Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER
COORDINATORI DELLA SICUREZZA
Ministero del lavoro – organizzazione e compiti del
Personale Ispettivo – Protocollo Ispettivo –
Vigilanza Tecnica e Ordinaria nei Cantieri Edili
SALA RIUNIONE
PRESSO L’ISTITUTO
BOVARA DI LECCO
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
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Ministero del Lavoro
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Vigilanza Ordinaria nei cantieri e
adempimenti documentali:
Accesso ispettivo,Violazioni amministrative e
relative sanzioni, libro unico, casi particolari.
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Il personale
Il Personale del Ministero del lavoro svolge compiti di vigilanza in
materia di rapporti di lavoro, previdenza e assicurazione
obbligatoria.
Vale la pena rammentare soltanto che il personale del Ministero
lavoro opera come organo di polizia amministrativa e giudiziaria
(quando rileva violazioni di carattere penale) verificando
l’applicazione delle normative in materia di lavoro, assistenza,
previdenza obbligatorie e sicurezza nei cantieri edili, mentre il
personale degli istituti, si occupa esclusivamente della normativa di
carattere previdenziale.
Lecco 16/04/2010
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Ministero del Lavoro
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Direzione Provinciale del Lavoro – Organizzazione del SIL
 Unità operativa Vigilanza Ordinaria
 Unità operativa Vigilanza Tecnica
 N.I.L.
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Il Personale ispettivo:
Il personale incaricato di svolgere la vigilanza deve essere dotato
di una apposita tessera di riconoscimento.
 Quando entra sul cantiere ha sempre l’obbligo di “esibire la
tessera di riconoscimento” immediatamente e senza che sia
necessaria apposita richiesta da parte del soggetto ispezionato,
aggiungendo che “in mancanza della tessera di riconoscimento
l’accesso non può avere luogo”.
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Obbligo di qualificazione
L’omessa esibizione però non inibisce la validità degli atti compiuti
(il possesso della qualifica non dipende dalla tessera).
Chi ostacola l’accesso oltre a realizzare una condotta che configura
la fattispecie di impedimento all’attività di vigilanza (sanzionata
dalla legge 638/83), viola anche l’art. 650 c.p. non rispettando
anche un ordine legalmente impartito per ragioni di sicurezza
pubblica (l’ispezione nei cantieri infatti riguarda sempre anche la
sicurezza e la salute dei lavoratori)
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Rapporto con il soggetto ispezionato
I rapporti devono essere impostati al reciproco rispetto e
collaborazione cercando di creare un clima collaborativo che superi
eventuali ostruzionismi.
Poiché la programmazione dell’accesso deve avvenire in fasce orarie
dove l’ispezione è maggiormente efficace, spesso si va a turbare lo
svolgimento delle attività lavorative.
Ove vi siano delle lavorazioni in atto che richiedono l’urgente impiego
dei lavoratori (getti di calcestruzzo per elementi strutturali e solette,
pose in opera di malta ed intonaci ecc.)l’ispettore avrà cura di
procedere alle sommarie informazione dei singoli operai solo al
termine di tali attività oppure cercherà di sentire i lavoratori a turno,
evitando d’interrompere le lavorazioni.
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Ostacolo all’azione di vigilanza
Art. 4, comma 7, legge n. 628/1961
Notizie legalmente richieste
Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire
notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o
le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti
con la pena dell’arresto fino a 2 mesi o dell’ammenda fino
a euro 516.
Riguarda non soltanto i datori di lavoro, ma è legata alla
fattispecie della omessa fornitura di notizie richieste
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Ostacolo all’azione di vigilanza
I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano
fisicamente ai funzionari dell'ispettorato del lavoro …
l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo,
sono tenuti a versare alle amministrazioni da cui questi
dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una
somma da 258 € a 2582 €, ancorché il fatto costituisca
reato. (DECRETO LEGGE 12 settembre 1983, n. 463,
conv. con modif. in legge11/11/1983, n. 638 Art. 3, comma 3)
Lecco 16/04/2010
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Ostacolo all’azione di vigilanza
L’impedimento della vigilanza può rilevare penalmente
come contravvenzione o anche come delitto :
violazione del dovere di ottemperare all’ordine impartito
da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, punita dall’art. 650 c.p.;
opporsi fisicamente all’esercizio della vigilanza: art. 337
c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) e art. 336 c.p.
(violenza o minaccia a pubblico ufficiale).
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Poteri ispettivi
Gli ispettori del lavoro possono, per l'accertamento delle
violazioni di competenza, assumere informazioni e
procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla
privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di
procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
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Poteri ispettivi
Quanto ai poteri di accesso si richiama l’attenzione su:
Art. 8 DPR n. 520/1955, per gli ispettori del lavoro:
“hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno
ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in
quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e
refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno
astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non
siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio
dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che
servano a compiere o a nascondere violazioni di legge”.
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L’accesso ispettivo
L’accesso ispettivo sui cantieri da parte dei funzionari della
D.P.L. ha come obiettivo unico ed esclusivo la tutela del
lavoro regolare e sicuro, quindi il contrasto al lavoro
sommerso e illegale.
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Azione Ispettiva – I° Fase
Vigilanza congiunta/autonoma
Coordinamento con Enti
Sopralluogo
Determinazione dell’intervento ispettivo e
numero di personale ispettivo da coinvolgere
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Azione Ispettiva – I° Fase
Vigilanza congiunta/autonoma
Accesso ispettivo
Presentazione
Assunzione delle dichiarazioni – utilizzo modulistica
comune convenuta
Individuazione delle aziende e titolo delle stesse
Abbinamento lavoratore/azienda
Riscontro documentale
Provvedimento di sospensione attività art.14 D.lgs 81/08
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Azione Ispettiva – I° Fase Individuazione del personale
Domande di rito:
Generalità complete se extracomunitario richiedere
P.S.(eventuale tagliandino);
Verificare se indossa tesserino di riconoscimento
(Vedasi violazioni indicate in successiva diapositiva);
Azienda da cui dipende – ubicazione della stessa;
Tipo di contratto sottoscritto e avvenuta consegna della copia;
Persona che sovrintende al lavoro;
Orario di lavoro effettuato;
Mezzi con i quali si reca sul cantiere o unità operativa;
Percezione indennità di trasferta – mensa;
Se ha ricevuto la formazione/informazione sui rischi e i d.p.i.
In caso di artigiano chiedere tipo di committenza e attrezzature
utilizzate;
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Azione Ispettiva – I° Fase
Vigilanza congiunta/autonoma
◊ Individuazione della tipologia lavorativa:
Autonoma – Parasubordinata - Dipendente
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Azione Ispettiva – I° Fase
Lavoratore subordinato
Eterodeterminazione;
Orario di lavoro;
Volonta delle parti;
Diritti e doveri – tutele;
Lecco 16/04/2010
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Azione Ispettiva – I° Fase
Tipoligie di lavoro subordinato
Tempo pieno;
Part-time;
Lavoro intermittente o a chiamata;
Lavoro a termine;
Contratti a contenuto formativo
(apprendistato – inserimento);
Somministrazione;
Distacco.
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Azione Ispettiva – I° Fase
Parasubordinazione e lavoro autonomo
Lavoro a progetto;
Lavoratore autonomo (es. artigiano)
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Il datore di lavoro e i dirigenti, devono: nell'ambito dello
svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore
e l'indicazione del datore di lavoro (art.26 c. 8 DLgs 81/2008).
la sanzione (art. 55 c. 4 lett. m) è da € 100 a € 500
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Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del DLgs
81/2008 i lavoratori autonomi che compiono opere o
servizi ed i piccoli imprenditori devono: munirsi di
apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le proprie generalità,qualora
effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel
quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto, la sanzione amministrativa pecuniaria è da
50 a 300 euro per la violazione( art.60)
Lecco 16/04/2010
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Anche il lavoratore che non espone l’apposita tessera di
riconoscimento incorre in una sanzione amministrativa
stabilita dall’art. 59
comma 1 lett. b, DLgs 09 aprile 2008 n. 81 nell’importo da €.
50 a €. 300, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 24.11.1981
n. 689, è pari a €. 100
Lecco 16/04/2010
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Per verificare immediatamente e contestualmente la regolare
instaurazione dei rapporti di lavoro, con riguardo ai lavoratori
trovati intenti al lavoro al momento dell’accesso sul cantiere si
procederà a sentirli a sommarie informazioni, e successivamente
all’esame delle comunicazioni d’assunzione preventive ai Centri
per l’Impiego.
Lecco 16/04/2010
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L’accertamento sarà agevolato se il datore di lavoro
avrà adempiuto all’obbligo di consegna della
dichiarazione
di
assunzione
attraverso
la
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore esibirà agli ispettori la prova della sua
regolare occupazione. Così come previsto dallo stesso
accordo di rinnovo contrattuale degli edili (industria)
del 18/06/2008
Lecco 16/04/2010
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In caso contrario, l’ispettore opererà sulla base di una
“inversione dell’onere della prova” a carico del datore
di lavoro o di chi lo rappresenta nel luogo di lavoro.
Il quale sarà chiamato a dimostrare nell’arco del
primo accesso ispettivo la regolare occupazione del
personale presente al lavoro.
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2^ fase dell’accertamento
Gli ispettori del lavoro torneranno in seguito
presso la sede legale dell’impresa o presso il
consulente del lavoro delegato o associazione di
categoria, per le verifiche documentali che
completeranno e definiranno l’accertamento.
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Azione Ispettiva – 2° Fase
Verifica del rapporto instaurato
Analisi dell’attività ispettiva svolta;
Verifica documentazione amministrative e fiscali
(comunicazione al centro per l’impiego (mod. uni-lav)
Contratto di lavoro – comunicazioni di rito – contratto
di appalto – registri IVA – registri beni ammortizzabili
ecc. );
Rischio d’impresa;
Grado di inserimento nell’azienda;
Rapporto con il Committente
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Azione Ispettiva – 2° Fase
Verifica congiunta degli elementi acquisiti
Determinazione del rapporto in essere;
Conferma del rapporto instaurato oppure contestazione
di sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro
posto in essere;
Redazione verbali autonomi – adozione dei provvedimenti
consequenziali;
Redazione verbale congiunto \ o di primo accesso ispettivo
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Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche
secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti
di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per
cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché
in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Lecco 16/04/2010
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Il provvedimento di sospensione può essere revocato
da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.(D.P.L. –
A.S.L.)
Le condizione per la revoca del provvedimento sono:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro;
Il datore di lavoro dovrà presentare domanda di revoca in bollo
con marca da bollo allegata.
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La Maxi sanzione
Art. 3 c. 3, del D.L. 12/2002 convertito nella L. 23.04.2002 n.73,
come modificato dall’art. 36 bis c. 7, del D.L. 04.07.2006 n. 223
convertito nella L. 04.08.2006 n. 248, per aver impiegato
lavoratori non comunicandolo preventivamente al centro
per l’impiego.
la sanzione amministrativa è stabilita dalla medesima norma,
nell’importo da €. 1500 a €. 12000 per ogni lavoratore interessato
maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo,
che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L.24.11.1981 n. 689, è pari a
€.3000 per ogni dipendente maggiorata di euro 150 per ciascuna
giornata di lavoro effettivo.
Lecco 16/04/2010
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Per poter instaurare un rapporto di lavoro in regola, il datore
di lavoro ha l’obbligo di:
Comunicare l’assunzione al Centro per l’Impiego nel
cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il
giorno precedente l’inizio del rapporto. Tale comunicazione
effettuata nella modalità telematica prevista dalla normativa
attualmente vigente ( dal gennaio 2008) è valida anche ai
fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei
confronti degli enti previdenziali. E’ il caso della comunicazione
all’Inail, il giorno stesso dell’assunzione, del codice fiscale del
dipendente.
Lecco 16/04/2010
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 Art. 9 bis c. 2, della L. 28.11.1996 n. 608, e successive modifiche
ed integrazioni, per non aver inviato e/o per aver inviato con
dati inesatti o incompleti, entro i termini prescritti al
competente Servizio per l’impiego, una comunicazione
contenente i dati anagrafici del lavoratore assunto, la data
dell’assunzione e dell’eventuale cessazione ove previsto il
termine, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il
trattamento economico e normativo;
 la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 19 c. 3 del D.Lgs.
10.09.2003 n. 276, nell’importo da €. 100 a €. 500 per ogni
lavoratore interessato, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L.
24.11.1981 n. 689, è pari a €. 166,66 per ogni dipendente, e
ridotto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004 è pari a € 100 per
dipendente.
Lecco 16/04/2010
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Per quanto riguarda le “Informazioni al lavoratore”, rimane
inalterata la legge di riferimento (Art. 4 bis comma 2 D.Lgs.
21.04.2000 n. 181). L’obbligo di consegna della dichiarazione di
assunzione, da effettuare prima dell’inizio dell’attività lavorativa, può
ora avvenire secondo due modalità: con la consegna di una copia
della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro
per l’Impiego, oppure con la consegna di una copia del contratto
individuale di lavoro. La sanzione rimane invariata la sanzione
amministrativa è stabilita dall’art. 19 comma 2 del D.Lgs.10.09.2003
n. 276, nell’importo da € 250 a € 1500 per ogni lavoratore
interessato che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari
a € 500 per ogni lavoratore interessato, e ridotto ai sensi dell’art. 13
D.Lgs. 124/2004 è pari a € 250 per dipendente
Lecco 16/04/2010
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Libro unico del Lavoro
Iscrizione del lavoratore nel libro unico del lavoro che
ha sostituito, a far data dal 18/08/2008 i libri matricola e
paga e tutti gli altri libri obbligatori .( in vigore dal
1\1\2009)
Il libro unico del lavoro assolve la funzione essenziale di
documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo
del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo
stato occupazionale dell’impresa.
Lecco 16/04/2010
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Contenuto del L.U.L.
Per ciascun lavoratore devono essere indicati essenzialmente
Il nome e cognome e il codice fiscale;
La qualifica e il livello di inquadramento contrattuale;
La retribuzione e qualsiasi annotazione riferita a dazioni in
danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro;
L’anzianità di servizio;
Le relative posizioni assicurative e previdenziali;
Il numero delle ore di lavoro effettuate;
Le ore di lavoro straordinario;
Le eventuali assenze dal lavoro anche non retribuite;
Le ferie e i riposi
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Mancata istituzione del Libro Unico del Lavoro
per aver omesso di istituire il Libro Unico del Lavoro
nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con
apporto lavorativo; la sanzione amministrativa è stabilita dall’art.
39 comma 6, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008,
nell’importo da €.500 ad €.2.500, che ridotto ai sensi dell’art. 16
della L. 689/1981, modificato dall’art. 52 del D.Lgs. n. 213/98, è
pari a €. 833,33, e ridotto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004 è
pari a €. 500
Lecco 16/04/2010
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Irregolare tenuta del Libro Unico del Lavoro
per aver tenuto il libro Unico del Lavoro senza rispettare
una delle tre modalità di cui all’art. 1 del D.M. 09/07/2008
(elaborazione e stampa meccanografica, stampa laser e
supporti magnetici)
la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 39 comma 6, D.L. n.
112/2008, convertito dalla L. 133/2008, nell’importo da €. 500 ad
€
2.500, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981,modificato
dall’art. 52 del D.Lgs. n. 213/98, è pari a €. 833,33, e ridotto ai
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004 è pari a €. 500.
Lecco 16/04/2010
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Le omesse registrazioni
Le registrazioni riguardano 3 serie di dati:
lavoratore ed identificazione della prestazione lavorativa;
dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore
di lavoro; calendario delle presenze per i lavoratori dipendenti.
La sanzione si riferisce a ciascun mese, pertanto va irrogata
distintamente.
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
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Le omesse registrazioni
per aver omesso di registrare i dati relativi al lavoratore e alla
prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali fatti salvi i casi di errore meramente materiale.
la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 39 comma 7, D.L. n.
112/2008, convertito dalla L. 133/2008, nell’importo da € 150 ad €
1.500, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, modificato
dall’art. 52 del D.Lgs. n. 213/98, è pari a € 300, e ridotto ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004 è pari a € 150.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione va da
€ 500 a € 3.000. La sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della L.
689/1981, modificato dall’art. 52 del D.Lgs. n. 213/98, è pari a €
1.000 e ridotto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004 è pari a € 500
Lecco 16/04/2010
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e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
Infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro
per aver infedelmente registrato i dati relativi al lavoratore e alla
prestazione lavorativa di cui all’art. 39, commi 1 e 2, determinando
differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (si tratta di
registrazioni i cui dati sono falsificati rispetto all’effettiva prestazione
lavorativa).
La sanzione si riferisce a ciascun mese, pertanto va irrogata
distintamente. L’inosservanza non è ammessa alla procedura di diffida
obbligatoria; fatti salvi i casi di errore meramente materiale, la
sanzione amministrativa è stabilita nell’importo da € 150 ad € 1.500,
che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari a €.300.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione va da
€ 500 a € 3.000. La sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della L.
689/1981, è pari a € 1.000
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
42
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
Tardiva registrazione sul Libro Unico del Lavoro
per aver omesso di registrare i dati relativi al lavoratore e alla
prestazione lavorativa di cui all’art. 39, commi 1 e 2, per ciascun
mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
La violazione si concretizza quando a seguito dell’accesso ispettivo, il
datore di lavoro fornisca i cedolini con l’aggiornamento e la correzione
dei dati registrati nei mesi precedenti, nella sequenzialità numerica del
mese in cui avviene l’ispezione ; la sanzione amministrativa è stabilita
nell’importo da € 100 ad € 600, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L.
689/1981 è pari a € 200, e ridotto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004
è pari a € 100.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione va da €
150 a € 1.500. La sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della
L. 689/1981, è pari a € 300 e ridotto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
124/2004 è pari a € 150
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
43
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
l’obbligo di esibizione grava, a seconda dei casi, su diversi
soggetti, titolari o delegati alla tenuta del documento: nel caso di
tenuta del Libro da parte del datore di lavoro presso la sede legale
della ditta (intesa in senso lato come sede stabile), l’obbligo di
esibizione agli organi di vigilanza deve essere adempiuto
tempestivamente (cioè nei locali della sede dove avviene
l’ispezione, prima che l’ispettore proceda alla redazione del
verbale di primo accesso). L’esibizione può avvenire anche a
mezzo fax o posta elettronica. L’inosservanza non è ammessa alla
procedura di diffida obbligatoria, trattandosi di condotta
commissiva;
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
44
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
Omessa esibizione del Libro Unico del Lavoro
(datore di lavoro)
per aver omesso il datore di lavoro di esibire agli organi
di vigilanza il libro unico del lavoro;
La sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 39 comma 6, D.L.
n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, nell’importo da €.200
ad € 2.000, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981,
modificato dall’art. 52 del DLgs. n. 213/98, è pari a €. 400
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
45
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
Omessa esibizione del Libro Unico del Lavoro (consulenti
del lavoro o altro professionista di cui all’art. 1 comma 1 L.
11/01/1979 n. 12)
per aver omesso, senza giustificato motivo, il consulente
del lavoro o altro professionista di cui all’art. 1 comma 1 L.
11/01/1979 n. 12, di ottemperare entro 15 giorni alla
richiesta
degli
organi
di
vigilanza
di
esibire
la
documentazione in loro possesso;
la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 5 comma 2, L. n.
12/1979, come modificato dall’art. 40 comma 1, D.L. n. 112/2008,
convertito dalla L. n. 133/2008, nell’importo da € 100 ad €. 1.000,
che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari a €.200
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
46
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
Omessa esibizione del Libro Unico del Lavoro (associazioni di cui
all’art. 1 comma 4 L. 11/01/1979 n. 12)
per aver omesso, senza giustificato motivo, le associazioni e i
centri servizi, di ottemperare entro quindici giorni alla richiesta
degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro
possesso;
la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 39 comma 6, D.L. n.
112/2008, convertito dalla L. 133/2008, nell’importo da € 250 ad €
2.000, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari a €.500.
In caso di recidiva della violazione, la sanzione amministrativa è
stabilita nell’importo da € 500 a € 3.000, che ridotto ai sensi dell’art.
16 della L. 689/1981, è pari a € 1.000
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
47
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
Omessa esibizione del Libro Unico del Lavoro
(associazioni di cui all’art. 1 comma 4 L. 11/01/1979n. 12)
per aver omesso, senza giustificato motivo, le associazioni e i
centri servizi, di ottemperare entro quindici giorni alla richiesta
degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro
possesso;
la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 39 comma 6, D.L. n.
112/2008, convertito dalla L. 133/2008, nell’importo da € 250 ad €
2.000, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, è pari a
€.500.
In caso di recidiva della violazione, la sanzione amministrativa è
stabilita nell’importo da € 500 a € 3.000, che ridotto ai sensi dell’art.
16 della L. 689/1981, è pari a € 1.000
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
48
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
Omessa conservazione del Libro Unico del Lavoro
per non aver conservato il Libro Unico del Lavoro
(previsto dall’art. 6 comma 1 D.M. 9/07/2008);
il datore di lavoro ovvero i professionisti e le
associazioni delegati dal datore di lavoro, hanno
l’obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la
durata di 5 anni dall’ultima registrazione. Il medesimo
obbligo è previsto per i libri obbligatori dismessi a
seguito dell’entrata in vigore del libro unico del lavoro.
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
49
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
Omessa conservazione del Libro Unico del Lavoro
La mancata conservazione del libro unico o dei libri
preesistenti
è
punita
con
la
medesima
sanzione
amministrativa per la quale non è ammessa la procedura di
diffida obbligatoria, trattandosi di condotta commissiva.
La sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 39 comma 7,
D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, nell’importo
da € 100 ad € 600, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della L.
689/1981, è pari a € 200
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
50
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
La nozione d’appalto di servizi è fornita dal codice
civile all’art. 1655 :
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro.
art. 1656 Subappalto:
L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione
dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal
committente.
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
51
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
La legge Biagi 276/2003 sull’appalto all’art. 29 recita:
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel
presente titolo, il contratto di appalto si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi
necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in
contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la
assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa.
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
52
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
in caso di appalto di opere o di servizi il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti (art. 29)
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
53
Ministero del Lavoro
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Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
Per l’appalto illecito al comma 5 – bis dell’art. 18.della
L.276/2003 sono previste le seguenti sanzioni penali:
Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29,
comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la
pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei
minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda
è aumentata fino al sestuplo.
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
54
Ministero del Lavoro
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Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
Contratti di collaborazione La collaborazione è un rapporto
di lavoro che presenta caratteristiche proprie in parte del lavoro
autonomo in parte del lavoro subordinato.
Il collaboratore si impegna a compiere un’opera o un servizio in
via continuativa a favore del committente e in coordinamento con
quest’ultimo, ma senza che sussista vincolo di subordinazione.
Il D.Lgs 276/2003 di riforma del mercato del lavoro ha
introdotto l’obbligo di ricollegare l’instaurazione dei rapporti di
collaborazione alla realizzazione di uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente.
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
55
Ministero del Lavoro
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VIGILANZA TECNICA
NEI CANTIERI MOBILI E/O TEMPORANEI:
ADEMPIMENTI DOCUMENTALI
Lecco 16/04/2010
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56
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Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEGLIORGANI DI VIGILANZA SUDDIVISA PER
SOGGETTI RESPONSABILI
 Documentazione a carico del Committente e/o del
Responsabile dei Lavori;
 Documentazione attestante la verifica dei compiti del
Coordinatore in fase di progettazione;
 Documentazione attestante la verifica dei compiti del
Coordinatore in fase di esecuzione;
 Documentazione tecnica di cantiere relativa a macchine,
attrezzature ed impianti;
 Documentazione attestante l’espletamento degli obblighi
previsti dalla normativa vigente da parte dei datori di
lavoro delle imprese operanti in cantiere.
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
57
Ministero del Lavoro
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Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
DOCUMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE E/O DEL RESPONSABILE
DEI LAVORI
 Progetto dell’opera costituito da relazioni tecniche ed elaborati
grafici;
 Permesso di costruire o DIA;
 Contratti di appalto con le ditte appaltatrici.
Nomine
 Nomina del Responsabile dei lavori (art. 89 D.Lgs. 09.04.08 n.
81);
 Nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
(art.90 comma 3 D.Lgs. 09.04.08 n. 81);
 Nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
(art. 90 comma 4 D.Lgs. 09.04.08 n. 81).
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
58
Ministero del Lavoro
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Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
DOCUMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE E/O DEL RESPONSABILE
DEI LAVORI
Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs. 09/04/08 n. 81)
“Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei
lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica
preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli
eventuali aggiornamenti nei seguenti casi (on-line per la Lombardia):
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle
categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso
d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia
inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e
custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.”
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
59
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Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
DOCUMENTI A CARICO DEL COORDINATORE PER LASICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Piano di sicurezza e coordinamento (Art. 91 comma 1 del D. Lgs.
09.04.08 n. 81)
Documento redatto secondo quanto indicato all’ art. 100 con i
contenuti minimi definiti nell’allegato XV.
Fascicolo dell’opera (Art. 91 comma 2 del D. Lgs. 09.04.08 n. 81)
Documento avente i contenuti definiti nell’allegato XVI
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
60
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
DOCUMENTI A CARICO DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE








Aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Aggiornamenti del fascicolo dell’opera;
Verbali di sopralluogo;
Verbali delle riunioni periodiche al fine di garantire la cooperazione e
il coordinamento delle attività delle imprese e/o dei lavoratori
autonomi;
Contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi delle
inosservanze in materia di sicurezza e salute;
Proposte di sospensione dei lavori o di risoluzione del contratto al
committente o responsabile dei lavori per gravi violazioni da parte
delle imprese o dei lavoratori autonomi operanti in cantiere;
Comunicazione all’ASL e alla DPL sulle violazioni in cantiere da parte
delle imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere nel caso di
mancati provvedimenti a carico delle ditte esecutrici;
Verbali di sospensione dei lavori per il manifestarsi di pericoli gravi ed
imminenti.
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
61
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
DOCUMENTAZIONE TECNICA A CARICO DEI DATORI DI LAVORO
Prima dell’inizio dei lavori …
 Documentazione riportata in All. XVII da consegnare al
Committente e/o al Responsabile dei lavori al fine di
consentire la verifica dell’idoneità tecnico – professionale
delle imprese e dei lavoratori autonomi (Art. 90 comma 9 del
D. Lgs. 09.04.08 n. 81);
 Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
62
Ministero del Lavoro
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Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
DOCUMENTAZIONE TECNICA A CARICO DEI DATORI DILAVORO
 La documentazione di cui ai punti precedenti viene trasmessa
dal Committente all’amministrazione competente unitamente
ai nominativi delle imprese esecutrici.
 In assenza del documento unico di regolarità contributiva,
anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori,
è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.” (Art. 90 comma 9
del D. Lgs. 09.04.08 n. 81).
 In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui
all’articolo 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo
abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.” (Art. 90 comma 10 del
D.Lgs. 09.04.08 n. 81).
Lecco 16/04/2010
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63
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Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
DOCUMENTAZIONE TECNICA A CARICO DEI DATORI DILAVORO
Prima dell’inizio dei lavori …
Piano operativo di sicurezza (POS), redatto da ciascuna
Impresa esecutrice in riferimento allo specifico cantiere
con i contenuti minimi indicati dall’All. XV del D.Lgs.
n. 81. del 09.04.08
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
64
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Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
DOCUMENTAZIONE TECNICA A CARICO DEI DATORI DI
LAVORO
IMPIANTO ELETTRICO
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere ai
sensi del D.M. 37/08;
Ricevute di trasmissione della dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico di messa a terra e dell’impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. 462/01;
Verbale di verifica biennale dell’impianto rilasciato dall’ASL o da
eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive.
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
65
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Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
 Libretto degli apparecchi di sollevamento (per portate
superiori a 200Kg) con collaudo e verifiche periodiche;
 Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento (per
portate superiori a 200 Kg) all’ISPESL e all’ASL competenti per
territorio;
 Dichiarazione di corretta installazione gru;
 Calcolo del piano di appoggio della gru;
 Registro di controllo trimestrale di funi e catene (art. 71 comma
3, punto 3.1.2 dell’All. VI, art. 71 commi 4 e 8 del D. Lgs.
09.04.08 n. 81);
 Accordo di coordinamento di gru interferenti redatto dalle
imprese interessate.“I risultati dei controlli devono essere
riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni,
devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di
vigilanza.”
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
66
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e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
PONTEGGI
(Art. 134 del D. Lgs. 09.04.08 n. 81)
Libretto del ponteggio contenente:
1. calcoli del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
2. istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
3. istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
4. schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di
sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per
i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Copia dell’autorizzazione ministeriale per la costruzione e l’impiego
del ponteggio;
Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (Pi. M.U.S.)
dell’impresa installatrice con i contenuti indicati nell’All. XXII;
Progetto dei ponteggi di altezza superiore a 20 metri ovvero fuori
dagli schemi di impiego autorizzati firmato da un ingegnere o da un
architetto.
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
67
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Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI
Libretti d’uso e manutenzione
“Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
- installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo precedente e
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto
di manutenzione;
- assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di
sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato
in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z),
del presente decreto;
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo
delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.” (Art. 71
comma 4 del D.Lgs. 09.04.08 n. 81)
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
68
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Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
Su richiesta dell’organo di vigilanza:
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
Documento di valutazione dei rischi aziendali ovvero
autocertificazione delle valutazione dei rischi, da parte delle imprese
fino a 10 addetti o a conduzione familiare;
Nomina del Medico competente;
Protocollo sanitario del medico competente;
Giudizi d’idoneità alla mansione rilasciati dal medico competente
dopo le visite preventive e periodiche;
Ricevuta di consegna dei DPI firmate da ciascun lavoratore e
riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI;
Verbale di elezione o di designazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
69
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Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
Su richiesta dell’organo di vigilanza:
◊Designazione degli addetti al primo soccorso
◊Designazione degli addetti alla lotta antincendio e gestione
emergenze;
◊Attestazione di avvenuta informazione e formazione specifica
dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro in relazione alla specifica mansione;
◊Attestato del corso di formazione del RSPP;
◊Attestato del corso di formazione del RLS;
◊Attestati di formazione degli addetti alla lotta antincendio,
gestione emergenze e pronto soccorso;
◊Attestato di formazione del preposto e degli addetti al
montaggio e smontaggio dei ponteggi;
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
70
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Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
Su richiesta dell’organo di vigilanza:
Registro infortuni (originale in sede e una fotocopia in
ciascun cantiere);
Verbale di riunione periodica (almeno una riunione
all’anno nelle aziende con più di 15 addetti) salvo per i
cantieri di durata inferiore ai 200 giorni lavorativi.
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
71
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e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
ATTENZIONE!
Sarà cura della ditta Appaltatrice principale dei lavori
conservare la documentazione, ordinatamente, in un
luogo noto al Responsabile di cantiere in modo che la
stessa sia facilmente reperibile e consultabile.
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
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e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
DOCUMENTAZIONE MINIMA DA TENERE IN CANTIERE
-Piano di sicurezza e di coordinamento (se presente).
-Fascicolo dell’opera.
-Piano operativo di sicurezza (per ogni ditta con dipendenti).
- Copia della notifica preliminare all’organo di vigilanza territorialmente
competente (DPL e ASL).
-Dichiarazione di conformità, a seguito verifica, rilasciata dall'installatore per
gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianto di terra.
- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere.
- Registro degli infortuni.
Lecco 16/04/2010
RELATORI: ORTELLI - TOMA
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e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco
- Copia conforme dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio (libretto del ponteggio).
- Disegno esecutivo di come verrà realizzato il ponteggio.
- Eventuale progetto e disegno del ponteggio nel caso non sia conforme allo schema - tipo.
- Libretti d’uso delle macchine ed attrezzature.
- Libretto dell’impianto di sollevamento di portata superiore a 200Kg completo dei verbali di
revisione annuale.
- Verbali di verifica periodica e annotazione della verifica trimestrale delle funi.
- Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza.
- Documenti attestanti la formazione e l’informazione dei lavoratori.
- Generalità del medico competente incaricato degli accertamenti sanitari periodici.
- Dichiarazione di idoneità sanitaria dei lavoratori.
- DURC
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e delle Politiche Sociali
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