PROVINCIA DI MANTOVA ASSESSORATO ALL’ENERGIA CAMPAGNA CONTROLLI IMPIANTI TERMICI BOLLINO VERDE PROVINCIA DI MANTOVA SERVIZIO ENERGIA N. 00000 P € 7,75 Campagna di controllo degli impianti termici - D.P.R. 412/93 e s.m.l. Servizio Energia Via Don Maraglio, 4 46100 Mantova Tel. 0376/204741 – 742 Fax. 0376/401.460 E-mail: [email protected] Con questo pieghevole ci presentiamo a tutte le famiglie con il nuovo appuntamento della Campagna Impianti Termici, che ha la finalità, da un lato, di avvicinare gli utilizzatori di impianti termici alla conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge per la corretta manutenzione degli impianti, dall’altro, di consentire agli utilizzatori di impianti unifamiliari di affrontare i controlli dell’autorità con un onere estremamente contenuto. Questo pieghevole, nel quale sono contenute tutte le indicazioni utili per aderire alla Campagna, raggiunge in modo capillare tutti gli abitanti della nostra Provincia. L’elemento fondamentale di questa Campagna è costituito dalla possibilità di versare l’onere richiesto dalla Legge per l’autocertificazione attraverso l’acquisto, direttamente dal manutentore, di un contrassegno adesivo (Bollino Verde), che avrà valore di attestazione del pagamento. Siamo consapevoli che la Legge ci impone controlli e adempimenti che hanno degli oneri per i cittadini, ma confidiamo che – almeno in questo caso – ne venga riconosciuta l’utilità per: - migliorare i rendimenti degli impianti Ridurre sia i consumi che le emissioni in atmosfera Aumentare la sicurezza L’Assessore all’energia La legge impone alla PROVINCIA di effettuare ogni anno verifiche sulla corretta manutenzione delle CALDAIE da parte delle famiglie Ogni impianto deve essere mantenuto in buono stato di esercizio, per garantire la sua sicurezza ed efficienza. L’attuale legislazione prescrive che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico debbano essere eseguite secondo i seguenti criteri: - conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice o incaricata della manutenzione dell’impianto, o, per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alle analoghe istruzioni disponibili a corredo dell’impianto; - in subordine e qualora non siano disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente; - in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. I controlli di cui agli allegati “G” e “F” comprensivi delle analisi di combustione devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione di cui sopra, e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le cadenze di cui a seguito: - ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW; - annualmente per tutti gli altri impianti termici. Per i generatori di calore di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 116 kW alimentati con combustibili liquidi ovvero per centrali termiche con generatori di calore di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento. Il “Bollino Verde”, valido solo per impianti di potenza inferiore a 50 kW, viene rilasciato da parte dei manutentori convenzionati ed attesta il rispetto delle norme riguardanti l’efficienza ed il rendimento energetico degli impianti. Il ricorso alla certificazione con il “Bollino Verde” per impianti di potenza inf. A 50 kW e con il versamento postale per tutte le altre potenze risulta OBBLIGATORIO. Coloro che non provvederanno a certificare il proprio impianto saranno passibili di sanzione. PERIODICITA’ DELL’AUTOCERTIFICAZIONE Le autocertificazioni devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno e la durata della loro validità è biennale indipendentemente dalla potenza del generatore. IMPIANTI CON POTENZA SUPERIORE A 50,1 KW Per questa tipologia di impianti sono stati individuati tre costi di autocertificazione distinti secondo la fascia di potenza di appartenenza del generatore, nello specifico: - euro 18,00 per impianti di potenza compresa tra 50,1 e 116,3 kW; - euro 25,00 per impianti di potenza compresa tra 116,4 e 350 kW; - euro 40,00 per impianti di potenza superiore a 350 kW. Dovrà essere effettuato un versamento per ogni generatore presente. Affinché sia validità l’autocertificazione, per tali impianti, il responsabile dovrà, pertanto, trasmettere il rapporto di controllo tecnico specifico (modello F) e il relativo bollettino postale agli uffici della Provincia. IMPIANTI CON POTENZA INF. AI 35 KW Per tali impianti sarà possibile autocertificare l'avvenuta manutenzione dell'impianto solamente mediante la trasmissione alla Provincia del rapporto di controllo tecnico (modello G), unitamente ad una spesa di Euro 7,75 da pagare tramite “Bollino Verde” direttamente al manutentore convenzionato. Successivamente sarà compito di quest’ultimo trasmettere alla Provincia la documentazione di autocertificazione. IMPIANTI CON POTENZA TRA 35 e 50 kW Per tali impianti sarà possibile autocertificare l'avvenuta manutenzione dell'impianto solamente mediante la trasmissione alla Provincia del rapporto di controllo tecnico (modello F), unitamente ad una spesa di Euro 15,50 da pagare tramite n. 2 “Bollini Verdi” direttamente al manutentore convenzionato. Successivamente sarà compito del responsabile dell’impianto trasmettere alla Provincia la documentazione di autocertificazione. NUOVI IMPIANTI Nel caso di impianti nuovi e solo per i primi due anni, indipendentemente dalla potenza, è considerata autocertificazione l’invio della scheda identificativa di impianto unitamente al relativo rapporto di controllo tecnico (allegato G o F) completo di analisi dei fumi all'accensione. In questo caso non occorre effettuare alcun pagamento e non serve alcun Bollino. IL CONTROLLO ISPETTIVO La provincia effettua, con lettera di preavviso nominativa, i controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e d’esercizio dell’impianto termico. Il controllo e l’analisi di combustione svoli dalla Provincia, pertanto, non sostituiscono i controlli tecnici effettuati dai manutentori abilitati. Il verificatore effettuerà controlli tecnici e chiederà di vedere: Libretto di Impianto (per gli impianti inferiori a 35 kW) o libretto di centrale (per impianti superiori a 35 Kw; Dichiarazione di conformità, completa degli allegati per impianti installati dopo l’entrata in vigore della L 46/1990; Pratica I.S.P.E.S.L. per impianti superiori a 35 kW; Certificato Prevenzione Incendi per impianti superiori a 116 kW. SANZIONI Non sono previsti costi a carico dell’utente per il controllo ispettivo fatto dalla Provincia ma saranno elevate sanzioni per: - mancata tenuta libretti (da 100,00 a 600,00 euro); - mancato invio autocertificazione (da 50,00 a 300,00 euro); mancata effettuazione operazioni di manutenzione e controllo (da 500,00 a 3000,00 euro); - non conformità impiantistiche non risanate dopo il controllo della Provincia (da 500,00 a 3000,00 euro); - inosservanza limitazioni di utilizzo di combustibili (olio combustibile) (da 5000,00 a 10.000,00 euro)