anno 56
n. 9
del 16-11-2015
Le novita’ sono tante ma non definitive e derivano dalla bozza di disegno della “legge di stabilità”
che verosimilmente verranno approvate e pubblicate in gazzetta e verranno riportate nel prossimo
notiziario di dicembre.
LE NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI “BLACK LIST”
Il cosiddetto “Decreto Internazionalizzazione”, intervenendo in materia di deducibilità, da parte
delle imprese, dei costi sostenuti per operazioni intervenute con soggetti “black list”, prevede:
- la sostituzione della regola di indeducibilità presunta (salva la prova della sussistenza delle
circostanze esimenti) con quella di deducibilità per l’importo degli stessi non superiore al
valore normale;
- la soppressione di una delle circostanze esimenti richieste per la deducibilità, ossia la prova
dell’esercizio, da parte del soggetto estero, di un’attività commerciale in via prevalente.
Ora, quindi, al fine di dedurre l’ammontare di costo eccedente il valore normale, va dimostrato
che l’operazione è stata effettuata e che risponde ad un effettivo interesse economico.
Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2015.
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Cartelle di pagamento: attenzione alla PEC
Cambiano le norme in materia di riscossione con effetti sulle Partite IVA: attenzione alla casella
PEC presso il registro INI-PEC, esclusivo canale di notifica delle cartelle di pagamento.
Con l’entrata in vigore, il 22 ottobre 2015, del
decreto legislativo n. 159/2015 sono cambiate
le norme in tema di riscossione. In particolare
l’articolo n. 14 del dlgs stabilisce che, in caso di
imprese individuali o costituite in forma societaria
e professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica
delle cartelle di pagamento avverrà esclusivamente
tramite l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC) reperito dai concessionari anche tramite
consultazione dell’indice nazionale INI-PEC.
• Riforma Fiscale, cartelle esattoriali via PEC
Nell’eventualità in cui l’indirizzo di PEC del
destinatario non risulti valido, o risulti inattivo, la
notificazione avverrà mediante deposito dell’atto
presso gli uffici della Camera di Commercio
competente per territorio con pubblicazione
del relativo avviso sul suo sito informatico
istituzionale. Il destinatario riceverà quindi una
classica raccomandata con avviso di ricevimento,
ma l’ente di riscossione (Equitalia) non è chiamato
ad effettuare alcun altro adempimento.
• PEC – Adempimenti e servizi di Posta
Elettronica Certificata
Nella norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale
(GU Serie Generale n.233 del 7-10-2015 – Suppl.
Ordinario n. 55) si legge infatti che, al fine di
potenziare la diffusione dell’utilizzo della Posta
Elettronica Certificata nell’ambito delle procedure
di notifica, nell’ottica del massimo efficientamento
operativo, della riduzione dei costi amministrativi
e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte
del contribuente, all’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“La notifica della cartella può essere eseguita, con
le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta
elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli
elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di
imprese individuali o costituite in forma societaria,
nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la
notifica avviene esclusivamente con tali modalità,
all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli
indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC). All’Agente della riscossione è consentita
la consultazione telematica e l’estrazione, anche
in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica
l’articolo 149-bis del codice di procedura civile.
Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario
non risulta valido e attivo, la notificazione deve
eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli
uffici della Camera di Commercio competente per
territorio e pubblicazione del relativo avviso sul
sito informatico della medesima, dandone notizia
allo stesso destinatario per raccomandata con
avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti
a carico dell’agente della riscossione.
• Cartelle Equitalia: notifica PEC per
Partite IVA
Analogamente si procede, quando la casella di
posta elettronica risulta satura anche dopo un
secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi
almeno quindici giorni dal primo invio. Per le
persone fisiche intestatarie di una casella di Posta
Elettronica Certificata, che ne facciano comunque
richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con
tali modalità all’indirizzo dichiarato all’atto della
richiesta stessa, ovvero a quello successivamente
comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo
di posta elettronica risultante dall’indice degli
indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito
ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82.”. 2. Per assicurare alle Camere
di Commercio i tempi tecnici necessari per
l’adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni
modificative di cui al comma 1, si applicano alle
notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016.
Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge”.
• Cartella esattoriale: la guida Equitalia
Dunque è cruciale che i professionisti, le Partite IVA,
gli imprenditori e in generale i soggetti per i quali è
previsto l’obbligo di PEC, monitorino costantemente
la propria casella di Posta Elettronica Certificata.
Fonte: Gazzetta ufficiale.
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PRESENTAZIONE DELLA GUIDA “LA RISTORAZIONE”
EDITA DA FIPE E CONFCOMMERCIO
Lunedi’ 30 Novembre 2015 Ore 15.00,
presso la sede di Confcommercio Cesena in Via Giordano Bruno 118
La Fipe Confcommercio del comprensorio cesenate è lieta di presentare la guida “La
Ristorazione” edito da Confcommercio e Fipe.
Il mutato scenario competitivo, in particolare in una fase congiunturale così complicata,
richiede agli imprenditori del settore capacità di interpretare il cambiamento insieme a doti
di gestione di cui prima si sentiva il bisogno solo in parte.
La guida vuole parlare alle imprese ed agli imprenditori affrontando le problematiche principali
della vita quotidiana di un ristorante con un linguaggio pratico, semplice ed efficace.
Si articola in 10 capitoli ricchi di dati, grafici, esempi, simulazioni e foto, a volte più esplicative
di tante parole. Uno strumento operativo, utile a migliorare la capacità di stare sul mercato.
Alla presentazione interveranno:
Vincenzo Lucchi - Presidente Fipe Ristorante del comprensorio cesenate
Alberto Pesci - Vice Direttore Confcommercio cesenate
Mario Fiore - Direttore Nazionale Fipe
Luciano Sbraga - Responsabile Ufficio Studi di Fipe
Agli imprenditori che interverranno sarà consegnata gratuitamente la guida “La Ristorazione”.
Per confermare la partecipazione e per ulteriori informazioni, potete rivolgervi alla segreteria
Fipe Sara Montalti 0547/639864-811 [email protected]
PATENTE E LIBRETTO DOVRANNO COINCIDERE
Da lunedì 3 novembre, per gli automobilisti è
scattato l’obbligo di registrare alla Motorizzazione
e di annotare sulla carta di circolazione il nome
di chi non è intestatario di un veicolo, ma ne ha la
disponibilità per più di 30 giorni.
Lo prevede una circolare del 10 luglio del Ministero
dell’Interno. Le sanzioni per i trasgressori sono
salatissime: si parte da 705 euro oltre al ritiro del
libretto. Gli obblighi riguarderanno solo gli atti
posti in essere dal 3 novembre.
La norma dunque non è retroattiva e chi usa già
un veicolo non proprio o ha un’intestazione non
aggiornata non dovrà fare nulla. Inoltre, se a
utilizzare l’automobile è un familiare “convivente”,
non va registrato nulla.
L’obiettivo di questa novità sarebbe quello di
limitare le truffe e individuare meglio i responsabili
di incidenti e infrazioni. Tra le altre categorie
esentate dall’obbligo c’è quella che riguarda coloro
che svolgono attività di autotrasporto soggetta
a titolo autorizzativo: dagli autotrasportatori
agli autobus passando per taxi e noleggio con
conducente.
Inoltre, nel caso di comodato di veicoli aziendali,
il nome dell’utilizzatore non va annotato sulla
carta di circolazione, ma solo registrato alla
Motorizzazione.
A causa di una circolare poco chiara, in un primo
momento sembrava che il raggio di azione di
questa nuova norma fosse molto più ampio. Infatti,
come recita il testo, “nel caso in cui l’intestatario
della carta di circolazione conceda in comodato
d’uso l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per
un periodo superiore ai 30 giorni, il comodatario ha
l’obbligo di darne comunicazione (all’ufficio della
Motorizzazione civile) e richiedere l’aggiornamento
della carta di circolazione”.
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le novità per la deducibilità dei costi “black list”