Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA Ministero del lavoro – organizzazione e compiti del Personale Ispettivo – Protocollo Ispettivo – Vigilanza Tecnica e Ordinaria nei Cantieri Edili SALA RIUNIONE PRESSO L’ISTITUTO BOVARA DI LECCO Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 1 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Vigilanza Ordinaria nei cantieri e adempimenti documentali: Accesso ispettivo,Violazioni amministrative e relative sanzioni, libro unico, casi particolari. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 2 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Il personale Il Personale del Ministero del lavoro svolge compiti di vigilanza in materia di rapporti di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria. Vale la pena rammentare soltanto che il personale del Ministero lavoro opera come organo di polizia amministrativa e giudiziaria (quando rileva violazioni di carattere penale) verificando l’applicazione delle normative in materia di lavoro, assistenza, previdenza obbligatorie e sicurezza nei cantieri edili, mentre il personale degli istituti, si occupa esclusivamente della normativa di carattere previdenziale. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 3 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Direzione Provinciale del Lavoro – Organizzazione del SIL Unità operativa Vigilanza Ordinaria Unità operativa Vigilanza Tecnica N.I.L. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 4 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Il Personale ispettivo: Il personale incaricato di svolgere la vigilanza deve essere dotato di una apposita tessera di riconoscimento. Quando entra sul cantiere ha sempre l’obbligo di “esibire la tessera di riconoscimento” immediatamente e senza che sia necessaria apposita richiesta da parte del soggetto ispezionato, aggiungendo che “in mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo”. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 5 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Obbligo di qualificazione L’omessa esibizione però non inibisce la validità degli atti compiuti (il possesso della qualifica non dipende dalla tessera). Chi ostacola l’accesso oltre a realizzare una condotta che configura la fattispecie di impedimento all’attività di vigilanza (sanzionata dalla legge 638/83), viola anche l’art. 650 c.p. non rispettando anche un ordine legalmente impartito per ragioni di sicurezza pubblica (l’ispezione nei cantieri infatti riguarda sempre anche la sicurezza e la salute dei lavoratori) Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 6 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Rapporto con il soggetto ispezionato I rapporti devono essere impostati al reciproco rispetto e collaborazione cercando di creare un clima collaborativo che superi eventuali ostruzionismi. Poiché la programmazione dell’accesso deve avvenire in fasce orarie dove l’ispezione è maggiormente efficace, spesso si va a turbare lo svolgimento delle attività lavorative. Ove vi siano delle lavorazioni in atto che richiedono l’urgente impiego dei lavoratori (getti di calcestruzzo per elementi strutturali e solette, pose in opera di malta ed intonaci ecc.)l’ispettore avrà cura di procedere alle sommarie informazione dei singoli operai solo al termine di tali attività oppure cercherà di sentire i lavoratori a turno, evitando d’interrompere le lavorazioni. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 7 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Ostacolo all’azione di vigilanza Art. 4, comma 7, legge n. 628/1961 Notizie legalmente richieste Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con la pena dell’arresto fino a 2 mesi o dell’ammenda fino a euro 516. Riguarda non soltanto i datori di lavoro, ma è legata alla fattispecie della omessa fornitura di notizie richieste Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 8 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Ostacolo all’azione di vigilanza I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano fisicamente ai funzionari dell'ispettorato del lavoro … l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da 258 € a 2582 €, ancorché il fatto costituisca reato. (DECRETO LEGGE 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modif. in legge11/11/1983, n. 638 Art. 3, comma 3) Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 9 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Ostacolo all’azione di vigilanza L’impedimento della vigilanza può rilevare penalmente come contravvenzione o anche come delitto : violazione del dovere di ottemperare all’ordine impartito da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, punita dall’art. 650 c.p.; opporsi fisicamente all’esercizio della vigilanza: art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) e art. 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale). Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 10 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Poteri ispettivi Gli ispettori del lavoro possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 11 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Poteri ispettivi Quanto ai poteri di accesso si richiama l’attenzione su: Art. 8 DPR n. 520/1955, per gli ispettori del lavoro: “hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge”. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 12 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco L’accesso ispettivo L’accesso ispettivo sui cantieri da parte dei funzionari della D.P.L. ha come obiettivo unico ed esclusivo la tutela del lavoro regolare e sicuro, quindi il contrasto al lavoro sommerso e illegale. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 13 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Azione Ispettiva – I° Fase Vigilanza congiunta/autonoma Coordinamento con Enti Sopralluogo Determinazione dell’intervento ispettivo e numero di personale ispettivo da coinvolgere Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 14 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Azione Ispettiva – I° Fase Vigilanza congiunta/autonoma Accesso ispettivo Presentazione Assunzione delle dichiarazioni – utilizzo modulistica comune convenuta Individuazione delle aziende e titolo delle stesse Abbinamento lavoratore/azienda Riscontro documentale Provvedimento di sospensione attività art.14 D.lgs 81/08 Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 15 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Azione Ispettiva – I° Fase Individuazione del personale Domande di rito: Generalità complete se extracomunitario richiedere P.S.(eventuale tagliandino); Verificare se indossa tesserino di riconoscimento (Vedasi violazioni indicate in successiva diapositiva); Azienda da cui dipende – ubicazione della stessa; Tipo di contratto sottoscritto e avvenuta consegna della copia; Persona che sovrintende al lavoro; Orario di lavoro effettuato; Mezzi con i quali si reca sul cantiere o unità operativa; Percezione indennità di trasferta – mensa; Se ha ricevuto la formazione/informazione sui rischi e i d.p.i. In caso di artigiano chiedere tipo di committenza e attrezzature utilizzate; Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 16 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Azione Ispettiva – I° Fase Vigilanza congiunta/autonoma ◊ Individuazione della tipologia lavorativa: Autonoma – Parasubordinata - Dipendente Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 17 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Azione Ispettiva – I° Fase Lavoratore subordinato Eterodeterminazione; Orario di lavoro; Volonta delle parti; Diritti e doveri – tutele; Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 18 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Azione Ispettiva – I° Fase Tipoligie di lavoro subordinato Tempo pieno; Part-time; Lavoro intermittente o a chiamata; Lavoro a termine; Contratti a contenuto formativo (apprendistato – inserimento); Somministrazione; Distacco. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 19 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Azione Ispettiva – I° Fase Parasubordinazione e lavoro autonomo Lavoro a progetto; Lavoratore autonomo (es. artigiano) Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 20 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Il datore di lavoro e i dirigenti, devono: nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art.26 c. 8 DLgs 81/2008). la sanzione (art. 55 c. 4 lett. m) è da € 100 a € 500 Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 21 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del DLgs 81/2008 i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ed i piccoli imprenditori devono: munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, la sanzione amministrativa pecuniaria è da 50 a 300 euro per la violazione( art.60) Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 22 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Anche il lavoratore che non espone l’apposita tessera di riconoscimento incorre in una sanzione amministrativa stabilita dall’art. 59 comma 1 lett. b, DLgs 09 aprile 2008 n. 81 nell’importo da €. 50 a €. 300, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689, è pari a €. 100 Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 23 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Per verificare immediatamente e contestualmente la regolare instaurazione dei rapporti di lavoro, con riguardo ai lavoratori trovati intenti al lavoro al momento dell’accesso sul cantiere si procederà a sentirli a sommarie informazioni, e successivamente all’esame delle comunicazioni d’assunzione preventive ai Centri per l’Impiego. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 24 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco L’accertamento sarà agevolato se il datore di lavoro avrà adempiuto all’obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione attraverso la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore esibirà agli ispettori la prova della sua regolare occupazione. Così come previsto dallo stesso accordo di rinnovo contrattuale degli edili (industria) del 18/06/2008 Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 25 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco In caso contrario, l’ispettore opererà sulla base di una “inversione dell’onere della prova” a carico del datore di lavoro o di chi lo rappresenta nel luogo di lavoro. Il quale sarà chiamato a dimostrare nell’arco del primo accesso ispettivo la regolare occupazione del personale presente al lavoro. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 26 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco 2^ fase dell’accertamento Gli ispettori del lavoro torneranno in seguito presso la sede legale dell’impresa o presso il consulente del lavoro delegato o associazione di categoria, per le verifiche documentali che completeranno e definiranno l’accertamento. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 27 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Azione Ispettiva – 2° Fase Verifica del rapporto instaurato Analisi dell’attività ispettiva svolta; Verifica documentazione amministrative e fiscali (comunicazione al centro per l’impiego (mod. uni-lav) Contratto di lavoro – comunicazioni di rito – contratto di appalto – registri IVA – registri beni ammortizzabili ecc. ); Rischio d’impresa; Grado di inserimento nell’azienda; Rapporto con il Committente Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 28 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Azione Ispettiva – 2° Fase Verifica congiunta degli elementi acquisiti Determinazione del rapporto in essere; Conferma del rapporto instaurato oppure contestazione di sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro posto in essere; Redazione verbali autonomi – adozione dei provvedimenti consequenziali; Redazione verbale congiunto \ o di primo accesso ispettivo Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 29 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 30 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.(D.P.L. – A.S.L.) Le condizione per la revoca del provvedimento sono: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; Il datore di lavoro dovrà presentare domanda di revoca in bollo con marca da bollo allegata. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 31 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco La Maxi sanzione Art. 3 c. 3, del D.L. 12/2002 convertito nella L. 23.04.2002 n.73, come modificato dall’art. 36 bis c. 7, del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito nella L. 04.08.2006 n. 248, per aver impiegato lavoratori non comunicandolo preventivamente al centro per l’impiego. la sanzione amministrativa è stabilita dalla medesima norma, nell’importo da €. 1500 a €. 12000 per ogni lavoratore interessato maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L.24.11.1981 n. 689, è pari a €.3000 per ogni dipendente maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 32 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Per poter instaurare un rapporto di lavoro in regola, il datore di lavoro ha l’obbligo di: Comunicare l’assunzione al Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno precedente l’inizio del rapporto. Tale comunicazione effettuata nella modalità telematica prevista dalla normativa attualmente vigente ( dal gennaio 2008) è valida anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali. E’ il caso della comunicazione all’Inail, il giorno stesso dell’assunzione, del codice fiscale del dipendente. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 33 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Art. 9 bis c. 2, della L. 28.11.1996 n. 608, e successive modifiche ed integrazioni, per non aver inviato e/o per aver inviato con dati inesatti o incompleti, entro i termini prescritti al competente Servizio per l’impiego, una comunicazione contenente i dati anagrafici del lavoratore assunto, la data dell’assunzione e dell’eventuale cessazione ove previsto il termine, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo; la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 19 c. 3 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276, nell’importo da €. 100 a €. 500 per ogni lavoratore interessato, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689, è pari a €. 166,66 per ogni dipendente, e ridotto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004 è pari a € 100 per dipendente. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 34 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Per quanto riguarda le “Informazioni al lavoratore”, rimane inalterata la legge di riferimento (Art. 4 bis comma 2 D.Lgs. 21.04.2000 n. 181). L’obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione, da effettuare prima dell’inizio dell’attività lavorativa, può ora avvenire secondo due modalità: con la consegna di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego, oppure con la consegna di una copia del contratto individuale di lavoro. La sanzione rimane invariata la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 19 comma 2 del D.Lgs.10.09.2003 n. 276, nell’importo da € 250 a € 1500 per ogni lavoratore interessato che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari a € 500 per ogni lavoratore interessato, e ridotto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004 è pari a € 250 per dipendente Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 35 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Libro unico del Lavoro Iscrizione del lavoratore nel libro unico del lavoro che ha sostituito, a far data dal 18/08/2008 i libri matricola e paga e tutti gli altri libri obbligatori .( in vigore dal 1\1\2009) Il libro unico del lavoro assolve la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell’impresa. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 36 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Contenuto del L.U.L. Per ciascun lavoratore devono essere indicati essenzialmente Il nome e cognome e il codice fiscale; La qualifica e il livello di inquadramento contrattuale; La retribuzione e qualsiasi annotazione riferita a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro; L’anzianità di servizio; Le relative posizioni assicurative e previdenziali; Il numero delle ore di lavoro effettuate; Le ore di lavoro straordinario; Le eventuali assenze dal lavoro anche non retribuite; Le ferie e i riposi Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 37 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Mancata istituzione del Libro Unico del Lavoro per aver omesso di istituire il Libro Unico del Lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo; la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 39 comma 6, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, nell’importo da €.500 ad €.2.500, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, modificato dall’art. 52 del D.Lgs. n. 213/98, è pari a €. 833,33, e ridotto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004 è pari a €. 500 Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 38 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Irregolare tenuta del Libro Unico del Lavoro per aver tenuto il libro Unico del Lavoro senza rispettare una delle tre modalità di cui all’art. 1 del D.M. 09/07/2008 (elaborazione e stampa meccanografica, stampa laser e supporti magnetici) la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 39 comma 6, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, nell’importo da €. 500 ad € 2.500, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981,modificato dall’art. 52 del D.Lgs. n. 213/98, è pari a €. 833,33, e ridotto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004 è pari a €. 500. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 39 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Le omesse registrazioni Le registrazioni riguardano 3 serie di dati: lavoratore ed identificazione della prestazione lavorativa; dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro; calendario delle presenze per i lavoratori dipendenti. La sanzione si riferisce a ciascun mese, pertanto va irrogata distintamente. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 40 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Le omesse registrazioni per aver omesso di registrare i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali fatti salvi i casi di errore meramente materiale. la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 39 comma 7, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, nell’importo da € 150 ad € 1.500, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, modificato dall’art. 52 del D.Lgs. n. 213/98, è pari a € 300, e ridotto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004 è pari a € 150. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione va da € 500 a € 3.000. La sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, modificato dall’art. 52 del D.Lgs. n. 213/98, è pari a € 1.000 e ridotto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004 è pari a € 500 Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 41 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro per aver infedelmente registrato i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all’art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (si tratta di registrazioni i cui dati sono falsificati rispetto all’effettiva prestazione lavorativa). La sanzione si riferisce a ciascun mese, pertanto va irrogata distintamente. L’inosservanza non è ammessa alla procedura di diffida obbligatoria; fatti salvi i casi di errore meramente materiale, la sanzione amministrativa è stabilita nell’importo da € 150 ad € 1.500, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari a €.300. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione va da € 500 a € 3.000. La sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari a € 1.000 Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 42 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Tardiva registrazione sul Libro Unico del Lavoro per aver omesso di registrare i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all’art. 39, commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. La violazione si concretizza quando a seguito dell’accesso ispettivo, il datore di lavoro fornisca i cedolini con l’aggiornamento e la correzione dei dati registrati nei mesi precedenti, nella sequenzialità numerica del mese in cui avviene l’ispezione ; la sanzione amministrativa è stabilita nell’importo da € 100 ad € 600, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981 è pari a € 200, e ridotto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004 è pari a € 100. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione va da € 150 a € 1.500. La sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari a € 300 e ridotto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004 è pari a € 150 Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 43 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco l’obbligo di esibizione grava, a seconda dei casi, su diversi soggetti, titolari o delegati alla tenuta del documento: nel caso di tenuta del Libro da parte del datore di lavoro presso la sede legale della ditta (intesa in senso lato come sede stabile), l’obbligo di esibizione agli organi di vigilanza deve essere adempiuto tempestivamente (cioè nei locali della sede dove avviene l’ispezione, prima che l’ispettore proceda alla redazione del verbale di primo accesso). L’esibizione può avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica. L’inosservanza non è ammessa alla procedura di diffida obbligatoria, trattandosi di condotta commissiva; Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 44 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Omessa esibizione del Libro Unico del Lavoro (datore di lavoro) per aver omesso il datore di lavoro di esibire agli organi di vigilanza il libro unico del lavoro; La sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 39 comma 6, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, nell’importo da €.200 ad € 2.000, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, modificato dall’art. 52 del DLgs. n. 213/98, è pari a €. 400 Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 45 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Omessa esibizione del Libro Unico del Lavoro (consulenti del lavoro o altro professionista di cui all’art. 1 comma 1 L. 11/01/1979 n. 12) per aver omesso, senza giustificato motivo, il consulente del lavoro o altro professionista di cui all’art. 1 comma 1 L. 11/01/1979 n. 12, di ottemperare entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso; la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 5 comma 2, L. n. 12/1979, come modificato dall’art. 40 comma 1, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, nell’importo da € 100 ad €. 1.000, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari a €.200 Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 46 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Omessa esibizione del Libro Unico del Lavoro (associazioni di cui all’art. 1 comma 4 L. 11/01/1979 n. 12) per aver omesso, senza giustificato motivo, le associazioni e i centri servizi, di ottemperare entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso; la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 39 comma 6, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, nell’importo da € 250 ad € 2.000, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari a €.500. In caso di recidiva della violazione, la sanzione amministrativa è stabilita nell’importo da € 500 a € 3.000, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari a € 1.000 Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 47 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Omessa esibizione del Libro Unico del Lavoro (associazioni di cui all’art. 1 comma 4 L. 11/01/1979n. 12) per aver omesso, senza giustificato motivo, le associazioni e i centri servizi, di ottemperare entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso; la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 39 comma 6, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, nell’importo da € 250 ad € 2.000, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari a €.500. In caso di recidiva della violazione, la sanzione amministrativa è stabilita nell’importo da € 500 a € 3.000, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari a € 1.000 Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 48 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Omessa conservazione del Libro Unico del Lavoro per non aver conservato il Libro Unico del Lavoro (previsto dall’art. 6 comma 1 D.M. 9/07/2008); il datore di lavoro ovvero i professionisti e le associazioni delegati dal datore di lavoro, hanno l’obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di 5 anni dall’ultima registrazione. Il medesimo obbligo è previsto per i libri obbligatori dismessi a seguito dell’entrata in vigore del libro unico del lavoro. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 49 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Omessa conservazione del Libro Unico del Lavoro La mancata conservazione del libro unico o dei libri preesistenti è punita con la medesima sanzione amministrativa per la quale non è ammessa la procedura di diffida obbligatoria, trattandosi di condotta commissiva. La sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 39 comma 7, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, nell’importo da € 100 ad € 600, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari a € 200 Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 50 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco La nozione d’appalto di servizi è fornita dal codice civile all’art. 1655 : L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. art. 1656 Subappalto: L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 51 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco La legge Biagi 276/2003 sull’appalto all’art. 29 recita: 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 52 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti (art. 29) Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 53 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Per l’appalto illecito al comma 5 – bis dell’art. 18.della L.276/2003 sono previste le seguenti sanzioni penali: Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 54 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Contratti di collaborazione La collaborazione è un rapporto di lavoro che presenta caratteristiche proprie in parte del lavoro autonomo in parte del lavoro subordinato. Il collaboratore si impegna a compiere un’opera o un servizio in via continuativa a favore del committente e in coordinamento con quest’ultimo, ma senza che sussista vincolo di subordinazione. Il D.Lgs 276/2003 di riforma del mercato del lavoro ha introdotto l’obbligo di ricollegare l’instaurazione dei rapporti di collaborazione alla realizzazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 55 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco VIGILANZA TECNICA NEI CANTIERI MOBILI E/O TEMPORANEI: ADEMPIMENTI DOCUMENTALI Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 56 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEGLIORGANI DI VIGILANZA SUDDIVISA PER SOGGETTI RESPONSABILI Documentazione a carico del Committente e/o del Responsabile dei Lavori; Documentazione attestante la verifica dei compiti del Coordinatore in fase di progettazione; Documentazione attestante la verifica dei compiti del Coordinatore in fase di esecuzione; Documentazione tecnica di cantiere relativa a macchine, attrezzature ed impianti; Documentazione attestante l’espletamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente da parte dei datori di lavoro delle imprese operanti in cantiere. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 57 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco DOCUMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE E/O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Progetto dell’opera costituito da relazioni tecniche ed elaborati grafici; Permesso di costruire o DIA; Contratti di appalto con le ditte appaltatrici. Nomine Nomina del Responsabile dei lavori (art. 89 D.Lgs. 09.04.08 n. 81); Nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (art.90 comma 3 D.Lgs. 09.04.08 n. 81); Nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 90 comma 4 D.Lgs. 09.04.08 n. 81). Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 58 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco DOCUMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE E/O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs. 09/04/08 n. 81) “Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi (on-line per la Lombardia): a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.” Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 59 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco DOCUMENTI A CARICO DEL COORDINATORE PER LASICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Piano di sicurezza e coordinamento (Art. 91 comma 1 del D. Lgs. 09.04.08 n. 81) Documento redatto secondo quanto indicato all’ art. 100 con i contenuti minimi definiti nell’allegato XV. Fascicolo dell’opera (Art. 91 comma 2 del D. Lgs. 09.04.08 n. 81) Documento avente i contenuti definiti nell’allegato XVI Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 60 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco DOCUMENTI A CARICO DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento; Aggiornamenti del fascicolo dell’opera; Verbali di sopralluogo; Verbali delle riunioni periodiche al fine di garantire la cooperazione e il coordinamento delle attività delle imprese e/o dei lavoratori autonomi; Contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi delle inosservanze in materia di sicurezza e salute; Proposte di sospensione dei lavori o di risoluzione del contratto al committente o responsabile dei lavori per gravi violazioni da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi operanti in cantiere; Comunicazione all’ASL e alla DPL sulle violazioni in cantiere da parte delle imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere nel caso di mancati provvedimenti a carico delle ditte esecutrici; Verbali di sospensione dei lavori per il manifestarsi di pericoli gravi ed imminenti. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 61 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco DOCUMENTAZIONE TECNICA A CARICO DEI DATORI DI LAVORO Prima dell’inizio dei lavori … Documentazione riportata in All. XVII da consegnare al Committente e/o al Responsabile dei lavori al fine di consentire la verifica dell’idoneità tecnico – professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (Art. 90 comma 9 del D. Lgs. 09.04.08 n. 81); Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 62 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco DOCUMENTAZIONE TECNICA A CARICO DEI DATORI DILAVORO La documentazione di cui ai punti precedenti viene trasmessa dal Committente all’amministrazione competente unitamente ai nominativi delle imprese esecutrici. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.” (Art. 90 comma 9 del D. Lgs. 09.04.08 n. 81). In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.” (Art. 90 comma 10 del D.Lgs. 09.04.08 n. 81). Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 63 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco DOCUMENTAZIONE TECNICA A CARICO DEI DATORI DILAVORO Prima dell’inizio dei lavori … Piano operativo di sicurezza (POS), redatto da ciascuna Impresa esecutrice in riferimento allo specifico cantiere con i contenuti minimi indicati dall’All. XV del D.Lgs. n. 81. del 09.04.08 Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 64 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco DOCUMENTAZIONE TECNICA A CARICO DEI DATORI DI LAVORO IMPIANTO ELETTRICO Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere ai sensi del D.M. 37/08; Ricevute di trasmissione della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di messa a terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 462/01; Verbale di verifica biennale dell’impianto rilasciato dall’ASL o da eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 65 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Libretto degli apparecchi di sollevamento (per portate superiori a 200Kg) con collaudo e verifiche periodiche; Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento (per portate superiori a 200 Kg) all’ISPESL e all’ASL competenti per territorio; Dichiarazione di corretta installazione gru; Calcolo del piano di appoggio della gru; Registro di controllo trimestrale di funi e catene (art. 71 comma 3, punto 3.1.2 dell’All. VI, art. 71 commi 4 e 8 del D. Lgs. 09.04.08 n. 81); Accordo di coordinamento di gru interferenti redatto dalle imprese interessate.“I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.” Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 66 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco PONTEGGI (Art. 134 del D. Lgs. 09.04.08 n. 81) Libretto del ponteggio contenente: 1. calcoli del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; 2. istruzioni per le prove di carico del ponteggio; 3. istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; 4. schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. Copia dell’autorizzazione ministeriale per la costruzione e l’impiego del ponteggio; Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (Pi. M.U.S.) dell’impresa installatrice con i contenuti indicati nell’All. XXII; Progetto dei ponteggi di altezza superiore a 20 metri ovvero fuori dagli schemi di impiego autorizzati firmato da un ingegnere o da un architetto. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 67 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI Libretti d’uso e manutenzione “Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: - installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; - oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; - assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z), del presente decreto; b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.” (Art. 71 comma 4 del D.Lgs. 09.04.08 n. 81) Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 68 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Su richiesta dell’organo di vigilanza: Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; Documento di valutazione dei rischi aziendali ovvero autocertificazione delle valutazione dei rischi, da parte delle imprese fino a 10 addetti o a conduzione familiare; Nomina del Medico competente; Protocollo sanitario del medico competente; Giudizi d’idoneità alla mansione rilasciati dal medico competente dopo le visite preventive e periodiche; Ricevuta di consegna dei DPI firmate da ciascun lavoratore e riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI; Verbale di elezione o di designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 69 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Su richiesta dell’organo di vigilanza: ◊Designazione degli addetti al primo soccorso ◊Designazione degli addetti alla lotta antincendio e gestione emergenze; ◊Attestazione di avvenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in relazione alla specifica mansione; ◊Attestato del corso di formazione del RSPP; ◊Attestato del corso di formazione del RLS; ◊Attestati di formazione degli addetti alla lotta antincendio, gestione emergenze e pronto soccorso; ◊Attestato di formazione del preposto e degli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi; Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 70 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Su richiesta dell’organo di vigilanza: Registro infortuni (originale in sede e una fotocopia in ciascun cantiere); Verbale di riunione periodica (almeno una riunione all’anno nelle aziende con più di 15 addetti) salvo per i cantieri di durata inferiore ai 200 giorni lavorativi. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 71 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco ATTENZIONE! Sarà cura della ditta Appaltatrice principale dei lavori conservare la documentazione, ordinatamente, in un luogo noto al Responsabile di cantiere in modo che la stessa sia facilmente reperibile e consultabile. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 72 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco DOCUMENTAZIONE MINIMA DA TENERE IN CANTIERE -Piano di sicurezza e di coordinamento (se presente). -Fascicolo dell’opera. -Piano operativo di sicurezza (per ogni ditta con dipendenti). - Copia della notifica preliminare all’organo di vigilanza territorialmente competente (DPL e ASL). -Dichiarazione di conformità, a seguito verifica, rilasciata dall'installatore per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianto di terra. - Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere. - Registro degli infortuni. Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 73 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco - Copia conforme dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio (libretto del ponteggio). - Disegno esecutivo di come verrà realizzato il ponteggio. - Eventuale progetto e disegno del ponteggio nel caso non sia conforme allo schema - tipo. - Libretti d’uso delle macchine ed attrezzature. - Libretto dell’impianto di sollevamento di portata superiore a 200Kg completo dei verbali di revisione annuale. - Verbali di verifica periodica e annotazione della verifica trimestrale delle funi. - Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza. - Documenti attestanti la formazione e l’informazione dei lavoratori. - Generalità del medico competente incaricato degli accertamenti sanitari periodici. - Dichiarazione di idoneità sanitaria dei lavoratori. - DURC Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 74 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco Lecco 16/04/2010 RELATORI: ORTELLI - TOMA 75