REGOLAMENTO DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DI ATTESTAZIONE DEL TIROCINIO FORENSE * Art.1 L’aspirante Praticante che intenda iscriversi al Registro dei Praticanti oltre alla domanda e i documenti per ottenere l’iscrizione al Registro dei Praticanti in base all’art.17 L. n. 247/2012, deve presentare: a) una dichiarazione in cui, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare: se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori della pratica forense, indicandone giorni ed orari; se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione; se svolge la pratica per l’accesso ad altre professioni b) Il Consiglio dell’Ordine verifica la compatibilità della condizione soggettiva del richiedente, quale risulta dalla dichiarazione di cui al comma a), con l’effettivo svolgimento della pratica forense e, in caso contrario, nega l’iscrizione al Registro dei Praticanti. c) La pratica può essere svolta in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato 1 privato, purché i rapporti prevedono modalità e orari di lavoro che consentano l’effettivo e puntuale svolgimento della pratica, in assenza di situazioni di conflitto di interesse. d) In ogni momento, il Consiglio dell’Ordine può assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari tenuti dal praticante e valuta la loro compatibilità con lo svolgimento della pratica forense. e) In caso di variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al comma a), il praticante è tenuto a presentare nuova dichiarazione al Consiglio dell’Ordine, che valuterà il permanere della compatibilità tra l’attività lavorativa e la pratica forense. Le dichiarazioni mendaci e quelle tardive (intendendosi per tardivo un periodo superiore a 30 gg.), nel caso di variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato, costituisce illecito disciplinare. f) Alla domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti, dovrà essere allegata anche una dichiarazione dell’avvocato presso il quale l’aspirante praticante intende svolgere la pratica in via esclusiva o prevalente in cui questi, sotto la propria personale responsabilità, dovrà indicare il numero e il nome di eventuali altri suoi praticanti. La pratica forense si articola in quattro distinte attività: la frequenza di uno studio professionale; la partecipazione alle udienze; 2 la compilazione del libretto di pratica; la partecipazione ai Corsi teorico-pratici organizzati dalla Scuola Forense, la partecipazione ai Corsi di formazione professionale organizzati dalla Scuola Forense in sintonia con le disposizioni del Consiglio Nazionale Forense, la partecipazione ai corsi sulla Deontologia forense organizzati dalla Scuola Forense e/o dal Consiglio dell’ordine. Tutte le attività di cui sopra sono disciplinate dagli articoli che seguono. - Art. 2 – a) Il praticante deve collaborare nell’attività dello studio legale, assistere alle udienze, partecipare alla Scuola Forense per una annualità in vista della futura professione forense. b) Il praticante è tenuto ad un’assidua, preferibilmente quotidiana frequentazione dello studio legale del dominus, oltre alla partecipazione alle udienze. c) Il praticante deve impegnarsi con profitto nell’attività dello studio legale frequentando, cercando di rendersi utile nell’attività dello studio stesso. d) Qualora il praticante si trasferisca dallo studio dell’avvocato presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell’Ordine, unitamente alla nuova dichiarazione di 3 disponibilità . Il periodo di pratica svolto nel nuovo studio prima di tale comunicazione e non certificato dalla dichiarazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica. e) Anche al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante è tenuto a partecipare con impegno alla Scuola forense per almeno una annualità. f) La durata del tirocinio per l’accesso della professione forense è fissata in 18 mesi decorrente dalla data in cui il Consiglio dell’Ordine adotta la delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti. g) La pratica deve essere svolta, senza soluzione di continuità, per diciotto mesi salvo quanto previsto dall’art. 14. del presente regolamento. h) I periodi di sospensione dell’attività non giustificati da grave motivo superiori a 30 giorni consecutivi se non comunicati non saranno riconosciuti utili al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica. i) L’interruzione per un periodo superiore a sei mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia di quello previamente svolto. j) Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’Ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell’Ordine autorizza il trasferimento , valutati i motivi che lo giustificano e rilascia 4 al praticante un certificato attestante il periodo che risulta regolarmente compiuto. - Art. 3 – a) Il praticante che vuole integrare la pratica (pratica integrativa) seguendo anche l’attività di un avvocato di altro studio, deve rivolgere preventiva domanda al Consiglio dell’Ordine in cui vanno indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica; il praticante dovrà allegare alla domanda una dichiarazione di disponibilità dell’avvocato nominativamente indicato. b) Il Consiglio dell’Ordine, nell’autorizzare la pratica integrativa, può prescrivere anche specifiche modalità di svolgimento della pratica che il praticante è tenuto ad osservare ai fini della validità della stessa. c) In ogni caso, il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due avvocati, iscritti al medesimo Ordine d) In tal caso, entrambi gli avvocati, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica, sottoscrivendolo. - Art. 4 – a) L’avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica professionale ha il dovere di seguirlo sia nello svolgimento dell’attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l’effettività della pratica e favorendo la 5 proficuità della stessa al fine di consentire un’adeguata formazione del praticante. b) L’avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica è impegnato nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica. c) Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l’avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all’osservanza dei relativi principi e doveri. d) La frequentazione dello studio dell’avvocato dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale mediante apposizione di sottoscrizione dell’avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica, inserita nel libretto. e) L’infedele attestazione dell’avvocato della frequentazione dello studio da parte del praticante costituisce illecito disciplinare sia per l’avvocato sia per il praticante. f) Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni, - con esclusione del periodo ferialel’avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell’Ordine. g) Nell’ipotesi in cui il trasferimento del praticante ad altro studio di diverso distretto sia stato già deliberato e 6 approvato costituisce grave infrazione disciplinare per l’avvocato consentire al praticante di continuare a frequentare il suo studio. - Art. 5 – a) Per un proficuo svolgimento della pratica professionale, è opportuno che l’avvocato che intenda accogliere presso il proprio studio un praticante abbia almeno cinque anni di iscrizione all’albo professionale e che ciascun avvocato non accolga presso di sé più di tre praticanti non abilitati contemporaneamente. . - Art. 6 – a) Al praticante non può essere fatto divieto di seguire pratiche proprie nell’ambito dell’attività dello studio legale. L’avvocato deve, anzi, compatibilmente con i propri impegni, consigliare il praticante che ne richieda il parere. b) Il praticante deve tuttavia curare che la propria attività non interferisca con l’attività svolta a favore dell’avvocato presso cui svolge la pratica. b) Le pratiche che l’avvocato affida al praticante devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza. - Art. 7 – c) Per ogni semestre di pratica il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno 20 (venti) udienze avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell’Unione Europea, che si indicano 7 preferibilmente in 15 (quindici) civili e 5 (cinque) penali , con esclusione di quelle di mero rinvio e delle udienze in ogni caso che non involgono alcuna attività di studio della controversia e delle udienze che non comportano discussione di questioni giuridiche di alcun genere come, a titolo del tutto esemplificativo: - udienza penale cosiddetta “filtro”, o udienze nel corso delle quale il procedimento venga definito con remissione di querela, con oblazione,etc. b) Non possono essere annotate più di 2 (due) udienze al giorno. c) E’ preferibile che l’attività di udienza sia distribuita in modo omogeneo tra civile e penale nel corso del semestre di riferimento. d) La partecipazione del patrocinante alle udienze deve risultare dall’indicazione nominativa dello stesso nel verbale d’udienza. e) Per ciascuna udienza deve essere indicata la data, il numero di ruolo, il nome delle parti, l’attività giudiziaria, una succinta descrizione dell’attività svolta. - Art. 8 – a) La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrocinate dal dominus o da altri professionisti dello studio presso cui il praticante svolge la pratica professionale oppure quelle patrocinate dall’avvocato presso il quale il 8 praticante svolga la pratica integrativa ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento. b) Qualora l’avvocato e gli altri professionisti dello studio legale non trattino tutte le materie (civile, penale e amministrativo), il praticante potrà rivolgersi per la partecipazione alle udienze nelle materie non trattate nello studio ad altro avvocato la cui nomina deve essere preventivamente comunicata al Consiglio dell’Ordine e dallo stesso avvocato confermata. c) Nell’ipotesi prevista nel comma 2 e in via alternativa a quanto ivi previsto, il praticante potrà di volta in volta rivolgersi prima dell’inizio di un’udienza ad altro avvocato che consenta esplicitamente la partecipazione; in tal caso, l’avvocato dovrà limitare al numero di 3 i praticanti che partecipano all’udienza stessa. d) Il professionista con il quale il praticante ha svolto l’attività d’udienza garantisce la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e ne attesa la partecipazione mediante apposizione della sua firma leggibile a margine del libretto di pratica in corrispondenza dell’annotazione dell’udienza stessa. e) L’infedele attestazione del professionista in ordine alla informata partecipazione alle udienze del praticante costituisce illecito disciplinare sia per il professionista sia per il praticante. 9 - Art. 9 – a) Per ogni semestre di pratica, il praticante deve indicare nel libretto di pratica almeno 10 (dieci) atti giudiziali o stragiudiziali alla redazione dei quali egli ha collaborato e illustrare brevemente le questioni giuridiche trattate. Gli atti giudiziali e stragiudiziali, devono essere indicati specificatamente (ad esempio: atto di pagamento somma, risarcimento danno, contratto di lavoro etc...). b) Al Consiglio dell’Ordine, a sua discrezione e secondo i criteri che riterrà opportuni, è riservata la facoltà di richiedere ai praticanti di produrre copie, debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, degli atti che il praticante ha indicato nel libretto. c) Per ogni semestre di pratica il praticante deve indicare almeno 10 questioni giuridiche avendo cura di diversificazione della tipologia delle questioni e di esse deve essere esposto, seppur succintamente, il contenuto con il riferimento normativo. Qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziali deve essere indicato il Giudice e il numero di ruolo. d) L’avvocato con il quale il praticante ha collaborato per l’approfondimento delle questioni giuridiche, attesa la veridicità della collaborazione mediante apposizione della sua firma leggibile rispettivamente a margine del libretto di pratica e in calce alla relazione. 10 e) L’infedele attestazione della collaborazione da parte dell’avvocato costituisce illecito disciplinare sia per l’avvocato sia per il praticante. f) Il libretto deve contenere tutte le annotazioni di cui sopra, con l’attestazione del professionista presso il cui studio la pratica si è svolta in ordine alla loro veridicità. Le annotazioni devono riguardare esclusivamente il semestre di riferimento ed avere per oggetto esclusivamente le cause e le questioni trattare dallo studio presso il quale si è svolta la pratica. La presentazione del libretto presso la segreteria dell’ordine deve avvenire a scadenze semestrali entro 15 (quindici ) giorni dalla fine del relativo semestre. Il calcolo dei semestri va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell’art. 2963 c.c. a partire dalla data di prima iscrizione nel Registro dei Praticanti. g) Al termine del secondo semestre di pratica e al termine del terzo semestre di pratica, il Pratiante deve contestualmente al libretto, due presentare, relazioni scritte illustrative su una questione di diritto civile e penale, oppure due di diritto civile o una di diritto civile e una di diritto amministrativo. Il Consiglio dell’Ordine potrà effettuare colloqui, anche programmati, con i praticanti, da svolgersi al termine del 11 secondo semestre e al termine del terzo semestre di pratica al fine di verificare l’effettività della pratica svolta e comunque deve essere svolto almeno un colloquio e la redazione di due relazioni scritte, come previsto nel presente articolo, relativo al periodo di pratica svolto presso lo Studio Legale ed al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica forense. Il colloquio verterà sulle attività che il Praticante dichiara di aver svolto e sugli atti predisposti come risultano dal Libretto nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti e all’attività svolta. Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo il Praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio alla presenza di 3 Consiglieri dell’Ordine con segnalazione all’Avvocato presso il quale svolge la pratica. h) In caso di mancata, ovvero tardiva presentazione del libretto, così come in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. Lo stesso effetto conseguirà alla mancata, ovvero tardiva, presentazione della relazione al termine di entrambi gli anni di pratica. In caso di mancata approvazione della relazione annuale tempestivamente presentata, il praticante potrà presentare nuova relazione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione che gli verrà data. L’approvazione di tale 12 nuova relazione avrà effetti ex tunc. Il Consiglio, nei casi di comprovata impossibilità di provvedere a tali adempimenti, potrà concedere deroghe e proroghe speciali. i) La pratica può essere svolta parzialmente all’estero, frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all’estero, a patto che la stessa sia limitata a non più di un semestre escluso il primo , e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell’Ordine. A tal fine il praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell’avvocato presso il cui studio sarà accolto. Il Consiglio dell’Ordine, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete in cui la stesso dovrà essere svolta. Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell’attività svolta nello studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica all’estero, o, qualora non vengano rispettate le modalità indicate, non 13 convalidare il periodo precedentemente autorizzato. - Art. 10 – Il Consiglio dell’Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio, effettuate le prescritte verifiche, rilascia al termine dei 18 mesi il relativo certificato di compiuta pratica. a) I praticanti non abilitati al patrocinio dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere più richiesto trascorsi 6 anni dalla data originaria di iscrizione nel Registro rimarranno iscritti, salvo espressa richiesta di cancellazione, per tutto il tempo per cui poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo. In tal caso, l’unico onere è il versamento della quota di iscrizione. b) Alla scadenza del termine previsto per l’esercizio al patrocinio sostitutivo il Consiglio dell’Ordine provvede alla cancellazione d’Ufficio del soggetto dal Registro dei Praticanti. c) La delibera verrà notificata all’interessato. *** Titolo II. PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO - Art. 11 – a) Trascorsi un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, il praticante può presentare domanda per ottenere l’abilitazione al patrocinio sostituivo dinanzi all’Ufficio Giudiziali del Distretto di appartenenza . 14 b) L’abilitazione al patrocinio decorre dalla data della delibera di ammissione. c) Alla domanda per ottenere l’abilitazione al patrocinio, il praticante deve allegare una dichiarazione in cui, sotto la sua personale responsabilità, afferma di non trovarsi in alcuno di casi dei incompatibilità di cui all’art. 18 n. 247/2012. d) Il Praticante iscritto nelll’Elenco allegato al Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e che ha prestato l’impegno solenne, dinanzi al Consiglio dell’Ordine riunito in seduta pubblica, è abilitato a patrocinare nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica limitatamente agli affari civili e penali tassativamente previsti dall’art. 7 della L. 16.12.1999 n. 479. e) L’attività dei praticanti abilitati al patrocinio è limitata all’ambito del distretto di appartenenza. f) Il patrocinio può essere concesso al praticante iscritto nel Registro in qualsiasi momento ma la sua durata è compiuta dal primo giorno del secondo semestre di iscrizione nel Registro dei Praticanti; di talché la permanenza nell’Elenco non può superare i sei anni successivi al primo anno di pratica. g) L’inosservanza dei limiti di legge all’esecuzione del patrocinio comporta anche responsabilità disciplinare. 15 h) Il Praticante abilitato al patrocinio che abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica è soggetto all’obbligo della Formazione Continua secondo le disposizioni del relativo Regolamento del C.N.F. e ad acquisire i crediti formativi. - Art. 11 bis – a) La durata massima del patrocinio è di 6 anni che inizia a decorrere dal primo giorno del secondo trimestre, a prescindere da quando ne venga fatta richiesta e, spirato tale termine, il praticante abilitato verrà cancellato d’ufficio dall’Elenco e dal Registro. b) La delibera di cancellazione verrà notificata all’interessato. *** Titolo III. PRATICA ALL’ESTERO, CORSI POST – UNIVERSITARI, TIROCINI FORMATIVI PRESSO LE AUTORITA’ GIUDIZIARIE DELL’UNIONE EUROPEA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE. - Art. 12 – a) Per un periodo complessivo di non più di un semestre, escluso il primo , su motivata e documentata istanza scritta dall’interessato, il C.d.O. può autorizzare il praticante a svolgere la pratica presso un avvocato con studio in altro paese dell’Unione Europea. b) In tal caso, il professionista straniero dovrà attestare la frequenza dello studio e la partecipazione alle udienze, anche la pratica all’estero si svolge sotto la responsabilità 16 del dominus al quale, sottoscrivendolo, compete la conferma della veridicità del contenuto del libretto di pratica; in ogni caso, il praticante deve svolgere la pratica e documentare l’esercizio secondo le prescrizioni del regolamento di cui al D.P.R. 10.04.1990 n. 101 e del presente regolamento. c) Per un periodo complessivo di non più di 1 (uno) anno, su motivata e documentata istanza scritta del praticante, il C.d.O. può autorizzare la sostituzione della sola frequenza dello studio con la frequenza di uno dei corsi postuniversitari di cui agli artt. 1, comma 3, e 2 del D.P.R. 10.04.1990 n. 101. d) Per un periodo complessivo di non più di 6 (sei) mesi, su motivata e documentata istanza scritta dell’interessato, il Consiglio dell’Ordine può autorizzare il praticante a sostituire, in tutto o in parte, la partecipazione alle udienze e/o la frequenza dello studio così come disciplinate dal presente regolamento, con tirocini formativi presso Autorità giudiziarie dell’Unione Europea. e) In ogni caso, salva espressa deroga prevista nell’autorizzazione di volta in volta rilasciata dal Consiglio dell’Ordine, per ogni periodo di tirocinio, il praticante dovrà assistere ad un numero di udienze proporzionale a 20 (venti) e con le caratteristiche previste dal precedente art. 7, annotandole sul libretto di pratica e dovrà svolgere l’attività indicata nel presente regolamento, indicandola nel 17 libretto e redigendo quanto ivi previsto. f) Qualora il periodo di tirocinio autorizzato ai sensi del precedente comma abbia una durata inferiore ad un semestre, per il periodo che residua e in proporzione ad esso, il praticante dovrà svolgere la pratica e documentare l’esercizio secondo le prescrizioni del regolamento di cui al D.P.R. 10.04.1999 n.101 e del presente regolamento. - Art. 12 bis – a) Il Consiglio dell’Ordine . può autorizzare il praticante che ne faccia istanza a svolgere un periodo di tirocinio della durata di un’annualità presso gli Uffici giudiziari del Tribunale di Arezzo ai sensi della Convenzione tra l’ordine degli Avvocati di Arezzo e il Tribunale di Arezzo conclusa in data 03.06.2008. b) Il riconoscimento della validità del periodo di tirocinio ai fini dello svolgimento di diciotto mesi di pratica forense è subordinato alla dichiarazione del Magistrato affidatario che attesta l’effettiva frequentazione dell’Ufficio giudiziario. -Art. 13 – a) Il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D.Lgs. 398/1997 esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio legale per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 17, comma 114 L. n. 127/1997 in relazione 18 all’art. 16 D.lgs. n.398/1997. b) Il diploma o l’attestazione di avvenuta frequentazione per almeno una annualità della predetta scuola di specializzazione o di corso/scuola ritenuta equivalente dal Consiglio dell’Ordine esonera il praticante dalla partecipazione alla Scuola forense di cui all’art. 2 Lett. A). c) Nel presentare documentata istanza scritta di esonero ai sensi del comma 1, il praticante è tenuto a comunicare al Consiglio dell’Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero. d) Il praticante iscritto al Registro che, al termine della Scuola di Specializzazione, specializzazione è non tenuto ottiene ad il integrare diploma la di pratica, ritenendosi il periodo trascorso nel quale non abbia svolto la pratica forense come sostitutivo della sola frequenza dello studio per il periodo di un anno. *** Titolo IV. PROROGA DELLA PRATICA. - Art. 14 – a) La proroga della pratica può essere riconosciuta dal Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi rigorosamente documentati e, quando possibile, previamente comunicati: per grave malattia o infortunio invalidante, o maternità, per la durata da stabilire secondo le particolari 19 condizioni del caso; per gravi motivi di famiglia; per motivi di studio, per il periodo strettamente necessario. Per motivi di lavoro b) La proroga in tal modo riconosciuta non produce gli effetti di cui all’art. 4 R.D. 22.01.1934 n. 37. 1. E’ ammessa la proroga del periodo di pratica ma solo per un periodo non superiore a sei mesi, e previa comunicazione al C.d.O. che lo deve autorizzare in presenza di gravi motivi o in casi particolari. *** Titolo V. CORSO DI FORMAZIONE FORENSE - Art. 15 – a) Il Consiglio dell’Ordine, per tramite della Fondazione, organizza annualmente un corso di formazione alla professione di avvocato denominato “Corso di formazione Forense”. b) La proficua frequenza di un corso annuale della Scuola Forense costituisce integrazione della pratica forense ai sensi dell’art. 1, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 ed è obbligatoria ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica così come già disposto con delibera del C.d.O. del 12.01.2007. 20 c) Al termine dell’annualità di riferimento, sarà rilasciato al praticante un attestato di partecipazione alla Scuola Forense. d) Il rilascio dell’attestato di partecipazione alla Scuola Forense è subordinato alla proficua partecipazione ad un corso annuale per il 70% delle ore teoriche e delle ore pratiche programmate, con frequenza minima pari al 70% delle ore programmate per la materia di Deontologia Forense e Attività forensi. e) Nel periodo di frequenza obbligatoria della Scuola Forense, e dunque per i due semestri consecutivi di pratica interessati, il praticante dovrà assistere, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno 20 (venti) udienze avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell’Unione Europea, di cui si indicano preferibilmente 5 (cinque i) penali, 15 (quindici) civili. f) In parziale deroga all’art. 9, e fermo restando l’obbligo delle relazioni di cui al predetto articolo, nel periodo di frequenza obbligatoria della Scuola Forense, e dunque per i due semestri consecutivi di pratica interessati, l’attività potrà riguardare anche atti giudiziali o stragiudiziali redatti nel corso della Scuola Forense, nonché questioni giuridiche ivi esaminate. g) Tutti i praticanti hanno diritto di partecipare alla Scuola Forense. 21 *** POTERI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE E DOVERI DEONTOLOGICI - Art. 17 – a) In forza dell’art. 42 della Legge n. 247 del 31.12.2012, anche il praticante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare. - Art. 18 – a) Il dominus è impegnato nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all’osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall’art. 12 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, dall’art. 26 del Codice Deontologico Forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali integra illecito disciplinare. b) L’inosservanza da parte del praticante delle disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e del presente regolamento, la mancata comunicazione delle informazioni richieste o la non veridicità delle stesse, determinano la mancata convalida del semestre e dei semestri in relazione ai quali il C.d.O. accerti le violazioni, ed è fonte di responsabilità disciplinare, in virtù degli stessi doveri di correttezza e lealtà cui anche il praticante avvocato è tenuto a conformarsi. *** 22 SI RICORDA CHE : *** - Le scadenze dei semestri vanno calcolate prendendo come data iniziale quella d’iscrizione di ogni semestre. - Al termine di ogni semestre nel libretto dovranno risultare: le 20 udienze di cui all’art. 7 del Regolamento; 10 atti giudiziali o stragiudiziali di cui all’art. 9 del Regolamento; 10 questioni giuridiche di cui all’art. 9.3 del Regolamento. - Al termine di ogni semestre il libretto di pratica dovrà essere presentato al C.d.O. entro gg. 15 (quindici) dalla scadenza del semestre. - Al termine del secondo semestre e del terzo semestre, dovranno essere presentate anche due relazioni scritte di cui all’art. 9.7 del Regolamento. - Al termine del secondo semestre e del terzo semestre 23 avverrà un colloquio dinanzi a due componenti del C.d.O.. - La frequentazione della Scuola Forense, per almeno una annualità, costituisce integrazione obbligatoria della pratica forense. 24