Mod. 14 C.E. N. D.M. NSb/2000 DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO (CENTRO DI RESPONSABILITÀ' N. 15) 3° REPARTO 9° DIVISIONE IL DIRETTORE GENERALE VISTI: - La Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modificazioni; - il R.D. 17/03/32 n. 365, che approva il Regolamento per i lavori del Genio Militare; - il R.D. 17/03/32 n. 366, che approva le Condizioni Generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare; - il R.D. 17/03/32, n. 376, che approva il Capitolato Generale Tecnico per l'esecuzione dei lavori del Genio Militare; - il Decreto Legislativo 03/02/93, n. 29 e successive modificazioni; - la Legge 11/02/94, n. 109 e successive modificazioni; - il Contratto n. - il D.M. n. 268/111, del 22/09/90 - visto e registrato alla Ragioneria Centrale presso il Ministero della Difesa 1' 08/10/90 e alla Corte dei Conti il 20/02/91 - che approva il citato Contratto ed assume l'impegno si spesa di £. 1.564.888.000 sul Gap. 8001/R.88 dell'E.F. 1990; di Rep. del x stipulato con l'Impresa di Parma, inerente la costruzióne di n. 8 alloggi ASI nel comprensorio di Varignano presso ' in , per un importo presunto lordo di £. 1.640.000.000 e netto di £.1.504.700.000; il verbale di consegna dei lavori del 20/05/1991; - il verbale di sospensione lavori datato 23/12/91, redatto per "Esame degli elaborati inerenti le prove geognostiche e delle varianti alle fondazioni proposte"; - il verbale di ripresa lavori datato 06/08/92, firmato con riserva; il verbale di sospensione lavori del 07708/92 - firmato con riserva "per esecuzione lavori previsti nello schema dell'atto aggiuntivo approvato da Geniodife con disp. N. 662406 del 24/06/92"; in tale sede l'Impresa - in calce - richiamava e confermava ""punto per punto le "riserve" di cui al memoriale trasmesso a seguito della sottoscrizione con riserva del verbale di ripresa dei lavori in data 06/08/92""; il memoriale del 13/08/92 ad esplicazione della firma con riserva del verbale 06/08/92 col quale Controparte avanzò n. 2 richieste; il verbale di ripresa dei lavori dell' 11/12/92, firmato con riserva; la pag. n. 16 del libretto delle misure n. 54, in data 31/12/92, firmato con riserva; l'atto aggiuntivo n. 18229 di Rep. del 31/12/92; il verbale di sospensione dei lavori del 24/05/93, dovuto alla "...attesa autorizzazione art. 38 del R.L.G.M."; il verbale di ripresa dei lavori del 15/11/93, firmato con riserva; il verbale di sospensione dei lavori del 24/01/94. firmato con riserva per "esame variazioni derivanti dalla necessità di modifiche dell'impiantistica relativa agli alloggi d'uso (idrici, gas, elettrici ed acque nere) e conseguente richiesta di art. 38 R.L.G.M."; il verbale di ripresa dei lavori 05/09/94, firmato con riserva; gli allibramenti del libretto delle misure n. 50, in data 13/10/94 e 25/11/94, firmati con riserva; il verbale di compimento dei lavori, dell'01/10/94; il S.A.L. n. 2 in data 13/10/94, e n. 3 del 25/11/94, firmati entrambi con riserva; 11 memoriale del 22/10/94, con il quale Controparte avanzò ulteriori n. 12 richieste; il conto di liquidazione finale n. 100, del 01/09/95, firmato con riserva; il certificato di collaudazione, del 12/09/96, firmato con riserva; il memoriale del 04/10/96, con il quale Controparte confermò le citate istanze nel modo seguente: RISERVA n. 1: "oneri per il restringimento dell'accesso" £. 120.371.500 RISERVA n. 2/A: revisione prezzi". "riaccredito maggiori oneri non coperti da £. 20.701.500 RISERVA n. 2/B: "tempo contrattuale ai fini della revisione prezzi". £. 20.752.750 RISERVA n. 2/C1: "maggiori spese generali" £. 118.561.862 RISERVA n. 2/C2: "oneri per il prolungato vincolo fidejussorio". £. 945.000 RISERVA n. 3: "mancata contabilizzazione intonaci". £. 1.822.400 5 RISERVA n. 4: "mancata contabilizzazione di griglie per canaletta scolo acque, non reiterato in sede di firma del libretto delle misure. £. 1.410.000 RISERVA n. 5: "maggiori oneri preparazione e posa impermea bilizzazioni". £. 1.560.000 RISERVA n. 6: "scavo a mano' £. 874.000 RISERVA n. 7: "scavo in roccia" £. 3.174.000 RISERVA n. 8: "scavo in roccia all'interno locali" £. 2.135.635 RISERVA n. 9: "misto di fiume" £. 543.385 £. 267.520 RISERVA n. 10 "rinterri con materiale arido" RISERVA n. 11: "maggiori oneri per getto" £. 1.249.600 RISERVA n. 12: "formazione cunette intercapedine sud I £. 2.147.000 ' RISERVA n. 13: "... valvole termoregolabili complete di testina termostatica (con bulbo incorporato) e funzionamento automatico..." | £. 4.480.000. ["ENUTO CONTO CHE: - in merito alle citate riserve hanno espresso il loro rispettivo avviso i sottoelencati Organi delle Riserve: j i 1. D Direttore dei lavori, con "Riepilogo" redatto secondo il Mod. 23; 2. H Collaudatore con "Referto Speciale" del 16/10/96; 3. Il Direttore della Divisione Tecnica di questa D.G. con fg. n. 680042, del 22/01/94, e 613926, del 05/12/97. CONSIDERATO CHE: RISERVA N. 1: come ben evidenziato dal Direttore dei lavori col citato "Riepilogo" ""dalla documentazione annessa al bando di gara appare evidente che l'ingresso più agevole per raggiungere il sedime è quello dal lato del Varignano.... strada che peraltro è stata usata di fatto per il trasporto dei mezzi e dei materiali e non quella dal lato delle Grazie. Pertanto, non risponde a verità che si è intervenuti sull'unica strada d'accesso esistente al sedime. Le lavorazioni eseguite nel corpo aggiunto lato OVEST, non hanno di fatto impedito l'inizio dei lavori, infatti questo è avvenuto in data 20/05/1991 e l'Impresa ha usufruito dell'accesso dal lato del Varignano per eseguire i primi interventi. Già in sede di progetto si era considerato di usare dei mezzi meccanici aventi una minore capacità di carico (dai 4 ai 6 me. Come del resto è avvenuto) e pertanto nelle condizioni tecniche facenti parte integrante del contratto n. di Rep. in data , alla voce programmazione lavori para. I/a, veniva specificato "data la particolare orografia del sedime e la ridotta viabilità dell'area interessata ai lavori, l'Impresa dovrà prendere visione del sedime in questione e in conseguenza stilare uno studio dettagliato sull'ubicazione del cantiere e delle varie attrezzature occorrenti. Detto studio dovrà tenere in considerazione l'opportunità di lasciare un tratto di viabilità per le infrastnitture operanti nell'area". Ciò a significare che l'Impresa avrebbe dovuto usufruire dell'accesso primario (lato del Varignano) e lasciare libero quello secondario alle varie infrastnitture presenti nell'area adiacente al sedime interessato ai lavori; detto studio non è stato fatto. E' infatti impensabile usare degli autocarri aventi capacità di carico di circa 10/12 me., come menzionato dall'Impresa, in quanto detti automezzi ammesso che fossero transitati dall'accesso secondario in questione sarebbero stati impacciati nelle loro funzioni sia dalla grossa mole sia dalla ristrettezza di spazio di manovra"". RISERVA N. 2/a, 2/b, 2/cl, 2/c2: come osservato dal Direttore dei lavori col citato "Riepilogo": "la Riserva 2/A, B, CI, C2 è la naturale conseguenza dell'inoperosità dell'Impresa (vds. Riserva n. 1) durante i primi 217 giorni, infatti l'Impresa poteva operare subito come ha lavorato dopo. Pertanto, la forzata inattività è da imputare ad una grossa lacuna organizzativa della Ditta stessa e le riserve appaiono pretestuose. Il fatto che siano trascorsi 443 gg. dalla consegna alla comunicazione di riprendere i lavori deriva unicamente dal fatto che l'Impresa non ha operato con tempestività". RISERVA N. 3: come evidenziato dal Direttore dei lavori col citato "Riepilogo", non si è ritenuto di allibrare l'intonaco interno delle pareti in quanto il paragrafo n. 477 delle condizioni tecniche annesse al capitolato prevede le detrazioni delle superfici dell'intonaco dal costo maggiore. In aggiunta a quanto contenuto nel secondo capoverso dell'art. 124 del capitolato generale tecnico si stabilisce che, qualora gli intonaci sulle due facciate del muro presentino tutte e due, due squarci e risvolti delle mazzette sarà dedotto quello che si risvolta di meno sulle pareti del vano e se i due intonaci si risvoltano ugualmente, sarà dedotto quello di costo maggiore. RISERVA N. 5: il Collaudatore con il suo Referto ha ritenuto "...tale richiesta non accoglibile poiché nel prezzo allibrato risultano già inclusi gli oneri che la Ditta richiede come specificato dal capitolato richiamato nelle condizioni tecniche annesse al contratto e a quanto prescritto dall'art. 41 del capitolato generale tecnico come dettagliatamente specificato nelle osservazioni fatte dalla D.L.". RISERVA N. 6: - 7 e 8: come evidenziato dal Direttore dei lavori, col citato "Riepilogo" "l'Impresa è già stata compensata per il lavoro svolto (vds. Libretto n.l) e se per i suoi disguidi organizzativi ha operato difformemente da quanto previsto ciò non è imputabile alla D.L.. Essendo le maggiori difficoltà dovute a propria iniziativa non si ritiene accettabile la richiesta". RISERVA N. 9: il Collaudatore, col citato "Referto" ha osservato che "nel prezzo dell'articolo è compreso oltre alla fornitura anche lo spandimento e livellamento". RISERVA N. 10: controdeduzioni del Direttore dei lavori "col citato "Riepilogo" "sono stati conteggiati i rinterri effettuati e relativi al materiale scavato per creare un piano omogeneo di fondazione asservito all'alloggio più basso pari a me. 18,46. Pertanto, non si ritiene di dover riconoscere alcun maggiore onere poiché l'Impresa ha proceduto ad effettuare scavi non richiesti che hanno successivamente comportato il reinterro". RISERVA N. 11: come evidenziato dal Collaudatore col citato "Riepilogo" "la movimentazione del calcestruzzo per i getti in genere è compensata nel prezzo degli articoli di capitolato relativi alle opere in calcestuzzo". RISERVA N. 12: IL Collaudatore, col citato "Referto" ha rilevato che "la movimentazione del materiale per opere in calcestruzzo come specificato nel capitolato richiamato in contratto è comprensiva degli oneri riguardanti la movimentazione del conglomerato per l'esecuzione dei getti dovunque vengano eseguiti. L'ubicazione della cunetta da eseguire poteva essere facilmente determinabile in sede di sopralluogo per la formulazione dell'offerta". RISERVA N. 13: come ben osservato dal Collaudatore col suo "Referto" "l'installazione delle valvole termoregolabili a funzionamento automatico le ritengo indubbiamente utili e vantaggiose sotto tutti i punti di vista poiché oltre a consentire una temperatura ottimale e diversa nei singoli ambienti, trattandosi di alloggi, danno anche la possibilità di ottenere un risparmio energetico. Trattandosi però di accessori non assolutamente indispensabili ai fini del funzionamento, degli impianti di riscaldamento e non essendo stati ordinati dalla Dirczione Lavori, ma installati autonomamente dalla Ditta anche se non previsti in capitolato, non ritengo possa essere riconosciuto alla Ditta il compenso che la stessa richiede". nel caso di specie non ricorrono i presupposti per accogliere le richieste avanzate dall'Impresa. RITENUTO CHE: DETERMINA "Per quanto in narrativa, le Riserve avanzate dall'Impresa - sono rigettate. con sede legale in Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi del para. 18 - denominato "Definizione delle controversie" - delle Condizioni amministrative, facenti parte integrante del citato contratto, Ricorso Arbitrale o alla Magistratura Ordinaria. IL DIRETTORE GENERALE DIVISIONE IL CAPO SEZIONE IL CAPO DIVISIONE IL VIGILANTE IL VICE DIR. GEN. M T A:'"