Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE CONTRATTI COLLETTIVI Articoli Apprendistato nel commercio: debutta la formazione aziendale Enzo De Fusco Consulente del lavoro in Roma La formazione può essere effettuata anche in modo non «formale», vale a dire che l’azien da non ha la necessità di individuare locali idonei in cui effettuare tale formazione ma essa potrà avve nire liberamente anche durante l’attività lavorativa, senza il ricorso a finanziamenti pubblici Accordo 23 settembre 2009 contrattuali e la registrazione nel libretto formati vo». In altri termini, sono tre i profili che i contratti collettivi o gli enti bilaterali definiscono affinché sia possibile attuare la disposizione sopra citata: 1) nozione di formazione aziendale; 2) individuare i profili formativi di riferimento e per ciascun profilo formativo, determinare la du rata e le modalità di erogazione della formazione; 3) stabilire le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la regi strazione nel libretto formativo. N. 39 - 9 ottobre 2009 Con l’accordo siglato tra Confcommercio e Cgil, Cisl e Uil è stata data piena attuazione nel settore commercio alla possibilità prevista dall’articolo Formazione aziendale 49, comma 5ter, Dlgs n. 276/2003 di poter nel Ccnl del commercio svolgere l’obbligo di formazione dell’apprendista L’accordo del 23 settembre scorso per il settore commercio interviene nel fornire la prima defini integralmente in azienda. Come al solito, è il settore del commercio che svol zione di formazione esclusivamente aziendale: es sa si intende «quella formazione ge ge il ruolo di apripista anche se non stita integralmente dal datore di lavo sempre in linea con la norma (si pensi ro, anche fuori dai locali aziendali, al rinnovo del 2004, quando introdus L’accordo se la regolamentazione della formazio fornisce la prima senza il ricorso a finanziamenti pub ne per l’apprendistato professionaliz blici». definizione zante pur non essendo legittimato a Il datore di lavoro, dunque, si trova di tale funzione rispetto al quadro norma di formazione fronte alla possibilità, alternativa, di esclusivamente tivo protempore vigente). avviare un rapporto di apprendistato aziendale avvalendosi delle risorse pubbliche e dell’offerta formativa pubblica; oppu Quadro generale di riferimento Il citato comma 5ter introdotto dall’art. 23, Dl 25 re organizzare internamente o per il tramite del giugno 2008, n. 112, (G.U. 25 giugno 2008, n. l’associazione di categoria la formazione interna. 147, S.O. n. 152) con decorrenza dal 25 giugno Questa opportunità di scelta può essere esercitata 2008 stabilisce che «in caso di formazione esclu sia per i nuovi apprendistati avviati dopo il 23 sivamente aziendale non opera quanto previsto dal settembre 2009 sia per quelli avviati prima. comma 5. In questa ipotesi i profili formativi del A tale ultimo riguardo, il Ministero del lavoro con l’apprendistato professionalizzante sono rimessi in l’interpello n. 2/2009 ha avuto modo di chiarire tegralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati che «nel considerare dunque ammissibile la scelta a livello nazionale, territoriale o aziendale da asso di modificare il piano formativo del contratto di ciazioni dei datori e prestatori di lavoro comparati apprendistato professionalizzante sottoscritto ini vamente più rappresentative sul piano nazionale zialmente, applicando le nuove disposizioni previ ste dall’art. 49, comma 5ter, Dlgs n. 276/2003, ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono va tuttavia raccomandata la massima attenzione la nozione di formazione aziendale e determinano, nel valutare l’incidenza della formazione già effet per ciascun profilo formativo, la durata e le modali tuata dall’apprendista in ordine sia alla qualità che tà di erogazione della formazione, le modalità di alla quantità di formazione che lo stesso andrà a riconoscimento della qualifica professionale ai fini svolgere secondo i nuovi percorsi di cui al citato 83 CONTRATTI COLLETTIVI Articoli SETTORE Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE AREA DI ATTIVITÀ PROFILO TIPO QUALIFICHE (elenco esemplificativo) addetto food commesso di rosticceria, macellaio specializzato provetto, ... addetto non food commesso di libreria, addetto alla vendita di autoveicoli, … addetto amministrativo contabile, fatturista, stenodattilografo, … addetto manutenzione/ assistenza operaio specializzato, addetto al collaudo, … addetto logistica/gestione magazzino food addetto al controllo e verifica merci, magazziniere, … addetto logistica/gestione magazzino no food operaio qualificato, magazziniere, … addetto al servizio vetrinista, propagandista scientifico rilevatore di mercato, … front-office e funzioni ausiliarie terziario distribuzione servizi servizi generali promozione e commercializzazione N. 39 - 9 ottobre 2009 84 comma 5ter. Si raccomanda, in particolare, una valutazione che esuli da logiche di mero «calcolo matematico» circa le ore di formazione già effet tuate ancor più laddove la formazione esclusiva mente aziendale sia quantitativamente inferiore alle 120 ore previste inizialmente e garantisca invece l’effettivo «apprendimento» del lavoratore delle materie oggetto del Pfi». Attività formativa La definizione dei profili formativi sembra ricalca re, nel suo impianto generale, quanto già stabilito nel precedente contratto collettivo di luglio 2004 e quanto già stabilito dal documento Isfol del 10 gennaio 2002 predisposto per il settore specifico. La formazione si articola in contenuti trasversali di base, nonché in contenuti professionalizzanti. I contenuti professionalizzanti si articolano in «settore», «area» e «profilo»: l’individuazione del dettaglio di questa articolazione è rinviata ad un successivo incontro tra le parti che avverrà proba bilmente nelle prossime settimane anche se nel frattempo si applica quanto stabilito dall’Isfol nel predetto documento (si veda il grafico sopraripor tato, tratto dal documento Isfol 10 gennaio 2002 relativo ai contenuti formativi a carattere profes sionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operati vo per gli apprendisti dei settori terziario distribu zione e servizi e turismo). Il datore di lavoro, quindi, deve scegliere nell’arti colazione Isfol le competenze di profilo idonee al percorso professionale dell’apprendista. Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE CONTRATTI COLLETTIVI Articoli N. 39 - 9 ottobre 2009 In un’ottica di massima flessibilità, l’accordo sin butivi, l’assenza di una offerta formativa pubblica. dacale prevede che per ottimizzare la realizzazio Il documento precisa che la formazione deve esse ne dell’attività formativa dell’apprendista il datore re compresa nell’orario normale di lavoro essendo di lavoro può includere nel piano formativo indi essa parte integrante della causa del contratto di viduale anche alcune competenze di profilo riferi lavoro. te ad altri specifici profili formativi. Inoltre, la formazione svolta presso più datori di L’erogazione della formazione potrà essere organiz lavoro si cumula ai fini dell’assolvimento dell’ob zata avvalendosi di profili professionali che abbia bligo formativo. no competenze «coerenti» per il percorso formati vo dell’apprendista. Non sono richiesti, tuttavia, Il referente «interno» particolari titoli di studio del soggetto formatore. e la certificazione della formazione I formatori potranno essere figure interne o ester Nasce anche la figura di «referente interno» per ne all’azienda, ovvero anche direttamente il dato l’apprendista che prende il posto del tutor che con re di lavoro. tinua, tuttavia, a rimanere nei casi di apprendistato La formazione può essere effettuata anche in mo con formazione curata dalla Regione (comma 5). do non «formale»; vale a dire che l’azienda non La nuova figura di «referente interno» può essere il ha la necessità di individuare locali idonei in cui titolare, un socio o un familiare coadiuvante, e deve effettuare tale formazione ma essa potrà avvenire possedere un inquadramento almeno pari al livello liberamente anche durante l’attività lavorativa. dell’apprendista; per rivestire il ruolo di referente L’accordo, infatti, spiega che la formazione può interno non è necessario partecipare a corsi esterni essere svolta in piena libertà del datore di lavoro: specifici come per la figura del tutor. in aula, on the job, tramite formazione a distanza. Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di Se il corso viene svolto con strutture esterne al far svolgere all’apprendista corsi esterni organiz l’azienda (accreditate o meno dalla Regione) è zati da soggetti accreditati dalle Regioni ma anche necessario individuare il «referente» per l’appren da strutture non accreditate, purché tali corsi, per dista di tali strutture. Va sottolineato che, rispetto alla figu contenuti e soggetti formatori, siano ra del tutor, non è necessario che il coerenti con il profilo dell’apprendi Oltre al datore, referente interno partecipi a specifici sta. Il concetto di «coerenza» delle corsi di formazione per il ruolo. i formatori competenze professionali dei soggetti La certificazione della formazione, potranno essere formatori richiesto dall’accordo sinda che sostituisce il libretto formativo in cale non ha una specifica definizione; figure interne attesa della sua istituzione, è prevista tuttavia, si ritiene che esso debba es o esterne solo al termine del rapporto di ap sere interpretato in modo elastico e all’azienda prendistato. senza una esasperazione dell’interpre Anche se in chiave ispettiva è oppor tazione letterale del termine. tuno che le parti periodicamente annotino la for mazione effettuata. Non sono previste formalità La durata della formazione L’accordo prevede una specifica tabella che rego specifiche per tale certificazione e quindi deve lamenta la durata della formazione nel percorso ritenersi idoneo ogni mezzo volto a dimostrare che sia stata effettuata la formazione prevista dal di apprendistato (si veda la tabella a pag. 88). La principale novità è che l’accordo, nel rispetto contratto collettivo (ad esempio, un registro senza della legge, fissa in alcuni casi un impegno forma alcuna vidimazione con l’elenco delle ore effettua tivo anche inferiore a 120 ore. D’altronde, il vin te, il soggetto formatore, le materie oggetto di colo delle 120 ore è fissato solo nel caso di forma formazione e la firma dell’apprendista). zione gestita dalle Regioni e finanziata con i fondi Comunicazioni al centro per l’impiego pubblici. Come chiarito dal Ministero del lavoro con la Deve ritenersi che nell’ipotesi in cui il datore di circolare n. 27/2008 il datore di lavoro se opta lavoro si avvalga delle disposizioni contenute nel per l’avvio di un apprendistato con formazione comma 5ter in esame per il settore del commer esclusivamente aziendale (comma 5ter) è obbli cio non sia più obbligatoria la compilazione dei gato ad impartire a sue spese e su sua iniziativa dati aggiuntivi riferiti al rapporto di apprendistato organizzativa tutta la formazione richiesta dai prevista dai modelli di comunicazione di assunzio contratti collettivi, non essendo rilevante, ai fini ne al centro per l’impiego (Min. lav., nota n. 6011 della legittimità della fruizione dei benefici contri del 17 settembre 2008). 85 CONTRATTI COLLETTIVI Accordi Premessa metodologica Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE La presente premessa, che costituisce parte integrante della presente appendice, de finisce le modalità con cui nell’ambito del singolo piano formativo individuale potranno essere individuate le spe cifiche competenze a carattere professionalizzante. Nella definizione di ciascun piano formativo dovranno essere individuate quelle specifiche competenze chiave di settore, di area e di profilo (fra quelle individuate nelle declaratorie di seguito indicate) che effettivamente corrispondano sia alla qualifica professionale che l’ap prendista dovrà conseguire, sia alla struttura organizza tiva che connota l’azienda. Al fine di ottimizzare la realizzazione della finalità forma tiva dell’apprendista, l’azienda potrà anche includere nel la predisposizione del piano formativo «competenze di profilo» mutuate da altri specifici profili formativi, qualo ra ritenute necessarie e coerenti con le mansioni che verranno effettivamente svolte dall’apprendista qualifica to, ovvero escludere competenze di area, di settore o di profilo non coerenti con le reali competenze che dovran no essere acquisite dall’apprendista medesimo. Si precisa, inoltre, che i profili individuati nella presente appendice non esauriscono il vasto insieme delle profes sionalità presenti nel Ccnl Terziario e che, pertanto, i contenuti formativi a carattere professionalizzante ed a carattere trasversale e di base potranno essere applicati anche ad altre qualifiche afferenti al profilo non espres samente comprese nella predetta elencazione. Si sottolinea, infine, che il presente documento è stato elaborato solo a fini formativi e, pertanto, la delimitazio ne delle aree di attività, l’individuazione dei profili tipo, i raggruppamenti delle qualifiche e la declinazione delle relative competenze non producono alcun effetto sui contratti individuali e collettivi di lavoro. Attività formativa N. 39 - 9 ottobre 2009 86 Intesa in materia di formazione esclu sivamente aziendale nell’apprendistato professionalizzante Accordo 23 settembre 2009 I contenuti formativi si distinguono in: 1) formazione trasversale, di base omogenea per tutti gli apprendisti, è articolata in cinque aree di contenuti: accoglienza, valutazione del livello di ingresso e defini zione del patto formativo; competenze relazionali; disciplina del rapporto di lavoro; organizzazione ed economia; sicurezza sul lavoro. 2) formazione professionalizzante i cui contenuti si suddi vidono in tre aree: di settore, di area, di profilo, persegue, a titolo esemplificativo, i seguenti obiettivi formativi: la conoscenza dei prodotti, dei servizi e del contesto aziendale; la conoscenza delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro; conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnolo gie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di la voro, ecc.); la conoscenza e l’utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del settore; la conoscenza delle innovazioni di prodotto, di proces so e di contesto. La Commissione Paritetica istituita ai sensi della dichia razione a verbale n. 1 in calce all’articolo 60 Ccnl Terziario del 18 luglio 2008, dopo un approfondito esame delle disposizioni di legge vigenti in materia di apprendistato, delle norme contenute nel precedente e nell’attuale Ccnl Terziario e degli orientamenti ministe riali e giurisprudenziali in materia, alla luce di quanto previsto dall’art. 23, comma 2, Dl n. 112/2008, conver tito nella legge n. 133/2008 che ne demanda l’attua zione in via esclusiva alla contrattazione collettiva ovve ro agli enti bilaterali, ha raggiunto la presente intesa applicativa della norma succitata. Fermo restando quan to previsto dal Ccnl Terziario e dalla presente intesa, le Parti concordano che eventuali deroghe a livello territo riale e/o aziendale potranno riguardare esclusivamente l’inserimento di profili formativi specifici non ricompresi dal presente accordo. Premessa In attuazione di quanto disposto in materia di apprendi stato professionalizzante dall’art. 49, comma 5ter, Dlgs n. 276/2003, così come modificato dal Dl n. 112/ 2008, convertito nella legge n. 133/2008, anche in questo caso attraverso l’integrale applicazione della pro cedura presso gli Enti Bilaterali prevista ai sensi dell’art. 47 del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, le parti di seguito indi viduano la definizione di formazione esclusivamente aziendale ed i criteri per il ricorso alla formazione esclu sivamente aziendale nell’ambito del contratto di ap prendistato professionalizzante. Di conseguenza le presenti disposizioni, ove integral mente applicate, sono sostitutive di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 49, Dlgs n. 276/2003, così co me modificato dal Dl n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008. 1. Formazione esclusivamente aziendale Per formazione esclusivamente aziendale si intende quella formazione gestita integralmente dall’azienda, al l’interno e/o all’esterno della stessa, senza ricorso a finanziamenti pubblici, corrisposti a tale titolo, salvo specifiche disposizioni normative in tal senso. L’erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l’efficacia dell’intervento formativo medesimo. A tal fine l’azienda per erogare la formazione si avvarrà di soggetti, interni od esterni, in possesso di adeguate competenze professionali, coerenti con i contenuti del l’attività formativa e di modalità idonee allo svolgimen to dell’attività stessa. L’azienda potrà altresì avvalersi per l’erogazione della formazione, professionalizzante o trasversale di base, di strutture esterne accreditate per la formazione conti nua, secondo la normativa regionale vigente, presso la Regione in cui si svolge l’attività formativa. CONTRATTI COLLETTIVI Accordi Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE 2. Attività formativa: durata e contenuti Il percorso formativo dell’apprendista é definito in rela zione alla qualifica professionale e al livello d’inquadra mento previsto dal Ccnl Terziario che l’apprendista do vrà raggiungere (vedi tab. A), entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dal Ccnl Terziario all’art. 55. In tal senso, i requisiti minimi di tale formazione in termini quantitativi e di suddivisione tra formazione trasversale di base e formazione professionalizzante so no quelli indicati nell’all. 1 Tabella A che costituisce parte integrante della presente intesa Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi. Al fine di garantire un’idonea formazione teoricoprati ca dell’apprendista, vengono indicate nella tabella A le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possi bilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive. Le ore di formazio ne trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell’orario normale di lavoro. Per la formazione degli apprendisti le parti si impe gnano a definire entro il 30.9.2009 i nuovi contenuti formativi, relativi a ciascun profilo professionale ed articolati in attività formative a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante, che aggiorneranno ed integreranno quelli concordati con l’Isfol nell’intesa del 10 gennaio 2002. Sino alla defi nizione di essi continuano a trovare applicazione i contenuti formativi previsti dell’intesa Isfol del 10 gennaio 2002. Con riferimento alla formazione trasversale di base, le Parti, rilevata l’esigenza di svolgere tale attività formati va prevalentemente nel primo biennio e verificata l’identità di tematiche per tutti i profili professionali, ne individuano la durata indicata nella tabella B. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire an che attraverso supporti informatici e fogli firma. 3. Modalità di erogazione della formazione e referente per l’apprendistato 4. Riconoscimento della qualifica professio nale e registrazione nel libretto formativo Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro certificherà l’avvenuta formazione e darà notizia all’interessato, nei tempi definiti dall’art. 50, ultimo comma, Ccnl Terziario del 18 luglio 2008, dell’eventua le acquisizione della qualifica professionale. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l’impiego di cui al Dlgs n. 469/1997 ed all’ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli ap prendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predet ta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo. Dichiarazione a verbale A seguito di quanto pattuito nella presente intesa, le Parti, stante la specificità della modalità attuativa del l’apprendistato attraverso la formazione esclusivamente aziendale, e limitatamente ad essa sola, si danno atto che le presenti disposizioni sostituiscono quanto previ sto dai seguenti articoli del Ccnl: art. 55, ultimo comma; art. 57; art. 58, salvo quanto previsto dal comma 5 del prece dente punto 2; art. 59 Rimangono altresì ferme e vengono espressamente ri chiamate anche con riferimento alla presente intesa in tema di formazione esclusivamente aziendale tutte le ulteriori disposizioni previste dalla Sezione IV, Titolo I, Capo II (Apprendistato) del Ccnl 18 luglio 2008. Le ore di formazione indicate sono correlate alle durate previste dall’art. 55 Ccnl Terziario; in caso di diversa durata, le ore complessive di formazione saranno ripro porzionate alla durata del contratto stesso. N. 39 - 9 ottobre 2009 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, lett. d), Ccnl Terziario e di quanto previsto nel precedente punto 2 «Attività formativa: durata e contenuti» in relazione all’orario di svolgimento dell’attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione sia a carattere trasversale di base che a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazio ne a distanza (Fad) e strumenti di elearning ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaf fiancamento o videocomunicazione da remoto. Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del vigente Ccnl Terziario, come richiamato nella Premessa della presente intesa, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e compe tenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo. In relazione a ciò, risulta determinante la presenza di un referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’atti vità formativa ed avrà il compito di seguire l’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel presente accordo. Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la fun zione aziendale individuata dall’impresa nel piano for mativo e che dovrà possedere un livello di inquadra mento pari o superiore a quello che l’apprendista conse guirà alla fine del periodo di apprendistato e competen ze adeguate. In caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione del la formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’appren distato provvisto di adeguate competenze. 87 CONTRATTI COLLETTIVI Accordi Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Tabella A Profili professionali Ore formazione Ore formazione minima trasversale primo anno complessiva Ore complessive di formazione Approfondite conoscenze tecnico-scienti480 fiche e capacità di divulgazione delle pro- (per gli apprendisti in possesso prie competenze (inquadramento finale al di diploma di istruzione 2° livello) Superiore di 2° grado o di laurea universitaria 400 ore) Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (in400 quadramento finale al 3° livello) Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadra360 mento finale al 4° livello) Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale 280 al 5° livello) Semplici conoscenze pratiche (inquadra240 mento finale al 6° livello) 120 80 100 80 90 80 80 60 120 60 Tabella B - Ripartizione della formazione trasversale per annualità Profili professionali Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 4° livello) Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) 1° annualità 2° annualità 3° annualità 40 28 12 40 28 12 40 28 12 30 20 10 30 30 0 LAVORO N. 39 - 9 ottobre 2009 SCUOLA PERMANENTE DI ALTA FORMAZIONE PER CONSULENTI DEL LAVORO GLI APPUNTAMENTI CON GLI ESPERTI DE IL SOLE 24 ORE PER I PROFESSIONISTI Consulta l’offerta formativa dell’area lavoro sul sito: www.formazione.ilsole24ore.com/altaformazione Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2000 Servizio Clienti Tel. 02 4587.020 Fax 02 4587.025 [email protected] 88 Il Sole 24 ORE Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano www.formazione.ilsole24ore.com