Master professionista ambientale
La disciplina sulle EMISSIONI IN
ATMOSFERA
Milano, 16 gennaio 2015
A cura di Avv. Marco Fabrizio
D.lgs. N. 152/2006
Parte V, Norme in materia di tutela dell’aria
e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Artt. 267-298
Titolo I
Prevenzione e limitazione delle emissioni in
atmosfera di impianti e attività (art. 267 e segg.)
Definizioni
“Inquinamento atmosferico”: ogni modificazione
della normale composizione o stato fisico dell'aria
atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una
o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali
da ledere o da costituire un pericolo per la salute
umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da
ledere i beni materiali o compromettere gli usi
legittimi dell'ambiente
(segue Definizioni)
“Emissione”: qualsiasi sostanza solida, liquida o
gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare
inquinamento atmosferico
“Gestore”: la persona fisica o giuridica che ha un
potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio
dell’impianto…
(segue Definizioni)
“migliori tecniche disponibili”: la più
efficiente ed avanzata fase di sviluppo di
attività e relativi metodi di esercizio indicanti
l'idoneità pratica di determinate tecniche ad
evitare ovvero, se ciò risulti impossibile, a
ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:
(segue MTD)
1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalità
di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le
tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente valide nell'ambito del pertinente
comparto industriale, prendendo in considerazione i
costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito
nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a
condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più
efficaci per ottenere un elevato livello di protezione
dell'ambiente nel suo complesso;
Disciplina autorizzatoria
Principio dell’autorizzazione preventiva (art. 269, cc.
1-6)
Autorizzazione per “modifiche sostanziali” (art. 269,
c. 8)
Esclusioni (art. 269, cc. 14 e 16, e art. 272)
Domanda di Autorizzazione per
nuovo impianto/trasferimento (art. 269, c. 2)
Presentazione ad aut. Competente di domanda di
autorizzazione, accompagnata: a) dal progetto
dell'impianto in cui sono descritte la specifica attività
a cui l'impianto è destinato, le tecniche adottate per
limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali
emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il
tipo e le caratteristiche merceologiche dei
combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per
gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo
tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo
caratterizzano, e b) da una relazione tecnica che
descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si
inserisce la specifica attività cui l'impianto è
Segue – Iter istruttorio (art. 269, c. 3)
Conferenza di Servizi Entro 30 gg. Da domanda
(contestuale esame di interessi sub comune ex
D.P.R. n. 380/2001 e R.D. n. 1265/1934)
Eventuali integrazioni documentali entro 30 gg. Da
richiesta
Event. Silenzio-Rifiuto entro 120 gg. Da domanda
(150 gg. Se integrazioni) con procedura sostitutiva
ante MATTM (90 gg. Per decidere…)
Segue – contenuto min. Autorizzazione
(art. 269, c. 4)
a) per le emissioni che risultano tecnicamente
convogliabili, determinazione delle modalità di
captazione e di convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui è stato
disposto il convogliamento, determinaz. dei v.l. di
emissione, le prescrizioni, i metodi di
campionamento e di analisi, i criteri per la
valutazione della conformità dei valori misurati ai v.l.
e la periodicità dei controlli di competenza del
gestore;
c) per le emissioni diffuse, determinaz. Di apposite
prescrizioni finalizzate ad assicurarne il
contenimento.
Segue – efficacia/rinnovo
dell’autorizzazione (art. 269, c. 7)
L'autorizzazione ha una durata di 15 anni.
La domanda di rinnovo deve essere presentata
almeno un anno prima della scadenza (nelle more
del rinnovo, l'esercizio dell'impianto può continuare
anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di
mancata pronuncia in termini del MATTM – se è stata
richiesta procedura sostitutiva) NOTA:
L'aggiornamento dell'autorizzazione (in caso di
modifica sostanziale) comporta il decorso di un
nuovo periodo di 15 anni solo nel caso di modifica
sostanziale.
Partic. Disciplina per Modifiche
(art. 269, c. 8)
(modifica di un impianto, che comporti una variazione di quanto
indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al c. 2, art.
269, o nell'aut. ex c. 3, art. 269, o nell'aut. ex D.P.R. n. 203/88
o nei doc.ti ex art. 12, D.P.R. n. 203/88, anche relativa alle
modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati):
1) comunicazione all'autorità competente o, se la
modifica è “sostanziale”, domanda di aggiornamento
ai sensi di art. 269;
2/A) se la modifica è sostanziale, l'autorità
competente ordina al gestore di presentare una
domanda di aggiornamento dell'aut.ne, alla quale si
applica art. 269; 2/B) se la modifica non è
sostanziale, l'autorità competente provvede, ove
necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto.
Segue - Modifiche
Se l'autorità competente non si esprime entro 60
gg., il gestore può procedere all'esecuzione della
modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il
potere dell'autorità competente di provvedere anche
successivamente, nel termine di sei mesi dalla
ricezione della comunicazione(Silenzio-Assenso)
Per modifica sostanziale si intende “quella che
comporta un aumento o una variazione qualitativa
delle emissioni o che altera le condizioni di
convogliabilità tecnica delle stesse”.
Esclusioni
Art. 267, c.
3
Impianti
soggetti ad
A.I.A. ex
D.lgs. N.
59/2005
Art. 269, c.
14 + 16
Impianti di
combustione
ivi elencati
(in f. di
potenza/com
bustibile
utilizzato)
Impianti di
Deposito di
oli minerali
Art. 272, c.
5
Impianti con
emissioni
“scarsament
e rilevanti”
ex p. I, all.to
IV alla Parte
quinta
Partic. per Impianti e Attività IN DEROGA
– art. 272, cc. 1 e 2 e All.to IV a parte V
Parte I, Allegato IV: Impianti con emissioni
“scarsamente rilevanti”: NO AUT. (NO parte V ex
art. 272, c. 5) + event. COMUNICAZIONE ex art.
272, c. 1
Parte II, Allegato IV: Specifiche categorie di impianti:
SI AUT. (non ci sono deroghe) + event. AUT.
GENERALE x CCTTGG. x Aut. comp. ex art. 272, c.
2
(segue Impianti e Attività IN DEROGA
– art. 272, cc. 1 e 2 e All.to IV a parte V)
L’art. 41-ter, D.L. n. 69/2013 conv. in l. n.
98/2013 apporta modifiche alla prima parte
dell’Allegato IV, parte quinta, D.lgs. N. 152/2006 (NO
AUT Preventiva), aggiungendo:
alla lettera m) (Silos per materiali da costruzione ad
esclusione di quelli asserviti ad altri impianti), in fine,
le seguenti parole: «nonche' silos per i materiali
vegetali»;
(segue Impianti e Attività IN DEROGA
– art. 272, cc. 1 e 2 e All.to IV a parte V)
nuova lett. v-bis) impianti di essiccazione di materiali
vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio
delle stesse con potenza termica nominale, per
corpo essiccante, =/< a 1 MW, se alimentati a
biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o
in emulsione con biodiesel, e =/< a 3 MW, se
alimentati a metano o a gpl o a biogas»;
la lett. z) (allevamenti) è modificata nel senso di
considerare solo il n. di capi di bestiame realmente
presenti (eliminaz. parola «potenzialmente»);
(segue Impianti e Attività IN DEROGA
– art. 272, cc. 1 e 2 e All.to IV a parte V)
nuova lett. kk-bis) Cantine che trasformano fino a
600 tonnellate l'anno di uva nonche' stabilimenti di
produzione di aceto o altre bevande fermentate,
con una produzione annua di 250 ettolitri per i
distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono
comunque sempre escluse, indipendentemente dalla
produzione annua, le fasi di fermentazione,
movimentazione, travaso, addizione, trattamento
meccanico, miscelazione, confezionamento e
stoccaggio delle materie prime e dei residui
effettuate negli stabilimenti di cui alla presente
lettera;
nuova lett. kk-ter) Frantoi.
(segue Impianti e Attività IN DEROGA
– art. 272, cc. 1 e 2 e All.to IV a parte V)
+ Modifiche apportate alla seconda parte
dell’Allegato IV, parte quinta, D.lgs. N. 152/2006
(impianti per i quali le regioni/prov. Aut. Possono
prevedere schemi autorizzatori semplificati):
Aggiunta di lett. v-bis) Impianti di essiccazione di
materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese
agricole non ricompresi nella parte I dell’ allegato;
Aggiunta di lett. oo-bis) Stabilimenti di produzione
di vino, aceto o altre bevande fermentate non
ricompresi nella parte I del presente allegato
Convogliamento delle emissioni
Art. 270: In sede di Autorizzazione l’Aut. Competente
“verifica” se le emissioni di un impianto/macchinario
fisso dotato di aut. funzionale sono “tecnicamente
convogliabili sulla base delle m.t.d. e sulla base delle
prescrizioni ex all.to I, parte V” in tal caso
disponendone CAPTAZIONE e CONVOGLIAMENTO
Valori limite
Art. 271 e Allegato I
(in funzione dell’attività esercitata)
Casi particolari
-GIC (art. 273-274)
-Emissioni di COV (artt. 275-277)
-Impianti di distribuzione carburanti (artt. 277)
Ulteriori aspetti rilevanti
Norme di
Normativa
Salvaguardi particolare
a
per
IMPIANTI
TERMICI
Art.
281(fine tit.
I)
Artt. 282290 (tit. II)
Normativa
particolare
per
COMBUSTI
BILI
utilizzabili
Artt. 291298 (tit.- III)
Disciplina sanzionatoria
Art. 279: Sanzioni sempre Penali per
- installazione/esercizio di impianto o attività in
difetto di aut…
- realizzazione di modifica Sostanziale/non
Sostanziale in difetto di aut./comunicazione
- mancata osservanza v.l.
- mancata osservanza prescrizioni di aut. o
altre
- mancato invio della comunicazione di messa
in esercizio o di “scarsa rilevanza” delle emissioni
Continua disciplina sanzionatoria
-mancata comunicazione dei rilievi di autocontrollo
- mancata adozione di “misure necessarie ad
evitare un aumento anche temporaneo
Dell’inquinamento” (x attiv. Già aut. in via
espressa/tacita)
Ulteriori sanzioni applicabili
1) Art. 674 cod. pen, Getto pericoloso di cose
(Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico
transito o in un luogo privato ma di comune o di
altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o
molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti
dalla legge, provoca emissione di gas, di vapori o di
fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'
arresto fino a un mese o con l'ammenda fino ad €
206)
(continua Ulteriori Sanzioni)
2) Art. 216, TULLSS – R.D. n. 1265/1934
(sanzione amministrativa da € 20 a € 206 per
mancata comunicazione di Industrie insalubri ex
D.M. 5/09/1994; event. Impedimento all’esercizio o
cautele a seguito di comunicazione)
(continua Ulteriori sanzioni)
3) Art. 844 cod. civ., Immissioni
(Il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori,
gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal
fondo del vicino, se non superano la normale
tollerabilità , avuto anche riguardo alla condizione dei
luoghi .
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria
deve contemperare le esigenze della produzione con
le ragioni della proprietà. Può tener conto della
priorità di un determinato uso.)
Particolarità per GIC
- Grandi Impianti di Combustione (> 50 Mw)
Gli artt. 19 e segg. Del D.lgs. N. 46/2014 vanno a modificare
talune disposizioni in materia di emissioni in atmosfera del
D.lgs. N. 152/2006 (parte V), in particolare in materia di GIC –
Grandi Impianti di Combustione (potenza > 50 MW),
coordinandone la disciplina con la correlata normativa in
materia di a.i.a.
(segue nuovi GIC- definizione)
Ai sensi della nuova lett. GG, art. 268, D.lgs. N. 152/2006, si
definisce grande impianto di combustione - GIC: l’“impianto di
combustione di potenza termica nominale non inferiore a
50MW. Un GIC e' classificato come:
1) anteriore al 2013: il GIC che ha ottenuto
un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per cui e’
stata presentata una domanda completa di autorizzazione
entro tale data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7
gennaio 2014;
2) anteriore al 2002: il GIC che ha ottenuto
un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui e’
stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima
di tale data, a condizione che sia stato messo in esercizio
entro il 27 novembre 2003;
3) nuovo: il GIC che non ricade nella definizione di cui ai
numeri 2) e 3);”
NOTA: La differenza ha efficacia sostanziale in termini dei
v.l. delle emissioni cui sono soggette le diverse tipologie
di impianti
(segue nuovi GIC – v.l. applicabili)
Ai sensi del nuovo art. 273, cc. 2 e segg., “Ai GIC nuovi si
applicano i pertinenti v.l. di emissione di cui alla Parte II,
sezz. da 1 a 6, dell'All.to II alla Parte Quinta. Ai GIC anteriori
al 2013 i pertinenti v.l. di emissione di cui alla Parte II, sezioni
da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a
partire dal 1/1/2016. Ai GIC che hanno ottenuto
l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla
Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1/1/2016, i
v.l. di emissione ex c. 2 per gli impianti nuovi”
Contestualmente corre l’obbligo per l’aut. Comp. (Min.Ambiente
tramite ISPRA) di aggiornare le vigenti autorizzazioni nell'ambito
delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun
rinnovo periodico e’ previsto entro la detta data, a seguito di una
richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1/1/2015
ai sensi dell'art. 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla p. II…,tali
autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a
costituire titolo all'esercizio fino al 1/1/2016. Le autorizzazioni
rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire v.l. meno severi di
quelli previsti dalle aut.ni soggette al rinnovo, ferma restando
l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti;
(segue nuovi GIC – v.l. applicabili)
L'autorizzazione (a.i.a.) puo' consentire che, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023,
gli impianti di combustione siano in esercizio per un numero
di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare
i valori limite di emissione di cui al c. 3, ove ricorrano le
seguenti condizioni:
a) il gestore dell'impianto presenta all'aut. Comp., entro il 30
giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo
periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico e'
previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento
presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, una dichiarazione scritta
contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per piu' di
17.500 ore operative tra il 1/1/2016 ed il 31/12/2023, informandone
contestualmente il Min.Ambiente;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il
gestore presenta all'aut. Comp. e, comunque, al Min.Ambiente un
documento in cui e' riportata la registrazione delle ore operative
utilizzate dal 1° gennaio 2016;
(segue nuovi GIC – v.l. applicabili/esenzioni)
c) nel periodo compreso tra il 1/1/2016 ed il 31/12/2023 si
applicano v.l. di emissione non meno severi di quelli che
l'impianto deve rispettare alla data del 31/12/2015 ai sensi
dell'aut. Alle emissioni e dell’a.i.a.;
d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista
all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
(segue nuovi GIC – v.l. applicabili)
Se l'esenzione sopra indicata e' concessa ad impianti di
combustione con potenza termica nominale totale superiore a
500 MW alimentati con combustibili solidi, autorizzati per la
prima volta dopo il 1/7/1987, devono essere in tutti i casi
rispettati, nel periodo compreso tra il 1/1/2016 ed il
31/12/2023, i v.l. previsti per gli ossidi azoto all'All.to II, P.II,
alla Parte Quinta.
(segue nuovi GIC – v.l. applicabili)
L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo compreso tra il
1/1/2016 ed il 31/12/2023, gli impianti di combustione anteriori al
2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW
siano in esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di cui
al c. 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) almeno il 50%
della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media
mobile su ciascun periodo di 5 anni a partire dal V° anno antecedente
l'autorizzazione, e' fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento
sotto forma di vapore o di acqua calda; il gestore e’ tenuto a
presentare all'aut.comp. e, comunque, al Min.Ambiente, entro il 31
maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un documento in cui e‘
indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto
destinata a tale fornitura; b) nel periodo compreso tra il 1/1/2016 ed
il 31/12/2023 si applicano v.l. di emissione non meno severi di quelli
che l'impianto deve rispettare alla data del 31/12/2015 ai sensi
dell'aut. E dell’a.i.a..
NOTA: Per i GIC, ciascun camino, contenente una o piu' canne
di scarico, corrisponde, anche per applicaz. dell'art. 270, ad
un p. di e.
Particolarità per recupero COV durante
Operazioni di rifornimento
c/o impianti di distribuzione benzina (art. 277)
Il D.lgs. N. 125/2012, di mod. dell’art. 277, ha
segnato la fase II del recupero vapori di benzina
durante il rifornimento di veicoli a motore (mod. artt.
268 e 277, D.lgs. N. 152/2006):
Nuove definizioni: “impianto di distribuzione”, quale
l’impianto “…in cui il carburante viene erogato ai
serbatoi dei veicoli a motore da impianti di
deposito…”
(segue VRU – definizioni)
impianti esistenti, quali “…gli impianti di distribuzione
di benzina gia' costruiti o la cui costruzione ed il cui
esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente
normativa prima del 1° gennaio 2012 “ e
impianti nuovi, da intendersi “…gli impianti di
distribuzione di benzina la cui costruzione ed il cui
esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente
normativa dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli
impianti nuovi gli impianti di distribuzione che, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una
ristrutturazione completa, intesa come il totale
rinnovo o riposizionamento dei serbatoi e delle
relative tubazioni” (nuova lettera tt, art. 268 citato)
(segue VRU – definizioni)
“distributore”: ogni apparecchio finalizzato
all'erogazione di benzina; il distributore degli
impianti di distribuzione di benzina deve essere
dotato di idonea pompa di erogazione in grado di
prelevare il carburante dagli impianti di deposito
o, in alternativa, essere collegato a un sistema
di pompaggio centralizzato (nuova lettera tt-bis)
“sistema di recupero vapori di benzina” (lett. tt-ter).
(VRU – disciplina)
Obbligo, in termini generali, di attrezzare, con
sistemi di recupero dei vapori di benzina, i
distributori degli impianti di distribuzione di benzina
prodotti durante le operazioni di rifornimento
(VRU – esenzioni)
Sono esentati dalla nuova disciplina gli impianti di
distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in
relazione alla produzione e alla consegna di nuovi
veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali
veicoli (nuovo art. 277, c. 5) (es.: produttori di
autoveicoli o motoveicoli)
(segue VRU – disciplina)
Spartiacque tra: 1) i nuovi impianti di distribuzione
di benzina e quelli esistenti ma soggetti a
ristrutturazione completa: obbligo di
equipaggiamento con sistemi di recupero dei vapori
di benzina conformi ai requisiti previsti, per i
sistemi di recupero di fase II, all'allegato VIII alla
parte quinta del D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., e
da sottoporre ai controlli previsti all'allegato VIII
medesimo, qualora il flusso sia superiore a 500 m³/
anno, ovvero qualora il flusso sia superiore a 100
m³/ anno e situati in edifici utilizzati in modo
permanente come luoghi di residenza/lavoro;
e
2) e gli impianti esistenti di distribuzione di benzina,
aventi un flusso superiore a 3.000 mc all'anno, per i
quali soltanto dal 31 dicembre 2018 scatterà
l’obbligo di rispettare, nei relativi sistemi di
recupero, i requisiti di efficienza e gli obblighi di
controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II
dall'allegato VIII citato (art. 277, cc. 1-3).
(segue VRU – disciplina)
In qualsiasi caso, medio tempore, per tutti gli
impianti di distribuzione di benzina esistenti sopra
indicati varrà, fino alla ristrutturazione completa o
fino al termine di adeguamento, un obbligo di
rendere conformi i sistemi di recupero vapori
ai requisiti di efficienza e agli obblighi di
controllo previsti all'allegato VIII alla parte
quinta del D.lgs. n. 152/2006 per i sistemi di
recupero diversi da quelli di fase II (vecchia
disciplina)
(VRU – modifiche tecniche)
Modifiche tecniche relative ai requisiti di efficienza
dei sistemi di recupero vapori di fase II, tali da
garantire il trasferimento dei vapori di benzina in
un impianto di deposito presso l'impianto di
distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al
distributore per la reimmissione in commercio, con
un'efficienza non inferiore all'85% (per
trasferimento dei vapori in un impianto di
deposito presso l'impianto di distribuzione, il
rapporto V/L del sistema dovrà sempre mantenersi
in un intervallo tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi)
(nuovo par. 2, all.to VIII, p. quinta, D.lgs. n. 152/06
e succ. modd.).
Particolarità per IMPIANTI TERMICI
(tit. II, parte V, D.lgs. N. 152/2006)
Applicabilità: impianti termici civili con potenza
termica nominale < pertinenti soglie ex art. 269, c.
14, D.lgs. N. 152/2006 (impianti non soggetti ad
aut.)
NOTA: Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I (v.
sopra) gli impianti termici civili con potenza termica
nominale =/> a tali soglie e impianti termici civili che
utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico,
coke da gas, antracite, prodotti antracitosi o miscele
di antracite e prodotti antracitosi, aventi potenza
termica nominale superiore a 3 MW.
Defnizioni (art. 283)
impianto termico: impianto destinato alla
produzione di calore costituito da uno o più
generatori di calore e da un unico sistema di
distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da
appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
generatore di calore: qualsiasi dispositivo di
combustione alimentato con combustibili al fine di
produrre acqua calda o vapore, costituito da un
focolare, uno scambiatore di calore e un bruciatore;
focolare: parte di un generatore di calore nella quale
avviene il processo di combustione;
(segue Definizioni)
impianto termico civile: impianto termico la cui
produzione di calore è destinata, anche in edifici ad
uso non residenziale, al riscaldamento o alla
climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di
acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico
civile è centralizzato se serve tutte le unità
dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri
casi;
Denuncia di Installazione o Modifica
(art. 284)
Per installazione/modifica di impianto termico civile
di potenza termica nominale > al valore di soglia
(0,35MW), obbligo di trasmettere all'autorità
competente, entro 90 gg. Dall’intervento, apposita
denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo
ex parte I, Allegato IX alla parte quinta del D.lgs. N.
152/2006.
Caratteristiche tecniche
(art. 285)
Gli impianti termici civili di potenza termica nominale
superiore al valore di soglia (0,035 MW) devono
rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla
parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del D.lgs. N.
152/2006 pertinenti al tipo di combustibile utilizzato
(segue Caratteristiche tecniche)
Il D.lgs. N. 46/2014 ha, inoltre, apportato modifiche all’art. 285
tale che “… 1. Gli impianti termici civili di potenza termica
nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le
caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX
alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato.
I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche
tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei
valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria”.
(segue Caratteristiche tecniche)
E’, inoltre, aggiunto, come gli impianti termici civili che, prima
dell'entrata in vigore della disposizione in quest., sono stati
autorizzati ai sensi del titolo I della parte V del D.lgs. N.
152/2006, e che, a partire da tale data, ricadono nel
successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del
titolo II entro il 1° settembre 2017 purche' sui singoli
terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al
risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o
ripartitori di calore e/o generatori con celle a combustibile con
efficienza elettrica superiore al 48 per cento.
Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le
dichiarazioni previste dall'articolo 284, c. 1, della stessa parte V
nei 90 gg. Succ. all'adeguamento ed effettua le comunicazioni
previste da tale art. nei tempi ivi stabiliti.
Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.
Valori limite di emissione
(art. 286)
Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili
di potenza termica nominale > al valore di soglia
devono rispettare i v.l. ex parte III dell'Allegato IX
alla parte quinta
(segue Valori Limite)
NOTA: I valori misurati, con l'indicazione delle
relative date, dei metodi di misura utilizzati e del
soggetto che ha effettuato la misura, devono essere
allegati al libretto di centrale previsto dal D.P.R. n.
412/1993 (Il controllo annuale dei valori di emissione
non è richiesto nei casi previsti dalla parte III,
sezione I dell'Allegato IX alla parte quinta: utilizzo di
combustibili codificati)
Per campionamento e analisi si applicano i metodi
previsti nella parte III dell'Allegato IX alla parte
quinta.
Abilitazione alla conduzione
(art. 287)
II personale addetto alla conduzione degli impianti
termici civili di potenza termica nominale superiore a
0.232 MW deve essere munito di un patentino di
abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del
lavoro (patentino di I° grado abilita alla conduzione
degli impianti termici per il cui mantenimento in
funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla
condotta dei generatori di vapore ex R.D. n.
824/1927; patentino di II° grado abilita alla
conduzione degli altri impianti [patentino di I° grado
abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è
richiesto il patentino di II° grado]
Disciplina sanzionatoria
(art. 288)
Mancata denuncia/denuncia incompleta ex art. 284,
c. 1 (sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a
2582 euro);
Esercizio di un impianto termico civile non conforme
alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285
(sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 2582
euro);
Mancato rispetto dei v.l. di emissione di cui
all'articolo 286, comma 1 (sanzione amministrativa
pecuniaria da 516 a 2582 euro)
Mancato controllo annuale dell’impianto o mancata
allegazione al libretto di centrale dei dati ivi previsti
(sanz. Amm. da 516 a 2582 euro)
Segue - Sanzioni
+ Se l'autorità competente accerta che l'impianto
non rispetta le caratteristiche tecniche ex art. 285 o i
v.l. ex art. 286, obbligo di procedere
all'adeguamento entro un determinato termine oltre
il quale l'impianto non può essere utilizzato (in caso
di mancato rispetto del provvedimento si applica
l'articolo 650 del c.p.)
Conduzione di un impianto termico civile di potenza
termica nominale > 0.322 MW senza essere munito,
ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287
(ammenda da 15 a 46 euro)
Partic. Per COMBUSTIBILI UTILIZZABILI
(tit. III, parte V, D.lgs. N. 152/2006)
Applicazione: caratteristiche merceologiche dei
combustibili che possono essere utilizzati negli
impianti di cui ai titoli I e II della parte V, D.lgs. N.
152/2006, inclusi gli impianti termici civili di potenza
termica < al valore di soglia, e le caratteristiche
merceologiche dei combustibili per uso marittimo +
condizioni di utilizzo dei combustibili (comprese
prescrizioni per ottimizzare il rendimento di
combustione, e i metodi di misura delle
caratteristiche merceologiche)
Combustibili consentiti
(art. 293)
Negli impianti disciplinati dal tit. I e dal tit. II, parte
V, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica
< al valore di soglia (0,035 MW), possono essere
utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per
tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte V,
alle condizioni ivi previste. (partic. Per impianti di cui
alla parte I, par. 4, lett. e) ed f), dell'Allegato IV alla
parte V – mense, panetterie etc. – si applicano le
prescrizioni dell’All.to X relative agli impianti
disciplinati dal titolo II)
Rendimento di combustione
(art. 294)
Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione,
gli impianti disciplinati dal titolo I della parte V, con
potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW,
devono essere dotati di rilevatori della temperature
nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per
la misurazione e la registrazione in continuo
dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I
suddetti parametri devono essere rilevati
nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto. Tali
impianti devono essere inoltre dotati, ove
tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del
rapporto aria-combustibile (NOTA: non applicabile
per impianti di combustione in possesso di aut. alle
emissioni in atmosfera o di a.i.a. con v.l. per il
(segue Rendimento di combustione)
Per ottimizzare il rendimento di combustione, gli
impianti disciplinati dal titolo II della parte V, di
potenza termica complessiva pari o superiore a 1,5
MW, devono essere dotati di rilevatori della
temperatura negli effluenti gassosi nonché di un
analizzatore per la misurazione e la registrazione in
continuo dell'ossigeno libero e del monossido di
carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati
nell'effluente gassoso all'uscita del focolare.
Particolarità per Combustibili
per uso marittimo
(art. 295)
Rinvio
Disciplina sanzionatoria
(art. 296)
Sanzioni penali per:
chi effettua la combustione di materiali o sostanze in
difformità alle prescrizioni, “ove gli stessi non
costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa”
:a) in caso di combustione effettuata presso gli
impianti di cui al titolo I della parte V: arresto fino a
due anni o con l'ammenda da 258 a 1032 euro;
(segue art. 296)
b) in caso di combustione effettuata presso gli
impianti di cui al titolo II della parte V, inclusi gli
impianti termici civili di potenza termica inferiore al
valore di soglia: sanzione amministrativa da 200 a
1000 euro (NOTA: la sanzione non si applica se, dalla
documentazione relativa all'acquisto di tali materiali
o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche
conformi a quelle dei combustibili consentiti
nell'impianto, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 515 del c.p. per chi ha effettuato la
messa in commercio)
(segue Sanzioni)
Chi non rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 294
(rendimento di c.): il gestore degli impianti
disciplinati dal titolo I della parte V è punito con
l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 1032
euro; per gli impianti disciplinati dal titolo II della
parte quinta si applica la sanzione amm. Da 516 a
2582 euro; tale sanzione, in caso di mancato rispetto
delle prescrizioni di cui all'art.294, si applica al
responsabile per l'esercizio e la manutenzione se
ricorre il caso previsto dall'ultimo periodo dell'articolo
284, c.2).
(segue sanzioni)
Immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo con
tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell'art. 295 e
armatore o comandante che, anche in concorso tra loro,
utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di
zolfo superiore a tali limiti: salvo che il fatto costituisca reato,
sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 (aggravanti in
caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l'entità del tenore
di zolfo o della quantità del combustibile o per le caratteristiche
della zona interessata, risultano di maggiore gravità: per un
periodo da un mese a due anni: a) la sospensione dei titoli
professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche nell'esercizio dei quali l'infrazione è
commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono
applicabili; b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il
comandante che ha commesso l'infrazione o per le navi
dell'armatore che ha commesso l'infrazioni);
(segue Sanzioni)
In caso di violazione dell'art. 295, c. 10 (operazioni
di cambio combustibili a bordo senza annotazione sul
giornale di contabilità): comandante punito con la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1193
del cod. nav.;
(Salvo che il fatto costituisca reato) chi non
consegna il bollettino o il campione di cui all'art. 295,
c. 11 (bollettino di consegna di combustibile navale),
o consegna un bollettino in cui l'indicazione ivi
prevista sia assente, o non conserva a bordo il
bollettino o il campione previsto dall'articolo 295,
comma 11: sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 15.000 euro.
Addendum a IMPIANTI TERMICI
– D.P.R. n. 74/2013
D.P.R. n. 74/2013, Reg. recante definizione dei criteri
generali in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, c. 1, lett.
a) e c), del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192
Applicazione: esercizio, conduzione, controllo, manutenzione
e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonche‘ requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi
cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di
climatizzazione ex art. 4, c. 1, lett. a) e c), D.lgs. N. 192/2005
+ in rif. Ai settori de l’Edilizia pubblica e privata (art. 1)
(segue D.P.R. n. 74/2013)
Definizioni (art. 2): rinvio a quelle ex D.lgs. N.
192/2005, tra cui:
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio
di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti
e dispositivi
tecnologici che si trovano
stabilmente al suo interno; la superficie esterna che
delimita un edificio puo' confinare con tutti o alcuni
di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno,
altri edifici; il termine puo' riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unita'
immobiliari a se' stanti;
(segue definizioni)
c) «prestazione energetica, efficienza energetica
ovvero rendimento di un edificio» e' la quantita'
annua di energia effettivamente consumata o che
si prevede possa essere necessaria per soddisfare i
vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio,
compresi la climatizzazione
invernale e estiva,
la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, la ventilazione e l'illuminazione.Tale
quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che
tengono conto de…
(segue definizioni)
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento
energetico dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto
delle norme contenute nel presente decreto, attestante la
prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri
energetici caratteristici
dell'edificio;
e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo simultanei di
energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire
dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri
qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso di
tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento
dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o
puo' essere abbassata, eventualmente in combinazione con
il controllo della ventilazione,
dell'umidita' e della
purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso bruciatorecaldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il
calore prodotto dalla combustione;".
(segue D.P.R. n. 74/2013)
Valori max temperatura (art. 3): durante il funzionamento
dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata
delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti
riscaldati di ciascuna unita' immobiliare, non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad
attivita’ industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione
estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate
nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unita' immobiliare,
non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli
edifici.
Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro
i limiti fissati deve essere ottenuto con accorgimenti che non
comportino spreco di energia.
(segue v.m.t.)
Eccezione al rispetto dei v.l. sopra indicati per:
edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili,
ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani,
nonche' le strutture protette per l'assistenza e il recupero
dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi
sociali pubblici, limitatam. alle zone riservate alla permanenza
e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.
Per le edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi
delle rappr. Diplomatiche/org. internazionali non ubicate in
stabili condominiali, le aut. comunali possono concedere
deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli
ambienti citati, qualora elementi oggettivi o esigenze ex
specifica destinaz. d'uso giustifichino valori di temp.re diverse.
Per gli edifici adibiti ad attivita' industriali/artigianali e
assimilabili, le aut. comunali possono concedere deroghe ai
limiti di temperatura dell'aria negli ambienti cit. qualora si
verifichi almeno una Condizione tra: a)esigenze tecnologiche/di
produzione richiedano temperature diff. dai v.l.; b) l'energia
termica per la climatizzaz. Estiva e invernale degli ambienti
(segue D.P.R. n. 74/2013)
Limiti di esercizio degli impianti termici per la
climatizzazione invernale (art. 4): gli impianti termici
destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono
condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non
siano superati i valori max di temperatura indicati all'art. 3.
L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
e' consentito con i segg. limiti per periodo annuale e durata
giornaliera di attivazione, articolata anche in 2 o piu' sezioni:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.
(segue limiti/eccezioni)
Al di fuori dei menzionati periodi, gli impianti termici possono
essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne
giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera
non superiore alla meta' di quella consentita in via ordinaria.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati
nella zona F e' compresa tra le h. 5 e le h. 23 di ciascun giorno.
Eccezioni per: a) gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case
di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o
cura di minori o anziani, nonche' alle strutture protette per
l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri
soggetti affidati a servizi sociali pubblici; b) sedi delle
rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali,
che non siano ubicate in stabili condominiali; c) gli edifici
adibiti a scuole materne e asili nido; d) gli edifici adibiti a
piscine, saune e assimilabili; e) gli edifici adibiti ad attivita'
industriali/artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.
Ulteriori eccezioni sono previste dal c. 6 per la sola durata
giornaliera di attivazione.
(segue limiti/tabella)
Presso ogni impianto termico al servizio di piu' unita’
immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o
l'amministratore espongono una tabella contenente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio
dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera
prescelto;
b) le generalita' e il recapito del responsabile dell'impianto
termico;
c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale
degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia
autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).
(continua Addendum IMPIANTI TERMICI –
D.M. 10 febbraio 2014)
Il D.M. 10 febbr. 2014 prevede che a far data dal 15 ottobre
2014 (art. 1 mod. da D.M. 20 giugno 2014) gli impianti termici
devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la
climatizzazione” conforme al modello ex all.to I al D.M.
stesso;
Inoltre, sempre a far data dal 15 ottobre 2014 (art. 2, D.M. 10
febbr. 2014 mod. da D.M. 20 giugno 2014), per impianti termici
di climatizzaz. Invernale di potenza utile nominale > 10 kW e di
climatizzazione estiva di potenza utile nominale > 12 kW (con o
senza produzione di acqua calda sanitaria) in occasione degli
interventi di controllo ed event. Manutenzione ex art. 7, D.P.R.
n. 74/2013, il Rapporto di controllo ex art. 8, c. 5, D.M.
medesimo, deve essere conforme agli allegati II, III, IV e V,
dello stesso decreto (Esenzione per impianti termici alimentati
solo con fonti rinnovabili ex D.lgs. N. 28/2011, Attuaz. della Dir.
2009/28/CE sulla promoz. dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili…)
(segue D.M. 10 febbr. 2014)
Salvaguardia per impianti esistenti alla data del primo
giugno 2014, per i quali i Libretti di centrale e di impianto, già
compilati e conformi ai modd. Ex allegati I e II, D.M. 17 marzo
2003 - Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei consumi di energia – devono essere allegati al
libretto.
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La Disciplina sulle Emissioni in Atmosfera