Gentile associato,
la presente per informarVi che è obbligatorio dal 01.04.09 per i veicoli di peso superiore a
3,5 tonn, l’installazione di specchi retrovisori.
In allegato vi inviamo il testo della Gazzetta Ufficiale.
INSTALLAZIONE LATO PASSEGGERO DI SPECCHI
SUI VEICOLI COMMERCIALI PESANTI
In attuazione della Direttiva U.E. 2007/38/CE dal 01 aprile 09 i veicoli superiori alle 3,5
tonn devono essere dotati, qualora sprovvisti, di specchi grandangolari e di accostamento.
Sono esclusi i veicoli espressamente individuati nell’elenco delle esenzioni di cui si allega
nota. I montaggi vanno eseguiti presso le Officine autorizzate, dalla casa costruttrice del
mezzo o dello specchio, e l’installazione comporta l’aggiornamento della carta di
circolazione.
Si suggerisce per accertare l’esistenza o meno l’obbligo di installazione, in base ai requisiti
estremamente tecnici, di contattare il concessionario del costruttore del veicolo,
presentando gli estremi del tipo di veicolo. E’ infatti obbligo del costruttore adottare le
soluzioni tecniche di adeguamento.
Il Responsabile
CNA Servizi alla Comunità
Franco Ventimiglia
Si ricorda che, dal 1 Aprile p.v., i veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 ton non omologati, per tipo o per singolo esemplare, ai
sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19.11.2004, devono essere muniti, dal lato passeggero, di specchi
grandangolari e di accostamento conformi alle caratteristiche dettate dal medesimo decreto per gli specchi di categoria IV e V; infatti,
questo obbligo è stato stabilito dall’art. 3, comma 1 del D.M.11.1.2008 (pubblicato sulla G.U. n. 76 del 31 Marzo 2008), che ha recepito
nel nostro Paese la direttiva U.E 2007/38/CE sull’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella
Comunità.
Lo stesso D.M. del Gennaio 2008 prevede una serie di esenzioni, e precisamente:
1. ESENZIONI LEGATE ALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE O A QUELLA DI OMOLOGAZIONE.
Rientrano in questa tipologia le eccezioni previste per le seguenti tipologie di mezzi:
a.
b.
c.
d.
immatricolati entro il 31 Dicembre 1999 (art.2, comma 2, lett.a D.M 11.1.2008);
immatricolati per la prima volta dal 26 Gennaio 2007, dal momento che l’art. 2, comma 4, lett.b del D.M. 19.11.2004 vieta
proprio da questa data la vendita, l’immatricolazione o la messa in circolazione di veicoli dotati di specchi non conformi alle
caratteristiche specificate da quest’ultimo Decreto;
con omologazione CE o di portata nazionale rilasciata dal 26 Gennaio 2006 (art.2, commi 2 e 3 del D.M. 19.11.2004), poiché
da questa data è scattato il divieto di omologare veicoli dotati di specchi incompatibili con le caratteristiche fissate dal
suddetto D.M, con un differimento al 26.1.2007 limitatamente alle prescrizioni sulla costruzione e l’installazione degli specchi
anteriori della categoria VI;
soggetti a misure nazionali entrate in vigore prima della data di attuazione della Direttiva 2003/97/CE (recepita in Italia proprio
dal più volte citato D.M. del Novembre 2004), che impongano il montaggio, dal lato del passeggero, di altri dispositivi per la
visione indiretta che coprano almeno il 95% del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V di
cui alla stessa direttiva.
2.ESENZIONI LEGATE ALLA MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO.
Tale esenzione riguarda i veicoli della categoria N2 con massa fino a 7,5 ton, dotati di caratteristiche costruttive che rendono
impossibile il rispetto delle condizioni essenziali per l’installazione di uno specchio esterno di accostamento della categoria V (definite
dall’art. 2, comma 2, lett. B1 e b2 del D.M.11.1.2008), e cioè:
•
•
nessuna parte dello specchio deve situarsi a meno di 2 m, con la possibilità di applicare una tolleranza di + 10 cm dal suolo,
indipendentemente dalla posizione in cui è regolato lo specchio, quando il veicolo è a pieno carico;
lo specchio deve essere completamente visibile dal posto di guida.
Quanto all’adeguamento dei veicoli obbligati al montaggio, gli artt 5 e 6 del decreto dell’11 Novembre 2008 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (su G.U.n. 279 del 27.11.2008), dettano alcuni adempimenti:
•
•
•
l’installazione deve avvenire presso un’Officina autorizzata dal costruttore dello specchio e/o del mezzo, che deve agire nel
rispetto della soluzione tecnica approvata dai Centri Prova autoveicoli – C.P.A. (su richiesta del costruttore) per quel tipo di
veicolo;
successivamente all’installazione, l’impresa deve far aggiornare la carta di circolazione (chiedendone un duplicato), previo
esito positivo della visita e prova da effettuarsi presso l’Ufficio della Motorizzazione civile competente per la sede dell’officina
che ha montato lo specchio. La visita e prova (stabilisce l’art. 6.2 del decreto) può effettuarsi anche nel corso della revisione
annuale; in questo caso, la alla tariffa prevista per quest’ultima operazione si aggiunge quella per il rilascio del duplicato della
carta di circolazione;
alla domanda di aggiornamento del libretto, occorre allegare copia della dichiarazione di approvazione rilasciata dal
costruttore del veicolo o dello specchio per il tipo di mezzo, e copia della dichiarazione di installazione rilasciata dall’Officina
che ha proceduto al montaggio;
a seguito del superamento della visita e prova, l’Ufficio della Motorizzazione competente
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