anno 56 n. 9 del 16-11-2015 Le novita’ sono tante ma non definitive e derivano dalla bozza di disegno della “legge di stabilità” che verosimilmente verranno approvate e pubblicate in gazzetta e verranno riportate nel prossimo notiziario di dicembre. LE NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI “BLACK LIST” Il cosiddetto “Decreto Internazionalizzazione”, intervenendo in materia di deducibilità, da parte delle imprese, dei costi sostenuti per operazioni intervenute con soggetti “black list”, prevede: - la sostituzione della regola di indeducibilità presunta (salva la prova della sussistenza delle circostanze esimenti) con quella di deducibilità per l’importo degli stessi non superiore al valore normale; - la soppressione di una delle circostanze esimenti richieste per la deducibilità, ossia la prova dell’esercizio, da parte del soggetto estero, di un’attività commerciale in via prevalente. Ora, quindi, al fine di dedurre l’ammontare di costo eccedente il valore normale, va dimostrato che l’operazione è stata effettuata e che risponde ad un effettivo interesse economico. Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2015. LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA DI CONFCOMMERCIO: anche tu devi partecipare Quest’anno vogliamo sostenerti ancora di piu’! La visibilità della tua impresa dovrà tradursi in un vero business: “aumentare le vendite” Confcommercio del Comprensorio Cesenate ha oltre 2.000 imprese associate con alle spalle dipendenti e famigliari, per un totale di N…… TUOI POTENZIALI CLIENTI. Noi ti aiutiamo a raggiungerli col nuovo “CIRCUITO 2.100” Le statistiche ci dicono che le persone ricercano sempre piu’ negozi e prodotti navigando in Internet e noi abbiamo un’intera area nel nostro sito dedicata proprio ai vantaggi che voi deciderete di offrire ai clienti del nostro circuito. 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In particolare l’articolo n. 14 del dlgs stabilisce che, in caso di imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica delle cartelle di pagamento avverrà esclusivamente tramite l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) reperito dai concessionari anche tramite consultazione dell’indice nazionale INI-PEC. • Riforma Fiscale, cartelle esattoriali via PEC Nell’eventualità in cui l’indirizzo di PEC del destinatario non risulti valido, o risulti inattivo, la notificazione avverrà mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio con pubblicazione del relativo avviso sul suo sito informatico istituzionale. Il destinatario riceverà quindi una classica raccomandata con avviso di ricevimento, ma l’ente di riscossione (Equitalia) non è chiamato ad effettuare alcun altro adempimento. • PEC – Adempimenti e servizi di Posta Elettronica Certificata Nella norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.233 del 7-10-2015 – Suppl. Ordinario n. 55) si legge infatti che, al fine di potenziare la diffusione dell’utilizzo della Posta Elettronica Certificata nell’ambito delle procedure di notifica, nell’ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC). All’Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione. • Cartelle Equitalia: notifica PEC per Partite IVA Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di Posta Elettronica Certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”. 2. Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l’adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”. • Cartella esattoriale: la guida Equitalia Dunque è cruciale che i professionisti, le Partite IVA, gli imprenditori e in generale i soggetti per i quali è previsto l’obbligo di PEC, monitorino costantemente la propria casella di Posta Elettronica Certificata. Fonte: Gazzetta ufficiale. 3 PRESENTAZIONE DELLA GUIDA “LA RISTORAZIONE” EDITA DA FIPE E CONFCOMMERCIO Lunedi’ 30 Novembre 2015 Ore 15.00, presso la sede di Confcommercio Cesena in Via Giordano Bruno 118 La Fipe Confcommercio del comprensorio cesenate è lieta di presentare la guida “La Ristorazione” edito da Confcommercio e Fipe. Il mutato scenario competitivo, in particolare in una fase congiunturale così complicata, richiede agli imprenditori del settore capacità di interpretare il cambiamento insieme a doti di gestione di cui prima si sentiva il bisogno solo in parte. La guida vuole parlare alle imprese ed agli imprenditori affrontando le problematiche principali della vita quotidiana di un ristorante con un linguaggio pratico, semplice ed efficace. Si articola in 10 capitoli ricchi di dati, grafici, esempi, simulazioni e foto, a volte più esplicative di tante parole. Uno strumento operativo, utile a migliorare la capacità di stare sul mercato. Alla presentazione interveranno: Vincenzo Lucchi - Presidente Fipe Ristorante del comprensorio cesenate Alberto Pesci - Vice Direttore Confcommercio cesenate Mario Fiore - Direttore Nazionale Fipe Luciano Sbraga - Responsabile Ufficio Studi di Fipe Agli imprenditori che interverranno sarà consegnata gratuitamente la guida “La Ristorazione”. Per confermare la partecipazione e per ulteriori informazioni, potete rivolgervi alla segreteria Fipe Sara Montalti 0547/639864-811 [email protected] PATENTE E LIBRETTO DOVRANNO COINCIDERE Da lunedì 3 novembre, per gli automobilisti è scattato l’obbligo di registrare alla Motorizzazione e di annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo, ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni. Lo prevede una circolare del 10 luglio del Ministero dell’Interno. Le sanzioni per i trasgressori sono salatissime: si parte da 705 euro oltre al ritiro del libretto. Gli obblighi riguarderanno solo gli atti posti in essere dal 3 novembre. La norma dunque non è retroattiva e chi usa già un veicolo non proprio o ha un’intestazione non aggiornata non dovrà fare nulla. Inoltre, se a utilizzare l’automobile è un familiare “convivente”, non va registrato nulla. L’obiettivo di questa novità sarebbe quello di limitare le truffe e individuare meglio i responsabili di incidenti e infrazioni. Tra le altre categorie esentate dall’obbligo c’è quella che riguarda coloro che svolgono attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo: dagli autotrasportatori agli autobus passando per taxi e noleggio con conducente. Inoltre, nel caso di comodato di veicoli aziendali, il nome dell’utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione. A causa di una circolare poco chiara, in un primo momento sembrava che il raggio di azione di questa nuova norma fosse molto più ampio. Infatti, come recita il testo, “nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato d’uso l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore ai 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione (all’ufficio della Motorizzazione civile) e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione”. 4 5