Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
CONTRATTI COLLETTIVI
Articoli
Apprendistato nel commercio:
debutta la formazione aziendale
Enzo De Fusco Consulente del lavoro in Roma
La formazione può essere effettuata anche in
modo non «formale», vale a dire che l’azien­
da non ha la necessità di individuare locali idonei
in cui effettuare tale formazione ma essa potrà avve­
nire liberamente anche durante l’attività lavorativa,
senza il ricorso a finanziamenti pubblici
Accordo 23 settembre 2009
contrattuali e la registrazione nel libretto formati­
vo».
In altri termini, sono tre i profili che i contratti
collettivi o gli enti bilaterali definiscono affinché
sia possibile attuare la disposizione sopra citata:
1) nozione di formazione aziendale;
2) individuare i profili formativi di riferimento e
per ciascun profilo formativo, determinare la du­
rata e le modalità di erogazione della formazione;
3) stabilire le modalità di riconoscimento della
qualifica professionale ai fini contrattuali e la regi­
strazione nel libretto formativo.
N. 39 - 9 ottobre 2009
Con l’accordo siglato tra Confcommercio e Cgil,
Cisl e Uil è stata data piena attuazione ­ nel settore
commercio ­ alla possibilità prevista dall’articolo Formazione aziendale
49, comma 5­ter, Dlgs n. 276/2003 di poter nel Ccnl del commercio
svolgere l’obbligo di formazione dell’apprendista L’accordo del 23 settembre scorso per il settore
commercio interviene nel fornire la prima defini­
integralmente in azienda.
Come al solito, è il settore del commercio che svol­ zione di formazione esclusivamente aziendale: es­
sa si intende «quella formazione ge­
ge il ruolo di apripista anche se non
stita integralmente dal datore di lavo­
sempre in linea con la norma (si pensi
ro, anche fuori dai locali aziendali,
al rinnovo del 2004, quando introdus­ L’accordo
se la regolamentazione della formazio­ fornisce la prima
senza il ricorso a finanziamenti pub­
ne per l’apprendistato professionaliz­
blici».
definizione
zante pur non essendo legittimato a
Il datore di lavoro, dunque, si trova di
tale funzione rispetto al quadro norma­ di formazione
fronte alla possibilità, alternativa, di
esclusivamente
tivo pro­tempore vigente).
avviare un rapporto di apprendistato
aziendale
avvalendosi delle risorse pubbliche e
dell’offerta formativa pubblica; oppu­
Quadro generale di riferimento
Il citato comma 5­ter ­ introdotto dall’art. 23, Dl 25 re organizzare internamente o per il tramite del­
giugno 2008, n. 112, (G.U. 25 giugno 2008, n. l’associazione di categoria la formazione interna.
147, S.O. n. 152) con decorrenza dal 25 giugno Questa opportunità di scelta può essere esercitata
2008 ­ stabilisce che «in caso di formazione esclu­ sia per i nuovi apprendistati avviati dopo il 23
sivamente aziendale non opera quanto previsto dal settembre 2009 sia per quelli avviati prima.
comma 5. In questa ipotesi i profili formativi del­ A tale ultimo riguardo, il Ministero del lavoro con
l’apprendistato professionalizzante sono rimessi in­ l’interpello n. 2/2009 ha avuto modo di chiarire
tegralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati che «nel considerare dunque ammissibile la scelta
a livello nazionale, territoriale o aziendale da asso­ di modificare il piano formativo del contratto di
ciazioni dei datori e prestatori di lavoro comparati­ apprendistato professionalizzante sottoscritto ini­
vamente più rappresentative sul piano nazionale zialmente, applicando le nuove disposizioni previ­
ste dall’art. 49, comma 5­ter, Dlgs n. 276/2003,
ovvero agli enti bilaterali.
I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono va tuttavia raccomandata la massima attenzione
la nozione di formazione aziendale e determinano, nel valutare l’incidenza della formazione già effet­
per ciascun profilo formativo, la durata e le modali­ tuata dall’apprendista in ordine sia alla qualità che
tà di erogazione della formazione, le modalità di alla quantità di formazione che lo stesso andrà a
riconoscimento della qualifica professionale ai fini svolgere secondo i nuovi percorsi di cui al citato
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CONTRATTI COLLETTIVI
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SETTORE
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AREA
DI ATTIVITÀ
PROFILO
TIPO
QUALIFICHE
(elenco esemplificativo)
addetto
food
commesso di rosticceria,
macellaio specializzato
provetto, ...
addetto
non food
commesso di libreria,
addetto alla vendita
di autoveicoli, …
addetto
amministrativo
contabile, fatturista,
stenodattilografo, …
addetto
manutenzione/
assistenza
operaio specializzato,
addetto al collaudo, …
addetto
logistica/gestione
magazzino food
addetto al controllo
e verifica merci,
magazziniere, …
addetto
logistica/gestione
magazzino no food
operaio qualificato,
magazziniere, …
addetto
al servizio
vetrinista, propagandista
scientifico rilevatore
di mercato, …
front-office
e funzioni
ausiliarie
terziario
distribuzione
servizi
servizi
generali
promozione e
commercializzazione
N. 39 - 9 ottobre 2009
84
comma 5­ter. Si raccomanda, in particolare, una
valutazione che esuli da logiche di mero «calcolo
matematico» circa le ore di formazione già effet­
tuate ­ ancor più laddove la formazione esclusiva­
mente aziendale sia quantitativamente inferiore
alle 120 ore previste inizialmente ­ e garantisca
invece l’effettivo «apprendimento» del lavoratore
delle materie oggetto del Pfi».
Attività formativa
La definizione dei profili formativi sembra ricalca­
re, nel suo impianto generale, quanto già stabilito
nel precedente contratto collettivo di luglio 2004
e quanto già stabilito dal documento Isfol del 10
gennaio 2002 predisposto per il settore specifico.
La formazione si articola in contenuti trasversali
di base, nonché in contenuti professionalizzanti.
I contenuti professionalizzanti si articolano in
«settore», «area» e «profilo»: l’individuazione del
dettaglio di questa articolazione è rinviata ad un
successivo incontro tra le parti che avverrà proba­
bilmente nelle prossime settimane anche se nel
frattempo si applica quanto stabilito dall’Isfol nel
predetto documento (si veda il grafico sopraripor­
tato, tratto dal documento Isfol 10 gennaio 2002
relativo ai contenuti formativi a carattere profes­
sionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operati­
vo per gli apprendisti dei settori terziario distribu­
zione e servizi e turismo).
Il datore di lavoro, quindi, deve scegliere nell’arti­
colazione Isfol le competenze di profilo idonee al
percorso professionale dell’apprendista.
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CONTRATTI COLLETTIVI
Articoli
N. 39 - 9 ottobre 2009
In un’ottica di massima flessibilità, l’accordo sin­ butivi, l’assenza di una offerta formativa pubblica.
dacale prevede che per ottimizzare la realizzazio­ Il documento precisa che la formazione deve esse­
ne dell’attività formativa dell’apprendista il datore re compresa nell’orario normale di lavoro essendo
di lavoro può includere nel piano formativo indi­ essa parte integrante della causa del contratto di
viduale anche alcune competenze di profilo riferi­ lavoro.
te ad altri specifici profili formativi.
Inoltre, la formazione svolta presso più datori di
L’erogazione della formazione potrà essere organiz­ lavoro si cumula ai fini dell’assolvimento dell’ob­
zata avvalendosi di profili professionali che abbia­ bligo formativo.
no competenze «coerenti» per il percorso formati­
vo dell’apprendista. Non sono richiesti, tuttavia, Il referente «interno»
particolari titoli di studio del soggetto formatore.
e la certificazione della formazione
I formatori potranno essere figure interne o ester­ Nasce anche la figura di «referente interno» per
ne all’azienda, ovvero anche direttamente il dato­ l’apprendista che prende il posto del tutor che con­
re di lavoro.
tinua, tuttavia, a rimanere nei casi di apprendistato
La formazione può essere effettuata anche in mo­
con formazione curata dalla Regione (comma 5).
do non «formale»; vale a dire che l’azienda non
La nuova figura di «referente interno» può essere il
ha la necessità di individuare locali idonei in cui
titolare, un socio o un familiare coadiuvante, e deve
effettuare tale formazione ma essa potrà avvenire
possedere un inquadramento almeno pari al livello
liberamente anche durante l’attività lavorativa.
dell’apprendista; per rivestire il ruolo di referente
L’accordo, infatti, spiega che la formazione può
interno non è necessario partecipare a corsi esterni
essere svolta in piena libertà del datore di lavoro:
specifici come per la figura del tutor.
in aula, on the job, tramite formazione a distanza.
Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di Se il corso viene svolto con strutture esterne al­
far svolgere all’apprendista corsi esterni organiz­ l’azienda (accreditate o meno dalla Regione) è
zati da soggetti accreditati dalle Regioni ma anche necessario individuare il «referente» per l’appren­
da strutture non accreditate, purché tali corsi, per dista di tali strutture.
Va sottolineato che, rispetto alla figu­
contenuti e soggetti formatori, siano
ra del tutor, non è necessario che il
coerenti con il profilo dell’apprendi­
Oltre
al
datore,
referente interno partecipi a specifici
sta. Il concetto di «coerenza» delle
corsi di formazione per il ruolo.
i
formatori
competenze professionali dei soggetti
La certificazione della formazione,
potranno
essere
formatori richiesto dall’accordo sinda­
che sostituisce il libretto formativo in
cale non ha una specifica definizione; figure interne
attesa della sua istituzione, è prevista
tuttavia, si ritiene che esso debba es­ o esterne
solo al termine del rapporto di ap­
sere interpretato in modo elastico e all’azienda
prendistato.
senza una esasperazione dell’interpre­
Anche se in chiave ispettiva è oppor­
tazione letterale del termine.
tuno che le parti periodicamente annotino la for­
mazione effettuata. Non sono previste formalità
La durata della formazione
L’accordo prevede una specifica tabella che rego­ specifiche per tale certificazione e quindi deve
lamenta la durata della formazione nel percorso ritenersi idoneo ogni mezzo volto a dimostrare
che sia stata effettuata la formazione prevista dal
di apprendistato (si veda la tabella a pag. 88).
La principale novità è che l’accordo, nel rispetto contratto collettivo (ad esempio, un registro senza
della legge, fissa in alcuni casi un impegno forma­ alcuna vidimazione con l’elenco delle ore effettua­
tivo anche inferiore a 120 ore. D’altronde, il vin­ te, il soggetto formatore, le materie oggetto di
colo delle 120 ore è fissato solo nel caso di forma­ formazione e la firma dell’apprendista).
zione gestita dalle Regioni e finanziata con i fondi
Comunicazioni al centro per l’impiego
pubblici.
Come chiarito dal Ministero del lavoro con la Deve ritenersi che nell’ipotesi in cui il datore di
circolare n. 27/2008 il datore di lavoro se opta lavoro si avvalga delle disposizioni contenute nel
per l’avvio di un apprendistato con formazione comma 5­ter in esame per il settore del commer­
esclusivamente aziendale (comma 5­ter) è obbli­ cio non sia più obbligatoria la compilazione dei
gato ad impartire a sue spese e su sua iniziativa dati aggiuntivi riferiti al rapporto di apprendistato
organizzativa tutta la formazione richiesta dai prevista dai modelli di comunicazione di assunzio­
contratti collettivi, non essendo rilevante, ai fini ne al centro per l’impiego (Min. lav., nota n. 6011
della legittimità della fruizione dei benefici contri­ del 17 settembre 2008).
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CONTRATTI COLLETTIVI
Accordi
Premessa
metodologica
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La presente premessa, che
costituisce parte integrante della presente appendice, de­
finisce le modalità con cui nell’ambito del singolo piano
formativo individuale potranno essere individuate le spe­
cifiche competenze a carattere professionalizzante.
Nella definizione di ciascun piano formativo dovranno
essere individuate quelle specifiche competenze chiave
di settore, di area e di profilo (fra quelle individuate
nelle declaratorie di seguito indicate) che effettivamente
corrispondano sia alla qualifica professionale che l’ap­
prendista dovrà conseguire, sia alla struttura organizza­
tiva che connota l’azienda.
Al fine di ottimizzare la realizzazione della finalità forma­
tiva dell’apprendista, l’azienda potrà anche includere nel­
la predisposizione del piano formativo «competenze di
profilo» mutuate da altri specifici profili formativi, qualo­
ra ritenute necessarie e coerenti con le mansioni che
verranno effettivamente svolte dall’apprendista qualifica­
to, ovvero escludere competenze di area, di settore o di
profilo non coerenti con le reali competenze che dovran­
no essere acquisite dall’apprendista medesimo.
Si precisa, inoltre, che i profili individuati nella presente
appendice non esauriscono il vasto insieme delle profes­
sionalità presenti nel Ccnl Terziario e che, pertanto, i
contenuti formativi a carattere professionalizzante ed a
carattere trasversale e di base potranno essere applicati
anche ad altre qualifiche afferenti al profilo non espres­
samente comprese nella predetta elencazione.
Si sottolinea, infine, che il presente documento è stato
elaborato solo a fini formativi e, pertanto, la delimitazio­
ne delle aree di attività, l’individuazione dei profili tipo,
i raggruppamenti delle qualifiche e la declinazione delle
relative competenze non producono alcun effetto sui
contratti individuali e collettivi di lavoro.
Attività formativa
N. 39 - 9 ottobre 2009
86
Intesa in materia
di formazione esclu­
sivamente aziendale
nell’apprendistato professionalizzante
Accordo 23 settembre 2009
I contenuti formativi si distinguono in:
1) formazione trasversale, di base omogenea per tutti gli
apprendisti, è articolata in cinque aree di contenuti:
­ accoglienza, valutazione del livello di ingresso e defini­
zione del patto formativo;
­ competenze relazionali;
­ disciplina del rapporto di lavoro;
­ organizzazione ed economia;
­ sicurezza sul lavoro.
2) formazione professionalizzante i cui contenuti si suddi­
vidono in tre aree: di settore, di area, di profilo, persegue,
a titolo esemplificativo, i seguenti obiettivi formativi:
­ la conoscenza dei prodotti, dei servizi e del contesto
aziendale;
­ la conoscenza delle basi tecniche e scientifiche della
professionalità;
­ conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di
lavoro;
­ conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnolo­
gie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di la­
voro, ecc.);
­ la conoscenza e l’utilizzo delle misure di sicurezza
individuali e di tutela ambientale specifiche del settore;
­ la conoscenza delle innovazioni di prodotto, di proces­
so e di contesto.
La Commissione Paritetica istituita ai sensi della dichia­
razione a verbale n. 1 in calce all’articolo 60 Ccnl
Terziario del 18 luglio 2008, dopo un approfondito
esame delle disposizioni di legge vigenti in materia di
apprendistato, delle norme contenute nel precedente e
nell’attuale Ccnl Terziario e degli orientamenti ministe­
riali e giurisprudenziali in materia, alla luce di quanto
previsto dall’art. 23, comma 2, Dl n. 112/2008, conver­
tito nella legge n. 133/2008 che ne demanda l’attua­
zione in via esclusiva alla contrattazione collettiva ovve­
ro agli enti bilaterali, ha raggiunto la presente intesa
applicativa della norma succitata. Fermo restando quan­
to previsto dal Ccnl Terziario e dalla presente intesa, le
Parti concordano che eventuali deroghe a livello territo­
riale e/o aziendale potranno riguardare esclusivamente
l’inserimento di profili formativi specifici non ricompresi
dal presente accordo.
Premessa
In attuazione di quanto disposto in materia di apprendi­
stato professionalizzante dall’art. 49, comma 5­ter, Dlgs
n. 276/2003, così come modificato dal Dl n. 112/
2008, convertito nella legge n. 133/2008, anche in
questo caso attraverso l’integrale applicazione della pro­
cedura presso gli Enti Bilaterali prevista ai sensi dell’art.
47 del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario,
della distribuzione e dei servizi, le parti di seguito indi­
viduano la definizione di formazione esclusivamente
aziendale ed i criteri per il ricorso alla formazione esclu­
sivamente aziendale nell’ambito del contratto di ap­
prendistato professionalizzante.
Di conseguenza le presenti disposizioni, ove integral­
mente applicate, sono sostitutive di quanto previsto dal
comma 5 dell’articolo 49, Dlgs n. 276/2003, così co­
me modificato dal Dl n. 112/2008, convertito nella
legge n. 133/2008.
1. Formazione esclusivamente aziendale
Per formazione esclusivamente aziendale si intende
quella formazione gestita integralmente dall’azienda, al­
l’interno e/o all’esterno della stessa, senza ricorso a
finanziamenti pubblici, corrisposti a tale titolo, salvo
specifiche disposizioni normative in tal senso.
L’erogazione della formazione, sia trasversale di base
che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità
coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere
svolta in modo da permettere l’efficacia dell’intervento
formativo medesimo.
A tal fine l’azienda per erogare la formazione si avvarrà
di soggetti, interni od esterni, in possesso di adeguate
competenze professionali, coerenti con i contenuti del­
l’attività formativa e di modalità idonee allo svolgimen­
to dell’attività stessa.
L’azienda potrà altresì avvalersi per l’erogazione della
formazione, professionalizzante o trasversale di base, di
strutture esterne accreditate per la formazione conti­
nua, secondo la normativa regionale vigente, presso la
Regione in cui si svolge l’attività formativa.
CONTRATTI COLLETTIVI
Accordi
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2. Attività formativa: durata e contenuti
Il percorso formativo dell’apprendista é definito in rela­
zione alla qualifica professionale e al livello d’inquadra­
mento previsto dal Ccnl Terziario che l’apprendista do­
vrà raggiungere (vedi tab. A), entro i limiti di durata
massima che può avere il contratto di apprendistato
fissati dal Ccnl Terziario all’art. 55.
In tal senso, i requisiti minimi di tale formazione in
termini quantitativi e di suddivisione tra formazione
trasversale di base e formazione professionalizzante so­
no quelli indicati nell’all. 1 Tabella A che costituisce
parte integrante della presente intesa
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro,
così come quelle svolte presso strutture di formazione
accreditate, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli
obblighi formativi.
Al fine di garantire un’idonea formazione teorico­prati­
ca dell’apprendista, vengono indicate nella tabella A le
ore di formazione minime che dovranno essere erogate
nel corso della prima annualità, ferma restando la possi­
bilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa
prevista per le annualità successive. Le ore di formazio­
ne trasversale di base e quelle professionalizzanti sono
comprese nell’orario normale di lavoro.
Per la formazione degli apprendisti le parti si impe­
gnano a definire entro il 30.9.2009 i nuovi contenuti
formativi, relativi a ciascun profilo professionale ed
articolati in attività formative a carattere trasversale di
base e contenuti a carattere professionalizzante, che
aggiorneranno ed integreranno quelli concordati con
l’Isfol nell’intesa del 10 gennaio 2002. Sino alla defi­
nizione di essi continuano a trovare applicazione i
contenuti formativi previsti dell’intesa Isfol del 10
gennaio 2002.
Con riferimento alla formazione trasversale di base, le
Parti, rilevata l’esigenza di svolgere tale attività formati­
va prevalentemente nel primo biennio e verificata
l’identità di tematiche per tutti i profili professionali, ne
individuano la durata indicata nella tabella B.
La registrazione della formazione erogata, in assenza
del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire an­
che attraverso supporti informatici e fogli firma.
3. Modalità di erogazione della formazione
e referente per l’apprendistato
4. Riconoscimento della qualifica professio­
nale e registrazione nel libretto formativo
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di
lavoro certificherà l’avvenuta formazione e darà notizia
all’interessato, nei tempi definiti dall’art. 50, ultimo
comma, Ccnl Terziario del 18 luglio 2008, dell’eventua­
le acquisizione della qualifica professionale.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro
5 giorni al competente Centro per l’impiego di cui al
Dlgs n. 469/1997 ed all’ente bilaterale i nominativi
degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al
competente Centro per l’impiego i nominativi degli ap­
prendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il
rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla
cessazione stessa.
In assenza del libretto formativo del cittadino, la predet­
ta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai
fini dell’attestazione sul percorso formativo.
Dichiarazione a verbale
A seguito di quanto pattuito nella presente intesa, le
Parti, stante la specificità della modalità attuativa del­
l’apprendistato attraverso la formazione esclusivamente
aziendale, e limitatamente ad essa sola, si danno atto
che le presenti disposizioni sostituiscono quanto previ­
sto dai seguenti articoli del Ccnl:
­ art. 55, ultimo comma;
­ art. 57;
­ art. 58, salvo quanto previsto dal comma 5 del prece­
dente punto 2;
­ art. 59
Rimangono altresì ferme e vengono espressamente ri­
chiamate anche con riferimento alla presente intesa in
tema di formazione esclusivamente aziendale tutte le
ulteriori disposizioni previste dalla Sezione IV, Titolo I,
Capo II (Apprendistato) del Ccnl 18 luglio 2008.
Le ore di formazione indicate sono correlate alle durate
previste dall’art. 55 Ccnl Terziario; in caso di diversa
durata, le ore complessive di formazione saranno ripro­
porzionate alla durata del contratto stesso.
N. 39 - 9 ottobre 2009
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, lett. d), Ccnl
Terziario e di quanto previsto nel precedente punto 2
«Attività formativa: durata e contenuti» in relazione
all’orario di svolgimento dell’attività formativa ed in
materia di registrazione della formazione erogata, la
formazione sia a carattere trasversale di base che a
carattere professionalizzante può essere svolta in aula,
on the job, nonché tramite lo strumento della formazio­
ne a distanza (Fad) e strumenti di e­learning ed in tal
caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta
in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaf­
fiancamento o video­comunicazione da remoto.
Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente
all’interno dell’azienda, fermo restando quanto previsto
dall’art. 47 del vigente Ccnl Terziario, come richiamato
nella Premessa della presente intesa, l’azienda dovrà
essere in condizione di erogare formazione ed avere
risorse umane idonee a trasferire conoscenze e compe­
tenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo
svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano
formativo. In relazione a ciò, risulta determinante la
presenza di un referente per l’apprendistato, interno od
esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’atti­
vità formativa ed avrà il compito di seguire l’attuazione
del programma formativo, nel rispetto dei parametri
previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute
nel presente accordo.
Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal
titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un
familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la fun­
zione aziendale individuata dall’impresa nel piano for­
mativo e che dovrà possedere un livello di inquadra­
mento pari o superiore a quello che l’apprendista conse­
guirà alla fine del periodo di apprendistato e competen­
ze adeguate.
In caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione del­
la formazione, di una struttura esterna, quest’ultima
dovrà mettere a disposizione un referente per l’appren­
distato provvisto di adeguate competenze.
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CONTRATTI COLLETTIVI
Accordi
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Tabella A
Profili professionali
Ore formazione Ore formazione
minima
trasversale
primo anno
complessiva
Ore complessive
di formazione
Approfondite conoscenze tecnico-scienti480
fiche e capacità di divulgazione delle pro- (per gli apprendisti in possesso
prie competenze (inquadramento finale al
di diploma di istruzione
2° livello)
Superiore di 2° grado o di laurea
universitaria 400 ore)
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (in400
quadramento finale al 3° livello)
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadra360
mento finale al 4° livello)
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale
280
al 5° livello)
Semplici conoscenze pratiche (inquadra240
mento finale al 6° livello)
120
80
100
80
90
80
80
60
120
60
Tabella B - Ripartizione della formazione trasversale per annualità
Profili professionali
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello)
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello)
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 4° livello)
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello)
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello)
1° annualità
2° annualità 3° annualità
40
28
12
40
28
12
40
28
12
30
20
10
30
30
0
LAVORO
N. 39 - 9 ottobre 2009
SCUOLA PERMANENTE DI ALTA FORMAZIONE PER CONSULENTI DEL LAVORO
GLI APPUNTAMENTI CON GLI ESPERTI DE IL SOLE 24 ORE PER I PROFESSIONISTI
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