· COMUNE DI PESCARA
CITTA' DI PESCARA
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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 72 Del 17/02/2015
Oggetto: RESISTENZA AL RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TRIBUNALE DI
PESCARA DA P.V. + 2/ COMUNE DI PESCARA PER ANNULL. PREVIA SOSPENSIONE
DEll'EFFICACIA DELL'ORO. N. 1068/2014.
L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di Febbraio in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 19.50 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito
si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l'adunanza Avv. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
Avv. Alessandrini Marco
Del Vecchio Enzo
Marchegiani Paola
Sammassimo Bruna
Diodati Giuliano
Santavenere Sandra
Sulpizio Adelchi
Di lacovo Giovanni
Cuzzi Giacomo
Teodoro Veronica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta il V. Segretario Generale Dott. Zuccarini Fabio
Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Atto di Giunta Comunale n. 72 Del 17/0212015 - Pag.1 - COMUNE DI PESCARA
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da
scheda allegata;
Visto l'art. 48 del D. Lgs 267/00;
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge.
DELIBERA
1. di resistere al ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Pescara dai sigg.ri
Pacini Vittorio, Pacini Marco e Pacini Alessandro per l'annullamento previa
sospensione della sua efficacia esecutiva dell'ordinanza n. 1068/2014
dell'11.12.2014 - Prot. n. 156481 a firma del Dirigente del Settore Attività
Edilizie e Produttive del Comune di Pescara che ha richiamato il Verbale n.
2/2010 del 17.05.2010 con il quale, l'Azienda USL di Pescara, Dipartimento
dì Prevenzione- Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica accertava
che, "in possesso di libretto idoneità del carro scaduto di validità (A.S.L. di
Teramo) non aveva provveduto, per effettuare il trasporto della salma di
G.M., di munirsi di apposito Registro della ASL competente di L'Aquila nel
quale risulti la dichiarazione di idoneità annuale per l'anno 2010",
2.
di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Ente all'avv. Marco De Flaviis
dell'Avvocatura Comunale;
3. di rinviare a successivo provvedimento e cloe a definizione del
procedimento giudiziario l'impegno dell'eventuale spesa al momento non
quantificabile.
Indi
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso nei modi e
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.
Atto di Giunta Comunale
n. 72 Del 17/02/2015-COMUNE
DI PESCARA
Pag.2
1~
RELAZIONE
Allegato alla deliberazione
n.
del
I sigg.ri Pacini Vittorio, Pacini Marco e Pacini Alessandro, con atto notificato in data
03.02.2015 hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Pescara contro il Comune di
Pescara,
per l'annullamento
previa sospensione
della sua efficacia esecutiva
dell'ordinanza n. 1068/2014 deIl'11.12.2014 - Prot. n. 156481 a firma del Dirigente del
Settore Attività Edilizie e Produttive del Comune di Pescara che ha richiamato il Verbale n.
2/2010
del 17.05.2010 con il quale, l'Azienda USL di Pescara, Dipartimento di
Prevenzione- Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica accertava che, "in possesso
di libretto idoneità del carro scaduto di validità (A.S.L. di Teramo) non aveva proweduto,
per effettuare il trasporto della salma di G.M., di munirsi di apposito Registro della ASL
competente di L'Aquila nel quale risulti la dichiarazione di idoneità annuale per l'anno
2010".
Parte ricorrente deduce che il provvedimento sanzionatorio come pure gli atti da esso
presupposti appaiono affetti da plurimi vizi per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. 24.11.1981, n. 689 anche in
relazione all'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. Violazione dell'art. 24 Cost.
Difetto assoluto di motivazione, carenza di istruttoria, violazione del principio
dell'affidamento,
di trasparenza dell'azione amministrativa, chiarezza e leale
collaborazione tra p.a. e privato, di proporzionalità dell'azione amministrativa e
sviamento dalle sue finalità anche in relazione all'art. 97 Cost."
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della L. 24.11.1981, n. 689 in combinato
disposto con il successivo art. 18 della medesima legge anche in relazione all'art.
24 Cost. ed ai generali principi della L. 241/90 in materia di procedimento
amministrativo rilevanti sotto il profilo della carenza di istruttoria, violazione del
principio dell'affidamento, di trasparenza dell'azione amministrativa, chiarezza e
leale collaborazione tra p.a. e privato, di proporzionalità dell'azione amministrativa e
sviamento dalle sue finalità anche in relazione all'art. 97 Cost.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in
relazione ai principi di tassatività e determinatezza della fattispecie sanzionatoria di
cui all'art. 1 della L. 24.11.1981, n. 689 in combinato disposto con gli artt. 23 e 25
Cost.
Per quanto sopra, i sigg.ri Pacini Vittorio, Marco ed Alessandro, chiedono all'Ill.mo
Tribunale adito, in via cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia
esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, nel merito, in accoglimento del ricorso,
annullare elo dichiarare nulli e, comunque invalidi ed inefficaci gli atti impugnati; in via del
tutto subordinata, in caso di mancato accoglimento delle sopra indicate conclusioni, ridurre
la sanzione inflitta al minimo edittale ai sensi dell'art. 6, comma 12 del Decreto Legislativo
1 settembre 2011 n. 150. Con vittoria di spese di lite.
Si rende quindi necessario resistere al ricorso ed affidare la rappresentanza e la difesa
dell'Ente all'Avv. Marco De Flaviis dell'Avvocatura Comunale.
0
Pescara 17.02.2015
.
Città di Pescara
Medafllia d'oro al Merito Civile
Allegato alla deliberazione
N
del
.
RESISTENZA AL RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TRIBUNALE DI PESCARA DA
P.V. + 21 COMUNE DI PESCARA PER ANNULL. PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA DELL'ORO. N. 1068/2014.
DELL'ART.
49 DEL D. LGS 267/00
Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della
privacy nella redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri
contenuti ai sensi ed in conformità alla delibera di C.C. n. 209 del 17.12.20] O in materia di
pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 6912009, come modificato ed integrato con D. L.
n. 194/09 convertito in Legge n. 25/2010.
FAVOREVOLE
.
E
Lì 17.02.2015
.
VVOCATUf\~
V\,~ ~
Parere di regolarità contabile
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DI Memo)
.
Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.
IL SINDACO
IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. A1essandrini Marco
F.to Dott. Zuccarini Fabio
Per copia conforme all'originale.
Pescara, Iìj
9 fEB. 2015
A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al
~
6 MA,
L
1 9 FEB, 2015
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, Iì
_
SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio
per 10 giorni consecutivi dal
senza opposizioni ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 - 3°comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N.267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, Iì
_
COMUNE
N.
FASCICOLO UFFICIO
di prot.
DI
PESCARA
Pescara, lì
All'Ufficio
All'Ufficio
...per i provvedimenti
_
_
_
di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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relazione - Comune di Pescara