Contratto di risalita in seggiovia –
Danni a seguito di caduta dell’utente.
CASSAZIONE CIV.,
23 maggio 1997, n°4607 – sezione III –
Mario Mutti contro la Soc. Sib.
(oggi Fuseb s.p.a.)
MASSIMA:
L’art. 1681 del c.c. permette al trasportato
dell’impianto di risalita in seggiovia, nel caso
in cui abbia subito danni in conseguenza ad
una caduta, di rivalersi sul vettore, sempre
che egli fornisca la prova che la caduta sia
avvenuta prima della cessazione degli effetti
residui del moto impresso dal mezzo, che
costituisce il momento oltre il quale la
prestazione contrattuale del vettore deve
considerarsi esaurita.
SOGGETTI:
“Il trasportato”
vs
L’impianto di
risalita
Quindi:
Sig.
Mario Mutti
VS
Società
Fuseb s.p.a
Ricostruzione grafica dei fatti
1. Il 22 gennaio 1983
Sig. Mario Mutti
cade malamente
scendendo dalla seggiovia
4. 13 maggio del 1994
il Sig. Mutti si appella alla
Corte D’Appello di Milano
2. 15 gennaio 1985
Sig. Mutti cita per danni la Fuseb spa
davanti al Tribunale di Sondrio,
invocando in proprio favore
l’art 1681 c.c.
3. il Tribunale
con sentenza 5 giugno del 1990
respinge la domanda.
5. la Corte d’Appello di Milano
conferma la sentenza gravata del 5 giugno 1990
sostenendo l’inapplicabilità dell’art 1681 c.c.
6. il Sig. Mutti
propone un ulteriore ricorso
in Cassazione.
La Cassazione respinge integralmente il ricorso condannando il ricorrente
al rimborso totale delle spese di questo giudizio.
Il Fatto:
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il 22 gennaio 1983 il Sig. Mario Mutti nello scendere dalla
seggiovia biposto Bormio 200 – Cimino cade malamente
riportando gravi lesioni al ginocchio destro con gravi postumi.
Il Sig. Mutti, richiede il risarcimento dei danni alla società
proprietaria dell’impianto di risalita (Fuseb s.p.a) davanti al
Tribunale di Sondrio appellandosi all’art 1681 c.c. sulla
particolare responsabilità del vettore con tali motivazioni:
1. insufficienza dello spazio per la discesa dalla seggiovia
perché ingombro di neve
2. incuranza dell’addetto all’impianto verso i passeggeri in
quanto impegnato in altre azioni (spalare la neve).
il Tribunale di Sondrio respinge la domanda del Sig. Mutti, con
sentenza del 5 giugno 1990, per inapplicabilità dell’art 1681 c.c.
al quale egli si era appellato.
Il Signor Mutti si rivolge alla Corte d’Appello di Milano che con
sentenza del 13 maggio 1994 conferma la sentenza gravata del
5 giugno 1990 con le seguenti motivazioni:
MOTIVAZIONI DELLA CORTE
D’APPELLO DI MILANO
1. L’art. 1681 c.c. era inapplicabile in quanto il contratto inter partes
non poteva essere considerato propriamente un contratto di trasporto.
2. al momento dell’incidente la prestazione della Fuseb
era già esaurita
da quanto emerso dal testimoniale il Sig. Mutti era caduto dopo
aver abbandonato il sedile dell’impianto, a metà del raccordo di collegamento,
mentre stava procedendo in modo autonomo sugli scii e con propri mezzi.
3. non era stato provato il rapporto di casualità fra il
comportamento colposo della Fuseb e l’evento dannoso
i testi avevano smentito che l’addetto alla seggiovia fosse di ostacolo
alla discesa e causa della caduta
Il Fatto:
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il 22 gennaio 1983 il Sig. Mario Mutti nello scendere dalla
seggiovia biposto Bormio 200 – Cimino cade malamente
riportando gravi lesioni al ginocchio destro con gravi postumi.
Il Sig. Mutti, richiede il risarcimento dei danni alla società
proprietaria dell’impianto di risalita (Fuseb s.p.a) davanti al
Tribunale di Sondrio appellandosi all’art 1681 c.c. sulla
particolare responsabilità del vettore con tali motivazioni:
1. insufficienza dello spazio per la discesa dalla seggiovia
perché ingombro di neve
2. incuranza dell’addetto all’impianto verso i passeggeri in
quanto impegnato in altre azioni (spalare la neve).
il Tribunale di Sondrio respinge la domanda del Sig. Mutti, con
sentenza del 5 giugno 1990, per inapplicabilità dell’art 1681 c.c.
al quale egli si era appellato.
Il Signor Mutti si rivolge alla Corte d’Appello di Milano che con
sentenza del 13 maggio 1994 conferma la sentenza gravata del 5
giugno 1990.
Il ricorrente si appella alla Cassazione sulla base di 3 motivi:
MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL
RICORSO ALLA CASSAZIONE
1.sostiene, contrariamente a quanto affermato dalla Corte,
che il contratto tra le parti sia un contratto di trasporto
infatti necessita collaborazione
da parte dell’utente.
2. mette in evidenza il rapporto di causalità fra trasporto ed evento,
critica quindi la decisione della Corte secondo la quale l’incidente era
accaduto dopo che lo stesso aveva abbandonato il sedile.
3. sostiene il comportamento colposo del gestore dell’impianto per 2 motivi:
presenza di cumuli di neve sul raccordo
che intralciavano la pista
presenza del dipendente
intento a spalare la neve
Il Fatto:
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il 22 gennaio 1983 il Sig. Mario Mutti nello scendere dalla seggiovia biposto
Bormio 200 – Cimino cade malamente riportando gravi lesioni al ginocchio
destro con gravi postumi.
Il Sig. Mutti, richiede il risarcimento dei danni alla società proprietaria
dell’impianto di risalita (Fuseb s.p.a) davanti al Tribunale di Sondrio
appellandosi all’art 1681 c.c. sulla particolare responsabilità del vettore con
tali motivazioni:
1. insufficienza dello spazio per la discesa dalla seggiovia perché ingombro di
neve
2. incuranza dell’addetto all’impianto verso i passeggeri in quanto impegnato
in altre azioni (spalare la neve).
il Tribunale di Sondrio respinge la domanda del Sig. Mutti, con sentenza del 5
giugno 1990, per inapplicabilità dell’art 1681 c.c. al quale egli si era
appellato.
Il Signor Mutti si rivolge alla Corte d’Appello di Milano che con sentenza del
13 maggio 1994 conferma la sentenza gravata del 5 giugno 1990.
Il ricorrente si appella alla Cassazione.
È stato rilevato dalla Cassazione, in relazione ai primi due motivi sostenuti
dalla Corte d’appello, una formulazione errata della tesi. La Corte infatti
sostiene che, il contratto posto in essere tra i due attori, si esulerebbe dallo
schema tipico del trasporto. In realtà, ogni qualvolta questa si è occupata di
contratti di risalita in seggiovia, ha dato però per scontato il loro
inquadramento nel contratto di trasporto di persone.
Questo errore, tuttavia non influenza il giudizio.
CONCLUSIONE
• LA CORTE DI CASSAZIONE HA RITENUTO
ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI
RISARCIMENTO DEL SIG. MUTTI PER:
- INFONDATEZZA DELL’ACCUSA
- INDIMOSTRATA CAUSA DELLA CADUTA.
IL RICORRENTE VIENE QUINDI
CONDANNATO AL RIMBORSO
DELLE SPESE DI GIUDIZIO
MEZZI CHE SI FERMANO
ALLE STAZIONI DI
PARTENZA E DI USCITA
PER FAR SALIRE E
SCENDERE GLI SCIATORI
• FUNIVIE
• Il gestore delle funivie
risponde per i danni subiti
dall’utente verificatesi tra
la stazione di partenza e
quella di arrivo
MEZZI DI RISALITA IN
CONTINUO MOVIMENTO
• SCIOVIE, SEGGIOVIE,
OVOVIE, BIDONVIE.
• Maggiori difficoltà per lo
sciatore, il quale deve
collaborare attivamente
nel salire e nello
scendere dal mezzo in
movimento. lo sciatore
una volta staccatosi,
procede sotto la spinta
della corsa per un
breve tratto e
successivamente con
moto proprio.
 Questo è il nostro caso
CONTRATTO DI
SCIOVIA
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È fondamentale il ruolo
collaborativo dell’utente,
Non è definibile “contratto di
trasporto” perché manca il
carattere essenziale cioè
l’affidamento al vettore del
passeggero. Il servizio riguarda
esclusivamente il trasporto a
monte,e non si estende alla
successiva discesa effettuata
dallo sciatore
È caratterizzato dalla necessità
che l'utente sia in possesso di una
adeguata preparazione sportiva e
presti un'attiva ed attenta
collaborazione al fine di realizzare
un trasporto senza incidenti
Per legge questa attività è definita
di AUTOTRASPORTO
CONTRATTO DI
SEGGIOVIA
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La collaborazione dell’utente è meno
attiva
rientra nella fattispecie del contratto di
trasporto a titolo oneroso; si applica
pertanto l'art. 1681 c.c. nella parte in
cui afferma la responsabilità del
vettore se non prova di aver adottato
tutte le misure idonee ad evitare il
danno;
È un contratto di trasporto di
persone in quanto c’è l’affidamento
del trasportato al vettore. Il gestore
dell’impianto è responsabile: degli
incidenti accaduti sulla seggiovia e a
causa di insidie non segnalate ma è
NON responsabile nel momento in
cui lo sciatore effettua la discesa con
mezzi propri o con propria autonoma
determinazione e condotta ed ad
avvenuto sganciamento dal
seggiolino né dopo aver percorso
alcuni metri sulla pista in discesa.
IL CONTRATTO DI TRASPORTO
è il contratto consensuale mediante il quale una parte
(vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire
persone o cose da un luogo all’altro.
Oggetto del contratto è dunque, lo spostamento, a
proprio rischio, di un bene materiale o di una persona da
un luogo all’altro. Il trasferimento che il vettore si
obbliga a compiere, può riguardare sia cose che
persone; tale diversità di oggetto comporta:
- una diversa struttura del rapporto;
- un diverso regime di responsabilità del vettore.
• Realizza un’obbligazione di mezzi, volta a fornire gli
strumenti idonei allo spostamento delle persone da un luogo
ad un altro
• Esiste la presunzione di responsabilità da parte del
vettore.
FINE:
IL LAVORO E’ STATO
SVOLTO DA:
•Adamo Francesca
•Cologni Federica
•Diaferia Laura
•Fiorito Raffaella.
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