Master professionista ambientale La disciplina sulle EMISSIONI IN ATMOSFERA Milano, 16 gennaio 2015 A cura di Avv. Marco Fabrizio D.lgs. N. 152/2006 Parte V, Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Artt. 267-298 Titolo I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (art. 267 e segg.) Definizioni “Inquinamento atmosferico”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente (segue Definizioni) “Emissione”: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico “Gestore”: la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dell’impianto… (segue Definizioni) “migliori tecniche disponibili”: la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per: (segue MTD) 1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; Disciplina autorizzatoria Principio dell’autorizzazione preventiva (art. 269, cc. 1-6) Autorizzazione per “modifiche sostanziali” (art. 269, c. 8) Esclusioni (art. 269, cc. 14 e 16, e art. 272) Domanda di Autorizzazione per nuovo impianto/trasferimento (art. 269, c. 2) Presentazione ad aut. Competente di domanda di autorizzazione, accompagnata: a) dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l'impianto è destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, e b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è Segue – Iter istruttorio (art. 269, c. 3) Conferenza di Servizi Entro 30 gg. Da domanda (contestuale esame di interessi sub comune ex D.P.R. n. 380/2001 e R.D. n. 1265/1934) Eventuali integrazioni documentali entro 30 gg. Da richiesta Event. Silenzio-Rifiuto entro 120 gg. Da domanda (150 gg. Se integrazioni) con procedura sostitutiva ante MATTM (90 gg. Per decidere…) Segue – contenuto min. Autorizzazione (art. 269, c. 4) a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, determinazione delle modalità di captazione e di convogliamento; b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, determinaz. dei v.l. di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai v.l. e la periodicità dei controlli di competenza del gestore; c) per le emissioni diffuse, determinaz. Di apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento. Segue – efficacia/rinnovo dell’autorizzazione (art. 269, c. 7) L'autorizzazione ha una durata di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza (nelle more del rinnovo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del MATTM – se è stata richiesta procedura sostitutiva) NOTA: L'aggiornamento dell'autorizzazione (in caso di modifica sostanziale) comporta il decorso di un nuovo periodo di 15 anni solo nel caso di modifica sostanziale. Partic. Disciplina per Modifiche (art. 269, c. 8) (modifica di un impianto, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al c. 2, art. 269, o nell'aut. ex c. 3, art. 269, o nell'aut. ex D.P.R. n. 203/88 o nei doc.ti ex art. 12, D.P.R. n. 203/88, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati): 1) comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è “sostanziale”, domanda di aggiornamento ai sensi di art. 269; 2/A) se la modifica è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'aut.ne, alla quale si applica art. 269; 2/B) se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Segue - Modifiche Se l'autorità competente non si esprime entro 60 gg., il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione(Silenzio-Assenso) Per modifica sostanziale si intende “quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse”. Esclusioni Art. 267, c. 3 Impianti soggetti ad A.I.A. ex D.lgs. N. 59/2005 Art. 269, c. 14 + 16 Impianti di combustione ivi elencati (in f. di potenza/com bustibile utilizzato) Impianti di Deposito di oli minerali Art. 272, c. 5 Impianti con emissioni “scarsament e rilevanti” ex p. I, all.to IV alla Parte quinta Partic. per Impianti e Attività IN DEROGA – art. 272, cc. 1 e 2 e All.to IV a parte V Parte I, Allegato IV: Impianti con emissioni “scarsamente rilevanti”: NO AUT. (NO parte V ex art. 272, c. 5) + event. COMUNICAZIONE ex art. 272, c. 1 Parte II, Allegato IV: Specifiche categorie di impianti: SI AUT. (non ci sono deroghe) + event. AUT. GENERALE x CCTTGG. x Aut. comp. ex art. 272, c. 2 (segue Impianti e Attività IN DEROGA – art. 272, cc. 1 e 2 e All.to IV a parte V) L’art. 41-ter, D.L. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013 apporta modifiche alla prima parte dell’Allegato IV, parte quinta, D.lgs. N. 152/2006 (NO AUT Preventiva), aggiungendo: alla lettera m) (Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti), in fine, le seguenti parole: «nonche' silos per i materiali vegetali»; (segue Impianti e Attività IN DEROGA – art. 272, cc. 1 e 2 e All.to IV a parte V) nuova lett. v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, =/< a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e =/< a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas»; la lett. z) (allevamenti) è modificata nel senso di considerare solo il n. di capi di bestiame realmente presenti (eliminaz. parola «potenzialmente»); (segue Impianti e Attività IN DEROGA – art. 272, cc. 1 e 2 e All.to IV a parte V) nuova lett. kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera; nuova lett. kk-ter) Frantoi. (segue Impianti e Attività IN DEROGA – art. 272, cc. 1 e 2 e All.to IV a parte V) + Modifiche apportate alla seconda parte dell’Allegato IV, parte quinta, D.lgs. N. 152/2006 (impianti per i quali le regioni/prov. Aut. Possono prevedere schemi autorizzatori semplificati): Aggiunta di lett. v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I dell’ allegato; Aggiunta di lett. oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato Convogliamento delle emissioni Art. 270: In sede di Autorizzazione l’Aut. Competente “verifica” se le emissioni di un impianto/macchinario fisso dotato di aut. funzionale sono “tecnicamente convogliabili sulla base delle m.t.d. e sulla base delle prescrizioni ex all.to I, parte V” in tal caso disponendone CAPTAZIONE e CONVOGLIAMENTO Valori limite Art. 271 e Allegato I (in funzione dell’attività esercitata) Casi particolari -GIC (art. 273-274) -Emissioni di COV (artt. 275-277) -Impianti di distribuzione carburanti (artt. 277) Ulteriori aspetti rilevanti Norme di Normativa Salvaguardi particolare a per IMPIANTI TERMICI Art. 281(fine tit. I) Artt. 282290 (tit. II) Normativa particolare per COMBUSTI BILI utilizzabili Artt. 291298 (tit.- III) Disciplina sanzionatoria Art. 279: Sanzioni sempre Penali per - installazione/esercizio di impianto o attività in difetto di aut… - realizzazione di modifica Sostanziale/non Sostanziale in difetto di aut./comunicazione - mancata osservanza v.l. - mancata osservanza prescrizioni di aut. o altre - mancato invio della comunicazione di messa in esercizio o di “scarsa rilevanza” delle emissioni Continua disciplina sanzionatoria -mancata comunicazione dei rilievi di autocontrollo - mancata adozione di “misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo Dell’inquinamento” (x attiv. Già aut. in via espressa/tacita) Ulteriori sanzioni applicabili 1) Art. 674 cod. pen, Getto pericoloso di cose (Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l' arresto fino a un mese o con l'ammenda fino ad € 206) (continua Ulteriori Sanzioni) 2) Art. 216, TULLSS – R.D. n. 1265/1934 (sanzione amministrativa da € 20 a € 206 per mancata comunicazione di Industrie insalubri ex D.M. 5/09/1994; event. Impedimento all’esercizio o cautele a seguito di comunicazione) (continua Ulteriori sanzioni) 3) Art. 844 cod. civ., Immissioni (Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità , avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi . Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.) Particolarità per GIC - Grandi Impianti di Combustione (> 50 Mw) Gli artt. 19 e segg. Del D.lgs. N. 46/2014 vanno a modificare talune disposizioni in materia di emissioni in atmosfera del D.lgs. N. 152/2006 (parte V), in particolare in materia di GIC – Grandi Impianti di Combustione (potenza > 50 MW), coordinandone la disciplina con la correlata normativa in materia di a.i.a. (segue nuovi GIC- definizione) Ai sensi della nuova lett. GG, art. 268, D.lgs. N. 152/2006, si definisce grande impianto di combustione - GIC: l’“impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50MW. Un GIC e' classificato come: 1) anteriore al 2013: il GIC che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per cui e’ stata presentata una domanda completa di autorizzazione entro tale data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014; 2) anteriore al 2002: il GIC che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui e’ stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003; 3) nuovo: il GIC che non ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3);” NOTA: La differenza ha efficacia sostanziale in termini dei v.l. delle emissioni cui sono soggette le diverse tipologie di impianti (segue nuovi GIC – v.l. applicabili) Ai sensi del nuovo art. 273, cc. 2 e segg., “Ai GIC nuovi si applicano i pertinenti v.l. di emissione di cui alla Parte II, sezz. da 1 a 6, dell'All.to II alla Parte Quinta. Ai GIC anteriori al 2013 i pertinenti v.l. di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1/1/2016. Ai GIC che hanno ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1/1/2016, i v.l. di emissione ex c. 2 per gli impianti nuovi” Contestualmente corre l’obbligo per l’aut. Comp. (Min.Ambiente tramite ISPRA) di aggiornare le vigenti autorizzazioni nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico e’ previsto entro la detta data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1/1/2015 ai sensi dell'art. 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla p. II…,tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1/1/2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire v.l. meno severi di quelli previsti dalle aut.ni soggette al rinnovo, ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti; (segue nuovi GIC – v.l. applicabili) L'autorizzazione (a.i.a.) puo' consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al c. 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) il gestore dell'impianto presenta all'aut. Comp., entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra il 1/1/2016 ed il 31/12/2023, informandone contestualmente il Min.Ambiente; b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'aut. Comp. e, comunque, al Min.Ambiente un documento in cui e' riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016; (segue nuovi GIC – v.l. applicabili/esenzioni) c) nel periodo compreso tra il 1/1/2016 ed il 31/12/2023 si applicano v.l. di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31/12/2015 ai sensi dell'aut. Alle emissioni e dell’a.i.a.; d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta. (segue nuovi GIC – v.l. applicabili) Se l'esenzione sopra indicata e' concessa ad impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, autorizzati per la prima volta dopo il 1/7/1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo compreso tra il 1/1/2016 ed il 31/12/2023, i v.l. previsti per gli ossidi azoto all'All.to II, P.II, alla Parte Quinta. (segue nuovi GIC – v.l. applicabili) L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo compreso tra il 1/1/2016 ed il 31/12/2023, gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di cui al c. 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) almeno il 50% della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di 5 anni a partire dal V° anno antecedente l'autorizzazione, e' fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; il gestore e’ tenuto a presentare all'aut.comp. e, comunque, al Min.Ambiente, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un documento in cui e‘ indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura; b) nel periodo compreso tra il 1/1/2016 ed il 31/12/2023 si applicano v.l. di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31/12/2015 ai sensi dell'aut. E dell’a.i.a.. NOTA: Per i GIC, ciascun camino, contenente una o piu' canne di scarico, corrisponde, anche per applicaz. dell'art. 270, ad un p. di e. Particolarità per recupero COV durante Operazioni di rifornimento c/o impianti di distribuzione benzina (art. 277) Il D.lgs. N. 125/2012, di mod. dell’art. 277, ha segnato la fase II del recupero vapori di benzina durante il rifornimento di veicoli a motore (mod. artt. 268 e 277, D.lgs. N. 152/2006): Nuove definizioni: “impianto di distribuzione”, quale l’impianto “…in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di deposito…” (segue VRU – definizioni) impianti esistenti, quali “…gli impianti di distribuzione di benzina gia' costruiti o la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 “ e impianti nuovi, da intendersi “…gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti di distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni” (nuova lettera tt, art. 268 citato) (segue VRU – definizioni) “distributore”: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina; il distributore degli impianti di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di prelevare il carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato (nuova lettera tt-bis) “sistema di recupero vapori di benzina” (lett. tt-ter). (VRU – disciplina) Obbligo, in termini generali, di attrezzare, con sistemi di recupero dei vapori di benzina, i distributori degli impianti di distribuzione di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento (VRU – esenzioni) Sono esentati dalla nuova disciplina gli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli (nuovo art. 277, c. 5) (es.: produttori di autoveicoli o motoveicoli) (segue VRU – disciplina) Spartiacque tra: 1) i nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esistenti ma soggetti a ristrutturazione completa: obbligo di equipaggiamento con sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i sistemi di recupero di fase II, all'allegato VIII alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., e da sottoporre ai controlli previsti all'allegato VIII medesimo, qualora il flusso sia superiore a 500 m³/ anno, ovvero qualora il flusso sia superiore a 100 m³/ anno e situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza/lavoro; e 2) e gli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all'anno, per i quali soltanto dal 31 dicembre 2018 scatterà l’obbligo di rispettare, nei relativi sistemi di recupero, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall'allegato VIII citato (art. 277, cc. 1-3). (segue VRU – disciplina) In qualsiasi caso, medio tempore, per tutti gli impianti di distribuzione di benzina esistenti sopra indicati varrà, fino alla ristrutturazione completa o fino al termine di adeguamento, un obbligo di rendere conformi i sistemi di recupero vapori ai requisiti di efficienza e agli obblighi di controllo previsti all'allegato VIII alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006 per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II (vecchia disciplina) (VRU – modifiche tecniche) Modifiche tecniche relative ai requisiti di efficienza dei sistemi di recupero vapori di fase II, tali da garantire il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio, con un'efficienza non inferiore all'85% (per trasferimento dei vapori in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione, il rapporto V/L del sistema dovrà sempre mantenersi in un intervallo tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi) (nuovo par. 2, all.to VIII, p. quinta, D.lgs. n. 152/06 e succ. modd.). Particolarità per IMPIANTI TERMICI (tit. II, parte V, D.lgs. N. 152/2006) Applicabilità: impianti termici civili con potenza termica nominale < pertinenti soglie ex art. 269, c. 14, D.lgs. N. 152/2006 (impianti non soggetti ad aut.) NOTA: Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I (v. sopra) gli impianti termici civili con potenza termica nominale =/> a tali soglie e impianti termici civili che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite, prodotti antracitosi o miscele di antracite e prodotti antracitosi, aventi potenza termica nominale superiore a 3 MW. Defnizioni (art. 283) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo; generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre acqua calda o vapore, costituito da un focolare, uno scambiatore di calore e un bruciatore; focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione; (segue Definizioni) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi; Denuncia di Installazione o Modifica (art. 284) Per installazione/modifica di impianto termico civile di potenza termica nominale > al valore di soglia (0,35MW), obbligo di trasmettere all'autorità competente, entro 90 gg. Dall’intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo ex parte I, Allegato IX alla parte quinta del D.lgs. N. 152/2006. Caratteristiche tecniche (art. 285) Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0,035 MW) devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del D.lgs. N. 152/2006 pertinenti al tipo di combustibile utilizzato (segue Caratteristiche tecniche) Il D.lgs. N. 46/2014 ha, inoltre, apportato modifiche all’art. 285 tale che “… 1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria”. (segue Caratteristiche tecniche) E’, inoltre, aggiunto, come gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della disposizione in quest., sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte V del D.lgs. N. 152/2006, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, c. 1, della stessa parte V nei 90 gg. Succ. all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale art. nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288. Valori limite di emissione (art. 286) Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale > al valore di soglia devono rispettare i v.l. ex parte III dell'Allegato IX alla parte quinta (segue Valori Limite) NOTA: I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal D.P.R. n. 412/1993 (Il controllo annuale dei valori di emissione non è richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione I dell'Allegato IX alla parte quinta: utilizzo di combustibili codificati) Per campionamento e analisi si applicano i metodi previsti nella parte III dell'Allegato IX alla parte quinta. Abilitazione alla conduzione (art. 287) II personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro (patentino di I° grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ex R.D. n. 824/1927; patentino di II° grado abilita alla conduzione degli altri impianti [patentino di I° grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di II° grado] Disciplina sanzionatoria (art. 288) Mancata denuncia/denuncia incompleta ex art. 284, c. 1 (sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 2582 euro); Esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 (sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 2582 euro); Mancato rispetto dei v.l. di emissione di cui all'articolo 286, comma 1 (sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 2582 euro) Mancato controllo annuale dell’impianto o mancata allegazione al libretto di centrale dei dati ivi previsti (sanz. Amm. da 516 a 2582 euro) Segue - Sanzioni + Se l'autorità competente accerta che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche ex art. 285 o i v.l. ex art. 286, obbligo di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato (in caso di mancato rispetto del provvedimento si applica l'articolo 650 del c.p.) Conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale > 0.322 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 (ammenda da 15 a 46 euro) Partic. Per COMBUSTIBILI UTILIZZABILI (tit. III, parte V, D.lgs. N. 152/2006) Applicazione: caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte V, D.lgs. N. 152/2006, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica < al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche dei combustibili per uso marittimo + condizioni di utilizzo dei combustibili (comprese prescrizioni per ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche) Combustibili consentiti (art. 293) Negli impianti disciplinati dal tit. I e dal tit. II, parte V, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica < al valore di soglia (0,035 MW), possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte V, alle condizioni ivi previste. (partic. Per impianti di cui alla parte I, par. 4, lett. e) ed f), dell'Allegato IV alla parte V – mense, panetterie etc. – si applicano le prescrizioni dell’All.to X relative agli impianti disciplinati dal titolo II) Rendimento di combustione (art. 294) Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte V, con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, devono essere dotati di rilevatori della temperature nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto. Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile (NOTA: non applicabile per impianti di combustione in possesso di aut. alle emissioni in atmosfera o di a.i.a. con v.l. per il (segue Rendimento di combustione) Per ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo II della parte V, di potenza termica complessiva pari o superiore a 1,5 MW, devono essere dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita del focolare. Particolarità per Combustibili per uso marittimo (art. 295) Rinvio Disciplina sanzionatoria (art. 296) Sanzioni penali per: chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni, “ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa” :a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte V: arresto fino a due anni o con l'ammenda da 258 a 1032 euro; (segue art. 296) b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della parte V, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia: sanzione amministrativa da 200 a 1000 euro (NOTA: la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 515 del c.p. per chi ha effettuato la messa in commercio) (segue Sanzioni) Chi non rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 294 (rendimento di c.): il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte V è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 1032 euro; per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta si applica la sanzione amm. Da 516 a 2582 euro; tale sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art.294, si applica al responsabile per l'esercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, c.2). (segue sanzioni) Immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell'art. 295 e armatore o comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti: salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 (aggravanti in caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l'entità del tenore di zolfo o della quantità del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di maggiore gravità: per un periodo da un mese a due anni: a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell'esercizio dei quali l'infrazione è commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili; b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso l'infrazione o per le navi dell'armatore che ha commesso l'infrazioni); (segue Sanzioni) In caso di violazione dell'art. 295, c. 10 (operazioni di cambio combustibili a bordo senza annotazione sul giornale di contabilità): comandante punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1193 del cod. nav.; (Salvo che il fatto costituisca reato) chi non consegna il bollettino o il campione di cui all'art. 295, c. 11 (bollettino di consegna di combustibile navale), o consegna un bollettino in cui l'indicazione ivi prevista sia assente, o non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto dall'articolo 295, comma 11: sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Addendum a IMPIANTI TERMICI – D.P.R. n. 74/2013 D.P.R. n. 74/2013, Reg. recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, c. 1, lett. a) e c), del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 Applicazione: esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonche‘ requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione ex art. 4, c. 1, lett. a) e c), D.lgs. N. 192/2005 + in rif. Ai settori de l’Edilizia pubblica e privata (art. 1) (segue D.P.R. n. 74/2013) Definizioni (art. 2): rinvio a quelle ex D.lgs. N. 192/2005, tra cui: a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine puo' riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari a se' stanti; (segue definizioni) c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» e' la quantita' annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione.Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto de… (segue definizioni) d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio; e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica; f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidita' e della purezza dell'aria; g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso bruciatorecaldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;". (segue D.P.R. n. 74/2013) Valori max temperatura (art. 3): durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita' immobiliare, non deve superare: a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attivita’ industriali, artigianali e assimilabili; b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unita' immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia. (segue v.m.t.) Eccezione al rispetto dei v.l. sopra indicati per: edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonche' le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatam. alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per le edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappr. Diplomatiche/org. internazionali non ubicate in stabili condominiali, le aut. comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti citati, qualora elementi oggettivi o esigenze ex specifica destinaz. d'uso giustifichino valori di temp.re diverse. Per gli edifici adibiti ad attivita' industriali/artigianali e assimilabili, le aut. comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti cit. qualora si verifichi almeno una Condizione tra: a)esigenze tecnologiche/di produzione richiedano temperature diff. dai v.l.; b) l'energia termica per la climatizzaz. Estiva e invernale degli ambienti (segue D.P.R. n. 74/2013) Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale (art. 4): gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori max di temperatura indicati all'art. 3. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e' consentito con i segg. limiti per periodo annuale e durata giornaliera di attivazione, articolata anche in 2 o piu' sezioni: a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; f) Zona F: nessuna limitazione. (segue limiti/eccezioni) Al di fuori dei menzionati periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla meta' di quella consentita in via ordinaria. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F e' compresa tra le h. 5 e le h. 23 di ciascun giorno. Eccezioni per: a) gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonche' alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali; c) gli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; d) gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; e) gli edifici adibiti ad attivita' industriali/artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Ulteriori eccezioni sono previste dal c. 6 per la sola durata giornaliera di attivazione. (segue limiti/tabella) Presso ogni impianto termico al servizio di piu' unita’ immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente: a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto; b) le generalita' e il recapito del responsabile dell'impianto termico; c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a). (continua Addendum IMPIANTI TERMICI – D.M. 10 febbraio 2014) Il D.M. 10 febbr. 2014 prevede che a far data dal 15 ottobre 2014 (art. 1 mod. da D.M. 20 giugno 2014) gli impianti termici devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione” conforme al modello ex all.to I al D.M. stesso; Inoltre, sempre a far data dal 15 ottobre 2014 (art. 2, D.M. 10 febbr. 2014 mod. da D.M. 20 giugno 2014), per impianti termici di climatizzaz. Invernale di potenza utile nominale > 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale > 12 kW (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) in occasione degli interventi di controllo ed event. Manutenzione ex art. 7, D.P.R. n. 74/2013, il Rapporto di controllo ex art. 8, c. 5, D.M. medesimo, deve essere conforme agli allegati II, III, IV e V, dello stesso decreto (Esenzione per impianti termici alimentati solo con fonti rinnovabili ex D.lgs. N. 28/2011, Attuaz. della Dir. 2009/28/CE sulla promoz. dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili…) (segue D.M. 10 febbr. 2014) Salvaguardia per impianti esistenti alla data del primo giugno 2014, per i quali i Libretti di centrale e di impianto, già compilati e conformi ai modd. Ex allegati I e II, D.M. 17 marzo 2003 - Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia – devono essere allegati al libretto.