Responsabilità del ristoratore per danni subìti dagli avventori all'interno del locale Tribunale di Pesaro e Corte d'Appello di Ancona Cassazione civile, sez.III Sentenza del 15 Febbraio 2003, n 2312 Andreola Sabrina Crescini Magda Renesto Chiara Massima Nel caso in cui l'avventore di un ristorante abbia riportato danni alla persona a causa di una attività svolta da alcuni clienti all'interno del locale, non sussiste responsabilità contrattuale del ristoratore, non esistendo alcun nesso causale tra l'evento dedotto e la prestazione di servizio oggetto del contratto: non può ritenersi infatti che rientri tra le obbligazioni a carico del gestore del ristorante l'obbligo di far cessare ogni attività pericolosa posta in essere dagli avventori, specie se lo stesso danneggiato sia compartecipe dell'attività dalla quale sia derivato il danno. I Fatti In data 31 Dicembre 1983 il Sig. L.C. si recava con alcuni amici al ristorante «Trattoria da Maria» di proprietà della Sig.ra M.R. Allo scoccare della mezzanotte il cameriere consegnava ai commensali, su loro precisa richiesta, dei piatti da scagliare a terra per festeggiare il Capodanno. il Sig. L.C. veniva ferito all'occhio destro da una scheggia proveniente da un piatto frantumato a terra. Ricostruzione del Giudizio di primo grado In data 27 Gennaio 1986 il Sig. L.C. citava in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro la Sig.ra M.R. quale titolare del ristorante, richiedendo una somma di 41.605.576 Lire. Con sentenza del 20 Maggio-3 Giugno 1995 il Tribunale accoglieva la domanda del Sig. C. condannando la Sig.ra R. al risarcimento dei danni, pari a 49.709.500 Lire oltre alle spese legali sostenute dal Sig. C. Ricostruzione del Giudizio d' Appello La Sig.ra R. decideva di ricorrere alla Corte d'Appello di Ancona. La Corte accoglieva l'Appello e ribaltava la sentenza di primo grado attribuendo al Sig. C. le spese di causa sostenute dalla Sig.ra R. Il Sig. C. decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione ritenendo che la Corte di Ancona avesse emesso la sentenza con insufficiente o contraddittoria motivazione dopo aver esaminato la domanda, la Corte di Cassazione, decideva di rigettare il ricorso poiché avente solo il potere di giudicare la correttezza giuridica della sentenza e non lo svolgimento dei fatti. Norme applicate Artt 1783, 1786 e 2051 C.c. relativi alla responsabilità degli imprenditori riguardo al «deposito in albergo» e ai danni prodotti dalla cosa in custodia Art 2697 C.c. Riguardo l'onere della prova Norme applicate (segue) Art 2043 C.c. Trattante il risarcimento per danni ingiusti Art 2049 C.c. Relativo alla responsabilità dei datori di lavoro nei confronti dei sottoposti In conclusione La Corte d'Appello non ha confermato la sentenza del Primo giudizio per due motivi: Il Sig. L.C. ha attivamente partecipato all'attività che gli ha provocato un danno, il quale poteva essere evitato se i piatti fossero stati usati per lo scopo preposto Le responsabilità che la Sig.ra R.M. si assumeva concludendo il contratto non comprendevano l'obbligo di far cessare le attività pericolose poste in essere dai clienti o il risarcimento dei danni prodotti sulla persona dei clienti.