Mod. 14
C.E. N.
D.M. NSb/2000
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
(CENTRO DI RESPONSABILITÀ' N. 15)
3° REPARTO 9° DIVISIONE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
- La Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio
dello Stato e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive
modificazioni;
- il R.D. 17/03/32 n. 365, che approva il Regolamento per i lavori del
Genio Militare;
-
il R.D. 17/03/32 n. 366, che approva le Condizioni Generali per
l'appalto dei lavori del Genio Militare;
-
il R.D. 17/03/32, n. 376, che approva il Capitolato Generale Tecnico
per l'esecuzione dei lavori del Genio Militare;
-
il Decreto Legislativo 03/02/93, n. 29 e successive modificazioni;
-
la Legge 11/02/94, n. 109 e successive modificazioni;
-
il Contratto n.
-
il D.M. n. 268/111, del 22/09/90 - visto e registrato alla Ragioneria
Centrale presso il Ministero della Difesa 1' 08/10/90 e alla Corte dei
Conti il 20/02/91 - che approva il citato Contratto ed assume
l'impegno si spesa di £. 1.564.888.000 sul Gap. 8001/R.88 dell'E.F.
1990;
di Rep. del
x stipulato con l'Impresa
di Parma, inerente la costruzióne di n. 8
alloggi ASI nel comprensorio di Varignano presso '
in
, per un importo presunto lordo di £. 1.640.000.000 e netto di
£.1.504.700.000;
il verbale di consegna dei lavori del 20/05/1991;
-
il verbale di sospensione lavori datato 23/12/91, redatto per "Esame
degli elaborati inerenti le prove geognostiche e delle varianti alle
fondazioni proposte";
-
il verbale di ripresa lavori datato 06/08/92, firmato con riserva;
il verbale di sospensione lavori del 07708/92 - firmato con riserva "per esecuzione lavori previsti nello schema dell'atto aggiuntivo
approvato da Geniodife con disp. N. 662406 del 24/06/92";
in tale sede l'Impresa
- in calce - richiamava e confermava
""punto per punto le "riserve" di cui al memoriale trasmesso a seguito
della sottoscrizione con riserva del verbale di ripresa dei lavori in data
06/08/92"";
il memoriale del 13/08/92 ad esplicazione della firma con riserva del
verbale 06/08/92 col quale Controparte avanzò n. 2 richieste;
il verbale di ripresa dei lavori dell' 11/12/92, firmato con riserva;
la pag. n. 16 del libretto delle misure n. 54, in data 31/12/92, firmato
con riserva;
l'atto aggiuntivo n. 18229 di Rep. del 31/12/92;
il verbale di sospensione dei lavori del 24/05/93, dovuto alla "...attesa
autorizzazione art. 38 del R.L.G.M.";
il verbale di ripresa dei lavori del 15/11/93, firmato con riserva;
il verbale di sospensione dei lavori del 24/01/94. firmato con riserva
per "esame variazioni derivanti dalla necessità di modifiche
dell'impiantistica relativa agli alloggi d'uso (idrici, gas, elettrici ed
acque nere) e conseguente richiesta di art. 38 R.L.G.M.";
il verbale di ripresa dei lavori 05/09/94, firmato con riserva;
gli allibramenti del libretto delle misure n. 50, in data 13/10/94 e
25/11/94, firmati con riserva;
il verbale di compimento dei lavori, dell'01/10/94;
il S.A.L. n. 2 in data 13/10/94, e n. 3 del 25/11/94, firmati entrambi con
riserva;
11 memoriale del 22/10/94, con il quale Controparte avanzò ulteriori n.
12 richieste;
il conto di liquidazione finale n. 100, del 01/09/95, firmato con riserva;
il certificato di collaudazione, del 12/09/96, firmato con riserva;
il memoriale del 04/10/96, con il quale Controparte confermò le citate
istanze nel modo seguente:
RISERVA n. 1: "oneri per il restringimento dell'accesso"
£. 120.371.500
RISERVA n. 2/A:
revisione prezzi".
"riaccredito maggiori oneri non coperti da
£. 20.701.500
RISERVA n. 2/B: "tempo contrattuale ai fini della revisione prezzi".
£. 20.752.750
RISERVA n. 2/C1: "maggiori spese generali"
£. 118.561.862
RISERVA n. 2/C2: "oneri per il prolungato vincolo fidejussorio".
£.
945.000
RISERVA n. 3: "mancata contabilizzazione intonaci".
£. 1.822.400
5
RISERVA n. 4: "mancata contabilizzazione di griglie per canaletta
scolo acque, non reiterato in sede di firma del libretto delle misure.
£. 1.410.000
RISERVA n. 5: "maggiori oneri preparazione e posa impermea bilizzazioni".
£. 1.560.000
RISERVA n. 6: "scavo a mano'
£.
874.000
RISERVA n. 7: "scavo in roccia"
£. 3.174.000
RISERVA n. 8: "scavo in roccia all'interno locali"
£. 2.135.635
RISERVA n. 9: "misto di fiume"
£.
543.385
£.
267.520
RISERVA n. 10 "rinterri con materiale arido"
RISERVA n. 11: "maggiori oneri per getto"
£. 1.249.600
RISERVA n. 12: "formazione cunette intercapedine sud
I
£. 2.147.000
'
RISERVA n. 13: "... valvole termoregolabili complete di testina
termostatica (con bulbo incorporato) e funzionamento automatico..."
|
£. 4.480.000.
["ENUTO CONTO CHE: - in merito alle citate riserve hanno espresso il loro rispettivo avviso i
sottoelencati Organi delle Riserve:
j
i
1. D Direttore dei lavori, con "Riepilogo" redatto secondo il
Mod. 23;
2. H Collaudatore con "Referto Speciale" del 16/10/96;
3. Il Direttore della Divisione Tecnica di questa D.G. con
fg. n. 680042, del 22/01/94, e 613926, del 05/12/97.
CONSIDERATO CHE:
RISERVA N. 1: come ben evidenziato dal Direttore dei lavori col citato
"Riepilogo" ""dalla documentazione annessa al bando di gara appare
evidente che l'ingresso più agevole per raggiungere il sedime è quello
dal lato del Varignano.... strada che peraltro è stata usata di fatto per il
trasporto dei mezzi e dei materiali e non quella dal lato delle Grazie.
Pertanto, non risponde a verità che si è intervenuti sull'unica strada
d'accesso esistente al sedime.
Le lavorazioni eseguite nel corpo aggiunto lato OVEST, non hanno di
fatto impedito l'inizio dei lavori, infatti questo è avvenuto in data
20/05/1991 e l'Impresa ha usufruito dell'accesso dal lato del Varignano
per eseguire i primi interventi.
Già in sede di progetto si era considerato di usare dei mezzi meccanici
aventi una minore capacità di carico (dai 4 ai 6 me. Come del resto è
avvenuto) e pertanto nelle condizioni tecniche facenti parte integrante
del contratto n.
di Rep. in data
, alla voce
programmazione lavori para. I/a, veniva specificato "data la particolare
orografia del sedime e la ridotta viabilità dell'area interessata ai lavori,
l'Impresa dovrà prendere visione del sedime in questione e in
conseguenza stilare uno studio dettagliato sull'ubicazione del cantiere e
delle varie attrezzature occorrenti. Detto studio dovrà tenere in
considerazione l'opportunità di lasciare un tratto di viabilità per le
infrastnitture operanti nell'area". Ciò a significare che l'Impresa
avrebbe dovuto usufruire dell'accesso primario (lato del Varignano) e
lasciare libero quello secondario alle varie infrastnitture presenti
nell'area adiacente al sedime interessato ai lavori; detto studio non è
stato fatto. E' infatti impensabile usare degli autocarri aventi capacità di
carico di circa 10/12 me., come menzionato dall'Impresa, in quanto
detti automezzi ammesso che fossero transitati dall'accesso secondario
in questione sarebbero stati impacciati nelle loro funzioni sia dalla
grossa mole sia dalla ristrettezza di spazio di manovra"".
RISERVA N. 2/a, 2/b, 2/cl, 2/c2: come osservato dal Direttore dei
lavori col citato "Riepilogo": "la Riserva 2/A, B, CI, C2 è la naturale
conseguenza dell'inoperosità dell'Impresa (vds. Riserva n. 1) durante i
primi 217 giorni, infatti l'Impresa poteva operare subito come ha
lavorato dopo. Pertanto, la forzata inattività è da imputare ad una grossa
lacuna organizzativa della Ditta stessa e le riserve appaiono pretestuose.
Il fatto che siano trascorsi 443 gg. dalla consegna alla comunicazione di
riprendere i lavori deriva unicamente dal fatto che l'Impresa non ha
operato con tempestività".
RISERVA N. 3: come evidenziato dal Direttore dei lavori col citato
"Riepilogo", non si è ritenuto di allibrare l'intonaco interno delle pareti
in quanto il paragrafo n. 477 delle condizioni tecniche annesse al
capitolato prevede le detrazioni delle superfici dell'intonaco dal costo
maggiore.
In aggiunta a quanto contenuto nel secondo capoverso dell'art. 124 del
capitolato generale tecnico si stabilisce che, qualora gli intonaci sulle
due facciate del muro presentino tutte e due, due squarci e risvolti delle
mazzette sarà dedotto quello che si risvolta di meno sulle pareti del vano
e se i due intonaci si risvoltano ugualmente, sarà dedotto quello di costo
maggiore.
RISERVA N. 5: il Collaudatore con il suo Referto ha ritenuto "...tale
richiesta non accoglibile poiché nel prezzo allibrato risultano già inclusi
gli oneri che la Ditta richiede come specificato dal capitolato richiamato
nelle condizioni tecniche annesse al contratto e a quanto prescritto
dall'art. 41 del capitolato generale tecnico come dettagliatamente
specificato nelle osservazioni fatte dalla D.L.".
RISERVA N. 6: - 7 e 8: come evidenziato dal Direttore dei lavori, col
citato "Riepilogo" "l'Impresa è già stata compensata per il lavoro svolto
(vds. Libretto n.l) e se per i suoi disguidi organizzativi ha operato
difformemente da quanto previsto ciò non è imputabile alla D.L..
Essendo le maggiori difficoltà dovute a propria iniziativa non si ritiene
accettabile la richiesta".
RISERVA N. 9: il Collaudatore, col citato "Referto" ha osservato che
"nel prezzo dell'articolo è compreso oltre alla fornitura anche lo
spandimento e livellamento".
RISERVA N. 10: controdeduzioni del Direttore dei lavori "col citato
"Riepilogo" "sono stati conteggiati i rinterri effettuati e relativi al
materiale scavato per creare un piano omogeneo di fondazione asservito
all'alloggio più basso pari a me. 18,46.
Pertanto, non si ritiene di dover riconoscere alcun maggiore onere
poiché l'Impresa ha proceduto ad effettuare scavi non richiesti che
hanno successivamente comportato il reinterro".
RISERVA N. 11: come evidenziato dal Collaudatore col citato
"Riepilogo" "la movimentazione del calcestruzzo per i getti in genere è
compensata nel prezzo degli articoli di capitolato relativi alle opere in
calcestuzzo".
RISERVA N. 12: IL Collaudatore, col citato "Referto" ha rilevato che
"la movimentazione del materiale per opere in calcestruzzo come
specificato nel capitolato richiamato in contratto è comprensiva degli
oneri riguardanti la movimentazione del conglomerato per l'esecuzione
dei getti dovunque vengano eseguiti. L'ubicazione della cunetta da
eseguire poteva essere facilmente determinabile in sede di sopralluogo
per la formulazione dell'offerta".
RISERVA N. 13: come ben osservato dal Collaudatore col suo
"Referto" "l'installazione delle valvole termoregolabili a funzionamento
automatico le ritengo indubbiamente utili e vantaggiose sotto tutti i
punti di vista poiché oltre a consentire una temperatura ottimale e
diversa nei singoli ambienti, trattandosi di alloggi, danno anche la
possibilità di ottenere un risparmio energetico. Trattandosi però di
accessori non assolutamente indispensabili ai fini del funzionamento,
degli impianti di riscaldamento e non essendo stati ordinati dalla
Dirczione Lavori, ma installati autonomamente dalla Ditta anche se non
previsti in capitolato, non ritengo possa essere riconosciuto alla Ditta il
compenso che la stessa richiede".
nel caso di specie non ricorrono i presupposti per accogliere le richieste
avanzate dall'Impresa.
RITENUTO CHE:
DETERMINA
"Per quanto in narrativa, le Riserve avanzate dall'Impresa
- sono rigettate.
con sede legale in
Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi del para. 18 - denominato "Definizione delle
controversie" - delle Condizioni amministrative, facenti parte integrante del citato contratto, Ricorso
Arbitrale o alla Magistratura Ordinaria.
IL DIRETTORE GENERALE
DIVISIONE
IL CAPO SEZIONE
IL CAPO DIVISIONE
IL VIGILANTE
IL VICE DIR. GEN.
M
T A:'"
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3° REPARTO 9° DIVISIONE I