ISTITUTO STATALE SUPERIORE SECONDO GRADO Via Vaiani n° 44 – 80010 Quarto (NA) Tel. 081/8061100- Fax 081/8061100 Codice Fiscale:9601910063 Prot. n. 5724 B/20 del 07.09.2015 Ai docenti dell’I.S.I.S. “QUARTO” AVVISO Compiti e responsabilità dell’insegnante. Disposizioni di servizio Si ricordano alcune norme che regolano la vita della scuola e la funzione docente. Esse costituiscono obbligo di servizio, secondo quanto previsto dal CCNL 20062009, dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti e dalla Circolare n. 88 Prot. 3308 del 08/11/2010 del MIUR – Dipartimento dell’Istruzione – Ufficio IV che fornisce indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 1. ACCESSO ALL'EDIFICIO Nelle scuole possono accedere soltanto gli alunni, i Docenti, il Dirigente scolastico, il personale A.T.A. ed i genitori per i colloqui con i docenti, per partecipare alle sedute degli Organi Collegiali e alle manifestazioni scolastiche. I genitori non possono accedere alle aule né in orario scolastico né oltre, tanto meno soffermarsi a parlare nei corridoi con gli insegnanti durante le ore di lezione. Durante le ore di lezione, l'accesso ai locali scolastici è vietato a chiunque non sia in possesso di autorizzazione scritta rilasciata dal Dirigente scolastico, fatta eccezione per: - genitori espressamente invitati dai docenti e autorizzati dal Dirigente Scolastico; - genitori o persone delegate conosciute e maggiorenni che accompagnano o prelevano il proprio figlio durante l'orario delle lezioni; - operai e tecnici della Provincia e di ditte che curano la manutenzione previa identificazione se non direttamente conosciuti; - esperti esterni conosciuti all’istituzione o espressamente autorizzati. La distribuzione di materiale propagandistico va attuata fuori dei cancelli, salvo autorizzazione da parte della Direzione. 2. VIGILANZA DEGLI ALUNNI L'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno nell'istituzione scolastica e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e nelle pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita. In nessun caso gli alunni possono rimanere incustoditi. E' fatto divieto assoluto ai docenti e ai collaboratori scolastici permettere che gli alunni loro affidati escano dai cancelli durante l’orario scolastico, anche se maggiorenni. I docenti sono tenuti alla vigilanza sugli alunni nei cinque minuti precedenti la prima ora di lezione, durante l’orario di lezione, i cambi dell’ora, l’intervallo, gli spostamenti negli spazi interni ed esterni e al momento dell’uscita da scuola. Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell’istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l’incolumità degli studenti, facendo attenzione che: - gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo; - gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell’ora; - il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di comportamenti a rischio e assenze ingiustificate degli alunni dalle aule. Il docente deve adoperarsi perché: - il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione; - i banchi e le aule siano lasciati in ordine e puliti; - le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e sia segnalata al responsabile del plesso ogni responsabilità individuale; - non siano consumati nelle aule panini e bevande; - non si fumi all’interno dei locali scolastici, segnalando al responsabile eventuali infrazioni rilevate; - telefoni cellulari e I-pood restino spenti. 3. ENTRATA ALUNNI L’ingresso e l’uscita degli alunni avvengono sulla base degli orari stabiliti in relazione al funzionamento previsto per le diverse classi. In particolare i docenti della prima ora sono tenuti: - a ritirare il registro di classe; - a non soffermarsi a parlare con i genitori degli alunni; - a trovarsi nell’atrio della scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, per vigilare sull'ordinato afflusso degli alunni nei locali scolastici; - a fare l’appello annotando sul registro di classe i nomi degli alunni assenti e ritardatari. 4. RITARDI ALUNNI Di norma non si ammettono ritardi sull'orario di inizio delle lezioni. All’ inizio dell’anno scolastico sarà data comunicazione afferente alle modalità di giustificazione dei ritardi, delle entrate posticipate e/o delle uscite anticipate. 5. ASSENZE ALUNNI Gli alunni devono giustificare l’assenza per qualunque motivo (anche per sciopero, neve, disservizi dei trasporti pubblici, ecc.) esclusivamente mediante il libretto dell’anno in corso. Il docente della prima ora (o quello che svolge la prima ora di lezione nella classe) su delega del D. S. al rientro dell’alunno (anche maggiorenne) controlla che: - la giustificazione sia firmata dal genitore (o dallo stesso alunno se maggiorenne) che ha firmato il libretto; - siano indicati chiaramente i motivi, in caso contrario può chiedere ulteriori informazioni (es. motivi personali). Quindi il docente firma il libretto ed annota sul giornale di classe; se lo studente non giustifica neppure il giorno dopo, questi può essere ammesso solo dal D. S. o dal Docente Vicario, o dal Fiduciario Delegato del Dirigente Scolastico c/o Sede S.Maria. L’alunno deve presentare certificato medico di avvenuta guarigione, solo se l’assenza è stata per malattia e si è protratta per più di 5 giorni consecutivi, compresi i festivi. Si raccomanda una particolare cura nel controllo delle assenze in questi casi: - alunni che fanno molte assenze; - quando la classe non ha svolto la prima ora di lezione. In caso di entrate e/o di uscite anticipate, il docente della prima ora di lezione controllerà le firme dei genitori e/o degli alunni maggiorenni; gli alunni sprovvisti di firma rimarranno a scuola fino al termine delle lezioni. Il Coordinatore del Consiglio di classe contatta la famiglia quando assenze, uscite o ritardi dello studente sono frequenti. 6. AVVICENDAMENTO DEGLI INSEGNANTI AL CAMBIO DI LEZIONE E’ necessario che sia prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un’aula all’altra deve essere eseguito il più celermente possibile. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza e quando questo non fosse possibile, è tenuto ad effettuare il cambio nel più breve tempo. L’insegnante, se è libero nell’ora successiva, deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell’insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza è garantita da chi non impegnato in altra classe. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. 7. ISTRUZIONI OPERATIVE IN CASO DI INFORTUNIO DELL'ALUNNO Ogni infortunio occorso agli alunni, anche di lieve entità, deve essere subito denunciato utilizzando la modulistica in dotazione. Il docente in servizio durante un infortunio è personalmente responsabile del rispetto di queste norme. Dovrà immediatamente curare l’avviso alla famiglia e la chiamata di un’ambulanza, se è il caso, rivolgendosi al personale ausiliario e di segreteria e curare le denunce consegnando immediatamente la segnalazione alla Segreteria didattica. Nel caso in cui, durante le attività scolastiche, si verifichi un infortunio tale da non poter essere risolto con semplici interventi degli operatori addetti al primo soccorso, si dovrà: prendere contatto telefonicamente con la famiglia e informarla sulle condizioni dell’alunno; - chiedere l'eventuale intervento del Pronto Soccorso; - informare il Dirigente Scolastico tramite la segreteria. Qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, deve essere comunicato alla Segreteria il giorno stesso (o il successivo) utilizzando l’apposito modulo unitamente ad una relazione scritta su quanto accaduto. E’ opportuno, ove possibile, raccogliere anche eventuali testimonianze di coloro che hanno assitito all’infortunio, anche degli alunni. Alla relazione scritta del docente e di eventuali testimoni va allegata anche la segnalazione di primo soccorso. Non è possibile da parte del personale della scuola somministrare farmaci agli alunni, senza preventiva autorizzazione, che le famiglie eventualmente richiedono al Dirigente Scolastico. 7a. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO In caso di interventi di primo soccorso il personale presente deve: - valutare con la massima attenzione le condizioni dell’infortunato e chiamare gli addetti al primo soccorso perché eseguano i possibili interventi; - prendere contatto telefonicamente con i genitori affinché possano intervenire subito; - se i genitori non sono reperibili e l'alunno dovesse essere accompagnato urgentemente al Pronto Soccorso, l'insegnante responsabile o un docente presente e a conoscenza di quanto accaduto dovrà assicurare l'assistenza durante tutta l'operazione di soccorso (anche recandosi all'ospedale) fino a quando i genitori dell’alunno non potranno intervenire. E’ opportuno evitare di provvedere personalmente al trasporto dell’alunno infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra; - informare immediatamente il Dirigente Scolastico e presentare, con la massima tempestività e comunque entro le ventiquattro ore, la relazione scritta sull’accaduto. 7b. RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE Per evitare che si creino le premesse di eventuali responsabilità civili e penali, il docente o il collaboratore scolastico deve sempre essere in grado di dimostrare: - di essersi trovato in condizioni di vigilare e di aver assolto correttamente i propri obblighi di servizio, ognuno in base alle proprie mansioni; - di non aver potuto evitare l’evento, pur essendo presente, perché verificatosi in modo imprevedibile, repentino e improvviso; - di aver adottato le opportune cautele e di non aver violato le norme di comune prudenza e perizia. 8. RAPPORTI CON I GENITORI Per conferire con gli insegnanti sono previsti modi e tempi precisi. Le modalità, indicate dal Collegio dei Docenti dovranno essere da tutti rispettate e saranno ufficialmente comunicate ai genitori. E’ vietato incontrare i genitori durante il proprio orario di servizio. Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, i docenti possono concordare particolari e limitati interventi in classe dei genitori, che si rendessero disponibili, per illustrare agli allievi esperienze pratiche, professionali o culturali inerenti alla programmazione educativa e didattica. Gli avvisi comunicati alle famiglie tramite i libretti personali degli alunni (scioperi, assemblee sindacali...) devono essere firmati per presa visione da uno dei genitori. I docenti dovranno avere una cura particolare nel controllare tali firme segnalando nel registro di classe le eventuali mancate firme di presa visione. Si raccomanda di verificare, con la massima attenzione, tutti i casi di affidamento congiunto e quelli in cui la patria potestà è assegnata dal Tribunale a un solo genitore e agire di conseguenza. Tuttavia, si deve favorire l’esercizio del diritto dovere del genitore separato o divorziato non affidatario – articoli 155 e 317 del c.c. – di vigilare sull’istruzione e sull’educazione dei figli. 9. SCIOPERO – INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE E CUSTODIA DEGLI ALUNNI Si riporta sinteticamente, per opportuna conoscenza, il parere del Consiglio di Stato del 27/01/82 n. 750/79 sulla questione di cui all'oggetto. In tale parere si afferma che: - è garantito al personale della scuola il diritto di sciopero; - non è legittimo nominare supplenti al posto dei docenti in sciopero; - va tutelata comunque l'incolumità degli allievi minorenni. Questo comporta: - la necessità di avvertire le famiglie perché non affidino i figli alla scuola quando il personale sciopera; - l'obbligo di provvedere alla vigilanza degli alunni che per qualsiasi ragione si trovassero a scuola. - La necessità che i genitori verifichino le condizioni di servizio erogate dalla scuola, prima di lasciarvi gli alunni. 10 a. ORARIO DI SERVIZIO L’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali distribuite secondo l’orario affisso in Aula Insegnanti. Non è consentito lo scambio di ore tra docenti della stessa classe senza autorizzazione del D. S. I docenti della prima ora dovranno trovarsi in servizio in aula almeno cinque minuti prima dell’orario di lezione, fare l’appello, annotare gli assenti; le variazioni di assenze e presenze nelle ore successive sono annotate dai docenti all’inizio di ogni ora. I Docenti, hanno cattedra orario inferiore a 18 ore sono “a disposizione” per le restanti ore per attività alternative alla religione cattolica e per supplenze brevi; dovranno essere presenti in sala insegnanti e prendere atto di eventuali utilizzi nel modello delle disposizioni affisso in bacheca . Chi non è utilizzato deve, in ogni caso, restare in Aula Insegnanti, perché esigenze di sostituzione possono esserci anche dopo l’inizio dell’ora. Chi fa supplenza, qualora i docenti titolari non abbiano lasciato indicazioni precise sull’attività da svolgere, fa lezione anche affrontando tematiche di attualità che ritenga utili alla crescita educativa degli alunni e segna sul registro assenti ed argomenti trattati. In caso di variazione dell’orario settimanale, dettato da particolari condizioni, quali sciopero, viaggio d’istruzione, visita didattica, assenze docenti, orario provvisorio, i docenti sono a disposizione per le ore previste dal proprio orario con possibili slittamenti per supplenza. I docenti disponibili a supplenze brevi oltre le 18 ore devono dichiararlo per iscritto. 10.b ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO Nello svolgimento dell’incarico la S.V. avrà accesso ai dati personali gestiti da questa Istituzione scolastica e dovrà attenersi alle istruzioni specificate nella “lettera di nomina in qualità di incaricato del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 196/2003. Tra le attività funzionali all’insegnamento rientrano: - la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; - la correzione degli elaborati; - i rapporti individuali con le famiglie. Tra le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti : - Partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti , ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali , finali e sull’andamento delle attività educative nelle istituzioni educative fino a 40 ore annue; - La partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe. Nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a 6 in modo da prevedere un impegno fino a quaranta ore annue; - Lo svolgimento degli scrutini e degli Esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. (Art. 29 CCNL). Si ricorda che la presenza alle riunioni è obbligatoria, fatta salva giustificazione scritta per malattia, aspettativa e permessi, debitamente documentati e autorizzati preventivamente dal Dirigente Scolastico. Ne consegue che: - In caso di assenza, gli insegnanti impegnati in altre scuole, devono far pervenire comunicazione scritta da parte degli Istituti interessati allo scrivente; - I docenti impegnati nei Consigli di Classe per più di 40 ore devono concordare con il D. S. il piano annuale di presenze alle riunioni ; - I docenti con più scuole concorderanno tale piano sulla base della percentuale del monte ore di cattedra. In ogni caso non si potranno escludere: - consigli di classe dove si è designati come coordinatore e/o segretario - riunioni classi 5^, relative ad esami. - REGISTRO DI CLASSE Il registro di classe viene prelevato dal docente che presta servizio dalla prima ora e che accoglie gli alunni all’ingresso, e restituito dal docente dell’ultima ora con le medesime modalità. In nessun caso il registro di classe può essere lasciato incustodito. Vi si annoteranno le presenze e tutte le attività svolte in classe fino a quando non sarà sostituito dal registro di classe on line. - alla prima ora gli alunni assenti, l’avvenuta o no giustificazione degli assenti del/dei giorno/i precedente/i, i ritardi; in seguito le uscite anticipate degli alunni; - le ammonizioni, da comunicare al Dirigente Scolastico a cura del docente che le ha scritte; - il titolo della lezione, i compiti assegnati, i compiti in classe; - il docente che legge il comunicato vi annota il numero e il giorno di consegna o l’uscita anticipata/entrata posticipata della classe o altre comunicazioni. - In caso di entrate posticipate o di uscite anticipate il docente della prima ora di lezione controllerà le firme dei genitori e/o degli alunni maggiorenni; gli alunni sprovvisti di firma rimarranno a scuola fino al termine delle lezioni. - REGISTRI DEI VERBALI Di ogni riunione (Consiglio di classe, Dipartimento di Materia, Commissione) occorre redigere il verbale, utilizzando il registro ad essa afferente. I verbali del Collegio docenti, Consiglio di istituto, dei Consigli di classe non possono in alcun caso essere portati fuori dall’Istituto, né lasciati nel cassetto personale. Il verbale deve essere compilato con le indicazioni di rito: numero verbale, data, ora d’inizio e di fine della riunione, sede di svolgimento , il presidente della seduta, presenti- assenti, Segretario, o. d. g., infine numero di pagina progressivo fin dal primo verbale dell’anno scolastico; deve riportare in modo schematico gli interventi, le decisioni prese con numero di delibera e le eventuali dichiarazioni di dissenso, i risultati delle votazioni. Dopo essere stato letto ed approvato da tutti, è firmato dal segretario della riunione, di norma viene redatto entro la seduta e comunque entro il giorno successivo alla riunione. I verbali del Collegio dei docenti si espongono in aula insegnanti in tempo utile per la presa visione dei docenti. I verbali del Consiglio di classe possono essere compilati in formato word e di seguito incollati sul Registro dei verbali delle singole classi. 11. COMUNICATI I comunicati costituiscono obbligo di servizio; sono a disposizione dei Docenti nell’Aula insegnanti di ciascuna sede e sul Sito della scuola . Dopo cinque giorni dalla data di pubblicazione sono da considerarsi acquisiti e la mancata presa visione non esonera dall’obbligo di servizio che ciascun comunicato comporta. Ogni titolare di funzione strumentale, Referente di attività e /o responsabile di commissione e/o progetti, interessato a rendere pubblico un comunicato è tenuto a presentarlo Presidenza per l’approvazione, per la stampa e la pubblicazione sul sito dell’Istituto. Si ricorda che ogni testo dovrà riportare in calce la sigla con caratteri maiuscoli del redattore e quella della persona che l’ha digitata con caratteri minuscoli ( es. AS/as) e prevedere la firma congiunta del Dirigente Scolastico e del docente Funzione Strumentale. - FOTOCOPIE Si ricorda che : - E’ proibito per legge fare fotocopie per più del 15% di pagine di libri e pubblicazioni con diritti riservati (L. n. 399 del 20/06/1979). - Nel caso di particolari attività o progetti il D. S. valuterà, sulla base delle richieste presenti nella relativa scheda finanziaria di progetto, la quantità di copie da autorizzare. - E’ vietato agli studenti l’uso del fotocopiatore . 13. RICHIESTA DI CONGEDI - PERMESSI – FERIE Tutta la MODULISTICA relativa alle richieste per congedi , permessi e ferie……… è reperibile sul sito dell’Istituto, negli appositi spazi. Ogni modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato o inviato via fax all’Ufficio Personale. - Congedi per malattia Il personale docente assente per malattia deve avvisare l’ufficio tempestivamente e comunque entro le ore 7.45 per permettere la continuità del servizio, indicando durata e recapito, se diverso da quello abituale per la visita fiscale. In seguito in mattinata devono comunicare all’Ufficio il numero di protocollo del certificato medico rilasciato dal medico curante dall’inizio della malattia. Ogni congedo richiede domanda scritta. La visita medico-fiscale è possibile fin dal primo giorno di malattia. Il dipendente deve essere reperibile nel domicilio comunicato tutti i giorni di malattia (domenica compresa dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00). Si ricorda che domanda e documentazione compilate in ogni parte devono essere agli atti della scuola debitamente firmati entro 5 giorni, pena riduzione stipendio per assenza ingiustificata. - Altri congedi Per tutti i congedi diversi dalla malattia, occorre sempre avere l’autorizzazione preventiva del D. S., facendone richiesta e allegando documentazione. Nel caso di malattia del figlio di età inferiore a tre anni occorre allegare il relativo certificato medico di malattia. I permessi retribuiti sono concessi sulla base di idonea documentazione o autocertificazione: 3 giorni, elevabili a 9, se si utilizzano anche i 6 giorni di ferie durante l’anno per motivi personali o familiari, 8 giorni per esami (compreso il viaggio) 3 giorni per lutto, 15 giorni per matrimonio e 5 per aggiornamento, per partecipare a corsi autorizzati dal Ministero, da certificare con l’attestato di partecipazione. Vi è altresì la possibilità di richiedere aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o di studio. - Permessi orari Si possono chiedere fino a 2 ore e comunque non oltre la metà dell’orario di servizio giornaliero, e comprendendo sia attività di insegnamento sia non di insegnamento. Sono concessi a condizione che sia possibile la sostituzione con un docente a disposizione. I permessi non possono superare le 18 ore all’anno. Il recupero delle ore di permesso è da effettuare entro i due mesi lavorativi successivi, in assenza di specifiche indicazioni dell’interessato, avverrà secondo le esigenze di servizio: le domande vanno inoltrate al D. S. con almeno 3 giorni di anticipo compilando l’apposito MODELLO. - Ferie Per il personale a tempo indeterminato con cattedra completa sono 32 giorni lavorativi + 4 festività soppresse e si usufruiscono quando le lezioni sono sospese: la richiesta obbligatoria è da effettuare a giugno. Durante le lezioni si possono chiedere fino a 6 giorni che sono concessi, a condizione che la sostituzione non comporti spese anche indirette per l’Amministrazione. Il docente deve fare richiesta scritta al D. S. ed attendere l’autorizzazione scritta Napoli, 14/09/2015 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela SCIARELLI