FORNITURA DELL’ACCIAIO IN CANTIERE Ing. Michele Locatelli Sezione Solai e Doppia Lastra Bergamo – 09 Giugno 2011 [email protected] Bergamo, 09 Giugno 2011 Materiali per uso strutturale – DM 14/01/2008 • DM 14/01/2008 punto 11.1 Un materiale o un prodotto è definito “per uso strutturale” quando consente ad un’opera di costruzione di soddisfare il requisito essenziale di “Resistenza meccanica e stabilità”. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: 1.Identificati univocamente; 2.Qualificati dal produttore; 3.Accettati dal Direttore dei Lavori. Bergamo, 09 Giugno 2011 Identificazione e qualificazione • DM 14/01/2008 punto 11.1 In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A. Esiste una norma armonizzata pubblicata (sulla gazzetta ufficiale europea) e cogente → Marcatura CE; B. Non esiste alcuna norma armonizzata oppure siamo ancora nel periodo di coesistenza → Qualificazione del STC C. Materiali innovativi → Marcatura CE con ETA o Idoneità Tecnica all’Impiego del STC Acciaio da cemento armato → La norma armonizzata non è stata ancora pubblicata pertanto le ferriere posso produrre solo attraverso la qualifica ministeriale Acciaio da carpenteria → Marcatura CE (inserire elenco norme) Bergamo, 09 Giugno 2011 Identificazione e qualificazione • • • • L’acciaio deve rimanere riconoscibile nelle caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchi; STC gestisce il deposito dei marchi (nel caso della Qualifica Ministeriale); Identificazione e rintracciabilità dei documenti di accompagnamento delle forniture (archiviazione per 10 anni per i produttori e successivi intermediari); Il prodotto deve essere riconducibile: - al produttore; - al tipo di acciaio; - al lotto di produzione; - alla data di produzione. RINTRACCIABILITA’ Bergamo, 09 Giugno 2011 RINTRACCIABILITA’ Attori nella gestione delle forniture di acciaio: • Produttori (acciaierie); • Commercianti intermedi; • Centri di Trasformazione – CdT (nelle varie forme); • Laboratori notificati; • Cantieri / Direttori Lavori e Collaudatori Responsabilità • Quando l'unità perde l'identificazione originale è responsabilità del commerciante intermedio e dell‘impresa dimostrarne la provenienza mediante documenti; • Il costruttore deve consegnare i documenti di identificazione insieme a marchiature e etichette di riconoscimento al Direttore Lavori che allegherà alla Relazione a Struttura Ultimata che poi consegna al Collaudatore statico; • La mancata marchiatura e identificazione rende il prodotto inutilizzabile. Bergamo, 09 Giugno 2011 PRODUTTORI ACCIAIO DA C.A. ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO (per il quale non è prevista la Marcatura CE ma vige l’obbligo di Qualifica Ministeriale) Produzione: Barre: B450C - laminato a caldo B450A - trafilato a freddo Rotoli: B450C - laminato a caldo B450A - trafilato a freddo - 6 < Φ < 40 5 < Φ < 10 Φ ≤ 16 Φ ≤ 10 Ad aderenza migliorata, saldabili, identificati con marchi di laminazione e depositati presso il Servizio Tecnico Centrale (STC). Bergamo, 09 Giugno 2011 PRODUTTORI ACCIAIO DA C.A. – B450C Bergamo, 09 Giugno 2011 PRODUTTORI ACCIAIO DA C.A. – B450A Bergamo, 09 Giugno 2011 PER BARRE PER ROTOLI Bergamo, 09 Giugno 2011 FORNITURA DI ACCIAIO “NON TRASFORMATO” Nel caso la fornitura dell’acciaio in cantiere provenisse direttamente dal produttore oppure da intermediari commerciali che non eseguono lavorazioni sul prodotto, la fornitura deve essere accompagnata da: • copia dell’Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale, riportante un timbro in originale con almeno la data di spedizione del destinatario; • documento di trasporto (DDT) con la data di spedizione ed il riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate, agli estremi dell’Attestato di Qualificazione e al destinatario. E’ necessario eseguire 3 prove ogni fornitura di massimo 30t che comprendano, per le barre: • PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO (UNI EN 15630-1:2004) per reti e tralicci: • PROVA DI TRAZIONE E DISTACCO DEI NODI (UNI EN 15630-2:2004) Bergamo, 09 Giugno 2011 FORNITURA DI ACCIAIO “NON TRASFORMATO” Bergamo, 09 Giugno 2011 FORNITURA DI ACCIAIO “NON TRASFORMATO” Bergamo, 09 Giugno 2011 Esempio di un rapporto di prova Bergamo, 09 Giugno 2011 PRODUTTORI ACCIAIO DA CARPENTERIA Gli elementi in acciaio come i laminati e profilati sono soggetti a Marcatura CE, ai sensi del DPR n.246/93 di recepimento della direttiva 89/106/CEE (ormai abrogato dal Regolamento UE n. 305/2011). I materiali base da cui sono costituiti sono: Ogni prodotto deve essere quindi marchiato con il riferimento alla propria norma, alcune di queste sono... Bergamo, 09 Giugno 2011 PRODUTTORI ACCIAIO DA CARPENTERIA Bergamo, 09 Giugno 2011 PRODUTTORI ACCIAIO DA CARPENTERIA Le norme riguardanti le caratteristiche dimensionali dei profili sono: UNI 5679: 1973 Prodotti di acciaio laminati a caldo. Travi IPN. UNI 5680: 1973 Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi UPN. UNI 5397: 1978 Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi HE. UNI 5398: 1978 Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPE. UNI EN 10024: 1996 Travi ad I ad ali inclinate laminate a caldo… UNI EN 10034: 1995 Travi ad I e ad H di acciaio… UNI EN 10279: 2002 Profilati ad U di acciaio laminati a caldo Bergamo, 09 Giugno 2011 PRODUTTORI ACCIAIO DA CARPENTERIA Bergamo, 09 Giugno 2011 PRODUTTORI ACCIAIO DA CARPENTERIA Bergamo, 09 Giugno 2011 PRODUTTORI ACCIAIO DA CARPENTERIA Bergamo, 09 Giugno 2011 PRODUTTORI ACCIAIO DA CARPENTERIA Bergamo, 09 Giugno 2011 Riferimento alla direttiva materiali da costruzione Numero dell’ente di PRODUTTORINumero ACCIAIO dello certificazione stabilimento DA CARPENTERIA Bergamo, 09 Giugno 2011 PRODUZIONE DI ACCIAIO DA CARPENTERIA Nel caso la fornitura dell’acciaio in cantiere provenisse direttamente dal produttore oppure da intermediari commerciali che non eseguono lavorazioni sul prodotto, la fornitura deve essere accompagnata da: • copia della dichiarazione di conformità CE, riportante un timbro in originale con almeno la data di spedizione ed il destinatario; • documento di trasporto (DDT) con la data di spedizione ed il riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate, agli estremi della Marcatura CE e della norma di prodotto di riferimento; • Copia del certificato dell’FPC. E’ necessario eseguire 3 prove (di cui una sullo spessore massimo e una sullo spessore minimo) ogni fornitura di massimo 30t che comprendano la verifica delle caratteristiche di resistenza e resilienza nonché della composizione chimica. Inoltre la DL dovrà dare ulteriori disposizioni per i controlli su eventuali lavorazioni eseguite in cantiere (ad esempio le saldature). Bergamo, 09 Giugno 2011 CENTRI DI TRAFORMAZIONE DELL’ACCIAIO Bergamo, 09 Giugno 2011 CENTRI DI TRAFORMAZIONE DELL’ACCIAIO Bergamo, 09 Giugno 2011 CENTRI DI TRAFORMAZIONE DELL’ACCIAIO In realtà nella maggior parte dei casi, sia per quanto riguarda l’acciaio da C.A. che quello da carpenteria, le forniture in cantiere non provengono direttamente dalle fonderie ma da altre aziende che lavorano e trasformano gli elementi base. Qualsiasi azienda che effettua lavorazioni di taglio, piegatura e saldatura, per le Norme Tecniche, è considerata un Centro di Trasformazione dell’Acciaio (CTA). Queste aziende devono quindi dotarsi di un vero e proprio sistema di gestione della qualità coerente con la ISO 9001, nominare un Direttore Tecnico di stabilimento e fare la denuncia di attività al Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP. che rilascia un “Attestato di Denuncia dell’Attività di Centro di Trasformazione”. Questo obbligo è vigente dal 1°luglio 2009!!! Bergamo, 09 Giugno 2011 Esempio di attestato di ADA di CTA per lavorazione acciaio da C.A. 1 2 3 4 1. Numero dell’Attestato (da riportare sul DDT) dello stabilimento 2. Azienda 3. Indirizzo dello stabilimento 4. Marchiatura di identificazione dello stabilimento (targhetta apposta su ogni elemento base) 5. Data di emissione (deve essere riconfermato ogni anno) 5 Bergamo, 09 Giugno 2011 CTA per armature da C.A. I CTA per le armature da C.A. devono quindi controllare processi di: • raddrizzamento delle barre (se le barre provengono da rotoli); • piegatura delle barre manuale o automatizzata; • saldatura strutturale e non; Inoltre devono eseguire le prove periodiche sull’acciaio, garantire la rintracciabilità del materiale e marchiare il prodotto tramite etichettatura. Bergamo, 09 Giugno 2011 CTA per armature da C.A. Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata da: a) b) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività di Centro di Trasformazione; dalla dichiarazione del Direttore Tecnico di esecuzione delle prove di controllo con indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, alla dichiarazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato. Bergamo, 09 Giugno 2011 CTA per armature da C.A. Esempio di dichiarazione del Direttore Tecnico. Bergamo, 09 Giugno 2011 CENTRI DI TRAFORMAZIONE DELL’ACCIAIO Nel caso in cui l’armatura da cemento armato venga impiegata all’interno di uno stabilimento di prefabbricazione ci sono molteplici casistiche divisibili in primis tra: • Prodotti Soggetti a Qualifica Ministeriale Il controllo di produzione (FPC) deve essere inserito all’interno un Sistema di Gestione della Qualità del prodotto coerente con ISO 9001:2008 + autorizzazione ministeriale. • Prodotti soggetti a marcatura CE Il controllo di produzione (FPC) viene sviluppato ed eseguito coerenza con le norme armonizzate del prodotto. Quest’ultimo caso però è soggetto ad un ampio ventaglio casistiche diverse e a situazioni controverse e conflittuali tra norma italiana e la direttiva europea. di la in di la Bergamo, 09 Giugno 2011 ALCUNE POSSIBILI CASISTICHE Il prefabbricatore potrebbe: 1. lavorare l’acciaio esclusivamente per inserirlo all’interno dei prodotti marcati CE; 2. lavorare l’acciaio per inserirlo nei prodotti marcati CE e fornire l’armatura a corredo o di completamento dei manufatti prefabbricati; 3. lavorare l’acciaio che inserisce all’interno dei prodotti marcati CE e fornire l’armatura a corredo, ma anche armature per altre strutture che non hanno nulla a che vedere con i manufatti prefabbricati; 4. lavorare l’acciaio mediante contoterzisti operanti all’interno del proprio stabilimento di prefabbricazione. Bergamo, 09 Giugno 2011 1°e 2°CASO Il prefabbricatore lavora l’acciaio esclusivamente per inserirlo all’interno dei prodotti marcati CE e fornisce l’armatura a corredo o di completamento dei manufatti prefabbricati. • Ai sensi delle norme EN armonizzate non dovrebbe effettuare alcun controllo (prove) sugli acciai in barre, ma solo sui rotoli; • Alterne e controverse prese di posizione del STC; • Oggi è equiparato ad un Centro di Trasformazione a tutti gli effetti senza però avere l’obbligo di aderire agli adempimenti amministrativi. Il controllo dell’acciaio deve essere incluso nell’FPC dei prefabbricati marcati CE. Bergamo, 09 Giugno 2011 3° CASO Il prefabbricatore lavora l’acciaio che inserisce all’interno dei prodotti marcati CE e fornsce l’armatura a corredo, ma anche armature per altre strutture che non hanno nulla a che vedere con i manufatti prefabbricati. • Deve possedere il Certificato dell’FPC dello stabilimento rilasciato da Ente Notificato per la produzione di prefabbricati; • Deve possedere l’Attestazione ministeriale quale CTA per la lavorazione dell’acciaio. Bergamo, 09 Giugno 2011 4° CASO Il prefabbricatore lavora l’acciaio mediante contoterzisti operanti all’interno del proprio stabilimento di prefabbricazione. • In funzione della specificità della produzione/commercilizzazione può rientrare nei casi 1 o 3. Bergamo, 09 Giugno 2011 Esempio di attestato di ADA di CTA per una carpenteria metallica 1 2 3 4 1. Numero dell’Attestato (da riportare sul DDT) 2. Azienda 3. Indirizzo dello stabilimento 4. Marchiatura di identificazione dello stabilimento (targhetta apposta su ogni elemento base) 5. Data di emissione (deve essere riconfermato ogni anno) 5 Bergamo, 09 Giugno 2011 CTA per la produzione di carpenterie metalliche I CTA per la produzione di carpenterie metalliche devono quindi controllare processi di: • taglio, foratura e punzonamento degli elementi base o prelavorati; • saldatura strutturale e non; • assemblaggio tramite bullonatura; Inoltre devono eseguire le prove periodiche sull’acciaio, garantire la rintracciabilità del materiale e marchiare il prodotto tramite etichettatura. La documentazione a corredo delle forniture è diversificata e affrontata in dettaglio dalle NTC 2008 ai punti: a) 11.3.4.11.2.1 per i Centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo; b) 11.3.4.11.2.2 per i Centri di prelavorazione di componenti strutturali; c) 11.3.4.11.2.3 per le Officine per la produzione di carpenterie metalliche; d) 11.3.4.11.2.4 per le Officine per la produzione di bulloni e chiodi. Bergamo, 09 Giugno 2011 CTA per la produzione di carpenteria metallica Normalmente la fornitura in cantiere proviene da Officine per la produzione di carpenterie metalliche, che forniscono l’opera completa anche della bulloneria e di eventuali lamiere piegate. In questo caso il Direttore dei Lavori dovrà raccogliere e verificare la seguente documentazione: a) Copia dell’Attestato di Denuncia di Attività di Centro di Trasformazione; b) DDT con indicato il numero di iscrizione al Ministero, c) Attestazione del Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione di esecuzione di tutte le prove di controllo previste. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, alla dichiarazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Bergamo, 09 Giugno 2011 CTA per la produzione di carpenteria metallica Prelievo dei campioni per le prove sulla fornitura in cantiere. Il DL, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 11.3.1.7, può recarsi presso il medesimo CTA ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato. Bergamo, 09 Giugno 2011 Per contatti : Michele Locatelli c/o Assobeton Tel. 02/70100168 Bergamo, 09 Giugno 2011