"Una cooperativa e' un gruppo di persone che persegue
comuni scopi, economici, sociali ed educativi, mediante lo
spirito imprenditoriale."
(Charles Gide, 1847-1932, cooperatore francese).
Oggi la cooperazione e' una realtà fondamentale per l'economia italiana e
comprende sia grandi aziende leader nei settori della distribuzione, delle
costruzioni, assicurativo/finanziario e agro-alimentare, che piccole
imprese diffuse su tutto il territorio nazionale e operanti nei mercati più
disparati: dalla pesca all'agricoltura, dal turismo all'editoria, dallo
spettacolo ai servizi sociali e sanitari, dal terziario più avanzato al
manifatturiero innovativo.
La cooperativa è una società che persegue uno scopo prevalentemente
mutualistico, consistente nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro
direttamente agli stessi soci a condizioni più vantaggiose di quelle che
otterrebbero dal mercato.
I principi cooperativi sono le linee guida
attraverso cui le cooperative mettono in
pratica i propri valori
Tali principi sono:
adesione libera e volontaria
controllo democratico dei soci (una persona, un
voto)
partecipazione economica dei soci
autonomia ed indipendenza
educazione, formazione e informazione
cooperazione tra cooperative
impegno verso la collettività
L’articolo 45 sancisce che: "la Repubblica riconosce la
funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e ne
favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con
gli opportuni controlli il carattere e le finalità".
In un periodo storico come il nostro caratterizzato dal venir
meno di certezze dal mondo del lavoro l'idea di cooperativa
può essere una proposta credibile e vincente e può riaprire per i
giovani opportunità di collocazione nel lavoro.
Ci sono soltanto rapporti tra i soci e i vantaggi ricadono direttamente su di
loro
La ripartizione degli utili è regolata dall’art.2536:
1)la quinta parte va a riserva legale
2)il 3% degli utili netti va ai Fondi mutualistici per lo sviluppo e la diffusione
della cooperazione
3)la parte rimanente:
può essere impiegata per rivalutare le quote o le azioni di soci
può essere destinata a formare altre riserve
può, infine, essere distribuita ai soci secondo le modalità stabilite nell’atto
costitutivo
Non si esclude che una soc.coop.possa svolgere un’attività di produzione in
rapporto con i terzi( es. coop.consumo o di lavoro). I soci pagano per le merci
acquistate, lo stesso prezzo pagato dagli altri clienti o viene corrisposto un
salario non diverso da quello corrisposto dalle imprese capitalistiche.
Dopo l’approvazione del bilancio,vengono corrisposti al socio,sotto forma di
rimborso, frazioni del prezzo già pagato o frazioni di salario ricevuto in
meno.
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Devono essere iscritte in apposito registro prefettizio e nello schedario
generale della cooperazione
Devono costituirsi con un numero minimo di soci
Il capitale sociale è variabile, cosi come il numero dei soci la cui variazione
non comporta modifica dell’atto costitutivo( principio della porta aperta)
Il capitale sociale è diviso in quote che nelle soc. coop, a . r. l.possono essere
rappresentate da azioni
Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25 euro e
superiore a 500 euro
Possono esservi soci sovventori, che possono apportare conferimenti senza
limiti di capitale
Un voto per ogni socio
non si tiene conto della quota posseduta
principio democratico
• Nel momento dello scioglimento, i soci non possono dividersi il
patrimonio della cooperativa, né possono vendere la società nel suo
complesso. La legge consente che gli utili non siano tassati, a condizione
che siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa.
• La cooperativa tende a conservarsi nel tempo per le generazioni future,
alimentando un circuito virtuoso di investimento e innovazione ed il
trasferimento delle competenze e abilità fra soci anziani e giovani
(solidarietà intergenerazionale)
• Condividendo gli stessi principi, tra le cooperative si attuano forme di
solidarietà sia nello sviluppo che nel consolidamento sul mercato. Ciò
consente a qualunque impresa di essere parte integrante di un movimento
che vuole affermare valori di efficienza e di solidarietà
Come si costituisce una cooperativa
La cooperativa e' una società (cioè un'impresa formata da più persone).
Art. 2511: Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come
società cooperativa a responsabilità illimitata o limitata.
La società cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, stipulato da un notaio, e
l'atto costitutivo deve riportare le seguenti indicazioni (art. 2518 cod. civ.):
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci;
2) denominazione e sede della società, nonché eventuali sedi secondarie;
3) oggetto sociale;
4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata;
5) la quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e,
se il capitale e' ripartito in azioni, il valore nominale di queste.Il capitale sociale
varia in funzione del numero dei soci e può essere conferito in denaro, mediante
la sottoscrizione di quote di partecipazione o di azioni, oppure mediante il
conferimento di beni in natura o crediti.
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le condizioni per l'ammissione, per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei
soci;
8) le norme secondo cui debbono essere ripartiti gli utili;
9) il numero degli amministratori, i loro poteri e chi tra essi ha la rappresentanza
sociale, nonchè il numero dei componenti il collegio sindacale;
10) la durata della società
Per procedere alla costituzione legale di una società cooperativa è necessario un
numero minimo di nove soci. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione,
tale numero diminuisse, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un
anno.
Possono essere soci anche le persone giuridiche(società, associazioni,
fondazioni).
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COOPERATIVE EDILIZIE
: rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno
abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati
ai soci in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa" o in diritto di
godimento se la cooperativa è a "proprietà indivisa".
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO : Si costituiscono per permettere
ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che
economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Queste
cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che
nella fornitura dei servizi.
COOPERATIVE DELLA PESCA : Sono costituite da soci pescatori e svolgono
un'attività con un impegno diretto dei soci o un'attività di servizio ai propri
associati, quali l'acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la
commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione.
COOPERATIVE DI CONSUMO : Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai
soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli a prezzi più
contenuti di quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo realizzano
punti vendita ai quali possono accedere i soci, e, previo rilascio dell'apposita
licenza di vendita, anche i non soci.
COOPERATIVE AGRICOLE : Sono costituite da coltivatori e svolgono sia attività
diretta di conduzione agricola, sia attività di commercializzazione e trasformazione dei
prodotti agricoli conferiti dai soci
•
• COOPERATIVE SOCIALI : Sono cooperative regolamentate dalla legge 381 del 1981
ed hanno come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione umana dei cittadini.
Si distinguono in due tipologie:
•1. quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi
•2.
quelle che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi)
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Come si è detto le cooperative ordinarie hanno un minimo di 9 soci.
Tuttavia, la vigente legislazione di settore, con l'art. 21 della legge
7.8.1997, n. 266(legge Bersani), ha introdotto una forma semplificata
di società cooperativa caratterizzata da requisiti minimi:
la piccola società cooperativa
Cooperativa dalle grandi potenzialità, in quanto destinata a conciliare
le esigenze di piccoli gruppi che intendano costituire la più piccola
società mutualistica prevista dal nostro ordinamento.
•Composizione da un minimo di 3 ad un massimo di 8 soci, tutte persone
fisiche.
•Denominazione sociale recante l'indicazione di "Piccola società
cooperativa".
•Amministrazione che può essere affidata all'Assemblea il cui presidente
avrà in tal caso le funzioni di rappresentante legale, criterio che garantisce
al massimo il coinvolgimento dei soci.
•Collegio sindacale facoltativo richiamando le norme in tema di SRL di cui
agli Art. 2488 e segg. C.C.. Vale a dire che, a parte l'ipotesi in cui sia lo
stesso Statuto a prevederlo, il Collegio Sindacale sarà obbligatorio laddove
la P. S.C. raggiunga un capitale sociale pari o superiore ai 200 milioni o ai
limiti economico-patrimoniali di cui all'art. 2435 bis del C.C.
Trasformazione/Fusione: è espressamente prevista la trasformazione della P.S.C.
in cooperativa "Ordinaria”.
Tuttavia nella prassi si è verificata anche l'ipotesi inversa di trasformazione da
cooperativa ordinaria a piccola società cooperativa, consentendo la prosecuzione
alle entità mutualistiche con una base sociale in riduzione, fermi restando gli
obblighi di legge e fini solidaristici (con particolare riferimento alla destinazione
finale del patrimonio).
Ovviamente resta fermo il fondamentale principio della responsabilità limitata
alla quota sottoscritta.
Gli adempimenti per costituire una cooperativa
I soci che fondano una cooperativa, davanti ad un notaio redigono un atto
pubblico di costituzione con l'allegato statuto sociale, il documento
fondamentale che disciplina la vita della cooperativa e l'oggetto sociale (con
l'indicazione dello specifico scopo mutualistico).
Gli adempimenti burocratici connessi alla costituzione sono di solito effettuati
dal notaio.
Un capitale iniziale adeguato è necessario per avere credibilità con le banche e
con i "clienti", per coprire i costi di avvio della cooperativa, per impegnare
seriamente i soci rispetto alla cooperativa.
La quota sociale è l'unico "capitale di rischio", ovvero i soci rispondono solo per
il capitale sottoscritto.
……….ANCORA
E' necessario chiedere l'iscrizione all'albo prefettizio delle cooperative
All'atto di costituzione della cooperativa è utile prevedere nello statuto le
varie attività che la cooperativa potrà svolgere anche in futuro (oggetto
sociale) onde evitare di dover modificare lo statuto nel caso di avvio di nuove
attività
Avvenuta la costituzione il Notaio che ha redatto l'atto, o gli Amministratori,
devono provvedere entro trenta giorni al deposito presso l'Ufficio del registro
delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio
ove ha sede legale la cooperativa. Con l'iscrizione nel registro delle imprese
la società acquista personalità giuridica
….ANCORA
La mancata iscrizione impedisce i rapporti di natura societaria sia tra i soci
sia verso i terzi.
Prima dell'iscrizione la società non ha il potere di agire e chi agisce in quel
periodo investendo il nome della società sarà illimitatamente responsabile
per le operazioni compiute.
Entro lo stesso termine deve essere prodotta domanda alla Prefettura
(territorialmente competente) per l'iscrizione della cooperativa nel registro
prefettizio della cooperazione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. C.P.S. 14
dicembre 1947 n, 1577. Tale domanda è indispensabile al fine del
riconoscimento dei requisiti mutualistici e dei relativi vantaggi fiscali.
…..ANCORA
Gli amministratori debbono, inoltre, adempiere ai seguenti obblighi:
- dichiarazione di inizio attività da presentare all'Ufficio Provinciale I.V.A. per
ottenere l'attribuzione del numero di codice fiscale e partita I.V.A. Questa
dichiarazione deve essere prodotta entro trenta giorni dalla data di costituzione;
-dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di Commercio entro
trenta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese;
- dichiarazione di avvenuta costituzione della cooperativa da inviare all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette entro tre mesi dalla data di costituzione. Questo
adempimento è solitamente svolto dal notaio che ha rogato l'atto.
A seconda del tipo di cooperativa in cui ci si trova vi sono diversi
gradi di responsabilità.
Esistono:
cooperative a responsabilità limitata, ove i soci rispondono
soltanto nei limiti della loro quota
cooperative con responsabilità sussidiaria limitata, nelle quali i
soci, solo in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa,
sono responsabili, con l’esaurimento del capitale sociale, anche con
il loro patrimonio, ma solo per una somma multipla della loro quota
cooperative con responsabilità illimitata dove i soci, sempre in
caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, sono
responsabili illimitatamente per le obbligazioni sociali (sempre dopo
l’esaurimento del capitale sociale).
Gli organi sociali della cooperativa sono:
•IL PRESIDENTE
•L’ASSEMBLEA DEI SOCI
•IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•IL COLLEGIO SINDACALE
Ha la firma sociale e la legale rappresentanza della Società nei
confronti dei terzi ed in giudizio.
Può riscuotere qualsiasi somma da privati e Pubbliche
Amministrazioni rilasciando liberatoria quietanza.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
L’assemblea dei soci ha il compito principale di indirizzare l’attività
della società, approvare il bilancio preventivo e consuntivo,
eleggere le cariche sociali.
Per la natura delle decisioni che può prendere, è definito l’organo
sovrano.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia la quota di capitale
sottoscritto, l’unica eccezione è rivolta alle persone giuridiche
socie, cui l’atto costitutivo può attribuire fino a 5 voti.
Realizza la gestione operativa della cooperativa,
esegue e decide gli atti amministrativi nell'ambito
degli indirizzi e delle regole stabilite
dall'assemblea. I singoli consiglieri possono
ottenere incarichi per attuare specifici progetti o
attività.
Gli amministratori devono essere tassativamente
soci o mandatari di persone giuridiche socie.Il
consiglio di amministrazione nominato
dall’assemblea generale, sceglierà tra i suoi
membri il Presidente, ed il Vice presidente, se
questi non sono già stati nominati
dall’assemblea;inoltre può
delegare,determinandole nella deliberazione,
parte delle proprie attribuzioni.
Il collegio sindacale è l’organo che controlla la legalità e
la buona amministrazione sull’intera attività sociale
senza l’intromissione nelle scelte di opportunità e di
convenienza economica.
Composto da un presidente, 2 membri effettivi e 2
supplenti scelti fra i soci o non soci nominati
dall’assemblea.
Si applicano le norme della s.p.a.
In particolare:
 L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico
 Ed iscritto nel registro delle imprese
 Non è più prevista l’omologazione né la pubblicazione nel BUSC
 Anche gi organi sono gli stessi;ma:
- gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie
- per il collegio sindacale non vi è obbligo di scelta tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili
TRA
Società di Capitali
1 Azione = 1 Voto
Azionisti proprietario
 Scopo: il lucro
 Dividendi e plusvalenze
 Divisibilità patrimonio
 No controlli esterni
Società Cooperativa
1 persona = 1 voto
Socio proprietario e utente
 Scopo: la mutualità
 Ristorni e condizioni migliori
 Indivisibilità patrimonio
 Controllo pubblico (revisione)
Attualmente sono previsti tre diversi regimi di controllo:
1. le cooperative più sviluppate (fatturato superiore a 80 miliardi di lire, riserve
patrimoniali, ovvero prestito sociale superiore a 3 miliardi, ecc.) sono obbligate a
sottoporsi alla certificazione di bilancio (oltre alla vigilanza amministrativa di cui
al punto successivo);
2. le cooperative ''medie'' (fatturato superiore a 30 miliardi, ecc.) sono sottoposte ad
ispezione amministrativa annuale da parte di funzionari designati dalle
Associazioni cooperative (se associate) ovvero dal Ministero del Lavoro;
3. le cooperative di minori dimensioni, infine, restano assoggettate ad ispezione
amministrativa biennale.
Questi controlli, che si aggiungono a quelli operanti verso tutte le società, tendono a
garantire la trasparenza di gestione ed il corretto funzionamento amministrativo
della cooperativa coinvolgendo non soltanto la contabilità ed il bilancio ma anche
la gestione degli affari sociali e la loro regolarità rispetto alle norme di legge
statutarie.
LE PRINCIPALI NORME IN TEMA DI COOPERAZIONE
•Legge 25/06/1909 n°422 in tema di «costituzione di consorzi di cooperative per appalti
di lavori pubblici»
•Il Codice Civile del 1942 dall’articolo 2511 al 2548.
•Il D.LGS.C.P.S. 14 dicembre 1947 n° 1577 e successive modifiche ed integrazioni (così
detta «legge Basevi») è la legge fondamentale in materia di cooperazione e reca le
norme sulla vigilanza alle imprese cooperative nonché quelle sulla struttura giuridica.
•La Costituzione all’art. 45
•Legge 17 febbraio 1971, n° 127 – Modifiche al DLCPS 14/12/47.
•D.P.R. 29/09/1973 n° 601 disciplina delle agevolazioni tributarie.
•Legge 19 marzo 1983, n° 72 – Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle
imprese: disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole
imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle
cooperative nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti
interbancari.
•Legge 8/09/1991 n° 381 «disciplina delle cooperative sociali»
•Legge 31 gennaio 1992, n°59 – Nuove norme in materia di società cooperative.
•Legge 7 agosto 1997, n° 266 (articolo 21) – Introduzione della piccola società
cooperativa.
•Legge 3 aprile 2001, n. 142 «Revisione della legislazione cooperativistica con
particolare riferimento alla figura del socio lavoratore».
“Alcuni movimenti hanno un elevato
scopo sociale
altri,invece, un fine economico
soltanto le cooperative li hanno entrambi”
A.Marshall - economista
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Caratteristiche, funzioni e normativa sulle cooperative