CONTRATTO –TIPO (Allegato all’Accordo Volontario) CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DI POTENZA INFERIORE A 35 kW Tra l’Impresa………………………………………………………………………………………….. Con sede in ……………………………………….Via/Piazza/Località……………………………… N. civico ………….Tel…………………………cellulare …………………………………………… N. iscrizione alla CCIAA …… Sede di ………………………(attestato di cui al successivo articolo 3) che verrà di seguito nominato IMPRESA, ed il Responsabile dell’impianto termico, sig………………………………………………………. domiciliato in …………………………… Via/Piazza/località………….....................n. civico……….. tel……………………………….. che verrà di seguito denominato CLIENTE, si stipula il seguente contratto, avente durata biennale, per la manutenzione programmata e l’assistenza dell’impianto termico individuale di potenza nominale inferiore a 35kW, sito in: Città…………………………………. Via/piazza/località……………………………………………. N……..Scala…… Piano…….. interno……………. Servito da un generatore di calore della Marca………………………………Tipo…………………….. Matricola n. ……………………….Potenza nominale……………… Anno di installazione…………. Art. 1 Il presente contratto, sulla base della Direttiva CEE 85/87, recepita con DL50/92, può essere risolto, entro sette giorni dalla stipula, mediante comunicazione da inviare all’IMPRESA con lettera AR. Art.2 Per impianto termici individuale si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e/o sanitari, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo. Per Responsabile dell’impianto termico si intende il proprietario, o l’inquilino, o l’occupante a qualsiasi titolo dell’unità immobiliare, oppure il Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. Art. 3 L’IMPRESA dichiara di possedere i requisiti previsti dalla legge per l’espletamento delle prestazioni indicate nel presente contratto ed in particolare la certificazione della CCIAA di competenza, attestante i requisiti di cui all’art. 1, comma 1, lettere c) ed e) della Legge 5 marzo 1990, n. 46 che a richiesta, verrà rilasciata in copia al CLIENTE, così come verrà rilasciata ulteriore certificazione (certificazione di qualità), se posseduta. Art. 4 L’IMPRESA eseguirà le operazioni di manutenzione dell’impianto termico, indicate al successivo art. 5, secondo le norme di buona tecnica, a regola d’arte e comunque conformemente a quanto stabilito dall’art. 11, comma 4 del D.P.R. 412/1993 successive modifiche ed integrazioni. L’IMPRESA dichiara, che il servizio di manutenzione ordinario espletato risponde alle prescrizioni di cui all’art. 1, lettera h) del D.P.R. 412/1993. L’IMPRESA dichiara, inoltre, che le operazioni relative alla verifica del rendimento di combustione, indicate al successivo art. 6, saranno effettuate in base a quanto stabilito dalla norma UNI 10389, facendosi carico della predisposizione dell’apposito foro sulla canna fumaria, qualora non esistente. Per questo specifico aspetto, nel caso in cui i controlli debbano essere eseguiti su generatore di calore a camera stagna (tipo C) non predisposto dell’apposito foro necessario alla verifica del rendimento di combustione, l’IMPRESA addebiterà, a parte da quanto convenuto e concordato con il presente accordo volontario, al CLIENTE il costo sostenuto per l’adeguamento necessario, concordando preventivamente la tariffa IVA compresa, nonché i prezzi di listino vigenti al momento per gli eventuali componenti che si rendesse necessario installare e/o sostituire. Per eventuali danni che dovessero verificarsi nel corso delle prestazioni erogate, il costo del contratto è comprensivo della copertura assicurativa. Art. 5 Il servizio di manutenzione ordinaria, che sarà effettuato una volta l’anno, per ciascuno dei due anni della durata contrattuale fissata, secondo quanto stabilito dall’allegato G al D,Lgs 192/05, si articola nelle seguenti operazioni: - Controllo assenze fughe di gas; - Controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas - Controllo della funzionalità dell’apparecchio con segnalazione, al CLIENTE, dei componenti eventualmente non funzionanti; - Controllo della regolarità di accensione e funzionamento del generatore di calore; - Pulizia del bruciatore principale e di quello pilota; - Pulizia dello scambiatore, lato funi; - Controllo dell’evacuazione fumi con prova di tiraggio; - Regolazione della portata termica, se necessaria; - Controllo visivo dei dispositivi di sicurezza relativi all’acqua; - Controllo dell’efficienza dello scambiatore relativo all’acqua e segnalazione di pulizia; - Controllo ed eventuale taratura del bruciatore principale. - Controllo dello stato delle coibentazioni - Controllo dello stato della canna fumaria singola - Controllo dello stato di ventilazione dei locali - Controllo della funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo. Art. 6 La verifica biennale del rendimento di combustione di cui all’art. 11, comma 12 del D.P.R. 412/1993 sarà effettuata entro l’anno di stipula del contratto o differita al secondo anno, secondo la cadenza dei controlli rilevabili dal libretto di impianto. L’impresa effettuerà le verifiche previste mediante la rilevazione ed il calcolo dei parametri riportati nel libretto di impianto, operando in base a quanto stabilito dalla norma UNI 10389 ed utilizzando apposita strumentazione, adeguatamente tarata secondo quanto stabilito dalla casa costruttrice. Saranno rilevati e/o calcolati: - La temperatura dei fumi in uscita; - La temperatura dell’aria comburente; - La quantità di ossigeno nei fumi (O2 %); - La quantità di anidride carbonica nei fumi (O2 %); - L’indice di Bacharach (per i combustibili liquidi); - La quantità di monossido di carbonio nei fumi (CO%) e nei fumi secchi e senz’aria (ppmv/v); - La perdita di calore sensibile (%); - La portata combustibile; - L’indice d’aria; - Il rendimento di combustione; - La potenza termica del focolare effettiva (kW). Art. 7 A fine di ogni intervento l’IMPRESA comunicherà al CLIENTE l’esito del controllo e compilerà il Libretto di Impianto. L’IMPRESA avrà cura, inoltre, di redigere in triplice copia, di cui una da allegare al Libretto di Impianto, il Rapporto tecnico di Controllo (modello G), completo in ogni sua parte, con timbro e firma dell’IMPRESA, recante un numero identificativo e progressivo e controfirmato dall’utilizzatore dell’impianto. Art.8 L’IMPRESA, in nome e per conto del CLIENTE, che verrà sgravato di ogni responsabilità al riguardo, si assume l’obbligo di provvedere al versamento dell’onere ridotto e di trasmettere all’Ente localepreposto ai controlli degli impianti termici ai sensi del D.P.R: 412/1993- il Rapporto G completo della verifica del rendimento di combustione, secondo le modalità stabilite dall’Ente stesso. Art. 9 Dal presente contratto sono esclusi gli interventi e le prestazioni non esplicitamente richiamati agli articoli 5,6 e 8. In particolare, sono esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria, la sostituzione di eventuali componenti, il controllo e la manutenzione di altri apparecchi funzionanti a gas presenti nell’unità immobiliare. Per questi specifici aspetti, l’IMPRESA si avvarrà di appositi prezziari che verranno portati a conoscenza del CLIENTE, tramite condizioni aggiuntive. Sono, altresì, esclusi la fornitura di combustibile, la fornitura di energia elettrica e la fornitura di acqua utilizzate per le attività di verifica e controllo. Art. 10 La visita annuale sarà annunciata dall’IMPRESA al CLIENTE con congruo anticipo Il CLIENTE ha la facoltà di richiederne lo spostamento, purché la richiesta sia fatta con almeno due giorni feriali di anticipo rispetto alla data fissata per la visita. L’IMPRESA, relativamente a ciascuna visita annuale programmata, non addebiterà al CLIENTE il diritto fisso di chiamata, che sarà comunque addebitato nel caso di seconda visita annuale, a seguito di chiamata da parte CLIENTE, e nel caso non sia stato possibile effettuare la visita annuale già programmata, a causa di assenza dello steso CLIENTE. Il diritto fisso di chiamata è stabilito in Euro 15,00 IVA compresa. Art.11 Tutti gli impianti ai quali il generatore di calore è in qualsiasi modo collegato devono essere mantenuti e gestiti nel rispetto della normativa vigente. Il CLIENTE si impegna a provvedere al loro adeguamento in caso di necessità e/o a causa di normative di nuova emanazione. Il CLIENTE si impegna as impedire a terzi qualsiasi intervento sull’impianto termico, nonché ad informare l’IMPRESA di variazioni che abbia intenzione di apportare o far apportare agli impianti a cui il generatore è collegato. Il CLIENTE garantisce il libero accesso al luogo di installazione del generatore di calore e dell’impianto termico. Il CLIENTE si dichiara consapevole dio mantenere a suo carico ed in maniera esclusiva le responsabilità derivante dalla conduzione dell’impianto termico previste dall’art. 11, comma 7 del D.P.R. 412/1993 (rispetto del periodo di esercizio, dell’orario di accensione giornaliero e del mantenimento della temperatura ambiente). Art. 12 Il contratto decorre dalla data della firma ed ha validità di due anni. È previsto il tacito rinnovo per la medesima durata, salvo disdetta di una delle due parti da comunicarsi mediante lettera raccomandata AR almeno 30 giorni prima della scadenza, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13. Art. 13 Il corrispettivo delle prestazioni di cui agli articoli 5,6 e 8 del presente contratto biennale è convenuto in Euro 130,00 max (Euro centotrenta/00) IVA inclusa, comprensivo degli oneri da versare all’Ente locale di cui al precedente art. 8. L’importo sarà suddiviso in due rate di eguale valore che il CLIENTE si impegna a versare in occasione di ognuna delle due visite annuali concordate. L’IMPRESA, in ordine ad ogni pagamento, dovrà rilasciare ricevuta fiscale o fattura per l’importo corrisposto. Il corrispettivo di cui al presente articolo può subire variazioni all’atto del rinnovo del presente contratto per effetto dell’andamento dei costi. L’IMPRESA comunicherà le variazioni al CLIENTE contestualmente al rinnovo del contratto. Nel caso in cui il CLIENTE non accetti l’aumento comunicato potrà recedere dal contratto senza necessità di rispettare i termini di cui all’art. 12. Art. 14 Le eventuali controversie saranno demandate allo Sportello di Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Crotone, secondo la procedura ivi stabilita, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritto attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza o domicilio del consumatore. Il presente atto viene steso in carta semplice ed è soggetto all’imposta di registro, a cura del ricorrente, solo in caso d’uso. Letto, approvato e sottoscritto. Il cliente ___________________ Luogo e data_____________ L’impresa ___________________