Suggerimenti per una corretta
impaginazione dei documenti
Giovanni Garroni
Università degli studi di Camerino
Scuola di architettura e Design di Ascoli Piceno
Corso di laurea in Disegno industriale e ambientale
aa 2010 | 2012
Corso di Allestimento A
docente Giovanni Garroni
regole e suggerimenti
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esempi
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1. Orientamenti generali
1.1. Lo strumento di scrittura
• Qualsiasi trascrizione è una forma di impaginazione
Quando trascriviamo un qualsiasi documento, scrivendo a
mano, col la macchina da scrivere, con il personal computer, dobbiamo progettare la sua impaginazione.
• Rendere efficace il messaggio
La pagina e il testo dovranno essere pensate in relazione al
tipo di messaggio e al tipo di lettore e alle sua abitudini
visive.
• Facilitare la lettura con una impaginazione chiara
Per l’impaginazione valgono le stesse regole utilizzate perredazione del testo. La chiarezza nella struttura logica dell’informazione scritta deve essere dimostrata dalla presentazione grafica.
1.2. Il personal computer
• Non farsi dominare dallo strumento
Tenere sempre sotto controllo l’aspetto del documento
riducendo al minimo le varianti.
• Utilizzare caratteri chiari e leggibili
Non abusare della grande offerta di caratteri da stampa
del personal computer. Per le bozze e i documenti correnti
utilizzare un carattere di lavoro sempre uguale. Per esempio le bozze possono essere composte con il vecchio
carattere della macchina da scrivere (Courier)
1.3. La pagina e la sua struttura
• La pagina è una mappa
Già al primo sguardo, la struttura logica del testo deve
essere chiara.
La comunicazione al pubblico deve colpire l’osservatore in
modo che si soffermi sui dati essenziali.
• La lettura di un testo
In genere non si legge ma si guarda, si dà un’occhiata;
con il testo si ha un approccio essenzialmente visivo, rinviando la lettura più accurata.
• Dove si sofferma lo sguardo
La nostra lettura non è lineare, ma procede a balzi con
frequenti ritorni dell’occhio all’indietro.
La nostra scrittura, detta minuscola, concentra molte
informazioni sulla parte superiore delle lettere. Per abitudine il nostro occhio, durante la lettura, si sofferma principalmente sulla parte superiore delle lettere.
• Usare caratteri tipografici ben leggibili
I caratteri sono dei segni convenzionali. La loro leggibilità
è determinata principalmente dall’abitudine. Nonostante
ciò tra i vari tipi di carattere normalmente utilizzati ci sono
differenze significative di leggibilità.
• la forma delle lettere minuscole è più ricca di informazioni
delle lettere maiuscole.
I caratteri con le grazie (che sono i piccoli fili alle estremità
delle aste) sono più ricchi di informazioni dei caratteri
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senza grazie, detti bastoni.
Un testo scritto tutto in maiuscolo è più faticoso da leggere di un testo scritto in minuscolo. Un testo scritto con un
carattere senza grazie richiede più attenzione di lettura di
un testo scritto con un carattere con le grazie.
1.4. La gabbia di impaginazione
• Ogni testo sulla pagina ha una gabbia di impaginazione.
La gabbia di impaginazione è quella struttura di linee invisibili che organizzano il testo sulla pagina.
• La gabbia deve facilitare la lettura del testo
La costruzione della pagina scritta deve sostenere la struttura logica del testo.
• La gabbia deve accettare tutte le varianti del testo
La gabbia deve essere sperimentata per accogliere tutte le
varianti presenti in un testo, senza che queste producano
una sensazione di disordine.
• Verificare la composizione per colonne specializzate
Dividere la pagina, con i suoi margini già definiti, in tre o
più colonne. Verificare un uso dfferenziato per le colonne
singole e in gruppi (evidenziazioni, richiami, titolazioni,
sintesi, testo).
• Costanza nella posizione del testo
Ogni categoria di testo (titoli, titoletti, richiami, testo corrente, note, tabelle eccetera) deve trovare forma e allineamento costanti all’interno di uno stesso documento.
• Non confondere le intestazioni con i contenuti specifici
Con il personal computer è frequente la produzione delle
intestazioni formali della carta (azienda, indirizzo eccetera)
insieme al testo. Deve sempre essere evidente la differenza
tra i due tipi di testi.
1.5. I caratteri tipografici
• Il lettore non deve essere distratto dai caratteri tipografici
I caratteri tipografici sono dei segni convenzionali, frutto
di abitudini secolari di scrittura e di lettura.
Per una lettura scorrevole dei testi correnti il carattere non
deve essere in primo piano.
• Caratteri con grazie
I caratteri con le grazie sono quelli che hanno un raccordo
tra le aste verticali e le linee orizzontali.
Sono i più diffusi per i testi correnti.
• Uso dei caratteri senza grazie
I caratteri senza grazie sono quelli composti di semplici
aste, in genere di spessore costante.
Sono forniti in molte varianti nello spessore delle aste, ciò
ne favorisce l’uso per titolazioni e elementi da porre in evidenza.
• Evitare caratteri con disegni fantasiosi
Ci sono in commercio infiniti caratteri. È bene limitarsi alle
sole due sole categorie di base: caratteri con le grazie e
caratteri senza grazie. Con questi si può affrontare gran
parte del lavoro di impaginazione dei testi.
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• Caratteri per il personal computer
Si è imposto un elenco standard di caratteri che i produttori vendono già installati nelle macchine o nei programmi. L’elenco comprende i caratteri più diffusi di ogni categoria: un carattere da macchina per scrivere, in genere il
Courier; qualche carattere con le grazie, dove non manca
mai il Times e il Palatino; qualche carattere senza grazie,
come l’Helvetica - o il suo equivalente Arial - e l’Univers.
Questi caratteri sono stati scelti dai produttori sia per la
loro fama che per dei particolari di disegno, che ne rendono particolarmente buona la resa su video.
1.6. Trattamento del testo
• Tondo
Il testo deve essere scritto di norma in carattere tondo
chiaro, cioè il carattere normale di una serie.
In Italia in genere i testi corenti sono scritti con caratteri
con le grazie.
• Corsivo
Il corsivo ha un significato preciso e non può essere usato
al posto del tondo. In linea di principio vanno in corsivo i
titoli di libri, film e opere d’arte, le parole straniere e, raramente, le parole a cui si vuole dare evidenza.
• Neretto
Bisogna evitare l’uso del neretto all’interno di testi composti in tondo chiaro. Il neretto si può usare per elementi
definiti nella pagina, come le numerazioni di capoversi o i
titoletti.
Il neretto non deve mai essere usato con le funzioni del
corsivo e infatti dispone di un suo corsivo.
• Maiuscolo
Il maiuscolo va utilizzato con grande parsimonia e mai per
i testi correnti. Anche nelle titolazioni bisogna cercare di
evitare i testi scritti in maiuscolo, che risultano di difficile
lettura. In alternativa è meglio utilizzare variazioni di corpo
(la dimensione del carattere), il neretto, un carattere alternativo.
I titoli tutti in maiuscolo devono essere molto brevi (quattro o cinque parole).
Non devono essere composti testi in maiuscolo corsivo,
questo serve esclusivamente ad accompagnare il corsivo
minuscolo.
• Scegliere l’ordine di composizione
Il modo con cui il testo è ordinato sulla pagina deve essere
costante e non deve creare problemi di lettura.
• Composizione a blocchetto o pacchetto. I
l testo è allineato sia a destra che a sinistra (giustificato).
Per evitare spaziature eccessive nelle singole linee si devono, dove necessario, spezzare le parole.
• Composizione a bandiera.
La bandiera sinistra è il testo allineato solo sul lato sinistro.
Permette di mantenere invariati gli spazi tra le lettere e tra
le parole. Si usa prevalentemente per testi composti in
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colonne strette, didascalie ecc.
La bandiera destra va evitata in quanto la nostra scrittura
procede da sinistra a destra e la variabilità del punto di inizio delle righe rende faticosa la lettura.
• Composizione a lapide, epigrafe o centrata.
I centri di ogni riga di testo sono allineati su un asse verticale. Si utilizza per epigrafi, titoli, targhe. Mai per testi correnti.
• Non variare la lunghezza delle linee di un testo
Il testo si può comporre in pagine o in colonne (testi di
una giustezza determinata che scorrono nella stessa pagina su colonne adiacenti). Normalmente le colonne o le
pagine di un medesimo testo devo essere composte con
linee di identica lunghezza. Qualunque variazione induce
a pensare che si tratti di testi diversi.
• Proporzioni tra testo e pagina
Per la buona leggibilità di un testo, oltre alla scelta del
carattere, sono fondamentali le proporzioni tra parte
stampata e spazi bianchi. In particolare tra dimensione del
carattere, lunghezza della riga e spazio tra le linee di scrittura (interlinea).
• Spaziatura verticale (interlinea)
Di norma è bene non scendere sotto il 120% del corpo
del carattere usato (es. corpo 1O - interlinea 12).
Un altro elemento determinante è la lunghezza della riga,
sempre in rapporto all’altezza del carattere. Righe lunghe
hanno bisogno di una interlinea più ampia, per evitare
faticose ricerche dell’inizio della nuova riga.
• Spaziatura orizzontale
È lo spazio tra le lettere e lo spazio tra le parole. Chi ha
progettato il carattere con cui scriviamo ha pensato anche
a ottimizzare le spaziature per cui, in genere, non dobbiamo preoccuparci. I problemi possono sorgere quando il
testo viene giustificato senza spezzare le parole; in questo
caso il programma di scrittura può spaziare in modo
abnorme le righe di testo.
In linea di principio su righe lunghe è bene giustificare il
testo, con l’accortezza di sillabare, mentre su linee corte è
preferibile il testo a bandiera, con o senza sillabazione.
Le titolazioni in maiuscolo e maiuscoletto possono migliorare con una leggera spaziatura orizzontale.
• Capoversi
I capoversi di un testo possono essere segnalati o da uno
spazio supplementare all’inizio della prima riga di un paragrafo, o da un’interlinea maggiore tra l’ultima riga di un
paragrafo e la prima del nuovo. I due sistemi sono alternativi.
Di norma i titoli e la prima linea di un capitolo non
dovrebbero avere il capoverso rientrato
• Elenchi
Gli elenchi contenuti all’interno di un paragrafo devono
essere facilmente leggibili come un’informazione contenuta nel testo principale. Il testo dell’elenco, ad esempio,
potrà essere tutto rientrato rispetto alla linea di testo che
lo anticipa.
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• Verifica del testo in rapporto all’impaginazione
Una volta scritto, o riscritto, un documento dovremo sottoporlo a un nuova verifica legata alla forma con cui apparirà sulla pagina. La forma del testo deve accompagnarne
il contenuto.
Se la nostra scrittura è soddisfacente per il compito che ci
siamo proposti, sarà sufficiente un’impaginazione semplice.
• Alleggerire il testo con impaginazioni espressive
Se riterremo utile un’impostazione grafica più articolata,
sarà necessario un ulteriore lavoro sul testo. Alcune parti
potranno essere sostituite da elementi tipografici e grafici
(come elenchi, richiami, evidenziazioni grafiche eccetera).
Il testo trattato graficamente tenderà a perdere il tono
discorsivo, a favore di una visualizzazione della struttura
logica.
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esempi
Articolo 2
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
1. Ai sensi e gli effetti della presente legge e del regolamento cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di
cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti anche
di presidio e difesa della di quelli ricadenti nell'ambito di normativa nazionale
di recepimento dalla direttiva 92/50 Cee del Consiglio, del 18 giugno 1992
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2,
comma 2, Si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti e alle amministrazioni
alle loro associazioni e consorzi nonché agli locali, altri organismi di diritto
pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di
infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico,
in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la
produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o
esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva
93/38/Cee del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche e integrazioni
all'atto del recepimento della direttiva medesima;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori all'allegato A del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi a ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari,
edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di Ecu, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o
in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), qualora affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si disposizioni di cui alla presente
legge, ma 7, 19, 20,21, 22, 23, 29, 30, 31, 31-bis, 32 e 34, nonché agli articoli
8, 9, 10, 11, 12 e 13 esclusivamente se il concorrente intende eseguire i lavori
oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa. Ai soggetti
di cui al comma 2, lettera b) si applicano le disposizioni della presente legge a
esclusione degli articoli 5, 6, 14, 17,18,26, 27 e 35. Ai soggetti di cui al
comma 2, lettera c) si applicano le disposizioni legge limitatamente agli articoli
4, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 34
4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b) sono obbligati ad appaltare a
terzi i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate.
1.
Capoversi automatici e capoversi organizzati
I difetti della pagina standard
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Articolo 2
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
1. Ai sensi e gli effetti della presente legge e del regolamento cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di
cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti anche
di presidio e difesa della di quelli ricadenti nell'ambito di normativa nazionale
di recepimento dalla direttiva 92/50 Cee del Consiglio, del 18 giugno 1992
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2,
comma 2, Si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti e alle amministrazioni
alle loro associazioni e consorzi nonché agli locali, altri organismi di diritto
pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di
infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico,
in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la
produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o
esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva
93/38/Cee del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche e integrazioni
all'atto del recepimento della direttiva medesima;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori all'allegato A del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi a ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari,
edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di Ecu, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o
in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), qualora affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si disposizioni di cui alla presente
legge, ma 7, 19, 20,21, 22, 23, 29, 30, 31, 31-bis, 32 e 34, nonché agli articoli
8, 9, 10, 11, 12 e 13 esclusivamente se il concorrente intende eseguire i lavori
oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa. Ai soggetti
di cui al comma 2, lettera b) si applicano le disposizioni della presente legge a
esclusione degli articoli 5, 6, 14, 17,18,26, 27 e 35. Ai soggetti di cui al
comma 2, lettera c) si applicano le disposizioni legge limitatamente agli articoli
4, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 34
4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b) sono obbligati ad appaltare a
terzi i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate.
1.
Capoversi automatici e capoversi organizzati
I difetti della pagina standard - gli allineamenti
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Articolo 2
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
1. Ai sensi e gli effetti della presente legge e del regolamento cui all'articolo 3,
comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti
anche di presidio e difesa della di quelli ricadenti nell'ambito di normativa
nazionale di recepimento dalla direttiva 92/50 Cee del Consiglio, del 18
giugno 1992
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2,
comma 2, Si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli
enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti e alle amministrazioni
alle loro associazioni e consorzi nonché agli locali, altri organismi di
diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria
attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul
mercato in regime di libera concorrenza nonché, qualora operino in
virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai
soggetti di cui alla direttiva 93/38/Cee del Consiglio, del 14 giugno
1993, salvo modifiche e integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi a ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di
importo superiore a 1 milione di Ecu, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e
specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il
50 per cento dell'importo dei lavori
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), qualora affidino concessioni di
lavori pubblici di qualsiasi importo, si disposizioni di cui alla presente
legge, ma 7, 19, 20,21, 22, 23, 29, 30, 31, 31-bis, 32 e 34, nonché agli
1.
Capoversi automatici e capoversi organizzati
Organizzare la gerachia dei capoversi con gli spazi bianchi
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9
1
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interlinea
Articolo 2
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
1. Ai sensi e gli effetti della presente legge e del regolamento cui all'articolo 3,
comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti
anche di presidio e difesa della di quelli ricadenti nell'ambito di normativa
nazionale di recepimento dalla direttiva 92/50 Cee del Consiglio, del 18
giugno 1992
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2,
comma 2, Si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli
enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti e alle amministrazioni
alle loro associazioni e consorzi nonché agli locali, altri organismi di
diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria
attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul
mercato in regime di libera concorrenza nonché, qualora operino in
virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai
soggetti di cui alla direttiva 93/38/Cee del Consiglio, del 14 giugno
1993, salvo modifiche e integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi a ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di
importo superiore a 1 milione di Ecu, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e
specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il
50 per cento dell'importo dei lavori
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), qualora affidino concessioni di
lavori pubblici di qualsiasi importo, si disposizioni di cui alla presente
legge, ma 7, 19, 20,21, 22, 23, 29, 30, 31, 31-bis, 32 e 34, nonché agli
1.
Capoversi automatici e capoversi organizzati
Organizzare la gerachia dei capoversi con gli spazi bianchi
Gli allineamenti
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Articolo 2
Ambito oggettivo e soggettivo
di applicazione della legge
1.
Ai sensi e gli effetti della presente legge e del regolamento cui all'articolo 3,
comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti
anche di presidio e difesa della di quelli ricadenti nell'ambito di normativa
nazionale di recepimento dalla direttiva 92/50 Cee del Consiglio, del 18
giugno 1992
2.
Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2,
comma 2, Si applicano:
3.
a.
alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli
enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti e alle amministrazioni
alle loro associazioni e consorzi nonché agli locali, altri organismi di
diritto pubblico;
b.
ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria
attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul
mercato in regime di libera concorrenza nonché, qualora operino in
virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai
soggetti di cui alla direttiva 93/38/Cee del Consiglio, del 14 giugno
1993, salvo modifiche e integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;
c.
ai soggetti privati, relativamente a lavori all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi a ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di
importo superiore a 1 milione di Ecu, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e
specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il
50 per cento dell'importo dei lavori
Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), qualora affidino concessioni di
lavori pubblici di qualsiasi importo, si disposizioni di cui alla presente
legge, ma 7, 19, 20,21, 22, 23, 29, 30, 31, 31-bis, 32 e 34, nonché agli
articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 esclusivamente se il concorrente intende ese-
1.
Capoversi automatici e capoversi organizzati
Organizzare la gerachia dei capoversi con gli spazi bianchi e le font
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11
Articolo 2
testo
interlinea
semplice
paragrafo
interlinea
+ 2 mm
Ambito oggettivo e soggettivo
di applicazione della legge
1.
Ai sensi e gli effetti della presente legge e del regolamento cui all'articolo 3,
comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti
anche di presidio e difesa della di quelli ricadenti nell'ambito di normativa
nazionale di recepimento dalla direttiva 92/50 Cee del Consiglio, del 18
giugno 1992
2.
Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2,
comma 2, Si applicano:
capoverso
interno
interlinea
+ 1 mm
secondo
carattere
3.
a.
alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli
enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti e alle amministrazioni
alle loro associazioni e consorzi nonché agli locali, altri organismi di
diritto pubblico;
b.
ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria
attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul
mercato in regime di libera concorrenza nonché, qualora operino in
virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai
soggetti di cui alla direttiva 93/38/Cee del Consiglio, del 14 giugno
1993, salvo modifiche e integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;
c.
ai soggetti privati, relativamente a lavori all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi a ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di
importo superiore a 1 milione di Ecu, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e
specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il
50 per cento dell'importo dei lavori
Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), qualora affidino concessioni di
lavori pubblici di qualsiasi importo, si disposizioni di cui alla presente
legge, ma 7, 19, 20,21, 22, 23, 29, 30, 31, 31-bis, 32 e 34, nonché agli
articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 esclusivamente se il concorrente intende ese-
1.
Capoversi automatici e capoversi organizzati
Organizzare la gerachia dei capoversi con gli spazi bianchi e le font
Gli allineamenti e i caratteri
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Scuola di architettura e Design di Ascoli Piceno
Corso di laurea in Disegno industriale e ambientale
corso di Allestimento A Giovanni Garroni
esempi
12
Lettera ascendente e discendente
Lettera ascendente e discendente
2.
Leggibilità
Differenza tra parte superiore e inferiore delle lettere
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esempi
13
papageno malandrino
papageno malandrino
papageno malandrino
papageno malandrino
papageno malandrino
papageno malandrino
2.
Leggibilità
Differenza tra parte superiore e inferiore delle lettere
Caratteri con le grazie e caratteri senza grazie
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esempi
14
PROVA DI LEGGIBILITÀ
HIE
hie
prova di leggibilità
2.
Leggibilità
Le scarsa leggibilità delle lettere maiuscole
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Leopardi ha scritto L’infinito
L’infinito = L’infinito
L’infinito
1.
Corsivo
Corsivo e sottolineatura
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16
1. (Conversione). - E' convertito
in legge il D.L. 30 gennaio1971, n.
5, concernente provvidenze a favore
dei mutilati ed invalidi civili.
E'
È
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità
di accompagnamento,
dell' dell’
1.
Accenti e apostrofi
Non utilizzare gli apici al posto di accenti e apostrofi
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Indicazioni redazionali
Accenti
a, i, o, u
accentate in fine di parola prendono l’accento grave: à, ì, ò, ù
e
in fine di parola prende l’accento acuto:
é
tranne in:
è, cioè, caffè, tè, ahimè, piè, scimpanzè
Le parole derivate dal francese prendono l’accento grave:
gilè, canapè, lacchè, bebè, bignè
I nomi di persona prendono l’accento grave:
Giosuè, Noè, Mosè
Gli accenti tonici si usano solo per
subito subìto
principi princìpi
Il pronome personale riflessivo “sé”
da solo si scrive con l’accento acuto
senza accento nell’espressione “se stesso”
da, dà
la preposizione è senza accento (da)
l’indicativo presente ha l’accento grave (dà)
là, lì
l’avverbio ha l’accento
Indicativi presenti:
fa, sa, sta sono senza accento
Parole francesi maiuscole:
senza accento
Parole spagnole:
solo accento acuto (García Lorca)
Parole inglesi:
senza accento, tranne quelle derivate dal francese (café)
Attenzione
Le lettere maiuscole vanno accentate così:
ÁÈÉÌÒÙ
Per accentare le lettere maiscole non deve mai essere utilizzato l’apostrofo
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indicazioni redazionali
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Apostrofi
L’apostrofo ha sempre la convessità (gobba) a destra.
Tra l’apostrofo e la parola successiva non deve esserci lo spazio, per evitare che la parola apostrofata si trovi a fine riga e la successiva a capo.
Nelle date come “1914-18” l’apostrofo non va mai prima della cifra preceduta da trattino e la prima data va scritta sempre per esteso.
Corsivo
Vanno in corsivo: i titoli dei libri, degli articoli di giornale, dei film
e i titoli di opere d’arte.
I versi di poesie, canzoni, testi di lieder o di opere liriche vanno in corsivo quando sono citati nel testo; una raccolta di poesie o un libretto
d’opera va in tondo.
I nomi di riviste, giornali, periodici e i titoli di mostre non vanno in corsivo ma tra virgolette alte.
Vanno in corsivo le parole in lingue diverse dall’italiano (lingue straniere, lingue morte, dialetti). Se le parole sono entrate nell’uso vanno
scritte in tondo e non prendono il plurale della lingua di origine. Per
esempio film, jeep, plissé, bluff.
Per l’uso idiomatico di un termine, o per evidenziare uno scarto
semantico, si usa il corsivo soltanto la prima volta che il termine ricorre
nel testo; in seguito si usa il tondo. “Leggeva molto, ma il comprendere
gli era rimasto estraneo”.
In questi casi l’uso del corsivo è alternativo alle virgolette, semplici o
doppie. L’uso contemporaneo di virgolette e corsivo è giustificato
esclusivamente dall’uso di termini stranieri che non si traducono citati
nel senso di “cosiddetto”. Il “trash” elevato a forma di arte
Le parentesi, le virgolette, i segni di interpunzione vanno sempre in
tondo. Vanno in corsivo soltanto se sono parte integrante di un titolo,
di una frase o di una parola in corsivo.
I numeri di nota non vanno mai in corsivo; va ricordato che se la lettera corsiva tocca l’indice di nota bisogna intervenire con la spaziatura
(kern nel menù stile di Quark XPress, font > Character Spacing > Spacing
di Microsoft Word) ed eventualmente inserirla nel foglio di stile della
nota.
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Date
Le date complete si scrivono così: 14 febbraio 2001
Le date vanno scritte per esteso; quando si possono abbreviare si usa
l’apostrofo in sostituzione del millennio (il ‘300, il ‘400 eccetera).
Espressioni come “il Trecento” o “gli anni Sessanta” indicano la relazione con eventi storici,artistici, sociali. La forma“il ’300” indica il periodo.
Solo per alcune date di particolare importanza storica si può usare la
forma abbreviata (il ’68).
Davanti a cifre che iniziano con la vocale si apostrofa l’articolo: la ricorrenza dell’8 settembre, l’11 gennaio.
Nel caso di doppio apostrofo se ne usa uno solo. La societa borghese
dell’800.
Primo Maggio, non I Maggio o 1° Maggio. I° Maggio è un errore.
Maiuscolo
Nomi che indicano epoche, avvenimenti di grande importanza
(Il Quattrocento, l’anno Mille, il Terziario, il Paleozoico,
la Rivoluzione francese).
L’aggettivazione segue la regola generale dell’italiano e va in
minuscolo.
I termini geografici nei casi in cui specificano una regione geografica
- America del Nord, mari del Sud, Medio Oriente, il Sud del mondo.
Quando gli stessi termini indicano un punto o una direzione vanno in
minuscolo.
- dirigersi a sud, A ovest di Paperino
I nomi geografici. In quelli composti il nome comune ha l’iniziale
minuscola e il nome proprio l’iniziale maiuscola.
- mare Adriatico, alpi Graie
Gli appellativi e i soprannomi.
- Lorenzo il Magnifico
I nomi propri di enti, istituti, organizzazioni.
- Camera dei deputati, Banca del lavoro
I nomi di documenti ufficiali particolarmente rilevanti.
- la Costituzione
I nomi convenzionali che identificano leggi o provvedimenti.
- La Merloni bis
Se l’aggettivo precede il nome e ne è parte integrante vanno entrambi
in maiuscolo
- Magna Charta
I nomi di palazzi, teatri, locali pubblici.
- palazzo Marino, stazione Centrale, università Statale
Il minuscolo indica in nome dell’oggetto fisico.
- porta Romana
Il maiuscolo l’istituzione o l’oggetto.
- il rettore dell’Università Statale, via di Porta Romana
San, santo, santa vanno minuscoli se riferiti al nome.
- sant’Eustorgio
San, santo, santa vanno maiuscoli se riferito a un oggetto fisico.
- La chiesa di Sant’Eustorgio
I sostantivi toponomastici.
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- Lungotevere, Lungarno, Lungodora
I sostantivi tedeschi, tranne quelli entrati a far parte dell’uso comune.
Le parole inglesi.
- Lord, Lady, Sir, I, Place, Square, nomi dei popoli
Le abbreviazioni.
- Mr, Mrs, ecc. (non puntate)
Le parole francesi.
- Madame, Monsieur, Rue, Quai)
Le abbreviazioni.
- Mme, Mlle, M. (puntato)
Nomi delle note musicali.
- Do, Re, Mi, Fa, Sol, La
Sigle
Vanno scritte con l’iniziale maiuscola e il resto in minuscolo,
senza punteggiatura all’interno.
- Cnr, Onu, Uni, Din
La prima occorrenza di ogni sigla deve essere sciolta tra parentesi.
- Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche)
Se dentro la sigla compare una parola con iniziale maiuscola questa
deve essere segnalata solo nello scioglimento
- Iuav (Istituto universitario di architettura di Venezia)
Per le sigle di organizzazioni straniere nello scioglimento vale l’uso
della lingua di origine
- Nafta (North America Free Trade Agreement)
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