% IRES 2008: 27,5% IRAP 2007: 4,25% IRAP 2008: 3,9% MA MA Ampliamento della base imponibile Ampliamento della base imponibile Invarianza di gettito 201 LA FISCALITÀ DIFFERITA Il rispetto dei principi di competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'impresa nella prospettiva di continuità aziendale, comporta che il trattamento delle imposte sul reddito sia il medesimo di quello dei costi sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito, da contabilizzare conseguentemente nello stesso esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime. 202 LA FISCALITÀ DIFFERITA Generalmente l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, non coincide con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio, in quanto frequentemente i valori attribuiti ad un elemento dell'attivo o del passivo secondo criteri civilistici differiscono dai valori attribuiti a tali elementi ai fini fiscali, per effetto delle differenze tra le norme di redazione del bilancio civilistico e quelle fiscali. DIFFERENZE PERMANENTI DIFFERENZE TEMPORANEE 203 LA FISCALITÀ DIFFERITA DIFFERENZE PERMANENTI DIFFERENZE TEMPORANEE Differenze tra valutazioni civilistiche e fiscali che sorgono in un determinato esercizio e che non producono effetti negli esercizi successivi Differenze tra valutazioni civilistiche e fiscali che sorgono in un determinato esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi NO FISCALITÀ DIFFERITA FISCALITÀ DIFFERITA 204 205 LA FISCALITÀ DIFFERITA ESEMPI DI DIFFERENZE PERMANENTI • Spese di vitto e alloggio relative a trasferte eccedenti i limiti fiscali (art. 95 del TUIR) • Imposte indeducibili (art. 99 del TUIR) • Spese generali (art. 109 del TUIR) • Costi indeducibili delle autovetture (art. 164 del TUIR) 205 LA FISCALITÀ DIFFERITA DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI DIFFERENZE TEMPORANEE TASSABILI Le differenze temporanee deducibili sono le differenze temporanee che si tradurranno in importi deducibili negli esercizi futuri Le differenze temporanee tassabili sono le differenze temporanee che si tradurranno in importi imponibili negli esercizi futuri 206 IL DOCUMENTO N. 25 OIC «Le imposte differite e le imposte anticipate sono conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purché la norma di legge che varia l'aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio». 207 IL DOCUMENTO N. 25 OIC «L'onere fiscale dell'esercizio è rappresentato: - dagli accantonamenti per le imposte liquidate e da liquidare per l'esercizio; - dall'ammontare delle imposte che si ritiene risulteranno dovute o che si ritiene siano state pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio in corso, e - dalle rettifiche nello stato patrimoniale ai saldi di imposte differite per tener conto sia delle variazioni delle aliquote che dell'istituzione di nuove imposte». 208 IL BILANCIO 2008 Fiscalità corrente (voce 22 CE) Fiscalità differita (voce 22 CE) Aliquota IRES 33% e IRAP 4,25% Rigiro nel 2007 dei disallineamenti pregressi Vecchie aliquote 33% e 4,25% Disallineamenti pregressi "residui" dopo rigiro nel 2007 Ricalcolo imposte differite e anticipate con nuove aliquote 27,5% e 3,9% Disallineamenti originati nel 2007 Calcolo imposte differite e anticipate con nuove aliquote 27,5% e 3,9% 209 IL BILANCIO 2009 Fiscalità corrente (voce 22 CE) Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,90% Fiscalità differita (voce 22 CE) Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9% 210 IL BILANCIO 2010 Fiscalità corrente (voce 22 CE) Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9% Fiscalità differita (voce 22 CE) Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9% 211 IL BILANCIO 2011 Fiscalità corrente (voce 22 CE) Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9% Fiscalità differita (voce 22 CE) Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9% 212 LA FISCALITÀ DIFFERITA NEGLI SCHEMI DI BILANCIO Attivo • C.II.4-bis • C.II.4-ter Crediti tributari Imposte anticipate Passivo • B Fondi per rischi e oneri: • 2) Per imposte, anche differite 213 LA FISCALITÀ DIFFERITA NEGLI SCHEMI DI BILANCIO • 22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 214 LE IMPOSTE ANTICIPATE Le imposte anticipate non possono essere rilevate, in rispetto al principio della prudenza, se non vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. In presenza di tali condizioni, la rilevazione è obbligatoria 215 LE IMPOSTE ANTICIPATE La ragionevole certezza È comprovata da elementi oggettivi di supporto, quali piani previsionali pluriennali attendibili 216 LE IMPOSTE ANTICIPATE L'ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio è rivisto ogni anno in quanto occorre verificare se continua a sussistere la ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali e quindi la possibilità di recuperare l'intero importo delle imposte anticipate. Le imposte anticipate non contabilizzate in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il loro riconoscimento, vengono iscritte nell'esercizio in cui tali requisiti emergono 217 DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI TASSABILI Variazione in aumento nel modello UNICO Variazione in diminuzione nel modello UNICO Imposte correnti maggiori delle imposte di competenza Imposte correnti minori delle imposte di competenza IMPOSTE ANTICIPATE IMPOSTE DIFFERITE 218 LE IMPOSTE ANTICIPATE Art. 95, comma 5, del TUIR I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. Esempio: Compenso all'amministratore unico determinato 100.000,00 per il periodo d'imposta 2009* Pagamento del compenso in data 30 gennaio 2010 in € * Nel caso di indeducibilità ai fini IRAP (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001, n. 105/E) 219 LE IMPOSTE ANTICIPATE Esercizio 2009 CE: contabilizzazione di € 100.000,00 (compenso) Rilevazione del compenso ______________________ _______________ Compenso amministratore (B.7) a Altri debiti (D.14) 100.000,00 Calcolo delle imposte anticipate: € 100.000,00 x 27,5% (IRES) Rilevazione delle imposte anticipate ______________________ _______________ Imposte anticipate (C.II.4-ter) a Imposte anticipate (22) 27.500,00 IRES Modello UNICO 2010 SC: variazione in 100.000,00 aumento di € 220 100.000 221 LE IMPOSTE ANTICIPATE Esercizio 2010 Calcolo delle imposte: € 100.000,00 x 27,5% (IRES) Rilevazione delle imposte ________________ _____________________ Imposte anticipate (22) a Imposte anticipate (C.II.4-ter) IRES 27.500,00 Modello UNICO 2011 SC: variazione in diminuzione di € 100.000,00 222 LE IMPOSTE ANTICIPATE 100.000 223 IL DOCUMENTO N. 15 OIC I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari da clienti e da altri. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva di solito dalla vendita di prodotti, merci e servizi. I crediti includono anche gli ammontari che devono essere incassati per la vendita di beni diversi da quelli che costituiscono le normali giacenze di magazzino, i prestiti a dipendenti, a clienti ed altri. 224 LE CARATTERISTICHE ORIGINE NATURA DEL DEBITORE SCADENZA Crediti sorti in relazione a ricavi Crediti verso clienti Crediti a breve scadenza Crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi Crediti verso consociate Crediti a media scadenza Crediti sorti per altre ragioni Crediti verso altri Crediti a lunga scadenza 225 LA VALUTAZIONE I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. Il primo punto di riferimento è il loro valore nominale, che va però rettificato per tenere conto di: perdite per inesigibilità resi e rettifiche di fatturazione interessi non maturati sconti ed abbuoni altre cause di minor realizzo 226 LA SVALUTAZIONE Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire, nel rispetto del principio di competenza: - sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, -sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti. Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso. 227 LA SVALUTAZIONE Lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite: analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese 228 ESEMPIO Percentuali di svalutazione applicabili Crediti al legale (status): - Fallimento - Concordato preventivo - Pignoramento - Decreto ingiuntivo - Altro 100% 60% 50% 30% 100% 229 ESEMPIO Percentuali di svalutazione applicabili Crediti - Scaduti da meno di 30 giorni - Scaduti da oltre 30 giorni e fino a 90 giorni - Scaduti da oltre 90 giorni e fino a 150 giorni - Scaduti da oltre 150 giorni 0% 10% 15% 20% 230 IL TUIR 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data: della sentenza dichiarativa del fallimento del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi LA GIURISPRUDENZA In assenza dell'esperimento negativo di procedure esecutive, la giurisprudenza ha considerato sufficienti, per dimostrare l'effettività della perdita, i seguenti elementi: L'IRREPERIBILITÀ DEL DEBITORE UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL DEBITORE COMPROMESSA LA SITUAZIONE DI NULLATENENZA DEL DEBITORE È necessaria la documentazione 232 L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA L'amministrazione finanziaria ha fornito un'interpretazione molto restrittiva del concetto di elementi certi e precisi: L'ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI LA RINUNCIA AL CREDITO PER UN CALCOLO DI CONVENIENZA ECONOMICA R.M. del 6 settembre 1980, n. 9/517 233 R.M. DEL 6 SETTEMBRE 1980, N. 9/517 Tenuto conto però che principio generale di deducibilità fiscale è quello che pone come condizione il requisito della "inerenza" dei costi e degli oneri, inteso non soltanto nella obiettiva riferibilità dell'onere all'esercizio d'impresa, ma anche nella ricorrenza di quel concetto di "inevitabilità" dello stesso, potrebbe dubitarsi, sotto questo aspetto, che una rinuncia volontaria ad un credito possa considerarsi come onere inerente. È stato evidenziato, tuttavia, come, in tema di gestione aziendale, l'inerenza, e quindi l'inevitabilità di un costo od onere, va riconosciuta per il solo fatto che tale costo od onere si pone in una scelta di convenienza per l'imprenditore, ovverosia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico. Ovviamente, l'accertamento di un siffatto carattere va condotto con riferimento alle specifiche condizioni in cui l'operazione si concretizza allo scopo di verificare che la stessa realizza effettivamente una scelta di convenienza per l'impresa. LE CAUTELE PER I CREDITI DI AMMONTARE PIÙ ELEVATO È NECESSARIO ESPERIRE TUTTE LE AZIONI GIUDIZIARIE PER IL LORO RECUPERO È NECESSARIO VERIFICARE CHE NON SI TRATTI DI UNA SITUAZIONE DI TEMPORANEA ILLIQUIDITÀ DEL DEBITORE PER I CREDITI PER I QUALI NON SI SONO ESPERITE TUTTE LE AZIONI GIUDIZIARIE PER IL LORO RECUPERO È NECESSARIA IDONEA DOCUMENTAZIONE LEGALE CIRCA L'IMPOSSIBILITÀ O L'INUTILITÀ AD AGIRE PER I CREDITI DI MODESTA ENTITÀ È NECESSARIO ACQUISIRE IDONEA DICHIARAZIONE DEL LEGALE CHE SCONSIGLIA L'AZIONE IN QUANTO PIÙ ONEROSA DELLA SOMMA RECUPERABILE ESEMPIO Esercizio x Valore nominale dei crediti Svalutazione civilistica iscritta nell'esercizio Svalutazione fiscalmente deducibile Fondo svalutazione crediti «civilistico» Fondo svalutazione crediti «fiscale» 1.000 30 5 100 15 236 Esercizio x + 1 – Esempio n. 1 Nell'esercizio X + 1 l'impresa consegue una perdita di 12. Fondo svalutazione crediti a Crediti verso clienti 12 La perdita non comporta l'iscrizione di un componente negativo nel conto economico in quanto il fondo svalutazione crediti civilistico iscritto in bilancio (100) è superiore alla perdita subita (12). La perdita conseguita non è deducibile fiscalmente in quanto l'ammontare della stessa è inferiore a quanto già dedotto nei precedenti esercizi (15). Esercizio x + 1 – Esempio n. 2 Nell'esercizio x + 1 l'impresa consegue una perdita di 25. Fondo svalutazione crediti a Crediti verso clienti 25 La perdita non comporta l'iscrizione di un componente negativo nel conto economico in quanto il fondo svalutazione crediti civilistico iscritto in bilancio (100) è superiore alla perdita subita (25). Fiscalmente l'ammontare della perdita è superiore a quanto già dedotto nei precedenti esercizi (15) e pertanto l'impresa deduce la quota eccedente (25 – 15 = 10). LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IMPORTO RILEVANTI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NATURA ALTRE IMFORMAZIONI IN NON NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO 239 LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE UNA PARTE È CORRELATA A UN'ENTITA SE: a. direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari, la parte: 1.controlla la società, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo (ivi incluse le società controllanti, le controllate e le altre società del gruppo); 2.detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; o 3.controlla congiuntamente la società; b. la parte è una società collegata; c. la parte è una joint venture in cui la società è una partecipante; 240 LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE UNA PARTE È CORRELATA A UN'ENTITA SE: d. la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante; e. la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti a) o d); f. la parte è una società controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da parte di uno dei soggetti di cui ai punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o g. la parte è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra società a essa correlata. 241 LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE I FAMILIARI STRETTI Si considerano "familiari stretti" di un soggetto, quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da un soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: 1. il convivente e i figli del soggetto; 2. i figli del convivente; e 3. le persone a carico del soggetto o del convivente. 242 LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE I DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa). 243 LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE LE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI 1. acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati); 2. acquisti o vendite di immobili e altre attività; 3. prestazione o ottenimento di servizi; 4. leasing; 5. trasferimenti per ricerca e sviluppo; 6. trasferimenti a titolo di licenza; 7. trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura); 8. clausole di garanzia o pegno; estinzione di passività per conto della società ovvero da parte della società per conto di un'altra parte; 9. retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche. 244 LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IL BILANCIO N FORMA ABBREVIATA Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, è consentito, in riferimento alle informazioni di cui al n.22-bis, limitarsi a quelle inerenti le operazioni realizzate, direttamente o indirettamente, con i maggiori azionisti e con i membri degli organi di amministrazione e controllo. 245 LA RELAZIONE SULLA GESTIONE D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 Con l'emanazione del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 vengono modificati, in base a quanto stabilito dalla Direttiva n. 2003/51/Ce, gli artt. 2409, 2428, 2429 del codice civile, gli artt. 40 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, sul bilancio consolidato, l'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, su banche e società finanziarie e gli artt. 94 e 100 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sulle società di assicurazione. 246 LA RELAZIONE SULLA GESTIONE D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 1. Art. 2428 del codice civile: contenuto della relazione sulla gestione 2. Art. 2409-ter del codice civile: articolazione del giudizio sul bilancio Si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore 247 IL CONTENUTO Art. 2428, comma 1, del codice civile Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società é esposta. … . 248 IL CONTENUTO ANALISI Fedele Equilibrata Esauriente VISUALE Attuale Prospettica PERIODI Esercizio corrente e preferibilmente i due precedenti 249 IL CONTENUTO Art. 2428, comma 2, del codice civile L'analisi di cui al primo comma é coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 250 IL CONTENUTO SITUAZIONE Patrimoniale Finanziaria Economica INDICATORI Finanziari Non finanziari INFORMAZIONI Ambiente Personale 251 IL CONTENUTO Gli amministratori possono fornire le notizie richieste dalla norma attraverso una riclassificazione del conto economico, utilizzando quella più adatta ai fini esplicativi della gestione sulla relazione. Il criterio di riclassificazione del conto economico a ricavi e costi del venduto evidenzia, dal lato dei ricavi, la ricchezza creata dall'impresa a seguito delle vendite, senza considerare le variazioni del magazzino; dal lato dei costi, vengono evidenziati esclusivamente quelli relativi alla produzione venduta. 252 IL CONTENUTO Gli amministratori possono fornire le notizie richieste dalla norma attraverso una riclassificazione del conto economico, utilizzando quella più adatta ai fini esplicativi della gestione sulla relazione. Il criterio di riclassificazione a valore aggiunto riclassifica i costi per natura e li suddivide in interni ed esterni all'azienda. 253 IL CONTENUTO La riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il metodo finanziario permette di riaggregare le poste patrimoniali in funzione della loro scadenza e di analizzare la solvibilità della società nel breve termine e la stabilità patrimoniale della società nel lungo termine. Attivo a breve, composto da tutte le poste che si trasformeranno in moneta entro 12 mesi e suddiviso a sua volta in: - liquidità immediate; - liquidità differite; - rimanenze. Attivo a lungo, composto da tutte le poste che si trasformeranno in moneta in un arco temporale di medio lungo periodo. Passività correnti, che hanno scadenza entro l'esercizio successivo. Passività consolidate, che hanno scadenza oltre l'esercizio successivo. Patrimonio netto. 254 GLI INDICATORI ECONOMICI ROE (return on equity) Risultato netto d'esercizio Patrimonio netto medio dell'esercizio È un indicatore della redditività complessiva dell'azienda, risultante dalla gestione operativa, finanziaria, straordinaria e tributaria. Rappresenta la remunerazione percentuale del capitale di pertinenza degli azionisti (capitale proprio). 255 GLI INDICATORI ECONOMICI ROI (return on investment) Rappresenta l'indicatore della redditività della gestione operativa. Reddito operativo Capitale operativo investito medio dell'esercizio 256 GLI INDICATORI ECONOMICI ROS (return on sales) Reddito operativo Ricavi di vendita Analizza la gestione operativa dell'azienda e rappresenta l'incidenza percentuale del risultato operativo sul fatturato, ovvero, la capacità remunerativa del flusso dei ricavi tipici dell'azienda. 257 GLI INDICATORI ECONOMICI EBIT Somma algebrica dell'utile d'esercizio, del risultato della gestione finanziaria, di quella straordinaria e delle imposte Esprime il risultato operativo al lordo della gestione finanziaria, straordinaria e tributaria. 258 GLI INDICATORI ECONOMICI Incidenza OF Oneri finanziari Fatturato Mette in evidenza l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato. 259 GLI INDICATORI PATRIMONIALI Indice di autonomia patrimoniale Patrimonio netto Patrimonio netto + passività correnti + passività non correnti Ha un campo di variabilità ben definito, essendo compreso fra zero (assenza di capitale proprio) e uno (assenza di debiti). 260 GLI INDICATORI PATRIMONIALI Rapporto di indebitamento Passività correnti + passività non correnti Patrimonio netto L'indice pone in evidenza la proporzione esistente tra i debiti ed il capitale proprio. 261 GLI INDICATORI PATRIMONIALI Patrimonio netto tangibile Patrimonio netto – attività immateriali Rappresenta, in termini assoluti, il patrimonio netto residuo dopo aver coperto le immobilizzazioni immateriali, in particolare marchi e avviamento. 262 GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E ROTAZIONE Indice di liquidità primaria Liquidità immediate + liquidità differite Passività correnti Il quoziente esprime l'attitudine dell'impresa a svolgere la sua gestione in condizioni di adeguata liquidità. 263 GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E ROTAZIONE Indice di liquidità generale Attività correnti Passività correnti Indica l'attitudine dell'impresa a far fronte alle uscite future derivanti dall'estinzione delle passività correnti, con i mezzi liquidi a disposizione e con le entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti. 264 GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E ROTAZIONE Gli amministratori sono chiamati a dare evidenza sia dei rischi che possono gravare sulla gestione aziendale, sia delle incertezze che possono riguardare alcune poste di bilancio. I rischi che possono gravare sulla gestione aziendale sono di tipo economico e produttivo e possono essere determinati: - dall'andamento del mercato di riferimento in cui opera la società; - dalle dinamiche concorrenziali; - dalle innovazioni tecnico-produttive; - dalla stabilità del personale interno qualificato e dirigenziale. 265 IL CONTENUTO Gli amministratori sono chiamati a dare evidenza sia dei rischi che possono gravare sulla gestione aziendale, sia delle incertezze che possono riguardare alcune poste di bilancio. Le poste di bilancio, di cui gli amministratori sono chiamati a descrivere l'incertezza, potrebbero essere: - il valore delle partecipazioni in portafoglio; - il fondo svalutazione crediti; - il valore di magazzino; - la capacità della società di ristrutturare i debiti; - la capacità della società di ottenere affidamenti bancari. 266 IL CONTENUTO Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 267 IL CONTENUTO 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 268 IL CONTENUTO 6 bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società. 269