FORNITURA DELL’ACCIAIO IN
CANTIERE
Ing. Michele Locatelli
Sezione Solai e Doppia Lastra
Bergamo – 09 Giugno 2011
[email protected]
Bergamo, 09 Giugno 2011
Materiali per uso strutturale – DM 14/01/2008
•
DM 14/01/2008 punto 11.1
Un materiale o un prodotto è definito
“per uso strutturale”
quando consente ad un’opera di costruzione di
soddisfare il requisito essenziale di
“Resistenza meccanica e stabilità”.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
1.Identificati univocamente;
2.Qualificati dal produttore;
3.Accettati dal Direttore dei Lavori.
Bergamo, 09 Giugno 2011
Identificazione e qualificazione
•
DM 14/01/2008 punto 11.1
In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione,
possono configurarsi i seguenti casi:
A. Esiste una norma armonizzata pubblicata (sulla gazzetta ufficiale
europea) e cogente
→ Marcatura CE;
B. Non esiste alcuna norma armonizzata oppure siamo ancora nel
periodo di coesistenza
→ Qualificazione del STC
C. Materiali innovativi
→ Marcatura CE con ETA o Idoneità
Tecnica all’Impiego del STC
Acciaio da cemento armato → La norma armonizzata non è stata
ancora pubblicata pertanto le ferriere posso produrre solo
attraverso la qualifica ministeriale
Acciaio da carpenteria
→ Marcatura CE (inserire elenco norme)
Bergamo, 09 Giugno 2011
Identificazione e qualificazione
•
•
•
•
L’acciaio deve rimanere riconoscibile nelle caratteristiche
qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite
marchi;
STC gestisce il deposito dei marchi (nel caso della Qualifica
Ministeriale);
Identificazione e rintracciabilità dei documenti di
accompagnamento delle forniture (archiviazione per 10 anni per i
produttori e successivi intermediari);
Il prodotto deve essere riconducibile:
- al produttore;
- al tipo di acciaio;
- al lotto di produzione;
- alla data di produzione.
RINTRACCIABILITA’
Bergamo, 09 Giugno 2011
RINTRACCIABILITA’
Attori nella gestione delle forniture di acciaio:
• Produttori (acciaierie);
• Commercianti intermedi;
• Centri di Trasformazione – CdT (nelle varie forme);
• Laboratori notificati;
• Cantieri / Direttori Lavori e Collaudatori
Responsabilità
• Quando l'unità perde l'identificazione originale è responsabilità
del commerciante intermedio e dell‘impresa dimostrarne la
provenienza mediante documenti;
• Il costruttore deve consegnare i documenti di identificazione
insieme a marchiature e etichette di riconoscimento al Direttore
Lavori che allegherà alla Relazione a Struttura Ultimata che poi
consegna al Collaudatore statico;
• La mancata marchiatura e identificazione rende il prodotto
inutilizzabile.
Bergamo, 09 Giugno 2011
PRODUTTORI ACCIAIO DA C.A.
ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO (per il quale non è prevista la
Marcatura CE ma vige l’obbligo di Qualifica Ministeriale)
Produzione:
Barre: B450C - laminato a caldo B450A - trafilato a freddo Rotoli: B450C - laminato a caldo B450A - trafilato a freddo -
6 < Φ < 40
5 < Φ < 10
Φ ≤ 16
Φ ≤ 10
Ad aderenza migliorata, saldabili, identificati con marchi di
laminazione e depositati presso il Servizio Tecnico Centrale (STC).
Bergamo, 09 Giugno 2011
PRODUTTORI ACCIAIO DA C.A. – B450C
Bergamo, 09 Giugno 2011
PRODUTTORI ACCIAIO DA C.A. – B450A
Bergamo, 09 Giugno 2011
PER BARRE
PER ROTOLI
Bergamo, 09 Giugno 2011
FORNITURA DI ACCIAIO “NON TRASFORMATO”
Nel caso la fornitura dell’acciaio in cantiere provenisse direttamente
dal produttore oppure da intermediari commerciali che non eseguono
lavorazioni sul prodotto, la fornitura deve essere accompagnata da:
• copia dell’Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale,
riportante un timbro in originale con almeno la data di spedizione del
destinatario;
• documento di trasporto (DDT) con la data di spedizione ed il
riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate, agli estremi
dell’Attestato di Qualificazione e al destinatario.
E’ necessario eseguire 3 prove ogni fornitura di massimo 30t che
comprendano, per le barre:
• PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO (UNI EN 15630-1:2004)
per reti e tralicci:
• PROVA DI TRAZIONE E DISTACCO DEI NODI (UNI EN 15630-2:2004)
Bergamo, 09 Giugno 2011
FORNITURA DI ACCIAIO “NON TRASFORMATO”
Bergamo, 09 Giugno 2011
FORNITURA DI ACCIAIO “NON TRASFORMATO”
Bergamo, 09 Giugno 2011
Esempio di un rapporto di prova
Bergamo, 09 Giugno 2011
PRODUTTORI ACCIAIO DA CARPENTERIA
Gli elementi in acciaio come i laminati e profilati sono soggetti a
Marcatura CE, ai sensi del DPR n.246/93 di recepimento della
direttiva 89/106/CEE (ormai abrogato dal Regolamento UE n.
305/2011).
I materiali base da cui sono costituiti sono:
Ogni prodotto deve essere quindi marchiato con il riferimento
alla propria norma, alcune di queste sono...
Bergamo, 09 Giugno 2011
PRODUTTORI ACCIAIO DA CARPENTERIA
Bergamo, 09 Giugno 2011
PRODUTTORI ACCIAIO DA CARPENTERIA
Le norme riguardanti le caratteristiche dimensionali dei profili sono:
UNI 5679: 1973 Prodotti di acciaio laminati a caldo. Travi IPN.
UNI 5680: 1973 Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi UPN.
UNI 5397: 1978 Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi HE.
UNI 5398: 1978 Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPE.
UNI EN 10024: 1996 Travi ad I ad ali inclinate laminate a caldo…
UNI EN 10034: 1995 Travi ad I e ad H di acciaio…
UNI EN 10279: 2002 Profilati ad U di acciaio laminati a caldo
Bergamo, 09 Giugno 2011
PRODUTTORI ACCIAIO DA CARPENTERIA
Bergamo, 09 Giugno 2011
PRODUTTORI ACCIAIO DA CARPENTERIA
Bergamo, 09 Giugno 2011
PRODUTTORI ACCIAIO DA CARPENTERIA
Bergamo, 09 Giugno 2011
PRODUTTORI ACCIAIO DA CARPENTERIA
Bergamo, 09 Giugno 2011
Riferimento alla direttiva
materiali da costruzione
Numero
dell’ente di
PRODUTTORINumero
ACCIAIO
dello
certificazione
stabilimento
DA CARPENTERIA
Bergamo, 09 Giugno 2011
PRODUZIONE DI ACCIAIO DA CARPENTERIA
Nel caso la fornitura dell’acciaio in cantiere provenisse direttamente dal
produttore oppure da intermediari commerciali che non eseguono
lavorazioni sul prodotto, la fornitura deve essere accompagnata da:
• copia della dichiarazione di conformità CE, riportante un timbro in
originale con almeno la data di spedizione ed il destinatario;
• documento di trasporto (DDT) con la data di spedizione ed il riferimento
alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate, agli estremi della Marcatura
CE e della norma di prodotto di riferimento;
• Copia del certificato dell’FPC.
E’ necessario eseguire 3 prove (di cui una sullo spessore massimo e una
sullo spessore minimo) ogni fornitura di massimo 30t che comprendano
la verifica delle caratteristiche di resistenza e resilienza nonché della
composizione chimica.
Inoltre la DL dovrà dare ulteriori disposizioni per i controlli su eventuali
lavorazioni eseguite in cantiere (ad esempio le saldature).
Bergamo, 09 Giugno 2011
CENTRI DI TRAFORMAZIONE DELL’ACCIAIO
Bergamo, 09 Giugno 2011
CENTRI DI TRAFORMAZIONE DELL’ACCIAIO
Bergamo, 09 Giugno 2011
CENTRI DI TRAFORMAZIONE DELL’ACCIAIO
In realtà nella maggior parte dei casi, sia per quanto riguarda
l’acciaio da C.A. che quello da carpenteria, le forniture in cantiere
non provengono direttamente dalle fonderie ma da altre aziende che
lavorano e trasformano gli elementi base.
Qualsiasi azienda che effettua lavorazioni di taglio, piegatura e
saldatura, per le Norme Tecniche, è considerata un Centro di
Trasformazione dell’Acciaio (CTA). Queste aziende devono quindi
dotarsi di un vero e proprio sistema di gestione della qualità
coerente con la ISO 9001, nominare un Direttore Tecnico di
stabilimento e fare la denuncia di attività al Servizio Tecnico Centrale
del C.S.LL.PP. che rilascia un “Attestato di Denuncia dell’Attività di
Centro di Trasformazione”.
Questo obbligo è vigente dal 1°luglio 2009!!!
Bergamo, 09 Giugno 2011
Esempio di attestato di ADA
di CTA per lavorazione
acciaio da C.A.
1
2
3
4
1. Numero dell’Attestato (da
riportare sul DDT) dello
stabilimento
2. Azienda
3. Indirizzo dello stabilimento
4. Marchiatura di identificazione
dello stabilimento (targhetta
apposta su ogni elemento
base)
5. Data di emissione (deve
essere riconfermato ogni
anno)
5
Bergamo, 09 Giugno 2011
CTA per armature da C.A.
I CTA per le armature da C.A. devono quindi controllare processi di:
• raddrizzamento delle barre (se le barre provengono da rotoli);
• piegatura delle barre manuale o automatizzata;
• saldatura strutturale e non;
Inoltre devono eseguire le prove periodiche sull’acciaio, garantire la
rintracciabilità del materiale e marchiare il prodotto tramite etichettatura.
Bergamo, 09 Giugno 2011
CTA per armature da C.A.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati
deve essere accompagnata da:
a)
b)
da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di
avvenuta dichiarazione di attività di Centro di Trasformazione;
dalla dichiarazione del Direttore Tecnico di esecuzione delle prove di
controllo con indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.
Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, alla dichiarazione di cui sopra potrà
seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la
lavorazione è stata effettuata.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le
eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di
trasformazione.
Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che
riporterà nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione
che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
Bergamo, 09 Giugno 2011
CTA per armature da C.A.
Esempio di dichiarazione del Direttore Tecnico.
Bergamo, 09 Giugno 2011
CENTRI DI TRAFORMAZIONE DELL’ACCIAIO
Nel caso in cui l’armatura da cemento armato venga impiegata
all’interno di uno stabilimento di prefabbricazione ci sono molteplici
casistiche divisibili in primis tra:
• Prodotti Soggetti a Qualifica Ministeriale
Il controllo di produzione (FPC) deve essere inserito all’interno
un Sistema di Gestione della Qualità del prodotto coerente con
ISO 9001:2008 + autorizzazione ministeriale.
• Prodotti soggetti a marcatura CE
Il controllo di produzione (FPC) viene sviluppato ed eseguito
coerenza con le norme armonizzate del prodotto.
Quest’ultimo caso però è soggetto ad un ampio ventaglio
casistiche diverse e a situazioni controverse e conflittuali tra
norma italiana e la direttiva europea.
di
la
in
di
la
Bergamo, 09 Giugno 2011
ALCUNE POSSIBILI CASISTICHE
Il prefabbricatore potrebbe:
1. lavorare l’acciaio esclusivamente per inserirlo all’interno dei
prodotti marcati CE;
2. lavorare l’acciaio per inserirlo nei prodotti marcati CE e fornire
l’armatura a corredo o di completamento dei manufatti
prefabbricati;
3. lavorare l’acciaio che inserisce all’interno dei prodotti marcati CE
e fornire l’armatura a corredo, ma anche armature per altre
strutture che non hanno nulla a che vedere con i manufatti
prefabbricati;
4. lavorare l’acciaio mediante contoterzisti operanti all’interno del
proprio stabilimento di prefabbricazione.
Bergamo, 09 Giugno 2011
1°e 2°CASO
Il prefabbricatore lavora l’acciaio esclusivamente per inserirlo
all’interno dei prodotti marcati CE e fornisce l’armatura a corredo o di
completamento dei manufatti prefabbricati.
• Ai sensi delle norme EN armonizzate non dovrebbe effettuare alcun
controllo (prove) sugli acciai in barre, ma solo sui rotoli;
• Alterne e controverse prese di posizione del STC;
• Oggi è equiparato ad un Centro di Trasformazione a tutti gli effetti
senza però avere l’obbligo di aderire agli adempimenti
amministrativi. Il controllo dell’acciaio deve essere incluso nell’FPC
dei prefabbricati marcati CE.
Bergamo, 09 Giugno 2011
3° CASO
Il prefabbricatore lavora l’acciaio che inserisce all’interno dei prodotti
marcati CE e fornsce l’armatura a corredo, ma anche armature per
altre strutture che non hanno nulla a che vedere con i manufatti
prefabbricati.
• Deve possedere il Certificato dell’FPC dello stabilimento rilasciato
da Ente Notificato per la produzione di prefabbricati;
• Deve possedere l’Attestazione ministeriale quale CTA per la
lavorazione dell’acciaio.
Bergamo, 09 Giugno 2011
4° CASO
Il prefabbricatore lavora l’acciaio mediante contoterzisti operanti
all’interno del proprio stabilimento di prefabbricazione.
• In funzione della specificità della produzione/commercilizzazione
può rientrare nei casi 1 o 3.
Bergamo, 09 Giugno 2011
Esempio di attestato di ADA
di CTA per una carpenteria
metallica
1
2
3
4
1. Numero dell’Attestato (da
riportare sul DDT)
2. Azienda
3. Indirizzo dello stabilimento
4. Marchiatura di identificazione
dello stabilimento (targhetta
apposta su ogni elemento
base)
5. Data di emissione (deve
essere riconfermato ogni
anno)
5
Bergamo, 09 Giugno 2011
CTA per la produzione di carpenterie metalliche
I CTA per la produzione di carpenterie metalliche devono quindi
controllare processi di:
• taglio, foratura e punzonamento degli elementi base o prelavorati;
• saldatura strutturale e non;
• assemblaggio tramite bullonatura;
Inoltre devono eseguire le prove periodiche sull’acciaio, garantire la
rintracciabilità del materiale e marchiare il prodotto tramite etichettatura.
La documentazione a corredo delle forniture è diversificata e affrontata
in dettaglio dalle NTC 2008 ai punti:
a) 11.3.4.11.2.1 per i Centri di produzione di lamiere grecate e profilati
formati a freddo;
b) 11.3.4.11.2.2 per i Centri di prelavorazione di componenti strutturali;
c) 11.3.4.11.2.3 per le Officine per la produzione di carpenterie
metalliche;
d) 11.3.4.11.2.4 per le Officine per la produzione di bulloni e chiodi.
Bergamo, 09 Giugno 2011
CTA per la produzione di carpenteria metallica
Normalmente la fornitura in cantiere proviene da Officine per la produzione di
carpenterie metalliche, che forniscono l’opera completa anche della bulloneria
e di eventuali lamiere piegate.
In questo caso il Direttore dei Lavori dovrà raccogliere e verificare la seguente
documentazione:
a) Copia dell’Attestato di Denuncia di Attività di Centro di Trasformazione;
b) DDT con indicato il numero di iscrizione al Ministero,
c) Attestazione del Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione di
esecuzione di tutte le prove di controllo previste.
Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, alla dichiarazione di cui sopra potrà
seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la
lavorazione è stata effettuata.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le
eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di
trasformazione.
Bergamo, 09 Giugno 2011
CTA per la produzione di carpenteria metallica
Prelievo dei campioni per le prove sulla fornitura in cantiere.
Il DL, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di
trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 11.3.1.7, può
recarsi presso il medesimo CTA ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di
cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore
Tecnico del Centro di Trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei
Lavori.
Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che
riporterà nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione
che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
Bergamo, 09 Giugno 2011
Per contatti : Michele Locatelli c/o Assobeton Tel. 02/70100168
Bergamo, 09 Giugno 2011
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Fornitura dell`acciaio in cantiere