PROVINCIA DI
MANTOVA
ASSESSORATO ALL’ENERGIA
CAMPAGNA
CONTROLLI
IMPIANTI TERMICI
BOLLINO
VERDE
PROVINCIA DI MANTOVA
SERVIZIO ENERGIA
N. 00000 P
€ 7,75
Campagna di controllo degli impianti
termici - D.P.R. 412/93 e s.m.l.
Servizio Energia
Via Don Maraglio, 4
46100 Mantova
Tel. 0376/204741 – 742 Fax. 0376/401.460
E-mail: [email protected]
Con questo pieghevole ci presentiamo a tutte le
famiglie con il nuovo appuntamento della Campagna
Impianti Termici, che ha la finalità, da un lato, di
avvicinare gli utilizzatori di impianti termici alla
conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge
per la corretta manutenzione degli impianti, dall’altro,
di consentire agli utilizzatori di impianti unifamiliari
di affrontare i controlli dell’autorità con un onere
estremamente contenuto.
Questo pieghevole, nel quale sono contenute tutte le
indicazioni utili per aderire alla Campagna, raggiunge
in modo capillare tutti gli abitanti della nostra
Provincia.
L’elemento fondamentale di questa Campagna è
costituito dalla possibilità di versare l’onere richiesto
dalla Legge per l’autocertificazione attraverso
l’acquisto, direttamente dal manutentore, di un
contrassegno adesivo (Bollino Verde), che avrà
valore di attestazione del pagamento.
Siamo consapevoli che la Legge ci impone controlli e
adempimenti che hanno degli oneri per i cittadini, ma
confidiamo che – almeno in questo caso – ne venga
riconosciuta l’utilità per:
-
migliorare i rendimenti degli impianti
Ridurre sia i consumi che le emissioni in
atmosfera
Aumentare la sicurezza
L’Assessore all’energia
La legge impone alla PROVINCIA di effettuare ogni
anno verifiche sulla corretta manutenzione delle
CALDAIE da parte delle famiglie
Ogni impianto deve essere mantenuto in buono stato
di esercizio, per garantire la sua sicurezza ed
efficienza. L’attuale legislazione prescrive che le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell'impianto termico debbano essere eseguite
secondo i seguenti criteri:
- conformemente alle istruzioni tecniche per la
regolazione, l'uso e la manutenzione rese
disponibili dall’impresa installatrice o incaricata
della manutenzione dell’impianto, o, per gli
impianti esistenti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, conformemente alle
analoghe istruzioni disponibili a corredo
dell’impianto;
- in subordine e qualora non siano disponibili
tali istruzioni, le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione degli apparecchi e dei
dispositivi facenti parte dell'impianto termico
devono essere eseguite conformemente alle
istruzioni tecniche relative allo specifico modello
elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa
vigente;
- in ogni caso le operazioni di controllo e
manutenzione delle restanti parti dell'impianto
termico e degli apparecchi e dispositivi per i
quali non siano disponibili le istruzioni del
fabbricante relative allo specifico modello,
devono essere eseguite secondo le prescrizioni e
con la periodicità prevista dalle vigenti
normative UNI e CEI per lo specifico elemento
o tipo di apparecchio o dispositivo.
I controlli di cui agli allegati “G” e “F” comprensivi
delle analisi di combustione devono essere eseguiti in
contemporanea alle operazioni di controllo e
manutenzione di cui sopra, e devono essere
effettuati, in caso non siano state espresse le
tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno
con le cadenze di cui a seguito:
- ogni due anni per gli impianti termici alimentati a
combustibile gassoso se di potenza nominale al
focolare complessiva inferiore a 35 kW;
- annualmente per tutti gli altri impianti termici.
Per i generatori di calore di potenza termica
nominale al focolare superiore o uguale a 116 kW
alimentati con combustibili liquidi ovvero per centrali
termiche con generatori di calore di potenza termica
nominale al focolare complessiva uguale o maggiore
a 350 kW è inoltre prescritta una seconda
determinazione del solo rendimento di combustione
da effettuare normalmente alla metà del periodo di
riscaldamento.
Il “Bollino Verde”, valido solo per impianti di
potenza inferiore a 50 kW, viene rilasciato da parte
dei manutentori convenzionati ed attesta il rispetto
delle norme riguardanti l’efficienza ed il rendimento
energetico degli impianti.
Il ricorso alla certificazione con il “Bollino Verde”
per impianti di potenza inf. A 50 kW e con il
versamento postale per tutte le altre potenze risulta
OBBLIGATORIO. Coloro che non provvederanno
a certificare il proprio impianto saranno passibili di
sanzione.
PERIODICITA’
DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
Le autocertificazioni devono essere presentate
entro il 31 luglio di ogni anno e la durata della loro
validità è biennale indipendentemente dalla
potenza del generatore.
IMPIANTI CON POTENZA SUPERIORE A
50,1 KW
Per questa tipologia di impianti sono stati
individuati tre costi di autocertificazione distinti
secondo la fascia di potenza di appartenenza del
generatore, nello specifico:
- euro 18,00 per impianti di potenza compresa tra
50,1 e 116,3 kW;
- euro 25,00 per impianti di potenza compresa tra
116,4 e 350 kW;
- euro 40,00 per impianti di potenza superiore a
350 kW.
Dovrà essere effettuato un versamento per ogni
generatore presente.
Affinché sia validità l’autocertificazione, per tali
impianti, il responsabile dovrà, pertanto,
trasmettere il rapporto di controllo tecnico
specifico (modello F) e il relativo bollettino
postale agli uffici della Provincia.
IMPIANTI CON POTENZA INF. AI 35 KW
Per tali impianti sarà possibile autocertificare
l'avvenuta manutenzione dell'impianto solamente
mediante la trasmissione alla Provincia del rapporto
di controllo tecnico (modello G), unitamente ad una
spesa di Euro 7,75 da pagare tramite “Bollino
Verde”
direttamente
al
manutentore
convenzionato. Successivamente sarà compito
di quest’ultimo trasmettere alla Provincia la
documentazione di autocertificazione.
IMPIANTI CON POTENZA TRA 35 e 50 kW
Per tali impianti sarà possibile autocertificare
l'avvenuta manutenzione dell'impianto solamente
mediante la trasmissione alla Provincia del rapporto
di controllo tecnico (modello F), unitamente ad una
spesa di Euro 15,50 da pagare tramite n. 2 “Bollini
Verdi”
direttamente
al
manutentore
convenzionato.
Successivamente sarà compito del responsabile
dell’impianto trasmettere alla Provincia la
documentazione di autocertificazione.
NUOVI IMPIANTI
Nel caso di impianti nuovi e solo per i primi due
anni, indipendentemente dalla potenza,
è
considerata autocertificazione l’invio della scheda
identificativa di impianto unitamente al relativo
rapporto di controllo tecnico (allegato G o F)
completo di analisi dei fumi all'accensione. In questo
caso non occorre effettuare alcun pagamento e non
serve alcun Bollino.
IL CONTROLLO ISPETTIVO
La provincia effettua, con lettera di preavviso
nominativa, i controlli necessari ad accertare
l’effettivo stato di manutenzione e d’esercizio
dell’impianto termico.
Il controllo e l’analisi di combustione svoli dalla
Provincia, pertanto, non sostituiscono i controlli
tecnici effettuati dai manutentori abilitati.
Il verificatore effettuerà controlli tecnici e
chiederà di vedere:
Libretto di Impianto (per gli impianti inferiori a 35
kW) o libretto di centrale (per impianti superiori a
35 Kw;
Dichiarazione di conformità, completa degli
allegati per impianti installati dopo l’entrata in vigore
della L 46/1990;
Pratica I.S.P.E.S.L. per impianti superiori a 35 kW;
Certificato Prevenzione Incendi per impianti
superiori a 116 kW.
SANZIONI
Non sono previsti costi a carico dell’utente per il
controllo ispettivo fatto dalla Provincia ma saranno
elevate sanzioni per:
- mancata tenuta libretti (da 100,00 a 600,00 euro);
- mancato invio autocertificazione (da 50,00 a
300,00 euro);
mancata effettuazione operazioni
di
manutenzione e controllo (da 500,00 a 3000,00
euro);
- non conformità impiantistiche non risanate
dopo il controllo della Provincia (da 500,00 a
3000,00 euro);
- inosservanza limitazioni di utilizzo di
combustibili (olio combustibile) (da 5000,00 a
10.000,00 euro)
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bollino verde