ISTITUTO STATALE SUPERIORE SECONDO GRADO
Via Vaiani n° 44 – 80010 Quarto (NA)
Tel. 081/8061100- Fax 081/8061100
Codice Fiscale:9601910063
Prot. n. 5724 B/20 del 07.09.2015
Ai docenti
dell’I.S.I.S. “QUARTO”
AVVISO
Compiti e responsabilità dell’insegnante. Disposizioni di servizio
Si ricordano alcune norme che regolano la vita della scuola e la funzione docente.
Esse costituiscono obbligo di servizio, secondo quanto previsto dal CCNL 20062009, dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti e dalla Circolare n. 88
Prot. 3308 del 08/11/2010 del MIUR – Dipartimento dell’Istruzione – Ufficio IV che
fornisce indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle
nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150.
1. ACCESSO ALL'EDIFICIO
Nelle scuole possono accedere soltanto gli alunni, i Docenti, il Dirigente scolastico, il
personale A.T.A. ed i genitori per i colloqui con i docenti, per partecipare alle sedute
degli Organi Collegiali e alle manifestazioni scolastiche. I genitori non possono
accedere alle aule né in orario scolastico né oltre, tanto meno soffermarsi a parlare nei
corridoi con gli insegnanti durante le ore di lezione. Durante le ore di lezione,
l'accesso ai locali scolastici è vietato a chiunque non sia in possesso di autorizzazione
scritta rilasciata dal Dirigente scolastico, fatta eccezione per:
- genitori espressamente invitati dai docenti e autorizzati dal Dirigente Scolastico;
- genitori o persone delegate conosciute e maggiorenni che accompagnano o
prelevano il proprio figlio durante l'orario delle lezioni;
- operai e tecnici della Provincia e di ditte che curano la manutenzione previa
identificazione se non direttamente conosciuti;
- esperti esterni conosciuti all’istituzione o espressamente autorizzati.
La distribuzione di materiale propagandistico va attuata fuori dei cancelli, salvo
autorizzazione da parte della Direzione.
2. VIGILANZA DEGLI ALUNNI
L'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno
nell'istituzione scolastica e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e nelle
pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita. In nessun caso gli alunni possono
rimanere incustoditi. E' fatto divieto assoluto ai docenti e ai collaboratori scolastici
permettere che gli alunni loro affidati escano dai cancelli durante l’orario scolastico,
anche se maggiorenni. I docenti sono tenuti alla vigilanza sugli alunni nei cinque
minuti precedenti la prima ora di lezione, durante l’orario di lezione, i cambi dell’ora,
l’intervallo, gli spostamenti negli spazi interni ed esterni e al momento dell’uscita da
scuola. Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale
nei locali dell’istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga
idonee per la tutela e l’incolumità degli studenti, facendo attenzione che:
- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell’ora;
- il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di comportamenti
a rischio e assenze ingiustificate degli alunni dalle aule.
Il docente deve adoperarsi perché:
- il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione;
- i banchi e le aule siano lasciati in ordine e puliti;
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta
efficienza e sia segnalata al responsabile del plesso ogni responsabilità individuale;
- non siano consumati nelle aule panini e bevande;
- non si fumi all’interno dei locali scolastici, segnalando al responsabile eventuali
infrazioni rilevate;
- telefoni cellulari e I-pood restino spenti.
3. ENTRATA ALUNNI
L’ingresso e l’uscita degli alunni avvengono sulla base degli orari stabiliti in
relazione al funzionamento previsto per le diverse classi. In particolare i docenti della
prima ora sono tenuti:
- a ritirare il registro di classe;
- a non soffermarsi a parlare con i genitori degli alunni;
- a trovarsi nell’atrio della scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, per
vigilare sull'ordinato afflusso degli alunni nei locali scolastici;
- a fare l’appello annotando sul registro di classe i nomi degli alunni assenti e
ritardatari.
4. RITARDI ALUNNI
Di norma non si ammettono ritardi sull'orario di inizio delle lezioni. All’ inizio
dell’anno scolastico sarà data comunicazione afferente alle modalità di
giustificazione dei ritardi, delle entrate posticipate e/o delle uscite anticipate.
5. ASSENZE ALUNNI
Gli alunni devono giustificare l’assenza per qualunque motivo (anche per sciopero,
neve, disservizi dei trasporti pubblici, ecc.) esclusivamente mediante il libretto
dell’anno in corso. Il docente della prima ora (o quello che svolge la prima ora di
lezione nella classe) su delega del D. S. al rientro dell’alunno (anche maggiorenne)
controlla che:
- la giustificazione sia firmata dal genitore (o dallo stesso alunno se maggiorenne) che
ha firmato il libretto;
- siano indicati chiaramente i motivi, in caso contrario può chiedere ulteriori
informazioni (es. motivi personali).
Quindi il docente firma il libretto ed annota sul giornale di classe; se lo studente non
giustifica neppure il giorno dopo, questi può essere ammesso solo dal D. S. o dal
Docente Vicario, o dal Fiduciario Delegato del Dirigente Scolastico c/o Sede
S.Maria. L’alunno deve presentare certificato medico di avvenuta guarigione, solo se
l’assenza è stata per malattia e si è protratta per più di 5 giorni consecutivi, compresi i
festivi. Si raccomanda una particolare cura nel controllo delle assenze in questi casi:
- alunni che fanno molte assenze;
- quando la classe non ha svolto la prima ora di lezione.
In caso di entrate e/o di uscite anticipate, il docente della prima ora di lezione
controllerà le firme dei genitori e/o degli alunni maggiorenni; gli alunni sprovvisti di
firma rimarranno a scuola fino al termine delle lezioni. Il Coordinatore del Consiglio
di classe contatta la famiglia quando assenze, uscite o ritardi dello studente sono
frequenti.
6. AVVICENDAMENTO DEGLI INSEGNANTI AL CAMBIO DI LEZIONE
E’ necessario che sia prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di
docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un’aula all’altra deve
essere eseguito il più celermente possibile. Il docente che ha terminato il turno di
servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia
disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza e quando questo non fosse
possibile, è tenuto ad effettuare il cambio nel più breve tempo.
L’insegnante, se è libero nell’ora successiva, deve attendere il collega subentrante. In
caso di presenza in classe dell’insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza è
garantita da chi non impegnato in altra classe. I docenti che prendono servizio dopo la
prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.
7. ISTRUZIONI OPERATIVE IN CASO DI INFORTUNIO DELL'ALUNNO
Ogni infortunio occorso agli alunni, anche di lieve entità, deve essere subito
denunciato utilizzando la modulistica in dotazione. Il docente in servizio durante un
infortunio è personalmente responsabile del rispetto di queste norme. Dovrà
immediatamente curare l’avviso alla famiglia e la chiamata di un’ambulanza, se è il
caso, rivolgendosi al personale ausiliario e di segreteria e curare le denunce
consegnando immediatamente la segnalazione alla Segreteria didattica. Nel caso in
cui, durante le attività scolastiche, si verifichi un infortunio tale da non poter essere
risolto con semplici interventi degli operatori addetti al primo soccorso, si dovrà: prendere contatto telefonicamente con la famiglia e informarla sulle condizioni
dell’alunno; - chiedere l'eventuale intervento del Pronto Soccorso; - informare il
Dirigente Scolastico tramite la segreteria. Qualsiasi infortunio, anche di lieve entità,
deve essere comunicato alla Segreteria il giorno stesso (o il successivo) utilizzando
l’apposito modulo unitamente ad una relazione scritta su quanto accaduto. E’
opportuno, ove possibile, raccogliere anche eventuali testimonianze di coloro che
hanno assitito all’infortunio, anche degli alunni. Alla relazione scritta del docente e di
eventuali testimoni va allegata anche la segnalazione di primo soccorso. Non è
possibile da parte del personale della scuola somministrare farmaci agli alunni, senza
preventiva autorizzazione, che le famiglie eventualmente richiedono al Dirigente
Scolastico.
7a. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
In caso di interventi di primo soccorso il personale presente deve:
- valutare con la massima attenzione le condizioni dell’infortunato e chiamare gli
addetti al primo soccorso perché eseguano i possibili interventi;
- prendere contatto telefonicamente con i genitori affinché possano intervenire subito;
- se i genitori non sono reperibili e l'alunno dovesse essere accompagnato
urgentemente al Pronto Soccorso, l'insegnante responsabile o un docente presente e a
conoscenza di quanto accaduto dovrà assicurare l'assistenza durante tutta l'operazione
di soccorso (anche recandosi all'ospedale) fino a quando i genitori dell’alunno non
potranno intervenire.
E’ opportuno evitare di provvedere personalmente al trasporto dell’alunno
infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna
delle soluzioni di cui sopra;
- informare immediatamente il Dirigente Scolastico e presentare, con la massima
tempestività e comunque entro le ventiquattro ore, la relazione scritta sull’accaduto.
7b. RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE
Per evitare che si creino le premesse di eventuali responsabilità civili e penali, il
docente o il collaboratore scolastico deve sempre essere in grado di dimostrare:
- di essersi trovato in condizioni di vigilare e di aver assolto correttamente i propri
obblighi di servizio, ognuno in base alle proprie mansioni;
- di non aver potuto evitare l’evento, pur essendo presente, perché verificatosi in
modo imprevedibile, repentino e improvviso;
- di aver adottato le opportune cautele e di non aver violato le norme di comune
prudenza e perizia.
8. RAPPORTI CON I GENITORI
Per conferire con gli insegnanti sono previsti modi e tempi precisi. Le modalità,
indicate dal Collegio dei Docenti dovranno essere da tutti rispettate e saranno
ufficialmente comunicate ai genitori. E’ vietato incontrare i genitori durante il proprio
orario di servizio. Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, i docenti possono
concordare particolari e limitati interventi in classe dei genitori, che si rendessero
disponibili, per illustrare agli allievi esperienze pratiche, professionali o culturali
inerenti alla programmazione educativa e didattica. Gli avvisi comunicati alle
famiglie tramite i libretti personali degli alunni (scioperi, assemblee sindacali...)
devono essere firmati per presa visione da uno dei genitori. I docenti dovranno avere
una cura particolare nel controllare tali firme segnalando nel registro di classe le
eventuali mancate firme di presa visione. Si raccomanda di verificare, con la massima
attenzione, tutti i casi di affidamento congiunto e quelli in cui la patria potestà è
assegnata dal Tribunale a un solo genitore e agire di conseguenza. Tuttavia, si deve
favorire l’esercizio del diritto dovere del genitore separato o divorziato non
affidatario – articoli 155 e 317 del c.c. – di vigilare sull’istruzione e sull’educazione
dei figli.
9. SCIOPERO – INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE E CUSTODIA DEGLI
ALUNNI
Si riporta sinteticamente, per opportuna conoscenza, il parere del Consiglio di Stato
del 27/01/82 n. 750/79 sulla questione di cui all'oggetto. In tale parere si afferma che:
- è garantito al personale della scuola il diritto di sciopero;
- non è legittimo nominare supplenti al posto dei docenti in sciopero;
- va tutelata comunque l'incolumità degli allievi minorenni.
Questo comporta:
- la necessità di avvertire le famiglie perché non affidino i figli alla scuola quando il
personale sciopera;
- l'obbligo di provvedere alla vigilanza degli alunni che per qualsiasi ragione si
trovassero a scuola.
- La necessità che i genitori verifichino le condizioni di servizio erogate dalla scuola,
prima di lasciarvi gli alunni.
10 a. ORARIO DI SERVIZIO
L’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali distribuite secondo l’orario
affisso in Aula Insegnanti. Non è consentito lo scambio di ore tra docenti della stessa
classe senza autorizzazione del D. S. I docenti della prima ora dovranno trovarsi in
servizio in aula almeno cinque minuti prima dell’orario di lezione, fare l’appello,
annotare gli assenti; le variazioni di assenze e presenze nelle ore successive sono
annotate dai docenti all’inizio di ogni ora. I Docenti, hanno cattedra orario inferiore a
18 ore sono “a disposizione” per le restanti ore per attività alternative alla religione
cattolica e per supplenze brevi; dovranno essere presenti in sala insegnanti e prendere
atto di eventuali utilizzi nel modello delle disposizioni affisso in bacheca . Chi non è
utilizzato deve, in ogni caso, restare in Aula Insegnanti, perché esigenze di
sostituzione possono esserci anche dopo l’inizio dell’ora. Chi fa supplenza, qualora i
docenti titolari non abbiano lasciato indicazioni precise sull’attività da svolgere, fa
lezione anche affrontando tematiche di attualità che ritenga utili alla crescita
educativa degli alunni e segna sul registro assenti ed argomenti trattati. In caso di
variazione dell’orario settimanale, dettato da particolari condizioni, quali sciopero,
viaggio d’istruzione, visita didattica, assenze docenti, orario provvisorio, i docenti
sono a disposizione per le ore previste dal proprio orario con possibili slittamenti per
supplenza. I docenti disponibili a supplenze brevi oltre le 18 ore devono dichiararlo
per iscritto.
10.b ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
Nello svolgimento dell’incarico la S.V. avrà accesso ai dati personali gestiti da questa
Istituzione scolastica e dovrà attenersi alle istruzioni specificate nella “lettera di
nomina in qualità di incaricato del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 11
del D.lgs 196/2003. Tra le attività funzionali all’insegnamento rientrano:
- la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- la correzione degli elaborati;
- i rapporti individuali con le famiglie.
Tra le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti :
- Partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti , ivi compresa l’attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui
risultati degli scrutini quadrimestrali , finali e sull’andamento delle attività educative
nelle istituzioni educative fino a 40 ore annue;
- La partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe. Nella predetta
programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un
numero di classi superiore a 6 in modo da prevedere un impegno fino a quaranta ore
annue;
- Lo svolgimento degli scrutini e degli Esami, compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione. (Art. 29 CCNL).
Si ricorda che la presenza alle riunioni è obbligatoria, fatta salva giustificazione
scritta per malattia, aspettativa e permessi, debitamente documentati e autorizzati
preventivamente dal Dirigente Scolastico. Ne consegue che:
- In caso di assenza, gli insegnanti impegnati in altre scuole, devono far pervenire
comunicazione scritta da parte degli Istituti interessati allo scrivente;
- I docenti impegnati nei Consigli di Classe per più di 40 ore devono concordare con
il D. S. il piano annuale di presenze alle riunioni ;
- I docenti con più scuole concorderanno tale piano sulla base della percentuale del
monte ore di cattedra. In ogni caso non si potranno escludere: - consigli di classe
dove si è designati come coordinatore e/o segretario - riunioni classi 5^, relative ad
esami.
- REGISTRO DI CLASSE
Il registro di classe viene prelevato dal docente che presta servizio dalla prima ora e
che accoglie gli alunni all’ingresso, e restituito dal docente dell’ultima ora con le
medesime modalità. In nessun caso il registro di classe può essere lasciato
incustodito. Vi si annoteranno le presenze e tutte le attività svolte in classe fino a
quando non sarà sostituito dal registro di classe on line.
- alla prima ora gli alunni assenti, l’avvenuta o no giustificazione degli assenti del/dei
giorno/i precedente/i, i ritardi; in seguito le uscite anticipate degli alunni;
- le ammonizioni, da comunicare al Dirigente Scolastico a cura del docente che le ha
scritte;
- il titolo della lezione, i compiti assegnati, i compiti in classe;
- il docente che legge il comunicato vi annota il numero e il giorno di consegna o
l’uscita anticipata/entrata posticipata della classe o altre comunicazioni.
- In caso di entrate posticipate o di uscite anticipate il docente della prima ora di
lezione controllerà le firme dei genitori e/o degli alunni maggiorenni; gli alunni
sprovvisti di firma rimarranno a scuola fino al termine delle lezioni.
- REGISTRI DEI VERBALI
Di ogni riunione (Consiglio di classe, Dipartimento di Materia, Commissione)
occorre redigere il verbale, utilizzando il registro ad essa afferente. I verbali del
Collegio docenti, Consiglio di istituto, dei Consigli di classe non possono in alcun
caso essere portati fuori dall’Istituto, né lasciati nel cassetto personale. Il verbale deve
essere compilato con le indicazioni di rito: numero verbale, data, ora d’inizio e di fine
della riunione, sede di svolgimento , il presidente della seduta, presenti- assenti,
Segretario, o. d. g., infine numero di pagina progressivo fin dal primo verbale
dell’anno scolastico; deve riportare in modo schematico gli interventi, le decisioni
prese con numero di delibera e le eventuali dichiarazioni di dissenso, i risultati delle
votazioni. Dopo essere stato letto ed approvato da tutti, è firmato dal segretario della
riunione, di norma viene redatto entro la seduta e comunque entro il giorno
successivo alla riunione. I verbali del Collegio dei docenti si espongono in aula
insegnanti in tempo utile per la presa visione dei docenti. I verbali del Consiglio di
classe possono essere compilati in formato word e di seguito incollati sul Registro dei
verbali delle singole classi.
11. COMUNICATI
I comunicati costituiscono obbligo di servizio; sono a disposizione dei Docenti
nell’Aula insegnanti di ciascuna sede e sul Sito della scuola . Dopo cinque giorni
dalla data di pubblicazione sono da considerarsi acquisiti e la mancata presa visione
non esonera dall’obbligo di servizio che ciascun comunicato comporta.
Ogni titolare di funzione strumentale, Referente di attività e /o responsabile di
commissione e/o progetti, interessato a rendere pubblico un comunicato è tenuto a
presentarlo Presidenza per l’approvazione, per la stampa e la pubblicazione sul sito
dell’Istituto. Si ricorda che ogni testo dovrà riportare in calce la sigla con caratteri
maiuscoli del redattore e quella della persona che l’ha digitata con caratteri minuscoli
( es. AS/as) e prevedere la firma congiunta del Dirigente Scolastico e del docente
Funzione Strumentale.
- FOTOCOPIE
Si ricorda che :
- E’ proibito per legge fare fotocopie per più del 15% di pagine di libri e
pubblicazioni con diritti riservati (L. n. 399 del 20/06/1979).
- Nel caso di particolari attività o progetti il D. S. valuterà, sulla base delle richieste
presenti nella relativa scheda finanziaria di progetto, la quantità di copie da
autorizzare.
- E’ vietato agli studenti l’uso del fotocopiatore .
13. RICHIESTA DI CONGEDI - PERMESSI – FERIE
Tutta la MODULISTICA relativa alle richieste per congedi , permessi e ferie………
è reperibile sul sito dell’Istituto, negli appositi spazi. Ogni modulo, debitamente
compilato e firmato, deve essere consegnato o inviato via fax all’Ufficio Personale.
- Congedi per malattia
Il personale docente assente per malattia deve avvisare l’ufficio tempestivamente e
comunque entro le ore 7.45 per permettere la continuità del servizio, indicando durata
e recapito, se diverso da quello abituale per la visita fiscale. In seguito in mattinata
devono comunicare all’Ufficio il numero di protocollo del certificato medico
rilasciato dal medico curante dall’inizio della malattia. Ogni congedo richiede
domanda scritta.
La visita medico-fiscale è possibile fin dal primo giorno di malattia. Il dipendente
deve essere reperibile nel domicilio comunicato tutti i giorni di malattia (domenica
compresa dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00). Si ricorda che
domanda e documentazione compilate in ogni parte devono essere agli atti della
scuola debitamente firmati entro 5 giorni, pena riduzione stipendio per assenza
ingiustificata.
- Altri congedi
Per tutti i congedi diversi dalla malattia, occorre sempre avere l’autorizzazione
preventiva del D. S., facendone richiesta e allegando documentazione. Nel caso di
malattia del figlio di età inferiore a tre anni occorre allegare il relativo certificato
medico di malattia. I permessi retribuiti sono concessi sulla base di idonea
documentazione o autocertificazione: 3 giorni, elevabili a 9, se si utilizzano anche i 6
giorni di ferie durante l’anno per motivi personali o familiari, 8 giorni per esami
(compreso il viaggio) 3 giorni per lutto, 15 giorni per matrimonio e 5 per
aggiornamento, per partecipare a corsi autorizzati dal Ministero, da certificare con
l’attestato di partecipazione. Vi è altresì la possibilità di richiedere aspettativa non
retribuita per motivi di famiglia o di studio.
- Permessi orari
Si possono chiedere fino a 2 ore e comunque non oltre la metà dell’orario di servizio
giornaliero, e comprendendo sia attività di insegnamento sia non di insegnamento.
Sono concessi a condizione che sia possibile la sostituzione con un docente a
disposizione. I permessi non possono superare le 18 ore all’anno. Il recupero delle ore
di permesso è da effettuare entro i due mesi lavorativi successivi, in assenza di
specifiche indicazioni dell’interessato, avverrà secondo le esigenze di servizio: le
domande vanno inoltrate al D. S. con almeno 3 giorni di anticipo compilando
l’apposito MODELLO.
- Ferie
Per il personale a tempo indeterminato con cattedra completa sono 32 giorni
lavorativi + 4 festività soppresse e si usufruiscono quando le lezioni sono sospese: la
richiesta obbligatoria è da effettuare a giugno. Durante le lezioni si possono chiedere
fino a 6 giorni che sono concessi, a condizione che la sostituzione non comporti spese
anche indirette per l’Amministrazione. Il docente deve fare richiesta scritta al D. S.
ed attendere l’autorizzazione scritta
Napoli, 14/09/2015
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela SCIARELLI
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