· COMUNE DI PESCARA CITTA' DI PESCARA Mll:dagJi•• d'oro al Melito CN:ihi!: COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 72 Del 17/02/2015 Oggetto: RESISTENZA AL RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TRIBUNALE DI PESCARA DA P.V. + 2/ COMUNE DI PESCARA PER ANNULL. PREVIA SOSPENSIONE DEll'EFFICACIA DELL'ORO. N. 1068/2014. L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di Febbraio in prosieguo di seduta iniziata alle ore 19.50 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la Giunta Comunale. Presiede l'adunanza Avv. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori: Avv. Alessandrini Marco Del Vecchio Enzo Marchegiani Paola Sammassimo Bruna Diodati Giuliano Santavenere Sandra Sulpizio Adelchi Di lacovo Giovanni Cuzzi Giacomo Teodoro Veronica SINDACO VICE SINDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE P P P P P A P P P P ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1. Partecipa alla seduta il V. Segretario Generale Dott. Zuccarini Fabio Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. Atto di Giunta Comunale n. 72 Del 17/0212015 - Pag.1 - COMUNE DI PESCARA LA GIUNTA COMUNALE Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata; Visto l'art. 48 del D. Lgs 267/00; Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge. DELIBERA 1. di resistere al ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Pescara dai sigg.ri Pacini Vittorio, Pacini Marco e Pacini Alessandro per l'annullamento previa sospensione della sua efficacia esecutiva dell'ordinanza n. 1068/2014 dell'11.12.2014 - Prot. n. 156481 a firma del Dirigente del Settore Attività Edilizie e Produttive del Comune di Pescara che ha richiamato il Verbale n. 2/2010 del 17.05.2010 con il quale, l'Azienda USL di Pescara, Dipartimento dì Prevenzione- Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica accertava che, "in possesso di libretto idoneità del carro scaduto di validità (A.S.L. di Teramo) non aveva provveduto, per effettuare il trasporto della salma di G.M., di munirsi di apposito Registro della ASL competente di L'Aquila nel quale risulti la dichiarazione di idoneità annuale per l'anno 2010", 2. di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Ente all'avv. Marco De Flaviis dell'Avvocatura Comunale; 3. di rinviare a successivo provvedimento e cloe a definizione del procedimento giudiziario l'impegno dell'eventuale spesa al momento non quantificabile. Indi LA GIUNTA COMUNALE Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso nei modi e forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile. Atto di Giunta Comunale n. 72 Del 17/02/2015-COMUNE DI PESCARA Pag.2 1~ RELAZIONE Allegato alla deliberazione n. del I sigg.ri Pacini Vittorio, Pacini Marco e Pacini Alessandro, con atto notificato in data 03.02.2015 hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Pescara contro il Comune di Pescara, per l'annullamento previa sospensione della sua efficacia esecutiva dell'ordinanza n. 1068/2014 deIl'11.12.2014 - Prot. n. 156481 a firma del Dirigente del Settore Attività Edilizie e Produttive del Comune di Pescara che ha richiamato il Verbale n. 2/2010 del 17.05.2010 con il quale, l'Azienda USL di Pescara, Dipartimento di Prevenzione- Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica accertava che, "in possesso di libretto idoneità del carro scaduto di validità (A.S.L. di Teramo) non aveva proweduto, per effettuare il trasporto della salma di G.M., di munirsi di apposito Registro della ASL competente di L'Aquila nel quale risulti la dichiarazione di idoneità annuale per l'anno 2010". Parte ricorrente deduce che il provvedimento sanzionatorio come pure gli atti da esso presupposti appaiono affetti da plurimi vizi per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. 24.11.1981, n. 689 anche in relazione all'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. Violazione dell'art. 24 Cost. Difetto assoluto di motivazione, carenza di istruttoria, violazione del principio dell'affidamento, di trasparenza dell'azione amministrativa, chiarezza e leale collaborazione tra p.a. e privato, di proporzionalità dell'azione amministrativa e sviamento dalle sue finalità anche in relazione all'art. 97 Cost." 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della L. 24.11.1981, n. 689 in combinato disposto con il successivo art. 18 della medesima legge anche in relazione all'art. 24 Cost. ed ai generali principi della L. 241/90 in materia di procedimento amministrativo rilevanti sotto il profilo della carenza di istruttoria, violazione del principio dell'affidamento, di trasparenza dell'azione amministrativa, chiarezza e leale collaborazione tra p.a. e privato, di proporzionalità dell'azione amministrativa e sviamento dalle sue finalità anche in relazione all'art. 97 Cost. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in relazione ai principi di tassatività e determinatezza della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 1 della L. 24.11.1981, n. 689 in combinato disposto con gli artt. 23 e 25 Cost. Per quanto sopra, i sigg.ri Pacini Vittorio, Marco ed Alessandro, chiedono all'Ill.mo Tribunale adito, in via cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, nel merito, in accoglimento del ricorso, annullare elo dichiarare nulli e, comunque invalidi ed inefficaci gli atti impugnati; in via del tutto subordinata, in caso di mancato accoglimento delle sopra indicate conclusioni, ridurre la sanzione inflitta al minimo edittale ai sensi dell'art. 6, comma 12 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150. Con vittoria di spese di lite. Si rende quindi necessario resistere al ricorso ed affidare la rappresentanza e la difesa dell'Ente all'Avv. Marco De Flaviis dell'Avvocatura Comunale. 0 Pescara 17.02.2015 . Città di Pescara Medafllia d'oro al Merito Civile Allegato alla deliberazione N del . RESISTENZA AL RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TRIBUNALE DI PESCARA DA P.V. + 21 COMUNE DI PESCARA PER ANNULL. PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'ORO. N. 1068/2014. DELL'ART. 49 DEL D. LGS 267/00 Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità alla delibera di C.C. n. 209 del 17.12.20] O in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 6912009, come modificato ed integrato con D. L. n. 194/09 convertito in Legge n. 25/2010. FAVOREVOLE . E Lì 17.02.2015 . VVOCATUf\~ V\,~ ~ Parere di regolarità contabile .. _- --- .. -._- - _.-.- ........(1'.( ?~. (.!?~. >-- - ~.~ DI Memo) . Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. IL SINDACO IL V. SEGRETARIO GENERALE F.to Avv. A1essandrini Marco F.to Dott. Zuccarini Fabio Per copia conforme all'originale. Pescara, Iìj 9 fEB. 2015 A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al ~ 6 MA, L 1 9 FEB, 2015 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Pescara, Iì _ SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal senza opposizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3°comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N.267. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Pescara, Iì _ COMUNE N. FASCICOLO UFFICIO di prot. DI PESCARA Pescara, lì All'Ufficio All'Ufficio ...per i provvedimenti _ _ _ di competenza. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE